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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 20/02/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2061 /2024
TRIBUNALE di MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA R.G. nr. 2061 /2024 tra
C.F. ) Parte_1 C.F._1
ATTORE/I
e
) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I
Oggi, 20.2.2025, innanzi alla dott. Simona Improta, è comparsa, a seguito di collegamento da remoto mediante il programma Microsoft Teams e previa ammissione dell'aula di udienza virtuale assegnata al Giudice, l'avv. SCIACCA CHIARA per la ricorrente Parte_1 nessuno per il .
[...] Controparte_1
Il difensore, su invito del giudice, procede alla discussione della causa, riportandosi al ricorso introduttivo.
Il giudice dopo essersi ritirato in Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 429, comma primo,
c.p.c. dandone lettura in udienza.
Il Giudice
dott. Simona Improta
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
La dott.ssa Simona Improta, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al N. 2061/2024 di R.G. promossa da
C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti GANCI Parte_1 C.F._1
FABIO, MICELI WALTER, RINALDI GIOVANNI e domicilio eletto in Monreale via Roma
48
-ricorrente-
contro
) con il patrocinio degli Controparte_1 P.IVA_1
avv.ti SERAFINO FRANCESCO e ROVELLI STEFANO e domicilio eletto in Milano via
Soderini 24
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente in data 5.8.2024, Parte_1 conveniva in giudizio il , esponendo quanto segue: “la Controparte_1
Sig.ra è una docente di Scuola Secondaria classe concorsuale A-22, con Parte_1 ultima sede di servizio presso l'Istituto Comprensivo “Enrico Fermi” di Cusano Milanino (MI). Parte ricorrente ha stipulato i seguenti contratti di supplenza a tempo determinato con il : AA.SS. 2019/2020; contratti stipulati 4; periodo di Controparte_1 lavoro svolto dal 5.12.2029 al 26.6.2020; giorni di lavoro 180. Parte ricorrente durante l'ano scolastico 2019/2020 non ha percepito la retribuzione professionale docenti cedolini stipendiali, indennità prevista dall'articolo 7 del del CCNL del 15.03.2001 e corrisposta dal , sino a oggi, Controparte_1 esclusivamente ai docenti di ruolo e ai docenti precari che hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno. La retribuzione professionale docenti è stata istituita dall'art. 7 del CCNL per il comparto scuola del 15.03.2001, il quale prevede che “Con l'obiettivo della valorizzazione
2 professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995. L'art. 25 del CCNI del 31.8.1999 ha disciplinato i criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio stabilendo al comma 5 che “Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”. Con riferimento alla posizione della ricorrente, “la retribuzione professionale docenti, a prescindere dalla classe di concorso, dal titolo di studio e dell'istituzione scolastica dove si presta servizio, ai sensi dell'art. 87 del CCNL Scuola 29.11.2007 ammontava, sino al 28.02.2018, a € 164,00 mensili. L'art. 38 del CCNL Scuola del 2016/2018 ha statuito un aumento della retribuzione professionale docenti, stabilendo che dal 01.03.2018 ammontava a € 174,50. L'art. 14 del CCNL Scuola del 2019/2021, infine, ha statuito un ulteriore aumento della retribuzione professionale docenti, stabilendo che dal 01.01.2022 ammonta a € 184,50. La modalità di calcolo è quella prevista dall'art. 25 del CCNI del 31.08.1999: a. comma 4, il compenso in questione spetta al personale docente in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o le situazioni di stato assimilate al servizio);
b. comma 5, per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio;
L'importo lordo giornaliero della retribuzione professionale docenti, pertanto, è pari a: - € 5,47 (€ 164: 30 giorni) sino al 28 febbraio 2018; - € 5,82 (€ 174,50: 30 giorni) dal 1° marzo 2018 al 31.12.2021; - € 6,15 (€ 184,50: 30 giorni) a partire dal 1° gennaio 2022 A parte ricorrente non è stata corrisposta la retribuzione professionale docenti per l'anno scolastico 2019/20. Parte ricorrente, in particolare: - durante l'anno scolastico 2019/20 ha lavorato 180 giorni;
la somma dovuta dal , a partire dal Controparte_1
1° marzo 2018 e sino al 31.12.2021, ammonta a € 5,82 x 180 giorni = € 814,801. TOTALE
€ 814,80”. Chiedeva pertanto la condanna del convenuto al pagamento di tale somma, CP_1 ovvero di quella maggiore e minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Il si costituiva con memoria, nella quale Controparte_1 chiedeva il rigetto del ricorso, contestando le argomentazioni e la pretesa avversaria, cui contrapponeva l'inapplicabilità della normativa, riguardante il menzionato compenso, alla platea dei docenti incaricati dello svolgimento di supplenze brevi e saltuarie, i quali, proprio in ragione dell'attività frammentaria e discontinua esercitata, non potevano rientrare nella tipologia designata, rimanendo estranei all' “attuazione di processi innovatori e al miglioramento del servizio scolastico”.
3 Considerata la natura documentale della causa, all'udienza del 20.2.2025, celebratasi mediante collegamento da remoto, si procedeva alla discussione con emissione e lettura del dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Il ricorso è fondato, e deve pertanto essere accolto. Al riguardo, può integralmente richiamarsi ai sensi dell'art.118 disp.att. c.p.c. la decisione adottata da questo Tribunale in analoga vertenza (sentenza Tribunale di Monza nr.482 del 18.11.2022) , ove la medesima questione è stata affrontata e risolta come segue: “ 'la retribuzione professionale docenti' è un trattamento retributivo accessorio introdotto dall'art. 7 del CCNL 15.3.2001, secondo cui 'con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNL 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1
e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995'. Il predetto emolumento è stato riconfermato e incrementato dai successivi contratti collettivi
(art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007, art. 38 CCNL 19.4.2018). La questione controversa riguarda l'interpretazione da dare al richiamo che l'art. 7 del CCNL del 15.3.2001, con riferimento alla menzionata voce retributiva, fa alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999". La richiamata disposizione prevede, infatti, che l'emolumento in oggetto spetta 'in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio'; 'per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio', esclusivamente al personale docente con rapporto di impiego a tempo indeterminato, al personale docente con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico (31 agosto) e al personale docente con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche
(30 Giugno). La ricorrente, per i servizi resi in esecuzione dei contratti di supplenza breve e saltuaria, non ha, pertanto, ricevuto detto emolumento e lamenta di essere stata illegittimamente discriminata non solo rispetto ai docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ma anche rispetto ai docenti con altre tipologie di contratto di lavoro a tempo determinato, in spregio al divieto posto dalla normativa europea e nazionale, come interpretata dalla Suprema Corte di Cassazione. Si tratta, in effetti, di un emolumento retributivo fisso e continuativo, non collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione da parte del personale docente ed educativo. Come tale, detta voce retributiva rientra nelle condizioni di impiego che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali 'non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive'. Nel caso di specie non sussistono “ragioni oggettive” per riservare alle docenze brevi e saltuarie un diverso trattamento, in quanto le attività d'insegnamento svolte comportano identità di
4 mansioni e obblighi contrattuali rispetto al servizio scolastico svolto sia dai colleghi con contratto a tempo indeterminato, sia dai colleghi con contratto a tempo determinato fino al
31 agosto e fino al 30 giugno. Il richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle 'modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999' deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo. Come evidenziato dalla difesa di parte ricorrente, una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 dell'Accordo Quadro.
Sulla questione è da ultimo intervenuta la Cassazione, che, con sentenza n. 20015/2018, ha così statuito, affermando il seguente principio di diritto: 'l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio'. Quanto precede, alla luce dei principi ivi richiamati e applicati per fattispecie analoga, comporta la condanna del al pagamento in favore della ricorrente delle differenze CP_1 retributive maturate e non percepite in occasione ai servizi di lavoro prestati per i contratti a tempo determinato, anche per supplenze brevi e saltuarie, come documentati in atti, da quantificarsi sulla base del conteggio analitico contenuto nel ricorso nell'importo di complessivi euro 814,80, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti al saldo, atteso il divieto di cumulo di cui all'art. 22, comma 36, l. 724/1994. Le spese processuali si regolano secondo soccombenza e si liquidano in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede: accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla corresponsione della Retribuzione Professionale Docenti di cui all'art. 7 del CCNL del 15.3.2001 per tutti i contratti di supplenza breve e saltuaria di cui è causa;
condanna il a pagare, per tale causale, in favore della Controparte_1 ricorrente la somma di euro 814,80, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
condanna il alla rifusione delle spese di lite, Controparte_1 complessivamente liquidate in euro 251,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al
15%, IVA e CPA secondo le aliquote di legge, da distrarsi ai procuratori dichiaratisi antistatari. Monza 20.2.2025
Il Giudice del lavoro
Simona Improta
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