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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cagliari, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cagliari |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 108/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 2, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
AN GIORGIO, Giudice monocratico in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 592/2025 depositato il 20/07/2025
proposto da
Agenzia Regionale Per La Ricerca In Agricoltura (agris) - 02270290907
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Villasor - Piazza Giacomo Matteotti, 1 09034 Villasor SU
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 752/2025 depositato il
27/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – Con il ricorso in trattazione, l'Agenzia regionale per la ricerca in agricoltura – Agris – ha chiesto l'annullamento dell'avviso di accertamento indicato in epigrafe con il quale il Comune di Villasor ha rideterminato la TASI dovuta dall'Agenzia regionale per l'anno 2019, per dichiarazione infedele e parziale versamento, con contestuale irrogazione di sanzioni, oltre a interessi legali.
2. – Si è costituito in giudizio il Comune di Villasor, chiedendo che il ricorso sia respinto.
3. – All'udienza del 21 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con il primo motivo, la ricorrente deduce la nullità dell'avviso di accertamento impugnato per carenza di potere del funzionario, il cui incarico sarebbe venuto meno con il termine del mandato del sindaco che aveva disposto la nomina, ai sensi del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'Ente
(articolo 14, comma 3, ai cui sensi: «La durata minima dell'incarico di Posizione Organizzativa è di un anno e non può essere superiore al mandato del Sindaco. Nel periodo transitorio intercorrente tra la cessazione dell'incarico del Sindaco e le nuove nomine, continua a svolgere le funzioni in regime di “prorogatio”»).
1.1. - Il motivo è infondato.
1.2. - In disparte la questione esaminata in altre occasioni da questa Corte (per tutte cfr. CGT Cagliari, sezione terza, 5 novembre 2024, n. 850), secondo cui in tema di imposta comunale sugli immobili (ma con soluzione valida anche per l'IMU) la nomina del funzionario è ancora regolata dall'art. 11, comma 4, del d. lgs. n. 504 del 1992 (a tenore del quale «con delibera della giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta: il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi»), e non dalle norme primarie e secondarie che disciplinano in generale le nomine nelle posizioni dirigenziali (il cui conferimento è riconducibile al Sindaco), la infondatezza della censura deriva comunque da quanto previsto dall'art. 14, comma 3, del regolamento comunale, secondo il quale fino alla nomina del nuovo responsabile da parte del Sindaco, il precedente non decade ma prosegue nello svolgimento delle funzioni in regima di prorogatio.
Nè risulta che una nuova nomina sia stata effettuata.
2. - Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la nullità dell'avviso di accertamento per violazione di legge e del regolamento comunale, per la mancata sottoscrizione dell'avviso da parte del funzionario. Non sarebbe valida la sottoscrizione con firma a stampa, che la legge consentirebbe solo per gli atti automatizzati che non necessitano di valutazione e istruttoria.
2.1. - Il motivo è infondato.
2.2. - L'art. 1, comma 87, della legge n. 549 del 1995, prevede che nel caso in cui l'avviso di accertamento sia prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, la sottoscrizione dell'atto è legittimamente sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile.
Nel caso di specie, peraltro, la ricorrente non sostiene che l'avviso di accertamento impugnato non sia stato emesso utilizzando programmi informatici;
ritiene, piuttosto, che il riferimento ai sistemi automatizzati comporti che si debba trattare di atti meramente esecutivi, ossia del tutto privi di valutazioni e adottati senza una previa istrutttoria.
2.3. - Tuttavia, i due concetti non coincidono perchè non è escluso (ed è anzi la regola) che il funzionario possa ad un tempo inserire nel programma informatico le eventuali valutazioni tecniche o giuridiche, o i risultati dell'istruttoria preliminare, ed emettere l'avviso di accertamento (sottoscritto con firma a stampa, che costituisce una funzionalità del programma).
L'argomentazione, pertanto, è del tutto infondata. 3. - Con il terzo motivo, la ricorrente deduce la nullità dell'avviso per motivazione apparente.
3.1. - Anche detta censura è infondata, ove si osservi che l'avviso impugnato contiene tutti gli elementi previsti dalle norme per la determinazione dell'imposta dovuta (nel caso di specie la TASI per l'anno 2019), riportando analiticamente per ciascun immobile i riferimenti catastali (foglio, particella, subalterno, ubicazione, categoria, classe e rendita), la base imponibile, l'aliquota applicata, i mesi di possesso, la percentuale di possesso, le eventuali esenzioni, la tipologia di immobile.
