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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/07/2025, n. 2332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2332 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. 1756/ 2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa IA TO AR Presidente rel.
Dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere
Dott. ssa Isabella Parolari Consigliere
ha pronunciato, all'udienza dell'1.7.25 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 1756/ 2024 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. CALICCHIA Parte_1
ANNAMARIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in VIA CESARE
BATTISTI, 101 67051 ZA ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE Controparte_1
DELLO STATO e domiciliato in VIA DEI PORTOGHESI 12 ROMA;
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Roma n.6479 del 4.6.24
Conclusioni: come da scritti difensivi
Fatto e diritto
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso presentato da
[...]
nei confronti del , volta al riconoscimento dello status Parte_1 Controparte_1 di soggetto equiparato a vittima del dovere ex art.1 comma 563 L.266/2005 , con conseguente negazione dei relativi benefici assistenziali. Il Tribunale adito accoglieva in effetti l'eccezione di prescrizione del diritto sul presupposto che il momento in cui la prescrizione inizia a decorrere deve individuarsi nella data di entrata in vigore della legge 266 del 2005, ovvero l'uno gennaio 2006 , con la conseguenza che la domanda avrebbe dovuto essere presentata entro il 31 dicembre 2015 , laddove la stessa fu presentata nel 2021.
Avverso detta sentenza proponeva appello contestando l'accertata prescrizione e Parte_1 rappresentando l'imprescrittibilità dello status di vittima del dovere;
chiedeva nel merito procedersi a una consulenza medico legale per accertare l'entità del danno sofferto e i benefici spettanti.
Si costituiva il contestando le avverse deduzioni e specificamente sia il riconoscimento in CP_1 capo al ricorrente dello status di equiparato a vittima del dovere , sia il conseguente diritto ai benefici assistenziali, sia l'imprescrittibilità dello status di vittima del dovere e dei diritti di credito precedenti un decennio la domanda
L'appello è fondato. Il riconoscimento dello status di “ vittima del dovere” e i relativi benefici formano oggetto di un diritto soggettivo (da cui discende tra l'altro la giurisdizione del giudice ordinario piuttosto che del giudice amministrativo)
Deve preliminarmente risolversi la questione relativa all'eccepita prescrizione “totale” del diritto connesso alla condizione soggettiva di vittima del dovere, distinta dalla prescrizione maturata con riferimento ai diritti patrimoniali consequenziali in relazione a eventuali ratei precedenti il decennio dalla domanda ( presentata in data 2021), Orbene, ritiene il Collegio che la tesi sostenuta dall'Avvocatura dello Stato e dal Tribunale di prime cure non possa essere condivisa . - Come è noto la legge n. 266/2005, all'art. 1, commi 562-565, che hanno esteso i benefici assistenziali previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte quelle che vengono definite "vittime del dovere" al comma 563 descrive la nozione di “vittime del dovere” in senso stretto ovvero " i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidita' permanente in attivita' di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalita'; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attivita' di tutela della pubblica incolumita'; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilita'.", il successivo comma 564 prevede invece i soggetti "equiparati" alle vittime del dovere. La norma stabilisce: "Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative". A sua volta, l'art. 1, D.P.R. n. 243 del 2006, cit. («Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell'articolo 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266»), precisa che: “1. Ai fini del presente regolamento, si intendono: a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”. Tale essendo il quadro normativo di riferimento, la Corte di legittimità, con plurime pronunce, si è preoccupata di precisare, in punto di riparto di giurisdizione, che in relazione ai benefici di cui all'art. 1, comma 565, della I. n. 266 del 2005 in favore delle vittime del dovere, il legislatore ha configurato un diritto soggettivo, e non un interesse legittimo, in quanto, sussistendo i requisiti previsti, i soggetti di cui al comma 563 dell'art. 1 di quella legge, o i loro familiari superstiti, hanno una posizione giuridica soggettiva nei confronti di una P.A. priva di discrezionalità, sia in ordine alla decisione di erogare, o meno, le provvidenze che alla misura di esse. Tale diritto non rientra nell'ambito di quelli inerenti il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti pubblici, potendo esso riguardare anche coloro che non abbiano con l'amministrazione un siffatto rapporto, ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio, ed ha, inoltre, natura prevalentemente assistenziale, sicché la competenza a conoscerne è regolata dall'art. 442 cod. proc. civ. e la giurisdizione 'è del giudice ordinario, quale giudice del lavoro e dell'assistenza sociale” (
Cass. SU 8982/2018; cfr Cass. SU n. 15484/2017, Cass. SU n. 7761/2017; Cass. SU 23396/2016).
4.4. - Poiché, dunque, la posizione giuridica soggettiva inerente allo status (usato a volte dalla
Cassazione sia pure, ad avviso di molti commentatori, in senso atecnico: cfr Cass. S.U. 8982/2018) di soggetto equiparato a vittima del dovere è inquadrabile a pieno titolo nella categoria dei diritti di natura assistenziale, non può che richiamarsi al riguardo il consolidato orientamento di legittimità posto a presidio del principio, di diretta derivazione costituzionale, di imprescrittibilità del diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale garantita dall'art. 38 Cost.. Tale principio è stato espresso con forza da Cass. S.U. 10955/2002 che ha ribadito appunto l'imprescrittibilità del diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale garantita dall'art. 38 Cost. «in quanto connesso ad uno status del cittadino, mentre si prescrivono (oppure da essi si può decadere), invece, i diritti esclusivamente patrimoniali, cioè i singoli crediti periodicamente risorgenti (che maturano per ciascun mese o da scadenza di un periodo più lungo), in quanto sono espressione del diritto alla prestazione e vengono denominati "ratei"». - La configurazione di tali diritti come imprescrittibili non è incisa dalla successiva giurisprudenza maturata in altri ambiti di applicazione di misure previdenziali soggette all'ordinario termine di prescrizione decennale, anzi rafforza il convincimento che l'accertamento del diritto ad una prestazione assistenziale ( o previdenziale) non sia suscettibile di estinzione per prescrizione. Invero, nel diverso caso esaminato dalla giurisprudenza del riconoscimento dei benefici previdenziali per esposizione qualificata all'amianto, il giudice di legittimità ha avuto modo di chiarire che con la domanda intesa all'accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva non si fa valere il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica, ovvero alla rivalutazione dell'ammontare dei singoli ratei, in quanto erroneamente (o ingiustamente) liquidati in sede di determinazione amministrativa, bensì il diritto a un beneficio che, seppure previsto dalla legge ai fini pensionistici e, dunque, intimamente collegato alla pensione, in quanto strumentale ad agevolarne l'accesso (ovvero, nel caso dei già pensionati, ad ottenerne un arricchimento, ove la contribuzione posseduta sia inferiore al tetto massimo dei quarant'anni), è dotato di una sua specifica individualità
e autonomia, operando sulla contribuzione ed essendo ancorato a presupposti propri e distinti da quelli pertinenti al diritto al trattamento pensionistico ( così a partire da Cass. sent. n. 12685 del 2008 e nn.
