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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/01/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6494/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 6494 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 02.10.2024 e vertente
T R A
(C.F. ) e Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(C.F. ), in persona dei rispettivi Ministri pp.tt.
[...] P.IVA_2 rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato
APPELLANTI
E
in nome proprio ed insieme a: Controparte_1
a) anche in nome e per conto del Controparte_2 proprio figlio minore Persona_1
b) anche in nome e per conto della Parte_3 propria figlia minore Persona_2 rappresentati e difesi dall'avv. Antonella Castellone
APPELLATI
Con l'intervento del Sostituto Procuratore Generale.
r.g. n. 6494/2021 1 CONCLUSIONI
Per gli appellanti:
“Chiede che Codesta Ecc.ma Corte voglia, in accoglimento del presente appello, annullare l'impugnata ordinanza del Tribunale ordinario di Roma, e, per l'effetto, rigettare la domanda di riconoscimento iure sanguinis della cittadinanza italiana ex adverso proposta.
Con vittoria di spese ed onorari”.
Per gli appellati:
“Dichiarare inammissibile e comunque rigettare nel merito, per le ragioni tutte dedotte in atti e comunque perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal avverso la ordinanza del Tribunale di Roma r.g. n. Parte_1
21078/2020 del 04.10.2021, confermando così definitivamente quest'ultimo provvedimento ex adverso impugnato;
- in ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa, con attribuzione alla scrivente procuratrice che se ne dichiara antistataria”.
Il Sostituto procuratore generale ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'appello.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
Il e il hanno Parte_1 Parte_2
tempestivamente impugnato l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. (n. 19039/2021), con la quale il Tribunale di Roma aveva accolto la domanda degli odierni appellati di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis (in quanto diretti discendenti di , nato in data [...] a Persona_3
Levada di Piombino Dese (PD) e successivamente emigrato in Brasile).
L'atto di citazione in appello è stato ritualmente notificato a
[...]
, Controparte_1 Controparte_2 Persona_1
r.g. n. 6494/2021 2 e che si sono CP_2 Controparte_3 CP_1 Persona_2
costituiti instando per il rigetto dell'appello.
In via preliminare, deve dichiararsi inammissibile l'intervento volontario adesivo spiegato in appello a mezzo della comparsa dal Parte_2
non convenuto nel giudizio di primo grado. Giova evidenziare al
[...]
riguardo che l'Autorità consolare è competente solo a ricevere la dichiarazione di cui all'art. 17 L. n. 91/92 ed a trasmetterla all'Ufficiale di Stato civile (artt. 10 e ss. DPR n. 572 del 1993), mentre nel caso di specie si tratta di domanda di cittadinanza di chi afferma di essere discendente iure sanguinis di cittadino italiano e competente a riceverla è solo il (v. art 5 DPR Parte_1
cit.). L'intervento in appello è poi ammissibile soltanto quando l'interventore faccia valere una situazione soggettiva che lo legittima a proporre opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., ossia nel caso in cui egli faccia valere, nei confronti di entrambe le parti, la titolarità di un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione accertata. Evenienza nel caso di specie certamente non ricorrente.
Con atto depositato il 02.11.2022 gli appellanti hanno dichiarato di rinunciare all'appello, a seguito del pronunciamento delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione sulla questione di diritto oggetto del giudizio (sentenze nn. 22317 e
22318 del 2022), invocando la compensazione delle spese di lite.
La rinuncia all'appello, comportando il passaggio in giudicato dell'ordinanza impugnata, determina la rinuncia all'azione, e deve quindi essere dichiarata la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio, a prescindere dall'accettazione delle altre parti. Secondo costante giurisprudenza di legittimità, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, la rinuncia all'impugnazione “è rinunzia di merito ed è immediatamente efficace anche senza
l'accettazione della controparte determinando il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunziare” (così, Cass. n. 20191/2011; cfr. anche Cass. n. 5250/2018,
Cass. n. 18255/2004, Cass. n. 8387/1999, Cass. n. 2268/1999).
Alla luce della giurisprudenza ora citata, deve comunque trovare applicazione la regola dell'art. 306 comma quarto c.p.c., con conseguente rimborso delle spese di lite anticipate dagli appellati posto a carico di parte appellante, rinunciante al gravame.
r.g. n. 6494/2021 3
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere e l'estinzione del giudizio;
2) Liquida in favore degli appellati le spese di lite da questi anticipate, determinate in Euro 4.500,00 per onorari, oltre accessori di legge, ponendole a carico di parte appellante, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 07.01.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 6494/2021 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 6494 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 02.10.2024 e vertente
T R A
(C.F. ) e Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(C.F. ), in persona dei rispettivi Ministri pp.tt.
