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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 07/06/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ANCONA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 17.04.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 8.4.2025, 16.4.2025, 17.4.2025; ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 853/2022 R.G. Lav., cui sono riunite le cause iscritte ai numeri 854/2022, 855/2022, 859/2022 R.G.Lav.
TRA
Parte_1
[...] IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentato e difeso dall'avv. Lucchetti, dall'avv. Latini e dall'avv. Luchetti, giusta procura allegata al ricorso introduttivo depositato telematicamente, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Ancona c.so Mazzini n. 156 con indicazione degli indirizzi pec per le comunicazioni
, dino Email_1 [...]
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Parte_2 rappresentato e difeso dall' rocura allegata al ricorso introduttivo depositato telematicamente, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ancona c.so Stamira n. 49 con indicazione degli indirizzi pec per le comunicazioni Email_4
Parte_3 rappresentato e difeso dall'a procura allegata al ricorso introduttivo depositato telematicamente, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Castelfidardo, p.le Buonarroti n. 5 con indicazione degli indirizzi pec per le comunicazioni Email_5
1
Parte_4 rappresentato e difeso d cura allegata al ricorso introduttivo depositato telematicamente, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ancona c.so Garibaldi n. 46 con indicazione degli indirizzi pec per le comunicazioni Email_6
RRENTE
Controparte_1
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentata e difesa dal funzionario delegato con domicilio eletto presso gli uffici dell' in Ancona via Ruggeri n. 5 con indicazione Controparte_1 della pec t Email_7
SISTENTE
OGGETTO: opposizione ordinanza ingiunzione n. 218/2022, 219/2022, 220/2022.
PAROLE CHIAVE: volontariato – presupposti – rimborsi spese – elementi distintivi del lavoro subordinato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DIFESE. Con separati ricorsi poi riuniti venivano impugnate le ordinanze ingiunzione indicate in oggetto scaturite dal medesimo accertamento ispettivo svolto nei confronti dell'associazione
Parte_1
In particolare, l'associazione eccepiva la violazione dell'art. 14 legge 689/81 per mancato rispetto dei termini di durata dell'ispezione, in quanto il primo accesso era avvenuto in data 27.8.2019 e l'accertamento si era concluso nel mese di marzo 2021, essendo irrilevanti le continue richieste di documentazione utilizzate solo per frazionare gli obblighi di tempestività e giustificare il tardivo compimento degli atti. Nel merito, rilevava che non venivano considerate tante attività svolte dai volontari come il banco alimentare e il banco farmaci;
che i volontari avevano avuto soltanto rimborsi spese sulla base di autocertificazioni o di presentazione di richieste di rimborsi a piè di lista;
che in ogni caso il tipo di attività svolta non aveva i connotati propri della subordinazione;
che erano del tutto legittimi i rapporti di lavoro occasionali retribuiti tramite voucher;
che erano erronei gli ulteriori profili segnalati nel verbale di accertamento. Con ricorsi pressoché sovrapponibili anche e si Pt_2 Pt_3 Pt_4 opponevano per le medesime ragioni dell'as e e ingiunzione sopra indicate. A tali motivi la e la aggiungevano Pt_3 Pt_4 anche la contestazione del ruolo di responsabili di fatto, affermando di essersi limitate a svolgere mansioni di segreteria e di organizzazione nel rispetto delle
2 delibere del Consiglio, senza alcuna ingerenza nella gestione;
allo stesso modo, il negava che l'assunzione formale del ruolo di Presidente Pt_2 del azione lo potesse rendere per ciò solo obbligato in solido con essa, essendo necessario a tale fine che il soggetto abbia agito concretamente in nome e per conto dell'ente. Costituendosi in giudizio, l' sosteneva la Controparte_1 legittimità delle ordinanze ingiu el verbale di accertamento ispettivo contestando le avverse eccezioni. La causa veniva istruita con escussione di vari testimoni e discussa con scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. 2. VIOLAZIONE DEL TERMINE PREVISTO DALL'ART. 14 LEGGE 689/1981. Va disattesa l'eccezione di decadenza avanzata dai ricorrenti che ravvisano la violazione dell'art. 14 L. 689/1981 per non avere parte resistente notificato la violazione nel termine decadenziale di novanta giorni. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che questo termine debba essere calcolato in base alle caratteristiche del caso concreto, tenendo in considerazione la complessità delle indagini. Il dies a quo decorre, infatti, non dalla data di commissione della violazione, bensì dall'esito del procedimento di accertamento (cfr. Cass. Sez. lav. n. 23608/2009), in quanto si deve consentire all'amministrazione di avere piena contezza degli estremi oggettivi e soggettivi della condotta realizzata;
per tale ragione il termine di novanta giorni ai fini della notifica degli estremi della violazione decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, compreso il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare gli elementi acquisiti (cfr. Cass. 2363/2005, 22837/2014, 3524/2019). Devono, quindi, essere prese in considerazione tutte le attività finalizzate all'accertamento, intendendo con queste sia gli atti di indagine effettuati, sia il tempo necessario all'amministrazione per esaminare in modo adeguato gli elementi già acquisiti (cfr. Cass. 7681/2014). Rilevante è il momento in cui l'autorità preposta ha acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, non essendo sufficiente la mera acquisizione del fatto nella sua materialità (cfr. Cass. n. 3043/2009). Applicando tali principi al caso in esame, va rilevato che nel verbale unico di accertamento e notificazione (in particolare a pag. 3-4, doc. 2 fascicolo resistente) vengono riportate le attività di acquisizione documentale e di raccolta di informazioni rilevanti per il completamento dell'istruttoria e per l'assunzione da parte dell'amministrazione delle determinazioni conseguenti. Emerge da tale elenco delle attività svolte che tra l'accesso e la conclusione dell'accertamento l' di Ancona non è rimasto inattivo, ma ha svolto acquisizione di documenti e di dichiarazioni che trova riscontro sia nei verbali interlocutori, i quali contengono la richiesta di documenti necessari ai fini del completamento dell'istruttoria e dell'assunzione da parte dell'amministrazione delle conseguenti determinazioni, sia nelle verbalizzazioni delle dichiarazioni delle persone informate dei fatti. Ciascuna
3 di queste attività di indagine si è svolta a distanza inferiore ai 90 giorni previsti per la chiusura del procedimento e la notifica dell'accertamento alla parte interessata, dovendo, peraltro, tenersi conto che tra il febbraio 2020 e il luglio 2020 vi è stato un periodo di sospensione delle attività di accertamento dovuto all'emergenza pandemica per Covid 19 previsto dall'art. 103 DL 18/2020, poi prorogato dalla legge 27/2020. Soltanto tra il primo accesso ispettivo e il successivo adempimento relativo all'acquisizione della documentazione richiesta in sede di primo accesso si registra un intervallo temporale di poco superiore ai 90 giorni, ma ciò nonostante anche tale lasso temporale deve ritenersi ragionevole “in considerazione della necessità di “valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi dell'infrazione e la fase finale di deliberazione, correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita ed a valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione” (cfr. Cass. ord. n. 3524 del 6/2/2019), atteso che, da un lato l'accertamento riguardava la valutazione di numerose posizioni lavorative oggetto di possibile riqualificazione giuridica sulla base del concreto atteggiarsi dei relativi rapporti (ed era quindi per ciò solo di particolare estensione e complessità) e che, dall'altro, le dedotte necessità di integrazione istruttoria appaiono sorrette da una motivazione tale da poter idoneamente giustificare un congruo tempo di valutazione e ponderazione dei numerosi elementi acquisiti. Orbene, considerando che la fase di accertamento comprende non solo l'acquisizione dei dati afferenti all'infrazione, ma anche la valutazione di tali elementi da parte dell'organo di controllo, e tenendo altresì conto del tempo ragionevolmente necessario alla valutazione dei dati acquisiti (attività valutativa che non coincide con la mera notizia del fatto materiale, bensì postula la piena conoscenza di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi della violazione, anche con riguardo all'individuazione del soggetto attivo dell'illecito), devono ritenersi la ragionevole durata dell'accertamento ispettivo de quo e la conseguente insussistenza della dedotta violazione del termine di 90 giorni previsto dall'art.14 Legge n.689/1981, tenuto conto del termine di decorrenza in cui si sarebbe dovuta compiere, in relazione alle circostanze del caso concreto, l'attività amministrativa volta a verificare tutti gli elementi dell'infrazione” (così testualmente Corte di Appello di Ancona sentenza n. 335/2023, resa in causa analoga). Tale valutazione è in linea con la pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 28210/2019 che, oltre a ribadire la necessità di un termine congruo per l'accertamento, indica i criteri che il giudice di merito dovrà tenere in considerazione per valutare la minore o maggiore difficoltà del caso concreto: numero dei soggetti coinvolti (più di 70 laORi secondo l'ordinanza-ingiunzione opposta), numero delle violazioni ascritte (n. 14 nel caso di specie) e complessità delle indagini (periodo interessato da agosto 2015 a settembre 2019, con necessità di interpretazione ed applicazione di una normativa quale quella in materia di volontariato che ha subito modifiche nel corso del tempo, nonché necessità di valutazione di una pluralità di attività svolte dall'associazione alla luce della normativa indicata).
4 Per tali ragioni, si ritiene che l'eccezione relativa alla violazione del termine di cui all'art. 14 L. 689/1981 sia infondata.
3. ESAME DELLA NORMATIVA E DELLA GIURISPRUDENZA IN TEMA DI VOLONTARIATO E DI LAVORO SUBORDINATO. Si ricorda che per le attività di volontariato vige una presunzione di gratuità ex lege, secondo quanto previsto dalla L. n. 266/1991 che al terzo comma dell'art. 2 (prima della sua abrogazione ad opera del D.Lgs. n. 117/2017) disponeva che: “la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte”, anche se in linea di principio non è precluso alle associazioni di volontariato assumere personale. L'attività di volontariato, dunque, può essere definita tale solo nel caso in cui le prestazioni siano gratuite. La questione di fondo attiene all'interpretazione del secondo comma dell'art. 2 L. 266/1991, laddove prevede che “L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse”. La giurisprudenza di legittimità è intervenuta sul punto per precisare che la prima parte di tale disposizione sta ad indicare che non possono essere considerati rimborsi di spese - e vanno quindi qualificati come compensi, come tali soggetti a tassazione - gli esborsi erogati dalle associazioni di volontariato ai propri associati a titolo di rimborso forfettario, ossia senza specifico collegamento con spese, singolarmente individuate, effettivamente sostenute dai percettori. Ciò implica, sul piano probatorio, che grava sulla parte contribuente che contesti la pretesa erariale (associazione, per quanto riguarda la ritenuta alla fonte, ed associato, per quanto riguarda l'intero prelievo IRPEF) l'onere di documentare il sostenimento delle spese di cui le somme erogate dall'associazione costituirebbero specifico rimborso. La disposizione in esame - inserita in un articolo di legge che definisce normativamente l'attività di volontariato - tende a garantire che i rimborsi spese non mascherino l'erogazione di compensi, ossia, in definitiva, che il rapporto associativo non mascheri un rapporto di lavoro (si veda, sul punto Cass. Sez. Lav. nn. 12964/08, 10974/10, 9468/13) e a tal fine prescrive che i rimborsi a ciascun singolo volontario, per un verso, siano connessi a "spese effettivamente sostenute" - il che risulta intrinsecamente incompatibile con la determinazione dell'entità del rimborso con criteri forfettari - e, per altro verso, rientrino in "limiti preventivamente stabiliti". Quest'ultima prescrizione non può che essere letta nel senso che deve essere tenuto fermo il limite costituito dalla documentabilità delle spese per le quali viene erogato il rimborso. Parte ricorrente, quindi, era tenuta a documentare specificamente che i rimborsi erano compiuti relativamente a spese effettivamente sostenute, non potendo valere, invece, un rimborso forfettario, del tutto sconnesso con una verifica fattuale delle effettive spese sostenute dai volontari (Cass. 24451/2018, cfr. altresì sul punto Cass. 23890/2015). Al riguardo anche la legge regionale n. 9/2004 all'art. 2 comma 3 specifica che ai volontari «possono essere unicamente rimborsate dall'associazione….. le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata», il che esclude che possa erogarsi un rimborso spese forfetario.
