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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 13/10/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1098/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
-Sezione Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Gloria Giovanna Carlesso Presidente
Dott. Francesca Ajello Giudice
Dott. Filomena Piccirillo Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 08/04/2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. FANTINEL SILVIA presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato/a FO (LT) il 18/07/1966
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. FANTINEL SILVIA presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Roma il 19/06/1996 (atto n. 011175, parte 1^, serie
1, anno 1996). □ separati consensualmente con verbale in data 30/03/2023, omologato con decreto del 50/2023 del
11/05/2023.
Con i seguenti figli:
- nata a [...] il [...], maggiorenne non economicamente autonoma;
Persona_1
- nato a [...] il [...], maggiorenne non economicamente autonomo. Persona_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 08/04/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
-dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 19.06.1996, matrimonio iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Roma anno 1996, atto 01175, parte 1, serie 01;
-ordinare al Comune di Roma di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali
OMOLOGARE le seguenti condizioni:
1.I figli maggiorenni e avranno residenza anagrafica presso la madre, in Trieste, Via di Per_1 Per_2
Roiano n. 4.
2. Il sig. corrisponderà alla SI , entro il giorno cinque di ciascun mese, a Parte_2 Parte_1 titolo di concorso al mantenimento del figlio la somma di euro 450,00, mentre l'assegno di Per_2 mantenimento in favore della figlia verrà versato direttamente alla stessa da entrambi i genitori Per_1 nei seguenti termini: il padre verserà euro 600,00 mentre la madre verserà euro 400,00, entro il giorno 5 di ogni mese, nel conto corrente a lei intestato e già in possesso dei genitori. Gli assegni di mantenimento verranno rivalutati ogni anno secondo gli indici ISTAT. L'assegno unico universale in favore dei figli verrà percepito al 100% dalla SI . Parte_1
3. Con riferimento alle spese straordinarie mediche, quelle per le tasse scolastiche, per l'acquisto dei libri scolastici, per le lezioni di sostegno, per lo scuolabus, per l'acquisto di attrezzature o per lo svolgimento di attività formative, culturali e ricreative da sostenere nell'interesse dei figli saranno preventivamente concordate, salvi i casi di necessità ed urgenza, e ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, sulla base della relativa documentazione, con diritto di fruire al 50% ciascuno della deducibilità fiscale delle spese mediche e affini, delle spese per tasse scolastiche e per il trasporto scolastico, il tutto secondo il
Protocollo in essere presso il Tribunale di Trieste che le parti dichiarano di conoscere e di accettare. Le parti stabiliscono, altresì, di ripartire al 50% ciascuno anche le spese per il vestiario e per piccole spese ordinarie per i figli, quali a titolo esemplificativo, la paghetta, le uscite con gli amici, i soldi per prendere un treno per andare a feste o entrare in discoteca ect.
4. La casa familiare, sita in Trieste Via di Roiano n. 4, di proprietà esclusiva della SI , presso Parte_1 la quale i figli sono residenti anagraficamente, rimane a lei assegnata.
5. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di nulla pretendere a tale titolo reciprocamente. I coniugi dichiarano di avere risolto ogni altra questione di natura economica legata al pregresso rapporto di coniugio.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma il 19/06/1996 tra e Parte_1
Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trieste, il giorno 10 ottobre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Francesca Ajello Dott. Gloria Giovanna Carlesso
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
-Sezione Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Gloria Giovanna Carlesso Presidente
Dott. Francesca Ajello Giudice
Dott. Filomena Piccirillo Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 08/04/2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. FANTINEL SILVIA presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato/a FO (LT) il 18/07/1966
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. FANTINEL SILVIA presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Roma il 19/06/1996 (atto n. 011175, parte 1^, serie
1, anno 1996). □ separati consensualmente con verbale in data 30/03/2023, omologato con decreto del 50/2023 del
11/05/2023.
Con i seguenti figli:
- nata a [...] il [...], maggiorenne non economicamente autonoma;
Persona_1
- nato a [...] il [...], maggiorenne non economicamente autonomo. Persona_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 08/04/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
-dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 19.06.1996, matrimonio iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Roma anno 1996, atto 01175, parte 1, serie 01;
-ordinare al Comune di Roma di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali
OMOLOGARE le seguenti condizioni:
1.I figli maggiorenni e avranno residenza anagrafica presso la madre, in Trieste, Via di Per_1 Per_2
Roiano n. 4.
2. Il sig. corrisponderà alla SI , entro il giorno cinque di ciascun mese, a Parte_2 Parte_1 titolo di concorso al mantenimento del figlio la somma di euro 450,00, mentre l'assegno di Per_2 mantenimento in favore della figlia verrà versato direttamente alla stessa da entrambi i genitori Per_1 nei seguenti termini: il padre verserà euro 600,00 mentre la madre verserà euro 400,00, entro il giorno 5 di ogni mese, nel conto corrente a lei intestato e già in possesso dei genitori. Gli assegni di mantenimento verranno rivalutati ogni anno secondo gli indici ISTAT. L'assegno unico universale in favore dei figli verrà percepito al 100% dalla SI . Parte_1
3. Con riferimento alle spese straordinarie mediche, quelle per le tasse scolastiche, per l'acquisto dei libri scolastici, per le lezioni di sostegno, per lo scuolabus, per l'acquisto di attrezzature o per lo svolgimento di attività formative, culturali e ricreative da sostenere nell'interesse dei figli saranno preventivamente concordate, salvi i casi di necessità ed urgenza, e ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, sulla base della relativa documentazione, con diritto di fruire al 50% ciascuno della deducibilità fiscale delle spese mediche e affini, delle spese per tasse scolastiche e per il trasporto scolastico, il tutto secondo il
Protocollo in essere presso il Tribunale di Trieste che le parti dichiarano di conoscere e di accettare. Le parti stabiliscono, altresì, di ripartire al 50% ciascuno anche le spese per il vestiario e per piccole spese ordinarie per i figli, quali a titolo esemplificativo, la paghetta, le uscite con gli amici, i soldi per prendere un treno per andare a feste o entrare in discoteca ect.
4. La casa familiare, sita in Trieste Via di Roiano n. 4, di proprietà esclusiva della SI , presso Parte_1 la quale i figli sono residenti anagraficamente, rimane a lei assegnata.
5. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di nulla pretendere a tale titolo reciprocamente. I coniugi dichiarano di avere risolto ogni altra questione di natura economica legata al pregresso rapporto di coniugio.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma il 19/06/1996 tra e Parte_1
Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trieste, il giorno 10 ottobre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Francesca Ajello Dott. Gloria Giovanna Carlesso