Art. 3.
Il Governo, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, e' autorizzato a determinare il personale necessario al funzionamento della sezione di cui all'articolo precedente, rivedendo le piante organiche di altri uffici.
Nulla e' innovato per quanto riguarda le disposizioni contenute nell'ultimo comma dell' articolo 1 della legge 4 gennaio 1963, n. 1 .
Il Governo, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, e' autorizzato a determinare il personale necessario al funzionamento della sezione di cui all'articolo precedente, rivedendo le piante organiche di altri uffici.
Nulla e' innovato per quanto riguarda le disposizioni contenute nell'ultimo comma dell' articolo 1 della legge 4 gennaio 1963, n. 1 .