TRIB
Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 09/04/2025, n. 798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 798 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Antonella Guerra Presidente dott. Massimo Vaccari Giudice dott. Claudia Dal Martello Giudice rel/est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6673/2023 avente ad oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio) promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GERARDO Parte_1 C.F._1
KATTY, elettivamente domiciliato presso il suo studio in NA (VR), Piazza Garibaldi n.
4
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PERES CP_1 C.F._2
ALESSANDRO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in elettivamente domiciliato presso lo studio legale dello scrivente sito in Corso Porta Nuova 39 – 37122 Verona
CONVENUTO/RESISTENTE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
All'udienza del 4 febbraio 2025 le parti, previa rinuncia al deposito di scritti conclusivi e discussione orale, hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 8 Conclusioni di parte ricorrente: “L'avv. Gerardo si riporta alle conclusioni del ricorso introduttivo e alle memorie depositate (quanto alla separazione come da verbale del
28.11.2024). Evidenzia che, rispetto alle precedenti memorie, in relazione alla pronuncia di divorzio, nella memoria depositata da ultimo in relazione al divorzio, ha chiesto la sospensione delle visite, come già è attualmente.”
Conclusioni di parte resistente: “L'avv. Peres per quanto riguarda la separazione si richiama alle conclusioni già precisate nel verbale del 28.11.2024. Per quanto riguarda il divorzio, si richiama alle conclusioni di cui alla memoria depositata il 24.01.2025.”
Conclusioni del PM: “nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con ricorso ex art. 473-bis. 49 c.p.c. la signora ha chiesto Parte_1
comulativamente pronunciarsi dapprima la separazione personale dei coniugi e, successivamente, lo scioglimento del matrimonio, oltre a formulare ulteriori domande.
Con sentenza n. 1008/2024, pubblicata il 29/04/2024 e passata in giudicato, questo
Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi. La causa è stata contestuamente rimessa ai fini dell'istruttoria sulle residue domande relative alla separazione oltre che per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio e per le ulteriori determinazioni.
1) Scioglimento del matrimonio.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti di cui agli artt. 3 e 4 della legge n.
898/70 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di AL (VR) (v. allegato del fascicolo di parte ricorrente), atteso che, come risulta dagli atti di causa, la sentenza di separazione è passata in giudicato (v. allegato in atti) e dalla data di comparizione davanti al giudice delegato all'introduzione del presente giudizio sono decorsi i termini di legge, le parti vivono separate, senza che tale condizione si sia mai interrotta e che, come allegato e ricavabile dalla condotta delle stesse, è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse.
Quindi, ai sensi dell'art. 4 comma 12 della legge n. 898/70, può essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
2) Addebito della separazione.
pagina 2 di 8 La domanda di addebito al resistente/convenuto della separazione è fondata.
Le reiterate condotte violente in ambito familiare del resistente hanno trovato ampia conferma nella documentazione prodotta dalla ricorrente ed acquisita in corso di causa relativa al procedimento penale instaurato a carico del resistente per i reati di maltrattamenti in famiglia e all'ulteriore procedimento per la violazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento. Non solo sono state depositate le ordinanze di applicazione delle misure cautelari personali (il divieto di avvicinamento è stato aggravato in custodia cautelare in carcere a seguito delle violazioni della misura originaria), ma è anche sopravvenuta la sentenza di condanna per i reati ascrittigli di maltrattamento, passata in giudicato, cui si è aggiunta l'ulteriore condanna per i delitti di cui agli articoli 387 bis c.p., 612 bis c.p., 635
c.p.c., sempre ai danni della ricorrente e dei figli (doc. depositato il 6.02.2025 dalla ricorrente).
Per tali condotte il resistente/convenuto è tuttora in carcere.
3) Affido – collocazione – visite padre-figli.
Considerate le gravi condotte di violenza domestica poste in essere dal resistente/convenuto ai danni della ricorrente e dei figli (le imputazioni vedono come persone offese non solo la signora , ma anche i tre figli) va senz'altro confermato il regime di affido super Pt_1
esclusivo o rafforzato dei figli minori nato a [...] il Persona_1
15.09.2010, e , nata a [...] il [...], alla madre, come già Persona_2
disposto nei provvedimenti temporanei ed urgenti, la quale potrà assumere da sola, a prescindere dal consenso del resistente/convenuto, anche le determinazioni di maggiore importanza per i figli.
Visto l'art. 473 bis. 50 c.p.c., la madre affidataria in via super-esclusiva trasmetterà, ove possibile, all'altro genitore – non direttamente, ma mezzo terze persone (ad esempio tramite i rispettivi difensori) – le principali informazioni relative alla salute, all'andamento scolastico e/o lavorativo dei figli, e, comunque, ogni altra informazione di rilievo che li riguardino.
Va altresì confermata la residenza prevalente dei figli minori presso la madre.
Ne consegue la conferma dell'assegnazione dell'abitazione familiare alla ricorrente.
Quanto alle visite padre-figli, il resistente/convenuto chiede siano ripristinate, allegando che a ciò non osta il regime carcerario cui è attualmente sottoposto.
pagina 3 di 8 Nel preminente interesse dei figli, non solo testimoni delle condotte aggressive, violente ed ingiuriose del padre nei confronti della madre, ma talora essi stessi coinvolti in modo diretto negli accessi paterni, va confermata la sospensione delle visite e l'inopportunità di prevedere alcuna regolamentazione anche per il futuro. Al più la valutazione circa un'eventuale futura ripresa dei contatti, peraltro da attuarsi con le cautele del caso e il coinvolgimento dei Servizi
Sociali (che può essere richiesto dalla ricorrente anche in autonomia e al di fuori di un procedimento), va rimessa alla valutazione della madre in base alla volontà manifestata dai figli stessi. Al riguardo va ribadita l'inopportunità di procedere all'ascolto dei figli minori, anche di sebbene oramai quindicenne, in quanto già ampiamente coinvolto Persona_1
nella dolorosa vicenda separativa, onde evitarne l'ulteriore vittimizzazione.
Giova ricordare che all'udienza del 28.11.2024 è stato comunque riportato il rifiuto dello stesso e della figlia maggiorenne nata il [...], di vedere il Persona_1 Persona_3
padre. Quanto alla figlia minore, appare significato che i Carabinieri di Persona_2
Bovolone, cui si era rivolta nel luglio 2023 con la madre e la sorella, la descrivono come
“letteralmente terrorizzata” all'idea che il padre potesse essere nelle vicinanze (come riportato nella sentenza di condanna di cui al doc. 29 ricorrente, depositato il 14.01.2025). La bambina è peraltro è attualmente sostenuta sul piano psicologico.
4) Determinazioni di tipo economico.
Si premette che la ricorrente non ha formulato alcuna istanza di contributo al proprio mantenimento o di assegno divorzile.
Si tratta di valutare, quindi, il contributo al mantenimento dei tre figli dovuto dal ricorrente.
Per brevità si richiamano per relationem le descrizioni delle condizioni reddituali/patrimoniali delle parti e le argomentazioni svolte sul punto nell'ordinanza depositata il 5.01.2024.
Queste le determinazioni assunte in sede di provvedimenti temporanei ed urgenti:
“- pone a carico del convenuto, per il periodo in cui rimane ristretto in carcere, l'obbligo di versare alla ricorrente dal deposito del ricorso e successivamente entro il giorno 5 di ogni mese la somma complessiva di euro 210,00 quale contributo per il mantenimento dei tre figli
( nata a [...] il [...], nato a [...]_4 Persona_1
(Vr) il 15.09.2010, nata a [...] il [...]), con rivalutazione Persona_2
annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Verona, da intendersi qui espressamente richiamato sul punto. Si dispone che,
pagina 4 di 8 dalla mensilità successiva all'eventuale futura scarcerazione, il convenuto verserà alla ricorrente a titolo di mantenimento dei figli la somma complessiva di euro 600,00 mensili, fermo il resto.