3605, 4695 e 6382 del 2012; ord. nn. 7138, 8926, 12052 del 2011, n. 1629 del 2012 Cass. 04/04/2014
n. 7934; Cass. 30/06/2015 ; n. 17433 del 2017). La stessa Corte di legittimità ha affermato che la protezione costituzionale del diritto previdenziale - che ne determina l'imprescrittibilità - "non si estende a tutte le singole azioni relative alla costituzione della posizione contributiva" ( Cass. n. 7138 del 29 marzo 2011 e n. 12052 del 31 maggio 2011). In senso analogo si è espressa Cass. n. 11399 del
6 luglio 2012 che ha valorizzato la circostanza che l'esposizione all'amianto e la sua durata sono "fatti" la cui esistenza è conosciuta soltanto dall'interessato, tenuto, pertanto, a portarli a conoscenza dell'ente previdenziale onerato dell'applicazione del moltiplicatore contributivo attraverso un'apposita domanda amministrativa e a darne dimostrazione. - Tale precisazione avvalora il convincimento che nella specie l'accertamento dello status di “ vittima del dovere” attiene alla qualificazione di una posizione giuridica soggettiva – a cui viene correlata una serie di benefici di natura prevalentemente assistenziale – che deriva da una condizione personale che ha valenza oggettiva e immanente e prescinde dalla previsione di termini prescrizionali e decadenziali. - A sostegno di ciò vale osservare che la normativa non ha posto alcun limite temporale per la presentazione della domanda in via amministrativa ma soltanto termini per l'esaurimento della procedura e ha espressamente previsto all'art. 3, commi 1 e 2 del D.P.R. n. 243/2006 che “…in mancanza della domanda si può procedere di ufficio secondo identico criterio…”, ciò a dimostrazione del fatto che il riconoscimento del diritto non è strettamente condizionato all'interesse della parte a far valere i benefici assistenziali previsti attraverso l'attivazione della procedura di accertamento costitutivo su domanda, ben potendo l'amministrazione provvedere d'ufficio, sussistendo i presupposti di legge, all'erogazione diretta delle suddette prestazioni assistenziali. Cosicché neppure potrebbe ritenersi corretta nel caso di specie l'applicazione della disciplina di carattere generale in tema di prescrizione senza tener conto della particolare natura del diritto soggettivo dedotto.
Inoltre, una possibile interpretazione restrittiva secondo cui la natura prevalentemente assistenziale delle predette prestazioni economiche non trasforma certamente i benefici in questione nel diritto a pensione costituzionalmente protetto, "fondamentale, irrinunciabile e imprescrittibile“ (cfr. Corte costituzionale sentenza 71/2010), in quanto volto a soddisfare primarie esigenze di vita, finalità non riscontrabili nella fattispecie in esame” (Corte Appello Genova, sent. 427/2018, e successive), e non vale, quindi, ad attribuire ai diritti alle prestazioni la natura di diritti indisponibili non si confronta con quanto affermato dal Supremo Collegio con la sentenza n. 4238/2019 in cui il giudice di legittimità, in tema di benefici assistenziali in favore delle vittime del dovere, ha affermato il principio di equiparazione di tutela, da attribuirsi sotto una prospettiva pienamente assistenziale, delle malattie professionali rispetto a quelli che abbiano subito un infortunio in presenza delle altre condizioni valevoli a ricondurre entrambi gli eventi allo svolgimento dei compiti di istituto. La Cassazione ha quivi espressamente ricollegato tale interpretazione alla funzione di tutela del diritto costituzionale alla salute dei destinatari tutti della normativa sulle Vittime del dovere, in particolare quelli che, come i militari, erano e sono altrimenti privi di tutela assistenziale per infortuni sul lavoro o malattie professionali e ciò associando e dunque interpretando sotto tale ottica il dato normativo e la relativa necessità di adeguarlo alla tutela costituzionale destinata alla salute dei lavoratori. In tale ottica, dunque, l'introduzione ex lege di una nuova categoria di soggetti come le “vittime del dovere e soggetti equiparati”, riconoscendo in via espansiva tutela assistenziale prima inesistente, in una prospettiva assistenziale solidaristica, porta a ritenere, per conseguenza, che lo status di colui che si trovi nelle condizioni di poter vedere riconosciuta suddetta tutela è espressione tipica di diritti imprescrittibili e indisponibili a matrice assistenziale nei termini innanzi precisati. La suddetta normativa, dato il carattere innovativo, avrebbe ben potuto, in ragione di un legittimo bilanciamento di interessi in gioco, applicare un regime speciale di decadenza o prescrizione, ai fini dell'utile esperimento della procedura diretta al riconoscimento dei correlati benefici assistenziali, ma non lo ha fatto sicché, secondo i principi affermati costantemente dalla Corte di legittimità, la prescrizione ( decennale) non può che riguardare non il diritto all'azione bensì i singoli diritti patrimoniali cioè i singoli ratei dei benefici destinati alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati. La Corte di legittimità è peraltro intervenuta a risolvere possibili dubbi interpretativi presenti nella giurisprudenza di merito statuendo : “La condizione di vittima del dovere, tipizzata dall'art. 1, commi
563 e 564, della l. n. 266 del 2005, ha natura di "status", cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale "status" trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge” (Cass. n. 17440/2022).
La pronuncia, avente una chiara finalità nomofilattica, è pienamente condivisa da questa Corte di merito che non intravede argomenti che possano condurre ad una sentenza di contrario avviso
Conclusivamente, il motivo di gravame, in punto di prescrizione, va accolto
Il ministero contesta tuttavia che l'evento lesivo possa essere ricondotto alla previsione della legge
266 del 2005. Il ricorrente aveva dedotto di essere rimasto vittima in data 13 Marzo 1993 di una violenta aggressione perpetrata in suo danno da parte di persona già fermata su un treno e successivamente , presso la stazione ferroviaria di Bologna , presa in consegna dalla la CP_2 CP_2 aveva POI richiesto l'intervento del personale della questura in ragione dell'estrema aggressività della cittadina straniera fermata (sia confronti del personale di bordo che degli agenti intervenuti ) e per il rifiuto di questa di farsi identificare
Nella predetta occasione, intervenendo su richiesta dei colleghi della , il vice ispettore CP_2 Pt_1 subiva le lesioni per le quali richiedeva il riconoscimento dello status di vittima del dovere
Ai fini del riconoscimento dello status di vittima del dovere, ai sensi dell'art. 1, comma 563, della l.
n. 266 del 2005, non è invero sufficiente che le lesioni patite dal pubblico dipendente siano state riportate in conseguenza di eventi verificatisi in occasione di una delle attività tipizzate dalle lett. a),
b), c), d), e) ed f), del citato art. 1, essendo piuttosto necessario che l'evento da cui è scaturita la lesione costituisca, a sua volta, una concretizzazione della speciale pericolosità e/o del rischio che è tipicamente proprio di quelle determinate attività (Cass. Sentenza n. 34299 del 24/12/2024, N. 2664 del 2024) L'art. 1 comma 563 qualifica vittima del dovere il dipendente pubblico che abbia subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto “per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”
La norma, nel richiedere, per quanto qui rileva, che le lesioni siano state riportate “in conseguenza di eventi verificatisi nel contrasto ad ogni tipo di criminalità, nello svolgimento di servizi di ordine pubblico, nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari, in operazioni di soccorso, in attività di tutela della pubblica incolumità, a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità sembra evocare una concezione naturalistica (o meglio, logica) del rapporto di causalità, tale per cui sarebbe sufficiente che l'attività costituisca mera condicio sine qua non dell'evento lesivo. È però altrettanto vero che la Corte di legittimità ha da tempo chiarito che la nozione di causa va ricostruita sulla base dello scopo della norma che la contempla come elemento della fattispecie (cfr. in tal senso Cass. S.U. n. 13246 del
2019 e, più di recente, Cass. n. 8429 del 2024): il concetto di “causa” è infatti eminentemente normativo ed è solo in virtù di questa sua peculiare connotazione che, ad es., è possibile attribuire efficienza causale ad una omissione (art. 40, comma 2°, c.p.) o escludere il rapporto di causalità tra azione o omissione ed evento in presenza di concause sopravvenute che non abbiano approfondito (o l'abbiano approfondito nei limiti del lecito) il rischio originariamente creato con l'azione o l'omissione (art. 41, comma 2°, c.p.).
E' dunque più corretto ritenere che gli “eventi verificatisi ”, di cui all'art. 1, comma 563, legge 266/05 lett. a, b,c,d), , debbano essere dipendenti da rischi specificamente attinenti a tali attività, ossia rappresentare una concretizzazione di quella speciale pericolosità e/o dell'assunzione di quel rischio qualificato che – come già posto in evidenza da Cass. n. 29204 del 2021 – il legislatore ha considerato per differenziare la categoria delle vittime del dovere rispetto alla generalità dei pubblici dipendenti che possano riportare un'infermità per causa di servizio Proprio per ciò deve escludersi che, ai fini dell'attribuzione dello status di vittima del dovere, sia sufficiente che le lesioni patite dal pubblico dipendente siano state riportate in conseguenza di eventi verificatisi in occasione di una delle attività tipizzate dall'art. 1, comma 563, l. n. 266/2005: è necessario, piuttosto, che l'evento da cui è scaturita la lesione costituisca a sua volta una concretizzazione della speciale pericolosità e/o del rischio tipicamente proprio di quelle determinate attività.
Come più volte affermato dalle Sezioni Unite della Corte (cfr. ad es. Cass. S.U. n. 10791 del 2017), il tratto differenziale della previsione di cui all'art. 1, comma 563, l. n. 266/2005, rispetto alla previsione successiva contenuta nel successivo comma 564, risiede nel fatto che essa elenca una serie di attività ritenute dal legislatore ex se pericolose, ossia – come precisato da Cass. n. 29204 del 2021, cit. – connotate da una speciale pericolosità e dall'assunzione di rischi qualificati rispetto a quelli propri della generalità dei pubblici dipendenti, senza che sia richiesta la presenza d'un rischio ulteriore e diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, il riconoscimento dello status di vittima del dovere richiede nondimeno che le lesioni siano derivate da eventi che costituiscano concretizzazione della speciale pericolosità e del rischio qualificato ch'è tipico di quelle attività ( in questo senso anche Cass. S.U. n. 6214 del 2022)
Il ha subito una lesione che gli ha procurato una invalidità permanente in attività di servizio Pt_1 in attività di contrasto alla criminalità e al contempo a tutela della pubblica incolumità .
E' in effetti incontroverso che in data 13.3.1993 , l'odierno appellante , vice ispettore della questura di Bologna era intervenuto dietro chiamata della PO per placare e identificare una cittadina straniera che aveva aggredito personale di bordo del treno su cui viaggiava e pure gli agenti della
PO intervenuti . La donna era sprovvista di titolo di viaggio e di documenti e aveva assunto un atteggiamento aggressivo nei confronti del personale di bordo minacciandone l'incolumità. La cittadina straniera era stata condotta inizialmente presso gli uffici della ma , essendo in stato CP_2 di alterazione , dopo essersi rifiutata di fornire le proprie generalità , aveva iniziato a colpire con pugni e calci gli agenti , seminando timore e inquietudine tra le persone presenti. Gli agenti della
, non riuscendo a placare la cittadina straniera , richiedevano l'intervento della questura anche CP_2 per i rilievi foto dattiloscopici e la denuncia in stato di libertà per i reati compiuti , avendo la cittadina fermata già perpetrato reati di violenza , oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.
La cittadina straniera tuttavia proseguiva nelle medesime condotte e colpiva anche il vice ispettore con un calcio a gamba tesa all'interno del ginocchio sinistro che lo faceva rovinare a terra Pt_1 violentemente provocandogli contusioni e lesioni ai legamenti collaterali E' dunque accertato che il viceispettore nell'espletamento dell'attività di servizio aveva Pt_1 subito lesioni direttamente correlate all'intervento operativo per il quale era stato richiesto riportando gravi traumi e un'invalidità definitiva.
Rileva pertanto , sia il servizio che il pubblico dipendente era stato chiamato a svolgere, sia l'azione che quel servizio ha, nelle circostanze concrete, reso necessaria: l'intervento era stato richiesto per placare e mettere in sicurezza la cittadina straniera in condizioni di alterazione mentale e fisica che aveva già aggredito agenti della PO e personale viaggiante. Le lesioni sofferte dal sono Pt_1 direttamente riconducibili a siffatta azione poiché furono determinate dalla reazione della passeggera identificata e condotta negli uffici della questura quando il viceispettore si era a lei avvicinato per persuaderla bonariamente della necessità di sottoporsi ai rilievi foto dattiloscopici
In relazione alla spettanza, al metodo di calcolo e all'ammontare dei singoli benefici azionati , come già ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità ( da ultimo S.U. della Corte di Cassazione, con le recenti sentenze n. 6214, 6215 e 6216 del 24.2.2022),e di merito ( tra le altre Corte di Appello di
Roma n.. 1399/2022, 4355/22, Corte di appello di Perugia 17/02/2020 n. 22; vedi anche Corte di
Appello di Genova sentenze 274 del 2014, 233 del 2016 e 352 del 2017; Corte di Appello di Trieste sent. 35/2016) , all'art. 6, comma 1, della I. n. 206/2004 deve attribuirsi una funzione non meramente rivalutativa, ma selettivo-regolativa con la conseguenza che il criterio ivi previsto è applicabile anche alle liquidazioni successive all'entrata in vigore della legge. I benefici dovuti alle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, del dovere ed ai soggetti ad essi equiparati devono essere pertanto parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico legali previsti dagli art. 3 e 4 del d.P.R. n. 181/2009 .
Con la L. n. 206/2004 è stato previsto un generale aggiornamento del sistema delle provvidenze a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, ivi compresa una revisione delle invalidità già riconosciute e indennizzate. La specificazione dei criteri medico legali di valutazione delle invalidità è stata effettuata, in base a quanto previsto dalla legge medesima, con il DPR
n.181/2009. Parallelamente, la L. n. 266/2005 ha previsto che i benefici previsti dalla legislazione speciale in materia siano progressivamente estesi alle persone cui sia riconosciuto lo status di vittime del dovere. Le modalità attuative di tale equiparazione sono state previste, in anticipo rispetto a quanto disciplinato dal DPR n. 181/2009, dal DPR n. 243/2006, dalla legge n. 206/2004
Sulla scorta della normativa richiamata la percentuale del danno biologico (DB) è determinata in base alle tabelle delle menomazioni e relativi criteri applicativi di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del decreto legislativo7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni;
la determinazione della percentuale del danno morale (DM) viene effettuata, caso per caso, tenendo conto della entita' della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi ed in rapporto all'evento dannoso, fino ad un massimo dei 2/3 del valore percentuale del danno biologico;
la percentuale unica di invalidità indicante l'invalidità complessiva (IC), di cui all'articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206, che in ogni caso non puo' superare la misura del cento per cento, è data dalla somma delle percentuali del danno biologico, del danno morale e del valore, se positivo, risultante dalla differenza tra la percentuale di invalidità riferita alla capacità lavorativa e la percentuale del danno biologico: IC= DB+DM+ (IP-DB)”.
