CGT1
Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 267/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
MINNITI MASSIMO, Presidente PETRONE FRANCESCO, Relatore CREAZZO GIUSEPPE, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5179/2025 depositato il 19/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250016352722000 CREDITO D'IMPOS 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250016352722000 CREDITO D'IMPOS 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250016352722000 CREDITO D'IMPOS 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7112/2025 depositato il 04/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto regolarmente notificato ad IA NT RISCOSSIONE e depositato Ricorrente_1in data 19.8.2025, Srl, in persona del l.r.p.t. e con il ministero del difensore di fiducia, proponeva ricorso per l'annullamento, della CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250016352722000, per complessivi euro 183.855,63, notificatagli in data 16.5.2025 recupero crediti d'imposta anni 2016-2017-2018. Deduceva il ricorrente la illegittimità dell'atto per esserne carente la motivazione posto che la stessa, oltre agli importi per crediti d'imposta annotava numerose voci per imponibili, sanzioni ed interessi, senza che ne fosse fornita alcuna ragione. in particolare, poi, era omesse le informazioni relative alle modalità di calcolo degli interessi. Di qui la richiesta di annullamento dell'atto con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore. IA NT RISCOSSIONE si costituiva e, resistendo al ricorso, opponeva la congruità della motivazione sotto ogni profilo e comunque, evidenziava che la stessa risentiva di quanto annotato dall'ente impositore nella iscrizione a ruolo;
a questi, infatti, comunicava il contenuto del ricorso e delle proprie deduzioni per provocarne l'intervento. Chiedeva in ogni caso il rigetto del ricorso con vittoria di spese e competenze di lite. Con successiva memoria parte resistente chiedeva quindi di essere autorizzata alla chiamata in giudizio dell'ente impositore. All'odierna udienza nessuno compariva e la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato. Infondato i rilievi opposti al contenuto e alla motivazione dell'atto impugnato, requisiti che non possono che essere calibrati in funzione dello scopo dell'atto ed essendo nella fattispecie senz'altro realizzati con gli espressi riferimenti, alla natura della pretesa ed al suo fondamento, essendo peraltro redatta secondo il modello ministeriale. Soprattutto però v'è da considerare che parte ricorrente non ha minimamente contestato di aver ricevuto notifica, il 5.12.2024, degli avvisi presupposto indicati nel dettaglio addebiti con cui IA NT ebbe ad accertare l'indebita percezione, nelle annualità 2016, 2017 e 2018, dei crediti d'imposta e dunque il diritto dell'erario al loro recupero. E se tanto, per un verso, ha reso sostanzialmente inutile estendere il contraddittorio ad IA NT (del tutto estranea al thema decidendum che rimane limitato ai contenuti della cartella) e dunque autorizzarne la chiamata in causa, molto dice pure della infondatezza dell'assunto difetto di motivazione;
invero, siccome ancora di recente statuito dalla SC, “In tema di avviso di accertamento (ma il principio è evidentemente estensibile anche agli atti della riscossione), l'onere di allegazione di cui all'art. 7 della l. n. 212 del 2000 è limitato ai documenti non conosciuti né ricevuti dal contribuente e costituenti il presupposto dell'atto impositivo al fine di evitare il pregiudizio del diritto di difesa di quest'ultimo” (Sez. 5, Ordinanza n. 14723 del 10/07/2020), dal che si desume, a contrario, che nessuna allegazione è dovuta allorquando ci riferisce, per relationem, al contenuto di atti già conosciuti - perché notificati - al contribuente, come appunto nella fattispecie.
Anche il rilievo opposto alla motivazione dell'atto in punto di calcolo interessi è privo di pregio. La Corte reputa invero di dover aderire a quanto, di recente, statuito dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, secondo la quale “Allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dall'art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori. Nel caso in cui, invece, la cartella costituisca il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati che può anche essere desunta per implicito dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono, dovendo altresì segnalare la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti e senza che in ogni caso sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati né delle modalità di calcolo” (Cass. Sez. Un. 14.7.2022 n. 22281). Nella fattispecie è sufficiente leggere la cartella per avere chiara l'esplicitazione che, in aggiunta agli interessi già calcolati con gli avvisi presupposto, sono ricalcolati ai sensi dell'art. 20 DPR 602/1973 fino alla consegna del ruolo all'agente della riscossione nella misura del 4% annuo ai sensi del DM 21.5.2009 e dunque che la motivazione dell'atto impugnato risulti adeguata anche in punto di esplicitazione del calcolo degli interessi. Si impone pertanto il rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo in favore delle parti resistenti costituite e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo oltre accessori di legge, ove dovuti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle competenze di lite in favore della resistente AdER liquidate in euro 1.810,00, oltre rimborso forfetario e accessori di legge ove dovuti.- Il Giudice estensore (Dott. Francesco Petrone)
Il Presidente
(Dott. Massimo Minniti)
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
MINNITI MASSIMO, Presidente PETRONE FRANCESCO, Relatore CREAZZO GIUSEPPE, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5179/2025 depositato il 19/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250016352722000 CREDITO D'IMPOS 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250016352722000 CREDITO D'IMPOS 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250016352722000 CREDITO D'IMPOS 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7112/2025 depositato il 04/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto regolarmente notificato ad IA NT RISCOSSIONE e depositato Ricorrente_1in data 19.8.2025, Srl, in persona del l.r.p.t. e con il ministero del difensore di fiducia, proponeva ricorso per l'annullamento, della CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250016352722000, per complessivi euro 183.855,63, notificatagli in data 16.5.2025 recupero crediti d'imposta anni 2016-2017-2018. Deduceva il ricorrente la illegittimità dell'atto per esserne carente la motivazione posto che la stessa, oltre agli importi per crediti d'imposta annotava numerose voci per imponibili, sanzioni ed interessi, senza che ne fosse fornita alcuna ragione. in particolare, poi, era omesse le informazioni relative alle modalità di calcolo degli interessi. Di qui la richiesta di annullamento dell'atto con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore. IA NT RISCOSSIONE si costituiva e, resistendo al ricorso, opponeva la congruità della motivazione sotto ogni profilo e comunque, evidenziava che la stessa risentiva di quanto annotato dall'ente impositore nella iscrizione a ruolo;
a questi, infatti, comunicava il contenuto del ricorso e delle proprie deduzioni per provocarne l'intervento. Chiedeva in ogni caso il rigetto del ricorso con vittoria di spese e competenze di lite. Con successiva memoria parte resistente chiedeva quindi di essere autorizzata alla chiamata in giudizio dell'ente impositore. All'odierna udienza nessuno compariva e la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato. Infondato i rilievi opposti al contenuto e alla motivazione dell'atto impugnato, requisiti che non possono che essere calibrati in funzione dello scopo dell'atto ed essendo nella fattispecie senz'altro realizzati con gli espressi riferimenti, alla natura della pretesa ed al suo fondamento, essendo peraltro redatta secondo il modello ministeriale. Soprattutto però v'è da considerare che parte ricorrente non ha minimamente contestato di aver ricevuto notifica, il 5.12.2024, degli avvisi presupposto indicati nel dettaglio addebiti con cui IA NT ebbe ad accertare l'indebita percezione, nelle annualità 2016, 2017 e 2018, dei crediti d'imposta e dunque il diritto dell'erario al loro recupero. E se tanto, per un verso, ha reso sostanzialmente inutile estendere il contraddittorio ad IA NT (del tutto estranea al thema decidendum che rimane limitato ai contenuti della cartella) e dunque autorizzarne la chiamata in causa, molto dice pure della infondatezza dell'assunto difetto di motivazione;
invero, siccome ancora di recente statuito dalla SC, “In tema di avviso di accertamento (ma il principio è evidentemente estensibile anche agli atti della riscossione), l'onere di allegazione di cui all'art. 7 della l. n. 212 del 2000 è limitato ai documenti non conosciuti né ricevuti dal contribuente e costituenti il presupposto dell'atto impositivo al fine di evitare il pregiudizio del diritto di difesa di quest'ultimo” (Sez. 5, Ordinanza n. 14723 del 10/07/2020), dal che si desume, a contrario, che nessuna allegazione è dovuta allorquando ci riferisce, per relationem, al contenuto di atti già conosciuti - perché notificati - al contribuente, come appunto nella fattispecie.
Anche il rilievo opposto alla motivazione dell'atto in punto di calcolo interessi è privo di pregio. La Corte reputa invero di dover aderire a quanto, di recente, statuito dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, secondo la quale “Allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dall'art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori. Nel caso in cui, invece, la cartella costituisca il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati che può anche essere desunta per implicito dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono, dovendo altresì segnalare la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti e senza che in ogni caso sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati né delle modalità di calcolo” (Cass. Sez. Un. 14.7.2022 n. 22281). Nella fattispecie è sufficiente leggere la cartella per avere chiara l'esplicitazione che, in aggiunta agli interessi già calcolati con gli avvisi presupposto, sono ricalcolati ai sensi dell'art. 20 DPR 602/1973 fino alla consegna del ruolo all'agente della riscossione nella misura del 4% annuo ai sensi del DM 21.5.2009 e dunque che la motivazione dell'atto impugnato risulti adeguata anche in punto di esplicitazione del calcolo degli interessi. Si impone pertanto il rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo in favore delle parti resistenti costituite e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo oltre accessori di legge, ove dovuti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle competenze di lite in favore della resistente AdER liquidate in euro 1.810,00, oltre rimborso forfetario e accessori di legge ove dovuti.- Il Giudice estensore (Dott. Francesco Petrone)
Il Presidente
(Dott. Massimo Minniti)