[...] P.IVA_2 rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato
APPELLANTI
E
in nome proprio ed insieme a: Controparte_1
a) anche in nome e per conto del Controparte_2 proprio figlio minore Persona_1
b) anche in nome e per conto della Parte_3 propria figlia minore Persona_2 rappresentati e difesi dall'avv. Antonella Castellone
APPELLATI
Con l'intervento del Sostituto Procuratore Generale.
r.g. n. 6494/2021 1 CONCLUSIONI
Per gli appellanti:
“Chiede che Codesta Ecc.ma Corte voglia, in accoglimento del presente appello, annullare l'impugnata ordinanza del Tribunale ordinario di Roma, e, per l'effetto, rigettare la domanda di riconoscimento iure sanguinis della cittadinanza italiana ex adverso proposta.
Con vittoria di spese ed onorari”.
Per gli appellati:
“Dichiarare inammissibile e comunque rigettare nel merito, per le ragioni tutte dedotte in atti e comunque perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal avverso la ordinanza del Tribunale di Roma r.g. n. Parte_1
21078/2020 del 04.10.2021, confermando così definitivamente quest'ultimo provvedimento ex adverso impugnato;
- in ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa, con attribuzione alla scrivente procuratrice che se ne dichiara antistataria”.
Il Sostituto procuratore generale ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'appello.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
Il e il hanno Parte_1 Parte_2
tempestivamente impugnato l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. (n. 19039/2021), con la quale il Tribunale di Roma aveva accolto la domanda degli odierni appellati di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis (in quanto diretti discendenti di , nato in data [...] a Persona_3
Levada di Piombino Dese (PD) e successivamente emigrato in Brasile).
L'atto di citazione in appello è stato ritualmente notificato a
[...]
, Controparte_1 Controparte_2 Persona_1
r.g. n. 6494/2021 2 e che si sono CP_2 Controparte_3 CP_1 Persona_2
costituiti instando per il rigetto dell'appello.
In via preliminare, deve dichiararsi inammissibile l'intervento volontario adesivo spiegato in appello a mezzo della comparsa dal Parte_2
non convenuto nel giudizio di primo grado. Giova evidenziare al
[...]
riguardo che l'Autorità consolare è competente solo a ricevere la dichiarazione di cui all'art. 17 L. n. 91/92 ed a trasmetterla all'Ufficiale di Stato civile (artt. 10 e ss. DPR n. 572 del 1993), mentre nel caso di specie si tratta di domanda di cittadinanza di chi afferma di essere discendente iure sanguinis di cittadino italiano e competente a riceverla è solo il (v. art 5 DPR Parte_1
cit.). L'intervento in appello è poi ammissibile soltanto quando l'interventore faccia valere una situazione soggettiva che lo legittima a proporre opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., ossia nel caso in cui egli faccia valere, nei confronti di entrambe le parti, la titolarità di un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione accertata. Evenienza nel caso di specie certamente non ricorrente.
Con atto depositato il 02.11.2022 gli appellanti hanno dichiarato di rinunciare all'appello, a seguito del pronunciamento delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione sulla questione di diritto oggetto del giudizio (sentenze nn. 22317 e
22318 del 2022), invocando la compensazione delle spese di lite.
La rinuncia all'appello, comportando il passaggio in giudicato dell'ordinanza impugnata, determina la rinuncia all'azione, e deve quindi essere dichiarata la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio, a prescindere dall'accettazione delle altre parti. Secondo costante giurisprudenza di legittimità, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, la rinuncia all'impugnazione “è rinunzia di merito ed è immediatamente efficace anche senza
l'accettazione della controparte determinando il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunziare” (così, Cass. n. 20191/2011; cfr. anche Cass. n. 5250/2018,
Cass. n. 18255/2004, Cass. n. 8387/1999, Cass. n. 2268/1999).
Alla luce della giurisprudenza ora citata, deve comunque trovare applicazione la regola dell'art. 306 comma quarto c.p.c., con conseguente rimborso delle spese di lite anticipate dagli appellati posto a carico di parte appellante, rinunciante al gravame.
r.g. n. 6494/2021 3
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere e l'estinzione del giudizio;
2) Liquida in favore degli appellati le spese di lite da questi anticipate, determinate in Euro 4.500,00 per onorari, oltre accessori di legge, ponendole a carico di parte appellante, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 07.01.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 6494/2021 4