- l'assegno unico e universale per i figli va integralmente assegnato alla madre/ricorrente.”
Detta determinazione è stata assunta, ritenendo che lo stato di detenzione non fosse di per sé ostativo alla previsione di una forma di mantenimento dei figli in capo al resistente. In effetti egli risultava disporre di risparmi ed ha poi svolto, sia pure per un periodo molto limitato, attività lavorativa in carcere.
La situazione attuale, e, in particolare, il permanere dello stato detentivo fa ritenere, come sostenuto da parte resistente/convenuta, che, considerati i documenti versati in atti, i risparmi siano esauriti e, quindi, che, ora, manchi la concreta possibilità di versare l'importo stabilito.
Pertanto, a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza, il resistente/convenuto sarà tenuto a versare, durante il permanere del periodo di detenzione AR, il 50% delle somme percepite mensilmente da eventuale attività lavorativa svolta durante la detenzione
(con revoca, quindi, dell'obbligo di versare mensilmente l'importo fisso di euro 210,00), e che sarà tenuto, a decorrere dal mese successivo alla scarcerazione, a versare alla ricorrente mensilmente l'importo di euro 600,00 per il contributo al mantenimento dei tre figli (euro
200,00 per ciascuno), oltre a rivalutazione annuale ISTAT, oltre al 50% delle spese accessorie/straordinarie, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Verona.
Al riguardo non si ritiene significativo, nel senso di prevedere un minore importo, la circostanza che la figlia maggiore , ventunenne, continui a svolgere attività Persona_4
lavorativa (circostanza già dedotta nel ricorso introduttivo), considerata la giovane età e visto che si tratta di impiego la cui retribuzione non le consente di raggiungere l'autosufficienza economica.
Va confermata l'attribuzione dell'AUU per i figli integralmente alla madre.
5) Risarcimento danno da illecito endofamiliare.
La ricorrente formula per sé domanda di risarcimento del danno da illecito endofamiliare.
Nel caso in esame sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda, posto che la violazione dei doveri coniugali, di cui alle condotte violente poste in essere in ambito domestico dal resistente, sono di tale gravità da integrare fattispecie di reato.
pagina 5 di 8 In sostanza nel caso in esame il danno da illecito endofamiliare viene a coincidere con il danno morale patito a causa degli illeciti di natura penale perpetrati ai danni della ricorrente.
Giova evidenziare che, benchè ella si fosse costituita parte civile nel procedimento penale, nella sentenza (doc. 29 ricorrente) sono unicamente riconosciute le spese sostenute per la costituzione civile, dandosi però espressamente atto che l'imputato ha cagionato con la sua condotta danni non patrimoniali e che va condannato al loro risarcimento, con la seguente ulteriore precisazione:
Tanto premesso, va anzitutto rilevato che benchè la ricorrente descriva in atti condotte di violazione dei doveri di assistenza morale e materiale in capo al coniuge molto risalenti negli anni, invero nel procedimento possono ritenersi dimostrati tali gravi fatti dal 2021 al luglio
2023, come indicato nel capo di imputazione riportato nella sentenza penale di condanna (doc.
29 ricorrente – ulteriore deposito del 6.02.2025).
Ritiene il Collegio che sia equo riconoscere alla ricorrente a titolo di risarcimento del danno da illecito endofamiliare l'importo complessivo di euro 12.000,00, quantificato in euro
4.000,00 per ciascun anno in cui sono stati provati i fatti illeciti (“quanto meno dal 2021”).
Nella determinazione dell'importo si tiene conto della particolare sofferenza patita dalla ricorrente anche per il coinvolgimento nelle violenze domestiche dei tre figli, sia in termini di
“violenza assistita”, sia, talora, quali diretti destinatari delle condotte aggressive e minacciose.
Quanto alla gravità dei fatti accertati penalmente e, quindi, dei danni da illecito endofamiliare correlati, si rinvia alla lettura dei capi di imputazione, comprensivi della descrizione di insulti, minacce gravi e aggressioni fisiche, commessi con l'aggravante dell'ubriachezza abituale.
Si precisa che analogo importo viene riconosciuto anche per il 2023, posto che la misura cautelare del divieto di avvicinamento, disposta nel luglio 2023, è stata reiteratamente violata, tant'è che è stata adottata, in aggravamento, il 27 novembre 2023 la misura della custodia cautelare in carcere, ed è sopravvenuta l'ulteriore condanna penale in continuazione del 17-21 gennaio 2025 per tali violazioni, oltre che per stalking e danneggiamento (doc. depositato il
6.02.2025 dalla ricorrente).
pagina 6 di 8 6) Spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza, da ravvisarsi integralmente, anche in punto status, a carico del resistente/convenuto, e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del ricorso comulativo e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa ovvero assorbita,
1) Dichiara l'addebito della separazione a carico del resistente/convenuto;
2) pronuncia lo scioglimento del matrimonio, celebrato in AL (VR) il 21/10/2006 tra e , regolarmente trascritto nei registri di stato Parte_1 CP_1
civile del Comune di AL (VR) (parte prima, n. 2, Anno 2006);
3) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di
AL (VR) perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al
DPR n. 396/00;
4) conferma l'affido super esclusivo o rafforzato dei figli minori Persona_1
nato a [...] il [...], e nata a [...] il Persona_2
13.12.2015, alla madre, la quale potrà assumere da sola, a prescindere dal consenso del resistente/convenuto anche le determinazioni di maggiore importanza per i figli;
5) visto l'art. 473 bis. 50 c.p.c., la madre affidataria in via super-esclusiva trasmetterà, ove possibile, all'altro genitore – non direttamente, ma mezzo terze persone (ad esempio tramite i rispettivi difensori) – le principali informazioni relative alla salute, all'andamento scolastico e/o lavorativo dei figli, e, comunque, ogni altra informazione di rilievo che li riguardino;
6) conferma la residenza prevalente dei figli minori presso la madre e l'assegnazione dell'abitazione familiare con arredi e corredi alla ricorrente, che l'abiterà unitamente ai figli;
7) va per l'intanto confermata la sospensione delle visite padre-figli, rimettendo alla madre la valutazione circa un'eventuale futura ripresa dei contatti, peraltro da attuarsi con le cautele del caso e il coinvolgimento dei Servizi Sociali (che può essere richiesto dalla ricorrente anche in autonomia e al di fuori di un procedimento), in base alla pagina 7 di 8 volontà manifestata dai figli stessi;
8) a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza pone a carico di Per_1
l'obbligo di versare a entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di
[...] Parte_1
contribuzione al mantenimento dei tre figli il 50% delle somme percepite mensilmente da eventuale attività lavorativa svolta durante la detenzione AR (con revoca, quindi, dell'obbligo di versare mensilmente l'importo fisso di euro 210,00), e, a decorrere dal mese successivo alla sua scarcerazione l'importo complessivo di euro
600,00 (euro 200,00 per ciascuno), oltre a rivalutazione annuale ISTAT, oltre al 50% delle spese accessorie/straordinarie, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di
Verona;
9) assegno unico ed universale per i figli attribuito integralmente alla madre;
10) condanna il resistente/convenuto a pagare alla ricorrente, quale risarcimento del danno da illecito endofamiliare, l'importo complessivo di euro 12.000,00 oltre agli interessi di legge dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo;
11) condanna il resistente/convenuto a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che si liquidano, complessivamente, in euro 7.616,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15%, oltre CPA ed IVA come per legge.
Così deciso, in Verona, nella Camera di Consiglio del giorno 1 aprile 2025.
La Giudice est. La Presidente
Claudia Dal Martello Antonella Guerra
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Antonella Guerra Presidente dott. Massimo Vaccari Giudice dott. Claudia Dal Martello Giudice rel/est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6673/2023 avente ad oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio) promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GERARDO Parte_1 C.F._1
KATTY, elettivamente domiciliato presso il suo studio in NA (VR), Piazza Garibaldi n.
4
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PERES CP_1 C.F._2
ALESSANDRO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in elettivamente domiciliato presso lo studio legale dello scrivente sito in Corso Porta Nuova 39 – 37122 Verona
CONVENUTO/RESISTENTE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
All'udienza del 4 febbraio 2025 le parti, previa rinuncia al deposito di scritti conclusivi e discussione orale, hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 8 Conclusioni di parte ricorrente: “L'avv. Gerardo si riporta alle conclusioni del ricorso introduttivo e alle memorie depositate (quanto alla separazione come da verbale del
28.11.2024). Evidenzia che, rispetto alle precedenti memorie, in relazione alla pronuncia di divorzio, nella memoria depositata da ultimo in relazione al divorzio, ha chiesto la sospensione delle visite, come già è attualmente.”
Conclusioni di parte resistente: “L'avv. Peres per quanto riguarda la separazione si richiama alle conclusioni già precisate nel verbale del 28.11.2024. Per quanto riguarda il divorzio, si richiama alle conclusioni di cui alla memoria depositata il 24.01.2025.”
Conclusioni del PM: “nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con ricorso ex art. 473-bis. 49 c.p.c. la signora ha chiesto Parte_1
comulativamente pronunciarsi dapprima la separazione personale dei coniugi e, successivamente, lo scioglimento del matrimonio, oltre a formulare ulteriori domande.
Con sentenza n. 1008/2024, pubblicata il 29/04/2024 e passata in giudicato, questo
Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi. La causa è stata contestuamente rimessa ai fini dell'istruttoria sulle residue domande relative alla separazione oltre che per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio e per le ulteriori determinazioni.
1) Scioglimento del matrimonio.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti di cui agli artt. 3 e 4 della legge n.
898/70 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di AL (VR) (v. allegato del fascicolo di parte ricorrente), atteso che, come risulta dagli atti di causa, la sentenza di separazione è passata in giudicato (v. allegato in atti) e dalla data di comparizione davanti al giudice delegato all'introduzione del presente giudizio sono decorsi i termini di legge, le parti vivono separate, senza che tale condizione si sia mai interrotta e che, come allegato e ricavabile dalla condotta delle stesse, è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse.
Quindi, ai sensi dell'art. 4 comma 12 della legge n. 898/70, può essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
2) Addebito della separazione.
pagina 2 di 8 La domanda di addebito al resistente/convenuto della separazione è fondata.
Le reiterate condotte violente in ambito familiare del resistente hanno trovato ampia conferma nella documentazione prodotta dalla ricorrente ed acquisita in corso di causa relativa al procedimento penale instaurato a carico del resistente per i reati di maltrattamenti in famiglia e all'ulteriore procedimento per la violazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento. Non solo sono state depositate le ordinanze di applicazione delle misure cautelari personali (il divieto di avvicinamento è stato aggravato in custodia cautelare in carcere a seguito delle violazioni della misura originaria), ma è anche sopravvenuta la sentenza di condanna per i reati ascrittigli di maltrattamento, passata in giudicato, cui si è aggiunta l'ulteriore condanna per i delitti di cui agli articoli 387 bis c.p., 612 bis c.p., 635
c.p.c., sempre ai danni della ricorrente e dei figli (doc. depositato il 6.02.2025 dalla ricorrente).
Per tali condotte il resistente/convenuto è tuttora in carcere.
3) Affido – collocazione – visite padre-figli.
Considerate le gravi condotte di violenza domestica poste in essere dal resistente/convenuto ai danni della ricorrente e dei figli (le imputazioni vedono come persone offese non solo la signora , ma anche i tre figli) va senz'altro confermato il regime di affido super Pt_1
esclusivo o rafforzato dei figli minori nato a [...] il Persona_1
15.09.2010, e , nata a [...] il [...], alla madre, come già Persona_2
disposto nei provvedimenti temporanei ed urgenti, la quale potrà assumere da sola, a prescindere dal consenso del resistente/convenuto, anche le determinazioni di maggiore importanza per i figli.
Visto l'art. 473 bis. 50 c.p.c., la madre affidataria in via super-esclusiva trasmetterà, ove possibile, all'altro genitore – non direttamente, ma mezzo terze persone (ad esempio tramite i rispettivi difensori) – le principali informazioni relative alla salute, all'andamento scolastico e/o lavorativo dei figli, e, comunque, ogni altra informazione di rilievo che li riguardino.
Va altresì confermata la residenza prevalente dei figli minori presso la madre.
Ne consegue la conferma dell'assegnazione dell'abitazione familiare alla ricorrente.
Quanto alle visite padre-figli, il resistente/convenuto chiede siano ripristinate, allegando che a ciò non osta il regime carcerario cui è attualmente sottoposto.
pagina 3 di 8 Nel preminente interesse dei figli, non solo testimoni delle condotte aggressive, violente ed ingiuriose del padre nei confronti della madre, ma talora essi stessi coinvolti in modo diretto negli accessi paterni, va confermata la sospensione delle visite e l'inopportunità di prevedere alcuna regolamentazione anche per il futuro. Al più la valutazione circa un'eventuale futura ripresa dei contatti, peraltro da attuarsi con le cautele del caso e il coinvolgimento dei Servizi
Sociali (che può essere richiesto dalla ricorrente anche in autonomia e al di fuori di un procedimento), va rimessa alla valutazione della madre in base alla volontà manifestata dai figli stessi. Al riguardo va ribadita l'inopportunità di procedere all'ascolto dei figli minori, anche di sebbene oramai quindicenne, in quanto già ampiamente coinvolto Persona_1
nella dolorosa vicenda separativa, onde evitarne l'ulteriore vittimizzazione.
Giova ricordare che all'udienza del 28.11.2024 è stato comunque riportato il rifiuto dello stesso e della figlia maggiorenne nata il [...], di vedere il Persona_1 Persona_3
padre. Quanto alla figlia minore, appare significato che i Carabinieri di Persona_2
Bovolone, cui si era rivolta nel luglio 2023 con la madre e la sorella, la descrivono come
“letteralmente terrorizzata” all'idea che il padre potesse essere nelle vicinanze (come riportato nella sentenza di condanna di cui al doc. 29 ricorrente, depositato il 14.01.2025). La bambina è peraltro è attualmente sostenuta sul piano psicologico.
4) Determinazioni di tipo economico.
Si premette che la ricorrente non ha formulato alcuna istanza di contributo al proprio mantenimento o di assegno divorzile.
Si tratta di valutare, quindi, il contributo al mantenimento dei tre figli dovuto dal ricorrente.
Per brevità si richiamano per relationem le descrizioni delle condizioni reddituali/patrimoniali delle parti e le argomentazioni svolte sul punto nell'ordinanza depositata il 5.01.2024.
Queste le determinazioni assunte in sede di provvedimenti temporanei ed urgenti:
“- pone a carico del convenuto, per il periodo in cui rimane ristretto in carcere, l'obbligo di versare alla ricorrente dal deposito del ricorso e successivamente entro il giorno 5 di ogni mese la somma complessiva di euro 210,00 quale contributo per il mantenimento dei tre figli
( nata a [...] il [...], nato a [...]_4 Persona_1
(Vr) il 15.09.2010, nata a [...] il [...]), con rivalutazione Persona_2
annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Verona, da intendersi qui espressamente richiamato sul punto. Si dispone che,
pagina 4 di 8 dalla mensilità successiva all'eventuale futura scarcerazione, il convenuto verserà alla ricorrente a titolo di mantenimento dei figli la somma complessiva di euro 600,00 mensili, fermo il resto.
- l'assegno unico e universale per i figli va integralmente assegnato alla madre/ricorrente.”
Detta determinazione è stata assunta, ritenendo che lo stato di detenzione non fosse di per sé ostativo alla previsione di una forma di mantenimento dei figli in capo al resistente. In effetti egli risultava disporre di risparmi ed ha poi svolto, sia pure per un periodo molto limitato, attività lavorativa in carcere.
La situazione attuale, e, in particolare, il permanere dello stato detentivo fa ritenere, come sostenuto da parte resistente/convenuta, che, considerati i documenti versati in atti, i risparmi siano esauriti e, quindi, che, ora, manchi la concreta possibilità di versare l'importo stabilito.
Pertanto, a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza, il resistente/convenuto sarà tenuto a versare, durante il permanere del periodo di detenzione AR, il 50% delle somme percepite mensilmente da eventuale attività lavorativa svolta durante la detenzione
(con revoca, quindi, dell'obbligo di versare mensilmente l'importo fisso di euro 210,00), e che sarà tenuto, a decorrere dal mese successivo alla scarcerazione, a versare alla ricorrente mensilmente l'importo di euro 600,00 per il contributo al mantenimento dei tre figli (euro
200,00 per ciascuno), oltre a rivalutazione annuale ISTAT, oltre al 50% delle spese accessorie/straordinarie, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Verona.
Al riguardo non si ritiene significativo, nel senso di prevedere un minore importo, la circostanza che la figlia maggiore , ventunenne, continui a svolgere attività Persona_4
lavorativa (circostanza già dedotta nel ricorso introduttivo), considerata la giovane età e visto che si tratta di impiego la cui retribuzione non le consente di raggiungere l'autosufficienza economica.
Va confermata l'attribuzione dell'AUU per i figli integralmente alla madre.
5) Risarcimento danno da illecito endofamiliare.
La ricorrente formula per sé domanda di risarcimento del danno da illecito endofamiliare.
Nel caso in esame sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda, posto che la violazione dei doveri coniugali, di cui alle condotte violente poste in essere in ambito domestico dal resistente, sono di tale gravità da integrare fattispecie di reato.
pagina 5 di 8 In sostanza nel caso in esame il danno da illecito endofamiliare viene a coincidere con il danno morale patito a causa degli illeciti di natura penale perpetrati ai danni della ricorrente.
Giova evidenziare che, benchè ella si fosse costituita parte civile nel procedimento penale, nella sentenza (doc. 29 ricorrente) sono unicamente riconosciute le spese sostenute per la costituzione civile, dandosi però espressamente atto che l'imputato ha cagionato con la sua condotta danni non patrimoniali e che va condannato al loro risarcimento, con la seguente ulteriore precisazione:
Tanto premesso, va anzitutto rilevato che benchè la ricorrente descriva in atti condotte di violazione dei doveri di assistenza morale e materiale in capo al coniuge molto risalenti negli anni, invero nel procedimento possono ritenersi dimostrati tali gravi fatti dal 2021 al luglio
2023, come indicato nel capo di imputazione riportato nella sentenza penale di condanna (doc.
29 ricorrente – ulteriore deposito del 6.02.2025).
Ritiene il Collegio che sia equo riconoscere alla ricorrente a titolo di risarcimento del danno da illecito endofamiliare l'importo complessivo di euro 12.000,00, quantificato in euro
4.000,00 per ciascun anno in cui sono stati provati i fatti illeciti (“quanto meno dal 2021”).
Nella determinazione dell'importo si tiene conto della particolare sofferenza patita dalla ricorrente anche per il coinvolgimento nelle violenze domestiche dei tre figli, sia in termini di
“violenza assistita”, sia, talora, quali diretti destinatari delle condotte aggressive e minacciose.