5 Sul punto, la locale Corte di Appello nella pronuncia n. 335/2023 già citata ha ricordato che “Invero, prima ancora che dall'art. 17 del d.lgs.n. 117/2017, la natura giuridica e la disciplina dell'attività di volontariato sono state consacrate dall'art. 2 della legge n.266/1991, che in termini univoci ha sancito l'incompatibilità della qualità di volontario con qualsiasi forma di organizzazione da cui possa discendere un sinallagma di contenuto patrimoniale. Si tratta di un fondamentale principio inteso a salvaguardare i minimi retributivi inderogabili, causalmente legati alla prestazione di qualsiasi attività che non sia rigorosamente resa in onore a criteri di spontaneità e gratuità, collegati alle finalità esclusivamente solidaristiche dell'attività stessa. Ad evitare, dunque, il rischio di elusione delle disposizioni di legge imperative a tutela della giusta retribuzione, la norma in esame ha posto, al secondo comma, il divieto assoluto di erogare rimborsi forfettari, ossia rimborsi effettuati in difetto dell'analitica indicazione delle singole voci di spesa effettivamente sostenute, proprio perché tale omessa specificazione facilmente può tradursi in un espediente per elargire compensi aventi tutt'altra natura e funzione. In quest'ottica, la previsione, in seno alla nuova legislazione (emanata in attuazione della legge-delega n. 106/2016 per il riordino e la revisione organica della disciplina in materia di attività di volontariato, di promozione sociale e di mutuo soccorso), della possibilità che le spese sostenute dal volontario vengano rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 Euro giornalieri e 150 Euro mensili (cfr. art. 17, quarto comma, d.lgs.n. 117/2017), non incide in alcun modo sul divieto di rimborso forfetario, poiché non deroga al principio della necessaria specificazione dei titoli di spesa, ma unicamente al criterio della rigorosa documentazione delle spese stesse, entro precisi limiti di valore monetario”. Quanto alla configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato, elemento anche questo contestato nel ricorso introduttivo, va rilevato che una volta disconosciuto la natura volontaria e gratuita della prestazione resa, in presenza di prestazioni retribuite non altrimenti regolarizzate deve presumersi la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo in esame ai sensi del disposto dell'art. 1 comma 01 D.lgs. 368/2001, poi sostituito dall'art. 1 D.Lgs. 81/2015 per il quale “il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune del rapporto di lavoro”. Tale disposizione di legge determina a fronte dell'erogazione di una retribuzione per la prestazione resa l'inversione dell'onere probatorio con onere a carico del ricorrente di fornire elementi che possano portare a configurare un rapporto di lavoro diverso da quello di lavoro subordinato. A tale proposito, si ricorda che per giurisprudenza costante un rapporto di lavoro può essere qualificato come subordinato, qualora, in base alle modalità di svolgimento della prestazione, emerga l'esistenza di un vincolo di subordinazione, inteso come eterodirezione, ossia “l'indefettibile assoggettamento al potere direttivo disciplinare e di controllo del datore di lavoro, con conseguente limitazione dell'autonomia del laORe” (Cass. 697/2021). Soltanto nell'ipotesi in cui tale assoggettamento non sia evidente e palese nel rapporto tra le parti, è ammissibile ricorrere ad altri criteri complementari e sussidiari (come quelli della collaborazione, della continuità
6 delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al laORe di una sia pur minima struttura imprenditoriale), i quali possono essere valutati come indizi probatori della subordinazione, seppur privi di valore decisivo (cfr. Cass. 12033/1992; Cass. 2370/1998; Cass. S.U. 379/1999 le cui affermazioni sono rimaste nel tempo costanti, cfr. di recente Cass. 9401/2017 e Cass. 25711/2018). Tali indici sintomatici vengono qualificati come sussidiari, in quanto rivestono carattere secondario rispetto alla sussistenza del vincolo di subordinazione. Per facilitare la distinzione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato, infatti, la giurisprudenza ha individuato alcuni indici che, qualora riscontrati nello svolgimento del rapporto di lavoro, rivelano la natura subordinata dello stesso (Cass. 25711/2018; Cass. 3548/2021). Dal quadro generale della giurisprudenza si evince l'esistenza di un ordine gerarchico per siffatti criteri, che si possono suddividere in tre insiemi distinti: 1) i criteri che riguardano il vincolo della subordinazione in sé, quali l'assoggettamento, il modo delle direttive, l'esistenza di un potere disciplinare, di controllo e vigilanza;
2) i criteri esterni rispetto al contenuto dell'obbligazione che sostituiscono il criterio principale o lo rafforzano in caso di sua attenuazione, come la continuità della prestazione, l'inserimento del laORe nell'organizzazione produttiva, la collaborazione;
3) i criteri residuali, che hanno soltanto la funzione di rafforzare i precedenti ma non possono sostituirli, come l'osservanza di un orario di lavoro predeterminato, la retribuzione predeterminata e a cadenza fissa, l'assoggettamento a controlli sulla qualità del servizio reso e la possibilità di rifiutare l'esecuzione dello stesso, l'obbligo di indossare un abbigliamento consono ed un badge di identificazione, la necessità di giustificare le assenze, il nomen iuris dato dalle parti. Da ultimo, si riscontra un filone giurisprudenziale che tende a rivalutare anche il significato da attribuire alla qualifica del rapporto di lavoro data dalle parti stesse, ossia al nomen iuris da esse assegnato al rapporto di lavoro tra di loro intercorrente, salva sempre la necessità di verificare, alla stregua delle effettive modalità di svolgimento del rapporto, l'esattezza di tale qualificazione (Cass. 4220/1992). Si ritiene a tale proposito che non è idoneo a surrogare il criterio della subordinazione nei precisati termini il solo nomen iuris che al rapporto di lavoro sia dato dalle sue stesse parti (cosiddetta autoqualificazione), il quale, pur costituendo un elemento dal quale non si può in generale prescindere, assume rilievo decisivo ove l'autoqualificazione non risulti in contrasto con le concrete modalità di svolgimento del rapporto medesimo (Cass. 4500/2007). Sulla rilevanza del nomen iuris concordato tra le parti ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro, la Corte di Cassazione ha chiarito che “è pacifico che la formale qualificazione delle parti in sede di conclusione del contratto individuale non impedisce di accertare il comportamento tenuto dalle parti nell'attuazione del rapporto di lavoro, al
7 fine della conseguente qualificazione giuridica dello stesso come lavoro autonomo ovvero lavoro subordinato” (Cass. 25711/2018; sul punto cfr. altresì Cass. 9401/2017; Cass. 7024/2015; Cass. 22289/2014; Cass. 19568/2013; Cass. 19114/2013; Cass. 13858/2009; Cass. 20361/2005). Come specificato nella sentenza della Corte costituzionale 76/2015 “il nomen iuris adoperato dai contraenti, sfornito di un valore assoluto e dirimente, non può essere del tutto pretermesso e rileva come elemento sussidiario, quando si riveli difficile tracciare il discrimine tra l'autonomia e la subordinazione”; concetto confermato e ribadito anche dalla Corte di Cassazione, la quale afferma che “ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro, la prolungata esecuzione ed il nomen iuris, pur essendo elementi necessari di valutazione, non costituiscono fattori assorbenti, occorrendo dare prevalenza alle concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro (Cass. n. 4884 del 2018)” (Cass. 697/2021). Ancora più di recente la Suprema Corte (Cass. 16720/2021) ha affermato che “la originaria volontà delle parti, intesa come programma negoziale pattuito (e non come mera utilizzazione di un nomen iuris), rileva fino a quando non sia comprovato uno scostamento consensuale da tale programma nella concreta fase di attuazione del rapporto, manifestandosi in tal caso per fatti concludenti una volontà successiva che prevale sulla precedente;
il principio è stato ribadito, altresì, con specifico riguardo al contratto a progetto, essendosi sottolineato che deve attribuirsi maggiore rilevanza alle concrete modalità di svolgimento del rapporto, da cui è ricavabile l'effettiva volontà delle parti (iniziale o sopravvenuta), rispetto al "nomen iuris" adottato dalle parti (Cass. n. 22289 del 2014);
6. in particolare, nell'ipotesi di accertamento della natura subordinata o autonoma di un rapporto di lavoro, la qualificazione data dalle parti al rapporto, pur non vincolante ed esaustiva ai fini della decisione, rappresenta pur sempre il punto di partenza dell'indagine del giudice e richiede adeguata motivazione per essere svalutata nel suo significato;
pertanto, in ipotesi di lavoro che può essere svolto sia in regime di autonomia che di subordinazione, ben può il laORe - su cui grava il relativo onere - fornire, nonostante la diversa qualificazione data al rapporto, la prova della subordinazione, ma deve in tal caso provare, eventualmente anche in via indiziaria, la sussistenza degli estremi del rapporto subordinato (cfr., con particolare riguardo all'attività di insegnamento, Cass. 3023 del 1989)”. A ciò va aggiunto che, se è vero il principio per il quale la tipologia di attività svolta dal laORe non è di per sé significativa della natura subordinata o autonoma del rapporto di lavoro, in quanto ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di rapporto di lavoro autonomo, a seconda delle modalità di svolgimento (Cass. 2622/2004), è anche vero che tale principio è stato precisato dalle più recenti pronunce. In particolare, la Corte di Cassazione ha ritenuto che tale affermazione vada rettamente intesa nel senso che molte attività possono essere svolte o in regime di subordinazione o in regime di autonomia, o per altro titolo, a seconda di come concretamente si configuri la prestazione, in dipendenza dalla volontà delle parti e dalle condizioni oggettive. Ex art. 1322 c.c. le parti hanno la libertà non di nominare come che
8 sia il contenuto del loro contratto, ma di scegliere se svolgere la prestazione lavorativa convenuta secondo le modalità proprie del tipo legale della subordinazione o del lavoro autonomo, apprestandone coerentemente gli strumenti fattuali propri del tipo giuridico prescelto. Alcune volte, però, la volontà delle parti nulla può contro certe modalità richieste dal processo tecnologico applicato alla produzione del bene o servizio richiesto: ad esempio, il lavoro di fabbrica è il prototipo del lavoro subordinato, e sarebbe vano nominare autonomo il lavoro alla catena di produzione. Analogamente l'esecuzione del lavoro all'interno della struttura dell'impresa con materiali ed attrezzature proprie della stessa costituisce un forte indizio, che concorre a dar luogo al giudizio di sintesi sulla subordinazione (Cass. 11502/2000; Cass. 10043/2004; Cass. 5840/2002; per l'affermazione del metodo tipologico nella valutazione della onerosità e della subordinazione nei casi borderline vedi Cass. 1024/1996; Cass. 3975/2001). Alla luce di tali considerazioni la Suprema Corte ha statuito il principio di diritto per il quale “la prestazione di attività lavorativa onerosa, all'interno dei locali dell'azienda, con materiali ed attrezzature proprie della stessa, e con modalità tipologiche proprie di un laORe subordinato, in relazione alle caratteristiche delle mansioni svolte, comporta una presunzione di subordinazione che è onere di controparte vincere. Una volta provata la subordinazione, è onere del datore di lavoro provare i requisiti formali richiesti dalla legge per le tipologie contrattuali diverse dal rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato” (Cass. 18692/2007).
4. VALENZA PROBATORIA DELLE DICHIARAZIONI RILASCIATE DAGLI ISPETTORI. Le prove messe a disposizione di questo giudice consistono non soltanto nelle deposizioni testimoniali raccolte nel contraddittorio tra le parti, ma anche nelle dichiarazioni rilasciate agli ispettori. Al riguardo, si osserva che non può negarsi la valenza probatoria delle dichiarazioni raccolte dagli ispettori, pubblici ufficiali, durante l'accertamento. Ed infatti la giurisprudenza ha più volte rimarcato che il processo verbale di constatazione assume un valore probatorio diverso a seconda della natura dei fatti da esso attestati, potendosi distinguere al riguardo un triplice livello di attendibilità: a) il verbale è assistito da fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi e dunque anche del contenuto di documenti formati dalla stessa parte e/o da terzi esso fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, esso costituisce comunque elemento di prova, che il
9 giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, potendo essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quei documenti sono comunque stati esaminati dall'agente verificatore (Cass. 28060/2017 ed altre successive conformi e da ultimo Cass. 33249/2022). Non deve in ogni caso ritenersi che un simile orientamento inverta la distribuzione dell'onere probatorio gravante ex art. 2697 c.c. sull'ente che avanza la pretesa contributiva o assicurativa, in quanto leggendo le motivazioni di tali pronunce si comprende che il materiale probatorio raccolto durante le ispezioni, ove costituisca unico elemento probatorio, ben potrà fondare la decisione giudiziale, mentre nel caso in cui le parti offrano prove da formarsi nel contraddittorio esso costituirà un elemento da valutare unitamente agli altri formatisi nel corso del giudizio. Orbene, al riguardo, con riferimento alla valenza probatoria in giudizio delle dichiarazioni rese agli ispettori dai laORi interessati, vi sono pronunce di legittimità che affermano che quanto alle dichiarazioni rese agli ispettori il verbale possiede una credibilità che può essere inficiata soltanto da una prova contraria nel caso in cui la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice e alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni (Cass. 166/2014, 14965/2012, 13075/2009, 6565/2007, 9919/2006, 11946/2005), sicché è legittima la sentenza che ritiene maggiormente attendibili le dichiarazioni rese agli ispettori rispetto a quelle assunte nel corso del giudizio per essere state rese nell'immediatezza dei fatti (Cass. 17774/2015). A fronte di tali principi, seppure sia vero che le dichiarazioni apprese da terzi possono rilevare a fini probatori solo nel caso in cui siano confermate in giudizio dai soggetti che le hanno rese, non essendo a tale fine sufficiente la deposizione del pubblico ufficiale (Cass. 12108/2010, 9962/2002, 17555/2002), è d'altra parte vero che le dichiarazioni raccolte da un pubblico ufficiale non possono assimilarsi a quelle raccolte da un qualunque soggetto al di fuori del giudizio (ipotesi contemplata in Cass. 11746/2007), potendo costituire elemento sufficiente per fondare la decisione giudiziale. Dall'esame di tali principi appare evidente che il giudice ben può fondare il proprio convincimento sulle dichiarazioni raccolte dagli ispettori, ove l'interessato non fornisca alcuna prova diversa (sul punto Cass. 3525/2005, per la quale il giudice può anche ritenere prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale le dichiarazioni da questo raccolte, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori), mentre, laddove nel corso del giudizio venga offerta dalle parti ulteriore prova, essa costituirà in ogni caso un elemento da valutare nel contraddittorio per verificare se nel processo sia stata fornita prova contraria sufficiente a superare quanto emerso in sede ispettiva (Cass. 14965/2012, per la quale il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente
10 previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori;
la stessa Cass. 9919/2006 parla di libero apprezzamento del giudice nel complesso delle risultanze istruttorie;
dello stesso tenore Cass. 17774/2015). Nel caso che ci occupa, peraltro, alcuni laORi hanno riferito che dopo l'inizio dell'ispezione nell'autunno 2019 la e la hanno indetto una Pt_3 Pt_4 riunione nella quale hanno comunicat 'ass non poteva più conferire alcun incarico a causa di un'ispezione scaturita da una denuncia (dichiarazione doc. 8 parte prima fascicolo convenuta), Testimone_1 precisando ch ssero stati chiamati per essere sentiti dagli ispettori in merito ai lavori svolti avrebbero dovuto riferire di fare volontariato (dichiarazione , doc. 8 parte prima fascicolo convenuta), negando di avere Tes_2 fatto pulizie m do di avere fatto soltanto assistenza con un guadagno non superiore a 110/150 Euro (dichiarazione , doc. 8 parte seconda Tes_3 Tes_4 fascicolo convenuta). Pertanto, le dichiarazioni rese in giudizio da alcuni testimoni che hanno affermato di avere fatto soltanto volontariato percependo una somma minima non possono essere ritenute più attendibili di quelle raccolte in sede di ispezione, durante la quale molti laORi, come vedremo, hanno evidenziato la necessità di trovare lavoro e di avere un'entrata ulteriore che li aveva spinti a rivolgersi all'associazione . Parte_1
5. ESAME DEL COMPENDIO PROBATORIO E VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLE CONTESTAZIONI. La complessità e la pluralità delle contestazioni contenute nell'ordinanza ingiunzione rende necessario affrontare singolarmente i vari addebiti al fine di verificarne la fondatezza;
con riferimento, poi, alla problematica riguardante il rapporto dei volontari sarà necessario distinguere tra le varie mansioni svolte nell'ambito dell'assistenza domiciliare, dell'apertura e chiusura delle palestre, della sorveglianza alla mostra. Come rimarcato anche nel ricorso introduttivo non sono state indagate attività come la distribuzione di pacchi alimentari o di farmaci, in quanto evidentemente ritenute adeguatamente gestite nelle modalità proprie del volontariato. Ciò non esclude che dall'istruttoria svolta sia in sede ispettiva che in sede giudiziale siano emersi elementi per ritenere che al contrario in altre diverse attività le modalità di svolgimento del servizio non potevano qualificarsi come volontariato, ricorrendo gli elementi propri di un rapporto di lavoro subordinato.
5.1 MANCANZA DEGLI ELEMENTI PROPRI DEL VOLONTARIATO: LA QUALIFICAZIONE DEL RIMBORSO SPESE COME RETRIBUZIONE PER LE MANSIONI SVOLTE. Dalla lettura delle dichiarazioni rese agli ispettori così come da quelle raccolte nel corso dell'istruttoria giudiziale emerge che i soggetti che hanno prestato attività di volontariato erano invero in cerca di un reddito sia pure minimo per arrotondare le proprie entrate o per pagare le
11 spese cui dovevano fare fronte. Sin dall'accertamento ispettivo è emerso che era noto in Comune che potesse offrire di fare alcuni lavoretti Parte_1 per guadagnare un compe inimo (dichiarazioni doc. 8 Tes_5 fascicolo ricorrente) tanto che le assistenti sociali indirizzavano le persone bisognose a non soltanto per ricevere i pacchi alimentari, ma Parte_1 anche per av tà di lavoro (doc. 8 fascicolo resistente dichiarazioni di . Tes_6 Tes_7 Tes_8
La volontà del laORe di avere un guadagno e non di fare volontariato emerge anche dalla circostanza che alcuni hanno chiesto di essere messi in regola ricevendo un diniego dall'associazione (dichiarazione doc. 8 Tes_8 fascicolo ricorrente), mentre altri hanno lasciato l'attività sv anto il compenso era troppo basso (dichiarazione doc. 8 Tes_9 Testimone_10 fascicolo ricorrente). Si aggiunga che i soggetti sentiti sia dagli ispettori sia in sede istruttoria hanno confermato di non avere presentato documentazione giustificativa delle spese, ma di avere sempre segnato le ore su un foglio presenze in modo da permettere il calcolo del compenso spettante che era stato concordato come un fisso orario o di avere ricevuto un fisso mensile a fronte di un'attività routinaria che impegnava per lo stesso numero di ore al mese (si veda al riguardo quanto dichiarato da coloro che hanno svolto servizio di apertura e chiusura delle palestre). Molti hanno, poi, riferito di non avere alcuna spesa neppure di trasporto recandosi al lavoro a piedi (dichiarazione di doc. 8 Persona_1 fascicolo ricorrente) e di ricevere un compenso che era parametrato alle ore a prescindere dalle spese sostenute che non dovevano essere né comunicate né documentate all'associazione (dichiarazione di Cotelea, doc. 8 fascicolo ricorrente), tanto che il medesimo compenso era previsto anche per coloro che abitavano lontano dal posto di lavoro (dichiarazione , doc. Testimone_11
8 fascicolo resistente).
Va, poi, rilevato che alcuni laORi hanno riferito che le ricevute rilasciate dall'associazione a titolo di rimborso spese erano più basse dei compensi erogati che corrispondevano al fisso orario o mensile concordato (dichiarazioni , doc. 8 fascicolo resistente, dichiarazioni Tes_3 Tes_12 confermate a l' ria processuale); altri non hanno neppure riconosciuto le sottoscrizioni apposte ad alcune ricevute in possesso dell'associazione (dichiarazioni , doc. 8 fascicolo Testimone_13 Tes_12 resistente). Tali dichiarazioni privano di attendibilità anche le ricevute versate in atti (doc. 12 fascicolo resistente), costituite per la maggior parte da autocertificazioni che fanno generico riferimento a spese sostenute senza alcuna indicazione analitica di esse. Si aggiunga che alcuni laORi hanno riferito che, visto il limite di rimborso previsto per le attività di volontariato di 150 Euro mensili, avevano avuto indicazione dall'associazione di non superare il corrispondente monte
12 orario (teste udienza del 14.9.2023, dichiarazioni Tes_4 Tes_14 Tes_15
doc. 8 f esistente). Quanto ai rimborsi chilometrici, essi risultano essere stati corrisposti a soggetti come e che non sono laORi Persona_2 Per_3 Pt_3 Pt_4 interessati dall rif a va Controparte_2 rilevato che accanto al rimborso chilometrico vi sono an ese genericamente indicate;
peraltro, la lavoratrice sentita all'udienza del 14.9.2023 ha riferito che presentava soltanto il conteggio delle ore ed era stata decisa una tariffa oraria. Infine, la circostanza che la prestazione resa veniva retribuita sia pure con un compenso minimo emerge anche dalle dichiarazioni rilasciate dalla Pt_3 agli ispettori (doc. 7 fascicolo resistente) dove si legge: “noi consegnavamo ai laORi un foglio presenza in cui segnavamo le ore e che doveva essere controfirmato dall'assistito come richiesto dalle assistenti sociali. Tali fogli presenze venivano utilizzati per il calcolo del compenso e successivamente io personalmente li consegnavo al che li utilizzava per un secondo CP_3 controllo sulla gestione della sp ha partecipato al progetto Home Care prendeva un po' di più all'ora ma non so dire di preciso, credo intorno a 7 Euro ma se ne occupava note spese ricordo che solo Controparte_4 all'inizio nei primi tempi di vita dell'associazione ci venivano presentate da alcuni ma con il tempo questa prassi è stata superata…Ribadisco che solo i primi tempi di vita dell'associazione i laORi presentavano alcune spese sostenute, ma non tutti le presentavano o le sostenevano da oltre 5 anni nessuno ha più presentato note spese all'infuori di chi andava a prendere i pacchi alimentari a Fano”. Si ritiene, pertanto, all'esito dell'esame del complesso compendio probatorio, raccolto durante l'ispezione e confermato anche in sede giudiziale, che i laORi interessati abbiano prestato attività retribuita che non può ricondursi per i principi normativi e giurisprudenziali sopra esposti nell'ambito del volontariato. Ed infatti, l'erogazione di un compenso senza alcun riferimento ai costi effettivamente sopportati nell'eseguire la prestazione, ma parametrato alle ore svolte rivela una sostanziale estraneità del rimborso stesso alla funzione sua propria di reintegrare una documentata perdita patrimoniale e ne mostra una sostanziale funzione retributiva, sia pure in violazione dei canoni di proporzione e sufficienza ex art. 36 Cost., poiché riflette una causale di natura corrispettiva, piuttosto che indennitaria, essendo l'elargizione monetaria in evidente rapporto sinallagmatico con la quantità del lavoro svolto, invece che con l'entità dei costi sostenuti (in tal senso Corte di Appello di Ancona n. 335/2023 resa in controversia analoga). Peraltro, come ricordato in precedenza, la possibilità ammessa dalla normativa più recente di autocertificare le spese sostenute non esclude il divieto di rimborsi forfetari, con necessità, dunque, che l'autocertificazione non sia generica ma riporti analiticamente le voci di spesa effettivamente
13 sostenute e i relativi importi, specificazione che manca del tutto nella documentazione versata in atti da parte ricorrente. Ne deriva che correttamente gli ispettori hanno disconosciuto l'attività di volontariato prestata dai laORi interessati per l'associazione ricorrente.
5.2 RIQUALIFICAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO DI VOLONTARIATO COME RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO (contestazioni contenute nell'ordinanza ingiunzione ai punti 1. Art. 39 comma 1 DL n. 112 del 25.6.2008, convertito con modificazioni in legge 6.8.2008 n. 133, s.m.i. – istituzione e tenuta del 2. Art. 39, commi 1, 2 e 7 DL 112 del 25.6.2008, convertito con modificazioni in .
8.2008 n. 133, modificato da ultimo dall'art. 22 comma 5 D.lgs. 14.9.2015 n. 151 – Omesse registrazioni di più di cinque laORi o periodo superiore a sei mesi;
3 e 4. Art. 3 comma 3 DL 22.2.2002 n. 12 convertito con modificazioni dalla legge 23.4.2002 n. 73, come sostituito dall'art. 22 comma 1 d.lgs. 14.9.2015 n. 151 – Misure di contrasto del lavoro sommerso e irregolare – fino a 30 giornate senza mantenimento in servizio;
5 e 6 Art. 3 comma 3 DL 22.2.2002 n. 12 convertito con modificazioni dalla legge 23.4.2002 n. 73 come sostituito dall'art. 22 comma 1 d.lgs. 151/2015 – misure di contrasto del lavoro sommerso e irregolare – da 31 a 60 giornate senza mantenimento in servizio;
7 e 8. Art. 3 comma 3 DL 22.2.2002 n. 12 convertito con modificazioni dalla legge 23.4.2002 n. 73 come sostituito dall'art. 22 comma 1 d.lgs. 151/2015 – misure di contrasto del lavoro sommerso e irregolare – oltre 60 giornate senza mantenimento in servizio;
10. Art. 1 commi 910 e 911 legge 27.12.2017 n. 205 – modalità di corresponsione della retribuzione e di ogni anticipo di essa). Quanto alla qualificazione come rapporto di lavoro subordinato, si ritiene che parte ricorrente non abbia fornito elementi sufficienti per superare la presunzione di sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato desumibile dall'art. 1 d.lgs. 81/2015, considerato che molti laORi hanno affermato che rispettavano un orario fisso per fornire il servizio assegnato, ricevevano i turni da personale de , dovevano Parte_1 avvisare in caso di assenza per poter essere sostituiti visti gli obblighi gravanti sull'associazione in virtù delle convenzioni stipulate con enti pubblici, erano, dunque, inseriti nell'organizzazione aziendale de e coordinati da Parte_1 questa per realizzare lo scopo sociale consistente ervizi affidati in convenzione. In particolare, con riferimento al servizio di apertura e chiusura delle palestre, i laORi interessati hanno riferito che ricevevano gli orari dalle società sportive, poi si accordavano tra loro per coprire le esigenze, fermo restando che gli orari non erano modificabili in quanto legati all'attività delle società che utilizzavano la struttura (teste , , Tes_17 Tes_18 Tes_19 dichiarazione doc. 8 fascicolo resistente) p at l Tes_20 monte orario ssoché costante per un totale di circa 60 ore al mese a fronte del quale percepivano una retribuzione fissa di 150 Euro mensili (dichiarazioni di , che parla di un fisso mensile Tes_17 Tes_20 Tes_21 costante senza ne i t e svolte, che riferisce Tes_1 che prestava un'ora al giorno per sei giorni a set onte di un compenso di 150 Euro al mese, doc. 8 fascicolo resistente). La semplicità e
14 ripetitività delle mansioni affidate esclude che i laORi potessero offrire un apporto originale ed autonomo con la propria prestazione. Allo stesso modo, non è significativa la circostanza che ricevessero le direttive sugli orari dalle società sportive, in quanto l'esercizio del potere direttivo può avvenire anche tramite altri soggetti a tal fine demandati dal datore di lavoro. Ed infatti, come già sostenuto dalla locale Corte di Appello in fattispecie simile, non è di ostacolo all'accertamento della natura subordinata dei rapporti controversi la circostanza che il potere direttivo e di controllo dell'associazione sull'operato dei laORi non venisse esercitato direttamente, ma tramite altri soggetti presso cui si svolgeva il servizio e dai quali si poteva avere riscontro della prestazione resa anche al fine di erogare il compenso pattuito (Corte di Appello n. 92/2021). La presenza, poi, di un compenso mensile fisso a fronte di un monte orario predeterminato e costante porta a ritenere sussistenti elementi sufficienti per configurare un rapporto di lavoro subordinato. Le medesime considerazioni valgono anche per l'attività di sorveglianza svolta per la mostra “Le stanze segrete di . In tal caso tutti i Persona_4 laORi riferiscono che ricevevano gli o ione Parte_1 che stabiliva i turni da svolgere e li comunicava in chat tramite la Per_3
(teste one Pt_4 Per_3 Tes_22 Tes_23 Tes_24 Tes_25
, doc. 8 fascicolo resistente); venivano date Tes_26 Tes_23 Testimone_11
i lavoro tramite la comunicazione dei turni ma anche sull'abbigliamento da indossare (dichiarazione Testimone_11 doc. 8 fascicolo resistente); i laORi che avevano e proprio turno potevano accordarsi con gli altri purché sempre nel rispetto delle ore di lavoro assegnate (teste che risultavano peraltro dal foglio di presenza firmato dai laORi sia resso che all'uscita dalla mostra (teste
, ); nel caso non riuscissero a trovare un sostituto Controparte_2 Tes_28 comunicavano l'assenza all'associazione nella persona della che Per_3 curava la sostituzione (teste , ). Le ulle Controparte_2 Tes_26 modalità di svolgimento della partite inizialmente mediante una riunione con tutti gli interessati e la loro semplicità e ripetitività non richiedevano indicazioni successive. È stato, poi, anche riferito che sia la presenza sul luogo di lavoro sia lo svolgimento della mansione assegnata venivano sottoposti a controllo da parte degli organizzatori della mostra (teste e in particolare del che riprendeva i laORi durante lo Per_3 Tes_5 svolgimento della mansione (teste nonché dichiarazione Tes_24 Tes_25 di quest'ultimo; dichiarazione fascicolo resistente). Tes_26 Tes_22
Anche in tale caso si riscontra ario imposto, un compenso orario fisso, un controllo delle presenze e altresì delle modalità di svolgimento delle mansioni che porta a ritenere sussistente un vincolo di subordinazione. Ugualmente con riferimento all'attività di assistenza domiciliare va rilevato che era l'associazione ad indicare quali prestazioni fornire (teste che ha affermato: “mi ha chiesto l'assistito di fare pulizie ma io non le Tes_8 ho fatte e gli ho detto di contattare il perché se il mi Parte_1 Parte_1
15 diceva che dovevo fare anche le pulizie bene, altrimenti facevo soltanto compagnia”; teste che ha ricordato che era stata la a dire cosa Tes_7 Pt_3 doveva fare e q rebbe stato il compenso orar eda anche dichiarazione di , doc. 8 fascicolo resistente) Tes_29 Tes_9 Tes_8
e presso chi svo ( iarazione di Tes_30 Tes_14 doc. 8 fascicolo resis a l'associazione Tes_15 Tes_32
e da svolgere e poi invitava l'interessato a prendere accordi per la distribuzione del monte orario con il fruitore del servizio o con la sua famiglia (teste , , ; vi Tes_4 Tes_33 Tes_3 Tes_7 Tes_34 Tes_9 Tes_35 era un control r nte orario assegnato dall'associazione (teste , e che Per_1 Tes_35 Tes_36 servivano per il calcolo dei compensi, tanto che veniva sottoscritto un foglio presenze con indicazione delle ore a volte controfirmato dai destinatari del servizio (teste , dichiarazione , Tes_4 Tes_34 Tes_2 Testimone_37 doc. 8 f e inoltre, una la e Tes_32 essere stata sottoposta presso l'associazione ad una visita medica prima di iniziare il servizio di assistenza (dichiarazione di doc. 8 fascicolo Parte_6 resistente). Anche in tale caso le mansioni svolte e entari e ripetitive consistendo in assistenza o pulizie, sicché non vi era alcun apporto originale dei laORi interessati, né possibilità di gestione dei tempi della prestazione che erano individuati dall'assistito cui l'associazione demandava l'esercizio del potere direttivo e di controllo. Peraltro, la sussistenza di un vincolo di subordinazione emerge anche dalla circostanza che alcuni laORi accanto al rapporto qualificato come volontariato con l'associazione avevano anche un rapporto di lavoro subordinato con la famiglia presso cui prestavano assistenza o pulizie che chiedeva loro di svolgere un numero maggiore di ore con le medesime modalità e per le medesime mansioni provvedendo poi a remunerarle direttamente al prestatore d'opera; in altri casi dopo un periodo prestato come volontariato la persona veniva assunta per svolgere le medesime mansioni con le medesime modalità dalla famiglia presso cui aveva prestato attività (dichiarazioni di , , Di IO, Simonetti, Zinab doc. Per_5 Per_6 Per_7
8 fascicolo resist ione (come indicato Parte_1
a pagina 15 del verbale ispettivo, almeno 3 Persona_8
– dopo aver prestato Persona_9 Persona_10 volontario o retribuito con voucher sono stati assunti da con Parte_1 regolare contratto di lavoro subordinato continuando a svo sime mansioni presso le medesime abitazioni, doc. 2 fascicolo resistente). Si tratta, dunque, di elementi sufficienti ad affermare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con piena legittimità dell'accertamento ispettivo per cui è causa.
5.2.1 IL PROGETTO HOME CARE E LA PRESTAZIONE RESA DA FAMILIARI DEGLI ASSISTITI. Alle considerazioni sinora svolte fanno eccezione alcuni specifici rapporti che si sono svolti nell'ambito del progetto Home Care e che
16 hanno riguardato i familiari dei beneficiari. In alcuni di questi casi i soggetti sentiti hanno riferito di non avere avuto alcun contatto con se Parte_1 non per la corresponsione di un compenso senza neppure pre di lavoro svolte, senza ricevere direttive, senza attenersi ad alcun orario di lavoro. In particolare, (udienza 9.11.2024, nonché Testimone_13 dichiarazioni doc. 8 f ferito di aver saputo dai servizi sociali che c'era il progetto Home Care con il quale, a fronte dell'assistenza prestata al compagno disabile, avrebbe potuto arrotondare con circa 100 Euro al mese. Sebbene Il corrispondesse la retribuzione nell'ambito di Parte_1 tale progetto, invero non presentava alcuna documentazione (la Tes_1 lavoratrice ha discon irme apposte alle ricevute in possesso dell'associazione), non ha ricevuto direttive, non si è attenuta ad un orario prestabilito, non ha presentato un foglio presenze, quindi ha svolto in assenza di vincolo di subordinazione l'assistenza al proprio compagno, mansione per la quale può presumersi non avesse necessità di alcuna indicazione.
(dichiarazioni doc. 8 fascicolo resistente) ha precisato di avere Parte_7 svolt ni di assistenza al nonno ma senza segnare le ore che faceva e curando alcune incombenze come comprare medicine o altro, conciliando tale attività con quella di lavoro subordinato che aveva. In tale caso, la stessa lavoratrice ha riferito che aveva assunto con la famiglia l'impegno di occuparsi delle incombenze legate alle esigenze del nonno, ma è emerso che non vi erano direttive specifiche o orari particolari imposti e l'unico contatto con l'associazione era la corresponsione del compenso mensile. Si ritiene, pertanto, che anche in questo caso l'associazione abbia fornito elementi per escludere la sussistenza di un vincolo di subordinazione.
(dichiarazione doc. 8 fascicolo resistente) riferisce di Testimone_38 aver sa facendo compagnia alla nonna, ma riferisce di non avere tenuto alcun rapporto con l'associazione in quanto veniva tutto gestito dalla zia e di non avere neppure fatto caso alle ore che Persona_11 faceva, i della nonna, sicché considerava l'attività come la cura di un parente con il quale aveva un legame affettivo e non come un lavoro. In altri casi, al contrario, vi è stato un rapporto di lavoro subordinato nonostante il vincolo parentale: in particolare, l' riferisce di avere Parte_8 sostituito la badante che non poteva più andare s 2 ore mensili per un compenso di 7,5 Euro da parte del dunque con svolgimento di Parte_1 mansioni semplici e ripetitive e c orario che giustificano la qualificazione come lavoro subordinato;
allo stesso modo, la afferma di Tes_12 avere svolto attività di assistenza domiciliare al suocero per u ro fisso di ore settimanali in giorni prestabiliti, percependo un compenso orario fisso (dichiarazioni, doc. 8 fascicolo resistente). Vi sono, inoltre, alcuni casi in cui i laORi interessati non hanno avuto alcun contatto con sicché il rapporto è stato tenuto da altri e Parte_1 non è possibile configurare alcun vincolo di subordinazione con
17 l'associazione. In particolare, il (dichiarazione doc. 8 fascicolo resistente) Persona_12 ha riferito di non aver cun contatto con e che tutto Parte_1 il rapporto è stato gestito dalla , che indicava le ore in cui andare e Per_11 corrispondeva anche il comp é non è affatto configurabile un rapporto di lavoro con l'associazione. Al contrario, con riferimento alla posizione della OL, che pure afferma di avere ricevuto indicazioni e compenso dalla figlia dell'assistito, va evidenziato che nell'incontro iniziale descritto nelle dichiarazioni rilasciate agli ispettori la signora le Controparte_6 aveva detto che l'associazione l'avrebbe pagata 112 o volontariato presso la signora sicché per le ragioni sopra esposte Tes_39 si ritiene che in tale caso vi sia stata l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con l'associazione in mancanza di specifica prova contraria fornita dai ricorrenti. In conclusione, dunque, l'ordinanza ingiunzione andrà annullata nella parte in cui ha emesso sanzioni con riferimento alle posizioni di Tes_13
,
[...] Parte_9 Testimone_38 Persona_13
ISCONOSCIMENTO DEI RAPPORTI DI LAVORO OCCASIONALE REMUNERATI CON OU (contestazioni contenute nell'ordinanza ingiunzione ai punti 9. Art. 4 bis primo periodo comma 2 D.Lgs. 181/2000 come modificato dall'art. 6 comma 1 d.lgs. 19.12.2002 n. 297 e successivamente modificato dall'art. 5 comma 3 lettere a) e b) legge 183/2010 – lettera di assunzione al laORe – collocamento ordinario;
13. Art. 9 bis comma 2, 2 bis, 2 ter DL 510/1996 – comunicazione preventiva di assunzione a seguito di riqualificazione;
11. Art. 21 comma 1 legge 29.4.1949 n. 264, come sostituito dall'art. 6 comma 3 d.lgs. 19.12.2002 n. 297 – comunicazione di cessazione). Va al riguardo premesso che il disconoscimento di tali rapporti di lavoro occasionale deriva non dalla riqualificazione del rapporto come lavoro subordinato ma dall'utilizzo dei voucher per attività prestata in favore di terzi soggetti nell'ambito di un servizio conferito dal Comune di Ancona all'associazione e afferente o alla gestione delle palestre o all'assistenza domiciliare anche all'interno del programma Home Care. Va rilevato che tutti i rapporti disconosciuti si sono svolti in periodi successivi all'agosto 2015. A tale proposito, si osserva che dall'entrata in vigore nel giugno 2015 del d.lgs. 81/2015 è stata recepita con norma di legge la prassi amministrativa di negare l'utilizzo di voucher nell'ambito di servizi appaltati o svolti in favore di terzi, disponendo l'art. 48 comma 6 del citato d.lgs. 81/2015 che “è vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto”, disposizione poi abrogata dal DL 25/2017 che ha eliminato la possibilità di utilizzare i buoni per prestazioni di lavoro accessorio dopo la data del 31.12.2017. Poiché nel caso di specie tutti i soggetti interessati dalla remunerazione
18 tramite voucher hanno prestato attività nell'ambito di servizi affidati dal e prestati in favore di soggetti terzi, l'utilizzo di tale Controparte_7 razione e di lavoro è illegittima, con conseguente riqualificazione dei rapporti di lavoro interessati in rapporti di lavoro subordinato per le ragioni sopra individuate in relazione al servizio di assistenza domiciliare e di gestione delle palestre.
5.4 MANCANZA DELLA RICHIESTA DEL CASELLARIO GIUDIZIALE PER PERSONALE IN CONTATTO CON MI (contestazione contenuta nell'ordinanza ingiunzione al punto 12. Art. 25 bis DPR 14.11.2002 n. 313 – certificato del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro). L'addebito riguarda unicamente la posizione di addetta per un paio di settimane per due ore al Parte_10 giorno alle pulizie presso una scuola di infanzia allorquando l'asilo era ancora aperto, dunque, secondo la tesi della convenuta, alla presenza di minori. La norma richiamata nell'ordinanza ingiunzione richiede l'acquisizione del casellario giudiziale per le persone che svolgono attività che comporti contatti diretti e regolari con minori. Nel caso di specie sia in sede ispettiva che in sede di istruttoria processuale è emerso che invero i minori non erano presenti nei locali che venivano puliti dalla , ma si trovavano in altre stanze con le Pt_10 maestre o educatrici. A tale p to, la , sentita sia all'udienza del Pt_10
18.6.2024 sia durante l'ispezione (doc. 8 parte seconda), ha riferito che non aveva contatti con i minori, né diversi elementi possono trarsi dalle deposizioni delle maestre ed educatrici della scuola di infanzia che non hanno saputo riferire nulla di specifico sulla , non ricordando alcune neppure il Pt_10 suo nome. Si ritiene, pertanto, che l' non abbia assolto all'onere probatorio su di lei gravante ai sensi del 2697 c.c. relativamente a tale addebito che andrà pertanto annullato.
5.5 MANCATO INVIO CHIAMATE PER LAVORO INTERMITTENTE (contestazione contenuta nell'ordinanza ingiunzione al punto 14. Art. 15 comma 3 D.Lgs. 15.6.2015 n. 81 – omessa comunicazione preventiva lavoro intermittente). Dal verbale ispettivo (doc. 2 fascicolo ricorrente) emerge che due laORi,
[...]
e sono stati assunti per un periodo dal 1.1.20 Per_14 Per_15
dal 3.7.2019 al 30.6.2020) con contratto di lavoro a chiamata ma dal onto tra i LUL in cui sono indicate le presenze e gli UNI Intermittenti dove sono indicate le chiamate inviate è risultato che in alcuni mesi, per un totale di 22, non sono state inviate le chiamate ai soggetti interessati prima dell'avvio al lavoro. Per tale ragione, a fronte di una sanzione prevista per ciascun laORe che va da un minimo di 400,00 Euro a un massimo di 2.400,00 Euro, è stata calcolata una sanzione di 8.800,00 Euro a fronte dell'omissione riscontrata relativamente a 22 mensilità. Nel corso del giudizio, parte ricorrente ha prodotto con riferimento alla posizione della comunicazioni preventive relative ai mesi dell'anno 2020 e gennaio 2021 ( 1 fascicolo ricorrente), sicché l'addebito risulta infondato relativamente a tale periodo;
al contrario, nessuna prova è stata fornita con riferimento all'anno 2019 né per la posizione di né per quella della
19 per un totale di 11 mesi. Pertanto, si ritiene di dover ridurre la sanzione irrogata in via equitativa considerando le 11 mensilità per le quali l'addebito è stato confermato a fronte delle 22 per le quali la sanzione era stata irrogata con riduzione proporzionale della sanzione da Euro 8.800,00 a Euro 4.400,00. 5.6 I LAVORATORI ME E AN ASSERITAMENTE ASSUNTI IN NERO DALLE FAMIGLIE PRESSO CUI PRESTAVANO ASSISTENZA. Sostengono i ricorrenti che nessuna responsabilità poteva avere l'associazione per il rapporto in nero con i due laORi indicati i quali avevano percepito compensi dalle famiglie. Invero, l'addebito scaturisce dalle dichiarazioni della che si rivolse a per avere assistenza per il figlio Per_6 Parte_1 ome emerge dall e come risulta anche dal verbale ispettivo Il mandò in due periodi diversi due persone: Parte_1 Per_16
e . Per tali persone la paga
[...] Persona_17 Per_6
l provvede il laOR Parte_1 Parte_1
n riferimento al rapp o con il ha Parte_11 provveduto soltanto alla segnalazione e poi il rapporto è stato gestito anche sotto il profilo della retribuzione dalla famiglia dell'assistito, ma trattasi di soggetto che non rientra tra quelli per i quali è stata emessa ordinanza ingiunzione. Tali circostanze sono emerse anche dalle dichiarazioni rilasciate dalla
(doc. 7 fascicolo resistente), la quale ha riferito che e Pt_3 Per_16 Per_17 fatto assistenza presso la famiglia per 1 i Per_18 alcuni giorni alla settimana e in questo cas a pagava per il servizio e l'associazione poi pagava il laORe, ma visto che si trattava di Parte_1 oco gestibile nel caso di Di IO avevano deciso che il rapporto fosse gestito direttamente dalla famiglia.
5.7 LA SANZIONE IRROGATA EX ART. 9 BIS COMMA 2, 2 BIS E 2 TER DL 510/1996 IN CASO DI MANCATA COMUNICAZIONE DI ASSUNZIONE IN PRESENZA DI COMUNICAZIONE DEL RAPPORTO OCCASIONALE. Sostengono i ricorrenti che la sanzione prevista dalle norme da ultimo richiamate non poteva essere irrogata nel caso in cui il rapporto fosse stato comunque denunciato, sia pure come rapporto di lavoro accessorio o occasionale poi disconosciuto per le ragioni esposte. Al riguardo, dopo la pronuncia di questo Tribunale riportata in ricorso a sostegno dell'eccezione, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che “le disposizioni richiamate presuppongono la comunicazione dell'effettivo rapporto di lavoro instaurato, quale condizione indispensabile affinché gli adempimenti imposti possano assolvere alla funzione di assicurare il costante monitoraggio dei flussi di manodopera nell'ambito del mercato del lavoro, e tutelare l'interesse del laORe ad essere adeguatamente informato in merito al suo inserimento nella struttura aziendale e alle modalità del rapporto di lavoro (v. Cass. n. 20727 del 2015; n. 14960 del 2009)” (Cass. 20184/2022). Ritenendo di dover aderire a tali principi anche per la funzione nomofilattica propria della Suprema Corte si ritiene di rigettare la doglianza.
20 6. RESPONSABILITÀ SOLIDALE DI , Parte_2 Parte_4
E . Tutti e tre gli ob t Parte_3 ri addebiti in quanto non hanno operato per conto dell'associazione come richiesto dall'art. 38 c.c. Invero da quanto emerge sia dalle dichiarazioni rilasciate dagli stessi interessati agli ispettori (doc. 4, 6, 7 fascicolo resistente) sia dalle dichiarazioni rese agli ispettori e nel corso dell'istruttoria dai laORi interessati, tutti e tre i soggetti indicati hanno agito in nome e per conto dell'associazione, assumendo obbligazioni nei confronti di terzi. Ed infatti, con riferimento alla figura del questi come legale Pt_2 rappresentante ha sottoscritto le convenzioni co versate in atti, CP_3 ben consapevole delle modalità di gestione del volontariato, da lui demandate alla e alla , dal momento che afferma che i volontari erano Pt_4 Pt_3 recl erson ate dal perché avevano bisogno di lavorare CP_3
e venivano pagati dall'associazio a quanto veniva dato dal CP_3 di IM (doc. 4 fascicolo resistente). Inoltre, ha confermato di apporre le firme come legale rappresentante anche ai contratti di lavoro (si vedano le comunicazioni unilav in cui il è indicato come datore di lavoro), di Pt_2 firmare i bilanci e di partecipa semblea, sicché vi è prova sufficiente della sua partecipazione alla gestione complessiva dell'associazione anche tramite l'incarico assegnato alla e alla , cui era affidata la Pt_4 Pt_3 gestione del servizio di assistenza riato in ta autonomia. D'altro canto, che il sistema di gestione del volontariato fosse noto a tutti i soci (e a maggior ragione a colui che era legale rappresentante dell'associazione ed agiva, dunque, in nome e per conto di essa nei rapporti con gli enti pubblici da cui scaturivano le convenzioni per l'affidamento delle varie attività) si desume anche dalla deposizione dei due soci sentiti nel corso dell'istruttoria dibattimentale. In particolare, il teste ha riferito Testimone_40 che “L'assistenza agli anziani era gestita da to era lei Parte_3 che in base alle indicazioni del ave il socio;
la CP_3 Pt_3 da quanto ne so indicava al s ndizioni dell'assistito e le esig questo in base a quello che indicava il Inizialmente anche io davo il CP_3 compenso, ma era la che a sta competenza in base alla Pt_3 distribuzione dei compi sociazione”. Analogamente il teste Persona_2 ha affermato che “certificavano le ore e i giorni fatti e le spese s rimborso era al massimo di Euro 150,00; quando presentavano autocertificazione gli davamo le somme indicate nell'autocertificazione…io penso che il compenso dipendesse anche dalle ore effettuate. Non so quanto venisse pagato all'ora…la sapendo scrivere a computer seguiva la Pt_4 parte burocratica. I compensi li pagava la , saltuariamente sarà capitato Pt_3 che pagasse la per assenza della Pt_4 Pt_3
Il ruolo ne della emerge con maggiore Pt_4 Pt_3 chiarezza dalle dichiarazioni di OR , i quali hanno riferito che erano loro che indicavano le attività da svolgere, le ore da fare e presso chi
21 fornire la prestazione, concludendo l'accordo con il soggetto interessato anche in ordine alle modalità di retribuzione (teste , Per_1 Tes_7 Tes_35 Tes_30 dichiarazione agli ispettori di Tes_6 Tes_25 Tes_31 CP_8 Per_1
, Tes_15 Testimone_1 Tes_9 Tes_8 Tes_3 Tes_32 re t c Tes_22 Pt_3 ente della gestione dell'attività di assistenz era più Pt_4 coinvolta nell'attività di gestione dei turni di lavoro press stra “Le stanze segrete di Sgarbi” e di individuazione di eventuali sostituti (teste
, nonché di superv Tes_22 Tes_24 Tes_25 Tes_41
e ). Erano sempre loro che Tes_19 ricevevano i fogli di presenza ed erogav compenso pattuito (teste
, dichiarazione agli ispettori di , Tes_17 Pt_2 Tes_14 Parte_6
c. 8 fascicolo resistente). Tes_8 particolare con riferimento alla figura della si ricorda tra le Pt_3 tante la dichiarazione rilasciata agli ispettori dalla he ha dichiarato: Tes_9 ricordo che mi convocava in ufficio per propormi il lavoro, secondo Pt_3 ei che gestiva il discorso dei lavori, io ho parlato solo con lei”; mentre riguardo alla figura specifica della si rinvia tra le altre alla dichiarazione Pt_4 della che afferma che “u initi i voucher mi Tes_3 Parte_4 chiese se volevo essere messa in regola o lavorare in nero, in regola mi avrebbero pagato 8,5 Euro l'ora mentre in nero 15 Euro all'ora. Ho accettato la proposta di lavorare in nero”. Infine, il ruolo di gestione della e della emerge in modo Pt_3 Pt_4 palese anche dalle dichiarazioni della che ammette che l'associazione Pt_3 era gestita da lei, da (doc. 7 fascicolo Persona_19 Parte_4 resistente). Da tali dichiarazioni emerge in modo evidente la piena gestione dei rapporti con i laORi da parte della e della che agivano nei Pt_4 Pt_3 confronti dei terzi in nome e per ell'asso , sicché risulta pienamente provata la loro responsabilità per gli addebiti mossi.
7. CONCLUSIONI E REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE DI LITE. Da quanto sinora esposto deriva una riduzione delle somme individuate nelle tre ordinanze ingiunzione di identico contenuto. In particolare, con riferimento al punto 2 dell'ordinanza ingiunzione, pur non considerando la posizione di risulta in ogni caso Testimone_13 sussistente l'infrazione per un numero di laORi superiore a 5, sicché il minimo irrogato per tale violazione deve ritenersi congruo e non ulteriormente riducibile. Con riferimento al punto 3, al contrario, non considerando la posizione della poiché la sanzione è stata calcolata moltiplicando il minimo Tes_1 editt .500,00 per ciascun laORe coinvolto, la somma ingiunta di Euro 31.500,00 verrà ridotta a Euro 30.000,00. Allo stesso modo, avverrà per il punto 7 (minimo edittale per ciascun laORe considerato nell'ordinanza Euro 6.000,00, espunzione delle
22 posizioni di e riduzione da Euro 150.000,00 a Euro Pt_7 Tes_38
138.000,00), p unt o edittale per ciascun laORe considerato nell'ordinanza Euro 7.200,00, espunzione delle posizioni di Persona_20 riduzione da Euro 115.200,00 a Euro 108.000,00), per il punto 9 (minimo edittale per ciascun laORe considerato nell'ordinanza Euro 250,00, espunzione delle posizioni di riduzione da Euro Testimone_13
2.250,00 a Euro 2.000,00), per edittale per ciascun laORe considerato nell'ordinanza Euro 1.000,00, espunzione delle posizioni di e , riduzione da Euro 26.000,00 a Euro Persona_20 Tes_38
24.000,00), p ( ittale per ciascun laORe considerato nell'ordinanza Euro 100,00, espunzione delle posizioni di Tes_13
riduzione da Euro 700,00 a Euro 600,00), punto 13 (minimo
[...] er ciascun laORe considerato nell'ordinanza Euro 100,00, espunzione delle posizioni di riduzione da Euro 900,00 Testimone_13
a Euro 800,00). La sanzione irrogata al punto 12 per la mancata richiesta di certificato casellario per l'attività svolta dalla non sarà dovuta affatto, mentre per il Pt_10 punto 14 relativo alla mancata co zione di avvio al lavoro intermittente, per le ragioni esposte, l'importo sarà ridotto da Euro 8.800,00 calcolato su una base di 22 mesi ad Euro 4.400,00 calcolato su una base di 11 mesi. L'importo totale di Euro 384.194,60 andrà, dunque, ridotto di Euro 37.550,00 per un totale dovuto di Euro 346.644,60. Il parziale accoglimento dei ricorsi riuniti e la complessità dell'accertamento già sopra evidenziata portano a ritenere sussistenti i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Tania De Antoniis, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa: 1) In parziale accoglimento del ricorso, riduce l'importo ingiunto con le ordinanze ingiunzione nn. 218/2024, 219/2024, 220/2024 ad Euro 346.644,60 ciascuna;
2) Rigetta per il resto il ricorso;
3) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso in Ancona, in data 7.6.2025 all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 17.4.2025. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
23 24
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 17.04.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 8.4.2025, 16.4.2025, 17.4.2025; ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 853/2022 R.G. Lav., cui sono riunite le cause iscritte ai numeri 854/2022, 855/2022, 859/2022 R.G.Lav.
TRA
Parte_1
[...] IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentato e difeso dall'avv. Lucchetti, dall'avv. Latini e dall'avv. Luchetti, giusta procura allegata al ricorso introduttivo depositato telematicamente, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Ancona c.so Mazzini n. 156 con indicazione degli indirizzi pec per le comunicazioni
, dino Email_1 [...]
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Parte_2 rappresentato e difeso dall' rocura allegata al ricorso introduttivo depositato telematicamente, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ancona c.so Stamira n. 49 con indicazione degli indirizzi pec per le comunicazioni Email_4
Parte_3 rappresentato e difeso dall'a procura allegata al ricorso introduttivo depositato telematicamente, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Castelfidardo, p.le Buonarroti n. 5 con indicazione degli indirizzi pec per le comunicazioni Email_5
1
Parte_4 rappresentato e difeso d cura allegata al ricorso introduttivo depositato telematicamente, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ancona c.so Garibaldi n. 46 con indicazione degli indirizzi pec per le comunicazioni Email_6
RRENTE
Controparte_1
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentata e difesa dal funzionario delegato con domicilio eletto presso gli uffici dell' in Ancona via Ruggeri n. 5 con indicazione Controparte_1 della pec t Email_7
SISTENTE
OGGETTO: opposizione ordinanza ingiunzione n. 218/2022, 219/2022, 220/2022.
PAROLE CHIAVE: volontariato – presupposti – rimborsi spese – elementi distintivi del lavoro subordinato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DIFESE. Con separati ricorsi poi riuniti venivano impugnate le ordinanze ingiunzione indicate in oggetto scaturite dal medesimo accertamento ispettivo svolto nei confronti dell'associazione
Parte_1
In particolare, l'associazione eccepiva la violazione dell'art. 14 legge 689/81 per mancato rispetto dei termini di durata dell'ispezione, in quanto il primo accesso era avvenuto in data 27.8.2019 e l'accertamento si era concluso nel mese di marzo 2021, essendo irrilevanti le continue richieste di documentazione utilizzate solo per frazionare gli obblighi di tempestività e giustificare il tardivo compimento degli atti. Nel merito, rilevava che non venivano considerate tante attività svolte dai volontari come il banco alimentare e il banco farmaci;
che i volontari avevano avuto soltanto rimborsi spese sulla base di autocertificazioni o di presentazione di richieste di rimborsi a piè di lista;
che in ogni caso il tipo di attività svolta non aveva i connotati propri della subordinazione;
che erano del tutto legittimi i rapporti di lavoro occasionali retribuiti tramite voucher;
che erano erronei gli ulteriori profili segnalati nel verbale di accertamento. Con ricorsi pressoché sovrapponibili anche e si Pt_2 Pt_3 Pt_4 opponevano per le medesime ragioni dell'as e e ingiunzione sopra indicate. A tali motivi la e la aggiungevano Pt_3 Pt_4 anche la contestazione del ruolo di responsabili di fatto, affermando di essersi limitate a svolgere mansioni di segreteria e di organizzazione nel rispetto delle
2 delibere del Consiglio, senza alcuna ingerenza nella gestione;
allo stesso modo, il negava che l'assunzione formale del ruolo di Presidente Pt_2 del azione lo potesse rendere per ciò solo obbligato in solido con essa, essendo necessario a tale fine che il soggetto abbia agito concretamente in nome e per conto dell'ente. Costituendosi in giudizio, l' sosteneva la Controparte_1 legittimità delle ordinanze ingiu el verbale di accertamento ispettivo contestando le avverse eccezioni. La causa veniva istruita con escussione di vari testimoni e discussa con scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. 2. VIOLAZIONE DEL TERMINE PREVISTO DALL'ART. 14 LEGGE 689/1981. Va disattesa l'eccezione di decadenza avanzata dai ricorrenti che ravvisano la violazione dell'art. 14 L. 689/1981 per non avere parte resistente notificato la violazione nel termine decadenziale di novanta giorni. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che questo termine debba essere calcolato in base alle caratteristiche del caso concreto, tenendo in considerazione la complessità delle indagini. Il dies a quo decorre, infatti, non dalla data di commissione della violazione, bensì dall'esito del procedimento di accertamento (cfr. Cass. Sez. lav. n. 23608/2009), in quanto si deve consentire all'amministrazione di avere piena contezza degli estremi oggettivi e soggettivi della condotta realizzata;
per tale ragione il termine di novanta giorni ai fini della notifica degli estremi della violazione decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, compreso il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare gli elementi acquisiti (cfr. Cass. 2363/2005, 22837/2014, 3524/2019). Devono, quindi, essere prese in considerazione tutte le attività finalizzate all'accertamento, intendendo con queste sia gli atti di indagine effettuati, sia il tempo necessario all'amministrazione per esaminare in modo adeguato gli elementi già acquisiti (cfr. Cass. 7681/2014). Rilevante è il momento in cui l'autorità preposta ha acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, non essendo sufficiente la mera acquisizione del fatto nella sua materialità (cfr. Cass. n. 3043/2009). Applicando tali principi al caso in esame, va rilevato che nel verbale unico di accertamento e notificazione (in particolare a pag. 3-4, doc. 2 fascicolo resistente) vengono riportate le attività di acquisizione documentale e di raccolta di informazioni rilevanti per il completamento dell'istruttoria e per l'assunzione da parte dell'amministrazione delle determinazioni conseguenti. Emerge da tale elenco delle attività svolte che tra l'accesso e la conclusione dell'accertamento l' di Ancona non è rimasto inattivo, ma ha svolto acquisizione di documenti e di dichiarazioni che trova riscontro sia nei verbali interlocutori, i quali contengono la richiesta di documenti necessari ai fini del completamento dell'istruttoria e dell'assunzione da parte dell'amministrazione delle conseguenti determinazioni, sia nelle verbalizzazioni delle dichiarazioni delle persone informate dei fatti. Ciascuna
3 di queste attività di indagine si è svolta a distanza inferiore ai 90 giorni previsti per la chiusura del procedimento e la notifica dell'accertamento alla parte interessata, dovendo, peraltro, tenersi conto che tra il febbraio 2020 e il luglio 2020 vi è stato un periodo di sospensione delle attività di accertamento dovuto all'emergenza pandemica per Covid 19 previsto dall'art. 103 DL 18/2020, poi prorogato dalla legge 27/2020. Soltanto tra il primo accesso ispettivo e il successivo adempimento relativo all'acquisizione della documentazione richiesta in sede di primo accesso si registra un intervallo temporale di poco superiore ai 90 giorni, ma ciò nonostante anche tale lasso temporale deve ritenersi ragionevole “in considerazione della necessità di “valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi dell'infrazione e la fase finale di deliberazione, correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita ed a valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione” (cfr. Cass. ord. n. 3524 del 6/2/2019), atteso che, da un lato l'accertamento riguardava la valutazione di numerose posizioni lavorative oggetto di possibile riqualificazione giuridica sulla base del concreto atteggiarsi dei relativi rapporti (ed era quindi per ciò solo di particolare estensione e complessità) e che, dall'altro, le dedotte necessità di integrazione istruttoria appaiono sorrette da una motivazione tale da poter idoneamente giustificare un congruo tempo di valutazione e ponderazione dei numerosi elementi acquisiti. Orbene, considerando che la fase di accertamento comprende non solo l'acquisizione dei dati afferenti all'infrazione, ma anche la valutazione di tali elementi da parte dell'organo di controllo, e tenendo altresì conto del tempo ragionevolmente necessario alla valutazione dei dati acquisiti (attività valutativa che non coincide con la mera notizia del fatto materiale, bensì postula la piena conoscenza di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi della violazione, anche con riguardo all'individuazione del soggetto attivo dell'illecito), devono ritenersi la ragionevole durata dell'accertamento ispettivo de quo e la conseguente insussistenza della dedotta violazione del termine di 90 giorni previsto dall'art.14 Legge n.689/1981, tenuto conto del termine di decorrenza in cui si sarebbe dovuta compiere, in relazione alle circostanze del caso concreto, l'attività amministrativa volta a verificare tutti gli elementi dell'infrazione” (così testualmente Corte di Appello di Ancona sentenza n. 335/2023, resa in causa analoga). Tale valutazione è in linea con la pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 28210/2019 che, oltre a ribadire la necessità di un termine congruo per l'accertamento, indica i criteri che il giudice di merito dovrà tenere in considerazione per valutare la minore o maggiore difficoltà del caso concreto: numero dei soggetti coinvolti (più di 70 laORi secondo l'ordinanza-ingiunzione opposta), numero delle violazioni ascritte (n. 14 nel caso di specie) e complessità delle indagini (periodo interessato da agosto 2015 a settembre 2019, con necessità di interpretazione ed applicazione di una normativa quale quella in materia di volontariato che ha subito modifiche nel corso del tempo, nonché necessità di valutazione di una pluralità di attività svolte dall'associazione alla luce della normativa indicata).
4 Per tali ragioni, si ritiene che l'eccezione relativa alla violazione del termine di cui all'art. 14 L. 689/1981 sia infondata.
3. ESAME DELLA NORMATIVA E DELLA GIURISPRUDENZA IN TEMA DI VOLONTARIATO E DI LAVORO SUBORDINATO. Si ricorda che per le attività di volontariato vige una presunzione di gratuità ex lege, secondo quanto previsto dalla L. n. 266/1991 che al terzo comma dell'art. 2 (prima della sua abrogazione ad opera del D.Lgs. n. 117/2017) disponeva che: “la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte”, anche se in linea di principio non è precluso alle associazioni di volontariato assumere personale. L'attività di volontariato, dunque, può essere definita tale solo nel caso in cui le prestazioni siano gratuite. La questione di fondo attiene all'interpretazione del secondo comma dell'art. 2 L. 266/1991, laddove prevede che “L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse”. La giurisprudenza di legittimità è intervenuta sul punto per precisare che la prima parte di tale disposizione sta ad indicare che non possono essere considerati rimborsi di spese - e vanno quindi qualificati come compensi, come tali soggetti a tassazione - gli esborsi erogati dalle associazioni di volontariato ai propri associati a titolo di rimborso forfettario, ossia senza specifico collegamento con spese, singolarmente individuate, effettivamente sostenute dai percettori. Ciò implica, sul piano probatorio, che grava sulla parte contribuente che contesti la pretesa erariale (associazione, per quanto riguarda la ritenuta alla fonte, ed associato, per quanto riguarda l'intero prelievo IRPEF) l'onere di documentare il sostenimento delle spese di cui le somme erogate dall'associazione costituirebbero specifico rimborso. La disposizione in esame - inserita in un articolo di legge che definisce normativamente l'attività di volontariato - tende a garantire che i rimborsi spese non mascherino l'erogazione di compensi, ossia, in definitiva, che il rapporto associativo non mascheri un rapporto di lavoro (si veda, sul punto Cass. Sez. Lav. nn. 12964/08, 10974/10, 9468/13) e a tal fine prescrive che i rimborsi a ciascun singolo volontario, per un verso, siano connessi a "spese effettivamente sostenute" - il che risulta intrinsecamente incompatibile con la determinazione dell'entità del rimborso con criteri forfettari - e, per altro verso, rientrino in "limiti preventivamente stabiliti". Quest'ultima prescrizione non può che essere letta nel senso che deve essere tenuto fermo il limite costituito dalla documentabilità delle spese per le quali viene erogato il rimborso. Parte ricorrente, quindi, era tenuta a documentare specificamente che i rimborsi erano compiuti relativamente a spese effettivamente sostenute, non potendo valere, invece, un rimborso forfettario, del tutto sconnesso con una verifica fattuale delle effettive spese sostenute dai volontari (Cass. 24451/2018, cfr. altresì sul punto Cass. 23890/2015). Al riguardo anche la legge regionale n. 9/2004 all'art. 2 comma 3 specifica che ai volontari «possono essere unicamente rimborsate dall'associazione….. le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata», il che esclude che possa erogarsi un rimborso spese forfetario.
5 Sul punto, la locale Corte di Appello nella pronuncia n. 335/2023 già citata ha ricordato che “Invero, prima ancora che dall'art. 17 del d.lgs.n. 117/2017, la natura giuridica e la disciplina dell'attività di volontariato sono state consacrate dall'art. 2 della legge n.266/1991, che in termini univoci ha sancito l'incompatibilità della qualità di volontario con qualsiasi forma di organizzazione da cui possa discendere un sinallagma di contenuto patrimoniale. Si tratta di un fondamentale principio inteso a salvaguardare i minimi retributivi inderogabili, causalmente legati alla prestazione di qualsiasi attività che non sia rigorosamente resa in onore a criteri di spontaneità e gratuità, collegati alle finalità esclusivamente solidaristiche dell'attività stessa. Ad evitare, dunque, il rischio di elusione delle disposizioni di legge imperative a tutela della giusta retribuzione, la norma in esame ha posto, al secondo comma, il divieto assoluto di erogare rimborsi forfettari, ossia rimborsi effettuati in difetto dell'analitica indicazione delle singole voci di spesa effettivamente sostenute, proprio perché tale omessa specificazione facilmente può tradursi in un espediente per elargire compensi aventi tutt'altra natura e funzione. In quest'ottica, la previsione, in seno alla nuova legislazione (emanata in attuazione della legge-delega n. 106/2016 per il riordino e la revisione organica della disciplina in materia di attività di volontariato, di promozione sociale e di mutuo soccorso), della possibilità che le spese sostenute dal volontario vengano rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 Euro giornalieri e 150 Euro mensili (cfr. art. 17, quarto comma, d.lgs.n. 117/2017), non incide in alcun modo sul divieto di rimborso forfetario, poiché non deroga al principio della necessaria specificazione dei titoli di spesa, ma unicamente al criterio della rigorosa documentazione delle spese stesse, entro precisi limiti di valore monetario”. Quanto alla configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato, elemento anche questo contestato nel ricorso introduttivo, va rilevato che una volta disconosciuto la natura volontaria e gratuita della prestazione resa, in presenza di prestazioni retribuite non altrimenti regolarizzate deve presumersi la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo in esame ai sensi del disposto dell'art. 1 comma 01 D.lgs. 368/2001, poi sostituito dall'art. 1 D.Lgs. 81/2015 per il quale “il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune del rapporto di lavoro”. Tale disposizione di legge determina a fronte dell'erogazione di una retribuzione per la prestazione resa l'inversione dell'onere probatorio con onere a carico del ricorrente di fornire elementi che possano portare a configurare un rapporto di lavoro diverso da quello di lavoro subordinato. A tale proposito, si ricorda che per giurisprudenza costante un rapporto di lavoro può essere qualificato come subordinato, qualora, in base alle modalità di svolgimento della prestazione, emerga l'esistenza di un vincolo di subordinazione, inteso come eterodirezione, ossia “l'indefettibile assoggettamento al potere direttivo disciplinare e di controllo del datore di lavoro, con conseguente limitazione dell'autonomia del laORe” (Cass. 697/2021). Soltanto nell'ipotesi in cui tale assoggettamento non sia evidente e palese nel rapporto tra le parti, è ammissibile ricorrere ad altri criteri complementari e sussidiari (come quelli della collaborazione, della continuità
6 delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al laORe di una sia pur minima struttura imprenditoriale), i quali possono essere valutati come indizi probatori della subordinazione, seppur privi di valore decisivo (cfr. Cass. 12033/1992; Cass. 2370/1998; Cass. S.U. 379/1999 le cui affermazioni sono rimaste nel tempo costanti, cfr. di recente Cass. 9401/2017 e Cass. 25711/2018). Tali indici sintomatici vengono qualificati come sussidiari, in quanto rivestono carattere secondario rispetto alla sussistenza del vincolo di subordinazione. Per facilitare la distinzione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato, infatti, la giurisprudenza ha individuato alcuni indici che, qualora riscontrati nello svolgimento del rapporto di lavoro, rivelano la natura subordinata dello stesso (Cass. 25711/2018; Cass. 3548/2021). Dal quadro generale della giurisprudenza si evince l'esistenza di un ordine gerarchico per siffatti criteri, che si possono suddividere in tre insiemi distinti: 1) i criteri che riguardano il vincolo della subordinazione in sé, quali l'assoggettamento, il modo delle direttive, l'esistenza di un potere disciplinare, di controllo e vigilanza;
2) i criteri esterni rispetto al contenuto dell'obbligazione che sostituiscono il criterio principale o lo rafforzano in caso di sua attenuazione, come la continuità della prestazione, l'inserimento del laORe nell'organizzazione produttiva, la collaborazione;
3) i criteri residuali, che hanno soltanto la funzione di rafforzare i precedenti ma non possono sostituirli, come l'osservanza di un orario di lavoro predeterminato, la retribuzione predeterminata e a cadenza fissa, l'assoggettamento a controlli sulla qualità del servizio reso e la possibilità di rifiutare l'esecuzione dello stesso, l'obbligo di indossare un abbigliamento consono ed un badge di identificazione, la necessità di giustificare le assenze, il nomen iuris dato dalle parti. Da ultimo, si riscontra un filone giurisprudenziale che tende a rivalutare anche il significato da attribuire alla qualifica del rapporto di lavoro data dalle parti stesse, ossia al nomen iuris da esse assegnato al rapporto di lavoro tra di loro intercorrente, salva sempre la necessità di verificare, alla stregua delle effettive modalità di svolgimento del rapporto, l'esattezza di tale qualificazione (Cass. 4220/1992). Si ritiene a tale proposito che non è idoneo a surrogare il criterio della subordinazione nei precisati termini il solo nomen iuris che al rapporto di lavoro sia dato dalle sue stesse parti (cosiddetta autoqualificazione), il quale, pur costituendo un elemento dal quale non si può in generale prescindere, assume rilievo decisivo ove l'autoqualificazione non risulti in contrasto con le concrete modalità di svolgimento del rapporto medesimo (Cass. 4500/2007). Sulla rilevanza del nomen iuris concordato tra le parti ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro, la Corte di Cassazione ha chiarito che “è pacifico che la formale qualificazione delle parti in sede di conclusione del contratto individuale non impedisce di accertare il comportamento tenuto dalle parti nell'attuazione del rapporto di lavoro, al
7 fine della conseguente qualificazione giuridica dello stesso come lavoro autonomo ovvero lavoro subordinato” (Cass. 25711/2018; sul punto cfr. altresì Cass. 9401/2017; Cass. 7024/2015; Cass. 22289/2014; Cass. 19568/2013; Cass. 19114/2013; Cass. 13858/2009; Cass. 20361/2005). Come specificato nella sentenza della Corte costituzionale 76/2015 “il nomen iuris adoperato dai contraenti, sfornito di un valore assoluto e dirimente, non può essere del tutto pretermesso e rileva come elemento sussidiario, quando si riveli difficile tracciare il discrimine tra l'autonomia e la subordinazione”; concetto confermato e ribadito anche dalla Corte di Cassazione, la quale afferma che “ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro, la prolungata esecuzione ed il nomen iuris, pur essendo elementi necessari di valutazione, non costituiscono fattori assorbenti, occorrendo dare prevalenza alle concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro (Cass. n. 4884 del 2018)” (Cass. 697/2021). Ancora più di recente la Suprema Corte (Cass. 16720/2021) ha affermato che “la originaria volontà delle parti, intesa come programma negoziale pattuito (e non come mera utilizzazione di un nomen iuris), rileva fino a quando non sia comprovato uno scostamento consensuale da tale programma nella concreta fase di attuazione del rapporto, manifestandosi in tal caso per fatti concludenti una volontà successiva che prevale sulla precedente;
il principio è stato ribadito, altresì, con specifico riguardo al contratto a progetto, essendosi sottolineato che deve attribuirsi maggiore rilevanza alle concrete modalità di svolgimento del rapporto, da cui è ricavabile l'effettiva volontà delle parti (iniziale o sopravvenuta), rispetto al "nomen iuris" adottato dalle parti (Cass. n. 22289 del 2014);
6. in particolare, nell'ipotesi di accertamento della natura subordinata o autonoma di un rapporto di lavoro, la qualificazione data dalle parti al rapporto, pur non vincolante ed esaustiva ai fini della decisione, rappresenta pur sempre il punto di partenza dell'indagine del giudice e richiede adeguata motivazione per essere svalutata nel suo significato;
pertanto, in ipotesi di lavoro che può essere svolto sia in regime di autonomia che di subordinazione, ben può il laORe - su cui grava il relativo onere - fornire, nonostante la diversa qualificazione data al rapporto, la prova della subordinazione, ma deve in tal caso provare, eventualmente anche in via indiziaria, la sussistenza degli estremi del rapporto subordinato (cfr., con particolare riguardo all'attività di insegnamento, Cass. 3023 del 1989)”. A ciò va aggiunto che, se è vero il principio per il quale la tipologia di attività svolta dal laORe non è di per sé significativa della natura subordinata o autonoma del rapporto di lavoro, in quanto ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di rapporto di lavoro autonomo, a seconda delle modalità di svolgimento (Cass. 2622/2004), è anche vero che tale principio è stato precisato dalle più recenti pronunce. In particolare, la Corte di Cassazione ha ritenuto che tale affermazione vada rettamente intesa nel senso che molte attività possono essere svolte o in regime di subordinazione o in regime di autonomia, o per altro titolo, a seconda di come concretamente si configuri la prestazione, in dipendenza dalla volontà delle parti e dalle condizioni oggettive. Ex art. 1322 c.c. le parti hanno la libertà non di nominare come che
8 sia il contenuto del loro contratto, ma di scegliere se svolgere la prestazione lavorativa convenuta secondo le modalità proprie del tipo legale della subordinazione o del lavoro autonomo, apprestandone coerentemente gli strumenti fattuali propri del tipo giuridico prescelto. Alcune volte, però, la volontà delle parti nulla può contro certe modalità richieste dal processo tecnologico applicato alla produzione del bene o servizio richiesto: ad esempio, il lavoro di fabbrica è il prototipo del lavoro subordinato, e sarebbe vano nominare autonomo il lavoro alla catena di produzione. Analogamente l'esecuzione del lavoro all'interno della struttura dell'impresa con materiali ed attrezzature proprie della stessa costituisce un forte indizio, che concorre a dar luogo al giudizio di sintesi sulla subordinazione (Cass. 11502/2000; Cass. 10043/2004; Cass. 5840/2002; per l'affermazione del metodo tipologico nella valutazione della onerosità e della subordinazione nei casi borderline vedi Cass. 1024/1996; Cass. 3975/2001). Alla luce di tali considerazioni la Suprema Corte ha statuito il principio di diritto per il quale “la prestazione di attività lavorativa onerosa, all'interno dei locali dell'azienda, con materiali ed attrezzature proprie della stessa, e con modalità tipologiche proprie di un laORe subordinato, in relazione alle caratteristiche delle mansioni svolte, comporta una presunzione di subordinazione che è onere di controparte vincere. Una volta provata la subordinazione, è onere del datore di lavoro provare i requisiti formali richiesti dalla legge per le tipologie contrattuali diverse dal rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato” (Cass. 18692/2007).
4. VALENZA PROBATORIA DELLE DICHIARAZIONI RILASCIATE DAGLI ISPETTORI. Le prove messe a disposizione di questo giudice consistono non soltanto nelle deposizioni testimoniali raccolte nel contraddittorio tra le parti, ma anche nelle dichiarazioni rilasciate agli ispettori. Al riguardo, si osserva che non può negarsi la valenza probatoria delle dichiarazioni raccolte dagli ispettori, pubblici ufficiali, durante l'accertamento. Ed infatti la giurisprudenza ha più volte rimarcato che il processo verbale di constatazione assume un valore probatorio diverso a seconda della natura dei fatti da esso attestati, potendosi distinguere al riguardo un triplice livello di attendibilità: a) il verbale è assistito da fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi e dunque anche del contenuto di documenti formati dalla stessa parte e/o da terzi esso fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, esso costituisce comunque elemento di prova, che il
9 giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, potendo essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quei documenti sono comunque stati esaminati dall'agente verificatore (Cass. 28060/2017 ed altre successive conformi e da ultimo Cass. 33249/2022). Non deve in ogni caso ritenersi che un simile orientamento inverta la distribuzione dell'onere probatorio gravante ex art. 2697 c.c. sull'ente che avanza la pretesa contributiva o assicurativa, in quanto leggendo le motivazioni di tali pronunce si comprende che il materiale probatorio raccolto durante le ispezioni, ove costituisca unico elemento probatorio, ben potrà fondare la decisione giudiziale, mentre nel caso in cui le parti offrano prove da formarsi nel contraddittorio esso costituirà un elemento da valutare unitamente agli altri formatisi nel corso del giudizio. Orbene, al riguardo, con riferimento alla valenza probatoria in giudizio delle dichiarazioni rese agli ispettori dai laORi interessati, vi sono pronunce di legittimità che affermano che quanto alle dichiarazioni rese agli ispettori il verbale possiede una credibilità che può essere inficiata soltanto da una prova contraria nel caso in cui la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice e alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni (Cass. 166/2014, 14965/2012, 13075/2009, 6565/2007, 9919/2006, 11946/2005), sicché è legittima la sentenza che ritiene maggiormente attendibili le dichiarazioni rese agli ispettori rispetto a quelle assunte nel corso del giudizio per essere state rese nell'immediatezza dei fatti (Cass. 17774/2015). A fronte di tali principi, seppure sia vero che le dichiarazioni apprese da terzi possono rilevare a fini probatori solo nel caso in cui siano confermate in giudizio dai soggetti che le hanno rese, non essendo a tale fine sufficiente la deposizione del pubblico ufficiale (Cass. 12108/2010, 9962/2002, 17555/2002), è d'altra parte vero che le dichiarazioni raccolte da un pubblico ufficiale non possono assimilarsi a quelle raccolte da un qualunque soggetto al di fuori del giudizio (ipotesi contemplata in Cass. 11746/2007), potendo costituire elemento sufficiente per fondare la decisione giudiziale. Dall'esame di tali principi appare evidente che il giudice ben può fondare il proprio convincimento sulle dichiarazioni raccolte dagli ispettori, ove l'interessato non fornisca alcuna prova diversa (sul punto Cass. 3525/2005, per la quale il giudice può anche ritenere prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale le dichiarazioni da questo raccolte, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori), mentre, laddove nel corso del giudizio venga offerta dalle parti ulteriore prova, essa costituirà in ogni caso un elemento da valutare nel contraddittorio per verificare se nel processo sia stata fornita prova contraria sufficiente a superare quanto emerso in sede ispettiva (Cass. 14965/2012, per la quale il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente
10 previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori;
la stessa Cass. 9919/2006 parla di libero apprezzamento del giudice nel complesso delle risultanze istruttorie;
dello stesso tenore Cass. 17774/2015). Nel caso che ci occupa, peraltro, alcuni laORi hanno riferito che dopo l'inizio dell'ispezione nell'autunno 2019 la e la hanno indetto una Pt_3 Pt_4 riunione nella quale hanno comunicat 'ass non poteva più conferire alcun incarico a causa di un'ispezione scaturita da una denuncia (dichiarazione doc. 8 parte prima fascicolo convenuta), Testimone_1 precisando ch ssero stati chiamati per essere sentiti dagli ispettori in merito ai lavori svolti avrebbero dovuto riferire di fare volontariato (dichiarazione , doc. 8 parte prima fascicolo convenuta), negando di avere Tes_2 fatto pulizie m do di avere fatto soltanto assistenza con un guadagno non superiore a 110/150 Euro (dichiarazione , doc. 8 parte seconda Tes_3 Tes_4 fascicolo convenuta). Pertanto, le dichiarazioni rese in giudizio da alcuni testimoni che hanno affermato di avere fatto soltanto volontariato percependo una somma minima non possono essere ritenute più attendibili di quelle raccolte in sede di ispezione, durante la quale molti laORi, come vedremo, hanno evidenziato la necessità di trovare lavoro e di avere un'entrata ulteriore che li aveva spinti a rivolgersi all'associazione . Parte_1
5. ESAME DEL COMPENDIO PROBATORIO E VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLE CONTESTAZIONI. La complessità e la pluralità delle contestazioni contenute nell'ordinanza ingiunzione rende necessario affrontare singolarmente i vari addebiti al fine di verificarne la fondatezza;
con riferimento, poi, alla problematica riguardante il rapporto dei volontari sarà necessario distinguere tra le varie mansioni svolte nell'ambito dell'assistenza domiciliare, dell'apertura e chiusura delle palestre, della sorveglianza alla mostra. Come rimarcato anche nel ricorso introduttivo non sono state indagate attività come la distribuzione di pacchi alimentari o di farmaci, in quanto evidentemente ritenute adeguatamente gestite nelle modalità proprie del volontariato. Ciò non esclude che dall'istruttoria svolta sia in sede ispettiva che in sede giudiziale siano emersi elementi per ritenere che al contrario in altre diverse attività le modalità di svolgimento del servizio non potevano qualificarsi come volontariato, ricorrendo gli elementi propri di un rapporto di lavoro subordinato.
5.1 MANCANZA DEGLI ELEMENTI PROPRI DEL VOLONTARIATO: LA QUALIFICAZIONE DEL RIMBORSO SPESE COME RETRIBUZIONE PER LE MANSIONI SVOLTE. Dalla lettura delle dichiarazioni rese agli ispettori così come da quelle raccolte nel corso dell'istruttoria giudiziale emerge che i soggetti che hanno prestato attività di volontariato erano invero in cerca di un reddito sia pure minimo per arrotondare le proprie entrate o per pagare le
11 spese cui dovevano fare fronte. Sin dall'accertamento ispettivo è emerso che era noto in Comune che potesse offrire di fare alcuni lavoretti Parte_1 per guadagnare un compe inimo (dichiarazioni doc. 8 Tes_5 fascicolo ricorrente) tanto che le assistenti sociali indirizzavano le persone bisognose a non soltanto per ricevere i pacchi alimentari, ma Parte_1 anche per av tà di lavoro (doc. 8 fascicolo resistente dichiarazioni di . Tes_6 Tes_7 Tes_8
La volontà del laORe di avere un guadagno e non di fare volontariato emerge anche dalla circostanza che alcuni hanno chiesto di essere messi in regola ricevendo un diniego dall'associazione (dichiarazione doc. 8 Tes_8 fascicolo ricorrente), mentre altri hanno lasciato l'attività sv anto il compenso era troppo basso (dichiarazione doc. 8 Tes_9 Testimone_10 fascicolo ricorrente). Si aggiunga che i soggetti sentiti sia dagli ispettori sia in sede istruttoria hanno confermato di non avere presentato documentazione giustificativa delle spese, ma di avere sempre segnato le ore su un foglio presenze in modo da permettere il calcolo del compenso spettante che era stato concordato come un fisso orario o di avere ricevuto un fisso mensile a fronte di un'attività routinaria che impegnava per lo stesso numero di ore al mese (si veda al riguardo quanto dichiarato da coloro che hanno svolto servizio di apertura e chiusura delle palestre). Molti hanno, poi, riferito di non avere alcuna spesa neppure di trasporto recandosi al lavoro a piedi (dichiarazione di doc. 8 Persona_1 fascicolo ricorrente) e di ricevere un compenso che era parametrato alle ore a prescindere dalle spese sostenute che non dovevano essere né comunicate né documentate all'associazione (dichiarazione di Cotelea, doc. 8 fascicolo ricorrente), tanto che il medesimo compenso era previsto anche per coloro che abitavano lontano dal posto di lavoro (dichiarazione , doc. Testimone_11
8 fascicolo resistente).
