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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 20/03/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
Il Tribunale di Catanzaro, II sezione civile, in composizione monocratica e quale giudice d'appello nella persona del Giudice, Dr.ssa Alessia Dattilo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G.A.C. 4364 per l'anno 2020, promossa da:
(C.F.: ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Satriano, alla via F. Cilea n. 14, presso lo studio dell'avv.to Francesco Maida che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione in appello.
[...]
[...]
(C.F. ) in persona del legale Parte_2 C.F._2
rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Catanzaro, alla via G. Schipani n. 168/E presso lo studio degli Avv. ti Iiritano Fabio e Iiritano Vincenzo che la rappresentano e la difendono nel presente giudizio giusta procura in atti.
-APPELLATA -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 955/2020 emessa dal Giudice di pace di
Catanzaro in data 25/05/2020.
Conclusioni delle parti: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe indicata che ha Parte_1 rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo dallo stesso proposta in primo grado e conseguentemente, ha confermato l'ingiunzione di pagamento n. 198/16, decretandone
1 l'esecutività; ha altresì rigettato la domanda promossa in via subordinata ed anche la domanda riconvenzionale, ritenuta infondata.
A fondamento dell'appello, quale primo motivo di doglianza ha dedotto l'erroneità della decisione resa dal giudice di prime cure nella parte in cui ha ritenuto provata la pretesa creditoria della ditta in violazione dell'art. 115 c.p.c. Parte_2
Ha lamentato che il giudice di prime cure ha omesso di considerare l'eccezione di inadempimento sollevata dall'opponente nei confronti della ditta appaltatrice.
Ed infatti ha specificato che con l'eccezione di inadempimento l'onere della prova risulta essere invertito poiché spetta all'appaltatore (attore sostanziale - che agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo), l'onere della prova dell'esatto adempimento della propria obbligazione, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e a regola d'arte, mentre l'opposto si è semplicemente limitato a contestare l'eccezione sollevata dall'opponente senza fornire prova circa l'esecuzione dei lavori a regola d'arte.
Quale secondo motivo di doglianza ha rilevato l'erroneità della sentenza per violazione dell'art. 115 c.p.c. nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto tardiva l'eccezione per il ritardo nella consegna dei lavori, sollevata solo dopo la notifica del decreto ingiuntivo.
Quale terzo motivo di appello ha rilevato l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di pace ha ritenuto che egli abbia accettato senza riserve la consegna dei lavori.
Difatti egli, residente in [...], ha delegato per la verifica dell'esito dei CP_1 lavori. A seguito della verifica veniva eseguito un bonifico di € 2.000,00, “a saldo” dei lavori eseguiti dalla ditta . Pt_2
L'appellante ha specificato che la dicitura “a saldo” contiene in sè l'espressa volontà di chiudere il rapporto contrattuale, trattenendo le somme ritenute dovute per il ritardo della consegna dei lavori, così come era stato pattuito tra le parti, poiché era contrattualmente stabilito (cfr. art. 12) che per ogni giorno di ritardo la ditta appaltatrice avrebbe dovuto versare € 50,00.
Ha dedotto che in realtà la somma da lui trattenuta risulta essere di gran lunga inferiore, poiché i giorni di ritardo nell'esecuzione dei lavori sono stati 75, per cui la penale ammonta ad € 3.750,00.
2 Ha chiarito di non essersi in alcun modo sottratto al pagamento per i lavori eseguiti poiché ha già corrisposto la cifra di circa € 15.000,00 senza aver mai visionato i lavori.
Quale ultimo motivo di appello ha dedotto l'erroneità della sentenza appellata nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto che il ritardo fosse imputabile a condizioni metereologiche avverse.
Altresì ha rilevato l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto infondata la domanda riconvenzionale, non essendo dimostrato il nesso causale tra l'esecuzione dei lavori commissionati ed il verificarsi delle infiltrazioni lamentate, senza tener conto che l' inesatta esecuzione dell'opera appaltata è stata debitamente dimostrata dall'opponente con l'allegazione, di una perizia, che non è stata valutata dal giudice il quale ha anche rigettato più volte la richiesta di CTU.
Quale ultimo motivo di appello ha rilevato l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto inattendibili i testi escussi, e poiché entrambi CP_1 Testimone_1
suoi cognati.
Pertanto ha chiesto in via principale ed in accoglimento dell'appello la revoca del decreto ingiuntivo opposto, nonché di dichiarare che nessuna somma è da lui dovuta alla ditta
. Parte_2
Ha, altresì, chiesto di accertare e dichiarare contrattualmente dovuta, in suo favore la somma di € 3.750,00 in ragione dei 75 giorni di ritardo della ditta nella Parte_2
consegna dei lavori, ed in subordine, ha chiesto di procedere alla compensazione delle somme dare/avere tra le parti, riconoscendo il proprio maggior credito, in ragione del ritardo della ditta appaltatrice nella consegna dei lavori, secondo quanto contrattualmente stabilito con condanna della ditta al pagamento della somma ritenuta di Parte_2
giustizia.
Si è costituito in giudizio il quale preliminarmente ha rilevato la Parte_2 violazione dell'art. 345 c.p.c., per avere l'appellante proposto una domanda nuova in appello, in quanto tale inammissibile.
Ed invero l'appellante , nell'atto di citazione in primo grado, non ha formulato alcuna domanda per ottenere la condanna della parte oggi appellata al pagamento di € 3.750,00 in ragione dei presunti giorni di ritardo nell'esecuzione dell'appalto.
3 Sul punto ha chiarito che nell'atto di citazione, l'opponente ha chiesto in via principale la revocare del decreto ingiuntivo n. 198/16 e per l'effetto la statuizione che nessuna somma
è dovuta alla ditta opposta;
in via subordinata procedere a compensazione con il maggior credito in ragione dei ritardi nella consegna dei lavori, ed in via riconvenzionale condannare la ditta opposta al risarcimento dei danni subiti in dipendenza della difettosa esecuzione dei lavori, nella misura di € 4.875,00.
Ha rilevato l'infondatezza dei motivi di appello e ha chiarito di aver stipulato contratto di appalto dell' 8.09.2014 con per l'esecuzione di lavori di manutenzione Parte_1
straordinaria di un appartamento per un importo di € 14.388,89, oltre IVA, a cui vanno aggiunti lavori extra contratto, per un importo complessivo di € 12.892,00 oltre IVA, per un totale di € 30.008,98, comprensivo di IVA.
Ha chiarito che la somma versata dal ammonta soltanto ad € 15.941,40 ed il Pt_1
decreto ingiuntivo opposto fa riferimento ad un credito di € 2.834,75, residuo della fattura n. 8/2015 e che il contratto di appalto prevedeva la conclusione dei lavori entro 30 giorni lavorativi dall'1.10.2014.
Ha specificato che detto termine era relativo ai soli lavori previsti dal capitolato d'appalto originario, ma è stato prorogato d'accordo tra le parti per l'esecuzione dei lavori extra.
Ha rilevato che i lavori sono stati consegnati in data 16.02.2015, data del collaudo finale e del certificato di pagamento lavori entrambi sottoscritti dal direttore dei lavori ed allegati al fascicolo di parte opposta in primo grado.
Ha specificato che i vizi dell'opera non sono mai stati denunciati dal se non dopo Pt_1
la notifica del decreto ingiuntivo opposto e comunque oltre i 60 giorni dalla scoperta.
Ha altresì rilevato l'infondatezza della domanda riconvenzionale poiché l'odierno appellante ha lamentato danni di infiltrazione solo a distanza di oltre un anno dall'accettazione dell'opera appaltata senza riserve ed anche il teste escusso,
[...]
, ha affermato: “Subito dopo la consegna dei lavori effettuati….ho visitato tale CP_1
appartamento ed era tutto a posto”.
Pertanto ha chiesto preliminarmente che venga dichiarata l'inammissibilità dell'appello relativamente alla domanda di accertamento della somma dovuta a titolo di penale, ex art. 345 cpc.
