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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/04/2025, n. 2600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2600 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
8° SEZIONE - 2° COLLEGIO
R.G. 1569/2021
La Corte, nelle persone dei Magistrati:
dott.ssa GISELLA DEDATO Presidente
dott. GIUSEPPE STAGLIANO' Consigliere
dott.ssa BIANCAMARIA D'AGOSTINO Giudice Ausiliario rel.
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1569 R.G.C. dell'anno 2021, rimessa in decisione all'udienza collegiale del 10 ottobre 2024, vertente
TRA
, in Roma, in persona dell'Amministratore p.t., Parte_1 elettivamente domiciliato in Roma, via Giorgio Morpurgo n° 16, presso lo
Studio Legale degli Avv.ti Lara Laurenti e Massimiliano Rosai, che l0 rappresentano e difendono come da procura in atti
- Appellante -
E in Roma, in persona Controparte_1 dell'Amministratore p.t., elettivamente domiciliato in Roma, via di Santa
Costanza n. 46, presso lo Studio Legale dell' Avv. Luigi Mancini, che l0 rappresenta e difende come da procura in atti
- Appellato -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 13140/2020,
R.G. n. 82287/2017
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il proponeva appello avverso la Parte_2 sentenza del Tribunale di Roma n. 13140/2020, che - a definizione del giudizio
R.G. n. 82287/2017 promosso dallo stesso nei confronti del
[...]
in Roma, ed avente ad oggetto l'opposizione al Controparte_2 decreto ingiuntivo n. 16656/2017 del Tribunale di Roma in RG n. 55033/2016 - aveva respinto l'opposizione, con condanna del opponente al Parte_1 pagamento delle spese di lite.
L'appellante censurava la sentenza impugnata nei motivi di gravame e chiedeva alla Corte di volere, contrariis reiectis, così provvedere: “accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 13140/2020 emessa dal Tribunale di Roma, Sezione V Civile, Dott.
Guido Berri, nell'ambito del giudizio N.R.G. 82287/2017, pubblicata il
28.09.2020, non notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime
pag. 2/7 cure che qui si riportano: “accertare e dichiarare che allo stato nulla è dovuto dal al per non Parte_2 Controparte_3 aver deliberato e deciso in comune accordo i lavori da eseguire ed il loro importo. In via gradata ritenere, per quanto dedotto in narrativa, che il ricorrente è tenuto a partecipare alla spesa sostenuta esclusivamente nella misura del 50 % di un terzo dell'importo complessivo”. Condannare anche il
a restituire le somme che l'appellante ha Controparte_4 corrisposto in esecuzione della sentenza e con animo di rivalsa. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Si costituiva l'appellato così concludendo: “Piaccia alla Ecc.ma Parte_1
Corte d'Appello adìta, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, dichiarare inammissibile, ex art. 348 bis co. 1 c.p.c., l'appello come sopra proposto dal o, comunque, rigettarlo Parte_3 siccome totalmente infondato in fatto e in diritto, condannando esso appellante a rifondere all'appellato le spese e i compensi del presente grado di giudizio”. Ove occorra, in via di estremo subordine e salvo gravame, voglia – in via istruttoria – codesta Ecc.ma Corte disporre CTU, volta ad accertare la natura delle opere eseguite dalla e a valutare i Controparte_5 relativi costi, onde confermare l'obbligo del condominio appellante di rimborsare le relative spese, per la quota del 50%, in favore del Parte_1 appellato, in forza delle clausole dei rispettivi Regolamenti di condominio e, in ogni caso, delle norme del codice civile”.
All'udienza collegiale del 10 ottobre 2024, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione, con termine per memorie conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Condominio Luigi CH BR n. 22 in Roma proponeva - con il giudizio RG n. 55033/2016 - dinanzi al Tribunale di Roma opposizione al decreto ingiuntivo n. 16656/2017, con il quale il Controparte_2
pag. 3/7 CH BR n. 22 in Roma aveva ottenuto l'ingiunzione di pagamento di
€ 8.065,70 oltre accessori di legge quale rimborso della quota pari al 50% dell'importo di € 16.131,40 corrisposto da quest'ultimo per l'esecuzione di lavori indispensabili e urgenti di rifacimento della pavimentazione della rampa carrabile di accesso alle rispettive autorimesse dei due condominii, in virtù di quanto stabilito dall'art. 12 dei regolamenti di entrambi i Condominii, secondo cui le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria del viale di accesso alle palazzine di e di ” debbono Parte_3 Controparte_1 essere “divise in parti uguali tra i proprietari dei due condominii.
Il giudicante di prime cure respingeva l'opposizione ritenendo che “l'opposto ha dato dimostrazione della consistenza della sua pretesa, avendo già prodotto in sede monitoria le evidenze documentali a sostegno del proprio credito, allegate al ricorso per decreto ingiuntivo. Giova considerare che nel caso di specie non
v'è dubbio che si debba fare riferimento all'art. 1110 c.c e non già all'art. 1126
c.c. E' indubbio che nel caso di specie le spese de quo siano state effettuate per la conservazione della cosa comune, vista la 'trascuranza' degli altri partecipanti o dell'amministratore. Tali spese, indispensabili per la conservazione della cosa comune, sono state affrontate e meritano il ristoro del 50% ai sensi dell'art. 1110”.
L'appellante lamenta l'erroneità e l'illegittimità della gravata sentenza per omessa o apparente motivazione su un punto decisivo della controversia, relativo alla applicabilità dell'art. 1126 c.c alla fattispecie in esame;
violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1126 c.c. o, in subordine, dell'art. 1125 c.c., in relazione all'art. 1110 c.c., poiché sarebbe incomprensibile, in quanto non esplicita, la correlazione ritenuta dal Tribunale sussistente tra l'art. 1110 c.c. e l'art. 1126 c.c., tale da escludere l'operatività di quest'ultimo nella fattispecie in esame, con la conseguenza che - a fronte di una spesa complessiva di euro
16.131,40 - la somma a carico del ammonterebbe Parte_2 ad euro 2.688,56 (vale a dire il 50% di 1/3 di euro 16.131,40) e non ad euro
8.065,70.
pag. 4/7 Chiede l'appellante in via subordinata di assimilare la fattispecie in esame a quella prevista dall'art. 1125 c.c., in quanto nel giudizio di primo grado non avrebbe costituito oggetto di accertamento e di prova né la comproprietà del viale di accesso, né la natura conservativa dei lavori eseguiti, né la trascuranza degli altri comproprietari.
Dal riesame degli atti di causa, la Corte rileva come dati comprovati e non oggetto di contestazione nel giudizio di primo grado: - la funzionalità a servizio di entrambi i della rampa carrabile di accesso alle rispettive Parte_1 autorimesse, la cui pavimentazione è stata rifatta poiché dissestata;
la sussistenza di due regolamenti condominiali dei rispettivi Condominii parti in causa, sovrapponibili tra loro e di natura contrattuale, ove all'art.12 dei regolamenti di entrambi i Condominii, secondo cui le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria del viale di accesso alle palazzine di
[...]
e di ” debbono essere “divise in parti Parte_3 Controparte_1 uguali tra i proprietari dei due condominii”; il mancato riscontro, da parte dell'odierno appellante, della raccomandata a/r con allegato il dettaglio dei lavori ed i relativi importi inviatagli dall'odierno appellato.
Orbene, come da orientamento pacifico in giurisprudenza, la norma del regolamento, che pone le spese della rampa de qua in parti uguali a carico dei condomini di ciascun condominio, costituisce una deroga - con prevalenza sul criterio legale - al disposto dell'art. 1126 c.c., che nella specie – in mancanza appunto della norma regolamentare dettata in deroga dall'art 12– avrebbe dovuto in astratto applicarsi, trattandosi di rampa carrabile che costituiva anche la copertura di alcune parti dell'edificio condominiale del Parte_1 odierno appellato.
Si rileva altresì in atti di causa che il odierno appellante già in Parte_1 passato aveva rispettato l'art. 12 del proprio regolamento pagando l'intero importo ingiunto (su istanza del odierno appellato)da un Parte_1 precedente decreto del Tribunale di Roma n. 12730/2009, avente la medesima causale e il medesimo titolo del decreto ingiuntivo oggetto del presente pag. 5/7 procedimento, senza fare opposizione, rimborsando dunque il 50% della spesa complessiva sostenuta per il rifacimento della rampa di scale, determinandosi in tal modo un giudicato anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso e precludendosi ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio, come da principio sancito dalla giurisprudenza di legittimità: “Il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono sia pure implicitamente il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest'ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio” (Cassazione civile sez. I, 24/09/2018,
n.22465).
Per suesposti motivi, l'appello viene respinto ed assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza, con conseguente condanna dell' appellante al pagamento delle stesse in favore dell'appellato come Parte_1 liquidate in dispositivo, secondo le tariffe professionali vigenti (aggiornate sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022) con gli importi medi delle voci dello scaglione di riferimento (fino ad € 26.000,00), esclusa la fase istruttoria.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 1 comma 17 L.228/12 per il versamento, da parte dell' appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
pag. 6/7 1) Rigetta l'appello proposto dal Parte_2 nei confronti del in Controparte_2
Roma avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 13140/2020;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore del
Roma, liquidate in € Controparte_6
5.809,00, oltre accessori di legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 comma 17
L.228/12 per il versamento, da parte dell' appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 aprile 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Biancamaria D'Agostino dott.ssa Gisella Dedato
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
8° SEZIONE - 2° COLLEGIO
R.G. 1569/2021
La Corte, nelle persone dei Magistrati:
dott.ssa GISELLA DEDATO Presidente
dott. GIUSEPPE STAGLIANO' Consigliere
dott.ssa BIANCAMARIA D'AGOSTINO Giudice Ausiliario rel.
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1569 R.G.C. dell'anno 2021, rimessa in decisione all'udienza collegiale del 10 ottobre 2024, vertente
TRA
, in Roma, in persona dell'Amministratore p.t., Parte_1 elettivamente domiciliato in Roma, via Giorgio Morpurgo n° 16, presso lo
Studio Legale degli Avv.ti Lara Laurenti e Massimiliano Rosai, che l0 rappresentano e difendono come da procura in atti
- Appellante -
E in Roma, in persona Controparte_1 dell'Amministratore p.t., elettivamente domiciliato in Roma, via di Santa
Costanza n. 46, presso lo Studio Legale dell' Avv. Luigi Mancini, che l0 rappresenta e difende come da procura in atti
- Appellato -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 13140/2020,
R.G. n. 82287/2017
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il proponeva appello avverso la Parte_2 sentenza del Tribunale di Roma n. 13140/2020, che - a definizione del giudizio
R.G. n. 82287/2017 promosso dallo stesso nei confronti del
[...]
in Roma, ed avente ad oggetto l'opposizione al Controparte_2 decreto ingiuntivo n. 16656/2017 del Tribunale di Roma in RG n. 55033/2016 - aveva respinto l'opposizione, con condanna del opponente al Parte_1 pagamento delle spese di lite.
L'appellante censurava la sentenza impugnata nei motivi di gravame e chiedeva alla Corte di volere, contrariis reiectis, così provvedere: “accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 13140/2020 emessa dal Tribunale di Roma, Sezione V Civile, Dott.
Guido Berri, nell'ambito del giudizio N.R.G. 82287/2017, pubblicata il
28.09.2020, non notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime
pag. 2/7 cure che qui si riportano: “accertare e dichiarare che allo stato nulla è dovuto dal al per non Parte_2 Controparte_3 aver deliberato e deciso in comune accordo i lavori da eseguire ed il loro importo. In via gradata ritenere, per quanto dedotto in narrativa, che il ricorrente è tenuto a partecipare alla spesa sostenuta esclusivamente nella misura del 50 % di un terzo dell'importo complessivo”. Condannare anche il
a restituire le somme che l'appellante ha Controparte_4 corrisposto in esecuzione della sentenza e con animo di rivalsa. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Si costituiva l'appellato così concludendo: “Piaccia alla Ecc.ma Parte_1
Corte d'Appello adìta, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, dichiarare inammissibile, ex art. 348 bis co. 1 c.p.c., l'appello come sopra proposto dal o, comunque, rigettarlo Parte_3 siccome totalmente infondato in fatto e in diritto, condannando esso appellante a rifondere all'appellato le spese e i compensi del presente grado di giudizio”. Ove occorra, in via di estremo subordine e salvo gravame, voglia – in via istruttoria – codesta Ecc.ma Corte disporre CTU, volta ad accertare la natura delle opere eseguite dalla e a valutare i Controparte_5 relativi costi, onde confermare l'obbligo del condominio appellante di rimborsare le relative spese, per la quota del 50%, in favore del Parte_1 appellato, in forza delle clausole dei rispettivi Regolamenti di condominio e, in ogni caso, delle norme del codice civile”.
All'udienza collegiale del 10 ottobre 2024, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione, con termine per memorie conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Condominio Luigi CH BR n. 22 in Roma proponeva - con il giudizio RG n. 55033/2016 - dinanzi al Tribunale di Roma opposizione al decreto ingiuntivo n. 16656/2017, con il quale il Controparte_2
pag. 3/7 CH BR n. 22 in Roma aveva ottenuto l'ingiunzione di pagamento di
€ 8.065,70 oltre accessori di legge quale rimborso della quota pari al 50% dell'importo di € 16.131,40 corrisposto da quest'ultimo per l'esecuzione di lavori indispensabili e urgenti di rifacimento della pavimentazione della rampa carrabile di accesso alle rispettive autorimesse dei due condominii, in virtù di quanto stabilito dall'art. 12 dei regolamenti di entrambi i Condominii, secondo cui le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria del viale di accesso alle palazzine di e di ” debbono Parte_3 Controparte_1 essere “divise in parti uguali tra i proprietari dei due condominii.
Il giudicante di prime cure respingeva l'opposizione ritenendo che “l'opposto ha dato dimostrazione della consistenza della sua pretesa, avendo già prodotto in sede monitoria le evidenze documentali a sostegno del proprio credito, allegate al ricorso per decreto ingiuntivo. Giova considerare che nel caso di specie non
v'è dubbio che si debba fare riferimento all'art. 1110 c.c e non già all'art. 1126
c.c. E' indubbio che nel caso di specie le spese de quo siano state effettuate per la conservazione della cosa comune, vista la 'trascuranza' degli altri partecipanti o dell'amministratore. Tali spese, indispensabili per la conservazione della cosa comune, sono state affrontate e meritano il ristoro del 50% ai sensi dell'art. 1110”.
L'appellante lamenta l'erroneità e l'illegittimità della gravata sentenza per omessa o apparente motivazione su un punto decisivo della controversia, relativo alla applicabilità dell'art. 1126 c.c alla fattispecie in esame;
violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1126 c.c. o, in subordine, dell'art. 1125 c.c., in relazione all'art. 1110 c.c., poiché sarebbe incomprensibile, in quanto non esplicita, la correlazione ritenuta dal Tribunale sussistente tra l'art. 1110 c.c. e l'art. 1126 c.c., tale da escludere l'operatività di quest'ultimo nella fattispecie in esame, con la conseguenza che - a fronte di una spesa complessiva di euro
16.131,40 - la somma a carico del ammonterebbe Parte_2 ad euro 2.688,56 (vale a dire il 50% di 1/3 di euro 16.131,40) e non ad euro
8.065,70.
pag. 4/7 Chiede l'appellante in via subordinata di assimilare la fattispecie in esame a quella prevista dall'art. 1125 c.c., in quanto nel giudizio di primo grado non avrebbe costituito oggetto di accertamento e di prova né la comproprietà del viale di accesso, né la natura conservativa dei lavori eseguiti, né la trascuranza degli altri comproprietari.
Dal riesame degli atti di causa, la Corte rileva come dati comprovati e non oggetto di contestazione nel giudizio di primo grado: - la funzionalità a servizio di entrambi i della rampa carrabile di accesso alle rispettive Parte_1 autorimesse, la cui pavimentazione è stata rifatta poiché dissestata;
la sussistenza di due regolamenti condominiali dei rispettivi Condominii parti in causa, sovrapponibili tra loro e di natura contrattuale, ove all'art.12 dei regolamenti di entrambi i Condominii, secondo cui le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria del viale di accesso alle palazzine di
[...]
e di ” debbono essere “divise in parti Parte_3 Controparte_1 uguali tra i proprietari dei due condominii”; il mancato riscontro, da parte dell'odierno appellante, della raccomandata a/r con allegato il dettaglio dei lavori ed i relativi importi inviatagli dall'odierno appellato.
Orbene, come da orientamento pacifico in giurisprudenza, la norma del regolamento, che pone le spese della rampa de qua in parti uguali a carico dei condomini di ciascun condominio, costituisce una deroga - con prevalenza sul criterio legale - al disposto dell'art. 1126 c.c., che nella specie – in mancanza appunto della norma regolamentare dettata in deroga dall'art 12– avrebbe dovuto in astratto applicarsi, trattandosi di rampa carrabile che costituiva anche la copertura di alcune parti dell'edificio condominiale del Parte_1 odierno appellato.
Si rileva altresì in atti di causa che il odierno appellante già in Parte_1 passato aveva rispettato l'art. 12 del proprio regolamento pagando l'intero importo ingiunto (su istanza del odierno appellato)da un Parte_1 precedente decreto del Tribunale di Roma n. 12730/2009, avente la medesima causale e il medesimo titolo del decreto ingiuntivo oggetto del presente pag. 5/7 procedimento, senza fare opposizione, rimborsando dunque il 50% della spesa complessiva sostenuta per il rifacimento della rampa di scale, determinandosi in tal modo un giudicato anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso e precludendosi ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio, come da principio sancito dalla giurisprudenza di legittimità: “Il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono sia pure implicitamente il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest'ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio” (Cassazione civile sez. I, 24/09/2018,
n.22465).
Per suesposti motivi, l'appello viene respinto ed assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza, con conseguente condanna dell' appellante al pagamento delle stesse in favore dell'appellato come Parte_1 liquidate in dispositivo, secondo le tariffe professionali vigenti (aggiornate sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022) con gli importi medi delle voci dello scaglione di riferimento (fino ad € 26.000,00), esclusa la fase istruttoria.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 1 comma 17 L.228/12 per il versamento, da parte dell' appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
pag. 6/7 1) Rigetta l'appello proposto dal Parte_2 nei confronti del in Controparte_2
Roma avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 13140/2020;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore del
Roma, liquidate in € Controparte_6
5.809,00, oltre accessori di legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 comma 17
L.228/12 per il versamento, da parte dell' appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 aprile 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Biancamaria D'Agostino dott.ssa Gisella Dedato
pag. 7/7