Art. 3.
Le disposizioni di cui all' articolo 37 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124 , convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1965, n. 431 , sono prorogate sino alla scadenza del periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1966.
L'importo del minore gettito contributivo che si determina per il Fondo per l'adeguamento delle pensioni e' posto a carico dello Stato che vi provvede con un contributo straordinario di lire 106.200 milioni.
Il contributo predetto e' versato dallo Stato al Fondo di cui ai precedenti commi, in rate bimestrali anticipate.
Le disposizioni di cui all' articolo 37 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124 , convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1965, n. 431 , sono prorogate sino alla scadenza del periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1966.
L'importo del minore gettito contributivo che si determina per il Fondo per l'adeguamento delle pensioni e' posto a carico dello Stato che vi provvede con un contributo straordinario di lire 106.200 milioni.
Il contributo predetto e' versato dallo Stato al Fondo di cui ai precedenti commi, in rate bimestrali anticipate.