Ordinanza cautelare 28 febbraio 2025
Parere definitivo 25 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza cautelare 28/02/2025, n. 755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 755 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00755/2025 REG.PROV.CAU.
N. 00768/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 768 del 2025, proposto da
AR De TO, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Scalcione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Commissione Giudicatrice per il concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Funzionario/E., non costituita in giudizio;
Comune di Porto Cesareo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Quinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Seconda) n. 00750/2024, resa tra le parti.
Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune Porto Cesareo;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 il Cons. Giuseppina Luciana Barreca e uditi per le parti gli avvocati Scalcione e Quinto;
Ritenuto che – in disparte i profili di fumus boni iuris , sui quali, allo stato, le argomentazioni dell’ordinanza cautelare impugnata, pur meritevoli di approfondimento in sede di merito, non appaiono manifestamente infondate – non sussista il periculum in mora che legittimerebbe la misura cautelare richiesta dall’appellante, non risultando avviata la procedura di indizione di un nuovo concorso;
ritenuta la sussistenza di giusti motivi di compensazione delle spese processuali, considerata la novità delle questioni poste in particolare dal primo motivo di appello;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) respinge l'appello (Ricorso numero: 768/2025).
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente
Alberto Urso, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere, Estensore
Gianluca Rovelli, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppina Luciana Barreca | Paolo Giovanni Nicolo' Lotti |
IL SEGRETARIO