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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/06/2025, n. 3054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3054 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6582/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 6582/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), con sede in Roma, Parte_1 P.IVA_1
via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetana Angela Marchese, elettivamente domiciliato in Catania Via Vecchia
Ognina n. 141/C presso lo studio dell'avv. Maria Rita Vitale;
Attore
Contro
, (P.IVA: ), corrente in Trieste, Largo Ugo Irneri n° 1, in persona del CP_1 P.IVA_2 procuratore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Santo Spagnolo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Catania, Corso Italia, 244, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
Convenuto
e nei confronti di
, nato a [...] il [...], c.f. Controparte_2 CodiceFiscale_1
residente in [...], Pal. 2, scala B, Piano 1, interno 1;
Convenuto contumace
pagina 1 di 8 ------------
Conclusioni
All'udienza del 2 aprile 2025 la causa è stata posta in decisione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281 quinquies cpc.
----------
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio, avanti al Pt_1
Tribunale di Catania, e er ivi sentirli condannare in rivalsa, ai CP_1 Controparte_2 sensi e per gli effetti di cui all'art. 1916 cc, al recupero dell'importo di €. 262.882,99, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, sì come erogati ed erogandi a titolo di indennità per invalidità civile in favore di in conseguenza del sinistro stradale verificatosi Persona_1
in data 10 luglio 2019.
Assumeva, all'uopo, che:
era la compagnia di assicurazioni tenuta alla RCA del motociclo Gilera Nexus, CP_1
targato BW50167, a bordo del quale trovavasi nella data occasione, quale trasportato,
; Persona_1 era proprietario dell'autoveicolo Fiat Doblò, targato CF183CK Controparte_2
coinvolto nel sinistro;
in esito al sinistro, aveva riportato gravi lesioni all'integrità psico-fisica; Persona_1 il sinistro erasi occorso per esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura, sì assicurata per la responsabilità civile da . Controparte_3
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva , la quale eccepiva l'infondatezza CP_1 della domanda, all'uopo rilevando che, a fronte della affermata esclusiva responsabilità del conducente l'autoveicolo, la pretesa avrebbesi dovuto essere esperita nei confronti della sua compagnia di assicurazioni tenuta alla RCA. Contestava, in ogni caso, il concorso di colpa del
, privo nella data occasione del casco protettivo, e la misura del risarcimento. Pt_2
Chiedeva il rigetto della domanda. se pur ritualmente citato, non ha curato di costituirsi. Controparte_2
pagina 2 di 8 La causa, senza svolgimento di attività istruttoria pur richiesta, è stata posta in decisione all'udienza del 2 aprile 2025 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281 quinquies cpc.
-----------
Motivi della decisione
Devesi preliminarmente dichiarare la contumacia di il quale, se pur Controparte_2
ritualmente e tempestivamente citata, non ha curato di costituirsi.
conviene in giudizio, in uno al proprietario dell'autoveicolo investitore, , Pt_1 CP_1
compagnia di assicurazioni tenuta alla RCA del motociclo, a bordo del quale Per_1
trovavasi nella data occasione in qualità di terzo trasportato, al fine di sentirli
[...] condannare in rivalsa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1916 cc, al recupero dell'importo che si vuole erogato a titolo di indennità per invalidità civile.
Oppone, in via pregiudiziale, la difesa di che, essendo la domanda fondata CP_1 sull'assunto che il sinistro sia stato causato per responsabilità di Controparte_4 conducente dell'autoveicolo investitore Fiat Doblò, targato CF183CK, di suo coperto per la
RCA da , l'azione avrebbe dovuto essere esperita nei confronti di tale Controparte_3
ultima.
L'eccezione è infondata.
In linea di diritto, osserva il Giudice come il terzo danneggiato, a causa di collisione tra il veicolo su cui era trasportato ed un altro veicolo, possa agire, per ottenere il risarcimento dei danni in conseguenza patiti ed indipendentemente dal titolo del trasporto, nei confronti di più soggetti: egli, infatti, può certamente convenire in giudizio il proprietario e/o il conducente del veicolo sul quale viaggiava, sulla scorta dell'art. 141 Cod. Ass. che dispone che il danno subito dal trasportato - salvo se causato da caso fortuito - deve essere risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era “a bordo” a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti e entro il limite del massimale di legge. La medesima norma precisa che l'azione diretta deve essere proposta dal trasportato nei pagina 3 di 8 confronti dell'impresa di assicurazione del vettore con la procedura di cui all'art. 148 cod.
Ass..
Parimenti può agire per l'intero nei confronti del conducente e/o del proprietario del veicolo su cui non era trasportato ex artt. 2043 e 2054 c.c., azione che concorre con quella ex art. 1681 c.c., nel caso di trasporto avvenuto in base a titolo contrattuale, avvalendosi dell'azione prevista dall'art. 144 cod. ass. (già riconosciuta dalla L. n. 990 del 1969, art. 18) nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, salvo eventuale regresso di quest'ultimo nei confronti del conducente e/o del proprietario del veicolo sul quale il terzo era trasportato.
Può, infine, convenire in giudizio tutti i predetti soggetti (proprietari e conducenti dei veicoli coinvolti nello scontro), in virtù del vincolo di solidarietà nei confronti del terzo danneggiato e della presunzione di pari responsabilità che lega gli uni agli altri, ex artt.
2055 e 2054, commi 2 e 3, cod. civ.
In altri termini il trasportato può scegliere di fare ricorso all'azione ex art. 141 cod. ass., giovandosi dell'alleggerimento dell'onere probatorio posto a suo carico, ma accettando la contropartita e il contenimento dell'obbligazione dell'impresa di assicurazione del vettore entro il massimale minimo di legge (ma con possibilità di proporre una successiva domanda di risarcimento per l'eventuale maggior danno nei confronti dell'assicuratrice del responsabile civile che sia coperto da un massimale superiore a quello minimo); oppure può proporre l'ordinaria azione diretta ex art. 144 cod. ass. nei confronti della impresa di assicurazione del responsabile civile, beneficiando del massimale di polizza invece che di quello minimo legale, ma esponendosi al rischio che venga dimostrata la responsabilità d'un terzo nella causazione del sinistro.
Nel caso a mano ha dichiarato di voler agire in rivalsa di quanto corrisposto a Pt_1
nei confronti dell'impresa di assicurazione del vettore, e, se pur lo ha Persona_1
ritenuto esente da colpa, tanto basta a rendere ammissibile la domanda.
Se del caso, sarà ad agire a sua volta in rivalsa nei confronti dell'impresa di CP_1 assicurazione del responsabile civile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 141 ultimo comma
CdA.
pagina 4 di 8 Ricondotta la fattispecie nell'ambito della speciale tutela introdotta dall' art. 141 del Dlgs.
n. 209 del 2005 – alla stregua del quale " salva l' ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato e' risarcito dall' impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto dall' articolo 140, a prescindere dall' accertamento della responsabilita' dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell' eventuale maggior danno nei confronti dell' impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest' ultimo e' coperto per un massimale superiore a quello minimo" – non resta che richiamare il principio di diritto a tenore del quale, in punto di onere probatorio, colui che si avvale dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro, deve solo provare “di avere subito un danno a seguito di quest'ultimo ma non anche le concrete modalita' dell'incidente allo scopo di individuare la responsabilita' dei rispettivi conducenti, trattandosi di accertamento irrilevante ai fini di cui all'art. 141" (Cass. n. 16181 del 30/07/2015).
Ne viene di affermare, non essendo in contestazione la presenza nella data occasione di a bordo del motociclo convolto nel sinistro, la sussistenza dell'obbligo Persona_1
indennitario integrale a carico di , quale compagnia di assicurazioni tenuta alla CP_1
RCA del ciclomotore (Cass. 2014 n. 22228: “Il trasportato su un veicolo a motore, che abbia patito danni in conseguenza di un sinistro ascrivibile a responsabilità tanto del vettore, quanto del titolare di un terzo veicolo, può pretendere il risarcimento integrale da uno qualsiasi tra i due responsabili (e dai loro assicuratori della r.c.a.), in virtù del principio generale della solidarietà tra i coautori di un fatto illecito, di cui all'art. 2055 cod. civ., senza che rilevi, ai fini della riduzione del risarcimento, la diversa gravità delle rispettive colpe dei corresponsabili o la diseguale efficienza causale di esse trattandosi di circostanze destinate a rilevare soltanto ai fini della ripartizione interna dell'obbligazione risarcitoria” - cfr., da ultimo, Cass. 2019 n. 16143) e, con esso, il diritto di rivalsa di di quanto corrisposto Pt_1 in adempimento dell'obbligo assicurativo.
La domanda va tuttavia rigettata.
La ragione è costituita da ciò, che non è affatto chiaro quale sia l'oggetto dell'esperita azione di rivalsa, se cioè la domanda riguarda, come riportato in seno all'atto di citazione, un pagina 5 di 8 “assegno ordinario di invalidità civile”, ovvero afferisce, con la produzione documentale delle evidenze del cassetto previdenziale intestato al , l'erogazione della NASPI. Per_1
Si tratta, come è noto, di due prestazioni diverse, per di più non cumulabili: la prima è una prestazione economica erogata a favore di chi ha una perdita della capacità lavorativa, la seconda è una prestazione erogata in sostituzione all'indennità di disoccupazione ordinaria.
Cosa è stato erogato a ? Persona_1
Come è stato calcolato l'importo preteso di €. 262.882,99 ?
Non è dato riscontrare la misura dell'indennità, anche perché non ha avuto cura di Pt_1
versare alcun decreto di erogazione.
ha solo prdotto, peraltro tardivamente in data successiva alla rimessione della Pt_1
causa ad udienza di decisione, alcuni report attestanti i pagamenti precorsi (2021, mesi da agosto a dicembre – 2022, solo il mese di gennaio – 2020 – mesi da settembre a dicembre), dai quali però non si inferisce la misura base dell'assegno, dato economico senza il quale è impossibile procedere alla capitalizzazione e, così, determinate il valore della rendita alla stregua dei parametri dell'aspettative di vita.
Ora è ben noto che il diritto dell' di surrogazione ex art. 1916 c.c. nei diritti Pt_1
dell'assicurato verso i terzi responsabili della sua invalidità, in relazione alla quale l Pt_1
abbia erogato la prestazione previdenziale, va rapportato, quanto all'ammontare, non già agli importi concretamente versati ma, a norma dell'art. 14 comma 2 L. n. 222 del 1984, alla capitalizzazione della prestazione erogata, mediante criteri e tariffe determinati con decreto ministeriale: in tal senso Cass. 1987 n. 1702 che testualmente afferma, per l'ipotesi che l'istituto assicurativo si surroghi ex art. 1916 cod. civ. nei diritti dell'assicurato verso il terzo responsabile, che “il limite quantitativo della surroga - costituito, secondo il disposto del primo comma dell'art. 1916 cit., dall'ammontare dell'indennità pagata dall'assicuratore all'assicurato
- non riguarda, in ipotesi di costituzione di rendita vitalizia, l'ammontare di quest'ultima all'epoca della sua iniziale Costituzione, ma deve essere inteso con riferimento alle somme corrispondenti al valore capitale aggiornato in pendenza della sua erogazione, atteso che il terzo responsabile, fino a quando non soddisfi il credito dell'istituto assicuratore, risente gli effetti del suo inadempimento e quindi gli aggiornamenti migliorativi (come anche, in ipotesi, quelli riduttivi) sono rilevanti nella determinazione del suddetto limite quantitativo dell'Azione
pagina 6 di 8 di surrogazione, sempre che nell'eventuale giudizio tra il lavoratore infortunato ed il terzo responsabile non si sia formato il giudicato sull'ammontare del danno.
Ebbene, a tal fine, non basta allegare quanto allo stato corrisposto e dichiararsi al contempo titolari del diritto a recuperare “l'intera prestazione di cui potrebbe potenzialmente godere per il futuro il sig. pari a complessivi 262.882,99 euro”, sì come scaturente Per_1
“da una valutazione complessiva del danno derivante dal sinistro, che tiene conto della componente dinamica o variabile del danno biologico, ossia, in particolare, della futura possibile fluttuazione del quadro morboso e della giovane età del danneggiato, nonché dalla conseguente ampia aspettativa di vita” (note contenenti la precisazione delle conclusioni).
Sarebbe stato necessario il titolo alla stregua del quale si assume l'erogazione degli importi in rivalsa, in mancanza del quale, in disparte il riferimento al danno biologico, per vero incompatibile con l'assunta deduzione di un assegno a titolo di invalidità civile e/o NASPI, è preclusa a questo Giudice qualsivoglia “valutazione complessiva del danno”.
L'incertezza del titolo e della misura della prestazione allo stato erogata a Per_1
impongono il rigetto della domanda in mancanza del presupposto oggettivo richiesto
[...]
dall'art. 1916 c.c. per la surroga dell'assicuratore nei diritti spettanti all'assicurato, segnatamente la prova compiuta dell'indennità da pagarsi.
Le spese processuali seguono la soccombenza: esse sono liquidate a misura del DM
147/2022 (valore della causa: fino a euro 52.000/euro 260.000 – compensi minimi – fasi studio, introduttiva, trattazione, decisione).
Non ricorrono le condizioni legittimanti la condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 6582/2023 RG, così statuisce, nella contumacia di Controparte_2
rigetta la domanda di che condanna alla refusione, in favore di , delle Pt_1 CP_1
spese processuali liquidate in euro 7.052,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge
Così deciso in Catania, il 11 giugno 2025
pagina 7 di 8 Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 6582/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), con sede in Roma, Parte_1 P.IVA_1
via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetana Angela Marchese, elettivamente domiciliato in Catania Via Vecchia
Ognina n. 141/C presso lo studio dell'avv. Maria Rita Vitale;
Attore
Contro
, (P.IVA: ), corrente in Trieste, Largo Ugo Irneri n° 1, in persona del CP_1 P.IVA_2 procuratore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Santo Spagnolo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Catania, Corso Italia, 244, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
Convenuto
e nei confronti di
, nato a [...] il [...], c.f. Controparte_2 CodiceFiscale_1
residente in [...], Pal. 2, scala B, Piano 1, interno 1;
Convenuto contumace
pagina 1 di 8 ------------
Conclusioni
All'udienza del 2 aprile 2025 la causa è stata posta in decisione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281 quinquies cpc.
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Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio, avanti al Pt_1
Tribunale di Catania, e er ivi sentirli condannare in rivalsa, ai CP_1 Controparte_2 sensi e per gli effetti di cui all'art. 1916 cc, al recupero dell'importo di €. 262.882,99, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, sì come erogati ed erogandi a titolo di indennità per invalidità civile in favore di in conseguenza del sinistro stradale verificatosi Persona_1
in data 10 luglio 2019.
Assumeva, all'uopo, che:
era la compagnia di assicurazioni tenuta alla RCA del motociclo Gilera Nexus, CP_1
targato BW50167, a bordo del quale trovavasi nella data occasione, quale trasportato,
; Persona_1 era proprietario dell'autoveicolo Fiat Doblò, targato CF183CK Controparte_2
coinvolto nel sinistro;
in esito al sinistro, aveva riportato gravi lesioni all'integrità psico-fisica; Persona_1 il sinistro erasi occorso per esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura, sì assicurata per la responsabilità civile da . Controparte_3
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva , la quale eccepiva l'infondatezza CP_1 della domanda, all'uopo rilevando che, a fronte della affermata esclusiva responsabilità del conducente l'autoveicolo, la pretesa avrebbesi dovuto essere esperita nei confronti della sua compagnia di assicurazioni tenuta alla RCA. Contestava, in ogni caso, il concorso di colpa del
, privo nella data occasione del casco protettivo, e la misura del risarcimento. Pt_2
Chiedeva il rigetto della domanda. se pur ritualmente citato, non ha curato di costituirsi. Controparte_2
pagina 2 di 8 La causa, senza svolgimento di attività istruttoria pur richiesta, è stata posta in decisione all'udienza del 2 aprile 2025 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281 quinquies cpc.
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Motivi della decisione
Devesi preliminarmente dichiarare la contumacia di il quale, se pur Controparte_2
ritualmente e tempestivamente citata, non ha curato di costituirsi.
conviene in giudizio, in uno al proprietario dell'autoveicolo investitore, , Pt_1 CP_1
compagnia di assicurazioni tenuta alla RCA del motociclo, a bordo del quale Per_1
trovavasi nella data occasione in qualità di terzo trasportato, al fine di sentirli
[...] condannare in rivalsa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1916 cc, al recupero dell'importo che si vuole erogato a titolo di indennità per invalidità civile.
Oppone, in via pregiudiziale, la difesa di che, essendo la domanda fondata CP_1 sull'assunto che il sinistro sia stato causato per responsabilità di Controparte_4 conducente dell'autoveicolo investitore Fiat Doblò, targato CF183CK, di suo coperto per la
RCA da , l'azione avrebbe dovuto essere esperita nei confronti di tale Controparte_3
ultima.
L'eccezione è infondata.
In linea di diritto, osserva il Giudice come il terzo danneggiato, a causa di collisione tra il veicolo su cui era trasportato ed un altro veicolo, possa agire, per ottenere il risarcimento dei danni in conseguenza patiti ed indipendentemente dal titolo del trasporto, nei confronti di più soggetti: egli, infatti, può certamente convenire in giudizio il proprietario e/o il conducente del veicolo sul quale viaggiava, sulla scorta dell'art. 141 Cod. Ass. che dispone che il danno subito dal trasportato - salvo se causato da caso fortuito - deve essere risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era “a bordo” a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti e entro il limite del massimale di legge. La medesima norma precisa che l'azione diretta deve essere proposta dal trasportato nei pagina 3 di 8 confronti dell'impresa di assicurazione del vettore con la procedura di cui all'art. 148 cod.
Ass..
Parimenti può agire per l'intero nei confronti del conducente e/o del proprietario del veicolo su cui non era trasportato ex artt. 2043 e 2054 c.c., azione che concorre con quella ex art. 1681 c.c., nel caso di trasporto avvenuto in base a titolo contrattuale, avvalendosi dell'azione prevista dall'art. 144 cod. ass. (già riconosciuta dalla L. n. 990 del 1969, art. 18) nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, salvo eventuale regresso di quest'ultimo nei confronti del conducente e/o del proprietario del veicolo sul quale il terzo era trasportato.
Può, infine, convenire in giudizio tutti i predetti soggetti (proprietari e conducenti dei veicoli coinvolti nello scontro), in virtù del vincolo di solidarietà nei confronti del terzo danneggiato e della presunzione di pari responsabilità che lega gli uni agli altri, ex artt.
2055 e 2054, commi 2 e 3, cod. civ.
In altri termini il trasportato può scegliere di fare ricorso all'azione ex art. 141 cod. ass., giovandosi dell'alleggerimento dell'onere probatorio posto a suo carico, ma accettando la contropartita e il contenimento dell'obbligazione dell'impresa di assicurazione del vettore entro il massimale minimo di legge (ma con possibilità di proporre una successiva domanda di risarcimento per l'eventuale maggior danno nei confronti dell'assicuratrice del responsabile civile che sia coperto da un massimale superiore a quello minimo); oppure può proporre l'ordinaria azione diretta ex art. 144 cod. ass. nei confronti della impresa di assicurazione del responsabile civile, beneficiando del massimale di polizza invece che di quello minimo legale, ma esponendosi al rischio che venga dimostrata la responsabilità d'un terzo nella causazione del sinistro.
Nel caso a mano ha dichiarato di voler agire in rivalsa di quanto corrisposto a Pt_1
nei confronti dell'impresa di assicurazione del vettore, e, se pur lo ha Persona_1
ritenuto esente da colpa, tanto basta a rendere ammissibile la domanda.
Se del caso, sarà ad agire a sua volta in rivalsa nei confronti dell'impresa di CP_1 assicurazione del responsabile civile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 141 ultimo comma
CdA.
pagina 4 di 8 Ricondotta la fattispecie nell'ambito della speciale tutela introdotta dall' art. 141 del Dlgs.
n. 209 del 2005 – alla stregua del quale " salva l' ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato e' risarcito dall' impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto dall' articolo 140, a prescindere dall' accertamento della responsabilita' dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell' eventuale maggior danno nei confronti dell' impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest' ultimo e' coperto per un massimale superiore a quello minimo" – non resta che richiamare il principio di diritto a tenore del quale, in punto di onere probatorio, colui che si avvale dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro, deve solo provare “di avere subito un danno a seguito di quest'ultimo ma non anche le concrete modalita' dell'incidente allo scopo di individuare la responsabilita' dei rispettivi conducenti, trattandosi di accertamento irrilevante ai fini di cui all'art. 141" (Cass. n. 16181 del 30/07/2015).
Ne viene di affermare, non essendo in contestazione la presenza nella data occasione di a bordo del motociclo convolto nel sinistro, la sussistenza dell'obbligo Persona_1
indennitario integrale a carico di , quale compagnia di assicurazioni tenuta alla CP_1
RCA del ciclomotore (Cass. 2014 n. 22228: “Il trasportato su un veicolo a motore, che abbia patito danni in conseguenza di un sinistro ascrivibile a responsabilità tanto del vettore, quanto del titolare di un terzo veicolo, può pretendere il risarcimento integrale da uno qualsiasi tra i due responsabili (e dai loro assicuratori della r.c.a.), in virtù del principio generale della solidarietà tra i coautori di un fatto illecito, di cui all'art. 2055 cod. civ., senza che rilevi, ai fini della riduzione del risarcimento, la diversa gravità delle rispettive colpe dei corresponsabili o la diseguale efficienza causale di esse trattandosi di circostanze destinate a rilevare soltanto ai fini della ripartizione interna dell'obbligazione risarcitoria” - cfr., da ultimo, Cass. 2019 n. 16143) e, con esso, il diritto di rivalsa di di quanto corrisposto Pt_1 in adempimento dell'obbligo assicurativo.
La domanda va tuttavia rigettata.
La ragione è costituita da ciò, che non è affatto chiaro quale sia l'oggetto dell'esperita azione di rivalsa, se cioè la domanda riguarda, come riportato in seno all'atto di citazione, un pagina 5 di 8 “assegno ordinario di invalidità civile”, ovvero afferisce, con la produzione documentale delle evidenze del cassetto previdenziale intestato al , l'erogazione della NASPI. Per_1
Si tratta, come è noto, di due prestazioni diverse, per di più non cumulabili: la prima è una prestazione economica erogata a favore di chi ha una perdita della capacità lavorativa, la seconda è una prestazione erogata in sostituzione all'indennità di disoccupazione ordinaria.
Cosa è stato erogato a ? Persona_1
Come è stato calcolato l'importo preteso di €. 262.882,99 ?
Non è dato riscontrare la misura dell'indennità, anche perché non ha avuto cura di Pt_1
versare alcun decreto di erogazione.
ha solo prdotto, peraltro tardivamente in data successiva alla rimessione della Pt_1
causa ad udienza di decisione, alcuni report attestanti i pagamenti precorsi (2021, mesi da agosto a dicembre – 2022, solo il mese di gennaio – 2020 – mesi da settembre a dicembre), dai quali però non si inferisce la misura base dell'assegno, dato economico senza il quale è impossibile procedere alla capitalizzazione e, così, determinate il valore della rendita alla stregua dei parametri dell'aspettative di vita.
Ora è ben noto che il diritto dell' di surrogazione ex art. 1916 c.c. nei diritti Pt_1
dell'assicurato verso i terzi responsabili della sua invalidità, in relazione alla quale l Pt_1
abbia erogato la prestazione previdenziale, va rapportato, quanto all'ammontare, non già agli importi concretamente versati ma, a norma dell'art. 14 comma 2 L. n. 222 del 1984, alla capitalizzazione della prestazione erogata, mediante criteri e tariffe determinati con decreto ministeriale: in tal senso Cass. 1987 n. 1702 che testualmente afferma, per l'ipotesi che l'istituto assicurativo si surroghi ex art. 1916 cod. civ. nei diritti dell'assicurato verso il terzo responsabile, che “il limite quantitativo della surroga - costituito, secondo il disposto del primo comma dell'art. 1916 cit., dall'ammontare dell'indennità pagata dall'assicuratore all'assicurato
- non riguarda, in ipotesi di costituzione di rendita vitalizia, l'ammontare di quest'ultima all'epoca della sua iniziale Costituzione, ma deve essere inteso con riferimento alle somme corrispondenti al valore capitale aggiornato in pendenza della sua erogazione, atteso che il terzo responsabile, fino a quando non soddisfi il credito dell'istituto assicuratore, risente gli effetti del suo inadempimento e quindi gli aggiornamenti migliorativi (come anche, in ipotesi, quelli riduttivi) sono rilevanti nella determinazione del suddetto limite quantitativo dell'Azione
pagina 6 di 8 di surrogazione, sempre che nell'eventuale giudizio tra il lavoratore infortunato ed il terzo responsabile non si sia formato il giudicato sull'ammontare del danno.
Ebbene, a tal fine, non basta allegare quanto allo stato corrisposto e dichiararsi al contempo titolari del diritto a recuperare “l'intera prestazione di cui potrebbe potenzialmente godere per il futuro il sig. pari a complessivi 262.882,99 euro”, sì come scaturente Per_1
“da una valutazione complessiva del danno derivante dal sinistro, che tiene conto della componente dinamica o variabile del danno biologico, ossia, in particolare, della futura possibile fluttuazione del quadro morboso e della giovane età del danneggiato, nonché dalla conseguente ampia aspettativa di vita” (note contenenti la precisazione delle conclusioni).
Sarebbe stato necessario il titolo alla stregua del quale si assume l'erogazione degli importi in rivalsa, in mancanza del quale, in disparte il riferimento al danno biologico, per vero incompatibile con l'assunta deduzione di un assegno a titolo di invalidità civile e/o NASPI, è preclusa a questo Giudice qualsivoglia “valutazione complessiva del danno”.
L'incertezza del titolo e della misura della prestazione allo stato erogata a Per_1
impongono il rigetto della domanda in mancanza del presupposto oggettivo richiesto
[...]
dall'art. 1916 c.c. per la surroga dell'assicuratore nei diritti spettanti all'assicurato, segnatamente la prova compiuta dell'indennità da pagarsi.
Le spese processuali seguono la soccombenza: esse sono liquidate a misura del DM
147/2022 (valore della causa: fino a euro 52.000/euro 260.000 – compensi minimi – fasi studio, introduttiva, trattazione, decisione).
Non ricorrono le condizioni legittimanti la condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 6582/2023 RG, così statuisce, nella contumacia di Controparte_2
rigetta la domanda di che condanna alla refusione, in favore di , delle Pt_1 CP_1
spese processuali liquidate in euro 7.052,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge
Così deciso in Catania, il 11 giugno 2025
pagina 7 di 8 Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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