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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 20/10/2025, n. 1256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1256 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 426/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati:
Dr. DO RI Presidente
Dr. Anna Bora Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello sopra rubricata promossa da
(P.IVA ); Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t.; rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Pauri ed elettivamente domiciliata nello studio del predetto legale, sito in Ancona, Corso Mazzini n. 148;
APPELLANTE contro
(C.F. ; CP_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. RI Maria Jannacchino ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suddetto procuratore, sito in Ancona, via Sandro
Totti n. 10;
APPELLATO nonché pagina 1 di 9 (C.F. ); Controparte_2 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: Appello avverso la sentenza N. 98/2023 emessa in data 27.1.2023 dal Tribunale di ANCONA, nella causa iscritta al n. 666/2019 R.G.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Ancona, contrariis reiectis, in riforma della sentenza del Tribunale di Ancona n. 98, depositata in data 27/01/2023, non notificata:
a) in via principale, respingere la domanda proposta dal Sig. così CP_1 come compilata, perché infondata in fatto e diritto e per l'effetto condannare quest'ultimo al rimborso di quanto percepito in esecuzione della sentenza di primo grado;
c) in via subordinata, accertare la responsabilità del Sig. nella CP_1 determinazione del sinistro per cui è causa nella misura del 50% o nella diversa misura ritenuta congrua e per l'effetto condannare quest'ultimo al rimborso di quanto percepito in eccedenza in esecuzione della sentenza di primo grado.
Con vittoria di spese e di compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellato: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona adita, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione mandata disattesa e reietta,
In via preliminare e/o pregiudiziale
- Sommariamente accertata ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., per tutti i motivi di cui in atti, la manifesta infondatezza del 1° motivo di appello e l'inammissibilità del
2° motivo, disporre l'integrale rigetto dell'odierno appello proposto dalla
[...] secondo le modalità di cui all'articolo 350 bis c.p.c., Parte_1 disponendo con ogni e più opportuna statuizione la conferma della sentenza appellata n. 98/2023 depositata il 27/01/2023 del Tribunale di Ancona, emessa all'esito del procedimento di 1° grado n. 666/2019 R.G.;
Nel merito
- Ove non si disponga a termini di cui all'art. 350 bis c.p.c., disporre in ogni caso
l'integrale rigetto dell'appello nella presente sede proposto dalla
[...]
e, per l'effetto, confermare la sentenza appellata n. 98/2023 Parte_2
pagina 2 di 9 depositata il 27/01/2023 del Tribunale di Ancona, emessa all'esito del procedimento di 1° grado n. 666/2019 R.G., con ogni e più opportuna statuizione.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di procuratore sia della fase di primo grado, sia d'appello”.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio CP_1
- proprietario dell'automobile Fiat Punto targata EG553ER - e Controparte_2 la compagnia al fine di ottenere il risarcimento dei danni Parte_1 subiti in occasione del sinistro occorsogli alle ore 13:00 circa del 2.7.2016.
L'attore riferiva che, mentre alla guida del proprio motoveicolo BMV tg. EA 96780
- sul quale trasportava la passeggera - si trovava a impegnare Persona_1 la rotonda sita in Numana (AN), via del Golfo, intersezione con via Flaminia, cadeva a terra a causa dell'impatto verificatosi a seguito del tamponamento ad opera della vettura Fiat Punto tg. EG553ER - condotta nell'occorso da
[...]
coperta all'epoca del fatto dalla Compagnia convenuta. Parte_3
L'attore chiedeva, pertanto, di dichiarare - quale conducente Parte_3 dell'auto di proprietà del Sig. - responsabile esclusiva del Controparte_2 sinistro stradale suddetto e, per l'effetto, condannare quest'ultimo, in solido con la al risarcimento dei danni subìti, quantificati in €.41.775,00. Parte_1
In via meramente subordinata, il chiedeva che, in applicazione dell'art. CP_1
2054, 2° comma c.c., il Tribunale adito condannasse e la Controparte_2
Compagnia - in solido tra loro - al risarcimento dei Parte_1 danni alla persona patiti, da quantificarsi in corso di causa, in relazione al grado di responsabilità concretamente accertato.
Si costituiva la contestando la domanda ex adverso Parte_1 proposta e chiedendo il rigetto delle avverse pretese risarcitorie, in quanto infondate in fatto e in diritto, considerata la divergenza tra la realtà dei fatti e la ricostruzione degli eventi prospettata dall'attore.
In particolare, la Compagnia convenuta eccepiva che la responsabilità per il sinistro stradale de quo fosse - in realtà - imputabile in via esclusiva all'attore, che aveva omesso di concedere la dovuta precedenza alla Fiat Punto, nonostante pagina 3 di 9 la presenza, nel luogo dell'evento, di apposita segnaletica orizzontale e verticale.
