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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVIII, sentenza 27/02/2026, n. 2977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2977 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2977/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MANTINI MARGHERITA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4427/2025 depositato il 11/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Fiumicino - Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa 1 00054 Fiumicino RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 46538 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1332/2026 depositato il
06/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: “- In via principale, annullare l'avviso di accertamento n° 46538 del 28/11/2024 del Comune di Fiumicino, per illegittimità e infondatezza delle pretese impositive, ed in particolare per violazione dell'art. 2, comma 5, D.L. 102/2013. Con vittoria di spese ed onorari di causa”; Resistente: “insiste per il rigetto integrale del ricorso e per l'accertamento dell'esigibilità e fondatezza della pretesa tributaria di che trattasi, con conferma della legittimità dei provvedimenti impugnati".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1 ha impugnato dinanzi a questa Corte l'avviso di accertamento n° 46538 del 28/11/2024 emesso ai fini IMU per l'anno d'imposta 2019, notificato in data 13/01/2025 dal COMUNE DI
FIUMICINO – Area Bilancio e P.E.F. settore Entrate, in persona del Sindaco p.t con riferimento all'immobile sito in Fiumicino (RM) alla Indirizzo_1, dati catastali_1, cat. A/07, rendita 1.057,45 di proprietà del sig. Ricorrente_1 per la quota pro-indiviso al 50% con la madre signora SO RA in virtù di successione ereditaria, per la somma di € 465,00, oltre spese di notifica, sanzioni ed interessi per un totale complessivo pari ad € 699,00.
-A) A sostegno dell'impugnativa il ricorrente ha formulato una serie di osservazioni giuridiche, dalle quali si desume che l'atto in parola non risulterebbe conforme alla vigente disciplina normativa.
-Mancata applicazione dell'esenzione IMU per immobili detenuti a titolo di prima casa per personale appartenente alle forze Armate. Violazione dell'art. 2, comma 5, D.L. 102/2013
Ha dedotto che secondo quanto stabilito dall'articolo numero 2 (comma 5) del decreto legge 102 del 2013,
è prevista l'esenzione Imu relativa alla cosiddetta abitazione principale per i soggetti appartenenti alle forze armate i militari e gli appartenenti alle forze armate non sussiste un obbligo di residenza presso l'immobile di proprietà, e ciò è quanto stabilito l'articolo 66, comma 1, della legge n. 342/2000 che recita: “Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, purche' il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, che sia posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonche' dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”
Ha aggiunto che è del tutto irrilevante che l'odierno ricorrente non abbia provveduto alla compilazione della dichiarazione IMU, atteso che la giurisprudenza tributaria (ex multis Commissione Tributaria Regionale per l'Abruzzo sentenza n. 145 del 28/02/2017 sez. VII staccata di Pescara) ha evidenziato che: “il diniego del
Comune di riconoscere l'applicazione dell'aliquota agevolata ai fini ICI (ora IMU), pur in presenza di tutti i requisiti per poterne fruire, soltanto perché il contribuente non ha effettuato la dichiarazione su modello predisposto dallo stesso Ente, è da ritenersi illegittimo perché in contrasto con lo Statuto del Contribuente secondo cui al contribuente non possono in ogni caso essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente”.
A supporto del ricorso ha depositato 1. avviso di accertamento n° 46538 del 28/11/2024 2. attestazione di servizio e ha formulato le conclusioni sopra riportate.
-B) Si è costituito in giudizio il Comune di Fiumicino in persona del Sindaco p.t. che ha sostenuto l'infondatezza del ricorso, instando per la sua reiezione con vittoria di spese.
-Ha eccepito che il ricorrente, comproprietario dell'immobile oggetto di accertamento, rivendica l'esenzione
IMU quale appartenente alle Forze dell'Ordine, nonostante non abbia presentato la dichiarazione in quanto l'omessa presentazione della dichiarazione annuale comporta la sanzione decadenziale per la natura eccezionale dell'esenzione tributaria.
-l'interpretazione restrittiva e testuale della normativa vigente in tema di agevolazioni fiscali è imposta dalla natura eccezionale della stessa e dall'incidenza diretta su un credito, quello tributario, avente natura indisponibile in quanto direttamente funzionale a garantire la copertura di spese necessarie per il soddisfacimento di interessi collettivi. Con la decisione n. 28931 del 18/10/2023, anche la Cassazione, ha confermato che l'esonero dall'IMU previsto per il personale delle forze armate e di polizia è dovuto a condizione che il contribuente presenti l'apposita dichiarazione, a pena di decadenza, entro il termine ordinario di presentazione della stessa, per cui un'eventuale presentazione tardiva della dichiarazione non
è idonea a rimuovere retroattivamente la preclusione al godimento del beneficio fiscale (salva la valenza per gli anni successivi). Per tali ragioni, l'argomentazione addotta da controparte a sostegno della propria pretesa non può che ritenersi infondata.
Tanto premesso ha formulato le conclusioni sopra riportate.
C) All'udienza del giorno 5.2.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sig. Ricorrente_1 appartiene alle Forza Armate e in particolare è Luogotenente sottoufficiale dell'Aeronautica Militare in servizio permanente effettivo dal 16/09/1991 come da relativa attestazione di servizio prodotta in atti.
Egli si duole del disconoscimento da parte dell'Ente impositore dell'esenzione per il personale delle forze armate.
Il motivo è fondato.
L'esenzione reclamata è prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c) della Legge n. 160/2019, che stabilisce che: "c) sono altresì considerate abitazioni principali: … 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica…”
Questa agevolazione si applica anche se il militare non ha la residenza o la dimora abituale nell'immobile, purche' il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, che sia posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonche' dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”.
In questa sede il contribuente ha ulteriormente dimostrato la propria qualifica di Luogotenente sottoufficiale dell'Aeronautica Militare in servizio permanente effettivo dal 16/09/1991 mediante il certificato di servizio che assume specifica efficacia probatoria.
Si rileva infine che non esclude il diritto all'esenzione la mancata compilazione formale della dichiarazione
IMU, attesa la sussistenza dei requisiti sostanziali per poterne fruire secondo i principi dello Statuto del
Contribuente L. 212/2000.
Al riguardo si richiama anche il nuovo comma 5bis dell'art.7 del D.Lgs. 546/1992 che prevede:
“L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il Giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni”.
Valutando i suesposti elementi il ricorso può trovare accoglimento con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Quanto alle spese del giudizio si ritiene che possano essere compensate integralmente tra le parti per gravi motivi in considerazione della novità della questione controversa.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, spese compensate.
Così deciso in camera di consiglio in Roma il 5.2.2026
Il giudice (Margherita Mantini)
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MANTINI MARGHERITA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4427/2025 depositato il 11/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Fiumicino - Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa 1 00054 Fiumicino RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 46538 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1332/2026 depositato il
06/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: “- In via principale, annullare l'avviso di accertamento n° 46538 del 28/11/2024 del Comune di Fiumicino, per illegittimità e infondatezza delle pretese impositive, ed in particolare per violazione dell'art. 2, comma 5, D.L. 102/2013. Con vittoria di spese ed onorari di causa”; Resistente: “insiste per il rigetto integrale del ricorso e per l'accertamento dell'esigibilità e fondatezza della pretesa tributaria di che trattasi, con conferma della legittimità dei provvedimenti impugnati".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1 ha impugnato dinanzi a questa Corte l'avviso di accertamento n° 46538 del 28/11/2024 emesso ai fini IMU per l'anno d'imposta 2019, notificato in data 13/01/2025 dal COMUNE DI
FIUMICINO – Area Bilancio e P.E.F. settore Entrate, in persona del Sindaco p.t con riferimento all'immobile sito in Fiumicino (RM) alla Indirizzo_1, dati catastali_1, cat. A/07, rendita 1.057,45 di proprietà del sig. Ricorrente_1 per la quota pro-indiviso al 50% con la madre signora SO RA in virtù di successione ereditaria, per la somma di € 465,00, oltre spese di notifica, sanzioni ed interessi per un totale complessivo pari ad € 699,00.
-A) A sostegno dell'impugnativa il ricorrente ha formulato una serie di osservazioni giuridiche, dalle quali si desume che l'atto in parola non risulterebbe conforme alla vigente disciplina normativa.
