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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 26/02/2025, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 399/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei magistrati:
dr. Domenico Bonaretti Presidente
dr.ssa Rossella Milone Consigliere
dr.ssa Beatrice Siccardi Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 399/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F./ P.IVA ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dagli Avv.ti Moreno Merciari e Maria Delmiglio ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Casalmaggiore (CR), via Giovanni Romani n.3, giusta procura in atti;
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
pagina 1 di 21 (C.F. ) – e per essa, quale mandataria Controparte_1 P.IVA_2 [...]
(già – rappresentata e difesa Controparte_2 CP_3
dall'Avv. Giuseppe Carteni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via Bigli n. 19, giusta procura in atti;
APPELLATA
Avente ad oggetto: fideiussione – polizza fideiussoria
Sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1
“- In via preliminare si eccepisce l'esistenza di un giudicato esterno (sentenza 649/24
Tribunale di Livorno) di cui dovrà tenersi conto anche nel presente giudizio, onde evitare la formazione di giudicati contrastanti che minano la stabilità della decisione;
- sempre in via preliminare si chiede che venga respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta da rappresentata da in quanto Controparte_1 CP_3
infondata, essendo l'atto di impugnazione specifico e formulato nel rispetto del dettato normativo.
- in via principale si chiede:
pagina 2 di 21 che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in riforma della sentenza impugnata, accolga le domande svolte dall'appellante nella causa civile di primo Parte_1
grado promossa avanti al Tribunale di Milano n. 42435/2020 R.G., di opposizione a decreto ingiuntivo n. 16563/2020, n. 29480/2020 R.G., ed in particolare si chiede che
l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano Voglia: revocare il decreto ingiuntivo n.
16563/2020, n. 29480/2020 R.G., emesso dal Tribunale di Milano, oggetto dell'opposizione in primo grado, per essere il ricorso per ingiunzione inammissibile e/o inesistente per inesistenza della procura alle liti e conseguentemente dichiararsi il decreto ingiuntivo nullo per i motivi esposti, nonché per difetto di rappresentanza sostanziale e processuale in capo alla mandataria, carenza di legittimazione attiva e titolarità del diritto in capo a Controparte_1
In ogni caso, Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano respingere tutte le domande proposte dalla società e per essa in accoglimento Controparte_1 CP_3
dell'appello, respingendo tutte le domande proposte dalla società e Controparte_1
per essa in quanto inammissibili per difetto di rappresentanza sostanziale e CP_3
processuale, anche del difensore, nonché assenza di titolarità in capo all'appellata del diritto dedotto in giudizio e carenza di legittimazione ad agire e per difetto di titolarità del diritto dedotto in giudizio e carenza di legittimazione ad agire in capo alla società
e per essa oltre che di rappresentanza;
- per la nullità Controparte_1 CP_3
totale e/o parziale della fideiussione posta a fondamento dello stesso, nonché per tutte le motivazioni esposte in atti.
In ogni caso, Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla società alla società e per essa Parte_1 Controparte_1
in conformità al giudicato che si è formato in relazione al rapporto CP_3
obbligatorio principale, come sopra esposto.
pagina 3 di 21 Con vittoria di spese ed onorari, oltre a spese generali, CPA ed IVA, se dovuta, per entrambi i gradi di giudizio, con distrazione delle stesse in favore dei procuratori antistatari.”
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni avversa istanza, così giudicare:
In via preliminare:
dichiarare l'appello inammissibile ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 342 c.p.c. e
348bis c.p.c., per le ragioni esposte in atti, con ogni consequenziale provvedimento;
Nel merito:
Respingere la domanda degli appellanti in quanto infondata in fatto ed in diritto, e, per
l'effetto, confermare la sentenza n. 6119/2022, pronunciata dal Tribunale di Milano in data 12.7.2022, per tutte le ragioni esposte in atti, nonché per quelle di cui agli atti di primo grado dell'esponente, da aversi qui per trascritte e riproposte, in una con le istanze tutte in essi contenute ivi comprese quelle istruttorie;
In subordine:
Condannare in qualità di fideiussore pro quota in favore Parte_1
della scrivente, a pagare l'importo di complessivi Euro 530.000,00, oltre agli interessi come sopra precisati fino al saldo., oltre spese ed interessi per le ragioni esposte in via gradata.
In via istruttoria: con effetto devolutivo di tutte le istanze, deduzioni ed allegazioni svolte in primo grado.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 4 di 21
I. Il giudizio di primo grado
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_2
16563/2020 con il quale il Tribunale di Milano l'aveva condannata, in qualità di garante di al pagamento in favore di (cessionaria di Parte_3 Controparte_1 [...]
) della somma di euro 530.000,00 a titolo di rate insolute del Controparte_4
contratto di finanziamento ipotecario (avente ad oggetto l'importo di euro 3.200.000, poi ridotto ad euro 2.822.500), stipulato dalla debitrice principale con la cedente in CP_4
data 30.10.2007.
A sostegno dell'opposizione deduceva:
- la nullità della procura alle liti perché generica e comunque rilasciata da un soggetto (il dott. privo di legittimazione a conferire procura. Persona_1
Nella prospettazione dell'opponente, non vi sarebbe stata prova che il dott.
indicato quale procuratore speciale di (mandataria di Per_1 CP_3
nel giudizio monitorio), fosse stato effettivamente Controparte_1
investito del potere di rappresentanza da parte di CP_3
- il difetto di legittimazione attiva di per non avere questa Controparte_1
fornito la prova della titolarità del credito ingiunto;
- la nullità della fideiussione per omessa indicazione dell'importo massimo garantito, nonché per violazione della normativa antitrust, in quanto contenente clausole conformi a quelle censurate dalla Banca d'Italia con il provvedimento n.
55/2005;
- l'omessa preventiva escussione del patrimonio della debitrice principale.
I.b. Si costituiva – e per essa, quale mandataria, Controparte_1 CP_3
– contestando quanto ex adverso dedotto e instando per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
pagina 5 di 21 I.c. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 6119/2022:
- rigettava l'eccezione di nullità della procura alle liti per avere CP_1
prodotto, in sede di comparsa di costituzione, la procura speciale conferita
[...]
da al Dott. CP_3 Persona_1
- rigettava l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, atteso che CP_1
aveva prodotto in giudizio la pubblicazione in G.U. dell'avviso di cessione,
[...]
nonché l'attestazione, rilasciata dalla banca cedente, di avvenuta cessione dello specifico credito per cui è causa;
- dichiarava infondata l'eccezione relativa alla pretesa violazione dell'art. 1938 c.c., attesa la chiara indicazione dell'importo massimo garantito, tanto nella fideiussione originaria del 19.10.2007, quanto nelle successive scritture private
(datate, rispettivamente, 17.9.2013 e 24.10.2014), sottoscritte da
[...]
a conferma dei precedenti obblighi fideiussori;
Parte_1
- disattendeva l'eccezione relativa all'omessa preventiva escussione del patrimonio della debitrice principale, atteso che le parti non avevano pattuito nel contratto di fideiussione alcun beneficium excussionis in favore di e Parte_1
che, in ogni caso, parte opposta aveva dimostrato di aver avviato un'azione esecutiva nei confronti della debitrice principale anteriormente all'instaurazione del giudizio monitorio nei confronti della garante;
- respingeva l'eccezione di nullità integrale della fideiussione, richiamandosi al consolidato orientamento di legittimità in tema di nullità solo parziale del contratto fideiussorio contenente clausole conformi a quelle del censurato modello
ABI (SS.UU n. 41994/2021);
- conseguentemente rigettava integralmente l'opposizione, confermando il decreto opposto e condannando al pagamento delle spese di lite. Parte_1
pagina 6 di 21 II. Il giudizio di appello
II. a. Avverso la predetta sentenza ha interposto gravame Parte_1
articolando cinque motivi di doglianza, così rubricati e che possono essere riassunti nei termini che seguono.
1) Erroneità della sentenza del Tribunale di Milano per non aver accertato e dichiarato l'inesistenza e/o nullità del decreto ingiuntivo opposto per inesistenza
e/o nullità della procura alle liti ex art. 83 c.p.c., nonché per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ai sensi dell'art. 112
c.p.c.
Con questo motivo, parte appellante lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c. per non essersi il Tribunale compiutamente pronunciato sull'eccezione di nullità della procura alle liti. Il giudice di prime cure, invero, avrebbe affrontato la predetta eccezione unicamente sotto il profilo del difetto di potere di rappresentanza in seno al dott.
senza pronunciarsi sull'eccepita genericità della procura, in tesi nulla per Per_1
violazione dell'art. 83 c.p.c. perché priva della data, del riferimento all'oggetto del giudizio, al Tribunale competente e alla parte nei confronti del quale il giudizio è stato instaurato,
2) Erroneità della sentenza del Tribunale di Milano per non aver accertato e dichiarato l'inesistenza e/o nullità del decreto ingiuntivo opposto (e degli atti successivi) per carenza del potere di rappresentanza del soggetto che ha rilasciato la procura alle liti come rappresentante di (quale CP_3
mandataria di Controparte_1
pagina 7 di 21 Con questo motivo, parte appellante censura l'impugnata sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha rigettato l'eccezione di nullità della procura alle liti rilasciata dal dott.
sul presupposto che il relativo vizio di rappresentanza fosse stato sanato per Per_1
effetto della produzione da parte di in sede di comparsa di Controparte_1
costituzione, della procura speciale rilasciata da Nella prospettazione di CP_3
parte appellante, tale documento sarebbe privo di rilevanza perché mancante dalla firma del delegante e del delegato e perché, in ogni caso, privo del riferimento al potere del dott. di conferire, in nome e per conto di procure alle liti per Per_1 CP_3
l'instaurazione di giudizi monitori.
3) Erroneità della sentenza del Tribunale di Milano per non aver accertato e dichiarato l'assenza della titolarità del credito vantato da nei Controparte_1
confronti di oltre che la carenza di legittimazione ad Parte_1
agire in capo alla stessa Controparte_1
censura l'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha Parte_1
rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di Nella Controparte_1
prospettazione dell'appellante, controparte non avrebbe fornito adeguata prova dell'inclusione del credito controverso nell'operazione di cessione in blocco ex art. 58 Contro TUB, realizzata con in data 07.08.2019 - 23.09.2019; circostanza, questa, accertata in via definitiva anche dal Tribunale di Livorno, con sentenza n. 649/2024, emessa all'esito del procedimento di opposizione a precetto promosso dalla debitrice principale.
4) Erroneità della sentenza del Tribunale di Milano per non aver accertato e dichiarato la nullità della fideiussione azionata da per Controparte_1
violazione dell'art. 1938 c.c.
pagina 8 di 21 Parte appellante censura l'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato l'eccezione relativa alla pretesa nullità della fideiussione per violazione dell'art. 1938
c.c. Nella prospettazione dell'impugnante, il contratto originario di fideiussione, stipulato in data 19.10.2007, non recherebbe – diversamente dalle successive scritture private – l'indicazione dell'importo massimo garantito, facendo esclusivo riferimento al capitale mutuato dalla Banca alla debitrice principale.
Parte appellante si duole altresì che il giudice di prime cure abbia ritenuto inoperante il beneficio della preventiva escussione della debitrice principale.
5) Erroneità della sentenza del Tribunale di Milano per non aver accertato e dichiarato la nullità totale e/o parziale della fideiussione azionata da CP_1
per violazione della disciplina in materia di concorrenza ai sensi dell'art. 2,
[...]
comma 2, L. n. 287/1990.
Con questo ultimo motivo, parte appellante ripropone l'eccezione di nullità, totale o in via di subordine parziale, della fideiussione de qua, perché contente clausole – in particolare quella derogatoria del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. – censurate dalla Banca d'Italia, con provvedimento n. 55/2005, per violazione dell'art. 2, comma 2, della L. n. 287/1990 (c.d. “Legge Antitrust”).
II. b. Si è costituita – e per essa, quale mandataria, (oggi Controparte_1 CP_3
– eccependo l'inammissibilità Controparte_2
dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348bis c.p.c., nonché la sua infondatezza nel merito.
pagina 9 di 21 II. c. Precisate le conclusioni come in epigrafe, assegnati dalla Corte i termini per il deposito degli scritti conclusivi, la causa è stata trattenuta in decisione e discussa nella camera di consiglio del 16.1.2025.
III. Le osservazioni della Corte.
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata da parte appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c. L'appello è stato articolato in maniera specifica, con analitica indicazione delle parti della sentenza, nonché della ratio decidendi che l'odierna impugnante ha inteso sottoporre al vaglio critico della Corte, in linea con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. sez. II civile ordinanza n. 7675/2019; Cass. sez.
6-3 ordinanza n. 3115/2018; Cass. ss. uu. n.
27199/2017).
Sempre in via preliminare, si rileva che è superata l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 348bis c.p.c., avendo questa Corte, all'esito della prima udienza, dato corso ordinario al giudizio fissando udienza di precisazione delle conclusioni.
Passando al merito della controversia, si osserva quanto segue.
III.1. Il primo motivo di gravame – avente ad oggetto l'omessa pronuncia sull'eccezione di genericità della procura alle liti conferita dal dott. – è Per_1
infondato e deve essere disatteso.
Vero è che il giudice di prime cure non si è pronunciato sull'eccepita genericità della procura (il Tribunale, infatti, ha disatteso l'eccezione di nullità della stessa soltanto sotto il diverso profilo dell'asserito difetto di rappresentanza in seno al dott. ; Per_1
nondimeno l'omissione in cui è incorso il primo giudice non spiega alcun effetto concreto nel presente giudizio: la censura di genericità si rivela, infatti, infondata nel merito.
pagina 10 di 21 A fronte della mancata determinazione ad opera del legislatore del contenuto necessario della procura (l'art. 83 co. 2 c.p.c., infatti, si limita a distinguere tra procura generale e procura speciale, senza ulteriori specificazioni contenutistiche), deve ritenersi che la mancata indicazione degli estremi del giudizio, della controparte e del giudice competente non integri causa di nullità della procura allorquando la medesima sia apposta in calce al ricorso con il quale viene introdotto il giudizio. In tali ipotesi, infatti, la collocazione topografica della procura è idonea, come più volte affermato dalla S.C.1,
a dar luogo alla presunzione di riferibilità della procura stessa al giudizio cui l'atto accede.
Nel caso in esame, la procura alle liti è stata rilasciata all'avv. Controparte_6 CP_3
(mandataria di – nella persona del procuratore speciale dott.
[...] Controparte_1
– su un documento informatico separato, firmato digitalmente, e Persona_1
allegato al ricorso per decreto ingiuntivo (Cfr doc. denominato “procura firmata” allegato alla comparsa di costituzione in appello). Essa, dunque, può considerarsi apposta in calce al ricorso per decreto ingiuntivo alla stregua della normativa regolamentare recante la disciplina del processo civile telematico. L'art. 18, comma 5, del d.m. n. 44 del 2011, nel testo sostituito dall'art. 1, comma 1, del d.m. 3 aprile 2013,
n. 48, statuisce, infatti, che «La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l'atto è notificato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine.». 1 Cfr. ex multis Cass n. 28839/2011 pagina 11 di 21
Per questi motivi
la procura alle liti rilasciata da all'atto dell'introduzione CP_3
del giudizio monitorio, ancorché priva del riferimento all'oggetto del giudizio, al
Tribunale competente e alla parte nei confronti del quale il giudizio è stato instaurato, non può ritenersi affetta da nullità, dovendosi necessariamente presumere, anche in virtù del principio di conservazione degli atti, che la stessa fosse riferita al ricorso per decreto ingiuntivo al quale era telematicamente allegata.
Per le medesime ragioni, non assume rilevanza la mancata indicazione nella procura in esame della data di conferimento: costituisce, infatti, orientamento giurisprudenziale consolidato quello per cui “nei giudizi introdotti mediante ricorso, con procura rilasciata a margine o in calce, ma priva della data del suo conferimento, nessuna sanzione di inesistenza è legittimamente predicabile, dovendosi necessariamente presumere la coincidenza della data di conferimento dell'atto "de quo" con quella del deposito del ricorso” (Cfr. ex multis Cass 28839/2011; Cass. n. 12080/2003).
III. 2. Anche il secondo motivo di gravame – con il quale parte appellante si duole che
Tribunale abbia ritenuto debitamente provato il potere di rappresentanza in seno al dott.
– non può trovare accoglimento. L'odierna appellata ha prodotto in sede di Per_1
comparsa di costituzione, integrante la prima difesa utile successiva all'eccepita nullità della procura alle liti, l'atto con cui nella persona dell'amministratore CP_3
delegato e legale rappresentante, dott. ha nominato, in data 9.7.2019, il CP_7
dott. procuratore speciale;
documento che risulta debitamente sottoscritto e Per_1
autenticato a firma del notaio Rep. 800, Racc. 523 (Cfr. doc. 16 Persona_2
fascicolo primo grado .). A fronte delle ulteriori contestazioni mosse dall'allora CP_1
opponente, ha ulteriormente prodotto, in allegato alla prima memoria ex art. CP_3
183 co. 6 c.p.c., il documento attestante l'avvenuta registrazione, in data 15.7.2019, della predetta procura speciale nel registro delle imprese di Milano, al numero 10433, serie 1T (Cfr. doc. 17 fascicolo primo grado ). CP_1
pagina 12 di 21 Né merita accoglimento l'ulteriore censura mossa da parte appellante secondo cui la procura speciale de qua non autorizzerebbe il dott. al conferimento di Per_1
procure alle liti in relazione ai giudizi monitori.
La procura speciale rilasciata da infatti, non solo conferisce al dott. CP_3 Per_1
con riferimento alle attività svolte nell'interesse di terzi (quale si configura quella posta in essere da in favore di ), il generale potere di intraprendere CP_3 Controparte_1
“qualunque azione giudiziaria” – formula questa che sarebbe di per sé sufficiente ad attribuire legittimazione anche in relazione ai giudizi monitori – ma al punto j) specifica ulteriormente i contorni di tale potere, facendo espressamente riferimento alla facoltà di
“predisporre e sottoscrivere ricorsi per ingiunzione” (Cfr. doc. 16 fascicolo primo grado
). CP_1
Per queste ragioni, merita condivisione la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che la procura speciale prodotta dall'allora opposta quale sub doc. 16 legittimasse il dott. in qualità di procuratore speciale di – a sua Per_1 CP_3
volta mandataria di – a conferire procura alle liti per l'instaurazione Controparte_1
del presente giudizio;
procura che, conseguentemente, deve ritenersi valida ed efficace.
pagina 13 di 21 III. 3. Parimenti privo di fondamento si rivela il terzo motivo di gravame relativo al preteso difetto di legittimazione attiva di . Ancorché non erri parte CP_1
appellante nell'affermare che per costante giurisprudenza di legittimità la mera pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, da parte della cessionaria, della notizia di un'operazione di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 non costituisce di per sé prova della fattispecie traslativa, rendendosi all'uopo necessaria la produzione del contratto di cessione (ex multis Cass, n. 5617/2020; Cass.n. 2780/2019; Cass. n. 22268/2018), nondimeno giova osservare che le citate pronunce fanno riferimento ad ipotesi, diverse da quella in esame, nelle quali il debitore ceduto aveva contestato non già l'inclusione del credito oggetto della controversia nell'ambito della cessione in blocco, ma l'esistenza stessa del contratto di cessione. La Suprema Corte, invero, ha più volte precisato che laddove, come nella fattispecie in esame, “non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari,
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (Cfr. Cass n. 29973/2021).
pagina 14 di 21 Tanto premesso, ha prodotto in giudizio l'avviso pubblicato sulla Controparte_1
Gazzetta Ufficiale (Cfr. doc. 18) dal quale risulta l'intervenuta cessione, da parte di di “un insieme di crediti per capitale e, ove Controparte_8
esistenti, interessi (anche di mora), spese ed altri accessori derivanti da contratti di finanziamento (chirografari o, ove applicabile, ipotecari), aperture di credito e altri rapporti contrattuali di diversa natura e forma tecnica (i “Contratti di Finanziamento
BMPS”) che rispondono alle seguenti informazioni orientative (i “Crediti BMPS”): crediti pecuniari derivanti da (i) rapporti giuridici regolati dalla legge italiana;
(ii) rapporti giuridici sorti in capo a BMPS o a MPSCS, per effetto dell'esercizio dell'attività di credito nei confronti della propria clientela;
(iii) rapporti giuridici risolti
e, laddove applicabile, in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine;
e (iv) rapporti giuridici classificati in “sofferenza” alla data del 31 dicembre 2018.
Tali criteri sono sufficienti, ad avviso della Corte, a ritenere il credito controverso compreso tra quelli oggetto della cessione in blocco.
Il credito azionato nel presente giudizio ha, infatti, le caratteristiche suindicate (deriva da un contratto di finanziamento, è regolato dalla legge italiana;
è sorto in capo a BMPS, è vantato nei confronti di un debitore principale decaduto dal beneficio del termine e classificato a sofferenza alla data del 31 dicembre 2018), sicché deve Controparte_1
ritenersi succeduta nel credito controverso e legittimata a farlo valere.
La legittimazione di risulta ulteriormente confermata dall'attestazione Controparte_1
di cessione con la quale Banca MPS ha espressamente dichiarato che: “il credito vantato nei confronti della Società – c.f. e p.iva originato dai seguenti Parte_3 P.IVA_3
rapporti:
• Finanziamento ipotecario n. 741642032 stipulato in data 30/10/2007 atto ai rogiti
Notaio rep. 12252 racc 2132 e consolidato in data 24/04/2013 ai rogiti Persona_3
Notaio rep. 15050 racc. 4082 per la minor somma di Eu. 2.822.500,00 Persona_3
pagina 15 di 21 rientra nel perimetro dei crediti ceduti dal Controparte_9
alla in virtù di contratto di cessione di rapporti giuridici
[...] Controparte_1
in blocco, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1 e 4 della
Legge 30 aprile 1999 n. 130 e dell'art. 58 del testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385) stipulato in data 07 agosto 2019
(del quale è stata data notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana Parte Seconda n. 115 del 01/10/2019)” (Cfr. doc. 19 fascicolo primo grado ). CP_1
Né assume rilevanza nel presente giudizio la sentenza n. 649/2024, richiamata da parte appellante, con la quale il Tribunale di Livorno avrebbe accertato, in via definitiva, il difetto di titolarità di in relazione al credito per cui è causa. Controparte_1
Sul punto giova, anzitutto, osservare che non vi è prova che tale pronuncia abbia effettivamente acquisito carattere di definitività: ha dedotto di aver Parte_4
tempestivamente impugnato la sentenza de qua e l'odierna appellante, a fronte di tale allegazione, non ha prodotto in giudizio l'attestazione dell'avvenuto passaggio in giudicato. In ogni caso, quand'anche definitiva, la sentenza del Tribunale di Livorno non potrebbe, comunque, spiegare alcun effetto nel presente giudizio, difettando il requisito imprescindibile dell'identità soggettiva. Il giudizio incardinato innanzi al Tribunale di
Livorno vedeva, infatti, contrapposte non già e Parte_1 CP_1
bensì quest'ultima e sicché non opererebbe comunque il vincolo del
[...] Parte_3
giudicato che postula la perfetta coincidenza delle parti tra i due giudizi.
