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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 12/09/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Marcello Buscema Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Roberta Bisogno Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3481/25 R.V.G.
TRA
e , rappresentati e difesi il primo dall'avv. Parte_1 Parte_2
Baldassarra Giampietro e la seconda dall'avv. Sirizzotti Sonia giusta procure speciali alle liti allegate al ricorso
RICORRENTI
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: ricorso cumulativo di separazione consensuale e successivo divorzio congiunto ( scioglimento del matrimonio ).
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come in ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 8/7/25 le parti hanno chiesto a questo
Tribunale di pronunciare la loro separazione consensuale nonché il successivo scioglimento del loro matrimonio. A tal fine hanno esposto di avere contratto matrimonio ( con rito civile ) in Veroli ( FR ) l'8/7/19; che dalla loro unione coniugale non sono nati figli;
che nel tempo è venuta meno la loro affectio coniugalis e di qui la loro decisione di separarsi consensualmente ( e successivamente di divorziare ), essendo divenuta intollerabile la prosecuzione della loro convivenza. Esponevano le loro rispettive condizioni economico- patrimoniali e formulavano le seguenti conclusioni congiunte in ordine alle condizioni della loro separazione: “• dichiarare la separazione personale dei coniugi Parte_2
e ordinare al Comune di Veroli di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di
[...] Parte_1 matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
• I coniugi hanno già provveduto alla divisione dei beni in comune ad eccezione di quanto la signora provvederà a ritirare entro 1 mese e dichiarano di non aver Pt_2 nulla a pretendere l'uno dall'altra”.
I ricorrenti formulavano inoltre una rituale istanza di sostituzione dell'udienza di loro comparizione innanzi al Giudice relatore ( in relazione alla loro separazione consensuale ) col deposito di note scritte e il Giudice rel. disponeva in conformità, fissando a tal fine termine perentorio fino al 4/9/25 e rilevando la seguente criticità del ricorso: “le parti non hanno depositato il ricorso – anche – in formato nativo digitale ( editabile )”.
Con il deposito del 25/7/25 il sanava la predetta criticità tramite il Pt_1 deposito di una copia del ricorso in formato nativo digitale.
Con le successive note congiunte ex art. 127-ter c.p.c. depositate il 27/8/25 le parti insistevano nella loro domanda congiunta relativa alla loro separazione consensuale, richiamando le conclusioni già formulate in ricorso.
Quindi il Giudice rel. con ordinanza del 4/9/25 rimetteva la causa al Collegio ex art. 473-bis.51, co. 3, c.p.c..
Ciò premesso, va senz'altro omologata la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni da essi concordate e sopratrascritte, essendo stati rispettati i requisiti di forma stabiliti dall'art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. e non risultando sussistente alcuna ragione ostativa all'omologa della separazione consensuale dei coniugi alle condizioni da questi complessivamente concordate.
Con separata e contestuale ordinanza la causa va rimessa sul ruolo del Giudice rel. per la trattazione e decisione della residua domanda giudiziale delle parti ( divorzio congiunto ).
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando sul ricorso cumulativo delle parti di omologa della loro separazione consensuale e di successivo loro divorzio congiunto, così provvede:
a) omologa la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1 [...] alle condizioni da essi in proposito formulate in ricorso e Parte_2 sopratrascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della cancelleria, dopo il suo passaggio in giudicato relativamente al capo a), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Veroli ( FR ) in relazione all'Atto n.
15, Parte I, anno 2019, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. d), D.P.R.
396/00 e per le ulteriori incombenze di legge;
c) rimette la causa sul ruolo del Giudice rel., nei sensi di cui sopra, con separata e contestuale ordinanza;
d) spese di lite al definitivo.
Così deciso in Frosinone, il 9/9/25.
Il Presidente
( dr. Marcello Buscema )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Marcello Buscema Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Roberta Bisogno Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3481/25 R.V.G.
TRA
e , rappresentati e difesi il primo dall'avv. Parte_1 Parte_2
Baldassarra Giampietro e la seconda dall'avv. Sirizzotti Sonia giusta procure speciali alle liti allegate al ricorso
RICORRENTI
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: ricorso cumulativo di separazione consensuale e successivo divorzio congiunto ( scioglimento del matrimonio ).
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come in ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 8/7/25 le parti hanno chiesto a questo
Tribunale di pronunciare la loro separazione consensuale nonché il successivo scioglimento del loro matrimonio. A tal fine hanno esposto di avere contratto matrimonio ( con rito civile ) in Veroli ( FR ) l'8/7/19; che dalla loro unione coniugale non sono nati figli;
che nel tempo è venuta meno la loro affectio coniugalis e di qui la loro decisione di separarsi consensualmente ( e successivamente di divorziare ), essendo divenuta intollerabile la prosecuzione della loro convivenza. Esponevano le loro rispettive condizioni economico- patrimoniali e formulavano le seguenti conclusioni congiunte in ordine alle condizioni della loro separazione: “• dichiarare la separazione personale dei coniugi Parte_2
e ordinare al Comune di Veroli di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di
[...] Parte_1 matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
• I coniugi hanno già provveduto alla divisione dei beni in comune ad eccezione di quanto la signora provvederà a ritirare entro 1 mese e dichiarano di non aver Pt_2 nulla a pretendere l'uno dall'altra”.
I ricorrenti formulavano inoltre una rituale istanza di sostituzione dell'udienza di loro comparizione innanzi al Giudice relatore ( in relazione alla loro separazione consensuale ) col deposito di note scritte e il Giudice rel. disponeva in conformità, fissando a tal fine termine perentorio fino al 4/9/25 e rilevando la seguente criticità del ricorso: “le parti non hanno depositato il ricorso – anche – in formato nativo digitale ( editabile )”.
Con il deposito del 25/7/25 il sanava la predetta criticità tramite il Pt_1 deposito di una copia del ricorso in formato nativo digitale.
Con le successive note congiunte ex art. 127-ter c.p.c. depositate il 27/8/25 le parti insistevano nella loro domanda congiunta relativa alla loro separazione consensuale, richiamando le conclusioni già formulate in ricorso.
Quindi il Giudice rel. con ordinanza del 4/9/25 rimetteva la causa al Collegio ex art. 473-bis.51, co. 3, c.p.c..
Ciò premesso, va senz'altro omologata la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni da essi concordate e sopratrascritte, essendo stati rispettati i requisiti di forma stabiliti dall'art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. e non risultando sussistente alcuna ragione ostativa all'omologa della separazione consensuale dei coniugi alle condizioni da questi complessivamente concordate.
Con separata e contestuale ordinanza la causa va rimessa sul ruolo del Giudice rel. per la trattazione e decisione della residua domanda giudiziale delle parti ( divorzio congiunto ).
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando sul ricorso cumulativo delle parti di omologa della loro separazione consensuale e di successivo loro divorzio congiunto, così provvede:
a) omologa la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1 [...] alle condizioni da essi in proposito formulate in ricorso e Parte_2 sopratrascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della cancelleria, dopo il suo passaggio in giudicato relativamente al capo a), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Veroli ( FR ) in relazione all'Atto n.
15, Parte I, anno 2019, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. d), D.P.R.
396/00 e per le ulteriori incombenze di legge;
c) rimette la causa sul ruolo del Giudice rel., nei sensi di cui sopra, con separata e contestuale ordinanza;
d) spese di lite al definitivo.
Così deciso in Frosinone, il 9/9/25.
Il Presidente
( dr. Marcello Buscema )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )