Ordinanza collegiale 7 ottobre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 2165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 2165 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02165/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01661/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1661 del 2024, proposto da:
IN ES, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Pagliaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l’ottemperanza
al giudicato formatosi sulla Sentenza della Corte di Appello di Catanzaro Sez. Lavoro n. 452/2024 del 11.06.2024, confermativa della Sentenza del Tribunale di Lamezia Terme n. 482/2021 pubblicata il 30.09.2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa VA LM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
con il ricorso introduttivo del presente giudizio, parte istante ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza in epigrafe indicata, pubblicata dal Tribunale di Lamezia Terme, sezione lavoro, il 30 settembre 2021 e confermata dalla Corte d’Appello di Catanzaro, sezione lavoro, pubblicata l’11 giugno 2024, passata in giudicato, con la quale l’Amministrazione Scolastica è stata condannata al risarcimento del danno patrimoniale patito in conseguenza del mancato svolgimento dell’attività di insegnamento a tempo indeterminato dall’1 settembre 2015 al 31 agosto 2019, quantificato nella complessiva somma di € 45.768,62, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto all’effettivo soddisfo e al pagamento alle spese di lite;
il 16 aprile 2025 l’amministrazione ha emesso il decreto di pagamento computando rivalutazione e interessi;
con memoria del 14 novembre 2025 parte istante ha contestato le modalità di computo della liquidazione posto che gli interessi, anziché essere conteggiati a far data dal 1° settembre 2015, sono stati conteggiati con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, quindi a partire dal 30 settembre 2021 su sola base annuale, in ogni caso, non fino al soddisfo;
Rilevato che:
in ordine alla modalità di liquidazione delle obbligazioni di valore, tra cui quella risarcitoria, la Corte di Cassazione, con la nota sentenza 6 ottobre 2016, n. 19987, ha sancito il seguente principio di diritto “ nel caso di ritardato adempimento d'una obbligazione di valore, quale è quella che ha ad oggetto il risarcimento del danno aquiliano, la liquidazione deve avvenire dapprima rivalutando il credito all'epoca della liquidazione (oppure liquidandolo direttamente in moneta attuale), operazione che serve a ricostituire il patrimonio del danneggiato; quindi stimando gli effetti della mora debendi, operazione che può essere compiuta calcolando il rendimento, per ogni anno di mora e ad un saggio di interessi scelto equitativamente dal giudice, di un capitale pari all'importo del credito rivalutato anno per anno” e ancora che “ Su tale importo nominale, che per effetto della liquidazione compiuta nella presente sede si trasforma in un obbligazione di valuta, saranno altresì dovuti gli interessi legali dalla data della pubblicazione della presente decisione ”;
negli stessi sensi, peraltro, è orientata la giurisprudenza amministrativa che a più riprese richiamato e fatto applicazione dei principi di diritto suesposti, con riferimento al caso del danno da mancata immissione in ruolo, confermando tanto la decorrenza della rivalutazione, tanto quella degli interessi legali, dalla data di pubblicazione della sentenza che tale diritto ha riconosciuto (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 3 ottobre 2023 n. 8633);
rilevato che:
nel caso di specie con decreto di liquidazione del 16 aprile 2025 l’amministrazione ha liquidato la complessiva somma di € 55.702,25 comprensiva di capitale, rivalutazione e interessi;
dai prospetti depositati emerge che sia la rivalutazione monetaria, sia il computo degli interessi è avvenuto avendo riguardo, come dies a quo la data di pubblicazione della sentenza, mentre il dies ad quem del computo degli interessi è coinciso con il 7.2.2025 sebben il decreto di liquidazione sia datato 16 aprile 2025;
rilevato tuttavia che il conteggio eseguito, seppur corretto nell’individuazione del dies a quo, non risulta altresì congruo e completo;
ritenuto pertanto:
che – in attuazione dei suddetti principi di diritto e avendo riguardo ai parametri legali di riferimento - le somme dovute vanno così quantificate:
- Capitale Iniziale: € 45.768,62
- Data Iniziale: 30/09/2021
- Data Finale: 16/04/2025
- Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, anno di 365 giorni
- Calcolo Rivalutazione: Mese e anno iniziali
- Decorrenza Rivalutazione: settembre 2021
- Scadenza Rivalutazione: aprile 2025
- Indice Istat utilizzato: FOI generale
Totale Rivalutazione: € 7.368,75
Totale Interessi Legali: € 4.877,03
Rivalutazione + Interessi: € 12.245,78
Capitale Rivalutato + Interessi: € 58.014,40
- vanno altresì liquidati gli ulteriori interessi maturati dalla data della liquidazione sino all’effettivo pagamento;
ritenuto quindi:
che il ricorso va accolto seppur in parte qua secondo quanto sin qui rilevato e che pertanto l’intimato Ministero deve, pertanto, eseguire la sentenza in epigrafe indicata secondo le prescrizioni in essa contenute, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, a cura di parte ricorrente, della presente decisione;
- in caso di inutile decorso del termine di cui sopra, è nominato sin d’ora quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, affinché, entro sessanta giorni dalla comunicazione - a cura di parte ricorrente - dell’ulteriore inottemperanza dell’amministrazione, provveda, in via sostitutiva, a dare esecuzione alla pronuncia compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio;
- le spese per l’eventuale attività commissariale restano poste a carico dell’amministrazione inadempiente, in quanto comprese per legge nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale: infatti, la disposizione di cui all’art. 5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001, come introdotta dall’art. 1, comma 777, della legge n. 208/2015, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro;
- non sussistendo iniquità o altre cause ostative, può essere riconosciuta e determinata nella misura degli interessi legali la somma che l’Amministrazione dovrà corrispondere in favore della parte ricorrente a titolo di penalità di mora, per ogni mese, o frazione di mese, e ciò in aggiunta, stante il carattere sanzionatorio dell’istituto, agli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna; tale ulteriore importo va corrisposto a far data dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella presente sentenza di ottemperanza ex art. 114, comma 4 lett. e) c.p.a. e sino all’adempimento spontaneo da parte del Ministero o, in mancanza, sino alla data dell’insediamento del Commissario ad acta, fermo restando il potere in capo alla p.a. di attuare il giudicato pur in presenza dell’organo commissariale, fintanto che quest’ultimo non abbia provveduto (Adunanza Plenaria, 25 maggio 2021, n. 8);
- le spese di lite vanno poste a carico dell’amministrazione resistente e sono determinate come in parte motiva, tenuto conto dell’adempimento successivo alla proposizione del ricorso, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo accoglie nei termini di cui in parte motiva, e per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’istruzione e del merito di ottemperare alla sentenza in epigrafe indicata nei sensi di cui in motivazione, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, a cura di parte ricorrente, della presente decisione;
- nomina sin d’ora, per il caso di protratta inottemperanza della p.a., quale Commissario ad acta , un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero dell’istruzione e del Merito, che provvederà su istanza di parte ed in caso di inutile decorso del termine a dare esecuzione alla sentenza nei successivi ulteriori sessanta giorni;
- determina nella misura degli interessi legali l’ulteriore somma che l’Amministrazione dovrà corrispondere in favore della parte ricorrente a titolo di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., per ogni mese (o frazione di mese) nei termini parimenti indicati in parte motiva;
- condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente, che vengono liquidate in complessivi euro 2.852,00 oltre rimborso del contributo unificato, spese generali ed accessori di legge, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RA DR, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
VA LM, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA LM | RA DR |
IL SEGRETARIO