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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 04/07/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 1888/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 1888/2025 V.G. posta in decisione il 19.06.2025 e promossa dai coniugi
, nata in [...] il [...], residente a[...]
San Bernardino-Tordandrea n. 4, C.F. (avv. Christian Biserni) C.F._1
e
, nato in [...] il [...], residente a [...]
63/R, C.F. (avv. Christian Biserni) C.F._2
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato in data
02.05.2025; preso atto che l'udienza del 10.06.2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi nasceva il figlio in data 02.08.2020; Persona_1 ritenuto che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale ai sensi della l. n. 55/2015;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra , nata in [...] il Parte_1
20.11.1995, C.F. , e , nato in [...] il [...], C.F._1 Parte_2
C.F. celebrato in Marocco il 14.10.2016, trascritto nel Registro degli atti di C.F._2 matrimonio del Comune di Lugo (RA) al n.7, parte II, serie C, anno 2019;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Lugo (RA) di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
“1) I genitori eserciteranno ex art. 316 c.c. l'affidamento condiviso sul figlio minore Persona_1
il quale rimarrà collocato presso la madre, con la quale continuerà a risiedere. Per effetto di tale scelta, i genitori parteciperanno di comune accordo alle decisioni in ordine all'educazione,
all'istruzione e all'indirizzo di vita del figlio. I genitori si danno reciprocamente atto che il collocamento del minore presso l'abitazione della madre è scelta fatta nell'esclusivo interesse del figlio. Gli stessi danno atto che ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e Per_1
continuativo con ciascuno di loro, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
2) In termini generali il padre potrà vedere il figlio quando lo riterrà opportuno, previo accordo con la madre, tenuto conto dell'età di compatibilmente con i propri impegni lavorativi, con quelli Per_1
della madre e con i futuri impegni scolastici del figlio.
3) Sempre in termini generali e salvi, comunque, diversi accordi tra i genitori, stante la distanza territoriale attualmente intercorrente tra i luoghi di residenza di padre e figlio, il padre trascorrerà
con il figlio un fine settimana al mese dal venerdì pomeriggio alla domenica sera. I genitori di comune accordo si riservano di modificare il suddetto calendario secondo le loro esigenze e quelle del figlio minore, anche nel caso di riavvicinamento di madre e figlio al luogo di residenza del padre. Durante
le vacanze natalizie il minore trascorrerà almeno tre giorni consecutivi con il padre;
due giorni consecutivi durante quelle Pasquali, nonché due settimane non continuative durante le vacanze scolastiche estive, con un massimo di pernotto di tre giorni consecutivi;
tali periodi dovranno essere stabiliti preventivamente di comune accordo. Con il crescere del minore e il consolidamento del predetto ménage, in assenza di particolari problematiche detti periodi potranno essere incrementati nell'accordo tra i genitori.
Quanto alle festività musulmane i genitori del minore precisano che continueranno a festeggiare,
alternandole, la fine del con quella della nel 2025 la prima verrà festeggiata dal Per_2 Per_3
minore con la madre e la seconda con il padre, invertendole l'anno successivo e così via. Il
compleanno del minore sarà festeggiato alla mattina, fino alle 15 con la madre e dalle 15 alle 21 con il padre.
4) Il SI. si impegna a corrispondere alla SI.ra quale contributo per Parte_2 Parte_1
il mantenimento del figlio, fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica di quest'ultimo, la somma di € 200,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat con decorrenza decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza di divorzio, da corrispondersi mediante bonifico bancario o altro metodo tracciabile entro il giorno 10 del mese, oltre al 50% delle spese straordinarie stabilite come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Ravenna noto ai coniugi che dovranno essere rimborsate sempre mediante bonifico bancario entro 15 giorni dalla richiesta da un genitore all'altro.
5) L'assegno unico per il figlio continuerà ad essere percepito in via esclusiva dalla SI.ra
[...]
; con la firma in calce al presente atto il SI. presta fin da ora Parte_1 Parte_2
il consenso ad ogni incombente a tal fine necessario;
6) I coniugi dichiarano di disporre di redditi e di sostanze tali da consentirgli di provvedere ciascuno al proprio sostentamento, talché nulla sarà dovuto da ciascun coniuge nei confronti dell'altro a titolo di assegno divorzile, con conseguente reciproca rinuncia ad ogni pretesa al riguardo.
7) I coniugi si prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio.
8) Entrambi i genitori prestano altresì fin d'ora il proprio consenso a che in ogni momento venga rilasciato o rinnovato al figlio il documento valido per l'espatrio (passaporto e carta di Per_1
identità), impegnandosi a rilasciare ogni autorizzazione a tal fine necessaria.
9) I coniugi avranno cura di comunicarsi vicendevolmente eventuali cambiamenti di residenza e/o di domicilio.
10) Le spese legali sono integralmente compensate.”
