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Sentenza 14 settembre 2025
Sentenza 14 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/09/2025, n. 1930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1930 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai IGg.
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano giudice
Dott.ssa Francesca Cosentino giudice rel.
ha emesso la seguente SENTENZA
sulla domanda congiunta di divorzio iscritta al R.G. 3949/2025 proposta da
Parte_1
Avv. Carmela Pignataro
e da
Parte_2
Avv. Valentina Ruggiero
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma.
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito trascritto:
“1) la IA , oggi maggiorenne , vivrà quindici giorni col padre e 15 giorni con la madre , per sua volonta' . Il verserà alla IG.ra , sino a quando la IA non sarà autonoma economicamente e comunque Pt_3 Pt_1 per un massimo di 6 anni a partire dalla sottoscrizione del presente atto , quale contributo al mantenimento per la IA,l'assegno mensile di euro 400 , dal mese di marzo 2025 , oltre il 50% delle spese straordinarie come per legge e come da Protocollo in materia;
2) ciascun coniuge è autosufficiente economicamente e provvederà al proprio mantenimento;
3) la casa in comproprietà tra i coniugi sita in Roma alla Via Ferruccio Amendola n.68 e le relative pertinenze , posto auto e cantina ( identificati al Catasto del Comune di Roma rispettivamente al figlio 136 , particella 772 , sub 23, categoria A2 , rendita catastale euro 766.94 –appartamento - ; foglio 136 , particella
772 , sub 55, categoria C6, rendita catastale euro 52, 37 –posto auto -; ) resterà intestata ad entrambi, il pagherà il mutuo pendente su tale immobile sino alla sua estinzione. La IG.ra cederà 1/4 della Pt_3 Pt_1 sua quota parte ( pari al 50% ) dell'immobile di via Ferruccio Amendola 68 e relative pertinenze al IG Pt_3 per 35 mila euro, a mezzo di atto pubblico da stipularsi entro un mese dall'emissione della sentenza di divorzio. Tale trasferimento e' funzionale e indispensabile ai fini della definitiva risoluzione della crisi familiare ( AG CIRC 65/E del 16.7.15 ) . Al momento e contestualmente in cui ci sarà il passaggio di proprietà
e il pagamento dei 35 mila euro , la Sig.ra si obbliga a rilasciare la casa coniugale sita in Roma alla Via Pt_1
Francesco Cocco Ortu n.120 . La IG.ra al momento in cui sui effettuera' dinanzi al notaio il passaggio Pt_1 di proprieta' di ¼ del 50% della quota di proprieta' dell'immobile sopra indicato detrarrra' a favore del IG
e seguenti cifre dalla somma che dovra' ricevere di euro 35 mila , in quanto somme che di seguito si Pt_2 elencano gia' anticipate dal IG euro 2382,00 versate dal er il 50% dell'affrancazione Pt_2 Pt_2 dell'immobile ; euro 783,00 quale rate di condominio della casa familiare gia' pagate dal IG La IG.ra Pt_2
al momento dell'atto pubblico di cui sopra dovra' consegnare al IG a comprova dei pagamenti Pt_1 Pt_2 effettuati per il condominio ordinario della casa familiare sino al momento dell'atto pubblico;
4) La IG.ra vivrà gratuitamente nell'immobile di comproprieta' dei coniugi di Roma Via Ferruccio Pt_1
Amendola n.68 sino a quando la IA non sarà autonoma economicamente e comunque per un massimo di
6 anni a decorrere dalla sottoscrizione del presente atto, dopo di che la IG.ra si obbliga a pagare al Pt_1
n affitto al prezzo di mercato relativo all'uso della quota di proprietà del marito. Se la moglie per i Pt_2 prossimi 6 anni non volesse vivere a Roma Via Ferruccio Amendola 68 metterà l'immobile in locazione a terzi ed il canone sarà versato interamente alla IG.ra per 6 anni e le tasse per il reddito da affitto ed i Pt_1 lavori ordinari e straordinari del condominio saranno a carico della così come la responsabilità se Pt_1
l'affittuario non pagherà affitto e condominio e per eventuali danni arrecati alla casa . Dopo i 6 anni il canone sarà versato agli ex coniugi in relazione alla percentuale di proprietà dell'immobile e le spese ordinarie e straordinarie e condominio saranno divise in proporzione della quota di proprietà;
5) La IG.ra lascerà la casa coniugale di Roma Via Francesco Cocco Ortu 120 entro un mese dalla Pt_1 sentenza di divorzio nel momento in cui ci sarà il passaggio della quota di proprietà di 1/4 del 50% della casa intestata ad entrambi di via Ferruccio Amendola 68 al IG. ed il contestuale passaggio dei 35 mila Pt_3 euro sul conto della , come precisato anche sopra e si obbliga a pagare in via esclusiva tutti gli oneri ( Pt_1 condominiali , utenze , e altro ) di cui e' onerata quale assegnataria dell'immobile fino al momento del rilascio;
6) Se la IA inizierà a lavorare in modo da mantenersi autonomamente in tutto prima dei sei Per_1 anni dalla sottoscrizione del presente atto di divorzio , il IG non dovrà , previa sentenza del Giudice, Pt_3 versare l'assegno di 400,00 euro mensili per Comunque l'assegno a carico del IG er il Per_1 Pt_2 mantenimento della IA dovra' essere versato per un massimo di 6 anni a decorrere dalla sottoscrizione del presente atto;
”;
rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1 dicembre 1970 n. 898
e successive modificazioni;
ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di divorzio, dovendo le ulteriori clausole di cui all'accordo ritenersi come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto,
P.Q.M.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio, contratto tra le parti in Roma…13.3.2010…………………………………… in data ………………………., trascritto nei registri di matrimonio dell'ufficio dello stato civile del predetto
Comune, dell'anno 2010……………, al N. 00195……………….. Parte I………., Serie 03………., alle condizioni concordate di cui in parte motiva con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di divorzio, dovendo le ulteriori clausole di cui all'accordo ritenersi meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
ordina l'annotazione come per legge;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma il il 5.9.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai IGg.
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano giudice
Dott.ssa Francesca Cosentino giudice rel.
ha emesso la seguente SENTENZA
sulla domanda congiunta di divorzio iscritta al R.G. /2024 proposta da
e da
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv.
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma.
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito trascritto:
rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1 dicembre 1970 n. 898
e successive modificazioni;
ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di divorzio, dovendo le ulteriori clausole di cui all'accordo ritenersi come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto, valutato l'interesse dei figli minori,
P.Q.M.
Pronuncia lo scioglimento/ la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto tra le parti in
Roma……………………………………… in data ………………………., trascritto nei registri di matrimonio dell'ufficio dello stato civile del predetto Comune, dell'anno 2011……………, al N. ……………….. Parte II………., Serie
A………., alle condizioni concordate di cui in parte motiva con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di divorzio, dovendo le ulteriori clausole di cui all'accordo ritenersi meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
ordina l'annotazione come per legge;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma il 5.9.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi