Art. 13. 1. L' art. 80 della legge 22 aprile 1941, n. 633 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 80. - 1. Si considerano artisti interpreti ed artisti esecutori gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in qualunque modo opere dell'ingegno, siano esse tutelate o di dominio pubblico.
2. Gli artisti interpreti e esecutori hanno, indipendentemente dalla eventuale retribuzione loro spettante per le prestazioni artistiche dal vivo, il potere esclusivo di:
a) autorizzare la fissazione delle loro prestazioni artistiche;
b) autorizzare la riproduzione diretta o indiretta della fissazione delle loro prestazioni artistiche;
c) autorizzare la radiodiffusione via etere e la comunicazione al pubblico, in qualsivoglia forma e modo, delle loro prestazioni artistiche dal vivo, a meno che le stesse siano rese in funzione di una loro diffusione radiotelevisiva o siano gia' oggetto di una fissazione utilizzata per la diffusione. Se la fissazione consiste in un disco fonografico o in un altro apparecchio analogo, qualora sia utilizzata a scopo di lucro, e' riconosciuto a favore degli artisti interpreti o esecutori il compenso di cui all'art. 73; qualora non sia utilizzata a scopo di lucro, e' riconosciuto agli artisti interpreti o esecutori interessati l'equo compenso di cui all'art. 73-bis;
d) autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche: il diritto non si esaurisce nel territorio dell'Unione europea se non nel caso di prima vendita da parte del titolare del diritto o con il suo consenso in uno Stato membro;
e) autorizzare il noleggio od il prestito delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche e delle relative riproduzioni: l'artista interprete o esecutore, anche in caso di cessione del diritto di noleggio ad un produttore di fonogrammi o di opere cinematografiche o audovisive o sequenze di immagini in movimento, conserva il diritto di ottenere un'equa remunerazione per il noleggio concluso dal produttore con terzi. Ogni patto contrario e' nullo.".
Nota all' art. 13:
- Per la legge n. 633/1941 vedi nota all'art. 1. L'art. 80 cosi' recitava:
"Art. 80. - Agli artisti attori o interpreti di opere o composizioni drammatiche o letterarie, ed agli artisti esecutori di opere o composizioni musicali, anche se le opere o composizioni sovraindicate siano in dominio pubblico, compete, indipendentemente dalla eventuale retribuzione loro spettante per la recitazione, rappresentazione od esecuzione, il diritto ad un equo compenso nei confronti di chiunque diffonda o trasmetta per radiodiffusione, telefonia o altro apparecchio equivalente, ovvero incida, registri o comunque riproduca su disco fonografico, pellicola cinematografica o altro apparecchio equivalente, la suddetta recitazione, rappresentazione od esecuzione.
Uguale diritto loro compete nei confronti di chiunque con gli stessi mezzi, diffonda o riproduca successivamente l'opera gia' diffusa, trasmessa, incisa, registrata o riprodotta, ai sensi del comma che precede.
Tale diritto non compete se la recitazione, rappresentazione od
esecuzione, sono fatte per la radiodiffusione, la telefonia, la cinematografia, l'incisione o la registrazione sugli apparecchi meccanici sopraindicati ed a tale scopo retribuita.
Egualmente nessun compenso e' dovuto per le registrazioni su disco, nastro metallico o altro procedimento analogo, indicate negli articoli 55 e 59".
"Art. 80. - 1. Si considerano artisti interpreti ed artisti esecutori gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in qualunque modo opere dell'ingegno, siano esse tutelate o di dominio pubblico.
2. Gli artisti interpreti e esecutori hanno, indipendentemente dalla eventuale retribuzione loro spettante per le prestazioni artistiche dal vivo, il potere esclusivo di:
a) autorizzare la fissazione delle loro prestazioni artistiche;
b) autorizzare la riproduzione diretta o indiretta della fissazione delle loro prestazioni artistiche;
c) autorizzare la radiodiffusione via etere e la comunicazione al pubblico, in qualsivoglia forma e modo, delle loro prestazioni artistiche dal vivo, a meno che le stesse siano rese in funzione di una loro diffusione radiotelevisiva o siano gia' oggetto di una fissazione utilizzata per la diffusione. Se la fissazione consiste in un disco fonografico o in un altro apparecchio analogo, qualora sia utilizzata a scopo di lucro, e' riconosciuto a favore degli artisti interpreti o esecutori il compenso di cui all'art. 73; qualora non sia utilizzata a scopo di lucro, e' riconosciuto agli artisti interpreti o esecutori interessati l'equo compenso di cui all'art. 73-bis;
d) autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche: il diritto non si esaurisce nel territorio dell'Unione europea se non nel caso di prima vendita da parte del titolare del diritto o con il suo consenso in uno Stato membro;
e) autorizzare il noleggio od il prestito delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche e delle relative riproduzioni: l'artista interprete o esecutore, anche in caso di cessione del diritto di noleggio ad un produttore di fonogrammi o di opere cinematografiche o audovisive o sequenze di immagini in movimento, conserva il diritto di ottenere un'equa remunerazione per il noleggio concluso dal produttore con terzi. Ogni patto contrario e' nullo.".
Nota all' art. 13:
- Per la legge n. 633/1941 vedi nota all'art. 1. L'art. 80 cosi' recitava:
"Art. 80. - Agli artisti attori o interpreti di opere o composizioni drammatiche o letterarie, ed agli artisti esecutori di opere o composizioni musicali, anche se le opere o composizioni sovraindicate siano in dominio pubblico, compete, indipendentemente dalla eventuale retribuzione loro spettante per la recitazione, rappresentazione od esecuzione, il diritto ad un equo compenso nei confronti di chiunque diffonda o trasmetta per radiodiffusione, telefonia o altro apparecchio equivalente, ovvero incida, registri o comunque riproduca su disco fonografico, pellicola cinematografica o altro apparecchio equivalente, la suddetta recitazione, rappresentazione od esecuzione.
Uguale diritto loro compete nei confronti di chiunque con gli stessi mezzi, diffonda o riproduca successivamente l'opera gia' diffusa, trasmessa, incisa, registrata o riprodotta, ai sensi del comma che precede.
Tale diritto non compete se la recitazione, rappresentazione od
esecuzione, sono fatte per la radiodiffusione, la telefonia, la cinematografia, l'incisione o la registrazione sugli apparecchi meccanici sopraindicati ed a tale scopo retribuita.
Egualmente nessun compenso e' dovuto per le registrazioni su disco, nastro metallico o altro procedimento analogo, indicate negli articoli 55 e 59".