Ciò premesso, il Collegio osserva che la valutazione della percentuale unica di invalidità, come prevista dall'art. 4 del DPR 181/2009, trova applicazione a tutte le indennità riconosciute e riconoscibili. La legge n. 206/2004 (denominata “Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice”) introduce, appunto, nuove provvidenze, da applicarsi evidentemente ai riconoscimenti futuri, secondo l'ordine delle graduatorie degli aventi diritto. In un tale contesto,
l'art. 6 prevede la revisione delle indennità già riconosciute tramite il riconoscimento del danno biologico e morale. A tale disposizione deve darsi quindi il significato di norma di favore che consente, anche per le invalidità già riconosciute, l'apertura del procedimento per la revisione del grado di invalidità non soltanto nel caso di aggravamento, ma anche in seguito alla novità legislativa che ha introdotto una percentuale unica che comprende il danno biologico ed il danno morale, in modo da non pregiudicare chi abbia instaurato i procedimenti di riconoscimento in date anteriori (si rammenta che non vi sono termini di decadenza, dovendo applicarsi le norme in questione a tutti i fatti occorsi dal 1961 in poi). La disposizione in esame, nonostante il suo tenore letterale, non può escludere la sua applicazione ai nuovi riconoscimenti, che il legislatore ha in un certo qual modo dato per scontata, preoccupandosi soltanto di precisare l'applicazione dei nuovi criteri anche ai pregressi riconoscimenti.
Al riconoscimento dello status di "vittima del dovere e soggetti equiparati" conseguono determinati benefici ("misure di sostegno") previsti dalla leggi vigenti in materia (cfr. L. n. 466/1980 e s.m.i., L.
n. 302/1990 e s.m.i., L. n. 407/1998 e s.m.i., L. n. 206/2004 e s.m.i.), erogati secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 243/2006 (recante "Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell' articolo 1, comma 565, della L. 23 dicembre 2005, n. 266"). Tali benefici spettano in funzione del grado invalidante accertato.
Nel corso del giudizio è stata pertanto disposta ed espletata TU . Al TU è stato richiesto : 1) se sussiste un nesso eziologico di compatibilità tra l'episodio verificatosi il 13 marzo 1993, come descritto nel ricorso introduttivo di primo grado e nella documentazione prodotta in atti, e la patologia addotta a fondamento della domanda proposta nello stesso ricorso;
2) in caso di risposta positiva, se l' episodio di cui al punto 1) abbia avuto adeguata ed efficiente incidenza nell'insorgenza
e nello sviluppo del processo morboso e se sia stato – in termini probabilistico-statistico e tenendo conto della regola del “più probabile che non” (ribadita, per tutte, da Cassazione civile, Sezioni
Unite, 11 gennaio 2008, n. 581) – l'unico fattore causale che ha determinato l'insorgere della predetta patologia ovvero se abbiano nella specie operato altri fattori concausali esterni e indipendenti;
3) in caso di sussistenza del nesso eziologico, se all' episodio di cui al punto 1) è conseguita un'invalidità permanente, con determinazione del relativo grado ai sensi dei criteri medico-legali previsti dal DPR n.181-09 e della decorrenza;
indichi, all'esito, gli elementi posti a sostegno delle proprie conclusioni”
Il TU ha dato atto che il durante il servizio, a seguito di una colluttazione riportava nel Pt_1 giorno 13 marzo 1993 una contusione al ginocchio sx;
che a seguito di cure ed accertamenti veniva rilevato come esito del pregresso trauma contusivo una lesione del LCM ed una lassità del LCA;
che sussisteva piena compatibilità tra evento contusivo conseguente a calcio diretto al ginocchio e la lesione rilevata, così confermando il nesso eziologico tra lesione ed evento occorso sul luogo di lavoro poiché lesione riportata risponde al criterio del “più probabile che non” escludendo la possibile concorrenza di fattori concausali esterni Per il calcolo del danno riportato dal in applicazione Pt_1 della criteriologia ex DPR 915/78 il TU ha ritenuto possibile riconoscere un danno biologico al ginocchio da lesione LCM e lassità del LCA richiamando la voce n. 275, 279 e 278 per le compromissioni dei legamenti citati e per la condropatia voce n. 281 (ex DM 12 luglio 2000); a tali voci il TU ha ritenuto di riconoscere i massimi punteggi in relazione alla effettiva e riscontrabile instabilità articolare , computando un danno biologico in misura del 11%. Il danno morale è stato rilevabile con una percentuale conseguentemente molto marginale ( entro la misura massima dei 2/3 del danno biologico ) in misura del 2%. Pertanto, in applicazione alla formula (IC)= DB+DM+ (IP-
DB)=il danno è stato calcolato nella misura del 13%( 11+2+(11-11) = 13 (tredici) %. ) dal 28.8.93Agli atti non vi sono documenti utili alla definizione della stabilizzazione degli esiti che comunque per quanto presente agli atti va fissata al 28 agosto 1993 (da fissarsi come data di decorrenza). In conclusione, in esito alla TU è emerso che il sig. a seguito Parte_1 dell'infortunio del 13 marzo 1993 ha riportato un'invalidità permanente in misura del 13% ex DPR
n.181-09 con decorrenza da fissarsi fin dall'evento del 28 agosto 1993. La decorrenza è stata posta alla data 28 agosto 2023 ritenendo che a circa due mesi dall'artroscopia si era ormai creata una condizione sostanzialmente stabile. Il TU è pervenuto a queste conclusioni sulla scorta di un'analisi accurata e dopo aver vagliato attentamente anche i rilievi dei consulenti di parte specificamente confutati . Le conclusioni cui è pervenuto il TU sono dunque condivise dal collegio che le ha fondamento della propria decisione . In considerazione del riconoscimento di una percentuale di invalidità inferiore al 25% può essere riconosciuta la sola speciale elargizione ai sensi dell'articolo
34 comma uno del decreto legge numero 159 del 2007 , convertito in legge 222 /2007 di euro 2000 per ogni punto percentuale invalidità complessiva (per complessivi per euro 26.000)
Deve essere al contempo riconosciuto al ricorrente lo status di vittima del dovere ex articolo uno comma 563 della legge 266 del 2005
Le spese di lite seguono la soccombenza e le spese di TU, definitivamente poste a carico del
, sono liquidate con separato decreto CP_1
PQM
in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara il diritto di Parte_1
allo status di vittima del dovere ex articolo uno comma 563 della legge 266 del
[...]
2005 e dichiara il tenuto al riconoscimento di un invalidità complessiva del 13% ; condanna CP_1 il alla speciale elargizione di euro 26.000 in favore dell'appellante, oltre rivalutazione CP_1 monetaria dalla maturazione (28.8.93)al saldo;
condanna il al pagamento delle spese di CP_1 lite liquidate in complessivi euro 5300,00 per la fase dinanzi al tribunale e in complessivi euro
5900,00 per i presente grado, oltre iva, cpa e spese generali al 15%, da distrarsi. Dispone per le spese di TU con separato decreto
La Presidente
IA TO AR
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa IA TO AR Presidente rel.
Dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere
Dott. ssa Isabella Parolari Consigliere
ha pronunciato, all'udienza dell'1.7.25 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 1756/ 2024 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. CALICCHIA Parte_1
ANNAMARIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in VIA CESARE
BATTISTI, 101 67051 ZA ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE Controparte_1
DELLO STATO e domiciliato in VIA DEI PORTOGHESI 12 ROMA;
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Roma n.6479 del 4.6.24
Conclusioni: come da scritti difensivi
Fatto e diritto
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso presentato da
[...]
nei confronti del , volta al riconoscimento dello status Parte_1 Controparte_1 di soggetto equiparato a vittima del dovere ex art.1 comma 563 L.266/2005 , con conseguente negazione dei relativi benefici assistenziali. Il Tribunale adito accoglieva in effetti l'eccezione di prescrizione del diritto sul presupposto che il momento in cui la prescrizione inizia a decorrere deve individuarsi nella data di entrata in vigore della legge 266 del 2005, ovvero l'uno gennaio 2006 , con la conseguenza che la domanda avrebbe dovuto essere presentata entro il 31 dicembre 2015 , laddove la stessa fu presentata nel 2021.
Avverso detta sentenza proponeva appello contestando l'accertata prescrizione e Parte_1 rappresentando l'imprescrittibilità dello status di vittima del dovere;
chiedeva nel merito procedersi a una consulenza medico legale per accertare l'entità del danno sofferto e i benefici spettanti.
Si costituiva il contestando le avverse deduzioni e specificamente sia il riconoscimento in CP_1 capo al ricorrente dello status di equiparato a vittima del dovere , sia il conseguente diritto ai benefici assistenziali, sia l'imprescrittibilità dello status di vittima del dovere e dei diritti di credito precedenti un decennio la domanda
L'appello è fondato. Il riconoscimento dello status di “ vittima del dovere” e i relativi benefici formano oggetto di un diritto soggettivo (da cui discende tra l'altro la giurisdizione del giudice ordinario piuttosto che del giudice amministrativo)
Deve preliminarmente risolversi la questione relativa all'eccepita prescrizione “totale” del diritto connesso alla condizione soggettiva di vittima del dovere, distinta dalla prescrizione maturata con riferimento ai diritti patrimoniali consequenziali in relazione a eventuali ratei precedenti il decennio dalla domanda ( presentata in data 2021), Orbene, ritiene il Collegio che la tesi sostenuta dall'Avvocatura dello Stato e dal Tribunale di prime cure non possa essere condivisa . - Come è noto la legge n. 266/2005, all'art. 1, commi 562-565, che hanno esteso i benefici assistenziali previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte quelle che vengono definite "vittime del dovere" al comma 563 descrive la nozione di “vittime del dovere” in senso stretto ovvero " i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidita' permanente in attivita' di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalita'; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attivita' di tutela della pubblica incolumita'; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilita'.", il successivo comma 564 prevede invece i soggetti "equiparati" alle vittime del dovere. La norma stabilisce: "Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative". A sua volta, l'art. 1, D.P.R. n. 243 del 2006, cit. («Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell'articolo 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266»), precisa che: “1. Ai fini del presente regolamento, si intendono: a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”. Tale essendo il quadro normativo di riferimento, la Corte di legittimità, con plurime pronunce, si è preoccupata di precisare, in punto di riparto di giurisdizione, che in relazione ai benefici di cui all'art. 1, comma 565, della I. n. 266 del 2005 in favore delle vittime del dovere, il legislatore ha configurato un diritto soggettivo, e non un interesse legittimo, in quanto, sussistendo i requisiti previsti, i soggetti di cui al comma 563 dell'art. 1 di quella legge, o i loro familiari superstiti, hanno una posizione giuridica soggettiva nei confronti di una P.A. priva di discrezionalità, sia in ordine alla decisione di erogare, o meno, le provvidenze che alla misura di esse. Tale diritto non rientra nell'ambito di quelli inerenti il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti pubblici, potendo esso riguardare anche coloro che non abbiano con l'amministrazione un siffatto rapporto, ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio, ed ha, inoltre, natura prevalentemente assistenziale, sicché la competenza a conoscerne è regolata dall'art. 442 cod. proc. civ. e la giurisdizione 'è del giudice ordinario, quale giudice del lavoro e dell'assistenza sociale” (
Cass. SU 8982/2018; cfr Cass. SU n. 15484/2017, Cass. SU n. 7761/2017; Cass. SU 23396/2016).
4.4. - Poiché, dunque, la posizione giuridica soggettiva inerente allo status (usato a volte dalla
Cassazione sia pure, ad avviso di molti commentatori, in senso atecnico: cfr Cass. S.U. 8982/2018) di soggetto equiparato a vittima del dovere è inquadrabile a pieno titolo nella categoria dei diritti di natura assistenziale, non può che richiamarsi al riguardo il consolidato orientamento di legittimità posto a presidio del principio, di diretta derivazione costituzionale, di imprescrittibilità del diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale garantita dall'art. 38 Cost.. Tale principio è stato espresso con forza da Cass. S.U. 10955/2002 che ha ribadito appunto l'imprescrittibilità del diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale garantita dall'art. 38 Cost. «in quanto connesso ad uno status del cittadino, mentre si prescrivono (oppure da essi si può decadere), invece, i diritti esclusivamente patrimoniali, cioè i singoli crediti periodicamente risorgenti (che maturano per ciascun mese o da scadenza di un periodo più lungo), in quanto sono espressione del diritto alla prestazione e vengono denominati "ratei"». - La configurazione di tali diritti come imprescrittibili non è incisa dalla successiva giurisprudenza maturata in altri ambiti di applicazione di misure previdenziali soggette all'ordinario termine di prescrizione decennale, anzi rafforza il convincimento che l'accertamento del diritto ad una prestazione assistenziale ( o previdenziale) non sia suscettibile di estinzione per prescrizione. Invero, nel diverso caso esaminato dalla giurisprudenza del riconoscimento dei benefici previdenziali per esposizione qualificata all'amianto, il giudice di legittimità ha avuto modo di chiarire che con la domanda intesa all'accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva non si fa valere il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica, ovvero alla rivalutazione dell'ammontare dei singoli ratei, in quanto erroneamente (o ingiustamente) liquidati in sede di determinazione amministrativa, bensì il diritto a un beneficio che, seppure previsto dalla legge ai fini pensionistici e, dunque, intimamente collegato alla pensione, in quanto strumentale ad agevolarne l'accesso (ovvero, nel caso dei già pensionati, ad ottenerne un arricchimento, ove la contribuzione posseduta sia inferiore al tetto massimo dei quarant'anni), è dotato di una sua specifica individualità
e autonomia, operando sulla contribuzione ed essendo ancorato a presupposti propri e distinti da quelli pertinenti al diritto al trattamento pensionistico ( così a partire da Cass. sent. n. 12685 del 2008 e nn.
3605, 4695 e 6382 del 2012; ord. nn. 7138, 8926, 12052 del 2011, n. 1629 del 2012 Cass. 04/04/2014
n. 7934; Cass. 30/06/2015 ; n. 17433 del 2017). La stessa Corte di legittimità ha affermato che la protezione costituzionale del diritto previdenziale - che ne determina l'imprescrittibilità - "non si estende a tutte le singole azioni relative alla costituzione della posizione contributiva" ( Cass. n. 7138 del 29 marzo 2011 e n. 12052 del 31 maggio 2011). In senso analogo si è espressa Cass. n. 11399 del
6 luglio 2012 che ha valorizzato la circostanza che l'esposizione all'amianto e la sua durata sono "fatti" la cui esistenza è conosciuta soltanto dall'interessato, tenuto, pertanto, a portarli a conoscenza dell'ente previdenziale onerato dell'applicazione del moltiplicatore contributivo attraverso un'apposita domanda amministrativa e a darne dimostrazione. - Tale precisazione avvalora il convincimento che nella specie l'accertamento dello status di “ vittima del dovere” attiene alla qualificazione di una posizione giuridica soggettiva – a cui viene correlata una serie di benefici di natura prevalentemente assistenziale – che deriva da una condizione personale che ha valenza oggettiva e immanente e prescinde dalla previsione di termini prescrizionali e decadenziali. - A sostegno di ciò vale osservare che la normativa non ha posto alcun limite temporale per la presentazione della domanda in via amministrativa ma soltanto termini per l'esaurimento della procedura e ha espressamente previsto all'art. 3, commi 1 e 2 del D.P.R. n. 243/2006 che “…in mancanza della domanda si può procedere di ufficio secondo identico criterio…”, ciò a dimostrazione del fatto che il riconoscimento del diritto non è strettamente condizionato all'interesse della parte a far valere i benefici assistenziali previsti attraverso l'attivazione della procedura di accertamento costitutivo su domanda, ben potendo l'amministrazione provvedere d'ufficio, sussistendo i presupposti di legge, all'erogazione diretta delle suddette prestazioni assistenziali. Cosicché neppure potrebbe ritenersi corretta nel caso di specie l'applicazione della disciplina di carattere generale in tema di prescrizione senza tener conto della particolare natura del diritto soggettivo dedotto.
Inoltre, una possibile interpretazione restrittiva secondo cui la natura prevalentemente assistenziale delle predette prestazioni economiche non trasforma certamente i benefici in questione nel diritto a pensione costituzionalmente protetto, "fondamentale, irrinunciabile e imprescrittibile“ (cfr. Corte costituzionale sentenza 71/2010), in quanto volto a soddisfare primarie esigenze di vita, finalità non riscontrabili nella fattispecie in esame” (Corte Appello Genova, sent. 427/2018, e successive), e non vale, quindi, ad attribuire ai diritti alle prestazioni la natura di diritti indisponibili non si confronta con quanto affermato dal Supremo Collegio con la sentenza n. 4238/2019 in cui il giudice di legittimità, in tema di benefici assistenziali in favore delle vittime del dovere, ha affermato il principio di equiparazione di tutela, da attribuirsi sotto una prospettiva pienamente assistenziale, delle malattie professionali rispetto a quelli che abbiano subito un infortunio in presenza delle altre condizioni valevoli a ricondurre entrambi gli eventi allo svolgimento dei compiti di istituto. La Cassazione ha quivi espressamente ricollegato tale interpretazione alla funzione di tutela del diritto costituzionale alla salute dei destinatari tutti della normativa sulle Vittime del dovere, in particolare quelli che, come i militari, erano e sono altrimenti privi di tutela assistenziale per infortuni sul lavoro o malattie professionali e ciò associando e dunque interpretando sotto tale ottica il dato normativo e la relativa necessità di adeguarlo alla tutela costituzionale destinata alla salute dei lavoratori. In tale ottica, dunque, l'introduzione ex lege di una nuova categoria di soggetti come le “vittime del dovere e soggetti equiparati”, riconoscendo in via espansiva tutela assistenziale prima inesistente, in una prospettiva assistenziale solidaristica, porta a ritenere, per conseguenza, che lo status di colui che si trovi nelle condizioni di poter vedere riconosciuta suddetta tutela è espressione tipica di diritti imprescrittibili e indisponibili a matrice assistenziale nei termini innanzi precisati. La suddetta normativa, dato il carattere innovativo, avrebbe ben potuto, in ragione di un legittimo bilanciamento di interessi in gioco, applicare un regime speciale di decadenza o prescrizione, ai fini dell'utile esperimento della procedura diretta al riconoscimento dei correlati benefici assistenziali, ma non lo ha fatto sicché, secondo i principi affermati costantemente dalla Corte di legittimità, la prescrizione ( decennale) non può che riguardare non il diritto all'azione bensì i singoli diritti patrimoniali cioè i singoli ratei dei benefici destinati alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati. La Corte di legittimità è peraltro intervenuta a risolvere possibili dubbi interpretativi presenti nella giurisprudenza di merito statuendo : “La condizione di vittima del dovere, tipizzata dall'art. 1, commi
563 e 564, della l. n. 266 del 2005, ha natura di "status", cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale "status" trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge” (Cass. n. 17440/2022).
La pronuncia, avente una chiara finalità nomofilattica, è pienamente condivisa da questa Corte di merito che non intravede argomenti che possano condurre ad una sentenza di contrario avviso
Conclusivamente, il motivo di gravame, in punto di prescrizione, va accolto
Il ministero contesta tuttavia che l'evento lesivo possa essere ricondotto alla previsione della legge
266 del 2005. Il ricorrente aveva dedotto di essere rimasto vittima in data 13 Marzo 1993 di una violenta aggressione perpetrata in suo danno da parte di persona già fermata su un treno e successivamente , presso la stazione ferroviaria di Bologna , presa in consegna dalla la CP_2 CP_2 aveva POI richiesto l'intervento del personale della questura in ragione dell'estrema aggressività della cittadina straniera fermata (sia confronti del personale di bordo che degli agenti intervenuti ) e per il rifiuto di questa di farsi identificare
Nella predetta occasione, intervenendo su richiesta dei colleghi della , il vice ispettore CP_2 Pt_1 subiva le lesioni per le quali richiedeva il riconoscimento dello status di vittima del dovere
Ai fini del riconoscimento dello status di vittima del dovere, ai sensi dell'art. 1, comma 563, della l.
n. 266 del 2005, non è invero sufficiente che le lesioni patite dal pubblico dipendente siano state riportate in conseguenza di eventi verificatisi in occasione di una delle attività tipizzate dalle lett. a),
b), c), d), e) ed f), del citato art. 1, essendo piuttosto necessario che l'evento da cui è scaturita la lesione costituisca, a sua volta, una concretizzazione della speciale pericolosità e/o del rischio che è tipicamente proprio di quelle determinate attività (Cass. Sentenza n. 34299 del 24/12/2024, N. 2664 del 2024) L'art. 1 comma 563 qualifica vittima del dovere il dipendente pubblico che abbia subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto “per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”
La norma, nel richiedere, per quanto qui rileva, che le lesioni siano state riportate “in conseguenza di eventi verificatisi nel contrasto ad ogni tipo di criminalità, nello svolgimento di servizi di ordine pubblico, nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari, in operazioni di soccorso, in attività di tutela della pubblica incolumità, a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità sembra evocare una concezione naturalistica (o meglio, logica) del rapporto di causalità, tale per cui sarebbe sufficiente che l'attività costituisca mera condicio sine qua non dell'evento lesivo. È però altrettanto vero che la Corte di legittimità ha da tempo chiarito che la nozione di causa va ricostruita sulla base dello scopo della norma che la contempla come elemento della fattispecie (cfr. in tal senso Cass. S.U. n. 13246 del
2019 e, più di recente, Cass. n. 8429 del 2024): il concetto di “causa” è infatti eminentemente normativo ed è solo in virtù di questa sua peculiare connotazione che, ad es., è possibile attribuire efficienza causale ad una omissione (art. 40, comma 2°, c.p.) o escludere il rapporto di causalità tra azione o omissione ed evento in presenza di concause sopravvenute che non abbiano approfondito (o l'abbiano approfondito nei limiti del lecito) il rischio originariamente creato con l'azione o l'omissione (art. 41, comma 2°, c.p.).
E' dunque più corretto ritenere che gli “eventi verificatisi ”, di cui all'art. 1, comma 563, legge 266/05 lett. a, b,c,d), , debbano essere dipendenti da rischi specificamente attinenti a tali attività, ossia rappresentare una concretizzazione di quella speciale pericolosità e/o dell'assunzione di quel rischio qualificato che – come già posto in evidenza da Cass. n. 29204 del 2021 – il legislatore ha considerato per differenziare la categoria delle vittime del dovere rispetto alla generalità dei pubblici dipendenti che possano riportare un'infermità per causa di servizio Proprio per ciò deve escludersi che, ai fini dell'attribuzione dello status di vittima del dovere, sia sufficiente che le lesioni patite dal pubblico dipendente siano state riportate in conseguenza di eventi verificatisi in occasione di una delle attività tipizzate dall'art. 1, comma 563, l. n. 266/2005: è necessario, piuttosto, che l'evento da cui è scaturita la lesione costituisca a sua volta una concretizzazione della speciale pericolosità e/o del rischio tipicamente proprio di quelle determinate attività.
Come più volte affermato dalle Sezioni Unite della Corte (cfr. ad es. Cass. S.U. n. 10791 del 2017), il tratto differenziale della previsione di cui all'art. 1, comma 563, l. n. 266/2005, rispetto alla previsione successiva contenuta nel successivo comma 564, risiede nel fatto che essa elenca una serie di attività ritenute dal legislatore ex se pericolose, ossia – come precisato da Cass. n. 29204 del 2021, cit. – connotate da una speciale pericolosità e dall'assunzione di rischi qualificati rispetto a quelli propri della generalità dei pubblici dipendenti, senza che sia richiesta la presenza d'un rischio ulteriore e diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, il riconoscimento dello status di vittima del dovere richiede nondimeno che le lesioni siano derivate da eventi che costituiscano concretizzazione della speciale pericolosità e del rischio qualificato ch'è tipico di quelle attività ( in questo senso anche Cass. S.U. n. 6214 del 2022)
Il ha subito una lesione che gli ha procurato una invalidità permanente in attività di servizio Pt_1 in attività di contrasto alla criminalità e al contempo a tutela della pubblica incolumità .
E' in effetti incontroverso che in data 13.3.1993 , l'odierno appellante , vice ispettore della questura di Bologna era intervenuto dietro chiamata della PO per placare e identificare una cittadina straniera che aveva aggredito personale di bordo del treno su cui viaggiava e pure gli agenti della
PO intervenuti . La donna era sprovvista di titolo di viaggio e di documenti e aveva assunto un atteggiamento aggressivo nei confronti del personale di bordo minacciandone l'incolumità. La cittadina straniera era stata condotta inizialmente presso gli uffici della ma , essendo in stato CP_2 di alterazione , dopo essersi rifiutata di fornire le proprie generalità , aveva iniziato a colpire con pugni e calci gli agenti , seminando timore e inquietudine tra le persone presenti. Gli agenti della
, non riuscendo a placare la cittadina straniera , richiedevano l'intervento della questura anche CP_2 per i rilievi foto dattiloscopici e la denuncia in stato di libertà per i reati compiuti , avendo la cittadina fermata già perpetrato reati di violenza , oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.
La cittadina straniera tuttavia proseguiva nelle medesime condotte e colpiva anche il vice ispettore con un calcio a gamba tesa all'interno del ginocchio sinistro che lo faceva rovinare a terra Pt_1 violentemente provocandogli contusioni e lesioni ai legamenti collaterali E' dunque accertato che il viceispettore nell'espletamento dell'attività di servizio aveva Pt_1 subito lesioni direttamente correlate all'intervento operativo per il quale era stato richiesto riportando gravi traumi e un'invalidità definitiva.
Rileva pertanto , sia il servizio che il pubblico dipendente era stato chiamato a svolgere, sia l'azione che quel servizio ha, nelle circostanze concrete, reso necessaria: l'intervento era stato richiesto per placare e mettere in sicurezza la cittadina straniera in condizioni di alterazione mentale e fisica che aveva già aggredito agenti della PO e personale viaggiante. Le lesioni sofferte dal sono Pt_1 direttamente riconducibili a siffatta azione poiché furono determinate dalla reazione della passeggera identificata e condotta negli uffici della questura quando il viceispettore si era a lei avvicinato per persuaderla bonariamente della necessità di sottoporsi ai rilievi foto dattiloscopici
In relazione alla spettanza, al metodo di calcolo e all'ammontare dei singoli benefici azionati , come già ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità ( da ultimo S.U. della Corte di Cassazione, con le recenti sentenze n. 6214, 6215 e 6216 del 24.2.2022),e di merito ( tra le altre Corte di Appello di
Roma n.. 1399/2022, 4355/22, Corte di appello di Perugia 17/02/2020 n. 22; vedi anche Corte di
Appello di Genova sentenze 274 del 2014, 233 del 2016 e 352 del 2017; Corte di Appello di Trieste sent. 35/2016) , all'art. 6, comma 1, della I. n. 206/2004 deve attribuirsi una funzione non meramente rivalutativa, ma selettivo-regolativa con la conseguenza che il criterio ivi previsto è applicabile anche alle liquidazioni successive all'entrata in vigore della legge. I benefici dovuti alle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, del dovere ed ai soggetti ad essi equiparati devono essere pertanto parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico legali previsti dagli art. 3 e 4 del d.P.R. n. 181/2009 .
Con la L. n. 206/2004 è stato previsto un generale aggiornamento del sistema delle provvidenze a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, ivi compresa una revisione delle invalidità già riconosciute e indennizzate. La specificazione dei criteri medico legali di valutazione delle invalidità è stata effettuata, in base a quanto previsto dalla legge medesima, con il DPR
n.181/2009. Parallelamente, la L. n. 266/2005 ha previsto che i benefici previsti dalla legislazione speciale in materia siano progressivamente estesi alle persone cui sia riconosciuto lo status di vittime del dovere. Le modalità attuative di tale equiparazione sono state previste, in anticipo rispetto a quanto disciplinato dal DPR n. 181/2009, dal DPR n. 243/2006, dalla legge n. 206/2004
Sulla scorta della normativa richiamata la percentuale del danno biologico (DB) è determinata in base alle tabelle delle menomazioni e relativi criteri applicativi di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del decreto legislativo7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni;
la determinazione della percentuale del danno morale (DM) viene effettuata, caso per caso, tenendo conto della entita' della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi ed in rapporto all'evento dannoso, fino ad un massimo dei 2/3 del valore percentuale del danno biologico;
la percentuale unica di invalidità indicante l'invalidità complessiva (IC), di cui all'articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206, che in ogni caso non puo' superare la misura del cento per cento, è data dalla somma delle percentuali del danno biologico, del danno morale e del valore, se positivo, risultante dalla differenza tra la percentuale di invalidità riferita alla capacità lavorativa e la percentuale del danno biologico: IC= DB+DM+ (IP-DB)”.