4 Nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto, nonché la conferma dell'impugnata sentenza con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Dopo il rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata questo giudicante ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
Dopo due rinvii disposti da questo giudicante in ragione del carico di ruolo, all'udienza del 05.12.2024 la causa è stata trattenuta in decisione da questo giudicante con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Preliminarmente in accoglimento dell'eccezione formulata dall'appellato deve dichiararsi l'inammissibilità della domanda di accertamento della dovutezza della somma di € 3.750,00 per i giorni di ritardo nella consegna dei lavori trattandosi di domanda nuova, proposta per la prima volta in appello in violazione dell'art. 345 c.p.c (ex plurimis
Cass. Civ. SS.UU sentenza n. 157/2020 in cui i giudici di legittimità hanno affermato che il divieto di proporre domande nuove in appello, previsto dall'art. 345, comma 1, c.p.c., è posto a tutela di un interesse di natura pubblicistica, sicchè la relativa violazione è rilevabile in sede di legittimità anche d'ufficio, senza che possa spiegare alcuna influenza
l'accettazione del contraddittorio.
Ed invero risulta per tabulas che in primo grado l'appellante ha formulato solo un'eccezione di compensazione, mentre in appello non si è limitato a reiterare la predetta eccezione, ma ha formulato una vera e propria domanda di condanna al pagamento della somma di € 3.750,00 in suo favore.
3. Tanto premesso l'appello deve essere rigettato per le ragioni di seguito evidenziate.
L'appellante non contesta il mancato integrale pagamento del dovuto, ma formula sul punto un'eccezione di inadempimento, sostenendo che i lavori per cui è causa non siano stati eseguiti dalla parte opposta a regola d'arte e contesta altresì la tardiva esecuzione dei lavori rispetto alla data concordata.
Per entrambe le doglianze lamenta una non corretta interpretazione delle risultanze dell'istruttoria da parte del giudice di primo grado.
Tanto chiarito le doglianze, che integrano motivi di appello, sono infondate per le ragioni di seguito esposte.
5 È noto che la fase esecutiva dell'appalto si conclude con le attività di verifica, collaudo e accettazione dell'opera.
Dall'accettazione discende: 1) l'insorgere del diritto al corrispettivo;
2) il riconoscimento che l'opera è stata eseguita a perfetta regola d'arte, con conseguente passaggio del rischio dalla sfera d'influenza dell'appaltatore a quella del committente;
3) la liberazione dell'appaltatore dalla responsabilità per le difformità e i vizi palesi, conosciuti o conoscibili.
Ciò posto la ditta opposta ha allegato il certificato di collaudo da cui risulta che i lavori per cui è causa sono stati eseguiti a regola d'arte (vedi allegato al fascicolo di primo grado di parte convenuta).
All'esito del collaudo non risulta che il committente abbia manifestato alcuna rimostranza verso il Direttore dei lavori e nemmeno nei confronti della società opposta, se non in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.
Peraltro il soggetto delegato dall'opponente a visionare l'immobile, , CP_1 cognato dell'appellante, escusso all'udienza del 18.04.2017 ha testualmente dichiarato:
“subito dopo la consegna dei lavori effettuati che non sono in grado di specificare quando
è avvenuto ciò, comunque dopo febbraio 2015, ho visionato tale appartamento ed era tutto a posto”.
È evidente quindi che il committente abbia accettato l'opera, senza contestare vizi di sorta.
Parimenti infondato appare il motivo di appello relativo alla tardiva consegna dei lavori.
Ed invero il teste escusso all'udienza del 18.04.2017 ha affermato Testimone_1
testualmente: non sono in grado di specificare le date di consegna dei lavori, solo mio cognato mi ha riferito che sono stati consegnati con ritardo.
Trattasi di testimonianza, per come messo in evidenza anche dal giudice di primo grado, resa de relato actoris la cui valenza è chiaramente nulla (ex plurimis Cass. Civ. parte motiva dell'ordinanza n. 14030/2024 in cui i giudici di legittimità hanno affermato che “In tema di rilevanza probatoria delle deposizioni di persone che hanno solo una conoscenza indiretta di un fatto controverso, occorre distinguere i testimoni "de relato actoris" e quelli "de relato" in genere: i primi depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro
6 assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa).
Si aggiunga che non solo si tratta di testimonianza de relato actoris, ma che risulta smentita dalla testimonianza resa da a conoscenza dei fatti di causa quale Testimone_2
direttore di cantiere, il quale ha dichiarato che la ditta rientrava nei termini previsti dal contratto per la consegna dei lavori e che delle dilazioni sono dipese solo da avversi eventi meterologici e non da fatti ascrivibili alla ditta, per come documentato anche per tabulas
(vedi dati pluviometrici allegati dall'opposta).
Ne consegue che per le ragioni ampiamente esposte l'appello deve essere rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate tra le parti in dispositivo, tenuto conto del D.M. n. 147/2022 applicando lo scaglione di riferimento compreso tra €
1.101,00 ed € 5.200,01 nei valori medi, con esclusione della fase istruttoria che non si è svolta.
In considerazione dell'esito del presente giudizio, l'appellante soccombente è tenuto al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13 all'art. 13, comma 1-quater, del T.U. di cui al
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, così come inserito dall'art. 1, commi 17 e 18, della legge
24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunziando nella causa civile di secondo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1)Dichiara inammissibile la domanda nuova di accertamento e condanna dell'appellata al pagamento della somma di € 3.750,00, per le ragioni chiarite in parte motiva
3) rigetta l'appello per le ragioni chiarite in parte motiva;
4) condanna alla refusione, in favore di delle spese di Parte_1 Parte_2 lite che liquida in complessivi € 1.701,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
7 4)l'appellante soccombente è tenuto al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione per come specificato in parte motiva.
Catanzaro, 20.03.2025
Il giudice
Dott.ssa Alessia Dattilo
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
Il Tribunale di Catanzaro, II sezione civile, in composizione monocratica e quale giudice d'appello nella persona del Giudice, Dr.ssa Alessia Dattilo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G.A.C. 4364 per l'anno 2020, promossa da:
(C.F.: ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Satriano, alla via F. Cilea n. 14, presso lo studio dell'avv.to Francesco Maida che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione in appello.
[...]
[...]
(C.F. ) in persona del legale Parte_2 C.F._2
rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Catanzaro, alla via G. Schipani n. 168/E presso lo studio degli Avv. ti Iiritano Fabio e Iiritano Vincenzo che la rappresentano e la difendono nel presente giudizio giusta procura in atti.
-APPELLATA -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 955/2020 emessa dal Giudice di pace di
Catanzaro in data 25/05/2020.
Conclusioni delle parti: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe indicata che ha Parte_1 rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo dallo stesso proposta in primo grado e conseguentemente, ha confermato l'ingiunzione di pagamento n. 198/16, decretandone
1 l'esecutività; ha altresì rigettato la domanda promossa in via subordinata ed anche la domanda riconvenzionale, ritenuta infondata.
A fondamento dell'appello, quale primo motivo di doglianza ha dedotto l'erroneità della decisione resa dal giudice di prime cure nella parte in cui ha ritenuto provata la pretesa creditoria della ditta in violazione dell'art. 115 c.p.c. Parte_2
Ha lamentato che il giudice di prime cure ha omesso di considerare l'eccezione di inadempimento sollevata dall'opponente nei confronti della ditta appaltatrice.
Ed infatti ha specificato che con l'eccezione di inadempimento l'onere della prova risulta essere invertito poiché spetta all'appaltatore (attore sostanziale - che agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo), l'onere della prova dell'esatto adempimento della propria obbligazione, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e a regola d'arte, mentre l'opposto si è semplicemente limitato a contestare l'eccezione sollevata dall'opponente senza fornire prova circa l'esecuzione dei lavori a regola d'arte.
Quale secondo motivo di doglianza ha rilevato l'erroneità della sentenza per violazione dell'art. 115 c.p.c. nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto tardiva l'eccezione per il ritardo nella consegna dei lavori, sollevata solo dopo la notifica del decreto ingiuntivo.
Quale terzo motivo di appello ha rilevato l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di pace ha ritenuto che egli abbia accettato senza riserve la consegna dei lavori.
Difatti egli, residente in [...], ha delegato per la verifica dell'esito dei CP_1 lavori. A seguito della verifica veniva eseguito un bonifico di € 2.000,00, “a saldo” dei lavori eseguiti dalla ditta . Pt_2
L'appellante ha specificato che la dicitura “a saldo” contiene in sè l'espressa volontà di chiudere il rapporto contrattuale, trattenendo le somme ritenute dovute per il ritardo della consegna dei lavori, così come era stato pattuito tra le parti, poiché era contrattualmente stabilito (cfr. art. 12) che per ogni giorno di ritardo la ditta appaltatrice avrebbe dovuto versare € 50,00.
Ha dedotto che in realtà la somma da lui trattenuta risulta essere di gran lunga inferiore, poiché i giorni di ritardo nell'esecuzione dei lavori sono stati 75, per cui la penale ammonta ad € 3.750,00.
2 Ha chiarito di non essersi in alcun modo sottratto al pagamento per i lavori eseguiti poiché ha già corrisposto la cifra di circa € 15.000,00 senza aver mai visionato i lavori.
Quale ultimo motivo di appello ha dedotto l'erroneità della sentenza appellata nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto che il ritardo fosse imputabile a condizioni metereologiche avverse.
Altresì ha rilevato l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto infondata la domanda riconvenzionale, non essendo dimostrato il nesso causale tra l'esecuzione dei lavori commissionati ed il verificarsi delle infiltrazioni lamentate, senza tener conto che l' inesatta esecuzione dell'opera appaltata è stata debitamente dimostrata dall'opponente con l'allegazione, di una perizia, che non è stata valutata dal giudice il quale ha anche rigettato più volte la richiesta di CTU.
Quale ultimo motivo di appello ha rilevato l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto inattendibili i testi escussi, e poiché entrambi CP_1 Testimone_1
suoi cognati.
Pertanto ha chiesto in via principale ed in accoglimento dell'appello la revoca del decreto ingiuntivo opposto, nonché di dichiarare che nessuna somma è da lui dovuta alla ditta
. Parte_2
Ha, altresì, chiesto di accertare e dichiarare contrattualmente dovuta, in suo favore la somma di € 3.750,00 in ragione dei 75 giorni di ritardo della ditta nella Parte_2
consegna dei lavori, ed in subordine, ha chiesto di procedere alla compensazione delle somme dare/avere tra le parti, riconoscendo il proprio maggior credito, in ragione del ritardo della ditta appaltatrice nella consegna dei lavori, secondo quanto contrattualmente stabilito con condanna della ditta al pagamento della somma ritenuta di Parte_2
giustizia.
Si è costituito in giudizio il quale preliminarmente ha rilevato la Parte_2 violazione dell'art. 345 c.p.c., per avere l'appellante proposto una domanda nuova in appello, in quanto tale inammissibile.
Ed invero l'appellante , nell'atto di citazione in primo grado, non ha formulato alcuna domanda per ottenere la condanna della parte oggi appellata al pagamento di € 3.750,00 in ragione dei presunti giorni di ritardo nell'esecuzione dell'appalto.
3 Sul punto ha chiarito che nell'atto di citazione, l'opponente ha chiesto in via principale la revocare del decreto ingiuntivo n. 198/16 e per l'effetto la statuizione che nessuna somma
è dovuta alla ditta opposta;
in via subordinata procedere a compensazione con il maggior credito in ragione dei ritardi nella consegna dei lavori, ed in via riconvenzionale condannare la ditta opposta al risarcimento dei danni subiti in dipendenza della difettosa esecuzione dei lavori, nella misura di € 4.875,00.
Ha rilevato l'infondatezza dei motivi di appello e ha chiarito di aver stipulato contratto di appalto dell' 8.09.2014 con per l'esecuzione di lavori di manutenzione Parte_1
straordinaria di un appartamento per un importo di € 14.388,89, oltre IVA, a cui vanno aggiunti lavori extra contratto, per un importo complessivo di € 12.892,00 oltre IVA, per un totale di € 30.008,98, comprensivo di IVA.
Ha chiarito che la somma versata dal ammonta soltanto ad € 15.941,40 ed il Pt_1
decreto ingiuntivo opposto fa riferimento ad un credito di € 2.834,75, residuo della fattura n. 8/2015 e che il contratto di appalto prevedeva la conclusione dei lavori entro 30 giorni lavorativi dall'1.10.2014.
Ha specificato che detto termine era relativo ai soli lavori previsti dal capitolato d'appalto originario, ma è stato prorogato d'accordo tra le parti per l'esecuzione dei lavori extra.
Ha rilevato che i lavori sono stati consegnati in data 16.02.2015, data del collaudo finale e del certificato di pagamento lavori entrambi sottoscritti dal direttore dei lavori ed allegati al fascicolo di parte opposta in primo grado.
Ha specificato che i vizi dell'opera non sono mai stati denunciati dal se non dopo Pt_1
la notifica del decreto ingiuntivo opposto e comunque oltre i 60 giorni dalla scoperta.
Ha altresì rilevato l'infondatezza della domanda riconvenzionale poiché l'odierno appellante ha lamentato danni di infiltrazione solo a distanza di oltre un anno dall'accettazione dell'opera appaltata senza riserve ed anche il teste escusso,
[...]
, ha affermato: “Subito dopo la consegna dei lavori effettuati….ho visitato tale CP_1
appartamento ed era tutto a posto”.
Pertanto ha chiesto preliminarmente che venga dichiarata l'inammissibilità dell'appello relativamente alla domanda di accertamento della somma dovuta a titolo di penale, ex art. 345 cpc.
4 Nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto, nonché la conferma dell'impugnata sentenza con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Dopo il rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata questo giudicante ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
Dopo due rinvii disposti da questo giudicante in ragione del carico di ruolo, all'udienza del 05.12.2024 la causa è stata trattenuta in decisione da questo giudicante con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Preliminarmente in accoglimento dell'eccezione formulata dall'appellato deve dichiararsi l'inammissibilità della domanda di accertamento della dovutezza della somma di € 3.750,00 per i giorni di ritardo nella consegna dei lavori trattandosi di domanda nuova, proposta per la prima volta in appello in violazione dell'art. 345 c.p.c (ex plurimis
Cass. Civ. SS.UU sentenza n. 157/2020 in cui i giudici di legittimità hanno affermato che il divieto di proporre domande nuove in appello, previsto dall'art. 345, comma 1, c.p.c., è posto a tutela di un interesse di natura pubblicistica, sicchè la relativa violazione è rilevabile in sede di legittimità anche d'ufficio, senza che possa spiegare alcuna influenza
l'accettazione del contraddittorio.
Ed invero risulta per tabulas che in primo grado l'appellante ha formulato solo un'eccezione di compensazione, mentre in appello non si è limitato a reiterare la predetta eccezione, ma ha formulato una vera e propria domanda di condanna al pagamento della somma di € 3.750,00 in suo favore.
3. Tanto premesso l'appello deve essere rigettato per le ragioni di seguito evidenziate.
L'appellante non contesta il mancato integrale pagamento del dovuto, ma formula sul punto un'eccezione di inadempimento, sostenendo che i lavori per cui è causa non siano stati eseguiti dalla parte opposta a regola d'arte e contesta altresì la tardiva esecuzione dei lavori rispetto alla data concordata.
Per entrambe le doglianze lamenta una non corretta interpretazione delle risultanze dell'istruttoria da parte del giudice di primo grado.