Alla luce di tali considerazioni appare, dunque, meritevole di condivisione la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha accertato la titolarità del credito controverso in capo a rigettando, per l'effetto, l'eccezione di difetto di Controparte_1
legittimazione attiva sollevata dall'allora opponente.
pagina 16 di 21 III.4. Quanto alla prima delle censure sollevate da parte appellante con il quarto motivo
(avente ad oggetto la pretesa nullità del contratto originario di fideiussione per mancata indicazione dell'importo massimo garantito), essa si rivela priva di rilevanza concreta nel caso in esame.
Invero, risulta per tabulas che, successivamente alla sottoscrizione del contrario originario (datato 19.10.2007), l'odierna appellante – unitamente agli altri garanti di
[...]
– abbia stipulato con la Banca mutuante due ulteriori scritture private a conferma Pt_3
degli obblighi fideiussori precedentemente assunti. In tale sede le parti hanno chiaramente indicato l'importo massimo garantito: in entrambe le scritture private, datate rispettivamente 17.9.2013 e 24.10.2014, viene infatti specificato che la fideiussione per cui è causa viene rilasciata sino alla concorrenza di euro 2.000.000,00, importo garantito pro quota dai vari fideiussori. In particolare, per quanto attiene alla posizione di entrambe le scritture private specificano che la Parte_1
stessa si impegna a garantire il 26,5% del limite di euro 2.000.000,00, pari ad euro
530.000,00, che coincide, appunto, con l'importo per il quale l'odierna appellata ha agito in sede monitoria (Cfr. docc.
7-8 fascicolo primo grado ). CP_1
La circostanza per cui entrambe le scritture private – pacificamente rispettose del dettato normativo dell'art. 1938 c.c. – siano successive alla fideiussione originaria, ma antecedenti dalla dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine (intimata dalla
Banca mutuante alla debitrice principale con raccomandata del 10.4.2017 – Cfr. doc. 10 fascicolo primo grado ) risulta assorbente rispetto alla censura di nullità sollevata CP_1
dall'odierna appellante con riferimento al contratto originario.
Quand'anche quest'ultimo fosse affetto da nullità per indeterminatezza dell'oggetto, la censura sarebbe comunque superata dalle successive (e legittime) manifestazioni di volontà contenute nelle scritture private del 17.9.2013 e del 24.10.2014.
pagina 17 di 21 Sempre in sede di quarto motivo di gravame, parte appellante si duole altresì che il giudice di prime cure abbia ritenuto inoperante il beneficio della preventiva escussione della debitrice principale.
La censura è infondata e non merita accoglimento.
Come correttamente osservato dal Tribunale, nella fideiussione per cui è causa le parti non hanno pattuito alcun beneficium excussionis a favore del garante, sicché nessuna eccezione in tal senso può essere legittimamente sollevata da Parte_1
L'art. 1944, c. 2, c.c. prevede, infatti, non già un obbligo, ma una mera facoltà per le parti di pattuire la preventiva escussione del debitore principale.
III. 5. Infine, anche il quinto e ultimo motivo di appello, volto ad ottenere una declaratoria di nullità totale ovvero parziale della fideiussione de qua per violazione della normativa antitrust, deve essere disatteso.
La censura di nullità integrale si rivela infondata alla luce dei principi di diritto sanciti dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, con la nota sentenza n. 41994/2021, secondo cui “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma
2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (cfr. Cass. civile SS.UU. n.
41994/2021).
pagina 18 di 21 Esclusa la ricorrenza di un'ipotesi di invalidità totale, nel caso di specie risulta predicabile la nullità della sola clausola fideiussoria contenente la deroga al termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. (corrispondente all'art. 7 della fideiussione originaria e all'art. 5 delle successive scritture private) perché pedissequamente riproduttiva del testo della clausola n. 6 del modello ABI, censurato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005.
Tale parziale invalidità, ancorché sussistente, non spiega tuttavia alcun effetto concreto nel caso di specie, emergendo per tabulas che la Banca si sia attivata tempestivamente – entro il termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. – nei confronti della debitrice principale.
Invero la scadenza dell'obbligazione, come riconosciuto anche dalla stessa parte Contro appellante, coincide con la comunicazione del 10.4.2017 con cui ha manifestato alla debitrice principale la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista in contratto, con conseguente decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c. (cfr. doc. 10 fascicolo primo grado ). CP_1
Nella medesima missiva la ha intimato a il pagamento delle somme CP_4 Parte_3
dovute entro 15 giorni.
Tale richiesta, contestuale alla scadenza dell'obbligazione, è idonea ad evitare la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione, atteso che, contrariamente a quanto dedotto dall'odierna appellante, la fideiussione de qua contiene la cd. “clausola a prima richiesta”.
In particolare, siffatta clausola è riprodotta all'art. 9 della fideiussione originaria, nonché, in termini analoghi, nell'art. 7 delle successive scritture private (Cfr. docc. 2- 7-
8 fascicolo primo grado ). CP_1
In presenza di tale clausola deve ritenersi che la raccomandata del 10.4.2017, ancorché contenente una richiesta meramente stragiudiziale di pagamento, abbia impedito alla
Banca di incorrere nella decadenza ex art. 1957 c.c. pagina 19 di 21 Costituisce infatti orientamento consolidato di questa Corte2 – recepito anche in sede di legittimità– quello secondo cui “nei casi di garanzia a prima richiesta deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza ex art. 1957 cod. civ. la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non è necessario che il termine ex art. 1957 c.c. sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma [l'art. 1957 c.c.], atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio.” (Cfr. Cass. n. 22346/2017).
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte l'appello deve essere rigettato, con conseguente integrale conferma dell'impugnata sentenza.
IV. Il regolamento delle spese di lite
Le spese processuali, seguendo la soccombenza, si pongono integralmente a carico di parte appellante e si liquidano nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto del valore della lite, dell'attività concretamente svolta e dei parametri medi di cui al DM 55/2004 e ss.mm.
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, DPR n.115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
P Q M
2 Cfr. ex multis App. Milano n. 2761/2022 pagina 20 di 21 La Corte, definitivamente pronunciando nella causa sub RG 399/2023, promossa in grado d'appello da nei confronti di Parte_1 CP_1
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 6119/22 pubblicata il 13.07.2022,
[...]
ogni altra istanza ed eccezione disattesa o altrimenti assorbita, così dispone:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. condanna alla rifusione in favore di Parte_1
delle ulteriori spese del grado, che liquida in € Controparte_1
11.891,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori per legge dovuti;
3. dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, per il pagamento a carico di di un Parte_1
ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 16.1.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Beatrice Siccardi Domenico Bonaretti
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei magistrati:
dr. Domenico Bonaretti Presidente
dr.ssa Rossella Milone Consigliere
dr.ssa Beatrice Siccardi Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 399/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F./ P.IVA ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dagli Avv.ti Moreno Merciari e Maria Delmiglio ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Casalmaggiore (CR), via Giovanni Romani n.3, giusta procura in atti;
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
pagina 1 di 21 (C.F. ) – e per essa, quale mandataria Controparte_1 P.IVA_2 [...]
(già – rappresentata e difesa Controparte_2 CP_3
dall'Avv. Giuseppe Carteni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via Bigli n. 19, giusta procura in atti;
APPELLATA
Avente ad oggetto: fideiussione – polizza fideiussoria
Sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1
“- In via preliminare si eccepisce l'esistenza di un giudicato esterno (sentenza 649/24
Tribunale di Livorno) di cui dovrà tenersi conto anche nel presente giudizio, onde evitare la formazione di giudicati contrastanti che minano la stabilità della decisione;
- sempre in via preliminare si chiede che venga respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta da rappresentata da in quanto Controparte_1 CP_3
infondata, essendo l'atto di impugnazione specifico e formulato nel rispetto del dettato normativo.
- in via principale si chiede:
pagina 2 di 21 che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in riforma della sentenza impugnata, accolga le domande svolte dall'appellante nella causa civile di primo Parte_1
grado promossa avanti al Tribunale di Milano n. 42435/2020 R.G., di opposizione a decreto ingiuntivo n. 16563/2020, n. 29480/2020 R.G., ed in particolare si chiede che
l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano Voglia: revocare il decreto ingiuntivo n.
16563/2020, n. 29480/2020 R.G., emesso dal Tribunale di Milano, oggetto dell'opposizione in primo grado, per essere il ricorso per ingiunzione inammissibile e/o inesistente per inesistenza della procura alle liti e conseguentemente dichiararsi il decreto ingiuntivo nullo per i motivi esposti, nonché per difetto di rappresentanza sostanziale e processuale in capo alla mandataria, carenza di legittimazione attiva e titolarità del diritto in capo a Controparte_1
In ogni caso, Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano respingere tutte le domande proposte dalla società e per essa in accoglimento Controparte_1 CP_3
dell'appello, respingendo tutte le domande proposte dalla società e Controparte_1
per essa in quanto inammissibili per difetto di rappresentanza sostanziale e CP_3
processuale, anche del difensore, nonché assenza di titolarità in capo all'appellata del diritto dedotto in giudizio e carenza di legittimazione ad agire e per difetto di titolarità del diritto dedotto in giudizio e carenza di legittimazione ad agire in capo alla società
e per essa oltre che di rappresentanza;
- per la nullità Controparte_1 CP_3
totale e/o parziale della fideiussione posta a fondamento dello stesso, nonché per tutte le motivazioni esposte in atti.
In ogni caso, Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla società alla società e per essa Parte_1 Controparte_1
in conformità al giudicato che si è formato in relazione al rapporto CP_3
obbligatorio principale, come sopra esposto.
pagina 3 di 21 Con vittoria di spese ed onorari, oltre a spese generali, CPA ed IVA, se dovuta, per entrambi i gradi di giudizio, con distrazione delle stesse in favore dei procuratori antistatari.”
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni avversa istanza, così giudicare:
In via preliminare:
dichiarare l'appello inammissibile ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 342 c.p.c. e
348bis c.p.c., per le ragioni esposte in atti, con ogni consequenziale provvedimento;
Nel merito:
Respingere la domanda degli appellanti in quanto infondata in fatto ed in diritto, e, per
l'effetto, confermare la sentenza n. 6119/2022, pronunciata dal Tribunale di Milano in data 12.7.2022, per tutte le ragioni esposte in atti, nonché per quelle di cui agli atti di primo grado dell'esponente, da aversi qui per trascritte e riproposte, in una con le istanze tutte in essi contenute ivi comprese quelle istruttorie;
In subordine:
Condannare in qualità di fideiussore pro quota in favore Parte_1
della scrivente, a pagare l'importo di complessivi Euro 530.000,00, oltre agli interessi come sopra precisati fino al saldo., oltre spese ed interessi per le ragioni esposte in via gradata.
In via istruttoria: con effetto devolutivo di tutte le istanze, deduzioni ed allegazioni svolte in primo grado.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 4 di 21
I. Il giudizio di primo grado
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_2
16563/2020 con il quale il Tribunale di Milano l'aveva condannata, in qualità di garante di al pagamento in favore di (cessionaria di Parte_3 Controparte_1 [...]
) della somma di euro 530.000,00 a titolo di rate insolute del Controparte_4
contratto di finanziamento ipotecario (avente ad oggetto l'importo di euro 3.200.000, poi ridotto ad euro 2.822.500), stipulato dalla debitrice principale con la cedente in CP_4
data 30.10.2007.
A sostegno dell'opposizione deduceva:
- la nullità della procura alle liti perché generica e comunque rilasciata da un soggetto (il dott. privo di legittimazione a conferire procura. Persona_1
Nella prospettazione dell'opponente, non vi sarebbe stata prova che il dott.
indicato quale procuratore speciale di (mandataria di Per_1 CP_3
nel giudizio monitorio), fosse stato effettivamente Controparte_1
investito del potere di rappresentanza da parte di CP_3
- il difetto di legittimazione attiva di per non avere questa Controparte_1
fornito la prova della titolarità del credito ingiunto;
- la nullità della fideiussione per omessa indicazione dell'importo massimo garantito, nonché per violazione della normativa antitrust, in quanto contenente clausole conformi a quelle censurate dalla Banca d'Italia con il provvedimento n.
55/2005;
- l'omessa preventiva escussione del patrimonio della debitrice principale.
I.b. Si costituiva – e per essa, quale mandataria, Controparte_1 CP_3
– contestando quanto ex adverso dedotto e instando per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
pagina 5 di 21 I.c. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 6119/2022:
- rigettava l'eccezione di nullità della procura alle liti per avere CP_1
prodotto, in sede di comparsa di costituzione, la procura speciale conferita
[...]
da al Dott. CP_3 Persona_1
- rigettava l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, atteso che CP_1
aveva prodotto in giudizio la pubblicazione in G.U. dell'avviso di cessione,
[...]
nonché l'attestazione, rilasciata dalla banca cedente, di avvenuta cessione dello specifico credito per cui è causa;
- dichiarava infondata l'eccezione relativa alla pretesa violazione dell'art. 1938 c.c., attesa la chiara indicazione dell'importo massimo garantito, tanto nella fideiussione originaria del 19.10.2007, quanto nelle successive scritture private
(datate, rispettivamente, 17.9.2013 e 24.10.2014), sottoscritte da
[...]
a conferma dei precedenti obblighi fideiussori;
Parte_1
- disattendeva l'eccezione relativa all'omessa preventiva escussione del patrimonio della debitrice principale, atteso che le parti non avevano pattuito nel contratto di fideiussione alcun beneficium excussionis in favore di e Parte_1
che, in ogni caso, parte opposta aveva dimostrato di aver avviato un'azione esecutiva nei confronti della debitrice principale anteriormente all'instaurazione del giudizio monitorio nei confronti della garante;
- respingeva l'eccezione di nullità integrale della fideiussione, richiamandosi al consolidato orientamento di legittimità in tema di nullità solo parziale del contratto fideiussorio contenente clausole conformi a quelle del censurato modello
ABI (SS.UU n. 41994/2021);
- conseguentemente rigettava integralmente l'opposizione, confermando il decreto opposto e condannando al pagamento delle spese di lite. Parte_1
pagina 6 di 21 II. Il giudizio di appello
II. a. Avverso la predetta sentenza ha interposto gravame Parte_1
articolando cinque motivi di doglianza, così rubricati e che possono essere riassunti nei termini che seguono.
1) Erroneità della sentenza del Tribunale di Milano per non aver accertato e dichiarato l'inesistenza e/o nullità del decreto ingiuntivo opposto per inesistenza
e/o nullità della procura alle liti ex art. 83 c.p.c., nonché per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ai sensi dell'art. 112
c.p.c.
Con questo motivo, parte appellante lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c. per non essersi il Tribunale compiutamente pronunciato sull'eccezione di nullità della procura alle liti. Il giudice di prime cure, invero, avrebbe affrontato la predetta eccezione unicamente sotto il profilo del difetto di potere di rappresentanza in seno al dott.
senza pronunciarsi sull'eccepita genericità della procura, in tesi nulla per Per_1
violazione dell'art. 83 c.p.c. perché priva della data, del riferimento all'oggetto del giudizio, al Tribunale competente e alla parte nei confronti del quale il giudizio è stato instaurato,
2) Erroneità della sentenza del Tribunale di Milano per non aver accertato e dichiarato l'inesistenza e/o nullità del decreto ingiuntivo opposto (e degli atti successivi) per carenza del potere di rappresentanza del soggetto che ha rilasciato la procura alle liti come rappresentante di (quale CP_3
mandataria di Controparte_1
pagina 7 di 21 Con questo motivo, parte appellante censura l'impugnata sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha rigettato l'eccezione di nullità della procura alle liti rilasciata dal dott.
sul presupposto che il relativo vizio di rappresentanza fosse stato sanato per Per_1
effetto della produzione da parte di in sede di comparsa di Controparte_1
costituzione, della procura speciale rilasciata da Nella prospettazione di CP_3
parte appellante, tale documento sarebbe privo di rilevanza perché mancante dalla firma del delegante e del delegato e perché, in ogni caso, privo del riferimento al potere del dott. di conferire, in nome e per conto di procure alle liti per Per_1 CP_3
l'instaurazione di giudizi monitori.
3) Erroneità della sentenza del Tribunale di Milano per non aver accertato e dichiarato l'assenza della titolarità del credito vantato da nei Controparte_1
confronti di oltre che la carenza di legittimazione ad Parte_1
agire in capo alla stessa Controparte_1
censura l'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha Parte_1
rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di Nella Controparte_1
prospettazione dell'appellante, controparte non avrebbe fornito adeguata prova dell'inclusione del credito controverso nell'operazione di cessione in blocco ex art. 58 Contro TUB, realizzata con in data 07.08.2019 - 23.09.2019; circostanza, questa, accertata in via definitiva anche dal Tribunale di Livorno, con sentenza n. 649/2024, emessa all'esito del procedimento di opposizione a precetto promosso dalla debitrice principale.
4) Erroneità della sentenza del Tribunale di Milano per non aver accertato e dichiarato la nullità della fideiussione azionata da per Controparte_1
violazione dell'art. 1938 c.c.
pagina 8 di 21 Parte appellante censura l'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato l'eccezione relativa alla pretesa nullità della fideiussione per violazione dell'art. 1938
c.c. Nella prospettazione dell'impugnante, il contratto originario di fideiussione, stipulato in data 19.10.2007, non recherebbe – diversamente dalle successive scritture private – l'indicazione dell'importo massimo garantito, facendo esclusivo riferimento al capitale mutuato dalla Banca alla debitrice principale.
Parte appellante si duole altresì che il giudice di prime cure abbia ritenuto inoperante il beneficio della preventiva escussione della debitrice principale.
5) Erroneità della sentenza del Tribunale di Milano per non aver accertato e dichiarato la nullità totale e/o parziale della fideiussione azionata da CP_1
per violazione della disciplina in materia di concorrenza ai sensi dell'art. 2,
[...]
comma 2, L. n. 287/1990.
Con questo ultimo motivo, parte appellante ripropone l'eccezione di nullità, totale o in via di subordine parziale, della fideiussione de qua, perché contente clausole – in particolare quella derogatoria del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. – censurate dalla Banca d'Italia, con provvedimento n. 55/2005, per violazione dell'art. 2, comma 2, della L. n. 287/1990 (c.d. “Legge Antitrust”).
II. b. Si è costituita – e per essa, quale mandataria, (oggi Controparte_1 CP_3
– eccependo l'inammissibilità Controparte_2
dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348bis c.p.c., nonché la sua infondatezza nel merito.
pagina 9 di 21 II. c. Precisate le conclusioni come in epigrafe, assegnati dalla Corte i termini per il deposito degli scritti conclusivi, la causa è stata trattenuta in decisione e discussa nella camera di consiglio del 16.1.2025.
III. Le osservazioni della Corte.
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata da parte appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c. L'appello è stato articolato in maniera specifica, con analitica indicazione delle parti della sentenza, nonché della ratio decidendi che l'odierna impugnante ha inteso sottoporre al vaglio critico della Corte, in linea con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. sez. II civile ordinanza n. 7675/2019; Cass. sez.
6-3 ordinanza n. 3115/2018; Cass. ss. uu. n.
27199/2017).
Sempre in via preliminare, si rileva che è superata l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 348bis c.p.c., avendo questa Corte, all'esito della prima udienza, dato corso ordinario al giudizio fissando udienza di precisazione delle conclusioni.
Passando al merito della controversia, si osserva quanto segue.
III.1. Il primo motivo di gravame – avente ad oggetto l'omessa pronuncia sull'eccezione di genericità della procura alle liti conferita dal dott. – è Per_1
infondato e deve essere disatteso.
Vero è che il giudice di prime cure non si è pronunciato sull'eccepita genericità della procura (il Tribunale, infatti, ha disatteso l'eccezione di nullità della stessa soltanto sotto il diverso profilo dell'asserito difetto di rappresentanza in seno al dott. ; Per_1
nondimeno l'omissione in cui è incorso il primo giudice non spiega alcun effetto concreto nel presente giudizio: la censura di genericità si rivela, infatti, infondata nel merito.
pagina 10 di 21 A fronte della mancata determinazione ad opera del legislatore del contenuto necessario della procura (l'art. 83 co. 2 c.p.c., infatti, si limita a distinguere tra procura generale e procura speciale, senza ulteriori specificazioni contenutistiche), deve ritenersi che la mancata indicazione degli estremi del giudizio, della controparte e del giudice competente non integri causa di nullità della procura allorquando la medesima sia apposta in calce al ricorso con il quale viene introdotto il giudizio. In tali ipotesi, infatti, la collocazione topografica della procura è idonea, come più volte affermato dalla S.C.1,
a dar luogo alla presunzione di riferibilità della procura stessa al giudizio cui l'atto accede.
Nel caso in esame, la procura alle liti è stata rilasciata all'avv. Controparte_6 CP_3
(mandataria di – nella persona del procuratore speciale dott.
[...] Controparte_1
– su un documento informatico separato, firmato digitalmente, e Persona_1
allegato al ricorso per decreto ingiuntivo (Cfr doc. denominato “procura firmata” allegato alla comparsa di costituzione in appello). Essa, dunque, può considerarsi apposta in calce al ricorso per decreto ingiuntivo alla stregua della normativa regolamentare recante la disciplina del processo civile telematico. L'art. 18, comma 5, del d.m. n. 44 del 2011, nel testo sostituito dall'art. 1, comma 1, del d.m. 3 aprile 2013,
n. 48, statuisce, infatti, che «La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l'atto è notificato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine.». 1 Cfr. ex multis Cass n. 28839/2011 pagina 11 di 21
Per questi motivi
la procura alle liti rilasciata da all'atto dell'introduzione CP_3
del giudizio monitorio, ancorché priva del riferimento all'oggetto del giudizio, al
Tribunale competente e alla parte nei confronti del quale il giudizio è stato instaurato, non può ritenersi affetta da nullità, dovendosi necessariamente presumere, anche in virtù del principio di conservazione degli atti, che la stessa fosse riferita al ricorso per decreto ingiuntivo al quale era telematicamente allegata.
Per le medesime ragioni, non assume rilevanza la mancata indicazione nella procura in esame della data di conferimento: costituisce, infatti, orientamento giurisprudenziale consolidato quello per cui “nei giudizi introdotti mediante ricorso, con procura rilasciata a margine o in calce, ma priva della data del suo conferimento, nessuna sanzione di inesistenza è legittimamente predicabile, dovendosi necessariamente presumere la coincidenza della data di conferimento dell'atto "de quo" con quella del deposito del ricorso” (Cfr. ex multis Cass 28839/2011; Cass. n. 12080/2003).
III. 2. Anche il secondo motivo di gravame – con il quale parte appellante si duole che
Tribunale abbia ritenuto debitamente provato il potere di rappresentanza in seno al dott.
– non può trovare accoglimento. L'odierna appellata ha prodotto in sede di Per_1
comparsa di costituzione, integrante la prima difesa utile successiva all'eccepita nullità della procura alle liti, l'atto con cui nella persona dell'amministratore CP_3
delegato e legale rappresentante, dott. ha nominato, in data 9.7.2019, il CP_7
dott. procuratore speciale;
documento che risulta debitamente sottoscritto e Per_1
autenticato a firma del notaio Rep. 800, Racc. 523 (Cfr. doc. 16 Persona_2
fascicolo primo grado .). A fronte delle ulteriori contestazioni mosse dall'allora CP_1
opponente, ha ulteriormente prodotto, in allegato alla prima memoria ex art. CP_3
183 co. 6 c.p.c., il documento attestante l'avvenuta registrazione, in data 15.7.2019, della predetta procura speciale nel registro delle imprese di Milano, al numero 10433, serie 1T (Cfr. doc. 17 fascicolo primo grado ). CP_1
pagina 12 di 21 Né merita accoglimento l'ulteriore censura mossa da parte appellante secondo cui la procura speciale de qua non autorizzerebbe il dott. al conferimento di Per_1
procure alle liti in relazione ai giudizi monitori.
La procura speciale rilasciata da infatti, non solo conferisce al dott. CP_3 Per_1
con riferimento alle attività svolte nell'interesse di terzi (quale si configura quella posta in essere da in favore di ), il generale potere di intraprendere CP_3 Controparte_1
“qualunque azione giudiziaria” – formula questa che sarebbe di per sé sufficiente ad attribuire legittimazione anche in relazione ai giudizi monitori – ma al punto j) specifica ulteriormente i contorni di tale potere, facendo espressamente riferimento alla facoltà di
“predisporre e sottoscrivere ricorsi per ingiunzione” (Cfr. doc. 16 fascicolo primo grado
). CP_1
Per queste ragioni, merita condivisione la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che la procura speciale prodotta dall'allora opposta quale sub doc. 16 legittimasse il dott. in qualità di procuratore speciale di – a sua Per_1 CP_3
volta mandataria di – a conferire procura alle liti per l'instaurazione Controparte_1
del presente giudizio;
procura che, conseguentemente, deve ritenersi valida ed efficace.
pagina 13 di 21 III. 3. Parimenti privo di fondamento si rivela il terzo motivo di gravame relativo al preteso difetto di legittimazione attiva di . Ancorché non erri parte CP_1
appellante nell'affermare che per costante giurisprudenza di legittimità la mera pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, da parte della cessionaria, della notizia di un'operazione di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 non costituisce di per sé prova della fattispecie traslativa, rendendosi all'uopo necessaria la produzione del contratto di cessione (ex multis Cass, n. 5617/2020; Cass.n. 2780/2019; Cass. n. 22268/2018), nondimeno giova osservare che le citate pronunce fanno riferimento ad ipotesi, diverse da quella in esame, nelle quali il debitore ceduto aveva contestato non già l'inclusione del credito oggetto della controversia nell'ambito della cessione in blocco, ma l'esistenza stessa del contratto di cessione. La Suprema Corte, invero, ha più volte precisato che laddove, come nella fattispecie in esame, “non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari,
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (Cfr. Cass n. 29973/2021).
pagina 14 di 21 Tanto premesso, ha prodotto in giudizio l'avviso pubblicato sulla Controparte_1
Gazzetta Ufficiale (Cfr. doc. 18) dal quale risulta l'intervenuta cessione, da parte di di “un insieme di crediti per capitale e, ove Controparte_8
esistenti, interessi (anche di mora), spese ed altri accessori derivanti da contratti di finanziamento (chirografari o, ove applicabile, ipotecari), aperture di credito e altri rapporti contrattuali di diversa natura e forma tecnica (i “Contratti di Finanziamento
BMPS”) che rispondono alle seguenti informazioni orientative (i “Crediti BMPS”): crediti pecuniari derivanti da (i) rapporti giuridici regolati dalla legge italiana;
(ii) rapporti giuridici sorti in capo a BMPS o a MPSCS, per effetto dell'esercizio dell'attività di credito nei confronti della propria clientela;
(iii) rapporti giuridici risolti
e, laddove applicabile, in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine;
e (iv) rapporti giuridici classificati in “sofferenza” alla data del 31 dicembre 2018.
Tali criteri sono sufficienti, ad avviso della Corte, a ritenere il credito controverso compreso tra quelli oggetto della cessione in blocco.
Il credito azionato nel presente giudizio ha, infatti, le caratteristiche suindicate (deriva da un contratto di finanziamento, è regolato dalla legge italiana;
è sorto in capo a BMPS, è vantato nei confronti di un debitore principale decaduto dal beneficio del termine e classificato a sofferenza alla data del 31 dicembre 2018), sicché deve Controparte_1
ritenersi succeduta nel credito controverso e legittimata a farlo valere.
La legittimazione di risulta ulteriormente confermata dall'attestazione Controparte_1
di cessione con la quale Banca MPS ha espressamente dichiarato che: “il credito vantato nei confronti della Società – c.f. e p.iva originato dai seguenti Parte_3 P.IVA_3
rapporti:
• Finanziamento ipotecario n. 741642032 stipulato in data 30/10/2007 atto ai rogiti
Notaio rep. 12252 racc 2132 e consolidato in data 24/04/2013 ai rogiti Persona_3
Notaio rep. 15050 racc. 4082 per la minor somma di Eu. 2.822.500,00 Persona_3
pagina 15 di 21 rientra nel perimetro dei crediti ceduti dal Controparte_9
alla in virtù di contratto di cessione di rapporti giuridici
[...] Controparte_1
in blocco, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1 e 4 della
Legge 30 aprile 1999 n. 130 e dell'art. 58 del testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385) stipulato in data 07 agosto 2019
(del quale è stata data notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana Parte Seconda n. 115 del 01/10/2019)” (Cfr. doc. 19 fascicolo primo grado ). CP_1
Né assume rilevanza nel presente giudizio la sentenza n. 649/2024, richiamata da parte appellante, con la quale il Tribunale di Livorno avrebbe accertato, in via definitiva, il difetto di titolarità di in relazione al credito per cui è causa. Controparte_1
Sul punto giova, anzitutto, osservare che non vi è prova che tale pronuncia abbia effettivamente acquisito carattere di definitività: ha dedotto di aver Parte_4
tempestivamente impugnato la sentenza de qua e l'odierna appellante, a fronte di tale allegazione, non ha prodotto in giudizio l'attestazione dell'avvenuto passaggio in giudicato. In ogni caso, quand'anche definitiva, la sentenza del Tribunale di Livorno non potrebbe, comunque, spiegare alcun effetto nel presente giudizio, difettando il requisito imprescindibile dell'identità soggettiva. Il giudizio incardinato innanzi al Tribunale di
Livorno vedeva, infatti, contrapposte non già e Parte_1 CP_1
bensì quest'ultima e sicché non opererebbe comunque il vincolo del
[...] Parte_3
giudicato che postula la perfetta coincidenza delle parti tra i due giudizi.
Alla luce di tali considerazioni appare, dunque, meritevole di condivisione la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha accertato la titolarità del credito controverso in capo a rigettando, per l'effetto, l'eccezione di difetto di Controparte_1
legittimazione attiva sollevata dall'allora opponente.
pagina 16 di 21 III.4. Quanto alla prima delle censure sollevate da parte appellante con il quarto motivo
(avente ad oggetto la pretesa nullità del contratto originario di fideiussione per mancata indicazione dell'importo massimo garantito), essa si rivela priva di rilevanza concreta nel caso in esame.
Invero, risulta per tabulas che, successivamente alla sottoscrizione del contrario originario (datato 19.10.2007), l'odierna appellante – unitamente agli altri garanti di
[...]
– abbia stipulato con la Banca mutuante due ulteriori scritture private a conferma Pt_3
degli obblighi fideiussori precedentemente assunti. In tale sede le parti hanno chiaramente indicato l'importo massimo garantito: in entrambe le scritture private, datate rispettivamente 17.9.2013 e 24.10.2014, viene infatti specificato che la fideiussione per cui è causa viene rilasciata sino alla concorrenza di euro 2.000.000,00, importo garantito pro quota dai vari fideiussori. In particolare, per quanto attiene alla posizione di entrambe le scritture private specificano che la Parte_1
stessa si impegna a garantire il 26,5% del limite di euro 2.000.000,00, pari ad euro
530.000,00, che coincide, appunto, con l'importo per il quale l'odierna appellata ha agito in sede monitoria (Cfr. docc.
7-8 fascicolo primo grado ). CP_1
La circostanza per cui entrambe le scritture private – pacificamente rispettose del dettato normativo dell'art. 1938 c.c. – siano successive alla fideiussione originaria, ma antecedenti dalla dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine (intimata dalla
Banca mutuante alla debitrice principale con raccomandata del 10.4.2017 – Cfr. doc. 10 fascicolo primo grado ) risulta assorbente rispetto alla censura di nullità sollevata CP_1
dall'odierna appellante con riferimento al contratto originario.
Quand'anche quest'ultimo fosse affetto da nullità per indeterminatezza dell'oggetto, la censura sarebbe comunque superata dalle successive (e legittime) manifestazioni di volontà contenute nelle scritture private del 17.9.2013 e del 24.10.2014.
pagina 17 di 21 Sempre in sede di quarto motivo di gravame, parte appellante si duole altresì che il giudice di prime cure abbia ritenuto inoperante il beneficio della preventiva escussione della debitrice principale.
La censura è infondata e non merita accoglimento.
Come correttamente osservato dal Tribunale, nella fideiussione per cui è causa le parti non hanno pattuito alcun beneficium excussionis a favore del garante, sicché nessuna eccezione in tal senso può essere legittimamente sollevata da Parte_1
L'art. 1944, c. 2, c.c. prevede, infatti, non già un obbligo, ma una mera facoltà per le parti di pattuire la preventiva escussione del debitore principale.
III. 5. Infine, anche il quinto e ultimo motivo di appello, volto ad ottenere una declaratoria di nullità totale ovvero parziale della fideiussione de qua per violazione della normativa antitrust, deve essere disatteso.
La censura di nullità integrale si rivela infondata alla luce dei principi di diritto sanciti dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, con la nota sentenza n. 41994/2021, secondo cui “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma
2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (cfr. Cass. civile SS.UU. n.
41994/2021).
pagina 18 di 21 Esclusa la ricorrenza di un'ipotesi di invalidità totale, nel caso di specie risulta predicabile la nullità della sola clausola fideiussoria contenente la deroga al termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. (corrispondente all'art. 7 della fideiussione originaria e all'art. 5 delle successive scritture private) perché pedissequamente riproduttiva del testo della clausola n. 6 del modello ABI, censurato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005.
Tale parziale invalidità, ancorché sussistente, non spiega tuttavia alcun effetto concreto nel caso di specie, emergendo per tabulas che la Banca si sia attivata tempestivamente – entro il termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. – nei confronti della debitrice principale.
Invero la scadenza dell'obbligazione, come riconosciuto anche dalla stessa parte Contro appellante, coincide con la comunicazione del 10.4.2017 con cui ha manifestato alla debitrice principale la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista in contratto, con conseguente decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c. (cfr. doc. 10 fascicolo primo grado ). CP_1
Nella medesima missiva la ha intimato a il pagamento delle somme CP_4 Parte_3
dovute entro 15 giorni.
Tale richiesta, contestuale alla scadenza dell'obbligazione, è idonea ad evitare la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione, atteso che, contrariamente a quanto dedotto dall'odierna appellante, la fideiussione de qua contiene la cd. “clausola a prima richiesta”.
In particolare, siffatta clausola è riprodotta all'art. 9 della fideiussione originaria, nonché, in termini analoghi, nell'art. 7 delle successive scritture private (Cfr. docc. 2- 7-
8 fascicolo primo grado ). CP_1
In presenza di tale clausola deve ritenersi che la raccomandata del 10.4.2017, ancorché contenente una richiesta meramente stragiudiziale di pagamento, abbia impedito alla
Banca di incorrere nella decadenza ex art. 1957 c.c. pagina 19 di 21 Costituisce infatti orientamento consolidato di questa Corte2 – recepito anche in sede di legittimità– quello secondo cui “nei casi di garanzia a prima richiesta deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza ex art. 1957 cod. civ. la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non è necessario che il termine ex art. 1957 c.c. sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma [l'art. 1957 c.c.], atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio.” (Cfr. Cass. n. 22346/2017).
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte l'appello deve essere rigettato, con conseguente integrale conferma dell'impugnata sentenza.
IV. Il regolamento delle spese di lite
Le spese processuali, seguendo la soccombenza, si pongono integralmente a carico di parte appellante e si liquidano nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto del valore della lite, dell'attività concretamente svolta e dei parametri medi di cui al DM 55/2004 e ss.mm.
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, DPR n.115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
P Q M
2 Cfr. ex multis App. Milano n. 2761/2022 pagina 20 di 21 La Corte, definitivamente pronunciando nella causa sub RG 399/2023, promossa in grado d'appello da nei confronti di Parte_1 CP_1
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 6119/22 pubblicata il 13.07.2022,
[...]
ogni altra istanza ed eccezione disattesa o altrimenti assorbita, così dispone:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. condanna alla rifusione in favore di Parte_1
delle ulteriori spese del grado, che liquida in € Controparte_1
11.891,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori per legge dovuti;
3. dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, per il pagamento a carico di di un Parte_1
ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 16.1.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Beatrice Siccardi Domenico Bonaretti
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