Il Tribunale di Ancona accoglieva la domanda attorea e, accertata e dichiarata la responsabilità di per il sinistro occorsogli e per i danni subiti Parte_3 dal condannava e in solido CP_1 Controparte_2 Parte_1
- a versare in favore dell'attore l'importo di €.28.626,50 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre l'importo di €.544,00 quale rimborso delle spese sanitarie sostenute.
In particolare, il primo Giudice - avuto riguardo alle risultanze dell'istruttoria espletata - riteneva che l'attore avesse provato il fatto, il danno e il nesso causale.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la Parte_1 sull'assunto della non adeguata valorizzazione - da parte del Tribunale - della testimonianza di unico teste realmente indifferente alle parti, e, in Tes_1 subordine, per ottenere la declaratoria di corresponsabilità ex art. 2054, comma
2, c.c.
L'appellato ritualmente costituitosi, ha dedotto l'infondatezza - in CP_1 fatto e in diritto - dell'appello ex adverso interposto, chiedendone il rigetto e la conferma della gravata sentenza.
nonostante la ritualità della notifica, è rimasto contumace. Controparte_2
In data 15.10.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e trascritte in epigrafe, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con primo motivo di gravame, l'appellante censura la scelta del Tribunale di
Ancona di non attribuire alcun rilievo alle dichiarazioni del teste che Tes_1 invece, ad avviso della difesa, sarebbe l'unico testimone indifferente alle parti, in quanto terzo ed imparziale rispetto all'evento dannoso, con la conseguenza che la sua deposizione avrebbe dovuto essere adeguatamente valorizzata dal primo giudice per la comprensione della reale dinamica dei fatti, anche in considerazione della convergenza delle dichiarazioni rese dal con la ricostruzione della Tes_1 dinamica del sinistro effettuata dai Carabinieri (dalla quale si evincerebbe pagina 4 di 9 chiaramente che quando la moto si è immessa nella rotatoria, l'auto l'aveva già impegnata).
Con il secondo motivo, l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe omesso qualsiasi valutazione della condotta di guida tenuta dal motociclista-attore, non dando conto del superamento della presunzione di concorso di colpa posta dall'art. 2054 cpv. c.c.
Deve, preliminarmente, rigettarsi l'eccezione - sollevata da parte appellata - di inammissibilità del secondo motivo di gravame, nella parte in cui l'appellante chiede - in via subordinata - l'accertamento di responsabilità concorsuale ex art. 2054, 2° comma c.c., non invocata in primo grado, sull'assunto che il richiesto accertamento di una corresponsabilità della vittima sarebbe inammissibile nel presente giudizio ai sensi dell'art. 345 c.p.c., non avendo costituito oggetto di domanda nel giudizio precedente.
Ed invero, come anche di recente ribadito dalla Cassazione, “in tema di concorso di colpa ex art. 2054, comma 2 c.c., la prospettazione di un concorso di colpa del danneggiato non configura una domanda nuova, inammissibile in appello, ove si controverta sulla quantificazione del danno, trattandosi soltanto di argomentazione difensiva utile al fine di dimostrare l'eccessività del risarcimento dedotta ab origine” (Cass., n. 31971/2024).
I primi due motivi d'appello - da trattarsi congiuntamente, in quanto aventi ad oggetto la disamina di questioni giuridiche fra loro connesse - vanno accolti nei termini di seguito esposti.
Dalla ricostruzione della dinamica del sinistro contenuta nel rapporto redatto dagli
Agenti intervenuti nell'immediatezza (e, in particolare, dall'esame dalle posizioni statiche assunte dai veicoli dopo l'urto) risulta, innanzitutto, che quando il conducente del motociclo si è immesso nella rotatoria la Fiat Punto l'aveva da tempo impegnata;
pertanto, il motociclista (che, date le reciproche posizioni, non poteva non aver visto l'automobile sopraggiungere alla sua sinistra) avrebbe dovuto dare la precedenza all'auto: dal verbale dei CC emerge che ciò non è stato fatto, tanto che il motociclista è stato sanzionato per omessa precedenza,
pagina 5 di 9 elemento atto a confermare la ragionevolezza di un riconoscimento di prevalente responsabilità del danneggiato in merito all'occorso.
Ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro, la deposizione del teste oculare di parte convenuta assunta dal Tribunale, deve essere Tes_1 adeguatamente valorizzata, sia perché egli, a differenza degli altri due testi di parte attrice, è indifferente alle parti (essendo residente in [...], trovandosi a Numana solo per trascorrervi le vacanze estive), sia perché la stessa risulta perfettamente in linea con la ricostruzione operata dai CC sulla base dei rilievi effettuati nell'immediatezza.
Il teste, a domanda del Giudice, ha dichiarato: “… ho visto la Fiat Punto scendere dal centro del paese ed era già al centro della rotatoria, occupando la carreggiata che doveva risalire ed ho visto le due moto che salivano dal porto le quali non hanno rispettato la precedenza”.
E' probabile che il nella comprensibile concitazione del momento, possa Tes_1 aver confuso il punto d'urto tra moto e macchina;
tuttavia, la genuinità delle sue dichiarazioni (e la corrispondenza sostanziale delle stesse con le risultanze degli accertamenti della P.G.) è confermata dal fatto che lo stesso, immediatamente recatosi sul luogo del sinistro, sia intervenuto “a difesa” dell'automobilista
(accusata dal di averlo tamponato), invitando il a calmarsi, CP_1 CP_1 dal momento che, secondo quanto percepito direttamente dal teste, la colpa era proprio del che non aveva dato la precedenza nell'immettersi nella CP_1 rotatoria già impegnata dall'automobile.
A parere del Collegio, il contrasto tra le dichiarazioni del e quelle dei due Tes_1 testi di parte attrice va risolto a favore del primo, per le condivisibili ragioni indicate dalla difesa dell'appellante, non potendosi tali testi qualificare come terzi e/o indifferenti (essendo, rispettivamente, il fratello e la compagna del fratello di
) ed avendo riferito delle circostanze obiettivamente poco verisimili, CP_1 soprattutto ove si consideri la situazione di , che si trovava alla guida Persona_2 della moto che precedeva quella condotta dall'attore e che difficilmente avrebbe potuto vedere l'accaduto, dovendosi concentrare sulla propria guida ed avendo una visuale sicuramente limitata dal casco indossato.
pagina 6 di 9 Tuttavia, neppure la condotta di guida della va totalmente esente CP_2 da censure: a parere del Collegio, nelle circostanze concrete, sarebbe stata auspicabile, da parte della medesima, una condotta particolarmente prudente, con l'adozione di tutte le cautele necessarie ad evitare il sinistro;
cautele, che nel caso di specie risultano, invece (almeno in parte) omesse.
Ed invero, avuto riguardo alla dinamica dell'incidente e alle conseguenze - rilevanti in termini di danni - che ne sono derivate dal sinistro, ritiene la Corte che la procedesse ad una velocità non commisurata alle condizioni di CP_2 tempo e di luogo - considerato che la stessa transitava in centro cittadino, in un luogo intrinsecamente pericoloso (rotatoria), ove è astrattamente prevedibile che qualche utente non si attenga rigorosamente alle regole del Codice stradale, in un orario caratterizzato da traffico notoriamente intenso (ore 13:00) - con conseguente riconoscimento di un concorso di colpa della conducente della vettura nella causazione del sinistro in misura pari a 1/3.
Com'è noto, in materia di circolazione stradale, vige il generale dovere di prudenza, ai sensi dell'art.145 C.d.S., alla cui stregua va, in ogni caso, garantita la massima prudenza da parte di tutti i conducenti di veicoli al fine di evitare incidenti;
come ribadito in subiecta materia dalla Suprema Corte, infatti, “in tema di responsabilità colposa da sinistri stradali, il conducente ha l'obbligo di tenere un comportamento prudente e accorto, prevedendo anche le imprudenze altrui ragionevolmente prevedibili” (Cass. n. 46818/2014).
Sulla base della C.T.U. medico legale espletata nel precedente grado, va riconosciuto all'odierno appellato un danno biologico permanente pari al CP_1
12% e un danno biologico temporaneo di 120 giorni (28 al 100%; 30 al 75%; 42 al 50% e 20 al 25%).
In applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano del 2024 - vigenti al momento della decisione - il danno non patrimoniale subito da è, pertanto, CP_1 pari alla somma complessiva di €.33.266,50, determinata come segue:
A) DANNO BIOLOGICO RISARCIBILE: €.24.469,00, (età: 58 anni;
invalidità
12%);
B) : €.8.797,50; Controparte_3
pagina 7 di 9 Detto importo va ridotto in misura di 2/3 - pari al concorso di colpa del CP_1 nella causazione del sinistro - con conseguente determinazione del danno risarcibile nella somma di €.11.088,83 (pari a 1/3 del totale).
La somma così individuata va, prima, devalutata alla data del sinistro e, quindi, rivalutata annualmente - secondo gli indici Istat - dalla data del sinistro, con maggiorazione degli interessi legali, fino all'effettivo saldo.
Non sussistono circostanze speciali che giustifichino una liquidazione superiore in un'ottica di personalizzazione del danno, in quanto non si ritiene assolta la prova della loro ricorrenza nel caso di specie, spettante, per pacifica giurisprudenza, al danneggiato (Cass. n. 15084/2019).