Ravenna, 03/07/2025
Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 1888/2025 V.G. posta in decisione il 19.06.2025 e promossa dai coniugi
, nata in [...] il [...], residente a[...]
San Bernardino-Tordandrea n. 4, C.F. (avv. Christian Biserni) C.F._1
e
, nato in [...] il [...], residente a [...]
63/R, C.F. (avv. Christian Biserni) C.F._2
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato in data
02.05.2025; preso atto che l'udienza del 10.06.2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi nasceva il figlio in data 02.08.2020; Persona_1 ritenuto che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale ai sensi della l. n. 55/2015;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra , nata in [...] il Parte_1
20.11.1995, C.F. , e , nato in [...] il [...], C.F._1 Parte_2
C.F. celebrato in Marocco il 14.10.2016, trascritto nel Registro degli atti di C.F._2 matrimonio del Comune di Lugo (RA) al n.7, parte II, serie C, anno 2019;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Lugo (RA) di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
“1) I genitori eserciteranno ex art. 316 c.c. l'affidamento condiviso sul figlio minore Persona_1
il quale rimarrà collocato presso la madre, con la quale continuerà a risiedere. Per effetto di tale scelta, i genitori parteciperanno di comune accordo alle decisioni in ordine all'educazione,
all'istruzione e all'indirizzo di vita del figlio. I genitori si danno reciprocamente atto che il collocamento del minore presso l'abitazione della madre è scelta fatta nell'esclusivo interesse del figlio. Gli stessi danno atto che ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e Per_1
continuativo con ciascuno di loro, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
2) In termini generali il padre potrà vedere il figlio quando lo riterrà opportuno, previo accordo con la madre, tenuto conto dell'età di compatibilmente con i propri impegni lavorativi, con quelli Per_1
della madre e con i futuri impegni scolastici del figlio.
3) Sempre in termini generali e salvi, comunque, diversi accordi tra i genitori, stante la distanza territoriale attualmente intercorrente tra i luoghi di residenza di padre e figlio, il padre trascorrerà
con il figlio un fine settimana al mese dal venerdì pomeriggio alla domenica sera. I genitori di comune accordo si riservano di modificare il suddetto calendario secondo le loro esigenze e quelle del figlio minore, anche nel caso di riavvicinamento di madre e figlio al luogo di residenza del padre. Durante
le vacanze natalizie il minore trascorrerà almeno tre giorni consecutivi con il padre;
due giorni consecutivi durante quelle Pasquali, nonché due settimane non continuative durante le vacanze scolastiche estive, con un massimo di pernotto di tre giorni consecutivi;
tali periodi dovranno essere stabiliti preventivamente di comune accordo. Con il crescere del minore e il consolidamento del predetto ménage, in assenza di particolari problematiche detti periodi potranno essere incrementati nell'accordo tra i genitori.
Quanto alle festività musulmane i genitori del minore precisano che continueranno a festeggiare,
alternandole, la fine del con quella della nel 2025 la prima verrà festeggiata dal Per_2 Per_3
minore con la madre e la seconda con il padre, invertendole l'anno successivo e così via. Il
compleanno del minore sarà festeggiato alla mattina, fino alle 15 con la madre e dalle 15 alle 21 con il padre.
4) Il SI. si impegna a corrispondere alla SI.ra quale contributo per Parte_2 Parte_1
il mantenimento del figlio, fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica di quest'ultimo, la somma di € 200,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat con decorrenza decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza di divorzio, da corrispondersi mediante bonifico bancario o altro metodo tracciabile entro il giorno 10 del mese, oltre al 50% delle spese straordinarie stabilite come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Ravenna noto ai coniugi che dovranno essere rimborsate sempre mediante bonifico bancario entro 15 giorni dalla richiesta da un genitore all'altro.
5) L'assegno unico per il figlio continuerà ad essere percepito in via esclusiva dalla SI.ra
[...]
; con la firma in calce al presente atto il SI. presta fin da ora Parte_1 Parte_2
il consenso ad ogni incombente a tal fine necessario;
6) I coniugi dichiarano di disporre di redditi e di sostanze tali da consentirgli di provvedere ciascuno al proprio sostentamento, talché nulla sarà dovuto da ciascun coniuge nei confronti dell'altro a titolo di assegno divorzile, con conseguente reciproca rinuncia ad ogni pretesa al riguardo.
7) I coniugi si prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio.
8) Entrambi i genitori prestano altresì fin d'ora il proprio consenso a che in ogni momento venga rilasciato o rinnovato al figlio il documento valido per l'espatrio (passaporto e carta di Per_1
identità), impegnandosi a rilasciare ogni autorizzazione a tal fine necessaria.
9) I coniugi avranno cura di comunicarsi vicendevolmente eventuali cambiamenti di residenza e/o di domicilio.
10) Le spese legali sono integralmente compensate.”
Ravenna, 03/07/2025
Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè