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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 10/12/2025, n. 2159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2159 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1077/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, in persona dei Magistrati: dott.ssa IA OR Presidente dott.ssa Ada FA LL Consigliere rel.
Ing. Gianpaolo Scatizzi Esperto
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. 1077/23 RG promossa da:
p.i. n. , rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Niccolò Stefanelli;
RICORRENTE
Contro
Controparte_1
RESISTENTE- contumace
e
rappresentata e difesa Controparte_2 dall'Avv. Roberto Calvelli;
CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI Per parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale delle Acque Pubbliche di Firenze, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, previa qualificazione della presente azione quale opposizione all'esecuzione (i) accertare l'inesistenza del diritto della al canone idrico iscritto nel ruolo Controparte_1
n. 2023/000758 e, di conseguenza, annullare integralmente detto ruolo e la cartella di pagamento n.
04120230000947781000, oggetto della presente opposizione, in quanto la pretesa è infondata in fatto ed in diritto, per tutti i motivi indicati in narrativa, (ii) disporre la restituzione in favore della società ricorrente dell'importo pignorato e incassato da sulla base dei provvedimenti annullati. Controparte_1
Con vittoria di spese e competenze di lite, da liquidarsi per ogni fase del giudizio nella misura media ex
D.M. n. 55/2014 e ss.mm.”.
Per in via pregiudiziale ed assorbente : dichiarare l'inammissibiltà del ricorso per CP_3 violazione del termine perentorio per la proposizione dello stesso ex . art. 21 D.Lgs 546/92; dichiarare
l'inammissibiltà del ricorso per violazione dell'art. 19 , ultimo comma D.lgs. 546/92 in via preliminare :rigettare la richiesta di sospensiva spiegata dalla ricorrente , per assoluto difetto dei presupposti di legge nel merito : dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione in merito alle eccezioni sollevate dal ricorrente riguardo alle attività di competenza dell'ente impositore ed alla formazione del titolo;
dichiarare la legittimità dell'Atto opposto e posto in essere dall' e respingere le Controparte_4 domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto;
respingere , in ogni caso , la domanda di parte ricorrente nei confronti dell relativa Controparte_4 alle eccezioni riguardanti presunti vizi nella notificazione dell'atto impugnato , in quanto infondata in fatto e in diritto e , in ogni caso, riconoscere la sanatoria degli eventuali vizi della notifica ex artt. 156 e
160 cpc. ; nel merito e in subordine : nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda , in relazione alle vicende afferenti la formazione e la notifica del titolo , attività da ricondurre , tutte , in via esclusiva all'operato dell'ente impositore indicato in narrativa , anch'esso da convenirsi in giudizio , accertata
l'estraneità dell'agente rispetto alle medesime , dichiarare l'assenza di responsabilità , riconoscendolo indenne dalla conseguenze del presente processo , anche con riguardo alle spese di lite da porsi a carico della parte soccombente . Con vittoria di spese , oltre onorari IVA e CPA
FATTI DI CAUSA
ha proposto opposizione ex art. 151 R.D. Parte_1
1775/93 al Tribunale delle Acque Pubbliche presso questa Corte d'Appello avverso la cartella di pagamento n. 04120230000947781000 dell' importo totale di € 31.575,72 (doc.
1) notificatagli in data 24 febbraio 2023, emessa dall Controparte_5 per conto della sulla base dell'iscrizione a ruolo n. 2023/000758, a Controparte_1 titolo di “Recupero canoni anno 2018”, cioè per somme dovute a titolo di canone per concessione demaniale testualmente inerente a “Demanio idrico/canone acqua pag. omesso 2018 n. 1888” per lo sfruttamento di acque sotterranee prelevabili dal pozzo ubicato nel Comune di Greve in Chianti (FI).
Parte ricorrente ha dedotto di non aver mai chiesto il rilascio o l'intestazione di alcuna concessione idrica, e quindi di non essere debitrice di alcun canone per attingimento dal pozzo;
nello specifico ha precisato che :
-l'esistenza di tale pozzo era stata oggetto di denuncia all'Ufficio del Genio Civile in data
20.07.1994, da parte di in quanto interessata ad installarvi Parte_1 una pompa di attingimento idrico, con atto a firma dell'allora legale rappresentante in carica Sig. (doc. 2), trattandosi di pozzo inattivo;
CP_6
-a tale denuncia non era dato alcun riscontro da parte della Pubblica Amministrazione e nessuna pompa era dunque installata da parte della Società aspirante utilizzatrice;
.
-.in data 29.12.2005, i comproprietari del terreno, a titolo personale, presentavano alla
Provincia di Firenze domanda di concessione preferenziale della risorsa idrica in questione (doc. 3 ) ed anche questa volta, nessun provvedimento era emesso dalla
Pubblica Amministrazione, di talché il pozzo restava del tutto inattivo;
- in data 05.11.2015, e cioè oltre dieci anni dopo la domanda di concessione, la
[...]
, subentrata alla Provincia nella gestione del patrimonio idrico, Controparte_7 inviava a un “preavviso di ordinanza ingiunzione” avente Parte_1 ad oggetto il recupero del canone demaniale relativo a cinque pozzi asseritamente sfruttati dall'odierna opponente, tra i quali quello in questione, (doc. 4).
-a tale missiva faceva seguito, in data 22.12.2015, altra comunicazione della
[...]
, con la quale si esponevano gli accertamenti compiuti a seguito Controparte_7 del sopralluogo dei funzionari pubblici in data 3.12.2015 , i quali riscontravano che la situazione del pozzo in oggetto indicato come “pozzo n. 5” sito nella particella 647 del foglio di mappa 21, era in stato di abbandono senza allacciamenti o organi di prelievo”
(doc. 5); constatata l'assenza di qualsiasi opera destinata all'attingimento idrico, la stessa
Amministrazione pubblica, con la citata nota, invitava la società ricorrente a
“formalizzare” la rinuncia alla concessione n. 1888 e di provvedere al pagamento dei canoni annui maturati in riferimento ai soli pozzi accertati in uso e, precisamente, al pozzo n. 1 (“pratica n. 761”) e al pozzo n. 4 (“pratica n. 1887”), gli unici ed essere attivi ed in funzione;
- in data 29.12.2015, la , pur non avendo mai presentato, a Parte_1 titolo proprio, alcuna domanda di concessione preferenziale e al solo scopo di definire la vicenda provvedeva a presentare formale “rinuncia” alla concessione di acque pubbliche di cui alla pratica n. 1888, (doc. 6);
-infine in data 24.02.2023 le veniva notificata la cartella di pagamento n.
04120230000947781000 per l'importo di € 31.569,64, testualmente avente ad oggetto
“Demanio idrico/canone acqua pag. omesso 2018 n. 1888” pertanto tramite legale presentava alla una formale istanza di revisione del ruolo ( doc.7) senza Controparte_1 tuttavia ricevere alcun riscontro.
Il ricorso è stato notificato alla unitamente al decreto di fissazione Controparte_1 udienza a trattazione scritta, ma la non si è costituita, pertanto ne è stata Controparte_1 dichiarata la contumacia.
Nel corso del giudizio, la Società ricorrente ha depositato note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. rilevando che, in virtù dell'esecutività del ruolo n. 2023/000758, la CP_1
pur rimasta contumace, ha medio tempore notificato, in data 12.01.2024, atto di
[...] pignoramento presso terzi (n. 04184202400000134), nei confronti di due clienti della società, e Ceta S.p.a., ottenendo la riscossione Controparte_8 coattiva dell'intero credito, pertanto ha integrato le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo chiedendo disporsi “la restituzione in favore della società ricorrente dell'importo pignorato e incassato da sulla base dei provvedimenti annullati”. Controparte_1 La causa è passata in decisione la prima volta all'udienza collegiale del 26.3.24, tenutasi in forma cartolare. Il Collegio con ordinanza in data 17.4.24 ha ritenuto di dover integrare il contraddittorio nei confronti dell' , quale ente che ha Controparte_2 emesso la cartella di pagamento impugnata dal ricorrente, sulla scorta dei principi affermati dalla Cassazione con la recente ordinanza n. 30777 del 06/11/2023 (Rv. 669451
- 01), rimettendo quindi la causa di fronte al Cons. istr. per tale incombente. si è costituita eccependo l'inammissibilità del ricorso ex artt. 19-21 D.lgs CP_3
546/1992 nonché il proprio difetto di legittimazione passiva, evidenziando che il ricorrente ha formulato solo censure di merito in ordine all'inesistenza del diritto di credito della . Controparte_1
In via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva e di contemporaneo accoglimento della domanda avversa, CP_3 ha dedotto di dovere essere tenuta indenne dalle conseguenze per essa pregiudizievoli, ponendo le spese di lite a carico della parte soccombente.
La causa è stata quindi trattenuta all'esito dell'udienza collegiale del 25.11.2025 , svoltasi a trattazione scritta, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c del 9 dicembre 2025.
Motivi della decisione
Preliminarmente occorre esaminare, perché prioritaria sul piano logico, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata da fondata sul rilievo che i motivi di CP_3 opposizione alla cartella esattoriale riguardano esclusivamente il merito della causa, ossia la fondatezza della pretesa impositiva dell' e non invece Parte_2 la regolarità e la validità della notifica della cartella impugnata, ritenendo di essere legittimata passiva solo in questa seconda ipotesi.
L'eccezione è infondata perché l'argomentazione si pone in assoluto contrasto con il principio affermato da Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 30777 del 06/11/2023 – decisione esplicitamente citata dal Collegio nell'ordinanza di rimessione della causa sul ruolo del
Cons. istr. per la necessaria integrazione del contraddittorio - secondo cui nei giudizi di opposizione all'esecuzione nascenti da opposizione alla cartella esattoriale per il pagamento di entrate diverse da quelle erariali, previdenziali o per sanzioni amministrative derivanti da violazioni del codice della strada, l'unico contraddittore necessario, che quindi il ricorrente deve citare in giudizio pena l'inammissibilità della sua opposizione, è proprio il soggetto che ha emesso l'atto di riscossione impugnato;
quest'ultimo, se del caso, chiamerà in causa l'ente impositore ai sensi l'art. 39 del d.lgs. 112 del 1999 (TU per la concessione del servizio di riscossione mediante ruolo delle entrate dello Stato e degli enti pubblici), se l'opposizione riguarda anche il diritto di procedere ad esecuzione forzata e non solo i vizi della cartella esattoriale.
Il medesimo principio è stato ribadito e ben spiegato dalla successiva ordinanza della
Cassazione Sez. 3, n. 3870 del 12/02/2024 (Rv. 670113 - 01), che ha esaminato un caso in cui il credito fatto valere con la cartella esattoriale era un credito erariale (credito del
MISE), la quale ribadisce che l'agente della riscossione è titolare esclusivo dell'azione esecutiva per la riscossione dei crediti esattoriali cioè quelli che si eseguono mediante iscrizione a ruolo e cartella esattoriale, ed è l'esclusivo legittimato passivo in caso di opposizione all'esecuzione ex art. 615 e contestazione della regolarità degli atti esecutivi ex art. 617 cpc.
L'unica eccezione a questi principi si pone per le opposizioni cd. “recuperatorie”, ossia
“quelle opposizioni con le quali si contesta una cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione”, perché esse vanno proposte ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011 e quindi non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c: in questi casi, che tuttavia sono completamente diversi dal caso di specie, il legittimato passivo necessario è certamente l'ente che ha irrogato la sanzione amministrativa, pur se permane anche qui la legittimazione passiva dell'agente della riscossione in ordine alla contestuale richiesta del ricorrente di dichiarazione di inefficacia della cartella di pagamento, che consegue alla richiesta di annullamento della sanzione amministrativa.
In sostanza l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di è infondata e CP_3 conseguentemente si conferma la correttezza dell'ordinanza di integrazione del contraddittorio, anche perché diversamente, nell'ipotesi di accoglimento del ricorso e di conseguente annullamento della cartella esattoriale, la presente sentenza non sarebbe opponibile ad non avendo quest'ultima partecipato al giudizio;
quindi è CP_3 CP_3 litisconsorte necessario in questo giudizio in cui si chiede l'annullamento della cartella esattoriale, fermo restando che, non avendo effettivamente il ricorrente mosso alcuna censura in ordine alla regolarità della notifica della cartella medesima, di competenza di ed essendo l'ente impositore già stato citato in giudizio CP_3 Controparte_1 direttamente dal ricorrente, avrebbe ben potuto non costituirsi. CP_3
Del tutto inconferenti sono altresì le difese di nella comparsa di costituzione CP_3 relative a vizi della notifica della cartella di pagamento, mai sollevati dalla parte ricorrente e lo stesso la dedotta inammissibilità del ricorso ai sensi degli artt. 19 e 21 del D. Lgs. n.
546/1992 sostenuta dalla seguente argomentazione: “Ne discende, pertanto, l'inammissibilità sul punto dell'avverso ricorso, risultando ormai incontestabile la pretesa portata dalle cartelle impugnate, e la decadenza in capo a parte ricorrente dell'eccezione di mancata notifica della cartella.” che tuttavia non attiene all'oggetto del presente giudizio. Il decreto legislativo 46/1992, di recente integralmente abrogato, regolava esclusivamente il processo tributario innanzi alle
Commissioni tributarie e non è applicabile ai giudizi in materia di sfruttamento delle risorse idriche demaniali, regolati dal R.D. n. 1775/1933, la cui cognizione appartiene indefettibilmente al Giudice ordinario ( cfr da utltimo Cass., SS.UU., 28.10.2025, n. 28585, secondo cui “non appartiene alla giurisdizione delle commissioni tributarie l'opposizione ad una cartella esattoriale emessa per il pagamento di somme dovute a titolo di canone per la concessione di un terreno del demanio fluviale, trattandosi di una controversia che non ha ad oggetto un'entrata tributaria, ma la riscossione di proventi derivanti dall'utilizzazione di beni pubblici. […] È infatti costante giurisprudenza di questa Corte che le controversie relative ai proventi derivanti dalla utilizzazione dei beni del demanio pubblico e del patrimonio dello Stato non hanno carattere tributario, trattandosi di entrate correlate alla concessione del godimento di tali beni;
ne deriva che tali controversie sono sottratte alla giurisdizione del giudice tributario, e sono invece devolute alla giurisdizione del giudice ordinario”.)