Ciò premesso, il Collegio osserva che la valutazione della percentuale unica di invalidità, come prevista dall'art. 4 del DPR 181/2009, trova applicazione a tutte le indennità riconosciute e riconoscibili. La legge n. 206/2004 (denominata “Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice”) introduce, appunto, nuove provvidenze, da applicarsi evidentemente ai riconoscimenti futuri, secondo l'ordine delle graduatorie degli aventi diritto. In un tale contesto,
l'art. 6 prevede la revisione delle indennità già riconosciute tramite il riconoscimento del danno biologico e morale. A tale disposizione deve darsi quindi il significato di norma di favore che consente, anche per le invalidità già riconosciute, l'apertura del procedimento per la revisione del grado di invalidità non soltanto nel caso di aggravamento, ma anche in seguito alla novità legislativa che ha introdotto una percentuale unica che comprende il danno biologico ed il danno morale, in modo da non pregiudicare chi abbia instaurato i procedimenti di riconoscimento in date anteriori (si rammenta che non vi sono termini di decadenza, dovendo applicarsi le norme in questione a tutti i fatti occorsi dal 1961 in poi). La disposizione in esame, nonostante il suo tenore letterale, non può escludere la sua applicazione ai nuovi riconoscimenti, che il legislatore ha in un certo qual modo dato per scontata, preoccupandosi soltanto di precisare l'applicazione dei nuovi criteri anche ai pregressi riconoscimenti.
Al riconoscimento dello status di "vittima del dovere e soggetti equiparati" conseguono determinati benefici ("misure di sostegno") previsti dalla leggi vigenti in materia (cfr. L. n. 466/1980 e s.m.i., L.
n. 302/1990 e s.m.i., L. n. 407/1998 e s.m.i., L. n. 206/2004 e s.m.i.), erogati secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 243/2006 (recante "Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell' articolo 1, comma 565, della L. 23 dicembre 2005, n. 266"). Tali benefici spettano in funzione del grado invalidante accertato.
Nel corso del giudizio è stata pertanto disposta ed espletata TU . Al TU è stato richiesto : 1) se sussiste un nesso eziologico di compatibilità tra l'episodio verificatosi il 13 marzo 1993, come descritto nel ricorso introduttivo di primo grado e nella documentazione prodotta in atti, e la patologia addotta a fondamento della domanda proposta nello stesso ricorso;
2) in caso di risposta positiva, se l' episodio di cui al punto 1) abbia avuto adeguata ed efficiente incidenza nell'insorgenza
e nello sviluppo del processo morboso e se sia stato – in termini probabilistico-statistico e tenendo conto della regola del “più probabile che non” (ribadita, per tutte, da Cassazione civile, Sezioni
Unite, 11 gennaio 2008, n. 581) – l'unico fattore causale che ha determinato l'insorgere della predetta patologia ovvero se abbiano nella specie operato altri fattori concausali esterni e indipendenti;
3) in caso di sussistenza del nesso eziologico, se all' episodio di cui al punto 1) è conseguita un'invalidità permanente, con determinazione del relativo grado ai sensi dei criteri medico-legali previsti dal DPR n.181-09 e della decorrenza;
indichi, all'esito, gli elementi posti a sostegno delle proprie conclusioni”
Il TU ha dato atto che il durante il servizio, a seguito di una colluttazione riportava nel Pt_1 giorno 13 marzo 1993 una contusione al ginocchio sx;
che a seguito di cure ed accertamenti veniva rilevato come esito del pregresso trauma contusivo una lesione del LCM ed una lassità del LCA;
che sussisteva piena compatibilità tra evento contusivo conseguente a calcio diretto al ginocchio e la lesione rilevata, così confermando il nesso eziologico tra lesione ed evento occorso sul luogo di lavoro poiché lesione riportata risponde al criterio del “più probabile che non” escludendo la possibile concorrenza di fattori concausali esterni Per il calcolo del danno riportato dal in applicazione Pt_1 della criteriologia ex DPR 915/78 il TU ha ritenuto possibile riconoscere un danno biologico al ginocchio da lesione LCM e lassità del LCA richiamando la voce n. 275, 279 e 278 per le compromissioni dei legamenti citati e per la condropatia voce n. 281 (ex DM 12 luglio 2000); a tali voci il TU ha ritenuto di riconoscere i massimi punteggi in relazione alla effettiva e riscontrabile instabilità articolare , computando un danno biologico in misura del 11%. Il danno morale è stato rilevabile con una percentuale conseguentemente molto marginale ( entro la misura massima dei 2/3 del danno biologico ) in misura del 2%. Pertanto, in applicazione alla formula (IC)= DB+DM+ (IP-
DB)=il danno è stato calcolato nella misura del 13%( 11+2+(11-11) = 13 (tredici) %. ) dal 28.8.93Agli atti non vi sono documenti utili alla definizione della stabilizzazione degli esiti che comunque per quanto presente agli atti va fissata al 28 agosto 1993 (da fissarsi come data di decorrenza). In conclusione, in esito alla TU è emerso che il sig. a seguito Parte_1 dell'infortunio del 13 marzo 1993 ha riportato un'invalidità permanente in misura del 13% ex DPR
n.181-09 con decorrenza da fissarsi fin dall'evento del 28 agosto 1993. La decorrenza è stata posta alla data 28 agosto 2023 ritenendo che a circa due mesi dall'artroscopia si era ormai creata una condizione sostanzialmente stabile. Il TU è pervenuto a queste conclusioni sulla scorta di un'analisi accurata e dopo aver vagliato attentamente anche i rilievi dei consulenti di parte specificamente confutati . Le conclusioni cui è pervenuto il TU sono dunque condivise dal collegio che le ha fondamento della propria decisione . In considerazione del riconoscimento di una percentuale di invalidità inferiore al 25% può essere riconosciuta la sola speciale elargizione ai sensi dell'articolo
34 comma uno del decreto legge numero 159 del 2007 , convertito in legge 222 /2007 di euro 2000 per ogni punto percentuale invalidità complessiva (per complessivi per euro 26.000)
Deve essere al contempo riconosciuto al ricorrente lo status di vittima del dovere ex articolo uno comma 563 della legge 266 del 2005
Le spese di lite seguono la soccombenza e le spese di TU, definitivamente poste a carico del
, sono liquidate con separato decreto CP_1
PQM
in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara il diritto di Parte_1
allo status di vittima del dovere ex articolo uno comma 563 della legge 266 del
[...]
2005 e dichiara il tenuto al riconoscimento di un invalidità complessiva del 13% ; condanna CP_1 il alla speciale elargizione di euro 26.000 in favore dell'appellante, oltre rivalutazione CP_1 monetaria dalla maturazione (28.8.93)al saldo;
condanna il al pagamento delle spese di CP_1 lite liquidate in complessivi euro 5300,00 per la fase dinanzi al tribunale e in complessivi euro
5900,00 per i presente grado, oltre iva, cpa e spese generali al 15%, da distrarsi. Dispone per le spese di TU con separato decreto
La Presidente
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