Va, poi, rilevato che alcuni laORi hanno riferito che le ricevute rilasciate dall'associazione a titolo di rimborso spese erano più basse dei compensi erogati che corrispondevano al fisso orario o mensile concordato (dichiarazioni , doc. 8 fascicolo resistente, dichiarazioni Tes_3 Tes_12 confermate a l' ria processuale); altri non hanno neppure riconosciuto le sottoscrizioni apposte ad alcune ricevute in possesso dell'associazione (dichiarazioni , doc. 8 fascicolo Testimone_13 Tes_12 resistente). Tali dichiarazioni privano di attendibilità anche le ricevute versate in atti (doc. 12 fascicolo resistente), costituite per la maggior parte da autocertificazioni che fanno generico riferimento a spese sostenute senza alcuna indicazione analitica di esse. Si aggiunga che alcuni laORi hanno riferito che, visto il limite di rimborso previsto per le attività di volontariato di 150 Euro mensili, avevano avuto indicazione dall'associazione di non superare il corrispondente monte
12 orario (teste udienza del 14.9.2023, dichiarazioni Tes_4 Tes_14 Tes_15
doc. 8 f esistente). Quanto ai rimborsi chilometrici, essi risultano essere stati corrisposti a soggetti come e che non sono laORi Persona_2 Per_3 Pt_3 Pt_4 interessati dall rif a va Controparte_2 rilevato che accanto al rimborso chilometrico vi sono an ese genericamente indicate;
peraltro, la lavoratrice sentita all'udienza del 14.9.2023 ha riferito che presentava soltanto il conteggio delle ore ed era stata decisa una tariffa oraria. Infine, la circostanza che la prestazione resa veniva retribuita sia pure con un compenso minimo emerge anche dalle dichiarazioni rilasciate dalla Pt_3 agli ispettori (doc. 7 fascicolo resistente) dove si legge: “noi consegnavamo ai laORi un foglio presenza in cui segnavamo le ore e che doveva essere controfirmato dall'assistito come richiesto dalle assistenti sociali. Tali fogli presenze venivano utilizzati per il calcolo del compenso e successivamente io personalmente li consegnavo al che li utilizzava per un secondo CP_3 controllo sulla gestione della sp ha partecipato al progetto Home Care prendeva un po' di più all'ora ma non so dire di preciso, credo intorno a 7 Euro ma se ne occupava note spese ricordo che solo Controparte_4 all'inizio nei primi tempi di vita dell'associazione ci venivano presentate da alcuni ma con il tempo questa prassi è stata superata…Ribadisco che solo i primi tempi di vita dell'associazione i laORi presentavano alcune spese sostenute, ma non tutti le presentavano o le sostenevano da oltre 5 anni nessuno ha più presentato note spese all'infuori di chi andava a prendere i pacchi alimentari a Fano”. Si ritiene, pertanto, all'esito dell'esame del complesso compendio probatorio, raccolto durante l'ispezione e confermato anche in sede giudiziale, che i laORi interessati abbiano prestato attività retribuita che non può ricondursi per i principi normativi e giurisprudenziali sopra esposti nell'ambito del volontariato. Ed infatti, l'erogazione di un compenso senza alcun riferimento ai costi effettivamente sopportati nell'eseguire la prestazione, ma parametrato alle ore svolte rivela una sostanziale estraneità del rimborso stesso alla funzione sua propria di reintegrare una documentata perdita patrimoniale e ne mostra una sostanziale funzione retributiva, sia pure in violazione dei canoni di proporzione e sufficienza ex art. 36 Cost., poiché riflette una causale di natura corrispettiva, piuttosto che indennitaria, essendo l'elargizione monetaria in evidente rapporto sinallagmatico con la quantità del lavoro svolto, invece che con l'entità dei costi sostenuti (in tal senso Corte di Appello di Ancona n. 335/2023 resa in controversia analoga). Peraltro, come ricordato in precedenza, la possibilità ammessa dalla normativa più recente di autocertificare le spese sostenute non esclude il divieto di rimborsi forfetari, con necessità, dunque, che l'autocertificazione non sia generica ma riporti analiticamente le voci di spesa effettivamente
13 sostenute e i relativi importi, specificazione che manca del tutto nella documentazione versata in atti da parte ricorrente. Ne deriva che correttamente gli ispettori hanno disconosciuto l'attività di volontariato prestata dai laORi interessati per l'associazione ricorrente.
5.2 RIQUALIFICAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO DI VOLONTARIATO COME RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO (contestazioni contenute nell'ordinanza ingiunzione ai punti 1. Art. 39 comma 1 DL n. 112 del 25.6.2008, convertito con modificazioni in legge 6.8.2008 n. 133, s.m.i. – istituzione e tenuta del 2. Art. 39, commi 1, 2 e 7 DL 112 del 25.6.2008, convertito con modificazioni in .
8.2008 n. 133, modificato da ultimo dall'art. 22 comma 5 D.lgs. 14.9.2015 n. 151 – Omesse registrazioni di più di cinque laORi o periodo superiore a sei mesi;
3 e 4. Art. 3 comma 3 DL 22.2.2002 n. 12 convertito con modificazioni dalla legge 23.4.2002 n. 73, come sostituito dall'art. 22 comma 1 d.lgs. 14.9.2015 n. 151 – Misure di contrasto del lavoro sommerso e irregolare – fino a 30 giornate senza mantenimento in servizio;
5 e 6 Art. 3 comma 3 DL 22.2.2002 n. 12 convertito con modificazioni dalla legge 23.4.2002 n. 73 come sostituito dall'art. 22 comma 1 d.lgs. 151/2015 – misure di contrasto del lavoro sommerso e irregolare – da 31 a 60 giornate senza mantenimento in servizio;
7 e 8. Art. 3 comma 3 DL 22.2.2002 n. 12 convertito con modificazioni dalla legge 23.4.2002 n. 73 come sostituito dall'art. 22 comma 1 d.lgs. 151/2015 – misure di contrasto del lavoro sommerso e irregolare – oltre 60 giornate senza mantenimento in servizio;
10. Art. 1 commi 910 e 911 legge 27.12.2017 n. 205 – modalità di corresponsione della retribuzione e di ogni anticipo di essa). Quanto alla qualificazione come rapporto di lavoro subordinato, si ritiene che parte ricorrente non abbia fornito elementi sufficienti per superare la presunzione di sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato desumibile dall'art. 1 d.lgs. 81/2015, considerato che molti laORi hanno affermato che rispettavano un orario fisso per fornire il servizio assegnato, ricevevano i turni da personale de , dovevano Parte_1 avvisare in caso di assenza per poter essere sostituiti visti gli obblighi gravanti sull'associazione in virtù delle convenzioni stipulate con enti pubblici, erano, dunque, inseriti nell'organizzazione aziendale de e coordinati da Parte_1 questa per realizzare lo scopo sociale consistente ervizi affidati in convenzione. In particolare, con riferimento al servizio di apertura e chiusura delle palestre, i laORi interessati hanno riferito che ricevevano gli orari dalle società sportive, poi si accordavano tra loro per coprire le esigenze, fermo restando che gli orari non erano modificabili in quanto legati all'attività delle società che utilizzavano la struttura (teste , , Tes_17 Tes_18 Tes_19 dichiarazione doc. 8 fascicolo resistente) p at l Tes_20 monte orario ssoché costante per un totale di circa 60 ore al mese a fronte del quale percepivano una retribuzione fissa di 150 Euro mensili (dichiarazioni di , che parla di un fisso mensile Tes_17 Tes_20 Tes_21 costante senza ne i t e svolte, che riferisce Tes_1 che prestava un'ora al giorno per sei giorni a set onte di un compenso di 150 Euro al mese, doc. 8 fascicolo resistente). La semplicità e
14 ripetitività delle mansioni affidate esclude che i laORi potessero offrire un apporto originale ed autonomo con la propria prestazione. Allo stesso modo, non è significativa la circostanza che ricevessero le direttive sugli orari dalle società sportive, in quanto l'esercizio del potere direttivo può avvenire anche tramite altri soggetti a tal fine demandati dal datore di lavoro. Ed infatti, come già sostenuto dalla locale Corte di Appello in fattispecie simile, non è di ostacolo all'accertamento della natura subordinata dei rapporti controversi la circostanza che il potere direttivo e di controllo dell'associazione sull'operato dei laORi non venisse esercitato direttamente, ma tramite altri soggetti presso cui si svolgeva il servizio e dai quali si poteva avere riscontro della prestazione resa anche al fine di erogare il compenso pattuito (Corte di Appello n. 92/2021). La presenza, poi, di un compenso mensile fisso a fronte di un monte orario predeterminato e costante porta a ritenere sussistenti elementi sufficienti per configurare un rapporto di lavoro subordinato. Le medesime considerazioni valgono anche per l'attività di sorveglianza svolta per la mostra “Le stanze segrete di . In tal caso tutti i Persona_4 laORi riferiscono che ricevevano gli o ione Parte_1 che stabiliva i turni da svolgere e li comunicava in chat tramite la Per_3
(teste one Pt_4 Per_3 Tes_22 Tes_23 Tes_24 Tes_25
, doc. 8 fascicolo resistente); venivano date Tes_26 Tes_23 Testimone_11
i lavoro tramite la comunicazione dei turni ma anche sull'abbigliamento da indossare (dichiarazione Testimone_11 doc. 8 fascicolo resistente); i laORi che avevano e proprio turno potevano accordarsi con gli altri purché sempre nel rispetto delle ore di lavoro assegnate (teste che risultavano peraltro dal foglio di presenza firmato dai laORi sia resso che all'uscita dalla mostra (teste
, ); nel caso non riuscissero a trovare un sostituto Controparte_2 Tes_28 comunicavano l'assenza all'associazione nella persona della che Per_3 curava la sostituzione (teste , ). Le ulle Controparte_2 Tes_26 modalità di svolgimento della partite inizialmente mediante una riunione con tutti gli interessati e la loro semplicità e ripetitività non richiedevano indicazioni successive. È stato, poi, anche riferito che sia la presenza sul luogo di lavoro sia lo svolgimento della mansione assegnata venivano sottoposti a controllo da parte degli organizzatori della mostra (teste e in particolare del che riprendeva i laORi durante lo Per_3 Tes_5 svolgimento della mansione (teste nonché dichiarazione Tes_24 Tes_25 di quest'ultimo; dichiarazione fascicolo resistente). Tes_26 Tes_22
Anche in tale caso si riscontra ario imposto, un compenso orario fisso, un controllo delle presenze e altresì delle modalità di svolgimento delle mansioni che porta a ritenere sussistente un vincolo di subordinazione. Ugualmente con riferimento all'attività di assistenza domiciliare va rilevato che era l'associazione ad indicare quali prestazioni fornire (teste che ha affermato: “mi ha chiesto l'assistito di fare pulizie ma io non le Tes_8 ho fatte e gli ho detto di contattare il perché se il mi Parte_1 Parte_1
15 diceva che dovevo fare anche le pulizie bene, altrimenti facevo soltanto compagnia”; teste che ha ricordato che era stata la a dire cosa Tes_7 Pt_3 doveva fare e q rebbe stato il compenso orar eda anche dichiarazione di , doc. 8 fascicolo resistente) Tes_29 Tes_9 Tes_8
e presso chi svo ( iarazione di Tes_30 Tes_14 doc. 8 fascicolo resis a l'associazione Tes_15 Tes_32
e da svolgere e poi invitava l'interessato a prendere accordi per la distribuzione del monte orario con il fruitore del servizio o con la sua famiglia (teste , , ; vi Tes_4 Tes_33 Tes_3 Tes_7 Tes_34 Tes_9 Tes_35 era un control r nte orario assegnato dall'associazione (teste , e che Per_1 Tes_35 Tes_36 servivano per il calcolo dei compensi, tanto che veniva sottoscritto un foglio presenze con indicazione delle ore a volte controfirmato dai destinatari del servizio (teste , dichiarazione , Tes_4 Tes_34 Tes_2 Testimone_37 doc. 8 f e inoltre, una la e Tes_32 essere stata sottoposta presso l'associazione ad una visita medica prima di iniziare il servizio di assistenza (dichiarazione di doc. 8 fascicolo Parte_6 resistente). Anche in tale caso le mansioni svolte e entari e ripetitive consistendo in assistenza o pulizie, sicché non vi era alcun apporto originale dei laORi interessati, né possibilità di gestione dei tempi della prestazione che erano individuati dall'assistito cui l'associazione demandava l'esercizio del potere direttivo e di controllo. Peraltro, la sussistenza di un vincolo di subordinazione emerge anche dalla circostanza che alcuni laORi accanto al rapporto qualificato come volontariato con l'associazione avevano anche un rapporto di lavoro subordinato con la famiglia presso cui prestavano assistenza o pulizie che chiedeva loro di svolgere un numero maggiore di ore con le medesime modalità e per le medesime mansioni provvedendo poi a remunerarle direttamente al prestatore d'opera; in altri casi dopo un periodo prestato come volontariato la persona veniva assunta per svolgere le medesime mansioni con le medesime modalità dalla famiglia presso cui aveva prestato attività (dichiarazioni di , , Di IO, Simonetti, Zinab doc. Per_5 Per_6 Per_7
8 fascicolo resist ione (come indicato Parte_1
a pagina 15 del verbale ispettivo, almeno 3 Persona_8
– dopo aver prestato Persona_9 Persona_10 volontario o retribuito con voucher sono stati assunti da con Parte_1 regolare contratto di lavoro subordinato continuando a svo sime mansioni presso le medesime abitazioni, doc. 2 fascicolo resistente). Si tratta, dunque, di elementi sufficienti ad affermare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con piena legittimità dell'accertamento ispettivo per cui è causa.
5.2.1 IL PROGETTO HOME CARE E LA PRESTAZIONE RESA DA FAMILIARI DEGLI ASSISTITI. Alle considerazioni sinora svolte fanno eccezione alcuni specifici rapporti che si sono svolti nell'ambito del progetto Home Care e che
16 hanno riguardato i familiari dei beneficiari. In alcuni di questi casi i soggetti sentiti hanno riferito di non avere avuto alcun contatto con se Parte_1 non per la corresponsione di un compenso senza neppure pre di lavoro svolte, senza ricevere direttive, senza attenersi ad alcun orario di lavoro. In particolare, (udienza 9.11.2024, nonché Testimone_13 dichiarazioni doc. 8 f ferito di aver saputo dai servizi sociali che c'era il progetto Home Care con il quale, a fronte dell'assistenza prestata al compagno disabile, avrebbe potuto arrotondare con circa 100 Euro al mese. Sebbene Il corrispondesse la retribuzione nell'ambito di Parte_1 tale progetto, invero non presentava alcuna documentazione (la Tes_1 lavoratrice ha discon irme apposte alle ricevute in possesso dell'associazione), non ha ricevuto direttive, non si è attenuta ad un orario prestabilito, non ha presentato un foglio presenze, quindi ha svolto in assenza di vincolo di subordinazione l'assistenza al proprio compagno, mansione per la quale può presumersi non avesse necessità di alcuna indicazione.
(dichiarazioni doc. 8 fascicolo resistente) ha precisato di avere Parte_7 svolt ni di assistenza al nonno ma senza segnare le ore che faceva e curando alcune incombenze come comprare medicine o altro, conciliando tale attività con quella di lavoro subordinato che aveva. In tale caso, la stessa lavoratrice ha riferito che aveva assunto con la famiglia l'impegno di occuparsi delle incombenze legate alle esigenze del nonno, ma è emerso che non vi erano direttive specifiche o orari particolari imposti e l'unico contatto con l'associazione era la corresponsione del compenso mensile. Si ritiene, pertanto, che anche in questo caso l'associazione abbia fornito elementi per escludere la sussistenza di un vincolo di subordinazione.
(dichiarazione doc. 8 fascicolo resistente) riferisce di Testimone_38 aver sa facendo compagnia alla nonna, ma riferisce di non avere tenuto alcun rapporto con l'associazione in quanto veniva tutto gestito dalla zia e di non avere neppure fatto caso alle ore che Persona_11 faceva, i della nonna, sicché considerava l'attività come la cura di un parente con il quale aveva un legame affettivo e non come un lavoro. In altri casi, al contrario, vi è stato un rapporto di lavoro subordinato nonostante il vincolo parentale: in particolare, l' riferisce di avere Parte_8 sostituito la badante che non poteva più andare s 2 ore mensili per un compenso di 7,5 Euro da parte del dunque con svolgimento di Parte_1 mansioni semplici e ripetitive e c orario che giustificano la qualificazione come lavoro subordinato;
allo stesso modo, la afferma di Tes_12 avere svolto attività di assistenza domiciliare al suocero per u ro fisso di ore settimanali in giorni prestabiliti, percependo un compenso orario fisso (dichiarazioni, doc. 8 fascicolo resistente). Vi sono, inoltre, alcuni casi in cui i laORi interessati non hanno avuto alcun contatto con sicché il rapporto è stato tenuto da altri e Parte_1 non è possibile configurare alcun vincolo di subordinazione con
17 l'associazione. In particolare, il (dichiarazione doc. 8 fascicolo resistente) Persona_12 ha riferito di non aver cun contatto con e che tutto Parte_1 il rapporto è stato gestito dalla , che indicava le ore in cui andare e Per_11 corrispondeva anche il comp é non è affatto configurabile un rapporto di lavoro con l'associazione. Al contrario, con riferimento alla posizione della OL, che pure afferma di avere ricevuto indicazioni e compenso dalla figlia dell'assistito, va evidenziato che nell'incontro iniziale descritto nelle dichiarazioni rilasciate agli ispettori la signora le Controparte_6 aveva detto che l'associazione l'avrebbe pagata 112 o volontariato presso la signora sicché per le ragioni sopra esposte Tes_39 si ritiene che in tale caso vi sia stata l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con l'associazione in mancanza di specifica prova contraria fornita dai ricorrenti. In conclusione, dunque, l'ordinanza ingiunzione andrà annullata nella parte in cui ha emesso sanzioni con riferimento alle posizioni di Tes_13
,
[...] Parte_9 Testimone_38 Persona_13
ISCONOSCIMENTO DEI RAPPORTI DI LAVORO OCCASIONALE REMUNERATI CON OU (contestazioni contenute nell'ordinanza ingiunzione ai punti 9. Art. 4 bis primo periodo comma 2 D.Lgs. 181/2000 come modificato dall'art. 6 comma 1 d.lgs. 19.12.2002 n. 297 e successivamente modificato dall'art. 5 comma 3 lettere a) e b) legge 183/2010 – lettera di assunzione al laORe – collocamento ordinario;
13. Art. 9 bis comma 2, 2 bis, 2 ter DL 510/1996 – comunicazione preventiva di assunzione a seguito di riqualificazione;
11. Art. 21 comma 1 legge 29.4.1949 n. 264, come sostituito dall'art. 6 comma 3 d.lgs. 19.12.2002 n. 297 – comunicazione di cessazione). Va al riguardo premesso che il disconoscimento di tali rapporti di lavoro occasionale deriva non dalla riqualificazione del rapporto come lavoro subordinato ma dall'utilizzo dei voucher per attività prestata in favore di terzi soggetti nell'ambito di un servizio conferito dal Comune di Ancona all'associazione e afferente o alla gestione delle palestre o all'assistenza domiciliare anche all'interno del programma Home Care. Va rilevato che tutti i rapporti disconosciuti si sono svolti in periodi successivi all'agosto 2015. A tale proposito, si osserva che dall'entrata in vigore nel giugno 2015 del d.lgs. 81/2015 è stata recepita con norma di legge la prassi amministrativa di negare l'utilizzo di voucher nell'ambito di servizi appaltati o svolti in favore di terzi, disponendo l'art. 48 comma 6 del citato d.lgs. 81/2015 che “è vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto”, disposizione poi abrogata dal DL 25/2017 che ha eliminato la possibilità di utilizzare i buoni per prestazioni di lavoro accessorio dopo la data del 31.12.2017. Poiché nel caso di specie tutti i soggetti interessati dalla remunerazione
18 tramite voucher hanno prestato attività nell'ambito di servizi affidati dal e prestati in favore di soggetti terzi, l'utilizzo di tale Controparte_7 razione e di lavoro è illegittima, con conseguente riqualificazione dei rapporti di lavoro interessati in rapporti di lavoro subordinato per le ragioni sopra individuate in relazione al servizio di assistenza domiciliare e di gestione delle palestre.