Nel merito il ricorso è meritevole di accoglimento.
L'azione svolta dalla Società ricorrente ha per oggetto l'accertamento negativo del diritto di credito invocato dalla a titolo di canone per l'attingimento idrico ed è Controparte_1 pertanto applicabile il rito dettato dal R.D. n. 1775/1933. Va premesso che la cartella esattoriale emessa dalla su Controparte_5 richiesta dei vari enti pubblici per la riscossione delle somme dovute a questi ultimi non è un atto esecutivo, ma preannuncia l'esercizio dell'azione esecutiva ed è, pertanto, assimilabile al precetto (cfr. Cass. sez. trib., 24/01/2019, n.1996); dunque la cartella esattoriale non costituisce l'atto amministrativo fondante la pretesa creditoria dell'ente, ma lo presuppone, pertanto chi riceve la notifica della cartella esattoriale di norma è ammesso ad impugnarla solo per vizi formali inerenti la medesima o la sua notifica, dovendo essere impugnato a monte l'atto impositivo, secondo le norme che gli sono proprie;
tuttavia nell'ipotesi in cui la cartella esattoriale sia il primo atto con il quale l'interessato viene portato a conoscenza della pretesa azionata nei suoi confronti dall'ente pubblico, allora la cartella esattoriale può essere impugnata anche per vizi sostanziali, così contestando la pretesa creditoria dell'ente (in questo caso la cartella riveste dunque anche la natura di atto impositivo: cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 25486 del 30/08/2022, Rv. 665742 - 01).
Orbene, questo è proprio il caso in esame, avendo il ricorrente dedotto di aver ricevuto solo e soltanto la cartella esattoriale con la quale gli si chiede il pagamento in favore della dei canoni idrici demaniali relativi all'anno 2018, ma di non avere Controparte_1 ricevuto in precedenza nessun atto impositivo del canone (che in tal caso avrebbe dovuto essere impugnato per primo) e la essendo rimasta contumace, non ha Controparte_1 dimostrato il contrario.
Ciò premesso in rito, il ricorso è fondato in quanto nella cartella esattoriale oggetto di causa si chiede il pagamento di canoni del demanio idrico con la causale “pag. omesso 2018
n. 1888” e quindi si indica l'anno di competenza (2018) ed anche un numero che dovrebbe essere quello della concessione, ma in tutti gli atti forniti al ricorrente dalla e da lui prodotti in causa, che dovrebbero giustificare la pretesa Controparte_1 creditoria dell'ente, non si fa mai riferimento a questo numero di concessione, della cui esistenza non vi è prova.
La non è concessionaria del pozzo, in quanto la relativa Parte_1 domanda è stata presentata unicamente dai proprietari del terreno, tutti persone fisiche, nell'anno 2005 e nemmeno con riferimento a siffatta domanda risulta che sia mai stato avviato un procedimento amministrativo esitato nel rilascio della concessione. Inoltre gli stessi funzionari del hanno accertato in sede di sopralluogo del Controparte_9
3.12.2015 che il pozzo in questione era in stato di abbandono e privo di allacciamenti e organo di prelievo, cui faceva seguito la nota prot. 0679665 del 22.12.2015 con cui la invitava a presentare rinuncia alla concessione de CP_1 Parte_1 qua, che la società in data 29.12.2015, formalizzava.
La pretesa di pagamento del canone di concessione demaniale per l'anno 2018 è pertanto priva di titolo e come tale infondata.; la cartella esattoriale oggetto di causa deve quindi essere annullata.
Per quanto attiene invece alla nuova domanda di parte ricorrente proposta in corso di causa e volta ad ottenere la restituzione delle somme portate dalla cartella impugnata che essa assume ( ma non prova) essere state interamente riscosse dalla a Controparte_1 seguito di pignoramento presso terzi, trattasi di domanda nuova, ammissibile in ragione della deformalizzazione del rito dinanzi al TRAP che non prevede preclusioni fino al momento dell'udienza di precisazione delle conclusioni, tuttavia poiché diretta nei confronti della parte contumace, deve esserle notificata ai sensi dell'art. 292 c.p.c. , pertanto la causa va rimessa sul ruolo.
Le spese di lite saranno liquidate con la sentenza definitiva.
PQM
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, non definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla così decide: Parte_1
-annulla la cartella esattoriale n. 04120230000947781000 dell'importo di euro 31.575,52 notificata a Parte_1
-rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la notifica ex art. 292 c.p.c alla contumace della domanda restitutoria formulata dalla parte ricorrente in Controparte_1 corso di causa;
-riserva la disciplina delle spese di lite alla sentenza definitiva.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Ada FA LL IA OR Nota: in caso di divulgazione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del DLGS n. 196/2003.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, in persona dei Magistrati: dott.ssa IA OR Presidente dott.ssa Ada FA LL Consigliere rel.
Ing. Gianpaolo Scatizzi Esperto
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. 1077/23 RG promossa da:
p.i. n. , rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Niccolò Stefanelli;
RICORRENTE
Contro
Controparte_1
RESISTENTE- contumace
e
rappresentata e difesa Controparte_2 dall'Avv. Roberto Calvelli;
CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI Per parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale delle Acque Pubbliche di Firenze, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, previa qualificazione della presente azione quale opposizione all'esecuzione (i) accertare l'inesistenza del diritto della al canone idrico iscritto nel ruolo Controparte_1
n. 2023/000758 e, di conseguenza, annullare integralmente detto ruolo e la cartella di pagamento n.
04120230000947781000, oggetto della presente opposizione, in quanto la pretesa è infondata in fatto ed in diritto, per tutti i motivi indicati in narrativa, (ii) disporre la restituzione in favore della società ricorrente dell'importo pignorato e incassato da sulla base dei provvedimenti annullati. Controparte_1
Con vittoria di spese e competenze di lite, da liquidarsi per ogni fase del giudizio nella misura media ex
D.M. n. 55/2014 e ss.mm.”.
Per in via pregiudiziale ed assorbente : dichiarare l'inammissibiltà del ricorso per CP_3 violazione del termine perentorio per la proposizione dello stesso ex . art. 21 D.Lgs 546/92; dichiarare
l'inammissibiltà del ricorso per violazione dell'art. 19 , ultimo comma D.lgs. 546/92 in via preliminare :rigettare la richiesta di sospensiva spiegata dalla ricorrente , per assoluto difetto dei presupposti di legge nel merito : dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione in merito alle eccezioni sollevate dal ricorrente riguardo alle attività di competenza dell'ente impositore ed alla formazione del titolo;
dichiarare la legittimità dell'Atto opposto e posto in essere dall' e respingere le Controparte_4 domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto;
respingere , in ogni caso , la domanda di parte ricorrente nei confronti dell relativa Controparte_4 alle eccezioni riguardanti presunti vizi nella notificazione dell'atto impugnato , in quanto infondata in fatto e in diritto e , in ogni caso, riconoscere la sanatoria degli eventuali vizi della notifica ex artt. 156 e
160 cpc. ; nel merito e in subordine : nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda , in relazione alle vicende afferenti la formazione e la notifica del titolo , attività da ricondurre , tutte , in via esclusiva all'operato dell'ente impositore indicato in narrativa , anch'esso da convenirsi in giudizio , accertata
l'estraneità dell'agente rispetto alle medesime , dichiarare l'assenza di responsabilità , riconoscendolo indenne dalla conseguenze del presente processo , anche con riguardo alle spese di lite da porsi a carico della parte soccombente . Con vittoria di spese , oltre onorari IVA e CPA
FATTI DI CAUSA
ha proposto opposizione ex art. 151 R.D. Parte_1
1775/93 al Tribunale delle Acque Pubbliche presso questa Corte d'Appello avverso la cartella di pagamento n. 04120230000947781000 dell' importo totale di € 31.575,72 (doc.
1) notificatagli in data 24 febbraio 2023, emessa dall Controparte_5 per conto della sulla base dell'iscrizione a ruolo n. 2023/000758, a Controparte_1 titolo di “Recupero canoni anno 2018”, cioè per somme dovute a titolo di canone per concessione demaniale testualmente inerente a “Demanio idrico/canone acqua pag. omesso 2018 n. 1888” per lo sfruttamento di acque sotterranee prelevabili dal pozzo ubicato nel Comune di Greve in Chianti (FI).
Parte ricorrente ha dedotto di non aver mai chiesto il rilascio o l'intestazione di alcuna concessione idrica, e quindi di non essere debitrice di alcun canone per attingimento dal pozzo;
nello specifico ha precisato che :
-l'esistenza di tale pozzo era stata oggetto di denuncia all'Ufficio del Genio Civile in data
20.07.1994, da parte di in quanto interessata ad installarvi Parte_1 una pompa di attingimento idrico, con atto a firma dell'allora legale rappresentante in carica Sig. (doc. 2), trattandosi di pozzo inattivo;
CP_6
-a tale denuncia non era dato alcun riscontro da parte della Pubblica Amministrazione e nessuna pompa era dunque installata da parte della Società aspirante utilizzatrice;
.
-.in data 29.12.2005, i comproprietari del terreno, a titolo personale, presentavano alla
Provincia di Firenze domanda di concessione preferenziale della risorsa idrica in questione (doc. 3 ) ed anche questa volta, nessun provvedimento era emesso dalla
Pubblica Amministrazione, di talché il pozzo restava del tutto inattivo;
- in data 05.11.2015, e cioè oltre dieci anni dopo la domanda di concessione, la
[...]
, subentrata alla Provincia nella gestione del patrimonio idrico, Controparte_7 inviava a un “preavviso di ordinanza ingiunzione” avente Parte_1 ad oggetto il recupero del canone demaniale relativo a cinque pozzi asseritamente sfruttati dall'odierna opponente, tra i quali quello in questione, (doc. 4).
-a tale missiva faceva seguito, in data 22.12.2015, altra comunicazione della
[...]
, con la quale si esponevano gli accertamenti compiuti a seguito Controparte_7 del sopralluogo dei funzionari pubblici in data 3.12.2015 , i quali riscontravano che la situazione del pozzo in oggetto indicato come “pozzo n. 5” sito nella particella 647 del foglio di mappa 21, era in stato di abbandono senza allacciamenti o organi di prelievo”
(doc. 5); constatata l'assenza di qualsiasi opera destinata all'attingimento idrico, la stessa
Amministrazione pubblica, con la citata nota, invitava la società ricorrente a
“formalizzare” la rinuncia alla concessione n. 1888 e di provvedere al pagamento dei canoni annui maturati in riferimento ai soli pozzi accertati in uso e, precisamente, al pozzo n. 1 (“pratica n. 761”) e al pozzo n. 4 (“pratica n. 1887”), gli unici ed essere attivi ed in funzione;
- in data 29.12.2015, la , pur non avendo mai presentato, a Parte_1 titolo proprio, alcuna domanda di concessione preferenziale e al solo scopo di definire la vicenda provvedeva a presentare formale “rinuncia” alla concessione di acque pubbliche di cui alla pratica n. 1888, (doc. 6);
-infine in data 24.02.2023 le veniva notificata la cartella di pagamento n.
04120230000947781000 per l'importo di € 31.569,64, testualmente avente ad oggetto
“Demanio idrico/canone acqua pag. omesso 2018 n. 1888” pertanto tramite legale presentava alla una formale istanza di revisione del ruolo ( doc.7) senza Controparte_1 tuttavia ricevere alcun riscontro.
Il ricorso è stato notificato alla unitamente al decreto di fissazione Controparte_1 udienza a trattazione scritta, ma la non si è costituita, pertanto ne è stata Controparte_1 dichiarata la contumacia.
Nel corso del giudizio, la Società ricorrente ha depositato note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. rilevando che, in virtù dell'esecutività del ruolo n. 2023/000758, la CP_1
pur rimasta contumace, ha medio tempore notificato, in data 12.01.2024, atto di
[...] pignoramento presso terzi (n. 04184202400000134), nei confronti di due clienti della società, e Ceta S.p.a., ottenendo la riscossione Controparte_8 coattiva dell'intero credito, pertanto ha integrato le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo chiedendo disporsi “la restituzione in favore della società ricorrente dell'importo pignorato e incassato da sulla base dei provvedimenti annullati”. Controparte_1 La causa è passata in decisione la prima volta all'udienza collegiale del 26.3.24, tenutasi in forma cartolare. Il Collegio con ordinanza in data 17.4.24 ha ritenuto di dover integrare il contraddittorio nei confronti dell' , quale ente che ha Controparte_2 emesso la cartella di pagamento impugnata dal ricorrente, sulla scorta dei principi affermati dalla Cassazione con la recente ordinanza n. 30777 del 06/11/2023 (Rv. 669451
- 01), rimettendo quindi la causa di fronte al Cons. istr. per tale incombente. si è costituita eccependo l'inammissibilità del ricorso ex artt. 19-21 D.lgs CP_3
546/1992 nonché il proprio difetto di legittimazione passiva, evidenziando che il ricorrente ha formulato solo censure di merito in ordine all'inesistenza del diritto di credito della . Controparte_1
In via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva e di contemporaneo accoglimento della domanda avversa, CP_3 ha dedotto di dovere essere tenuta indenne dalle conseguenze per essa pregiudizievoli, ponendo le spese di lite a carico della parte soccombente.
La causa è stata quindi trattenuta all'esito dell'udienza collegiale del 25.11.2025 , svoltasi a trattazione scritta, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c del 9 dicembre 2025.
Motivi della decisione
Preliminarmente occorre esaminare, perché prioritaria sul piano logico, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata da fondata sul rilievo che i motivi di CP_3 opposizione alla cartella esattoriale riguardano esclusivamente il merito della causa, ossia la fondatezza della pretesa impositiva dell' e non invece Parte_2 la regolarità e la validità della notifica della cartella impugnata, ritenendo di essere legittimata passiva solo in questa seconda ipotesi.
L'eccezione è infondata perché l'argomentazione si pone in assoluto contrasto con il principio affermato da Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 30777 del 06/11/2023 – decisione esplicitamente citata dal Collegio nell'ordinanza di rimessione della causa sul ruolo del
Cons. istr. per la necessaria integrazione del contraddittorio - secondo cui nei giudizi di opposizione all'esecuzione nascenti da opposizione alla cartella esattoriale per il pagamento di entrate diverse da quelle erariali, previdenziali o per sanzioni amministrative derivanti da violazioni del codice della strada, l'unico contraddittore necessario, che quindi il ricorrente deve citare in giudizio pena l'inammissibilità della sua opposizione, è proprio il soggetto che ha emesso l'atto di riscossione impugnato;
quest'ultimo, se del caso, chiamerà in causa l'ente impositore ai sensi l'art. 39 del d.lgs. 112 del 1999 (TU per la concessione del servizio di riscossione mediante ruolo delle entrate dello Stato e degli enti pubblici), se l'opposizione riguarda anche il diritto di procedere ad esecuzione forzata e non solo i vizi della cartella esattoriale.
Il medesimo principio è stato ribadito e ben spiegato dalla successiva ordinanza della
Cassazione Sez. 3, n. 3870 del 12/02/2024 (Rv. 670113 - 01), che ha esaminato un caso in cui il credito fatto valere con la cartella esattoriale era un credito erariale (credito del
MISE), la quale ribadisce che l'agente della riscossione è titolare esclusivo dell'azione esecutiva per la riscossione dei crediti esattoriali cioè quelli che si eseguono mediante iscrizione a ruolo e cartella esattoriale, ed è l'esclusivo legittimato passivo in caso di opposizione all'esecuzione ex art. 615 e contestazione della regolarità degli atti esecutivi ex art. 617 cpc.
L'unica eccezione a questi principi si pone per le opposizioni cd. “recuperatorie”, ossia
“quelle opposizioni con le quali si contesta una cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione”, perché esse vanno proposte ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011 e quindi non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c: in questi casi, che tuttavia sono completamente diversi dal caso di specie, il legittimato passivo necessario è certamente l'ente che ha irrogato la sanzione amministrativa, pur se permane anche qui la legittimazione passiva dell'agente della riscossione in ordine alla contestuale richiesta del ricorrente di dichiarazione di inefficacia della cartella di pagamento, che consegue alla richiesta di annullamento della sanzione amministrativa.
In sostanza l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di è infondata e CP_3 conseguentemente si conferma la correttezza dell'ordinanza di integrazione del contraddittorio, anche perché diversamente, nell'ipotesi di accoglimento del ricorso e di conseguente annullamento della cartella esattoriale, la presente sentenza non sarebbe opponibile ad non avendo quest'ultima partecipato al giudizio;
quindi è CP_3 CP_3 litisconsorte necessario in questo giudizio in cui si chiede l'annullamento della cartella esattoriale, fermo restando che, non avendo effettivamente il ricorrente mosso alcuna censura in ordine alla regolarità della notifica della cartella medesima, di competenza di ed essendo l'ente impositore già stato citato in giudizio CP_3 Controparte_1 direttamente dal ricorrente, avrebbe ben potuto non costituirsi. CP_3
Del tutto inconferenti sono altresì le difese di nella comparsa di costituzione CP_3 relative a vizi della notifica della cartella di pagamento, mai sollevati dalla parte ricorrente e lo stesso la dedotta inammissibilità del ricorso ai sensi degli artt. 19 e 21 del D. Lgs. n.
546/1992 sostenuta dalla seguente argomentazione: “Ne discende, pertanto, l'inammissibilità sul punto dell'avverso ricorso, risultando ormai incontestabile la pretesa portata dalle cartelle impugnate, e la decadenza in capo a parte ricorrente dell'eccezione di mancata notifica della cartella.” che tuttavia non attiene all'oggetto del presente giudizio. Il decreto legislativo 46/1992, di recente integralmente abrogato, regolava esclusivamente il processo tributario innanzi alle
Commissioni tributarie e non è applicabile ai giudizi in materia di sfruttamento delle risorse idriche demaniali, regolati dal R.D. n. 1775/1933, la cui cognizione appartiene indefettibilmente al Giudice ordinario ( cfr da utltimo Cass., SS.UU., 28.10.2025, n. 28585, secondo cui “non appartiene alla giurisdizione delle commissioni tributarie l'opposizione ad una cartella esattoriale emessa per il pagamento di somme dovute a titolo di canone per la concessione di un terreno del demanio fluviale, trattandosi di una controversia che non ha ad oggetto un'entrata tributaria, ma la riscossione di proventi derivanti dall'utilizzazione di beni pubblici. […] È infatti costante giurisprudenza di questa Corte che le controversie relative ai proventi derivanti dalla utilizzazione dei beni del demanio pubblico e del patrimonio dello Stato non hanno carattere tributario, trattandosi di entrate correlate alla concessione del godimento di tali beni;
ne deriva che tali controversie sono sottratte alla giurisdizione del giudice tributario, e sono invece devolute alla giurisdizione del giudice ordinario”.)
