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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 17/12/2025, n. 3672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3672 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13632/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE
VERBALE DI UDIENZA DELLA CAUSA n. r.g. 13632/2023
tra Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggi 17 dicembre 2025 ad ore 12.48 innanzi al dott. Giuseppina Benenati, sono comparsi:
Per l'avv. PINELLI GIUSEPPE , oggi sostituito dall'avv. Daniele Parte_1
Bitto;
Per nessuno;
Controparte_1
Il Giudice invita parte ricorrente a precisare le conclusioni.
Il procuratore di parte ricorrente precisa le conclusioni come da ricorso chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Dopo breve discussione orale, il Giudice, previo ritiro in camera di consiglio per deliberare ed uscitone, in assenza delle parti pronuncia sentenza ex art. 281 terdecis e sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Giuseppina Benenati
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppina Benenati ha pronunciato ex art. 281 terdecies e sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13632/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PINELLI GIUSEPPE, Parte_1 elettivamente domiciliato in VIA CRESCENZIO 25 00193 ROMApresso il difensore avv. PINELLI
GIUSEPPE
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La motivazione che segue è redatta ai sensi dell'art.16-bis, comma 9-octies [aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n.
2- ter del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 pagina 2 di 7 agosto 2015, n. 132 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221], secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica;
per consolidata giurisprudenza, inoltre, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - o di fatto o di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" in base al principio della "ragione più liquida".
Il ricorrente espone di essere discendente di nato a [...] Persona_1 il 16.12.1871 e poi emigrato in Brasile. Precisa che l'avo non era mai stato naturalizzato e dunque aveva trasmesso alla propria discendenza la cittadinanza italiana fino all'odierno ricorrente.
L'amministrazione nonostante la regolare notifica nei suoi confronti non si costituiva in giudizio sicché ne va dichiarata la contumacia.
Il ricorso veniva comunicato al Pubblico Ministero.
In data 27.10.2025 il fascicolo veniva assegnato alla scrivente a seguito di Decreto 83/2025;
Con decreto di fissazione udienza datato 31.10.2025 veniva fissata la prima udienza al 17.12.2025.
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 281 terdecies e sexies c.p.c
1. La domanda è fondata.
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021, nonchè la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c., essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione.
La competenza territoriale è fissata, ai sensi dell'art. 4 co. 5 L. 46/2017 (come modificato dall'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26/11/2021) in base al luogo in cui l'attore ha la dimora, oppure, quando l'attore risiede all'estero, avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani, con conseguente corretta instaurazione del giudizio dinanzi a questo Giudice, trattandosi di discendente di soggetto nato in [...].
Va evidenziato che il ricorrente insta per la concessione della cittadinanza, alla quale avrebbero diritto iure sanguinis, per essere discendente di un cittadino italiano per nascita ex art. 1, lett a), legge n.
91/92. pagina 3 di 7 Tenendo conto della ricostruzione dell'albero genealogico del ricorrente, egli fa valere il suo diritto alla cittadinanza italiana per trasmissione dall'avo nato a [...] Persona_1
(FE) in data 16.12.1871 (si vedano allegati al ricorso introduttivo) e che la cittadinanza è dunque stata trasmessa dapprima attraverso il sig. (figlio di e Persona_2 Persona_3 poi tramite padre del ricorrente. Persona_4
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata.
Dall'esame di tale documentazione emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta
Costituzionale.
Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo poteva opporsi – neppure ratione temporis – alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato dapprima a veder cadere il criterio di trasmissione unicamente maschile e, quindi, a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione Italiana.
Infatti, con riferimento all'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17.3.1861, data della proclamazione del Regno d'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
Fatte queste premesse, pertanto, il primo problema che si pone è se vi sia una pregiudiziale amministrativa, ovvero se la parte debba prima adire la via amministrava ex art. 17 ter L.91/92, o se comunque la parte ricorrente abbia interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.
Tuttavia, dagli allegati al ricorso (v. docc. 8 e 9) del contenuto del sito del a Parte_2
San Paolo sotto la voce “Lista d'attesa per il riconoscimento della cittadinanza italiana”, - in relazione alle richieste di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguins, ai sensi della Legge n. pagina 4 di 7 91 del 5.02.1992, quali discendenti in linea diretta di cittadino italiano – si evince che il Consolato
Generale a San Paolo nell'anno 2023 aveva in corso la evasione di richieste formulate nel 2011 Pt_2
e il 2012. Dall'esame della lista richieste pubblicata sul website del a San Parte_2
Paolo viene in evidenza la dimensione del fenomeno e la condizione di sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti in ragione della mole delle domande presentate.
Ne deriva un'assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta presentata dai ricorrenti.
Ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. In applicazione dei principi sopra enunciati l'art 3 DPR n. 362/1994 prevede che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda entro il termine di 730 giorni.
Quando tale termine sia superato o sarebbe verosimilmente superato in caso di accesso alla via amministrativa il soggetto può adire direttamente l'autorità giudiziaria competente.
Il decorso di tale termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, inoltre, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere, infatti, che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
Per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca pre-costituzionale, occorre invece richiamare la posizione costante della giurisprudenza rispetto a c.d. “Decreto della Grande
Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che “sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889 salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi il rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto”. La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della Corte di Cassazione di Napoli del 05.10.1907 che sottolineò che ai sensi delle disposizioni generali del
Codice Civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno e che concernono le persone, i beni e gli atti.
La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o pagina 5 di 7 trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera (art. 11, comma 1, c.c. Del 1865) e, quindi, sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile.
Passando al merito del ricorso, nel caso di specie, il ricorrente fa discendere il proprio diritto alla cittadinanza italiana dal combinato disposto di due elementi, ovvero la circostanza per cui l'avo era cittadino italiano, in quanto nato in [...]anno 1871 e Persona_1 Pt_2 successivamente trasferitosi in Brasile, e dalla circostanza che il figlio di tale antenato era
[...] nonno del ricorrente. Per_2
Non emerge dagli atti che o alcuno dei suoi discendenti abbiano Persona_1 mai rinunciato alla cittadinanza italiana, ma, al contrario, dai vari allegati al ricorso introduttivo si evince che l'antenato del ricorrente non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, come evince dalla copia depositata riguardante il certificato negativo di naturalizzazione, CN (cfr. doc. 2).
Pertanto, ai sensi dell'art. 4 del Codice civile vigente in epoca unitaria, egli poteva trasmettere la cittadinanza italiana al figlio maschio Persona_2
Quindi se non vi sono dubbi che l'avo era cittadino italiano, in Persona_1 quanto nato in [...] cittadini italiani dopo l'unità d'Italia del 1861 (n. 16.12.1871), i suoi discendenti Pt_2 sono diventati cittadini brasiliani in forza della disciplina dello ius soli vigente in Brasile.
Il figlio nasceva, infatti, il 10.08.1914 in territorio brasiliano e quindi Persona_2 dopo l'entrata in vigore della l. del 1912 sulla cittadinanza.
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata dal ricorrente, dichiarando che lo stesso è cittadino italiano dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1 conseguenti.
Sussistono i presupposti per compensare le spese di lite stante la peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- DICHIARA la contumacia del convenuto;
CP_1
- ACCOGLIE il ricorso e per l'effetto DICHIARA lo status di cittadino italiano di:
nato il [...] in [...]; Parte_1
pagina 6 di 7 - ORDINA al e per esso all'ufficiale dello stato civile competente di procedere Controparte_1 alle relative iscrizioni e trascrizioni nei registri dello stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni all'Autorità consolare competente;
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite;
Sentenza resa ex articolo 281 terdecies e sexies c.p.c., ed allegata al verbale.
Bologna, 17 dicembre 2025
Il Giudice dott. Giuseppina Benenati
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE
VERBALE DI UDIENZA DELLA CAUSA n. r.g. 13632/2023
tra Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggi 17 dicembre 2025 ad ore 12.48 innanzi al dott. Giuseppina Benenati, sono comparsi:
Per l'avv. PINELLI GIUSEPPE , oggi sostituito dall'avv. Daniele Parte_1
Bitto;
Per nessuno;
Controparte_1
Il Giudice invita parte ricorrente a precisare le conclusioni.
Il procuratore di parte ricorrente precisa le conclusioni come da ricorso chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Dopo breve discussione orale, il Giudice, previo ritiro in camera di consiglio per deliberare ed uscitone, in assenza delle parti pronuncia sentenza ex art. 281 terdecis e sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Giuseppina Benenati
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppina Benenati ha pronunciato ex art. 281 terdecies e sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13632/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PINELLI GIUSEPPE, Parte_1 elettivamente domiciliato in VIA CRESCENZIO 25 00193 ROMApresso il difensore avv. PINELLI
GIUSEPPE
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La motivazione che segue è redatta ai sensi dell'art.16-bis, comma 9-octies [aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n.
2- ter del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 pagina 2 di 7 agosto 2015, n. 132 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221], secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica;
per consolidata giurisprudenza, inoltre, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - o di fatto o di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" in base al principio della "ragione più liquida".
Il ricorrente espone di essere discendente di nato a [...] Persona_1 il 16.12.1871 e poi emigrato in Brasile. Precisa che l'avo non era mai stato naturalizzato e dunque aveva trasmesso alla propria discendenza la cittadinanza italiana fino all'odierno ricorrente.
L'amministrazione nonostante la regolare notifica nei suoi confronti non si costituiva in giudizio sicché ne va dichiarata la contumacia.
Il ricorso veniva comunicato al Pubblico Ministero.
In data 27.10.2025 il fascicolo veniva assegnato alla scrivente a seguito di Decreto 83/2025;
Con decreto di fissazione udienza datato 31.10.2025 veniva fissata la prima udienza al 17.12.2025.
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 281 terdecies e sexies c.p.c
1. La domanda è fondata.
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021, nonchè la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c., essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione.
La competenza territoriale è fissata, ai sensi dell'art. 4 co. 5 L. 46/2017 (come modificato dall'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26/11/2021) in base al luogo in cui l'attore ha la dimora, oppure, quando l'attore risiede all'estero, avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani, con conseguente corretta instaurazione del giudizio dinanzi a questo Giudice, trattandosi di discendente di soggetto nato in [...].
Va evidenziato che il ricorrente insta per la concessione della cittadinanza, alla quale avrebbero diritto iure sanguinis, per essere discendente di un cittadino italiano per nascita ex art. 1, lett a), legge n.
91/92. pagina 3 di 7 Tenendo conto della ricostruzione dell'albero genealogico del ricorrente, egli fa valere il suo diritto alla cittadinanza italiana per trasmissione dall'avo nato a [...] Persona_1
(FE) in data 16.12.1871 (si vedano allegati al ricorso introduttivo) e che la cittadinanza è dunque stata trasmessa dapprima attraverso il sig. (figlio di e Persona_2 Persona_3 poi tramite padre del ricorrente. Persona_4
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata.
Dall'esame di tale documentazione emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta
Costituzionale.
Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo poteva opporsi – neppure ratione temporis – alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato dapprima a veder cadere il criterio di trasmissione unicamente maschile e, quindi, a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione Italiana.
Infatti, con riferimento all'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17.3.1861, data della proclamazione del Regno d'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
Fatte queste premesse, pertanto, il primo problema che si pone è se vi sia una pregiudiziale amministrativa, ovvero se la parte debba prima adire la via amministrava ex art. 17 ter L.91/92, o se comunque la parte ricorrente abbia interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.
Tuttavia, dagli allegati al ricorso (v. docc. 8 e 9) del contenuto del sito del a Parte_2
San Paolo sotto la voce “Lista d'attesa per il riconoscimento della cittadinanza italiana”, - in relazione alle richieste di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguins, ai sensi della Legge n. pagina 4 di 7 91 del 5.02.1992, quali discendenti in linea diretta di cittadino italiano – si evince che il Consolato
Generale a San Paolo nell'anno 2023 aveva in corso la evasione di richieste formulate nel 2011 Pt_2
e il 2012. Dall'esame della lista richieste pubblicata sul website del a San Parte_2
Paolo viene in evidenza la dimensione del fenomeno e la condizione di sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti in ragione della mole delle domande presentate.
Ne deriva un'assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta presentata dai ricorrenti.
Ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. In applicazione dei principi sopra enunciati l'art 3 DPR n. 362/1994 prevede che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda entro il termine di 730 giorni.
Quando tale termine sia superato o sarebbe verosimilmente superato in caso di accesso alla via amministrativa il soggetto può adire direttamente l'autorità giudiziaria competente.
Il decorso di tale termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, inoltre, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere, infatti, che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
Per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca pre-costituzionale, occorre invece richiamare la posizione costante della giurisprudenza rispetto a c.d. “Decreto della Grande
Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che “sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889 salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi il rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto”. La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della Corte di Cassazione di Napoli del 05.10.1907 che sottolineò che ai sensi delle disposizioni generali del
Codice Civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno e che concernono le persone, i beni e gli atti.
La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o pagina 5 di 7 trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera (art. 11, comma 1, c.c. Del 1865) e, quindi, sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile.
Passando al merito del ricorso, nel caso di specie, il ricorrente fa discendere il proprio diritto alla cittadinanza italiana dal combinato disposto di due elementi, ovvero la circostanza per cui l'avo era cittadino italiano, in quanto nato in [...]anno 1871 e Persona_1 Pt_2 successivamente trasferitosi in Brasile, e dalla circostanza che il figlio di tale antenato era
[...] nonno del ricorrente. Per_2
Non emerge dagli atti che o alcuno dei suoi discendenti abbiano Persona_1 mai rinunciato alla cittadinanza italiana, ma, al contrario, dai vari allegati al ricorso introduttivo si evince che l'antenato del ricorrente non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, come evince dalla copia depositata riguardante il certificato negativo di naturalizzazione, CN (cfr. doc. 2).
Pertanto, ai sensi dell'art. 4 del Codice civile vigente in epoca unitaria, egli poteva trasmettere la cittadinanza italiana al figlio maschio Persona_2
Quindi se non vi sono dubbi che l'avo era cittadino italiano, in Persona_1 quanto nato in [...] cittadini italiani dopo l'unità d'Italia del 1861 (n. 16.12.1871), i suoi discendenti Pt_2 sono diventati cittadini brasiliani in forza della disciplina dello ius soli vigente in Brasile.
Il figlio nasceva, infatti, il 10.08.1914 in territorio brasiliano e quindi Persona_2 dopo l'entrata in vigore della l. del 1912 sulla cittadinanza.
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata dal ricorrente, dichiarando che lo stesso è cittadino italiano dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1 conseguenti.
Sussistono i presupposti per compensare le spese di lite stante la peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- DICHIARA la contumacia del convenuto;
CP_1
- ACCOGLIE il ricorso e per l'effetto DICHIARA lo status di cittadino italiano di:
nato il [...] in [...]; Parte_1
pagina 6 di 7 - ORDINA al e per esso all'ufficiale dello stato civile competente di procedere Controparte_1 alle relative iscrizioni e trascrizioni nei registri dello stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni all'Autorità consolare competente;
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite;
Sentenza resa ex articolo 281 terdecies e sexies c.p.c., ed allegata al verbale.
Bologna, 17 dicembre 2025
Il Giudice dott. Giuseppina Benenati
pagina 7 di 7