Quanto alla gravità dei fatti accertati penalmente e, quindi, dei danni da illecito endofamiliare correlati, si rinvia alla lettura dei capi di imputazione, comprensivi della descrizione di insulti, minacce gravi e aggressioni fisiche, commessi con l'aggravante dell'ubriachezza abituale.
Si precisa che analogo importo viene riconosciuto anche per il 2023, posto che la misura cautelare del divieto di avvicinamento, disposta nel luglio 2023, è stata reiteratamente violata, tant'è che è stata adottata, in aggravamento, il 27 novembre 2023 la misura della custodia cautelare in carcere, ed è sopravvenuta l'ulteriore condanna penale in continuazione del 17-21 gennaio 2025 per tali violazioni, oltre che per stalking e danneggiamento (doc. depositato il
6.02.2025 dalla ricorrente).
pagina 6 di 8 6) Spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza, da ravvisarsi integralmente, anche in punto status, a carico del resistente/convenuto, e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del ricorso comulativo e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa ovvero assorbita,
1) Dichiara l'addebito della separazione a carico del resistente/convenuto;
2) pronuncia lo scioglimento del matrimonio, celebrato in AL (VR) il 21/10/2006 tra e , regolarmente trascritto nei registri di stato Parte_1 CP_1
civile del Comune di AL (VR) (parte prima, n. 2, Anno 2006);
3) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di
AL (VR) perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al
DPR n. 396/00;
4) conferma l'affido super esclusivo o rafforzato dei figli minori Persona_1
nato a [...] il [...], e nata a [...] il Persona_2
13.12.2015, alla madre, la quale potrà assumere da sola, a prescindere dal consenso del resistente/convenuto anche le determinazioni di maggiore importanza per i figli;
5) visto l'art. 473 bis. 50 c.p.c., la madre affidataria in via super-esclusiva trasmetterà, ove possibile, all'altro genitore – non direttamente, ma mezzo terze persone (ad esempio tramite i rispettivi difensori) – le principali informazioni relative alla salute, all'andamento scolastico e/o lavorativo dei figli, e, comunque, ogni altra informazione di rilievo che li riguardino;
6) conferma la residenza prevalente dei figli minori presso la madre e l'assegnazione dell'abitazione familiare con arredi e corredi alla ricorrente, che l'abiterà unitamente ai figli;
7) va per l'intanto confermata la sospensione delle visite padre-figli, rimettendo alla madre la valutazione circa un'eventuale futura ripresa dei contatti, peraltro da attuarsi con le cautele del caso e il coinvolgimento dei Servizi Sociali (che può essere richiesto dalla ricorrente anche in autonomia e al di fuori di un procedimento), in base alla pagina 7 di 8 volontà manifestata dai figli stessi;
8) a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza pone a carico di Per_1
l'obbligo di versare a entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di
[...] Parte_1
contribuzione al mantenimento dei tre figli il 50% delle somme percepite mensilmente da eventuale attività lavorativa svolta durante la detenzione AR (con revoca, quindi, dell'obbligo di versare mensilmente l'importo fisso di euro 210,00), e, a decorrere dal mese successivo alla sua scarcerazione l'importo complessivo di euro
600,00 (euro 200,00 per ciascuno), oltre a rivalutazione annuale ISTAT, oltre al 50% delle spese accessorie/straordinarie, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di
Verona;
9) assegno unico ed universale per i figli attribuito integralmente alla madre;
10) condanna il resistente/convenuto a pagare alla ricorrente, quale risarcimento del danno da illecito endofamiliare, l'importo complessivo di euro 12.000,00 oltre agli interessi di legge dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo;
11) condanna il resistente/convenuto a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che si liquidano, complessivamente, in euro 7.616,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15%, oltre CPA ed IVA come per legge.
Così deciso, in Verona, nella Camera di Consiglio del giorno 1 aprile 2025.
La Giudice est. La Presidente
Claudia Dal Martello Antonella Guerra
pagina 8 di 8