-Mancata applicazione dell'esenzione IMU per immobili detenuti a titolo di prima casa per personale appartenente alle forze Armate. Violazione dell'art. 2, comma 5, D.L. 102/2013
Ha dedotto che secondo quanto stabilito dall'articolo numero 2 (comma 5) del decreto legge 102 del 2013,
è prevista l'esenzione Imu relativa alla cosiddetta abitazione principale per i soggetti appartenenti alle forze armate i militari e gli appartenenti alle forze armate non sussiste un obbligo di residenza presso l'immobile di proprietà, e ciò è quanto stabilito l'articolo 66, comma 1, della legge n. 342/2000 che recita: “Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, purche' il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, che sia posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonche' dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”
Ha aggiunto che è del tutto irrilevante che l'odierno ricorrente non abbia provveduto alla compilazione della dichiarazione IMU, atteso che la giurisprudenza tributaria (ex multis Commissione Tributaria Regionale per l'Abruzzo sentenza n. 145 del 28/02/2017 sez. VII staccata di Pescara) ha evidenziato che: “il diniego del
Comune di riconoscere l'applicazione dell'aliquota agevolata ai fini ICI (ora IMU), pur in presenza di tutti i requisiti per poterne fruire, soltanto perché il contribuente non ha effettuato la dichiarazione su modello predisposto dallo stesso Ente, è da ritenersi illegittimo perché in contrasto con lo Statuto del Contribuente secondo cui al contribuente non possono in ogni caso essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente”.
A supporto del ricorso ha depositato 1. avviso di accertamento n° 46538 del 28/11/2024 2. attestazione di servizio e ha formulato le conclusioni sopra riportate.
-B) Si è costituito in giudizio il Comune di Fiumicino in persona del Sindaco p.t. che ha sostenuto l'infondatezza del ricorso, instando per la sua reiezione con vittoria di spese.
-Ha eccepito che il ricorrente, comproprietario dell'immobile oggetto di accertamento, rivendica l'esenzione
IMU quale appartenente alle Forze dell'Ordine, nonostante non abbia presentato la dichiarazione in quanto l'omessa presentazione della dichiarazione annuale comporta la sanzione decadenziale per la natura eccezionale dell'esenzione tributaria.
-l'interpretazione restrittiva e testuale della normativa vigente in tema di agevolazioni fiscali è imposta dalla natura eccezionale della stessa e dall'incidenza diretta su un credito, quello tributario, avente natura indisponibile in quanto direttamente funzionale a garantire la copertura di spese necessarie per il soddisfacimento di interessi collettivi. Con la decisione n. 28931 del 18/10/2023, anche la Cassazione, ha confermato che l'esonero dall'IMU previsto per il personale delle forze armate e di polizia è dovuto a condizione che il contribuente presenti l'apposita dichiarazione, a pena di decadenza, entro il termine ordinario di presentazione della stessa, per cui un'eventuale presentazione tardiva della dichiarazione non
è idonea a rimuovere retroattivamente la preclusione al godimento del beneficio fiscale (salva la valenza per gli anni successivi). Per tali ragioni, l'argomentazione addotta da controparte a sostegno della propria pretesa non può che ritenersi infondata.
Tanto premesso ha formulato le conclusioni sopra riportate.
C) All'udienza del giorno 5.2.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sig. Ricorrente_1 appartiene alle Forza Armate e in particolare è Luogotenente sottoufficiale dell'Aeronautica Militare in servizio permanente effettivo dal 16/09/1991 come da relativa attestazione di servizio prodotta in atti.
Egli si duole del disconoscimento da parte dell'Ente impositore dell'esenzione per il personale delle forze armate.
Il motivo è fondato.
L'esenzione reclamata è prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c) della Legge n. 160/2019, che stabilisce che: "c) sono altresì considerate abitazioni principali: … 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica…”
Questa agevolazione si applica anche se il militare non ha la residenza o la dimora abituale nell'immobile, purche' il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, che sia posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonche' dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”.
In questa sede il contribuente ha ulteriormente dimostrato la propria qualifica di Luogotenente sottoufficiale dell'Aeronautica Militare in servizio permanente effettivo dal 16/09/1991 mediante il certificato di servizio che assume specifica efficacia probatoria.
Si rileva infine che non esclude il diritto all'esenzione la mancata compilazione formale della dichiarazione
IMU, attesa la sussistenza dei requisiti sostanziali per poterne fruire secondo i principi dello Statuto del
Contribuente L. 212/2000.
Al riguardo si richiama anche il nuovo comma 5bis dell'art.7 del D.Lgs. 546/1992 che prevede:
“L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il Giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni”.
Valutando i suesposti elementi il ricorso può trovare accoglimento con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Quanto alle spese del giudizio si ritiene che possano essere compensate integralmente tra le parti per gravi motivi in considerazione della novità della questione controversa.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, spese compensate.
Così deciso in camera di consiglio in Roma il 5.2.2026
Il giudice (Margherita Mantini)