5.4 MANCANZA DELLA RICHIESTA DEL CASELLARIO GIUDIZIALE PER PERSONALE IN CONTATTO CON MI (contestazione contenuta nell'ordinanza ingiunzione al punto 12. Art. 25 bis DPR 14.11.2002 n. 313 – certificato del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro). L'addebito riguarda unicamente la posizione di addetta per un paio di settimane per due ore al Parte_10 giorno alle pulizie presso una scuola di infanzia allorquando l'asilo era ancora aperto, dunque, secondo la tesi della convenuta, alla presenza di minori. La norma richiamata nell'ordinanza ingiunzione richiede l'acquisizione del casellario giudiziale per le persone che svolgono attività che comporti contatti diretti e regolari con minori. Nel caso di specie sia in sede ispettiva che in sede di istruttoria processuale è emerso che invero i minori non erano presenti nei locali che venivano puliti dalla , ma si trovavano in altre stanze con le Pt_10 maestre o educatrici. A tale p to, la , sentita sia all'udienza del Pt_10
18.6.2024 sia durante l'ispezione (doc. 8 parte seconda), ha riferito che non aveva contatti con i minori, né diversi elementi possono trarsi dalle deposizioni delle maestre ed educatrici della scuola di infanzia che non hanno saputo riferire nulla di specifico sulla , non ricordando alcune neppure il Pt_10 suo nome. Si ritiene, pertanto, che l' non abbia assolto all'onere probatorio su di lei gravante ai sensi del 2697 c.c. relativamente a tale addebito che andrà pertanto annullato.
5.5 MANCATO INVIO CHIAMATE PER LAVORO INTERMITTENTE (contestazione contenuta nell'ordinanza ingiunzione al punto 14. Art. 15 comma 3 D.Lgs. 15.6.2015 n. 81 – omessa comunicazione preventiva lavoro intermittente). Dal verbale ispettivo (doc. 2 fascicolo ricorrente) emerge che due laORi,
[...]
e sono stati assunti per un periodo dal 1.1.20 Per_14 Per_15
dal 3.7.2019 al 30.6.2020) con contratto di lavoro a chiamata ma dal onto tra i LUL in cui sono indicate le presenze e gli UNI Intermittenti dove sono indicate le chiamate inviate è risultato che in alcuni mesi, per un totale di 22, non sono state inviate le chiamate ai soggetti interessati prima dell'avvio al lavoro. Per tale ragione, a fronte di una sanzione prevista per ciascun laORe che va da un minimo di 400,00 Euro a un massimo di 2.400,00 Euro, è stata calcolata una sanzione di 8.800,00 Euro a fronte dell'omissione riscontrata relativamente a 22 mensilità. Nel corso del giudizio, parte ricorrente ha prodotto con riferimento alla posizione della comunicazioni preventive relative ai mesi dell'anno 2020 e gennaio 2021 ( 1 fascicolo ricorrente), sicché l'addebito risulta infondato relativamente a tale periodo;
al contrario, nessuna prova è stata fornita con riferimento all'anno 2019 né per la posizione di né per quella della
19 per un totale di 11 mesi. Pertanto, si ritiene di dover ridurre la sanzione irrogata in via equitativa considerando le 11 mensilità per le quali l'addebito è stato confermato a fronte delle 22 per le quali la sanzione era stata irrogata con riduzione proporzionale della sanzione da Euro 8.800,00 a Euro 4.400,00. 5.6 I LAVORATORI ME E AN ASSERITAMENTE ASSUNTI IN NERO DALLE FAMIGLIE PRESSO CUI PRESTAVANO ASSISTENZA. Sostengono i ricorrenti che nessuna responsabilità poteva avere l'associazione per il rapporto in nero con i due laORi indicati i quali avevano percepito compensi dalle famiglie. Invero, l'addebito scaturisce dalle dichiarazioni della che si rivolse a per avere assistenza per il figlio Per_6 Parte_1 ome emerge dall e come risulta anche dal verbale ispettivo Il mandò in due periodi diversi due persone: Parte_1 Per_16
e . Per tali persone la paga
[...] Persona_17 Per_6
l provvede il laOR Parte_1 Parte_1
n riferimento al rapp o con il ha Parte_11 provveduto soltanto alla segnalazione e poi il rapporto è stato gestito anche sotto il profilo della retribuzione dalla famiglia dell'assistito, ma trattasi di soggetto che non rientra tra quelli per i quali è stata emessa ordinanza ingiunzione. Tali circostanze sono emerse anche dalle dichiarazioni rilasciate dalla
(doc. 7 fascicolo resistente), la quale ha riferito che e Pt_3 Per_16 Per_17 fatto assistenza presso la famiglia per 1 i Per_18 alcuni giorni alla settimana e in questo cas a pagava per il servizio e l'associazione poi pagava il laORe, ma visto che si trattava di Parte_1 oco gestibile nel caso di Di IO avevano deciso che il rapporto fosse gestito direttamente dalla famiglia.
5.7 LA SANZIONE IRROGATA EX ART. 9 BIS COMMA 2, 2 BIS E 2 TER DL 510/1996 IN CASO DI MANCATA COMUNICAZIONE DI ASSUNZIONE IN PRESENZA DI COMUNICAZIONE DEL RAPPORTO OCCASIONALE. Sostengono i ricorrenti che la sanzione prevista dalle norme da ultimo richiamate non poteva essere irrogata nel caso in cui il rapporto fosse stato comunque denunciato, sia pure come rapporto di lavoro accessorio o occasionale poi disconosciuto per le ragioni esposte. Al riguardo, dopo la pronuncia di questo Tribunale riportata in ricorso a sostegno dell'eccezione, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che “le disposizioni richiamate presuppongono la comunicazione dell'effettivo rapporto di lavoro instaurato, quale condizione indispensabile affinché gli adempimenti imposti possano assolvere alla funzione di assicurare il costante monitoraggio dei flussi di manodopera nell'ambito del mercato del lavoro, e tutelare l'interesse del laORe ad essere adeguatamente informato in merito al suo inserimento nella struttura aziendale e alle modalità del rapporto di lavoro (v. Cass. n. 20727 del 2015; n. 14960 del 2009)” (Cass. 20184/2022). Ritenendo di dover aderire a tali principi anche per la funzione nomofilattica propria della Suprema Corte si ritiene di rigettare la doglianza.
20 6. RESPONSABILITÀ SOLIDALE DI , Parte_2 Parte_4
E . Tutti e tre gli ob t Parte_3 ri addebiti in quanto non hanno operato per conto dell'associazione come richiesto dall'art. 38 c.c. Invero da quanto emerge sia dalle dichiarazioni rilasciate dagli stessi interessati agli ispettori (doc. 4, 6, 7 fascicolo resistente) sia dalle dichiarazioni rese agli ispettori e nel corso dell'istruttoria dai laORi interessati, tutti e tre i soggetti indicati hanno agito in nome e per conto dell'associazione, assumendo obbligazioni nei confronti di terzi. Ed infatti, con riferimento alla figura del questi come legale Pt_2 rappresentante ha sottoscritto le convenzioni co versate in atti, CP_3 ben consapevole delle modalità di gestione del volontariato, da lui demandate alla e alla , dal momento che afferma che i volontari erano Pt_4 Pt_3 recl erson ate dal perché avevano bisogno di lavorare CP_3
e venivano pagati dall'associazio a quanto veniva dato dal CP_3 di IM (doc. 4 fascicolo resistente). Inoltre, ha confermato di apporre le firme come legale rappresentante anche ai contratti di lavoro (si vedano le comunicazioni unilav in cui il è indicato come datore di lavoro), di Pt_2 firmare i bilanci e di partecipa semblea, sicché vi è prova sufficiente della sua partecipazione alla gestione complessiva dell'associazione anche tramite l'incarico assegnato alla e alla , cui era affidata la Pt_4 Pt_3 gestione del servizio di assistenza riato in ta autonomia. D'altro canto, che il sistema di gestione del volontariato fosse noto a tutti i soci (e a maggior ragione a colui che era legale rappresentante dell'associazione ed agiva, dunque, in nome e per conto di essa nei rapporti con gli enti pubblici da cui scaturivano le convenzioni per l'affidamento delle varie attività) si desume anche dalla deposizione dei due soci sentiti nel corso dell'istruttoria dibattimentale. In particolare, il teste ha riferito Testimone_40 che “L'assistenza agli anziani era gestita da to era lei Parte_3 che in base alle indicazioni del ave il socio;
la CP_3 Pt_3 da quanto ne so indicava al s ndizioni dell'assistito e le esig questo in base a quello che indicava il Inizialmente anche io davo il CP_3 compenso, ma era la che a sta competenza in base alla Pt_3 distribuzione dei compi sociazione”. Analogamente il teste Persona_2 ha affermato che “certificavano le ore e i giorni fatti e le spese s rimborso era al massimo di Euro 150,00; quando presentavano autocertificazione gli davamo le somme indicate nell'autocertificazione…io penso che il compenso dipendesse anche dalle ore effettuate. Non so quanto venisse pagato all'ora…la sapendo scrivere a computer seguiva la Pt_4 parte burocratica. I compensi li pagava la , saltuariamente sarà capitato Pt_3 che pagasse la per assenza della Pt_4 Pt_3
Il ruolo ne della emerge con maggiore Pt_4 Pt_3 chiarezza dalle dichiarazioni di OR , i quali hanno riferito che erano loro che indicavano le attività da svolgere, le ore da fare e presso chi
21 fornire la prestazione, concludendo l'accordo con il soggetto interessato anche in ordine alle modalità di retribuzione (teste , Per_1 Tes_7 Tes_35 Tes_30 dichiarazione agli ispettori di Tes_6 Tes_25 Tes_31 CP_8 Per_1
, Tes_15 Testimone_1 Tes_9 Tes_8 Tes_3 Tes_32 re t c Tes_22 Pt_3 ente della gestione dell'attività di assistenz era più Pt_4 coinvolta nell'attività di gestione dei turni di lavoro press stra “Le stanze segrete di Sgarbi” e di individuazione di eventuali sostituti (teste
, nonché di superv Tes_22 Tes_24 Tes_25 Tes_41
e ). Erano sempre loro che Tes_19 ricevevano i fogli di presenza ed erogav compenso pattuito (teste
, dichiarazione agli ispettori di , Tes_17 Pt_2 Tes_14 Parte_6
c. 8 fascicolo resistente). Tes_8 particolare con riferimento alla figura della si ricorda tra le Pt_3 tante la dichiarazione rilasciata agli ispettori dalla he ha dichiarato: Tes_9 ricordo che mi convocava in ufficio per propormi il lavoro, secondo Pt_3 ei che gestiva il discorso dei lavori, io ho parlato solo con lei”; mentre riguardo alla figura specifica della si rinvia tra le altre alla dichiarazione Pt_4 della che afferma che “u initi i voucher mi Tes_3 Parte_4 chiese se volevo essere messa in regola o lavorare in nero, in regola mi avrebbero pagato 8,5 Euro l'ora mentre in nero 15 Euro all'ora. Ho accettato la proposta di lavorare in nero”. Infine, il ruolo di gestione della e della emerge in modo Pt_3 Pt_4 palese anche dalle dichiarazioni della che ammette che l'associazione Pt_3 era gestita da lei, da (doc. 7 fascicolo Persona_19 Parte_4 resistente). Da tali dichiarazioni emerge in modo evidente la piena gestione dei rapporti con i laORi da parte della e della che agivano nei Pt_4 Pt_3 confronti dei terzi in nome e per ell'asso , sicché risulta pienamente provata la loro responsabilità per gli addebiti mossi.
7. CONCLUSIONI E REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE DI LITE. Da quanto sinora esposto deriva una riduzione delle somme individuate nelle tre ordinanze ingiunzione di identico contenuto. In particolare, con riferimento al punto 2 dell'ordinanza ingiunzione, pur non considerando la posizione di risulta in ogni caso Testimone_13 sussistente l'infrazione per un numero di laORi superiore a 5, sicché il minimo irrogato per tale violazione deve ritenersi congruo e non ulteriormente riducibile. Con riferimento al punto 3, al contrario, non considerando la posizione della poiché la sanzione è stata calcolata moltiplicando il minimo Tes_1 editt .500,00 per ciascun laORe coinvolto, la somma ingiunta di Euro 31.500,00 verrà ridotta a Euro 30.000,00. Allo stesso modo, avverrà per il punto 7 (minimo edittale per ciascun laORe considerato nell'ordinanza Euro 6.000,00, espunzione delle
22 posizioni di e riduzione da Euro 150.000,00 a Euro Pt_7 Tes_38
138.000,00), p unt o edittale per ciascun laORe considerato nell'ordinanza Euro 7.200,00, espunzione delle posizioni di Persona_20 riduzione da Euro 115.200,00 a Euro 108.000,00), per il punto 9 (minimo edittale per ciascun laORe considerato nell'ordinanza Euro 250,00, espunzione delle posizioni di riduzione da Euro Testimone_13
2.250,00 a Euro 2.000,00), per edittale per ciascun laORe considerato nell'ordinanza Euro 1.000,00, espunzione delle posizioni di e , riduzione da Euro 26.000,00 a Euro Persona_20 Tes_38
24.000,00), p ( ittale per ciascun laORe considerato nell'ordinanza Euro 100,00, espunzione delle posizioni di Tes_13
riduzione da Euro 700,00 a Euro 600,00), punto 13 (minimo
[...] er ciascun laORe considerato nell'ordinanza Euro 100,00, espunzione delle posizioni di riduzione da Euro 900,00 Testimone_13
a Euro 800,00). La sanzione irrogata al punto 12 per la mancata richiesta di certificato casellario per l'attività svolta dalla non sarà dovuta affatto, mentre per il Pt_10 punto 14 relativo alla mancata co zione di avvio al lavoro intermittente, per le ragioni esposte, l'importo sarà ridotto da Euro 8.800,00 calcolato su una base di 22 mesi ad Euro 4.400,00 calcolato su una base di 11 mesi. L'importo totale di Euro 384.194,60 andrà, dunque, ridotto di Euro 37.550,00 per un totale dovuto di Euro 346.644,60. Il parziale accoglimento dei ricorsi riuniti e la complessità dell'accertamento già sopra evidenziata portano a ritenere sussistenti i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Tania De Antoniis, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa: 1) In parziale accoglimento del ricorso, riduce l'importo ingiunto con le ordinanze ingiunzione nn. 218/2024, 219/2024, 220/2024 ad Euro 346.644,60 ciascuna;
2) Rigetta per il resto il ricorso;
3) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso in Ancona, in data 7.6.2025 all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 17.4.2025. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
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