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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 3954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3954 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli nella persona del dott. Paolo Scognamiglio, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 19305/2024 R.G. vertente
TRA
, nato a [...] il [...] C.F. Parte_1 C.F._1 [...]
, nato a [...] il [...] C.F. e Parte_2 C.F._2 [...]
, nato a [...] il [...] C.F. n.q. di eredi Parte_3 C.F._3 della sig.ra , nata a [...] il [...] ed ivi deceduta il 09/03/2024, Persona_1
C.F. , elettivamente domiciliati in Napoli, alla Via Dei Missionari 11, presso C.F._4 lo studio dell'Avv. Eva Russolillo dalla quale sono rappresentati e difesi come in atti
-RICORRENTI-
E
in persona del suo Presidente e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal funzionario Mario De Martino, e presso questi elett.te dom.to presso la sede in Via A. De Gasperi, n° 55 Napoli;
CP_1
-RESISTENTE-
OGGETTO: quantificazione arretrati indennità di accompagnamento non versati.
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa.
_______________________
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 11 settembre 2024 , e Parte_1 Parte_2 [...]
, nella loro qualità di eredi della sig.ra convenivano in giudizio Parte_3 Persona_1
l' in persona del suo legale rappresentante p.t., per sentir accertare e dichiarare il loro diritto, CP_1 nella indicata qualità, a percepire l'indennità di accompagnamento dal gennaio 2023 al 9 marzo 2024
(data del decesso della de cuius) sussistendo il requisito sanitario come riconosciuto nel decreto di omologa delle risultanze dell'accertamento peritale R.G. 7894/2023 del Tribunale di Napoli sez. lavoro e previdenza e, per l'effetto, condannare l' , al pagamento in loro favore dell'indennità di CP_1 accompagnamento dal 13 gennaio 2023 al 9 marzo 2024, oltre al diritto alla riscossione dei ratei mai percepiti, oltre interessi maturati ex art. 1284 c.c., in subordine quelli ritenuti di giustizia e rivalutazione monetaria;
il tutto con vittoria di spese e onorari, spese generali e accessori come per legge da attribuirsi al procuratore antistatario.
A sostegno della loro domanda i ricorrenti dichiaravano: che all'esito del ricorso per ATPO ex art. 445 bis c.p.c. il Giudice adito, con decreto emesso in data 17.01.2024 omologava le risultanze probatorie di cui alla relazione del CTU dichiarando la sussistenza in capo alla de cuius delle condizioni sanitarie previste dalla legge per usufruire dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 13 gennaio 2023; che l' a seguito della notifica del suddetto provvedimento di omologa, CP_1 avvenuta a mezzo pec in data 19.01.2024, non provvedeva a liquidare i ratei.
Si costituiva ritualmente l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_1 rappresentando di aver liquidato la prestazione spettante in data 7 marzo 2024, indennità di accompagnamento con decorrenza febbraio 2023 e fino al 31 marzo 2024, e che a causa del decesso della ricorrente il pagamento effettivo della prestazione agli eredi veniva disposto con data di valuta prevista per il 20.02.2025. Che, però, per l'erede venivano trattenuti tre debiti, per un Parte_1 importo complessivo di euro 1.484,77, riguardanti nello specifico un residuo di debito formatosi in seguito a revoca dell'indennità di accompagnamento, e due debiti, relativi a maggiorazioni sociali non spettanti, posizioni debitorie che l' dichiara di aver regolarmente comunicato. Eccepisce, CP_1 pertanto, compensazione impropria fra la posizione debitoria dell'erede e il credito Parte_1 derivante dalla liquidazione dei ratei di cui al ricorso.
Chiedeva, quindi, dichiararsi cessata la materia del contendere.
Non veniva svolta istruttoria ed, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, il Giudice decideva la causa.
La domanda ha ad oggetto la corretta quantificazione dei ratei arretrati dell'indennità di accompagnamento di cui alla L. 18/1980.