4. - Quanto al quarto motivo, la ricorrente denuncia l'illegittimità dell'accertamento per la violazione della normativa in materia di IMU, in quanto all'Agenzia - per la sua natura di ente di diritto pubblico regionale che svolge attività di ricerca scientifica e non attività commerciale - dovrebbe applicarsi l'esenzione dall'imposta municipale propria per tutti i beni immobili utilizzati, ai sensi dell'art. 7, primo comma, lett. i), del d.Lgs. n.
504 del 1992 (a tenore del quale sono esenti “gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni […] destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive”).
4.1. - Il Comune di Villasor replica rilevando l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'esenzione, considerato che l'Agenzia non avrebbe dimostrato il possesso del requisito oggettivo, il quale deve riguardare la prova circa l'attività in concreto esercitata nei singoli immobili oggetto di accertamento;
non l'attività genericamente svolta dal contribuente. Nel caso di specie non sarebbe dato sapere quali siano state le destinazioni, nell'annualità in oggetto, delle diverse unità immobiliari, nè quali immobili siano stati utilizzati in via esclusiva per lo svolgimento delle attività con modalità non commerciali.
4.2. - Il motivo è infondato.
L'applicazione della norma invocata dalla ricorrente è subordinata alla sussistenza di un requisito di carattere soggettivo, concernente la natura del soggetto che utilizza l'immobile, e un requisito di carattere oggettivo, relativo alla tipologia e rilevanza dell'attività svolta e alle modalità di svolgimento.
Nel caso di specie è dirimente l'accertamento dell'elemento oggettivo.
4.3. - Come dedotto dall'amministrazione, l'Agenzia non ha indicato quali, tra gli immobili di proprietà dell'ente, siano quelli destinati in via diretta ed esclusiva allo svolgimento delle attività individuate dall'art. 7, primo comma, lett. i), del d.lgs. 504 del 1992, in modo da consentire all'amministrazione di verificare il possesso del requisito di esenzione. Va rilevato sul punto che tali indicazioni sono oggetto anche di un obbligo dichiarativo a carico del soggetto che intenda avvalersi dell'esenzione, come previsto dal D.M. 19 novembre
2012, n. 200, attuativo dell'art. 91-bis, terzo comma, de decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, come convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 (secondo cui: "a partire dal 1° gennaio 2013, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione" e che
"con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi della L. 23 agosto
1988, n. 400, art. 17, comma 3, [...] sono stabilite le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione, gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, nonché i requisiti, generali e di settore, per qualificare le attività di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i) come svolte con modalità non commerciali"). Il citato D.M. all'art. 6 stabilisce che "gli enti non commerciali presentano la dichiarazione indicando distintamente gli immobili per i quali è dovuta l'IMU, anche a seguito dell'applicazione del D.L. n. 1 del 2012, art. 91-bis, comma 2, nonché gli immobili per i quali l'esenzione dall'IMU si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale degli stessi, secondo le disposizioni del presente regolamento. La dichiarazione non è presentata negli anni in cui non vi sono variazioni".
Nel caso di specie, l'Agenzia non risulta aver presentato tale dichiarazione.
Il motivo è pertanto infondato.
5. - Con il quinto motivo, l'Agenzia regionale lamenta la violazione della disciplina in materia di sanzioni di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 472 del 1997, per difetto di motivazione e di sottoscrizione dell'atto di irrogazione sanzioni.
5.1. - Il motivo è infondato.
In ordine alla sottoscrizione, non si può che rinviare alle considerazioni svolte in precedenza.
Quanto alla motivazione, nell'avviso sono indicati gli elementi essenziali e adeguati (la violazione sanzionata;
la sanzione applicata e il criterio di determinazione: trenta per cento dell'imposta dovuta in relazione all'omesso versamento;
cinquanta per cento del dovuto per infedele dichiarazione). Considerato che le sanzioni sono state applicate nella misura minima edittale, non era necessaria una particolare motivazione sul punto.
6. - Il sesto motivo, più che infondato, è inammissibile per genericità, posto che la ricorrente non deduce in che termini sia errato il calcolo degli interessi indicati nell'avviso impugnato.
7. - In conclusione, il ricorso va integralmente respinto.
8. - La disciplina delle spese giudiziali segue la regola della soccombenza, nei termini di cui al dispositivo.
L'avvocato difensore del Comune di Villasor ha chiesto che spese ed onorari di lite siano distratti a suo favore. Tuttavia, la domanda non è accompagnata dalla dichiarazione del difensore, prescritta dall'art. 93, primo comma, del codice di procedura civile, di non avere riscosso gli onorari o di avere anticipato le spese.
La richiesta pertanto va respinta.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cagliari, in composizione monocratica, rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese giudiziali in favore del Comune di Villasor, che liquida in euro 800,00 (ottocento/00).
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 2, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
AN GIORGIO, Giudice monocratico in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 592/2025 depositato il 20/07/2025
proposto da
Agenzia Regionale Per La Ricerca In Agricoltura (agris) - 02270290907
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Villasor - Piazza Giacomo Matteotti, 1 09034 Villasor SU
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 752/2025 depositato il
27/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – Con il ricorso in trattazione, l'Agenzia regionale per la ricerca in agricoltura – Agris – ha chiesto l'annullamento dell'avviso di accertamento indicato in epigrafe con il quale il Comune di Villasor ha rideterminato la TASI dovuta dall'Agenzia regionale per l'anno 2019, per dichiarazione infedele e parziale versamento, con contestuale irrogazione di sanzioni, oltre a interessi legali.
2. – Si è costituito in giudizio il Comune di Villasor, chiedendo che il ricorso sia respinto.
3. – All'udienza del 21 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con il primo motivo, la ricorrente deduce la nullità dell'avviso di accertamento impugnato per carenza di potere del funzionario, il cui incarico sarebbe venuto meno con il termine del mandato del sindaco che aveva disposto la nomina, ai sensi del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'Ente
(articolo 14, comma 3, ai cui sensi: «La durata minima dell'incarico di Posizione Organizzativa è di un anno e non può essere superiore al mandato del Sindaco. Nel periodo transitorio intercorrente tra la cessazione dell'incarico del Sindaco e le nuove nomine, continua a svolgere le funzioni in regime di “prorogatio”»).
1.1. - Il motivo è infondato.
1.2. - In disparte la questione esaminata in altre occasioni da questa Corte (per tutte cfr. CGT Cagliari, sezione terza, 5 novembre 2024, n. 850), secondo cui in tema di imposta comunale sugli immobili (ma con soluzione valida anche per l'IMU) la nomina del funzionario è ancora regolata dall'art. 11, comma 4, del d. lgs. n. 504 del 1992 (a tenore del quale «con delibera della giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta: il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi»), e non dalle norme primarie e secondarie che disciplinano in generale le nomine nelle posizioni dirigenziali (il cui conferimento è riconducibile al Sindaco), la infondatezza della censura deriva comunque da quanto previsto dall'art. 14, comma 3, del regolamento comunale, secondo il quale fino alla nomina del nuovo responsabile da parte del Sindaco, il precedente non decade ma prosegue nello svolgimento delle funzioni in regima di prorogatio.
Nè risulta che una nuova nomina sia stata effettuata.
2. - Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la nullità dell'avviso di accertamento per violazione di legge e del regolamento comunale, per la mancata sottoscrizione dell'avviso da parte del funzionario. Non sarebbe valida la sottoscrizione con firma a stampa, che la legge consentirebbe solo per gli atti automatizzati che non necessitano di valutazione e istruttoria.
2.1. - Il motivo è infondato.
2.2. - L'art. 1, comma 87, della legge n. 549 del 1995, prevede che nel caso in cui l'avviso di accertamento sia prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, la sottoscrizione dell'atto è legittimamente sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile.
Nel caso di specie, peraltro, la ricorrente non sostiene che l'avviso di accertamento impugnato non sia stato emesso utilizzando programmi informatici;
ritiene, piuttosto, che il riferimento ai sistemi automatizzati comporti che si debba trattare di atti meramente esecutivi, ossia del tutto privi di valutazioni e adottati senza una previa istrutttoria.
2.3. - Tuttavia, i due concetti non coincidono perchè non è escluso (ed è anzi la regola) che il funzionario possa ad un tempo inserire nel programma informatico le eventuali valutazioni tecniche o giuridiche, o i risultati dell'istruttoria preliminare, ed emettere l'avviso di accertamento (sottoscritto con firma a stampa, che costituisce una funzionalità del programma).
L'argomentazione, pertanto, è del tutto infondata. 3. - Con il terzo motivo, la ricorrente deduce la nullità dell'avviso per motivazione apparente.
3.1. - Anche detta censura è infondata, ove si osservi che l'avviso impugnato contiene tutti gli elementi previsti dalle norme per la determinazione dell'imposta dovuta (nel caso di specie la TASI per l'anno 2019), riportando analiticamente per ciascun immobile i riferimenti catastali (foglio, particella, subalterno, ubicazione, categoria, classe e rendita), la base imponibile, l'aliquota applicata, i mesi di possesso, la percentuale di possesso, le eventuali esenzioni, la tipologia di immobile.