Tanto chiarito le doglianze, che integrano motivi di appello, sono infondate per le ragioni di seguito esposte.
5 È noto che la fase esecutiva dell'appalto si conclude con le attività di verifica, collaudo e accettazione dell'opera.
Dall'accettazione discende: 1) l'insorgere del diritto al corrispettivo;
2) il riconoscimento che l'opera è stata eseguita a perfetta regola d'arte, con conseguente passaggio del rischio dalla sfera d'influenza dell'appaltatore a quella del committente;
3) la liberazione dell'appaltatore dalla responsabilità per le difformità e i vizi palesi, conosciuti o conoscibili.
Ciò posto la ditta opposta ha allegato il certificato di collaudo da cui risulta che i lavori per cui è causa sono stati eseguiti a regola d'arte (vedi allegato al fascicolo di primo grado di parte convenuta).
All'esito del collaudo non risulta che il committente abbia manifestato alcuna rimostranza verso il Direttore dei lavori e nemmeno nei confronti della società opposta, se non in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.
Peraltro il soggetto delegato dall'opponente a visionare l'immobile, , CP_1 cognato dell'appellante, escusso all'udienza del 18.04.2017 ha testualmente dichiarato:
“subito dopo la consegna dei lavori effettuati che non sono in grado di specificare quando
è avvenuto ciò, comunque dopo febbraio 2015, ho visionato tale appartamento ed era tutto a posto”.
È evidente quindi che il committente abbia accettato l'opera, senza contestare vizi di sorta.
Parimenti infondato appare il motivo di appello relativo alla tardiva consegna dei lavori.
Ed invero il teste escusso all'udienza del 18.04.2017 ha affermato Testimone_1
testualmente: non sono in grado di specificare le date di consegna dei lavori, solo mio cognato mi ha riferito che sono stati consegnati con ritardo.
Trattasi di testimonianza, per come messo in evidenza anche dal giudice di primo grado, resa de relato actoris la cui valenza è chiaramente nulla (ex plurimis Cass. Civ. parte motiva dell'ordinanza n. 14030/2024 in cui i giudici di legittimità hanno affermato che “In tema di rilevanza probatoria delle deposizioni di persone che hanno solo una conoscenza indiretta di un fatto controverso, occorre distinguere i testimoni "de relato actoris" e quelli "de relato" in genere: i primi depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro
6 assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa).
Si aggiunga che non solo si tratta di testimonianza de relato actoris, ma che risulta smentita dalla testimonianza resa da a conoscenza dei fatti di causa quale Testimone_2
direttore di cantiere, il quale ha dichiarato che la ditta rientrava nei termini previsti dal contratto per la consegna dei lavori e che delle dilazioni sono dipese solo da avversi eventi meterologici e non da fatti ascrivibili alla ditta, per come documentato anche per tabulas
(vedi dati pluviometrici allegati dall'opposta).
Ne consegue che per le ragioni ampiamente esposte l'appello deve essere rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate tra le parti in dispositivo, tenuto conto del D.M. n. 147/2022 applicando lo scaglione di riferimento compreso tra €
1.101,00 ed € 5.200,01 nei valori medi, con esclusione della fase istruttoria che non si è svolta.
In considerazione dell'esito del presente giudizio, l'appellante soccombente è tenuto al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13 all'art. 13, comma 1-quater, del T.U. di cui al
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, così come inserito dall'art. 1, commi 17 e 18, della legge
24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunziando nella causa civile di secondo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1)Dichiara inammissibile la domanda nuova di accertamento e condanna dell'appellata al pagamento della somma di € 3.750,00, per le ragioni chiarite in parte motiva
3) rigetta l'appello per le ragioni chiarite in parte motiva;
4) condanna alla refusione, in favore di delle spese di Parte_1 Parte_2 lite che liquida in complessivi € 1.701,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
7 4)l'appellante soccombente è tenuto al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione per come specificato in parte motiva.
Catanzaro, 20.03.2025
Il giudice
Dott.ssa Alessia Dattilo
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