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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 24/02/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
R. G. n° 4940/2022
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 20 febbraio 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
, Parte_1
rappr. e dif. dagli avv. Nicola LENOCI e Rossana TODARO - Ricorrente - contro
in persona Controparte_1
del legale rappr. pro tempore, - Convenuto, contumace -
OGGETTO: “PAGAMENTO PRESTAZIONI DI INVALIDITÀ CIVILE”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 5 luglio 2022 – nella spiegata Parte_1 qualità di erede di - ha chiesto di accertare il suo asserito Persona_1 diritto a percepire, pro quota e nei limiti della prescrizione decennale, i ratei della prestazione di invalidità civile (indennità di accompagnamento) cat.
INVCIV n° 07073485 maturati e non liquidati al de cuius nel periodo da marzo
2011 a settembre 2020 (mentre per il periodo anteriore e quello successivo la prestazione era stata regolarmente corrisposta) e, per l'effetto, condannare l' alla liquidazione in suo favore degli importi previsti per legge, oltre CP_1 accessori e rifusione delle spese.
Nonostante rituale notificazione, l' è rimasto contumace. CP_1
In particolare, si osserva che – trattandosi di domanda relativa a prestazione di invalidità civile – correttamente la notifica è stata effettuata presso la
1
Sentenza R.G. n° 4940/22 competente SEDE TERRITORIALE dell' , dovendosi avere riguardo ai CP_1 condivisibili arresti della giurisprudenza di legittimità (cfr. CASS. LAV. 3 AGOSTO
2022 N° 24048) secondo cui per le notifiche all' rimangono comunque CP_1 fermi i regimi speciali, come quello in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, di cui all'art. 10, comma 6, del
D.L. n. 203 del 2005 conv. con L. n. 248 del 2005, sicché in tali ambiti la notifica degli atti introduttivi del giudizio di cognizione deve effettuarsi presso la sede territoriale competente.
La causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
***************
Il ricorso è fondato, e conseguentemente deve essere accolto.
In primo luogo deve ritenersi che il requisito sanitario per il periodo in questione - in mancanza di alcuna diversa emergenza probatoria - risulti accertato giusta:
- l'originaria liquidazione del 16 giugno 2010:
2
Sentenza R.G. n° 4940/22 - il verbale di visita di verifica del 10 febbraio – 16 marzo 2011, di cui qui si riportano alcuni stralci:
-------------------
Nessun altro requisito costitutivo del diritto parte ricorrente era tenuta a dimostrare, posto che: «… … ai fini del diritto all'indennità di accompagnamento, prevista dalla L. 11 febbraio 1980, n. 18 in favore dell'inabile non deambulante o non autosufficiente, rileva esclusivamente il requisito sanitario descritto dall'art. 1 della stessa Legge, mentre non si richiede anche la condizione del non ricovero dell'inabile in istituto, la quale si pone come elemento esterno alla fattispecie, e non costituisce ostacolo al riconoscimento del diritto all'indennità bensì all'erogazione della stessa per il tempo in cui l'inabile sia ricoverato a carico dell'erario e non abbisogni dell'accompagnatore (cfr., ex plurimis, Cass., nn. 7917/1995; 11324/1999;
2808/2001). Conseguentemente, ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, l'istante non è tenuto a provare di non essere ricoverato gratuitamente in istituto ovvero di non beneficiare di prestazioni incompatibili, non costituendo tali circostanze requisiti costitutivi del diritto al beneficio. … …» (sic CASS. LAV. 26 GENNAIO 2010 N° 1585; conf. 3
Sentenza R.G. n° 4940/22 CASS. LAV. 4 FEBBRAIO 2009 N° 2691 nonché 5 MARZO 2018 N° 5059, in Parte_2 cui tra l'altro si precisa anche che: «… per gli invalidi civili ricoverati gratuitamente in strutture pubbliche ospedaliere, anche alla luce della sentenza
n. 183 del 1991 della Corte Costituzionale, deve intendersi la nozione di ricovero limitata ai soli casi di lunga degenza e terapie riabilitative, con esclusione, pertanto, di situazioni contingenti la cui individuazione costituisce indagine di fatto, come tale riservata al giudice di merito»)
----------------------
Nessuna prescrizione risulta maturata, neppure parzialmente (trattandosi comunque di questione da affrontare – pur nella contumacia dell' – in CP_1 quanto la domanda è stata ex professo limitata ai ratei spettanti “nei limiti della prescrizione”).
Ed invero, occorre fare applicazione del pacifico e condivisibile principio di diritto secondo il quale: «I ratei delle prestazioni previdenziali e assistenziali non liquidati sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, e non a quella quinquennale che presuppone la liquidità del credito, da non intendersi secondo la nozione comune ricavabile dall'art. 1282 c.c., bensì quale effetto del completamento del procedimento amministrativo di spesa (procedimento di contabilità, diverso da quello di liquidazione), con messa a disposizione dell'avente diritto delle relative somme, come emerge dall'art. 129 del
r.d.l. n. 1827 del 1935, secondo cui si prescrivono in cinque anni a favore dell'istituto le sole rate di pensione "non riscosse", fermo restando che anche gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, che costituiscono parte integrante dei ratei corrisposti in ritardo, si prescrivono nel termine di dieci anni, permanendo l'illiquidità per la parte residua anche in caso di pagamento solo parzialmente estintivo» (sic CASS. SEZ. VI-LAV. 9 FEBBRAIO 2016 N° 2563; conf. 3 SETTEMBRE 2020 N° 18309). Controparte_2
Nella specie, non risulta che i ratei richiesti – nei periodi oggetto della domanda – siano stati messi a disposizione dell'avente diritto, sicché essi spettano integralmente (dal marzo 2011), essendo intervenuto un tempestivo atto interruttivo infradecennale, consistente nella diffida inviata via PEC in data 22 gennaio 2021:
4
Sentenza R.G. n° 4940/22 Ed è poi appena il caso di rilevare che: «Ai fini dell'interruzione della prescrizione, l'intimazione scritta ad adempiere può essere validamente effettuata non solo da un legale che si dichiari incaricato dalla parte, ma anche da un mandatario o da un incaricato, alla sola condizione che il beneficiario ne intenda approfittare, e senza che occorra il rilascio in forma scritta di una procura per la costituzione in mora, potendo questa risultare anche solo da un comportamento univoco e concludente idoneo a rappresentare che l'atto è compiuto per un altro soggetto, nella cui sfera giuridica è destinato a produrre effetti» (sic CASS. LAV. 9 MAGGIO 2012 N° 7097: nella specie, la S.C. ha ritenuto che l'intimazione a corrispondere le differenze retributive dovute ad un lavoratore, fatta da un rappresentante sindacale che dichiari di agire nell'interesse del lavoratore, è idonea ad interrompere la prescrizione).
Con l'ulteriore precisazione – attinente alle successive richieste presentate all' - che alla domanda amministrativa, avente ad oggetto una prestazione CP_1 previdenziale (trattandosi di un atto giuridico in senso stretto di cui la legge predetermina gli effetti, senza che rilevi la volontà di produrli), non si applica la regola prevista dall'art. 1392 c.c., secondo cui la procura deve rivestire la stessa forma del contratto che il rappresentante deve concludere, estensibile ex art. 1394 c.c. solo agli atti unilaterali negoziali: ne consegue che la procura per la presentazione di una domanda amministrativa, in quanto non soggetta ad oneri formali, può risultare anche da comportamenti concludenti, essendo 5
Sentenza R.G. n° 4940/22 sufficiente che il mandatario sia investito del potere rappresentativo, la cui sussistenza può essere dimostrata con ogni mezzo di prova, comprese le presunzioni (cfr. .20 FEBBRAIO 2020 N° 4280). Controparte_2
-----------------
Deve infine prendersi atto che nessuna prova è stata offerta in questa sede dal soggetto onerato ) dell'eventuale pagamento (nemmeno parziale) CP_1 dei ratei qui richiesti.
Costituisce infatti onere dell - in quanto debitore della prestazione CP_1 richiesta - fornire la prova di avere effettivamente corrisposto le somme dovute, trattandosi del fatto estintivo della obbligazione, sulla base dell'ormai pacifico principio di diritto secondo il quale: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Il medesimo principio applicabile anche nell'ipotesi d'inesatto adempimento si estende anche alle obbligazioni di risultato” (sic ex plurimis CASS. SEZ. II, 21 MAGGIO 2019 N° 13685; conf. CASS.
SEZ. VI-I, 12 OTTOBRE 2018 N° 25584).
Si veda altresì CASS. LAV. 3 OTTOBRE 2017 N° 23057, secondo cui: «In tema di prova dell'inadempimento di obbligazioni previdenziali, il creditore che agisce per l'esatto adempimento della misura di una prestazione ha l'onere di allegare di aver maturato il diritto ad una determinata differenza quantitativa in base alla fonte dell'obbligazione che rappresenta il fatto costitutivo del credito azionato, mentre spetta al debitore allegare e dimostrare di avere esattamente adempiuto pagando la differenza dovuta».
E' vero che, secondo 27 NOVEMBRE 2014 N° 25251: «In Controparte_2 tema di prova dell'estinzione satisfattiva del debito dell'ente pubblico previdenziale, la regola in base alla quale il debitore che effettui il pagamento ha diritto al rilascio della quietanza, ai sensi dell'art. 1199 cod.
6
Sentenza R.G. n° 4940/22 civ., non esclude che il pagamento possa essere provato per presunzioni, occorrendo, al fine di escludere l'ammissibilità di mezzi di prova diversi, un'apposita prescrizione di legge, al pari della disposizione contenuta nella legge di contabilità generale ex art. 55 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 e nel relativo regolamento (artt. 26 ss. r.d. 23 maggio 1924, n. 827) per
i pagamenti eseguiti dallo Stato, non applicabili all' . CP_1
Ma nella specie nessun concreto elemento è stato addotto dall' per CP_1 eventualmente suffragare alcuna presunzione di pagamento, dovendosi avere riguardo alla mancata indicazione dei dati degli eventuali versamenti da parte dell' (rimasto peraltro contumace), essendo Controparte_3 altresì da rimarcare che comunque, in linea generale: «L'adempimento può essere provato mediante presunzioni semplici solo quando esse si riferiscano, in conformità al requisito della precisione di cui all'art. 2729 c.c., alla specifica situazione di fatto che deve essere dimostrata, cosicché, in caso di unico contratto da cui derivi una pluralità di obbligazioni, le presunzioni devono riguardare specificamente ciascuna di esse, non costituendo
l'adempimento di alcune obbligazioni presunzione "precisa" dell'avvenuto adempimento anche delle altre» (sic CASS. SEZ. III, 21 GIUGNO 2018 N° 16316).
*********************
Alla stregua di tutte le sopra esposte osservazioni, dunque, la domanda deve essere accolta, nei termini specificati in dispositivo, ovviamente nei limiti della quota ereditaria, avendo ex professo la parte ricorrente agito per “ottenere pro quota la liquidazione dei ratei di pensione”.
Sul punto, peraltro, è appena il caso di rimarcare che comunque non si pone alcuna questione per un eventuale litisconsorzio con i coeredi, atteso che: «I crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, in conformità al disposto degli artt. 727 e 757 c.c., con la conseguenza che ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza
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Sentenza R.G. n° 4940/22 dell'interesse all'accertamento della sussistenza o meno del credito nei confronti di tutti» (sic CASS. SEZ. III, 18 APRILE 2024 N° 10585).
*******************
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell , quale unico titolare (dal lato passivo) del rapporto fatto valere in CP_1 giudizio. Si precisa che nella liquidazione - effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n° 55 - si è avuto riguardo alla semplicità sia dell'oggetto
(anche con valutazione ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale) sia della attività istruttoria in concreto svolta (consistente, in buona sostanza, solo in acquisizioni documentali): sull'argomento, si vedano 3 GIUGNO 2010 N° 13452 Parte_2
(quanto alla applicazione dell'ART. 60 del R.D.L. N. 1578 del 1933, sia pur nei limiti di cui alla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 4), nonché attualmente l'art. 4, primo comma, dello stesso D.M. n° 55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, accoglie il ricorso e, per l'effetto:
1. dichiarato il diritto di – nella spiegata qualità di erede di Parte_1
- a percepire, nei limiti della quota ereditaria, i ratei Persona_1 della prestazione di invalidità civile (indennità di accompagnamento) cat.
INVCIV n° 07073485 non liquidati al de cuius nel periodo da marzo 2011
a settembre 2020, condanna l' ad effettuare la relativa liquidazione CP_1 degli importi previsti per legge, oltre agli interessi legali dal dovuto al soddisfo;
2. condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese e CP_1 competenze del giudizio, che liquida in complessivi €.2.000,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore degli avv. Nicola LENOCI e Rossana
TODARO, dichiaratisi antistatari.
Taranto, 24 febbraio 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
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Sentenza R.G. n° 4940/22
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 20 febbraio 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
, Parte_1
rappr. e dif. dagli avv. Nicola LENOCI e Rossana TODARO - Ricorrente - contro
in persona Controparte_1
del legale rappr. pro tempore, - Convenuto, contumace -
OGGETTO: “PAGAMENTO PRESTAZIONI DI INVALIDITÀ CIVILE”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 5 luglio 2022 – nella spiegata Parte_1 qualità di erede di - ha chiesto di accertare il suo asserito Persona_1 diritto a percepire, pro quota e nei limiti della prescrizione decennale, i ratei della prestazione di invalidità civile (indennità di accompagnamento) cat.
INVCIV n° 07073485 maturati e non liquidati al de cuius nel periodo da marzo
2011 a settembre 2020 (mentre per il periodo anteriore e quello successivo la prestazione era stata regolarmente corrisposta) e, per l'effetto, condannare l' alla liquidazione in suo favore degli importi previsti per legge, oltre CP_1 accessori e rifusione delle spese.
Nonostante rituale notificazione, l' è rimasto contumace. CP_1
In particolare, si osserva che – trattandosi di domanda relativa a prestazione di invalidità civile – correttamente la notifica è stata effettuata presso la
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Sentenza R.G. n° 4940/22 competente SEDE TERRITORIALE dell' , dovendosi avere riguardo ai CP_1 condivisibili arresti della giurisprudenza di legittimità (cfr. CASS. LAV. 3 AGOSTO
2022 N° 24048) secondo cui per le notifiche all' rimangono comunque CP_1 fermi i regimi speciali, come quello in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, di cui all'art. 10, comma 6, del
D.L. n. 203 del 2005 conv. con L. n. 248 del 2005, sicché in tali ambiti la notifica degli atti introduttivi del giudizio di cognizione deve effettuarsi presso la sede territoriale competente.
La causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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Il ricorso è fondato, e conseguentemente deve essere accolto.
In primo luogo deve ritenersi che il requisito sanitario per il periodo in questione - in mancanza di alcuna diversa emergenza probatoria - risulti accertato giusta:
- l'originaria liquidazione del 16 giugno 2010:
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Sentenza R.G. n° 4940/22 - il verbale di visita di verifica del 10 febbraio – 16 marzo 2011, di cui qui si riportano alcuni stralci:
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Nessun altro requisito costitutivo del diritto parte ricorrente era tenuta a dimostrare, posto che: «… … ai fini del diritto all'indennità di accompagnamento, prevista dalla L. 11 febbraio 1980, n. 18 in favore dell'inabile non deambulante o non autosufficiente, rileva esclusivamente il requisito sanitario descritto dall'art. 1 della stessa Legge, mentre non si richiede anche la condizione del non ricovero dell'inabile in istituto, la quale si pone come elemento esterno alla fattispecie, e non costituisce ostacolo al riconoscimento del diritto all'indennità bensì all'erogazione della stessa per il tempo in cui l'inabile sia ricoverato a carico dell'erario e non abbisogni dell'accompagnatore (cfr., ex plurimis, Cass., nn. 7917/1995; 11324/1999;
2808/2001). Conseguentemente, ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, l'istante non è tenuto a provare di non essere ricoverato gratuitamente in istituto ovvero di non beneficiare di prestazioni incompatibili, non costituendo tali circostanze requisiti costitutivi del diritto al beneficio. … …» (sic CASS. LAV. 26 GENNAIO 2010 N° 1585; conf. 3
Sentenza R.G. n° 4940/22 CASS. LAV. 4 FEBBRAIO 2009 N° 2691 nonché 5 MARZO 2018 N° 5059, in Parte_2 cui tra l'altro si precisa anche che: «… per gli invalidi civili ricoverati gratuitamente in strutture pubbliche ospedaliere, anche alla luce della sentenza
n. 183 del 1991 della Corte Costituzionale, deve intendersi la nozione di ricovero limitata ai soli casi di lunga degenza e terapie riabilitative, con esclusione, pertanto, di situazioni contingenti la cui individuazione costituisce indagine di fatto, come tale riservata al giudice di merito»)
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Nessuna prescrizione risulta maturata, neppure parzialmente (trattandosi comunque di questione da affrontare – pur nella contumacia dell' – in CP_1 quanto la domanda è stata ex professo limitata ai ratei spettanti “nei limiti della prescrizione”).
Ed invero, occorre fare applicazione del pacifico e condivisibile principio di diritto secondo il quale: «I ratei delle prestazioni previdenziali e assistenziali non liquidati sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, e non a quella quinquennale che presuppone la liquidità del credito, da non intendersi secondo la nozione comune ricavabile dall'art. 1282 c.c., bensì quale effetto del completamento del procedimento amministrativo di spesa (procedimento di contabilità, diverso da quello di liquidazione), con messa a disposizione dell'avente diritto delle relative somme, come emerge dall'art. 129 del
r.d.l. n. 1827 del 1935, secondo cui si prescrivono in cinque anni a favore dell'istituto le sole rate di pensione "non riscosse", fermo restando che anche gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, che costituiscono parte integrante dei ratei corrisposti in ritardo, si prescrivono nel termine di dieci anni, permanendo l'illiquidità per la parte residua anche in caso di pagamento solo parzialmente estintivo» (sic CASS. SEZ. VI-LAV. 9 FEBBRAIO 2016 N° 2563; conf. 3 SETTEMBRE 2020 N° 18309). Controparte_2
Nella specie, non risulta che i ratei richiesti – nei periodi oggetto della domanda – siano stati messi a disposizione dell'avente diritto, sicché essi spettano integralmente (dal marzo 2011), essendo intervenuto un tempestivo atto interruttivo infradecennale, consistente nella diffida inviata via PEC in data 22 gennaio 2021:
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Sentenza R.G. n° 4940/22 Ed è poi appena il caso di rilevare che: «Ai fini dell'interruzione della prescrizione, l'intimazione scritta ad adempiere può essere validamente effettuata non solo da un legale che si dichiari incaricato dalla parte, ma anche da un mandatario o da un incaricato, alla sola condizione che il beneficiario ne intenda approfittare, e senza che occorra il rilascio in forma scritta di una procura per la costituzione in mora, potendo questa risultare anche solo da un comportamento univoco e concludente idoneo a rappresentare che l'atto è compiuto per un altro soggetto, nella cui sfera giuridica è destinato a produrre effetti» (sic CASS. LAV. 9 MAGGIO 2012 N° 7097: nella specie, la S.C. ha ritenuto che l'intimazione a corrispondere le differenze retributive dovute ad un lavoratore, fatta da un rappresentante sindacale che dichiari di agire nell'interesse del lavoratore, è idonea ad interrompere la prescrizione).
Con l'ulteriore precisazione – attinente alle successive richieste presentate all' - che alla domanda amministrativa, avente ad oggetto una prestazione CP_1 previdenziale (trattandosi di un atto giuridico in senso stretto di cui la legge predetermina gli effetti, senza che rilevi la volontà di produrli), non si applica la regola prevista dall'art. 1392 c.c., secondo cui la procura deve rivestire la stessa forma del contratto che il rappresentante deve concludere, estensibile ex art. 1394 c.c. solo agli atti unilaterali negoziali: ne consegue che la procura per la presentazione di una domanda amministrativa, in quanto non soggetta ad oneri formali, può risultare anche da comportamenti concludenti, essendo 5
Sentenza R.G. n° 4940/22 sufficiente che il mandatario sia investito del potere rappresentativo, la cui sussistenza può essere dimostrata con ogni mezzo di prova, comprese le presunzioni (cfr. .20 FEBBRAIO 2020 N° 4280). Controparte_2
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Deve infine prendersi atto che nessuna prova è stata offerta in questa sede dal soggetto onerato ) dell'eventuale pagamento (nemmeno parziale) CP_1 dei ratei qui richiesti.
Costituisce infatti onere dell - in quanto debitore della prestazione CP_1 richiesta - fornire la prova di avere effettivamente corrisposto le somme dovute, trattandosi del fatto estintivo della obbligazione, sulla base dell'ormai pacifico principio di diritto secondo il quale: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Il medesimo principio applicabile anche nell'ipotesi d'inesatto adempimento si estende anche alle obbligazioni di risultato” (sic ex plurimis CASS. SEZ. II, 21 MAGGIO 2019 N° 13685; conf. CASS.
SEZ. VI-I, 12 OTTOBRE 2018 N° 25584).
Si veda altresì CASS. LAV. 3 OTTOBRE 2017 N° 23057, secondo cui: «In tema di prova dell'inadempimento di obbligazioni previdenziali, il creditore che agisce per l'esatto adempimento della misura di una prestazione ha l'onere di allegare di aver maturato il diritto ad una determinata differenza quantitativa in base alla fonte dell'obbligazione che rappresenta il fatto costitutivo del credito azionato, mentre spetta al debitore allegare e dimostrare di avere esattamente adempiuto pagando la differenza dovuta».
E' vero che, secondo 27 NOVEMBRE 2014 N° 25251: «In Controparte_2 tema di prova dell'estinzione satisfattiva del debito dell'ente pubblico previdenziale, la regola in base alla quale il debitore che effettui il pagamento ha diritto al rilascio della quietanza, ai sensi dell'art. 1199 cod.
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Sentenza R.G. n° 4940/22 civ., non esclude che il pagamento possa essere provato per presunzioni, occorrendo, al fine di escludere l'ammissibilità di mezzi di prova diversi, un'apposita prescrizione di legge, al pari della disposizione contenuta nella legge di contabilità generale ex art. 55 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 e nel relativo regolamento (artt. 26 ss. r.d. 23 maggio 1924, n. 827) per
i pagamenti eseguiti dallo Stato, non applicabili all' . CP_1
Ma nella specie nessun concreto elemento è stato addotto dall' per CP_1 eventualmente suffragare alcuna presunzione di pagamento, dovendosi avere riguardo alla mancata indicazione dei dati degli eventuali versamenti da parte dell' (rimasto peraltro contumace), essendo Controparte_3 altresì da rimarcare che comunque, in linea generale: «L'adempimento può essere provato mediante presunzioni semplici solo quando esse si riferiscano, in conformità al requisito della precisione di cui all'art. 2729 c.c., alla specifica situazione di fatto che deve essere dimostrata, cosicché, in caso di unico contratto da cui derivi una pluralità di obbligazioni, le presunzioni devono riguardare specificamente ciascuna di esse, non costituendo
l'adempimento di alcune obbligazioni presunzione "precisa" dell'avvenuto adempimento anche delle altre» (sic CASS. SEZ. III, 21 GIUGNO 2018 N° 16316).
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Alla stregua di tutte le sopra esposte osservazioni, dunque, la domanda deve essere accolta, nei termini specificati in dispositivo, ovviamente nei limiti della quota ereditaria, avendo ex professo la parte ricorrente agito per “ottenere pro quota la liquidazione dei ratei di pensione”.
Sul punto, peraltro, è appena il caso di rimarcare che comunque non si pone alcuna questione per un eventuale litisconsorzio con i coeredi, atteso che: «I crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, in conformità al disposto degli artt. 727 e 757 c.c., con la conseguenza che ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza
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Sentenza R.G. n° 4940/22 dell'interesse all'accertamento della sussistenza o meno del credito nei confronti di tutti» (sic CASS. SEZ. III, 18 APRILE 2024 N° 10585).
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Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell , quale unico titolare (dal lato passivo) del rapporto fatto valere in CP_1 giudizio. Si precisa che nella liquidazione - effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n° 55 - si è avuto riguardo alla semplicità sia dell'oggetto
(anche con valutazione ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale) sia della attività istruttoria in concreto svolta (consistente, in buona sostanza, solo in acquisizioni documentali): sull'argomento, si vedano 3 GIUGNO 2010 N° 13452 Parte_2
(quanto alla applicazione dell'ART. 60 del R.D.L. N. 1578 del 1933, sia pur nei limiti di cui alla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 4), nonché attualmente l'art. 4, primo comma, dello stesso D.M. n° 55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, accoglie il ricorso e, per l'effetto:
1. dichiarato il diritto di – nella spiegata qualità di erede di Parte_1
- a percepire, nei limiti della quota ereditaria, i ratei Persona_1 della prestazione di invalidità civile (indennità di accompagnamento) cat.
INVCIV n° 07073485 non liquidati al de cuius nel periodo da marzo 2011
a settembre 2020, condanna l' ad effettuare la relativa liquidazione CP_1 degli importi previsti per legge, oltre agli interessi legali dal dovuto al soddisfo;
2. condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese e CP_1 competenze del giudizio, che liquida in complessivi €.2.000,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore degli avv. Nicola LENOCI e Rossana
TODARO, dichiaratisi antistatari.
Taranto, 24 febbraio 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
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Sentenza R.G. n° 4940/22