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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 09/12/2025, n. 3461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3461 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.n.6796/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
In persona del giudice dott. Luigi Gnassi all'esito della trattazione cartolare del 25 novembre 2025 ha pronunciato ai sensi egli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. la seguente,
SENTENZA
Nella causa iscritta al r.g.n.6796/2024, promossa da:
1. nata in [...], il [...] ); Controparte_1 C.F._1
2. nato in [...], il [...] Controparte_2
); C.F._2
3. nato in [...], il [...] ) in proprio e per il CP_3 C.F._3 figlio minore:
4. nato in [...] il [...] Controparte_4
); C.F._4 5. nata in [...], il [...] Controparte_5
) in proprio e per la figlia minore: C.F._5
6. nata in [...], il [...] ); Controparte_6 C.F._6
7. nato in [...], il [...], ) Persona_1 C.F._7 in proprio e per il figlio minore:
8. nato in [...] il [...] ), Parte_1 C.F._8 elettivamente domiciliati in VIA F. FERRAIRONI, 25 ED.T3C, ROMA, presso lo studio legale, rappresentati e difesi dall'Avv. MUNZI RITA;
C.F._9 RICORRENTI
CONTRO
, in persona del con il patrocinio ex lege Controparte_7 Controparte_8 dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Bologna;
RESISTENTE- CONTUMACE
E NEI CONFRONTI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Bologna;
1 INTERVENUTO
CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo:
“Voglia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
- accertare il diritto dei sigg.ri
1 - nata a [...]çu/PR - Brasile, il giorno 09/10/1991, residente in [...], 1100, Agua Verde,
2 nato a [...]çu/PR -Brasile, il 26/09/2001, residente Controparte_2 in Rua Simâo - Bolivar, n. 239, a Maia, Porto, Portogallo. CAP: 4470-214
3 nato a [...]/RS- Brasile, il giorno 09/10/1987, residente a [...]dos Prolòs, s/n, Interior, Mormaço/RS, Brasile. CAP in proprio nonchè in P.IVA_1 rappresentanza del figlio minore
4 nato a [...]0/RS, il giorno 02/07/2021, residente Controparte_4 a Sao Joâo dos Prolòs, s/n, Interior, Mormaço/RS, Brasile. CAP 99315-000
5 – nata a [...]/BA - Brasil, il giorno 29/11/1983, Controparte_5 residente in [...]da Silva Guimarães Baneto, 115, Apto 2805, Bairro Altiplano, João Pessoa/PB, Brasil. CEP 58046-110, in proprio nonchè in rappresentanza della figlia minore.
6 – nata in [...]/PB, il giorno 05/12/2019 residente in [...]
Rua Abelardo da Silva Guimarães Baneto, 115, Apto 2805, Bairro Altiplano, João Pessoa/PB, Brasil. CEP 58046-110 7 – nato a [...]/BA - Brasil, il giorno 13/01/1985, residente in [...], Casa NO 91, Bairro Carvoeira, Florianópolis/SC, Brasil. CEP 04182-020, in proprio nonchè in rappresentanza del figlio minore. 8 nato a [...]/SC, il giorno 26/05/2017 residente in [...], Casa NO 91, Bairro Carvoeira, Florianópolis/SC, Brasil CEP 04182-020, al riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 1, lett. a) della L. 91/1992 e, per l'effetto dichiarare lo status di cittadini italiani in capo ai ricorrenti;
- ordinare al e/o ad ogni altra Autorità competente e, comunque, ad ogni Controparte_7 pubblico ufficiale di procedere alle relative iscrizioni e comunicazioni alle Autorità consolari competenti. Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori come per legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/05/2024 gli attori, cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano nato a [...] il [...], ed emigrato Parte_2 in Brasile dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliano (doc.29).
Con decreto in data 6 febbraio 2025 veniva fissata prima udienza di trattazione e, successivamente, per il giorno 25 novembre 2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati notificati in data 7 febbraio 2025 mediante consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura dello Stato di Bologna, difensore ex lege del convenuto del quale deve essere dichiarata la Controparte_7 contumacia non essendosi costituito in giudizio.
2 Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di
Bologna che non ha precisato le conclusioni.
Parte attrice ha depositato note di trattazione in data 25 novembre 2025.
Dalla documentazione riversata telematicamente in atti è possibile ricostruire la genealogia delle ricorrenti come segue:
si univa in matrimonio il 11.08.1888 con (doc.2) da cui nasceva Parte_2 CP_9 il 07.11.1895 (doc. 4) che si univa in matrimonio il 06.05.1918 con Persona_2 CP_10
(doc. 5) da cui nasceva il 17.09.1924 (doc.6), che si univa in matrimonio in
[...] Persona_3 data 07.10.1944 con (doc.7) da cui nasceva il 14.07.1951 Persona_4 Persona_5
(doc.8) che si univa in matrimonio il 27.03.1987 con (doc.9) da cui nasceva Persona_6 il 09.10.1987 (doc.10), odierno ricorrente, che si univa in matrimonio il 08.02.2019 Persona_7 con (doc.11) e da cui nasceva il Persona_8 Persona_9
02.07.2021 (doc.12), odierno ricorrente. Sempre dal matrimonio tra e Persona_2 CP_10 nasceva il 01.11.1929 (doc.13) che si univa in data 31.01.1948 con
[...] Persona_10 Per_11
(doc.14) da cui nascevano: 1. il 26.09.1948 (doc.15) il quale si univa in
[...] Persona_12 matrimonio in data 21.05.1969 con (doc.16) da cui nasceva, a sua volta, Persona_13 il 29.11.1983 (doc.17), odierna ricorrente, che, infine, si univa in Controparte_5 matrimonio in data 01.07.2004 con (doc.18) e da cui nasceva Persona_14 [...]
il 05.12.2019 (doc.19), odierna ricorrente;
2. il 23.04.1955 Controparte_6 Persona_15
(doc.20) che si univa in matrimonio in data 25.05.1976 con (doc.21) da cui Persona_16 nasceva il 09.10.1991 (doc.22) odierna ricorrente;
3. il 09.09.1963 Controparte_1 Persona_17
(doc.23) che si univa in matrimonio in data 03.10.1997 con e dallo stesso CP_11 divorziata con sentenza passata in giudicato il 10.06.2019 (doc.24) mentre dall'unione tra
[...]
e è nato il [...] (doc.25) che, a sua volta, si univa Per_17 Persona_18 Persona_19 in matrimonio con da cui nasceva il Persona_20 Controparte_2
26.09.2001 (doc.26), odierno ricorrente. Dal matrimonio tra e Persona_17 Persona_21
nasceva il 13.01.1985 (doc.27), odierno ricorrente, che si
[...] Persona_22 univa in matrimonio con da cui è nato il Controparte_12 Persona_23
26.05.2017 (doc.28), odierno ricorrente.
L'INTERESSE AD AGIRE
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022).
3 La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale Controparte_7 ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente atteso che gli attori hanno documentato di aver inoltrato l'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis al competente Consolato d'Italia di San Paolo deducendo altresì il ritardo pressoché ultradecennale con il quale detta amministrazione sta procedendo a convocare i richiedenti. Più in generale è ormai noto che presso i consolati- quantomeno in Brasile, Argentina e Venezuela, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
NEL MERITO
I ricorrenti hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti dell'avo italiano il quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano Parte_2 né aver rinunciato alla cittadinanza italiana come è evincibile dal certificato negativo di
4 naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al figlio che la trasmetteva al figlio il Persona_2 Persona_3 quale la trasmetteva al figlio che, a sua volta la trasmetteva al figlio Persona_5 Persona_7 che, infine, la trasmetteva al figlio trasmetteva la Persona_9 Persona_2 cittadinanza anche al figlio che la trasmetteva ai figli Persona_10 Persona_12 Persona_15
e trasmetteva la cittadinanza alla figlia,
[...] Persona_17 Persona_12 Controparte_5 che la trasmetteva alla figlia . trasmetteva la
[...] Controparte_6 Persona_15 cittadinanza alla figlia trasmetteva la cittadinanza al figlio Controparte_1 Persona_17 Per_19 che, a sua volta, la trasmetteva al figlio e al figlio
[...] Controparte_2 [...]
che, infine la trasmetteva al figlio . Persona_22 Persona_23
La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata nelle pagine che precedono trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione
"iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”).
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
5 Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano
[...]
. Ciò, senza che si siano verificati passaggi generazionali per linea Parte_2 femminile in epoca precostituzionale, non è quindi necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
SULLE SPESE DI LITE
Vista la complessità della materia e la continua evoluzione giurisprudenziale, vi sono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del;
Controparte_7
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che:
1. nata in [...], il [...]; Controparte_1
2. nato in [...], il [...]; Controparte_2
3. nato in [...], il [...]; CP_3
4. nato in [...] il [...]; Controparte_4
5. nata in [...], il [...]; Controparte_5
6. nata in [...], il [...]; Controparte_6
7. nato in [...], il [...]; Persona_1
8. nato in [...] il [...], Parte_1 sono cittadini italiani iure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_7 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite
Si comunichi
Così deciso in Bologna in data 05/12/2025.
Il Giudice
Dott. Luigi Gnassi
6
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
In persona del giudice dott. Luigi Gnassi all'esito della trattazione cartolare del 25 novembre 2025 ha pronunciato ai sensi egli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. la seguente,
SENTENZA
Nella causa iscritta al r.g.n.6796/2024, promossa da:
1. nata in [...], il [...] ); Controparte_1 C.F._1
2. nato in [...], il [...] Controparte_2
); C.F._2
3. nato in [...], il [...] ) in proprio e per il CP_3 C.F._3 figlio minore:
4. nato in [...] il [...] Controparte_4
); C.F._4 5. nata in [...], il [...] Controparte_5
) in proprio e per la figlia minore: C.F._5
6. nata in [...], il [...] ); Controparte_6 C.F._6
7. nato in [...], il [...], ) Persona_1 C.F._7 in proprio e per il figlio minore:
8. nato in [...] il [...] ), Parte_1 C.F._8 elettivamente domiciliati in VIA F. FERRAIRONI, 25 ED.T3C, ROMA, presso lo studio legale, rappresentati e difesi dall'Avv. MUNZI RITA;
C.F._9 RICORRENTI
CONTRO
, in persona del con il patrocinio ex lege Controparte_7 Controparte_8 dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Bologna;
RESISTENTE- CONTUMACE
E NEI CONFRONTI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Bologna;
1 INTERVENUTO
CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo:
“Voglia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
- accertare il diritto dei sigg.ri
1 - nata a [...]çu/PR - Brasile, il giorno 09/10/1991, residente in [...], 1100, Agua Verde,
2 nato a [...]çu/PR -Brasile, il 26/09/2001, residente Controparte_2 in Rua Simâo - Bolivar, n. 239, a Maia, Porto, Portogallo. CAP: 4470-214
3 nato a [...]/RS- Brasile, il giorno 09/10/1987, residente a [...]dos Prolòs, s/n, Interior, Mormaço/RS, Brasile. CAP in proprio nonchè in P.IVA_1 rappresentanza del figlio minore
4 nato a [...]0/RS, il giorno 02/07/2021, residente Controparte_4 a Sao Joâo dos Prolòs, s/n, Interior, Mormaço/RS, Brasile. CAP 99315-000
5 – nata a [...]/BA - Brasil, il giorno 29/11/1983, Controparte_5 residente in [...]da Silva Guimarães Baneto, 115, Apto 2805, Bairro Altiplano, João Pessoa/PB, Brasil. CEP 58046-110, in proprio nonchè in rappresentanza della figlia minore.
6 – nata in [...]/PB, il giorno 05/12/2019 residente in [...]
Rua Abelardo da Silva Guimarães Baneto, 115, Apto 2805, Bairro Altiplano, João Pessoa/PB, Brasil. CEP 58046-110 7 – nato a [...]/BA - Brasil, il giorno 13/01/1985, residente in [...], Casa NO 91, Bairro Carvoeira, Florianópolis/SC, Brasil. CEP 04182-020, in proprio nonchè in rappresentanza del figlio minore. 8 nato a [...]/SC, il giorno 26/05/2017 residente in [...], Casa NO 91, Bairro Carvoeira, Florianópolis/SC, Brasil CEP 04182-020, al riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 1, lett. a) della L. 91/1992 e, per l'effetto dichiarare lo status di cittadini italiani in capo ai ricorrenti;
- ordinare al e/o ad ogni altra Autorità competente e, comunque, ad ogni Controparte_7 pubblico ufficiale di procedere alle relative iscrizioni e comunicazioni alle Autorità consolari competenti. Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori come per legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/05/2024 gli attori, cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano nato a [...] il [...], ed emigrato Parte_2 in Brasile dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliano (doc.29).
Con decreto in data 6 febbraio 2025 veniva fissata prima udienza di trattazione e, successivamente, per il giorno 25 novembre 2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati notificati in data 7 febbraio 2025 mediante consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura dello Stato di Bologna, difensore ex lege del convenuto del quale deve essere dichiarata la Controparte_7 contumacia non essendosi costituito in giudizio.
2 Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di
Bologna che non ha precisato le conclusioni.
Parte attrice ha depositato note di trattazione in data 25 novembre 2025.
Dalla documentazione riversata telematicamente in atti è possibile ricostruire la genealogia delle ricorrenti come segue:
si univa in matrimonio il 11.08.1888 con (doc.2) da cui nasceva Parte_2 CP_9 il 07.11.1895 (doc. 4) che si univa in matrimonio il 06.05.1918 con Persona_2 CP_10
(doc. 5) da cui nasceva il 17.09.1924 (doc.6), che si univa in matrimonio in
[...] Persona_3 data 07.10.1944 con (doc.7) da cui nasceva il 14.07.1951 Persona_4 Persona_5
(doc.8) che si univa in matrimonio il 27.03.1987 con (doc.9) da cui nasceva Persona_6 il 09.10.1987 (doc.10), odierno ricorrente, che si univa in matrimonio il 08.02.2019 Persona_7 con (doc.11) e da cui nasceva il Persona_8 Persona_9
02.07.2021 (doc.12), odierno ricorrente. Sempre dal matrimonio tra e Persona_2 CP_10 nasceva il 01.11.1929 (doc.13) che si univa in data 31.01.1948 con
[...] Persona_10 Per_11
(doc.14) da cui nascevano: 1. il 26.09.1948 (doc.15) il quale si univa in
[...] Persona_12 matrimonio in data 21.05.1969 con (doc.16) da cui nasceva, a sua volta, Persona_13 il 29.11.1983 (doc.17), odierna ricorrente, che, infine, si univa in Controparte_5 matrimonio in data 01.07.2004 con (doc.18) e da cui nasceva Persona_14 [...]
il 05.12.2019 (doc.19), odierna ricorrente;
2. il 23.04.1955 Controparte_6 Persona_15
(doc.20) che si univa in matrimonio in data 25.05.1976 con (doc.21) da cui Persona_16 nasceva il 09.10.1991 (doc.22) odierna ricorrente;
3. il 09.09.1963 Controparte_1 Persona_17
(doc.23) che si univa in matrimonio in data 03.10.1997 con e dallo stesso CP_11 divorziata con sentenza passata in giudicato il 10.06.2019 (doc.24) mentre dall'unione tra
[...]
e è nato il [...] (doc.25) che, a sua volta, si univa Per_17 Persona_18 Persona_19 in matrimonio con da cui nasceva il Persona_20 Controparte_2
26.09.2001 (doc.26), odierno ricorrente. Dal matrimonio tra e Persona_17 Persona_21
nasceva il 13.01.1985 (doc.27), odierno ricorrente, che si
[...] Persona_22 univa in matrimonio con da cui è nato il Controparte_12 Persona_23
26.05.2017 (doc.28), odierno ricorrente.
L'INTERESSE AD AGIRE
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022).
3 La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale Controparte_7 ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente atteso che gli attori hanno documentato di aver inoltrato l'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis al competente Consolato d'Italia di San Paolo deducendo altresì il ritardo pressoché ultradecennale con il quale detta amministrazione sta procedendo a convocare i richiedenti. Più in generale è ormai noto che presso i consolati- quantomeno in Brasile, Argentina e Venezuela, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
NEL MERITO
I ricorrenti hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti dell'avo italiano il quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano Parte_2 né aver rinunciato alla cittadinanza italiana come è evincibile dal certificato negativo di
4 naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al figlio che la trasmetteva al figlio il Persona_2 Persona_3 quale la trasmetteva al figlio che, a sua volta la trasmetteva al figlio Persona_5 Persona_7 che, infine, la trasmetteva al figlio trasmetteva la Persona_9 Persona_2 cittadinanza anche al figlio che la trasmetteva ai figli Persona_10 Persona_12 Persona_15
e trasmetteva la cittadinanza alla figlia,
[...] Persona_17 Persona_12 Controparte_5 che la trasmetteva alla figlia . trasmetteva la
[...] Controparte_6 Persona_15 cittadinanza alla figlia trasmetteva la cittadinanza al figlio Controparte_1 Persona_17 Per_19 che, a sua volta, la trasmetteva al figlio e al figlio
[...] Controparte_2 [...]
che, infine la trasmetteva al figlio . Persona_22 Persona_23
La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata nelle pagine che precedono trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione
"iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”).
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
5 Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano
[...]
. Ciò, senza che si siano verificati passaggi generazionali per linea Parte_2 femminile in epoca precostituzionale, non è quindi necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
SULLE SPESE DI LITE
Vista la complessità della materia e la continua evoluzione giurisprudenziale, vi sono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del;
Controparte_7
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che:
1. nata in [...], il [...]; Controparte_1
2. nato in [...], il [...]; Controparte_2
3. nato in [...], il [...]; CP_3
4. nato in [...] il [...]; Controparte_4
5. nata in [...], il [...]; Controparte_5
6. nata in [...], il [...]; Controparte_6
7. nato in [...], il [...]; Persona_1
8. nato in [...] il [...], Parte_1 sono cittadini italiani iure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_7 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite
Si comunichi
Così deciso in Bologna in data 05/12/2025.
Il Giudice
Dott. Luigi Gnassi
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