Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 267
CGT1
Sentenza 13 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Carenza di motivazione dell'atto impugnato

    La Corte ha ritenuto che la motivazione fosse adeguata, essendo calibrata sullo scopo dell'atto e realizzando i requisiti necessari, anche in riferimento agli avvisi presupposto già notificati al contribuente. La motivazione sul calcolo degli interessi è stata ritenuta adeguata in base alla giurisprudenza della Suprema Corte, poiché la cartella richiamava gli avvisi precedenti e indicava il ricalcolo degli interessi ai sensi dell'art. 20 DPR 602/1973, specificando la misura e la decorrenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 267
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 267
    Data del deposito : 13 gennaio 2026

    Testo completo