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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 07/06/2025, n. 2075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2075 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott. Raffaella Marzocca Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 1428 del Ruolo Generale dell'anno 2023
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MASTROPIERRO MARIA ANTONIA, elettivamente domiciliato presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte reclamante
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARRONE CP_1 C.F._2
STEFANO, elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte reclamata
1 AVV. , curatore speciale del minore , con CP_2 Persona_1
il patrocinio dell'avv. ROBERTA PELLIZZATO, elettivamente domiciliata presso il suo studio,
come da mandato difensivo in atti;
Parte intervenuta
E con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia
***
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1126/2023 del Tribunale di Venezia, pubblicata in data
27/06/2023
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“- confermarsi l'impugnata sentenza 1126/23 del Tribunale di Venezia in ogni sua parte ad
eccezione delle disposizioni sull'assegnazione della casa coniugale ed in punto contributo al
mantenimento del figlio a carico del padre che si chiede concordemente vengano invece così
modificate:
- assegnarsi la casa coniugale al padre con termine alla madre per il rilascio di essa sino al
31/12/2025;
- preso atto che la madre si trasferirà in luogo diverso dalla residenza attuale da quella dei di
lei genitori, aumentarsi l'assegno di mantenimento a carico del padre per il minore alla maggior
somma di euro 800,00 - oltre rivalutazione Istat - a decorrere dall'1/1/2026 ovvero dal rilascio
della casa coniugale se anteriore, con spese straordinarie a carico delle parti per metà ciascuna
secondo il relativo protocollo del Tribunale di Venezia;
- attribuirsi l'assegno unico di legge per il minore integralmente alla madre a decorrere
dall'1/1/2026 ovvero dal rilascio della casa coniugale se anteriore;
2 - dare atto che il padre si impegna a corrispondere alla madre l'importo di euro 10.000,00= per
quota parte mobili cucina e per contributo al trasloco, mentre per gli altri beni della casa
coniugale ciascuno dei coniugi terrà per sé quelli personalmente pagati o di propria esclusiva
proprietà; detta somma verrà corrisposta dal padre per la metà di euro 5.000,00= al deposito
della decisione di questa Corte e per l'ulteriore metà di euro 5.0000,00= al rilascio della casa
coniugale;
- spese compensate e rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 13 legge professionale.”
FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza n. 1126/2023 il Tribunale di Venezia, decidendo nel giudizio di separazione, disponeva, per quanto qui di rilievo, il collocamento del minore Persona_1
presso la madre, regolando il diritto di visita del padre come già in essere e assegnando per l'effetto alla l'abitazione coniugale. Poneva a carico del padre l'assegno di mantenimento CP_1
per il minore nella misura di € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e disponeva il monitoraggio del nucleo familiare a cura dei Servizi Sociali, con relazione da depositare al
Giudice tutelare di Venezia.
2. Con atto di appello impugnava la predetta sentenza formulando dei Parte_1
motivi di appello relativi a tali statuizioni e, in particolare, chiedendo il collocamento paritario del minore o maggiori tempi di frequentazione con lo stesso, la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla o la diminuzione a € 250,00 del contributo al mantenimento del figlio. CP_1
3. Si costituiva in giudizio la parte appellata la quale si opponeva a tutti i motivi di impugnazione, chiedendo il rigetto dell'impugnazione, evidenziando il comportamento del padre quale fonte di un'accesa conflittualità, manifestata soprattutto dai nonni paterni che vivevano
3 nella casa adiacente a quella coniugale.
4. Veniva, poi, instaurato un sub procedimento sulla richiesta di iscrizione agli scout del minore, formulata da parte del padre, domanda poi rigettata a seguito dell'approfondimento svolto dai Servizi Sociali già incaricati che evidenziavano, tra l'altro, una profonda sofferenza del minore per la situazione familiare che stava vivendo, situazione di conflittualità tra adulti che i genitori riconoscevano ma sulla quale ciascuna parte accusava l'altra di esserne la causa.
5. Il PG, cui erano stati trasmessi gli atti per consentire il suo intervento, esprimeva il suo parere in data 9 luglio 2024.
6. Con l'ordinanza del 11 luglio 2024 questa Corte, ritenuto che i genitori fossero temporaneamente inidonei a rappresentare il minore il giudizio, nominava curatore speciale l'avv. , assegnando termine per la sua costituzione e disponeva la prosecuzione CP_2
degli interventi dei Servizi Sociali, anche al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per disporre l'affido del minore agli stessi. Veniva disposto, inoltre, come suggerito dagli operatori,
un servizio di educativa domiciliare una volta a casa del padre ed una volta a casa della madre,
invitando altresì le parti a svolgere un percorso di sostegno individuale alla genitorialità,
presupposto necessario per poterne svolgere uno congiunto con i Servizi Sociali.
7. Fissata nuova udienza per consentire un maggiore approfondimento dei Servizi Sociali
sulle esigenze del minore, posto che gli operatori mettevano in evidenza che senza sciogliere il nodo rappresentato dalla adiacenza della casa coniugale ove viveva la con il figlio a quella CP_1
dei nonni paterni del minore la situazione di conflitto non avrebbe trovato facilmente quiete,
all'udienza del 4 aprile 2024 veniva svolto un tentativo di conciliazione e venivano invitate le parti a valutare possibili soluzioni conciliative, sia in relazione alla casa coniugale che
4 all'importo dell'assegno di mantenimento del figlio, con assegnazione di termini a tutte le parti per note conclusive ed ai Servizi Sociali per il deposito di relazione conclusiva.
8. Le parti depositavano in data 12 maggio 2025 note congiunte, dichiarando di aver raggiunto un accordo e formulando le conclusioni congiunte, con l'adesione alle stesse da parte del curatore speciale del minore. Chiedevano, quindi, la revoca dei termini concessi per conclusionali e la decisione o la fissazione di udienza. Il Collegio con ordinanza fissava udienza per l'esame delle conclusioni congiunte formulate.
9. All'udienza del 26 maggio 2025, esaminata anche la relazione dei Servizi Sociali appena depositata, nella quale i predetti chiedevano alla Corte se il percorso iniziato con il minore dovesse essere proseguito, le parti si riportavano alle proprie conclusioni congiunte, rimettendo alla Corte la decisione sulla prosecuzione degli interventi dei Servizi Sociali e la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti come integralmente riportate in epigrafe.
10. Osserva la Corte che l'accordo raggiunto dalle parti in merito alla revoca della assegnazione della casa coniugale alla ed al suo trasferimento in altra abitazione entro il CP_1
31.12.2015, con conseguente aumento del contributo al mantenimento del minore anche per integrare parte delle spese per una nuova abitazione, può essere recepito in modifica della sentenza impugnata. Come già evidenziato nei paragrafi che precedono una significativa componente della conflittualità tra le parti derivava dalla contiguità della predetta abitazione coniugale con quella dei nonni paterni del minore, conflittualità di cui il minore stava risentendo in maniera manifesta e preoccupante. La soluzione individuata, cui ha aderito anche il curatore speciale del minore, consente di favorire un rasserenamento nei rapporti tra le parti e un maggiore benessere per , le cui esigenze non vengono comunque pregiudicate in Per_1
5 ragione dell'aumento del contributo al suo mantenimento ad 800,00 euro, oltre l'integrale percezione dell'assegno unico da parte della a decorrere dal rilascio della casa coniugale, CP_1
contributo che in parte garantisce alla la disponibilità per le spese da sostenere per la CP_1
nuova abitazione che dovrà reperire per vivere con il figlio, consentendo comunque a quest'ultimo sia le risorse materiali sia di non recidere il legame con l'abitazione nella quale è
cresciuto, ove a seguito del trasferimento con la madre potrà continuare a frequentare il padre.
11. Quanto al percorso con i Servizi Sociali si ritiene che l'educativa domiciliare debba essere mantenuta e proseguita fino al rilascio dell'abitazione coniugale da parte della , CP_1
trattandosi di intervento che ha avuto esiti positivi per la crescita del minore e costituendo comunque uno strumento di supporto genitoriale per e . Persona_2 CP_1
Va, poi, disposta la prosecuzione del monitoraggio a cura dei Servizi Sociali che relazioneranno al Giudice Tutelare di Venezia entro il termine del 15 gennaio 2026, all'esito del quale sarà lo stesso Giudice Tutelare a valutare lo stesso se il procedimento aperto d'ufficio ex art. 337 c.c.
potrà dirsi concluso o se serva la prosecuzione del monitoraggio con relazioni semestrali.
I Servizi Sociali, in ogni caso, potranno proseguire gli ulteriori interventi iniziati o svolgere
Cont incontri di con la e comunque ogni intervento che si rendesse necessario per Per_1
assicurare un adeguato perseguimento dell'interesse e del benessere di , nell'ambito Per_1
del mandato di vigilanza e supporto disposto con la presente sentenza.
12. L'esito del giudizio di appello, consistente in una soluzione condivisa del procedimento nel preminente interesse del minore con sforzo profuso da tutte le parti del giudizio di impugnazione, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite di secondo grado come richiesto dalle stesse parti.
6
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) In parziale modifica dell'impugnata sentenza, fermo quanto non modificato e fermo il monitoraggio e supporto dei Servizi Sociali come indicato in parte motiva, recependo l'accordo raggiunto da tutte le parti, così provvede:
- assegna la casa coniugale a con termine a per il rilascio Parte_1 CP_1
di essa sino al 31/12/2025;
- prende atto che si trasferirà in luogo diverso dalla residenza attuale da CP_1
quella dei di lei genitori;
- aumenta l'assegno di mantenimento a carico di per il minore Parte_1 Per_1
alla somma di euro 800,00 - oltre rivalutazione Istat - a decorrere dall'1/1/2026, ovvero dal rilascio della casa coniugale se anteriore, con spese straordinarie a carico delle parti per metà ciascuna, secondo il relativo protocollo del Tribunale di Venezia;
- attribuisce l'assegno unico di legge per il minore integralmente alla Persona_1
madre a decorrere dall'1/1/2026, ovvero dal rilascio della casa coniugale CP_1
se anteriore;
- dà atto che l'accordo sottoscritto dalle parti prevede che si impegna a Parte_1
corrispondere a l'importo di euro 10.000,00 per quota parte mobili cucina CP_1
e per contributo al trasloco, mentre per gli altri beni della casa coniugale ciascuno dei
7 coniugi terrà per sé quelli personalmente pagati o di propria esclusiva proprietà e che detta somma verrà corrisposta per la metà di euro 5.000,00 al deposito della Parte_1
presente sentenza e per l'ulteriore metà di euro 5.0000,00 al rilascio della casa coniugale;
2) Dispone l'apertura d'ufficio di un procedimento ex art. 337 c.c. davanti al Giudice Tutelare
di Venezia in relazione al minore , se non già aperto a seguito della Persona_3
sentenza del Tribunale di Venezia, cui i Servizi Sociali incaricati del monitoraggio, del supporto e della prosecuzione dell'educativa domiciliare disposta (quest'ultima di durata almeno fino al rilascio dell'abitazione della casa coniugale da parte della e del CP_1
minore), relazioneranno entro la data del 15 gennaio 2026 ed eventualmente, in seguito,
semestralmente.
3) Compensa integralmente le spese di lite del presente grado di giudizio tra le parti.
4) Manda alla cancelleria di comunicare la presente sentenza ai Servizi Sociali già incaricati per l'attività demandata ed al Tribunale di Venezia per l'apertura del procedimento ex art. 337 c.c. davanti al Giudice Tutelare designando, ove non già aperto all'esito della sentenza del Tribunale di Venezia oggetto di impugnazione.
