Articolo 3 della Legge 1 marzo 1968, n. 172
Articolo 2Articolo 4
Versione
6 aprile 1968
Art. 3.
Il Governo, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, e' autorizzato a determinare il personale necessario al funzionamento della sezione di cui all'articolo precedente, rivedendo le piante organiche di altri uffici.
Nulla e' innovato per quanto riguarda le disposizioni contenute nell'ultimo comma dell' articolo 1 della legge 4 gennaio 1963, n. 1 .
Entrata in vigore il 6 aprile 1968