Per quanto concerne il versamento dell'importo pari ad euro 7.658,01 il parziale adempimento spontaneo della prestazione da parte dell'ente resistente determina il venir meno dell'interesse ad agire e a contraddire e, con esso, la necessità di una pronuncia del giudice sul punto con conseguente declaratoria di parziale cessazione della materia del contendere in considerazione dell'intervenuto pagamento di parte della prestazione rivendicata. In merito agli interessi legali dovuti dalla prestazione, essi sono stati liquidati parzialmente e pertanto va accolta la richiesta di parte ricorrente e conseguentemente l' va condannato al pagamento CP_1 della restante somma di euro 125,12.
Per quanto concerne le ulteriori somme spettanti pro quota all'istante nella qualità di Parte_1 erede trattenute dall' e non versate, la domanda va accolta e conseguentemente va dichiarata CP_1 illegittima la compensazione operata dalla resistente.
L' ha operato delle trattenute sulla base del presupposto che parte ricorrente avesse goduto CP_1 indebitamente di maggiorazioni sociali e di importi erogati a titolo di indennità di accompagnamento non dovuti a seguito della revoca della prestazione.
In relazione alla compensazione operata tra gli importi dovuti a titolo di indennità di accompagnamento e quelli indebitamente erogati a titolo di maggiorazione sociale, va detto che trattandosi di prestazioni di natura assistenziale diverse non ricorre l'identità di titolo che giustifica la cd. compensazione impropria. Come affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Corte di Cassazione del 24 luglio 2007, n. 16349) la compensazione impropria si riscontra ogniqualvolta le reciproche ragioni di dare e di avere attengono allo stesso rapporto assistenziale, e in tal caso la valutazione delle reciproche pretese implica solo un accertamento contabile che il giudice può compiere senza che sia necessaria l'eccezione di parte o la proposizione di domanda riconvenzionale (Cassazione ordinanza 14 settembre 2022 n. 27030). Nel caso di specie l'identità del titolo non può essere affermata sul generico presupposto che entrambe le prestazioni di cui è causa hanno natura assistenziale dovendosi sottolineare l'assoluta diversità dei presupposti che ne giustificano l'erogazione (v. Cass. civ. n. 30220/2019). E inoltre, le conseguenze applicative dell'ipotesi della compensazione impropria, si sostanziano nell'esclusione della deducibilità, per intero, del controcredito dal credito impignorabile. Il credito per indennità di accompagnamento è, comunque, impignorabile e l'articolo 1246 n. 3 del codice civile dispone che la compensazione non si verifica quando, fatti salvi il titolo dell'uno o dell'altro debito, uno dei crediti sia dichiarato impignorabile.
Ma la compensazione impropria non può essere richiamata neppure tra gli importi dovuti a titolo di indennità di accompagnamento che il richiede, in questa sede, nella sua qualità di erede Parte_1
e quelli indebitamente erogati in suo favore a titolo personale dall'Istituto. Attengono infatti a posizioni soggettive completamente diverse, e la giurisprudenza di legittimità citata ha chiarito che affinchè possa operare la compensazione impropria è necessario che i rapporti debito-credito derivino da uno stesso rapporto, circostanza che non sussiste nella fattispecie sottoposta all'esame di questo giudicante poiché l' vuole compensare il debito di un soggetto con il credito di un altro. CP_1
Va pertanto condannato l' resistente al pagamento in favore di nella qualità di CP_1 Parte_1 erede della signora dell'importo di euro 1.484,77 a titolo di ratei arretrati Persona_1 dell'indennità di accompagnamento di cui alla L. 18/1980. Il comportamento dell' che ha provveduto al pagamento parziale successivamente al deposito CP_1 del ricorso, l'accoglimento in parte della domanda dei ricorrenti giustifica la compensazione per un terzo delle spese di lite che per la restante parte vengono poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciandosi, così decide:
- Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla somma di euro 7.658,01corrisposta CP_ dall' ai ricorrenti in data 20.02.2025;
- Condanna l' al pagamento in favore dei ricorrenti degli interessi legali non liquidati per euro CP_1
125,12;
- Condanna l' al pagamento in favore del ricorrente della somma CP_1 Parte_1 illegittimamente compensata di euro 1.484,77 oltre interessi legali dal credito al soddisfo;
CP_
- Dichiara compensate per 1/3 le spese di lite e per la restante parte condanna l' al pagamento delle spese che liquida in euro 700,00 oltre accessori con attribuzione.
Napoli, lì……
Il Giudice del lavoro
Dott. Paolo Scognamiglio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli nella persona del dott. Paolo Scognamiglio, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 19305/2024 R.G. vertente
TRA
, nato a [...] il [...] C.F. Parte_1 C.F._1 [...]
, nato a [...] il [...] C.F. e Parte_2 C.F._2 [...]
, nato a [...] il [...] C.F. n.q. di eredi Parte_3 C.F._3 della sig.ra , nata a [...] il [...] ed ivi deceduta il 09/03/2024, Persona_1
C.F. , elettivamente domiciliati in Napoli, alla Via Dei Missionari 11, presso C.F._4 lo studio dell'Avv. Eva Russolillo dalla quale sono rappresentati e difesi come in atti
-RICORRENTI-
E
in persona del suo Presidente e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal funzionario Mario De Martino, e presso questi elett.te dom.to presso la sede in Via A. De Gasperi, n° 55 Napoli;
CP_1
-RESISTENTE-
OGGETTO: quantificazione arretrati indennità di accompagnamento non versati.
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa.
_______________________
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 11 settembre 2024 , e Parte_1 Parte_2 [...]
, nella loro qualità di eredi della sig.ra convenivano in giudizio Parte_3 Persona_1
l' in persona del suo legale rappresentante p.t., per sentir accertare e dichiarare il loro diritto, CP_1 nella indicata qualità, a percepire l'indennità di accompagnamento dal gennaio 2023 al 9 marzo 2024
(data del decesso della de cuius) sussistendo il requisito sanitario come riconosciuto nel decreto di omologa delle risultanze dell'accertamento peritale R.G. 7894/2023 del Tribunale di Napoli sez. lavoro e previdenza e, per l'effetto, condannare l' , al pagamento in loro favore dell'indennità di CP_1 accompagnamento dal 13 gennaio 2023 al 9 marzo 2024, oltre al diritto alla riscossione dei ratei mai percepiti, oltre interessi maturati ex art. 1284 c.c., in subordine quelli ritenuti di giustizia e rivalutazione monetaria;
il tutto con vittoria di spese e onorari, spese generali e accessori come per legge da attribuirsi al procuratore antistatario.
A sostegno della loro domanda i ricorrenti dichiaravano: che all'esito del ricorso per ATPO ex art. 445 bis c.p.c. il Giudice adito, con decreto emesso in data 17.01.2024 omologava le risultanze probatorie di cui alla relazione del CTU dichiarando la sussistenza in capo alla de cuius delle condizioni sanitarie previste dalla legge per usufruire dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 13 gennaio 2023; che l' a seguito della notifica del suddetto provvedimento di omologa, CP_1 avvenuta a mezzo pec in data 19.01.2024, non provvedeva a liquidare i ratei.
Si costituiva ritualmente l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_1 rappresentando di aver liquidato la prestazione spettante in data 7 marzo 2024, indennità di accompagnamento con decorrenza febbraio 2023 e fino al 31 marzo 2024, e che a causa del decesso della ricorrente il pagamento effettivo della prestazione agli eredi veniva disposto con data di valuta prevista per il 20.02.2025. Che, però, per l'erede venivano trattenuti tre debiti, per un Parte_1 importo complessivo di euro 1.484,77, riguardanti nello specifico un residuo di debito formatosi in seguito a revoca dell'indennità di accompagnamento, e due debiti, relativi a maggiorazioni sociali non spettanti, posizioni debitorie che l' dichiara di aver regolarmente comunicato. Eccepisce, CP_1 pertanto, compensazione impropria fra la posizione debitoria dell'erede e il credito Parte_1 derivante dalla liquidazione dei ratei di cui al ricorso.
Chiedeva, quindi, dichiararsi cessata la materia del contendere.
Non veniva svolta istruttoria ed, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, il Giudice decideva la causa.
La domanda ha ad oggetto la corretta quantificazione dei ratei arretrati dell'indennità di accompagnamento di cui alla L. 18/1980.