4. - Quanto al quarto motivo, la ricorrente denuncia l'illegittimità dell'accertamento per la violazione della normativa in materia di IMU, in quanto all'Agenzia - per la sua natura di ente di diritto pubblico regionale che svolge attività di ricerca scientifica e non attività commerciale - dovrebbe applicarsi l'esenzione dall'imposta municipale propria per tutti i beni immobili utilizzati, ai sensi dell'art. 7, primo comma, lett. i), del d.Lgs. n.
504 del 1992 (a tenore del quale sono esenti “gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni […] destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive”).
4.1. - Il Comune di Villasor replica rilevando l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'esenzione, considerato che l'Agenzia non avrebbe dimostrato il possesso del requisito oggettivo, il quale deve riguardare la prova circa l'attività in concreto esercitata nei singoli immobili oggetto di accertamento;
non l'attività genericamente svolta dal contribuente. Nel caso di specie non sarebbe dato sapere quali siano state le destinazioni, nell'annualità in oggetto, delle diverse unità immobiliari, nè quali immobili siano stati utilizzati in via esclusiva per lo svolgimento delle attività con modalità non commerciali.
4.2. - Il motivo è infondato.
L'applicazione della norma invocata dalla ricorrente è subordinata alla sussistenza di un requisito di carattere soggettivo, concernente la natura del soggetto che utilizza l'immobile, e un requisito di carattere oggettivo, relativo alla tipologia e rilevanza dell'attività svolta e alle modalità di svolgimento.
Nel caso di specie è dirimente l'accertamento dell'elemento oggettivo.
4.3. - Come dedotto dall'amministrazione, l'Agenzia non ha indicato quali, tra gli immobili di proprietà dell'ente, siano quelli destinati in via diretta ed esclusiva allo svolgimento delle attività individuate dall'art. 7, primo comma, lett. i), del d.lgs. 504 del 1992, in modo da consentire all'amministrazione di verificare il possesso del requisito di esenzione. Va rilevato sul punto che tali indicazioni sono oggetto anche di un obbligo dichiarativo a carico del soggetto che intenda avvalersi dell'esenzione, come previsto dal D.M. 19 novembre
2012, n. 200, attuativo dell'art. 91-bis, terzo comma, de decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, come convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 (secondo cui: "a partire dal 1° gennaio 2013, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione" e che
"con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi della L. 23 agosto
1988, n. 400, art. 17, comma 3, [...] sono stabilite le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione, gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, nonché i requisiti, generali e di settore, per qualificare le attività di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i) come svolte con modalità non commerciali"). Il citato D.M. all'art. 6 stabilisce che "gli enti non commerciali presentano la dichiarazione indicando distintamente gli immobili per i quali è dovuta l'IMU, anche a seguito dell'applicazione del D.L. n. 1 del 2012, art. 91-bis, comma 2, nonché gli immobili per i quali l'esenzione dall'IMU si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale degli stessi, secondo le disposizioni del presente regolamento. La dichiarazione non è presentata negli anni in cui non vi sono variazioni".
Nel caso di specie, l'Agenzia non risulta aver presentato tale dichiarazione.
Il motivo è pertanto infondato.
5. - Con il quinto motivo, l'Agenzia regionale lamenta la violazione della disciplina in materia di sanzioni di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 472 del 1997, per difetto di motivazione e di sottoscrizione dell'atto di irrogazione sanzioni.
5.1. - Il motivo è infondato.
In ordine alla sottoscrizione, non si può che rinviare alle considerazioni svolte in precedenza.
Quanto alla motivazione, nell'avviso sono indicati gli elementi essenziali e adeguati (la violazione sanzionata;
la sanzione applicata e il criterio di determinazione: trenta per cento dell'imposta dovuta in relazione all'omesso versamento;
cinquanta per cento del dovuto per infedele dichiarazione). Considerato che le sanzioni sono state applicate nella misura minima edittale, non era necessaria una particolare motivazione sul punto.
6. - Il sesto motivo, più che infondato, è inammissibile per genericità, posto che la ricorrente non deduce in che termini sia errato il calcolo degli interessi indicati nell'avviso impugnato.
7. - In conclusione, il ricorso va integralmente respinto.
8. - La disciplina delle spese giudiziali segue la regola della soccombenza, nei termini di cui al dispositivo.
L'avvocato difensore del Comune di Villasor ha chiesto che spese ed onorari di lite siano distratti a suo favore. Tuttavia, la domanda non è accompagnata dalla dichiarazione del difensore, prescritta dall'art. 93, primo comma, del codice di procedura civile, di non avere riscosso gli onorari o di avere anticipato le spese.
La richiesta pertanto va respinta.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cagliari, in composizione monocratica, rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese giudiziali in favore del Comune di Villasor, che liquida in euro 800,00 (ottocento/00).