Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/02/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 6449/2018 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZ. III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico, dott.ssa Arlen Picano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6449/2018 promossa da:
, rappresentata e difesa dagli avvocati Michela Izzo e Rosa Piscitelli ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il loro studio in Cancello Scalo (CE), alla Via Napoli, n. 720;
-attrice-
Nei confronti di
Controparte_1
-convenuto contumace-
OGGETTO: Responsabilità ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 22.10.2024.
IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la sig.ra conveniva in giudizio il sig. Parte_1
al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “ 1.Accertare e dichiarare Controparte_1 che l'attività di gestore e proprietario della giostra “ la casa delle streghe”, svolta dal Sig.
[...]
, per natura intrinseca e per le caratteristiche dei mezzi adoperati per il suo esercizio, CP_1 riveste i connotati dell'attività pericolosa, previsti e sanciti dall'art. 2050 c.c.; 2. Accertare e dichiarare che il proprietario della giostra, nonché gestore non ha adottato tutte le cure e misure
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3. Accertare che il danno causato all'attrice è stato cagionato durante lo svolgimento dell'attività pericolosa e, per l'effetto, dichiarare
l'esistenza del nesso causale tra l'esercizio dell'attività pericolosa e l'evento dannoso;
4. Accertare
l'esclusiva responsabilità per il verificarsi dell'incidente de quo dei convenuti in solido e, conseguentemente, accertare la sussistenza del diritto al risarcimento dei danni da lesioni subiti dall'attrice nella misura come sopra specificata e dunque di € 21.764,64 o maggiore o minore che vorrà stabilire l'On. Giudicante, secondo giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria sulla base degli indici ISTAT, e sulla somma così rivalutata, agli interessi al corso legale dall'evento fino all'effettivo soddisfo, oltre al risarcimento per le spese subite sia per le cure e sia per essere stata l'attrice costretta a proporre azione giudiziaria, nonché allo stress patito per tutto il periodo ad oggi. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA, come per legge con attribuzione ai procuratori antistatari”.
In particolare, l'attrice deduceva che in data 19/08/2017 alle ore 22:30 circa, si trovava nel comune di
Marina di Bibbona (LI), alla Via dei Melograni, precisamente alle giostre confinanti con il Residence
Habitat, ove l'attrice si era recata per accompagnare la figlioccia presso la “casa delle streghe”, Per_1
di proprietà del sig. e mentre effettuava il percorso previsto dalla suddetta Controparte_1
giostra, improvvisamente, sarebbe caduta rovinosamente a terra, a causa di un avvallamento presente sulla pavimentazione, scarsamente manutenuta.
A seguito di tale evento, la sig.ra veniva trasportata dal 118 presso l'Ospedale Bassa Val di Pt_1
Cecina, ove veniva sottoposta all'esame RX, dal quale emergeva che l'attrice avrebbe riportato una
“frattura trimalleolare di caviglia”; inoltre, le veniva applicata la stecca gessata e dopo alcuni giorni veniva sottoposta ad intervento chirurgico di riduzione cruenta di frattura di tibia e fibula, con fissazione interna.
Il convenuto, sig. , nonostante la regolare notifica, restava contumace. Controparte_1
Nel corso dell'istruttoria veniva escusso un teste di parte attrice e poi veniva disposta CTU medico- legale sulla persona dell'attrice.
All'udienza del 22/10/2024, celebrata in modalità cartolare, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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Così sinteticamente compendiato l'iter processuale, si osserva quanto segue.
La domanda di parte attrice risulta fondata e meritevole di accoglimento per le seguenti motivazioni.
La fattispecie in esame trova il proprio inquadramento giuridico nell'alveo dell'art. 2051 c.c. rubricato pagina 2 di 6 “danno cagionato da cose in custodia”; ai fini della configurabilità della responsabilità del custode ex art. 2051 cod. civ., è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla cosa e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa, che comporti il potere dovere di intervento su di essa e che compete al proprietario o anche al possessore o detentore (Cass. n. 25243 del 29/ 11/2006; Cass. n. 1948 del
10/02/2003). Al fine dell'accertamento di tale forma di responsabilità, il danneggiato ha l'onere di dimostrare unicamente l'esistenza del danno e la sua derivazione causale dalla cosa, mentre la responsabilità del custode resta esclusa solo dalla prova, sullo stesso gravante, che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, le quali nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza potevano essere tempestivamente rimosse, integrando così il caso fortuito, previsto dalla predetta norma quale scriminante della responsabilità del custode. Occorre pertanto avere riguardo alla causa concreta del danno: se quest'ultimo è stato determinato da cause intrinseche alla cosa, tali da costituire fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode, questi ne risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c.; invece, ove il custode dimostri che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, esso è liberato dalla responsabilità per cose in custodia
(Sez. 3, Sentenza n. 6101del12/03/2013). In tale ultima ipotesi, l'insorgere del fattore di pericolo può considerarsi fortuito solo finché non sia trascorso il tempo ragionevolmente sufficiente perché l'ente gestore acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire ad eliminarlo. I principi giurisprudenziali enunciati in precedenza stanno ad indicare la necessità di addossare al custode solo i rischi di cui egli possa essere chiamato a rispondere sulla base dei doveri di sorveglianza e di manutenzione razionalmente esigibili, con riferimento a criteri di corretta e diligente gestione.
Ebbene, in applicazione di tali principi, le acquisite risultanze istruttorie consentono, senza ombra di dubbio, di ritenere sussistente l'esclusiva responsabilità del convenuto, a norma dell'art. 2051 c.c., in ordine alla causazione dell'infortunio occorso ai danni dell'attrice.
Nel caso in esame, infatti, deve ritenersi che quest'ultima abbia dato prova esaustiva riguardo al fatto di essere scivolata all'interno del percorso previsto dalla giostra “Casa delle streghe”, percorso che viene effettuato al buio.
Sul punto, il teste sig.ra escussa all'udienza del 16.05.2022, confermava la Testimone_1
ricostruzione del fatto storico contenuta nell'atto di citazione, dichiarando testualmente: “So della circostanza in quanto ero presente perché avevo portato anche mio figlio su quella giostra. Davanti a me c'era mio figlio e davanti a lui la sig.ra con la bambina… Ricordo che il padrone staccò la giostra per soccorrere la sig.ra e noi dovemmo tornare indietro. Il pavimento era scivoloso e dove c'era la
pagina 3 di 6 sig.ra si muoveva e c'era come un avvallamento dentro il quale la sig.ra è finita con il piede… la sig.ra si trovava a pochi passi da me. Ricordo che ci fecero uscire e poi la vedemmo passare in braccio ai soccorritori”.
Ugualmente provata risulta la sussistenza del nesso di causalità tra il fatto prospettato e la lesione patita dall'attrice, così come confermata dal consulente tecnico d'ufficio, Dott. nel cui Persona_2
elaborato alla pag. 5 si legge: “Ebbene va preliminarmente affermato come la lesività riscontrata risulti compatibile con una caduta al suolo a causa del dissesto della pavimentazione potendosi determinare in un trauma distorsivo una frattura biossea di gamba che rappresenta il 18% di tutte le lesioni traumatiche dovendo comunque rappresentare che le fratture della tibia, nelle lesioni associate, assumono tutta l'importanza dell'evento traumatico. Nel caso in esame si verificava una frattura a livello distale delle ossa di gamba potendo affermare che, essendo interessati entrambi i malleoli (ed anzi era interessato anche il terzo malleolo), la frattura era di natura articolare coinvolgendo il mortaio tibio-peroneale”.
Risulta altresì provato che lo stato dei luoghi, di cui si discute, presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del danno.
Dimostrati, pertanto, il fatto ed il nesso eziologico con i danni, nonché l'intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, la questione si sposta sulla prova che l'evento sia effettivamente addebitabile al proprietario della giostra, giacché, come detto in premessa, nel caso in cui fattori estrinseci comportino l'insorgenza del pericolo, occorre che venga data la prova liberatoria, posta a carico del presunto responsabile, in quanto la stessa si risolve in buona sostanza nella prova del fortuito. Prova che il convenuto, restando contumace, non ha fornito.
Ebbene, nulla è emerso circa la riconducibilità dell'evento in oggetto al caso fortuito, né che l'infortunio sia ascrivibile a colpa dell'attrice, in dipendenza di una sua condotta non prudente o di altri fattori alla stessa riconducibili. Si ricorda che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. viene meno solo se l'ente dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (cfr. Cass. n. 6703/18).
Atteso che il convenuto, restando contumace, nulla ha allegato circa eventuali comportamenti negligenti tenuti dalla sig.ra all'interno del percorso della giostra, tra l'altro, per sua Pt_1
caratteristica, effettuato al buio, dunque, non può ritenersi che l'attrice abbia tenuto una condotta non conforme allo standard di diligenza richiesto dalla situazione in esame.
pagina 4 di 6 Acclarata, dunque, l'esclusiva responsabilità del convenuto sig. in ordine alla verificazione CP_1 dell'infortunio in esame, può procedersi senz'altro alla quantificazione dei danni patiti dall'attrice.
In proposito, si rileva che, secondo le conclusioni cui è pervenuto il Consulente Tecnico d'Ufficio, dott.
, in conseguenza del fatto per cui è causa l'attrice ha subìto una lesione psicofisica: Persona_2
“la sig.ra riportava la frattura trimalleolare della caviglia sinistra che veniva trattata Pt_1
chirurgicamente con mezzi di sintesi, successivamente rimossi;
tale lesività, con riferimento a quanto espresso nel corpo dell'elaborato, risulta compatibile con la dinamica riferita”.
Dunque, il CTU dott. nel proprio elaborato peritale, cui questo Giudicante ritiene di aderire, Per_2
in quanto ritenuto immune da vizi di natura logica, tecnica e giuridica, ha riscontrato un danno biologico complessivo pari al 12%, un periodo di I.T.T. al 100% di 40 gg., di I.T.P. al 50% di gg. 45 e di I.T.P. al 25% di ulteriori 45 gg. Oltre ad € 1.161,10 per spese mediche documentate e ritenute congrue.
Ciò precisato, si ritiene che l'attrice abbia subito un danno non patrimoniale pari ad € 34.832,25 di cui €
26.351,00 per danno non patrimoniale nella misura del 12% (anni 47 al momento del sinistro) ed €
8.481,25 per danno biologico temporaneo, oltre alle spese mediche documentate e ritenute congrue pari ad € 1.161,10.
Si precisa che non si è tenuto conto della personalizzazione in quanto <In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento>> (Cass.
Sez. 3, Sent. n. 28988 del 11/11/2019). Nel caso in esame parte attrice non solo non ha provato, ma non ha nemmeno dedotto di aver subito particolari pregiudizi. Né si è tenuto conto, sempre per assenza di prova, del danno morale.
Trattandosi di un debito di valore la somma andrà devalutata al momento del sinistro e rivalutata di anno in anno fino alla pubblicazione della sentenza;
saranno inoltre dovuti gli interessi al tasso legale dalla pronuncia al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014, tenendo conto del valore della causa e dell'attività posta in essere (con riduzione al minimo della fase decisoria data la natura contumaciale e l'assenza di note a cui replicare).
pagina 5 di 6 Le spese della C.T.U. medico-legale, come già liquidate, sono poste definitivamente a carico del convenuto soccombente, con conseguenti eventuali oneri restitutori.
P.Q.M.
Il Tribunale di S. M. Capua Vetere, Sezione III Civile, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 6449/2018 R.G., così provvede:
a) Dichiara la responsabilità ex art. 2051 c.c. del sig. per il sinistro per cui è Controparte_1 causa e per l'effetto condanna lo stesso al risarcimento, in favore di dei danni Parte_1 non patrimoniali dalla stessa subiti e quantificati complessivamente in € 35.993,35 (comprensiva di
€ 1161,10 per spese mediche documentate), oltre rivalutazione, come in parte motiva ed interessi dalla pronuncia al soddisfo;
b) condanna , al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice, che Controparte_1
liquida in € 264,00 per spese ed € 6163,50 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, I.V.A.
e C.P.A. come per legge con attribuzione ai procuratori antistatari;
c) pone definitivamente a carico del convenuto le spese di CTU, come già liquidate, con conseguenti ed eventuali oneri restitutori.
S.M.C.V., 06/02/2025
Il Giudice
dott.ssa Arlen Picano
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