Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 05/01/2026, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00007/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01513/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1513 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giusy Pascale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Librizzi, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- dell'ordinanza di demolizione di lavori edili n. -OMISSIS- del 12.5.2025;
- dell’ordinanza di rimozione e smaltimento di manufatti in amianto n. -OMISSIS- del 12.5.2025;
- di ogni atto, antecedente e conseguenziale, collegato alle predette ordinanze e facente parte della stessa sequela procedimentale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2025 il dott. AL OL;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe indicati - relativi, entrambi, ad un immobile nel catasto del Comune di Librizzi - sottolineando, preliminarmente, che nella motivazione delle stesse ordinanze il Comune intimato avrebbe esposto: (a) che la precedente ordinanza di demolizione n. 29 del 15 luglio 2014 (relativa al medesimo bene) sarebbe stata notificata nei confronti di -OMISSIS-, in quanto proprietaria per effetto dell’atto di donazione del 26 luglio 2013 da parte dei genitori -OMISSIS- e -OMISSIS-; (b) che, tuttavia, avrebbe ritenuto di dover effettuare la notifica nei confronti dello stesso ricorrente in considerazione degli effetti di una sentenza, resa dal Tribunale di Patti nel procedimento iscritto al n. 1344/2015 R.G., incoato da -OMISSIS- contro gli stessi donanti -OMISSIS- e -OMISSIS-, acclarata al protocollo dell’Ente in data 11 dicembre 2024, con la quale sarebbe stata dichiarata la nullità parziale del predetto atto di donazione.
1.1. Evidenziava, già nelle premesse del ricorso, il ricorrente, che nel provvedimento non sarebbe stata, tuttavia, presa in considerazione, a proposito di tale riferita dichiarazione di nullità della donazione, la questione del passaggio in giudicato di detta sentenza, né la circostanza che, al momento della presentazione del ricorso, la proprietà del bene, in base alle risultanze catastali, sarebbe risultata far capo ancora alla signora -OMISSIS-, con conseguente difetto di titolarità del bene in capo allo stesso odierno ricorrente.
2. Affermava, quindi, che gli atti impugnati sarebbero stati illegittimi per i motivi di seguito indicati.
2.1. In primo luogo, lamentava che a causa del mancato invio della comunicazione di avvio del procedimento e della conseguente mancata partecipazione al procedimento, non gli sarebbe stato consentito di fornire elementi utili a mettere in rilievo come alla sentenza di annullamento della donazione non avrebbe potuto riconoscersi efficacia costitutiva ma meramente dichiarativa e ad evidenziare che, in difetto della trascrizione presso i registri della Conservatoria della sentenza in questione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2655 del codice civile, l’atto pubblico di donazione avrebbe continuato ad esplicare i propri effetti.
2.2. In un ulteriore motivo di ricorso affermava che il provvedimento sarebbe stato, altresì, illegittimo in quanto il Comune resistente avrebbe omesso di fornire una motivazione atta a far comprendere le ragioni dell’adozione delle ingiunzioni nei confronti del ricorrente, avendo, al contrario, fatto espresso riferimento alla circostanza che una precedente ordinanza sarebbe stata emessa nei confronti di altro soggetto, ovvero -OMISSIS-, che, invero, non solo all’epoca, ma ancora al momento della presentazione del ricorso, sarebbe stata la reale proprietaria dell’immobile.
Né, tanto meno, l’Amministrazione procedente, nell’emettere l’ordinanza impugnata avrebbe dato conto dell’effettuazione di ulteriori accertamenti in ordine all’eventuale passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Patti richiamata e dei successivi adempimenti atti a darne esecuzione ed in forza della quale il signor -OMISSIS- avrebbe dovuto riconoscersi responsabile dell’abuso.
2.3. Più in generale, una congrua motivazione del provvedimento sarebbe stata ancor più necessaria in quanto il lungo lasso di tempo trascorso dalla conoscenza della commissione dell’abuso edilizio ed il protrarsi dell’inerzia dell’amministrazione preposta alla vigilanza, avrebbe fatto sorgere, ad opinione del ricorrente, una posizione di legittimo affidamento in suo capo, a fronte del quale sarebbe stato necessario esplicitare il pubblico interesse, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato. Sottolineava, in tal senso, che, in considerazione dell’epoca di realizzazione degli abusi contestati, certamente anteriori al 2014 come documentato dall’ordinanza richiamata nell’ordinanza n. -OMISSIS- e dell’affidamento ragionevolmente creatosi sulla regolarità della costruzione, sarebbe stata tanto più necessaria una congrua motivazione dell’ordine di demolizione.
3. In conclusione, per tutte le predette ragioni chiedeva l’annullamento degli atti impugnati.
4. Il Comune convenuto, benché destinatario di regolare notificazione del ricorso, non si costituiva in giudizio.
5. All’udienza del 18 novembre 2025, preso atto dell’istanza depositata dalla parte ricorrente di passaggio in decisione senza discussione, la causa veniva posta in decisione.
6. Ciò premesso, il ricorso deve ritenersi fondato.
7. Emerge, infatti, in termini evidenti, il denunciato difetto di motivazione del provvedimento, nella parte in cui l’Amministrazione ha ritenuto che, per effetto della sentenza del Tribunale di -OMISSIS- sopra richiamata, l’odierno ricorrente fosse (ri-)divenuto titolare della proprietà dell’immobile da demolire, ritenendolo, pertanto, legittimo destinatario delle ingiunzioni, trascurando di verificare sia il passaggio in giudicato di tale sentenza, sia le diverse indicazioni ricavabili dalle risultanze catastali.
8. Per un più generale inquadramento delle questioni che emergono nella presente fattispecie, deve ricordarsi che, in base all’art. 31, comma 2 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico dell'Edilizia), l'autorità comunale, una volta accertato un abuso edilizio grave, può ingiungere l’odine di demolizione al proprietario e/o al responsabile dell'abuso.
Di conseguenza, un'ordinanza indirizzata a un soggetto che non rientra in nessuna di queste due categorie è da considerarsi illegittima.
8.1. Nel caso in esame, l’ingiunzione, in base alla motivazione riportata negli stessi provvedimenti, è stata rivolta nei confronti dell’odierno ricorrente non sul presupposto che quest’ultimo sia il responsabile dell’abuso, bensì sul presupposto della presunta riacquisizione della qualità di proprietario dell’immobile in capo allo stesso a seguito della dichiarazione giurisdizionale di nullità della donazione del medesimo immobile precedenetemente effettuata in favore della figlia.
10. Tuttavia, alla luce delle risultanze della visura catastale depositata in atti (nella quale risulta, quale proprietaria dell’immobile, solo quest’ultima), delle ulteriori ragioni meglio illustrate al punto10.1, e tenuto anche conto che l’ente intimato non si è costituito in giudizio per smentire quanto dedotto dalla parte ricorrente, sicché tale condotta processuale può certamente essere valorizzata come argomento di prova, ai sensi dell’art. 116 c.p.c., in favore della sussistenza dei vizi denunciati, il Collegio ritiene che il ricorrente non possa effettivamente essere qualificato come proprietario dell’immobile e che il provvedimento, pertanto, è stato adottato nei confronti di un soggetto formalmente privo della qualità di possibile destinatario dello stesso.
10.1. La giurisprudenza amministrativa è, infatti, consolidata nel ritenere che l'Amministrazione comunale, nell'esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi, possa e debba fare riferimento alle risultanze catastali per identificare il proprietario dell'immobile, quale principale destinatario del provvedimento.
In generale, dunque, può affermarsi che i provvedimenti sanzionatori sono legittimamente adottati nei confronti dei proprietari catastali, e l'ordine di demolizione è validamente notificato a tali soggetti, i quali, fino a prova contraria, sono considerati quanto meno corresponsabili dell'abuso (TAR Campania - Sezione staccata di Salerno, n. 1886/2022).
Pertanto, per l'emissione di un'ordinanza di demolizione, " l’accertamento catastale costituisce un momento dell’istruttoria necessario e sufficiente al fine di individuare il proprietario del luoghi " (TAR Campania, n. 4336/2005).
10.2. Il ricorrente, come preannunciato, ha, inoltre, correttamente messo in evidenza l’irrilevanza della sentenza, resa dal Tribunale di Patti nel procedimento iscritto al n. 1344/2015 -OMISSIS-, incoato da -OMISSIS- nei confronti suoi e della moglie, con la quale è stata dichiarata la nullità parziale dell’atto di donazione dell’immobile effettuata in favore della stessa -OMISSIS-.
In effetti, a fronte della mancata trascrizione della sentenza nei registri immobiliari, ed in difetto di riscontro in merito al passaggio in giudicato della stessa sentenza, deve ritenersi prevalente la precedente donazione dell’immobile effettuata nei confronti di -OMISSIS-, su cui si basano le risultanze catastali documentate dal ricorrente e deve, pertanto, ritenersi non corretta, nel provvedimento, l’individuazione di quest’ultimo quale destinatario dell’ordine ripristinatorio.
8. A fronte del carattere assorbente di tale vizio del provvedimento, risultano irrilevanti le censure relative all’asserita violazione delle garanzie di partecipazione al procedimento e alla lesione del presunto affidamento creatosi, per il lungo lasso di tempo trascorso prima dell’emanazione del provvedimento, sulla regolarità urbanistica del manufatto interessato dagli ordini ripristinatori impugnati. Solo incidentalmente, dunque, tali rilievi possono essere dichiarati, comunque infondati, data, per un verso, la natura vincolata dei provvedimenti in esame e, per altro verso la nota irrilevanza dell’affidamento a fronte di un abuso edilizio.
9. In conclusione, per le ragioni indicate, il ricorso deve essere accolto.
10. La peculiarità delle questioni controverse e la natura dei vizi riscontrati rende, tuttavia, irripetibili le spese di causa nei confronti del Comune non costituito in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per le ragioni di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Spese di causa irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ES AN AR, Presidente
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere
AL OL, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL OL | ES AN AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.