Ordinanza collegiale 15 luglio 2025
Sentenza 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 06/03/2026, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00422/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01083/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1083 del 2024, proposto da
Banca Sistema Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Ezio Pugliese, con domicilio eletto presso il suo studio in Catanzaro, via De Grazie, 17;
contro
Comune di Montalto Uffugo, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza del 16 febbraio 2021, n. 390 del Tribunale di Cosenza; della sentenza del 24 gennaio 2022, n. 113 del Tribunale di Cosenza; della sentenza del 3 aprile 2023, n. 607 del Tribunale di Cosenza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 il dott. ED FF e udito il difensore di parte ricorrente come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con sentenza del 16 febbraio 2021, n. 390/2021, il Tribunale di Cosenza ha confermato il decreto ingiuntivo n. 962/2018 ed ha condannato il Comune di Montalto Uffugo al pagamento, in favore di Banca Sistema s.p.a. della complessiva somma di € 7.458,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta CPA come per legge;
- il decreto ingiuntivo n. 962/2018 conteneva l’ingiunzione dell’amministrazione al pagamento di € 902.719,93 nonché gli interessi come da domanda e le spese del monitorio;
- la sentenza è passata in giudicato, come da attestazione della Cancelleria, e il titolo esecutivo è stato notificato in data 8 aprile 2022;
- con sentenza del 24 gennaio 2022, n. 113/2022, il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta dal Comune di Montalto Uffugo avverso il decreto ingiuntivo n. 17/2020 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 7 gennaio 2020, ha confermato il decreto ed ha condannato la parte opponente alla rifusione, in favore della parte opposta, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 6.715,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, iva e cpa come per legge;
- il decreto ingiuntivo n. 17/2020 conteneva l’ingiunzione dell’amministrazione al pagamento di € 71.346,67, oltre interessi come da domanda e spese della procedura;
- la sentenza è passata in giudicato, come da attestazione della Cancelleria, e il titolo esecutivo è stato notificato in data 23 gennaio 2023;
- con sentenza n. 607 del 3 aprile 2023, il Tribunale di Cosenza ha condannato il Comune di Montalto Uffugo al pagamento in favore di Banca Sistema s.p.a. della somma di € 234.628,57, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 dal 23 novembre 2022 al soddisfo; ha altresì condannato il Comune al pagamento delle spese del giudizio liquidate in € 870 per esborsi e €7.850,00 per compensi complessivi;
- con ricorso notificato in data 19 giugno 2024, depositato nella Segreteria in data 25 giugno 2024, il creditore ha adito questo Tribunale Amministrativo Regionale per l’esecuzione del giudicato nascente dai titoli, chiedendo che sia ordinato all’amministrazione il pagamento delle somme ivi indicate, al netto di quelle in parte già pagate;
- ad esito della camera di consiglio del 25 giugno 2025, con ordinanza n. 1251 del 15 luglio 2025, il Collegio ha disposto che parte ricorrente provvedesse al deposito in giudizio dei seguenti documenti: la ricevuta di consegna della notifica della sentenza n. 390/2021, effettuata presso il Comune in data 8 aprile 2022, in formato .eml; la ricevuta di consegna della notifica della sentenza n. 113/2022, effettuata presso il Comune in data 24 gennaio 2022, in formato .eml; prova della avvenuta notifica della sentenza n. 607/2023 presso il Comune di Montalto Uffugo (e non presso il suo patrocinatore), da depositarsi in formato .eml ove si trattasse di notifica via PEC;
- in data 22 luglio 2025 la ricorrente ha in parte provveduto, specificando tuttavia di rinunciare parzialmente all’azione di ottemperanza con riferimento alla sentenza del Tribunale di Cosenza n. 607/2022;
- in data 11 novembre 2025 la parte ricorrente ha depositato istanza di rinvio rappresentando lo svolgimento di trattative per il raggiungimento di un bonario componimento, motivo per cui all’udienza del 12 novembre 2025 la causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 4 marzo 2026;
- alla camera di consiglio del 4 marzo 2026 la parte ricorrente ha dichiarato che è stata conclusa transazione col Comune in relazione alle somme in discorso e che il Comune vi sta adempiendo, ed ha dunque chiesto dichiararsi la sopravvenuta carenza di interesse.
Ritenuto dunque che:
- il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
- in virtù del complessivo esame della vicenda sussistono ragioni equitative per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), decidendo sul ricorso, come in epigrafe indicato, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IV RE, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
ED FF, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ED FF | IV RE |
IL SEGRETARIO