Nel merito il ricorso è meritevole di accoglimento.
L'azione svolta dalla Società ricorrente ha per oggetto l'accertamento negativo del diritto di credito invocato dalla a titolo di canone per l'attingimento idrico ed è Controparte_1 pertanto applicabile il rito dettato dal R.D. n. 1775/1933. Va premesso che la cartella esattoriale emessa dalla su Controparte_5 richiesta dei vari enti pubblici per la riscossione delle somme dovute a questi ultimi non è un atto esecutivo, ma preannuncia l'esercizio dell'azione esecutiva ed è, pertanto, assimilabile al precetto (cfr. Cass. sez. trib., 24/01/2019, n.1996); dunque la cartella esattoriale non costituisce l'atto amministrativo fondante la pretesa creditoria dell'ente, ma lo presuppone, pertanto chi riceve la notifica della cartella esattoriale di norma è ammesso ad impugnarla solo per vizi formali inerenti la medesima o la sua notifica, dovendo essere impugnato a monte l'atto impositivo, secondo le norme che gli sono proprie;
tuttavia nell'ipotesi in cui la cartella esattoriale sia il primo atto con il quale l'interessato viene portato a conoscenza della pretesa azionata nei suoi confronti dall'ente pubblico, allora la cartella esattoriale può essere impugnata anche per vizi sostanziali, così contestando la pretesa creditoria dell'ente (in questo caso la cartella riveste dunque anche la natura di atto impositivo: cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 25486 del 30/08/2022, Rv. 665742 - 01).
Orbene, questo è proprio il caso in esame, avendo il ricorrente dedotto di aver ricevuto solo e soltanto la cartella esattoriale con la quale gli si chiede il pagamento in favore della dei canoni idrici demaniali relativi all'anno 2018, ma di non avere Controparte_1 ricevuto in precedenza nessun atto impositivo del canone (che in tal caso avrebbe dovuto essere impugnato per primo) e la essendo rimasta contumace, non ha Controparte_1 dimostrato il contrario.
Ciò premesso in rito, il ricorso è fondato in quanto nella cartella esattoriale oggetto di causa si chiede il pagamento di canoni del demanio idrico con la causale “pag. omesso 2018
n. 1888” e quindi si indica l'anno di competenza (2018) ed anche un numero che dovrebbe essere quello della concessione, ma in tutti gli atti forniti al ricorrente dalla e da lui prodotti in causa, che dovrebbero giustificare la pretesa Controparte_1 creditoria dell'ente, non si fa mai riferimento a questo numero di concessione, della cui esistenza non vi è prova.
La non è concessionaria del pozzo, in quanto la relativa Parte_1 domanda è stata presentata unicamente dai proprietari del terreno, tutti persone fisiche, nell'anno 2005 e nemmeno con riferimento a siffatta domanda risulta che sia mai stato avviato un procedimento amministrativo esitato nel rilascio della concessione. Inoltre gli stessi funzionari del hanno accertato in sede di sopralluogo del Controparte_9
3.12.2015 che il pozzo in questione era in stato di abbandono e privo di allacciamenti e organo di prelievo, cui faceva seguito la nota prot. 0679665 del 22.12.2015 con cui la invitava a presentare rinuncia alla concessione de CP_1 Parte_1 qua, che la società in data 29.12.2015, formalizzava.
La pretesa di pagamento del canone di concessione demaniale per l'anno 2018 è pertanto priva di titolo e come tale infondata.; la cartella esattoriale oggetto di causa deve quindi essere annullata.
Per quanto attiene invece alla nuova domanda di parte ricorrente proposta in corso di causa e volta ad ottenere la restituzione delle somme portate dalla cartella impugnata che essa assume ( ma non prova) essere state interamente riscosse dalla a Controparte_1 seguito di pignoramento presso terzi, trattasi di domanda nuova, ammissibile in ragione della deformalizzazione del rito dinanzi al TRAP che non prevede preclusioni fino al momento dell'udienza di precisazione delle conclusioni, tuttavia poiché diretta nei confronti della parte contumace, deve esserle notificata ai sensi dell'art. 292 c.p.c. , pertanto la causa va rimessa sul ruolo.
Le spese di lite saranno liquidate con la sentenza definitiva.
PQM
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, non definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla così decide: Parte_1
-annulla la cartella esattoriale n. 04120230000947781000 dell'importo di euro 31.575,52 notificata a Parte_1
-rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la notifica ex art. 292 c.p.c alla contumace della domanda restitutoria formulata dalla parte ricorrente in Controparte_1 corso di causa;
-riserva la disciplina delle spese di lite alla sentenza definitiva.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Ada FA LL IA OR Nota: in caso di divulgazione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del DLGS n. 196/2003.