Per quanto concerne il versamento dell'importo pari ad euro 7.658,01 il parziale adempimento spontaneo della prestazione da parte dell'ente resistente determina il venir meno dell'interesse ad agire e a contraddire e, con esso, la necessità di una pronuncia del giudice sul punto con conseguente declaratoria di parziale cessazione della materia del contendere in considerazione dell'intervenuto pagamento di parte della prestazione rivendicata. In merito agli interessi legali dovuti dalla prestazione, essi sono stati liquidati parzialmente e pertanto va accolta la richiesta di parte ricorrente e conseguentemente l' va condannato al pagamento CP_1 della restante somma di euro 125,12.
Per quanto concerne le ulteriori somme spettanti pro quota all'istante nella qualità di Parte_1 erede trattenute dall' e non versate, la domanda va accolta e conseguentemente va dichiarata CP_1 illegittima la compensazione operata dalla resistente.
L' ha operato delle trattenute sulla base del presupposto che parte ricorrente avesse goduto CP_1 indebitamente di maggiorazioni sociali e di importi erogati a titolo di indennità di accompagnamento non dovuti a seguito della revoca della prestazione.
In relazione alla compensazione operata tra gli importi dovuti a titolo di indennità di accompagnamento e quelli indebitamente erogati a titolo di maggiorazione sociale, va detto che trattandosi di prestazioni di natura assistenziale diverse non ricorre l'identità di titolo che giustifica la cd. compensazione impropria. Come affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Corte di Cassazione del 24 luglio 2007, n. 16349) la compensazione impropria si riscontra ogniqualvolta le reciproche ragioni di dare e di avere attengono allo stesso rapporto assistenziale, e in tal caso la valutazione delle reciproche pretese implica solo un accertamento contabile che il giudice può compiere senza che sia necessaria l'eccezione di parte o la proposizione di domanda riconvenzionale (Cassazione ordinanza 14 settembre 2022 n. 27030). Nel caso di specie l'identità del titolo non può essere affermata sul generico presupposto che entrambe le prestazioni di cui è causa hanno natura assistenziale dovendosi sottolineare l'assoluta diversità dei presupposti che ne giustificano l'erogazione (v. Cass. civ. n. 30220/2019). E inoltre, le conseguenze applicative dell'ipotesi della compensazione impropria, si sostanziano nell'esclusione della deducibilità, per intero, del controcredito dal credito impignorabile. Il credito per indennità di accompagnamento è, comunque, impignorabile e l'articolo 1246 n. 3 del codice civile dispone che la compensazione non si verifica quando, fatti salvi il titolo dell'uno o dell'altro debito, uno dei crediti sia dichiarato impignorabile.
Ma la compensazione impropria non può essere richiamata neppure tra gli importi dovuti a titolo di indennità di accompagnamento che il richiede, in questa sede, nella sua qualità di erede Parte_1
e quelli indebitamente erogati in suo favore a titolo personale dall'Istituto. Attengono infatti a posizioni soggettive completamente diverse, e la giurisprudenza di legittimità citata ha chiarito che affinchè possa operare la compensazione impropria è necessario che i rapporti debito-credito derivino da uno stesso rapporto, circostanza che non sussiste nella fattispecie sottoposta all'esame di questo giudicante poiché l' vuole compensare il debito di un soggetto con il credito di un altro. CP_1
Va pertanto condannato l' resistente al pagamento in favore di nella qualità di CP_1 Parte_1 erede della signora dell'importo di euro 1.484,77 a titolo di ratei arretrati Persona_1 dell'indennità di accompagnamento di cui alla L. 18/1980. Il comportamento dell' che ha provveduto al pagamento parziale successivamente al deposito CP_1 del ricorso, l'accoglimento in parte della domanda dei ricorrenti giustifica la compensazione per un terzo delle spese di lite che per la restante parte vengono poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciandosi, così decide:
- Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla somma di euro 7.658,01corrisposta CP_ dall' ai ricorrenti in data 20.02.2025;
- Condanna l' al pagamento in favore dei ricorrenti degli interessi legali non liquidati per euro CP_1
125,12;
- Condanna l' al pagamento in favore del ricorrente della somma CP_1 Parte_1 illegittimamente compensata di euro 1.484,77 oltre interessi legali dal credito al soddisfo;
CP_
- Dichiara compensate per 1/3 le spese di lite e per la restante parte condanna l' al pagamento delle spese che liquida in euro 700,00 oltre accessori con attribuzione.
Napoli, lì……
Il Giudice del lavoro
Dott. Paolo Scognamiglio