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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 29/11/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 191/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel. dott.ssa Annalisa Giusti consigliere
Riunita in camera di consiglio, all'udienza del 28/11/2025, fissata ai sensi dell'art.127-ter; lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 191/2025 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. DOMIZIO CLAUDIA elett. Parte_1 dom.to in Indirizzo Telematico
APPELLANTE/I contro
e rappresentati e difesi dall'avv. Controparte_1 Controparte_2
FI MA elett.te dom.to in VIA WALTER TOBAGI, 39 60035 JESI
APPELLATO/I
Conclusioni come in atti
MOTIVAZIONE
La ha riassunto il giudizio, a seguito della cassazione della Sentenza della Parte_1
Corte di Appello di Ancona n. 86/2021 pubblicata in data 18/03/2021, da parte della Suprema Corte operata con Ordinanza n. 979 del 20/03/2025, con rinvio alla Corte di Appello di Ancona «anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità».
Chiede la che, in ossequio all'ordinanza di rimessione, siano respinte tutte le Parte_1 domande avanzate dagli originari ricorrenti Sig.ri e in Controparte_1 Controparte_2 quanto illegittime, infondate in fatto ed in diritto, comunque non provate, ovvero, in via subordinata, pagina 1 di 3 riconoscere l'erogazione della indennità di vigilanza unicamente per il periodo 01/01/2010 -
20/05/2010, data di entrata in vigore della deliberazione della Giunta Provinciale n. 200 del 20 Maggio
2010, di espressa individuazione dell'Area della Vigilanza. Chiede, inoltre, che i medesimi sia condannati alla restituzione di tutto quanto dai medesimi percepito in forza della provvisoria esecutorietà della Sentenza n. 192/2019 del Tribunale di Ancona e n. 86/2021 della Corte di Appello di
Ancona.
Si sono costituiti in giudizio i resistenti e Controparte_1 Controparte_2 rappresentando l'esistenza di trattative con conseguente richiesta di rinvio.
Concesso il rinvio dell'udienza, fissata udienza a trattazione scritta per la data del 13 novembre
2025, non avendo nessuna delle parti provveduto al deposito delle note scritte di trattazione, è stato fissato nuovo termine sino alla data della successiva udienza del 28 novembre 2025 per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di discussione.
Nonostante la fissazione di un nuovo termine scadente in data odierna, nessuna delle parti contendenti ha depositato telematicamente le note scritte di udienza, deposito che, come è noto, tiene luogo della comparizione delle parti a mezzo dei difensori, con le correlate conseguenze di ordine processuale in caso di mancata comparizione.
Ai sensi dell'art.127 ter ultimo comma c.p.c., il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note è considerato data di udienza a tutti gli effetti, per cui il mancato deposito delle note equivale alla mancata comparizione in udienza, con le conseguenze di cui all'art.127 ter quarto comma c.p.c..
In particolare, ai sensi della predetta disposizione, “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
Pertanto, ritiene il Collegio che, ai sensi dell'art. 127 ter quarto comma c.p.c., vada ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo per inattività delle parti.
In applicazione del principio stabilito dall'art. 310 c.p.c., e considerato che ricorrono anche giusti motivi di ordine equitativo ex art.92, 2° comma, c.p.c., tenuto conto delle ragioni della decisione
(che non ha affrontato il merito), le spese di tutti i gradi restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando, così pagina 2 di 3 provvede: 1) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e, ai sensi dell'art.127 ter quarto comma c.p.c., dichiara l'estinzione del giudizio per inattività delle parti;
2) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 28 novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano Dott. Luigi Santini
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel. dott.ssa Annalisa Giusti consigliere
Riunita in camera di consiglio, all'udienza del 28/11/2025, fissata ai sensi dell'art.127-ter; lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 191/2025 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. DOMIZIO CLAUDIA elett. Parte_1 dom.to in Indirizzo Telematico
APPELLANTE/I contro
e rappresentati e difesi dall'avv. Controparte_1 Controparte_2
FI MA elett.te dom.to in VIA WALTER TOBAGI, 39 60035 JESI
APPELLATO/I
Conclusioni come in atti
MOTIVAZIONE
La ha riassunto il giudizio, a seguito della cassazione della Sentenza della Parte_1
Corte di Appello di Ancona n. 86/2021 pubblicata in data 18/03/2021, da parte della Suprema Corte operata con Ordinanza n. 979 del 20/03/2025, con rinvio alla Corte di Appello di Ancona «anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità».
Chiede la che, in ossequio all'ordinanza di rimessione, siano respinte tutte le Parte_1 domande avanzate dagli originari ricorrenti Sig.ri e in Controparte_1 Controparte_2 quanto illegittime, infondate in fatto ed in diritto, comunque non provate, ovvero, in via subordinata, pagina 1 di 3 riconoscere l'erogazione della indennità di vigilanza unicamente per il periodo 01/01/2010 -
20/05/2010, data di entrata in vigore della deliberazione della Giunta Provinciale n. 200 del 20 Maggio
2010, di espressa individuazione dell'Area della Vigilanza. Chiede, inoltre, che i medesimi sia condannati alla restituzione di tutto quanto dai medesimi percepito in forza della provvisoria esecutorietà della Sentenza n. 192/2019 del Tribunale di Ancona e n. 86/2021 della Corte di Appello di
Ancona.
Si sono costituiti in giudizio i resistenti e Controparte_1 Controparte_2 rappresentando l'esistenza di trattative con conseguente richiesta di rinvio.
Concesso il rinvio dell'udienza, fissata udienza a trattazione scritta per la data del 13 novembre
2025, non avendo nessuna delle parti provveduto al deposito delle note scritte di trattazione, è stato fissato nuovo termine sino alla data della successiva udienza del 28 novembre 2025 per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di discussione.
Nonostante la fissazione di un nuovo termine scadente in data odierna, nessuna delle parti contendenti ha depositato telematicamente le note scritte di udienza, deposito che, come è noto, tiene luogo della comparizione delle parti a mezzo dei difensori, con le correlate conseguenze di ordine processuale in caso di mancata comparizione.
Ai sensi dell'art.127 ter ultimo comma c.p.c., il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note è considerato data di udienza a tutti gli effetti, per cui il mancato deposito delle note equivale alla mancata comparizione in udienza, con le conseguenze di cui all'art.127 ter quarto comma c.p.c..
In particolare, ai sensi della predetta disposizione, “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
Pertanto, ritiene il Collegio che, ai sensi dell'art. 127 ter quarto comma c.p.c., vada ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo per inattività delle parti.
In applicazione del principio stabilito dall'art. 310 c.p.c., e considerato che ricorrono anche giusti motivi di ordine equitativo ex art.92, 2° comma, c.p.c., tenuto conto delle ragioni della decisione
(che non ha affrontato il merito), le spese di tutti i gradi restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando, così pagina 2 di 3 provvede: 1) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e, ai sensi dell'art.127 ter quarto comma c.p.c., dichiara l'estinzione del giudizio per inattività delle parti;
2) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 28 novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano Dott. Luigi Santini
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