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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 950 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 950/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MACCARONE ANTONIO, Presidente e Relatore
CINTIOLI FULVIO, GI
OR GE, GI
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2974/2021 depositato il 18/05/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2561/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 8 e pubblicata il 22/10/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 296144 TARSU/TIA 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Nessuno è presente.
La Corte pone in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato presso la CTP di Messina, Ricorrente_1, impugnava l'avviso di intimazione, di cui in epigrafe, concernente il tributo TARSU/TIA per le annualità 2009-2010-2011-2012. Al riguardo, il contribuente aveva eccepito la nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione nonché per intervenuta prescrizione. Non si costituiva, la società d'AMBITO “ATO ME1 SPA” Con sentenza n.2561/2020 depositata in data 22.10.2020 la CTP di Messina ha dichiarato inammissibile il ricorso in quanto non ha provato la data di notifica dell'atto impugnato. Avverso detta sentenza, il contribuente ha proposto appello, deducendo la nullità della sentenza di primo grado per errore in giudicando, atteso che il giudice di primo grado ha posto la prova della notifica dell'atto impugnato a carico del contribuente invece che dell'ente impositore. All'uopo ha prodotto documentazione attestante la data di notifica. Si riportava ai motivi di primo grado. Concludeva per la conferma della sentenza impugnata. Pur avendo ricevuto l'appello, la società appellata non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va data priorità al motivo formulato con l'atto di appello con il quale il contribuente lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado in quanto il ricorso era stata proposto oltre il termine dei sessanta giorni o quanto meno la contribuente non aveva fornito la prova della notifica dell'atto impugnato. In ordine a ciò, la Corte osserva. Al riguardo, giova richiamare il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui, ai fini della declaratoria di tardività dell'impugnazione, la piena conoscenza degli atti impugnati da parte del ricorrente dev'essere rigorosamente provata dalla parte che la eccepisce che il ricorrente aveva conosciuto l'atto impugnato in un momento anteriore di almeno sessanta giorni rispetto alla data di notificazione del ricorso stesso, fornendo una prova certa ed inequivocabile e non attraverso la prospettazione di mere presunzioni, cfr. di recente, ex multis, Cons. Stato, sez. IV, nn. 5657 e 6557 del 2012; TAR Toscana, sez. I, n. 1925 del 2012; TAR Piemonte, sez. II, n. 898 del 2011), in particolare, la prova dev'essere fornita dal resistente che l'eccepisce, quando la notifica dell'atto impugnato avviene tramite notifica diretta, la prova, del giorno in cui l'atto è stato notificato è in possesso solo del resistente, in quanto a lui l'ufficio postale restituisce la ricevuta di consegna, mentre al destinatario viene consegnato l'atto senza alcuna stampigliatura sulla busta del giorno dell'effettiva consegna. Pertanto, sotto tale profilo il ricorso è stato proposto nei termini.
In ordine al motivo di appello formulato dall'appellante, di difetto di motivazione in ordine all'insussistenza della prescrizione del credito, la Corte osserva.
Il diritto di credito concernente l'imposta controversa, come ogni diritto di credito, è soggetto ad estinzione per decorso del relativo di termine di prescrizione. Tale termine di prescrizione ha durata quinquennale: tale principio è stato affermato dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass., sez. 65, 3/07/2020, n. 13683; Cass., sez. 5, 18/06/2020, n. 11814)". Esso decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere ai sensi dell'art. 2935 c.c., se ne deduce che il termine di prescrizione del diritto di credito dell'ente locale ha cominciato a decorrere a partire dal 01. gennaio 2009-2010- 2011 e 2012. Nel caso in esame l'atto impugnato è stato notificato in data 18.10.2019, quindi oltre il quinquennio dal sorto tributo. Ne d'altronde, parte appellata che
è rimasta assente, ha fornito la prova diversa. Pertanto, l'appello va accolto. La particolarità delle questioni trattate e la mancata costituzione dell'appellato comporta la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia sezione 2 cosi dispone: accoglie l'appello e in riforma della sentenza di primo grado annulla l'atto impugnato. Spese compensate.
Cosi deciso in Messina nella camera di consiglio del 27.01.2026 Il Presidente relatore
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MACCARONE ANTONIO, Presidente e Relatore
CINTIOLI FULVIO, GI
OR GE, GI
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2974/2021 depositato il 18/05/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2561/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 8 e pubblicata il 22/10/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 296144 TARSU/TIA 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Nessuno è presente.
La Corte pone in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato presso la CTP di Messina, Ricorrente_1, impugnava l'avviso di intimazione, di cui in epigrafe, concernente il tributo TARSU/TIA per le annualità 2009-2010-2011-2012. Al riguardo, il contribuente aveva eccepito la nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione nonché per intervenuta prescrizione. Non si costituiva, la società d'AMBITO “ATO ME1 SPA” Con sentenza n.2561/2020 depositata in data 22.10.2020 la CTP di Messina ha dichiarato inammissibile il ricorso in quanto non ha provato la data di notifica dell'atto impugnato. Avverso detta sentenza, il contribuente ha proposto appello, deducendo la nullità della sentenza di primo grado per errore in giudicando, atteso che il giudice di primo grado ha posto la prova della notifica dell'atto impugnato a carico del contribuente invece che dell'ente impositore. All'uopo ha prodotto documentazione attestante la data di notifica. Si riportava ai motivi di primo grado. Concludeva per la conferma della sentenza impugnata. Pur avendo ricevuto l'appello, la società appellata non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va data priorità al motivo formulato con l'atto di appello con il quale il contribuente lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado in quanto il ricorso era stata proposto oltre il termine dei sessanta giorni o quanto meno la contribuente non aveva fornito la prova della notifica dell'atto impugnato. In ordine a ciò, la Corte osserva. Al riguardo, giova richiamare il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui, ai fini della declaratoria di tardività dell'impugnazione, la piena conoscenza degli atti impugnati da parte del ricorrente dev'essere rigorosamente provata dalla parte che la eccepisce che il ricorrente aveva conosciuto l'atto impugnato in un momento anteriore di almeno sessanta giorni rispetto alla data di notificazione del ricorso stesso, fornendo una prova certa ed inequivocabile e non attraverso la prospettazione di mere presunzioni, cfr. di recente, ex multis, Cons. Stato, sez. IV, nn. 5657 e 6557 del 2012; TAR Toscana, sez. I, n. 1925 del 2012; TAR Piemonte, sez. II, n. 898 del 2011), in particolare, la prova dev'essere fornita dal resistente che l'eccepisce, quando la notifica dell'atto impugnato avviene tramite notifica diretta, la prova, del giorno in cui l'atto è stato notificato è in possesso solo del resistente, in quanto a lui l'ufficio postale restituisce la ricevuta di consegna, mentre al destinatario viene consegnato l'atto senza alcuna stampigliatura sulla busta del giorno dell'effettiva consegna. Pertanto, sotto tale profilo il ricorso è stato proposto nei termini.
In ordine al motivo di appello formulato dall'appellante, di difetto di motivazione in ordine all'insussistenza della prescrizione del credito, la Corte osserva.
Il diritto di credito concernente l'imposta controversa, come ogni diritto di credito, è soggetto ad estinzione per decorso del relativo di termine di prescrizione. Tale termine di prescrizione ha durata quinquennale: tale principio è stato affermato dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass., sez. 65, 3/07/2020, n. 13683; Cass., sez. 5, 18/06/2020, n. 11814)". Esso decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere ai sensi dell'art. 2935 c.c., se ne deduce che il termine di prescrizione del diritto di credito dell'ente locale ha cominciato a decorrere a partire dal 01. gennaio 2009-2010- 2011 e 2012. Nel caso in esame l'atto impugnato è stato notificato in data 18.10.2019, quindi oltre il quinquennio dal sorto tributo. Ne d'altronde, parte appellata che
è rimasta assente, ha fornito la prova diversa. Pertanto, l'appello va accolto. La particolarità delle questioni trattate e la mancata costituzione dell'appellato comporta la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia sezione 2 cosi dispone: accoglie l'appello e in riforma della sentenza di primo grado annulla l'atto impugnato. Spese compensate.
Cosi deciso in Messina nella camera di consiglio del 27.01.2026 Il Presidente relatore