Sentenza 22 marzo 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 22/03/2022, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/03/2022
N. 00475/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01428/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1428 del 2021, proposto da
AR RE IN, rappresentata e difesa dagli avvocati Pietro Attilio Galati e Leonardo Maruotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Giorgio Selleri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
RO Maci, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
della sentenza del TAR Puglia, II Sez. di Lecce, n. 487 del 26 marzo 2018, resa nel giudizio R.G. n. 321/2017.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della ASL di Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori avv. L. Ancora, in sostituzione dell’avv. L. Maruotti, per la parte ricorrente, e avv. V. Quarta, in sostituzione dell’avv. G. Selleri, per la P.A.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all’esame, la Sig.ra AR RE IN ha chiesto l’ottemperanza della sentenza di questo Tribunale n. 487/2018 del 26.3.2018, con cui è stato annullato il provvedimento di diniego di autorizzazione in deroga per la scelta del medico di fiducia, adottato dal Dirigente U.O. Gestione Rapporti Convenzionali dell’ASL di Lecce in data 9.12.2016, prot. n. 195320.
La ricorrente ha chiesto che sia assicurata l’effettività della sopra menzionata sentenza, con concessione di un termine alla ASL Lecce affinché concluda il procedimento con le modalità indicate in sentenza e nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione sanitaria.
La ASL Lecce, costituitasi in giudizio, ha resistito al ricorso, instando per il suo rigetto e per la regolazione delle spese di lite come per legge; in particolare, la difesa di parte resistente ha eccepito che la ricorrente - pur lamentando la mancata riattivazione del procedimento - non ha espresso nuove argomentazioni o indicato nuovi riferimenti giurisprudenziali che possano comportare, in astratto, una diversa valutazione della vicenda da parte della P.A.
Alla camera di consiglio del 2 marzo 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
L’azione di ottemperanza proposta è infondata.
Il provvedimento giudiziale di cui è chiesta l’esecuzione ha annullato il provvedimento di diniego di autorizzazione in deroga per la scelta del medico di fiducia, in ragione della violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, avendo rilevato che “l ’ Azienda sanitaria avrebbe dovuto, preliminarmente all ’ impugnato diniego, sollecitare il prescritto contraddittorio con la parte istante” (cfr. motivazioni sentenza n. 478/2018 cit.).
Osserva il Collegio che la sentenza ottemperanda, avendo accolto la domanda caducatoria a suo tempo presentata dalla ricorrente, è autoesecutiva e ciò che può essere censurato dalla ricorrente, nella sede del giudizio ordinario e non in quella dell’ottemperanza, è l’atto scaturente dal nuovo esercizio del potere amministrativo, esercizio rispetto al quale deve evidenziarsi il persistente inadempimento della P.A., carenza di cui la ricorrente può dolersi, ricorrendone i presupposti, per il tramite del ricorso avverso il silenzio (cfr., in termini, TAR Lecce, Sez. II, Sent. 12.11.2021, n. 1619; id. 10.11.2021, n. 1613).
Il ricorso, pertanto, non può essere accolto, non sussistendo alcuna inottemperanza alla sentenza.
Sussistono, in relazione alla particolarità della fattispecie, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO