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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 17/01/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Presidente
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 770 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 e promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
-ricorrente-
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_1 distrettuale dello Stato di Ancona (C.F. P.IVA ), P.IVA_1
-contumace-
IN FATTO E DIRITTO
Letta l'opposizione proposta dall'Avv. avverso il Parte_1 provvedimento in data 27.06.2024 con cui l'intestata Corte, sezione penale, ha provveduto a liquidare le competenze professionali della ricorrente in relazione all'attività difensiva svolta, in grado di appello, quale difensore dell'imputato , ammesso al patrocinio a spese dello Stato con CP_2 decreto in data 30.03.2012 (all.7) nell'ambito del procedimento penale RG C
d'A n. 173.2022; rilevato che:
1 - l'opponente lamenta l'inadeguata liquidazione del proprio compenso professionale, considerata la natura del procedimento, deducendo in particolare che il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato “in aperto dispregio al DM 147.2022, riferendosi a parametri di cui al DM 55.2014 ormai abrogato da anni.” considerato che:
- la liquidazione operata nel provvedimento impugnato appare conforme ai vigenti parametri normativi previsti dal D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 - come modificato dai D.M. n. 37/2018 e n. 147/2022 - e corrispondente alle fasi dell'attività difensiva effettivamente svolta, che nel caso di specie comprendono le fasi di studio e decisionale, non risultando espletate attività diverse.
Tenuto conto dell'attività difensiva svolta nell'ambito del procedimento in questione e della complessità delle questioni trattate e dell'impregno professionale profuso, va dunque confermato l'importo liquidato dalla Corte
d'Appello di Ancona che appare congruo alla natura delle questioni trattate
(oltre che conforme al Protocollo vigente per la liquidazione dei compensi professionali delle persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato della
Corte d'Appello di Ancona).
Considerato che il non ha svolto attività difensiva non Controparte_1 deve provvedersi sulle spese del presente procedimento.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione.
Nulla sulle spese.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona il 15 gennaio 2025
Il Presidente
Dott. Guido Federico
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