5) Dispone che, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei terzi menzionati, in caso di diffusione della presente sentenza.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 26 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott. Massimo Coltro
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott. Raffaella Marzocca Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 1428 del Ruolo Generale dell'anno 2023
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MASTROPIERRO MARIA ANTONIA, elettivamente domiciliato presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte reclamante
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARRONE CP_1 C.F._2
STEFANO, elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte reclamata
1 AVV. , curatore speciale del minore , con CP_2 Persona_1
il patrocinio dell'avv. ROBERTA PELLIZZATO, elettivamente domiciliata presso il suo studio,
come da mandato difensivo in atti;
Parte intervenuta
E con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia
***
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1126/2023 del Tribunale di Venezia, pubblicata in data
27/06/2023
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“- confermarsi l'impugnata sentenza 1126/23 del Tribunale di Venezia in ogni sua parte ad
eccezione delle disposizioni sull'assegnazione della casa coniugale ed in punto contributo al
mantenimento del figlio a carico del padre che si chiede concordemente vengano invece così
modificate:
- assegnarsi la casa coniugale al padre con termine alla madre per il rilascio di essa sino al
31/12/2025;
- preso atto che la madre si trasferirà in luogo diverso dalla residenza attuale da quella dei di
lei genitori, aumentarsi l'assegno di mantenimento a carico del padre per il minore alla maggior
somma di euro 800,00 - oltre rivalutazione Istat - a decorrere dall'1/1/2026 ovvero dal rilascio
della casa coniugale se anteriore, con spese straordinarie a carico delle parti per metà ciascuna
secondo il relativo protocollo del Tribunale di Venezia;
- attribuirsi l'assegno unico di legge per il minore integralmente alla madre a decorrere
dall'1/1/2026 ovvero dal rilascio della casa coniugale se anteriore;
2 - dare atto che il padre si impegna a corrispondere alla madre l'importo di euro 10.000,00= per
quota parte mobili cucina e per contributo al trasloco, mentre per gli altri beni della casa
coniugale ciascuno dei coniugi terrà per sé quelli personalmente pagati o di propria esclusiva
proprietà; detta somma verrà corrisposta dal padre per la metà di euro 5.000,00= al deposito
della decisione di questa Corte e per l'ulteriore metà di euro 5.0000,00= al rilascio della casa
coniugale;
- spese compensate e rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 13 legge professionale.”
FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza n. 1126/2023 il Tribunale di Venezia, decidendo nel giudizio di separazione, disponeva, per quanto qui di rilievo, il collocamento del minore Persona_1
presso la madre, regolando il diritto di visita del padre come già in essere e assegnando per l'effetto alla l'abitazione coniugale. Poneva a carico del padre l'assegno di mantenimento CP_1
per il minore nella misura di € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e disponeva il monitoraggio del nucleo familiare a cura dei Servizi Sociali, con relazione da depositare al
Giudice tutelare di Venezia.
2. Con atto di appello impugnava la predetta sentenza formulando dei Parte_1
motivi di appello relativi a tali statuizioni e, in particolare, chiedendo il collocamento paritario del minore o maggiori tempi di frequentazione con lo stesso, la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla o la diminuzione a € 250,00 del contributo al mantenimento del figlio. CP_1
3. Si costituiva in giudizio la parte appellata la quale si opponeva a tutti i motivi di impugnazione, chiedendo il rigetto dell'impugnazione, evidenziando il comportamento del padre quale fonte di un'accesa conflittualità, manifestata soprattutto dai nonni paterni che vivevano
3 nella casa adiacente a quella coniugale.
4. Veniva, poi, instaurato un sub procedimento sulla richiesta di iscrizione agli scout del minore, formulata da parte del padre, domanda poi rigettata a seguito dell'approfondimento svolto dai Servizi Sociali già incaricati che evidenziavano, tra l'altro, una profonda sofferenza del minore per la situazione familiare che stava vivendo, situazione di conflittualità tra adulti che i genitori riconoscevano ma sulla quale ciascuna parte accusava l'altra di esserne la causa.
5. Il PG, cui erano stati trasmessi gli atti per consentire il suo intervento, esprimeva il suo parere in data 9 luglio 2024.
6. Con l'ordinanza del 11 luglio 2024 questa Corte, ritenuto che i genitori fossero temporaneamente inidonei a rappresentare il minore il giudizio, nominava curatore speciale l'avv. , assegnando termine per la sua costituzione e disponeva la prosecuzione CP_2
degli interventi dei Servizi Sociali, anche al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per disporre l'affido del minore agli stessi. Veniva disposto, inoltre, come suggerito dagli operatori,
un servizio di educativa domiciliare una volta a casa del padre ed una volta a casa della madre,
invitando altresì le parti a svolgere un percorso di sostegno individuale alla genitorialità,
presupposto necessario per poterne svolgere uno congiunto con i Servizi Sociali.
7. Fissata nuova udienza per consentire un maggiore approfondimento dei Servizi Sociali
sulle esigenze del minore, posto che gli operatori mettevano in evidenza che senza sciogliere il nodo rappresentato dalla adiacenza della casa coniugale ove viveva la con il figlio a quella CP_1
dei nonni paterni del minore la situazione di conflitto non avrebbe trovato facilmente quiete,
all'udienza del 4 aprile 2024 veniva svolto un tentativo di conciliazione e venivano invitate le parti a valutare possibili soluzioni conciliative, sia in relazione alla casa coniugale che
4 all'importo dell'assegno di mantenimento del figlio, con assegnazione di termini a tutte le parti per note conclusive ed ai Servizi Sociali per il deposito di relazione conclusiva.
8. Le parti depositavano in data 12 maggio 2025 note congiunte, dichiarando di aver raggiunto un accordo e formulando le conclusioni congiunte, con l'adesione alle stesse da parte del curatore speciale del minore. Chiedevano, quindi, la revoca dei termini concessi per conclusionali e la decisione o la fissazione di udienza. Il Collegio con ordinanza fissava udienza per l'esame delle conclusioni congiunte formulate.
9. All'udienza del 26 maggio 2025, esaminata anche la relazione dei Servizi Sociali appena depositata, nella quale i predetti chiedevano alla Corte se il percorso iniziato con il minore dovesse essere proseguito, le parti si riportavano alle proprie conclusioni congiunte, rimettendo alla Corte la decisione sulla prosecuzione degli interventi dei Servizi Sociali e la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti come integralmente riportate in epigrafe.
10. Osserva la Corte che l'accordo raggiunto dalle parti in merito alla revoca della assegnazione della casa coniugale alla ed al suo trasferimento in altra abitazione entro il CP_1
31.12.2015, con conseguente aumento del contributo al mantenimento del minore anche per integrare parte delle spese per una nuova abitazione, può essere recepito in modifica della sentenza impugnata. Come già evidenziato nei paragrafi che precedono una significativa componente della conflittualità tra le parti derivava dalla contiguità della predetta abitazione coniugale con quella dei nonni paterni del minore, conflittualità di cui il minore stava risentendo in maniera manifesta e preoccupante. La soluzione individuata, cui ha aderito anche il curatore speciale del minore, consente di favorire un rasserenamento nei rapporti tra le parti e un maggiore benessere per , le cui esigenze non vengono comunque pregiudicate in Per_1
5 ragione dell'aumento del contributo al suo mantenimento ad 800,00 euro, oltre l'integrale percezione dell'assegno unico da parte della a decorrere dal rilascio della casa coniugale, CP_1
contributo che in parte garantisce alla la disponibilità per le spese da sostenere per la CP_1
nuova abitazione che dovrà reperire per vivere con il figlio, consentendo comunque a quest'ultimo sia le risorse materiali sia di non recidere il legame con l'abitazione nella quale è
cresciuto, ove a seguito del trasferimento con la madre potrà continuare a frequentare il padre.
11. Quanto al percorso con i Servizi Sociali si ritiene che l'educativa domiciliare debba essere mantenuta e proseguita fino al rilascio dell'abitazione coniugale da parte della , CP_1
trattandosi di intervento che ha avuto esiti positivi per la crescita del minore e costituendo comunque uno strumento di supporto genitoriale per e . Persona_2 CP_1
Va, poi, disposta la prosecuzione del monitoraggio a cura dei Servizi Sociali che relazioneranno al Giudice Tutelare di Venezia entro il termine del 15 gennaio 2026, all'esito del quale sarà lo stesso Giudice Tutelare a valutare lo stesso se il procedimento aperto d'ufficio ex art. 337 c.c.
potrà dirsi concluso o se serva la prosecuzione del monitoraggio con relazioni semestrali.
I Servizi Sociali, in ogni caso, potranno proseguire gli ulteriori interventi iniziati o svolgere
Cont incontri di con la e comunque ogni intervento che si rendesse necessario per Per_1
assicurare un adeguato perseguimento dell'interesse e del benessere di , nell'ambito Per_1
del mandato di vigilanza e supporto disposto con la presente sentenza.
12. L'esito del giudizio di appello, consistente in una soluzione condivisa del procedimento nel preminente interesse del minore con sforzo profuso da tutte le parti del giudizio di impugnazione, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite di secondo grado come richiesto dalle stesse parti.
6
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) In parziale modifica dell'impugnata sentenza, fermo quanto non modificato e fermo il monitoraggio e supporto dei Servizi Sociali come indicato in parte motiva, recependo l'accordo raggiunto da tutte le parti, così provvede:
- assegna la casa coniugale a con termine a per il rilascio Parte_1 CP_1
di essa sino al 31/12/2025;
- prende atto che si trasferirà in luogo diverso dalla residenza attuale da CP_1
quella dei di lei genitori;
- aumenta l'assegno di mantenimento a carico di per il minore Parte_1 Per_1
alla somma di euro 800,00 - oltre rivalutazione Istat - a decorrere dall'1/1/2026, ovvero dal rilascio della casa coniugale se anteriore, con spese straordinarie a carico delle parti per metà ciascuna, secondo il relativo protocollo del Tribunale di Venezia;
- attribuisce l'assegno unico di legge per il minore integralmente alla Persona_1
madre a decorrere dall'1/1/2026, ovvero dal rilascio della casa coniugale CP_1
se anteriore;
- dà atto che l'accordo sottoscritto dalle parti prevede che si impegna a Parte_1
corrispondere a l'importo di euro 10.000,00 per quota parte mobili cucina CP_1
e per contributo al trasloco, mentre per gli altri beni della casa coniugale ciascuno dei
7 coniugi terrà per sé quelli personalmente pagati o di propria esclusiva proprietà e che detta somma verrà corrisposta per la metà di euro 5.000,00 al deposito della Parte_1
presente sentenza e per l'ulteriore metà di euro 5.0000,00 al rilascio della casa coniugale;
2) Dispone l'apertura d'ufficio di un procedimento ex art. 337 c.c. davanti al Giudice Tutelare
di Venezia in relazione al minore , se non già aperto a seguito della Persona_3
sentenza del Tribunale di Venezia, cui i Servizi Sociali incaricati del monitoraggio, del supporto e della prosecuzione dell'educativa domiciliare disposta (quest'ultima di durata almeno fino al rilascio dell'abitazione della casa coniugale da parte della e del CP_1
minore), relazioneranno entro la data del 15 gennaio 2026 ed eventualmente, in seguito,
semestralmente.
3) Compensa integralmente le spese di lite del presente grado di giudizio tra le parti.
4) Manda alla cancelleria di comunicare la presente sentenza ai Servizi Sociali già incaricati per l'attività demandata ed al Tribunale di Venezia per l'apertura del procedimento ex art. 337 c.c. davanti al Giudice Tutelare designando, ove non già aperto all'esito della sentenza del Tribunale di Venezia oggetto di impugnazione.
5) Dispone che, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei terzi menzionati, in caso di diffusione della presente sentenza.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 26 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott. Massimo Coltro
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