Il C.T.U. ha, poi, riconosciuto le spese mediche per un importo complessivo di
€.544,00, con conseguente spettanza della somma di €.181,33 (pari a 1/3 del totale), a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito, oltre interessi legali a far data da ogni singolo esborso, sino all'effettivo saldo.
Alla stregua delle considerazioni che precedono - che, per il loro carattere dirimente, assorbono l'esame delle altre questioni sollevate dalle parti - si ritiene che gli elementi di prova evidenziati dall'appellante (ricostruzione della dinamica operata dai CC intervenuti nell'immediatezza del fatto, unitamente alle convergenti dichiarazioni rese dall'unico teste oculare realmente indifferente alle parti in causa) siano decisivi per pervenire all'accoglimento parziale del gravame, con conseguente riforma della pronuncia impugnata nei termini indicati e contestuale rimodulazione del risarcimento spettante al motociclista, che dovrà pertanto restituire quanto eventualmente già ricevuto in eccesso rispetto a quanto al medesimo riconosciuto con la presente sentenza.
Avuto riguardo all'esito complessivo della vicenda, sussistono giustificati motivi per disporre la parziale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio nella misura di 2/3, mentre la restante quota (pari a 1/3) va corrisposta da
[...] in favore dell'appellato Parte_1 CP_1
Analoga ripartizione va disposta rispetto alle spese di C.T.U.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza N. 98/2023 emessa in data Parte_1
27.1.2023 dal Tribunale di ANCONA, nella causa iscritta al n. 666/2019 R.G., disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così dispone:
- in riforma della sentenza appellata, condanna e Controparte_2 [...] al pagamento - in solido - in favore dell'appellato Parte_1 [...]
della somma di €.11.088,83 - a titolo di danno non patrimoniale - nonché CP_1 della somma di €.181,33 - a titolo di danno patrimoniale - secondo quanto indicato in parte motiva, con diritto dei medesimi a ripetere le maggiori somme eventualmente già corrisposte al danneggiato;
- dichiara compensate - nella misura di due terzi (2/3) - le spese dei due gradi di giudizio e condanna a rifondere all'appellato Parte_1 CP_1
la quota restante (pari a 1/3) delle spese di lite, che vengono liquidate - per
[...] il primo grado, per intero - in €.3.809,00 per compensi professionali ed €.150,00 per esborsi e - per il presente grado, per intero - in €.3.473,00 per compensi professionali ed €.200,00 per esborsi, il tutto oltre a rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge.
Pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico delle parti secondo quanto indicato in parte motiva.
Così deciso in Ancona, il 16.10.2025
Il Consigliere estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. DO RI
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati:
Dr. DO RI Presidente
Dr. Anna Bora Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello sopra rubricata promossa da
(P.IVA ); Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t.; rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Pauri ed elettivamente domiciliata nello studio del predetto legale, sito in Ancona, Corso Mazzini n. 148;
APPELLANTE contro
(C.F. ; CP_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. RI Maria Jannacchino ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suddetto procuratore, sito in Ancona, via Sandro
Totti n. 10;
APPELLATO nonché pagina 1 di 9 (C.F. ); Controparte_2 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: Appello avverso la sentenza N. 98/2023 emessa in data 27.1.2023 dal Tribunale di ANCONA, nella causa iscritta al n. 666/2019 R.G.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Ancona, contrariis reiectis, in riforma della sentenza del Tribunale di Ancona n. 98, depositata in data 27/01/2023, non notificata:
a) in via principale, respingere la domanda proposta dal Sig. così CP_1 come compilata, perché infondata in fatto e diritto e per l'effetto condannare quest'ultimo al rimborso di quanto percepito in esecuzione della sentenza di primo grado;
c) in via subordinata, accertare la responsabilità del Sig. nella CP_1 determinazione del sinistro per cui è causa nella misura del 50% o nella diversa misura ritenuta congrua e per l'effetto condannare quest'ultimo al rimborso di quanto percepito in eccedenza in esecuzione della sentenza di primo grado.
Con vittoria di spese e di compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellato: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona adita, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione mandata disattesa e reietta,
In via preliminare e/o pregiudiziale
- Sommariamente accertata ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., per tutti i motivi di cui in atti, la manifesta infondatezza del 1° motivo di appello e l'inammissibilità del
2° motivo, disporre l'integrale rigetto dell'odierno appello proposto dalla
[...] secondo le modalità di cui all'articolo 350 bis c.p.c., Parte_1 disponendo con ogni e più opportuna statuizione la conferma della sentenza appellata n. 98/2023 depositata il 27/01/2023 del Tribunale di Ancona, emessa all'esito del procedimento di 1° grado n. 666/2019 R.G.;
Nel merito
- Ove non si disponga a termini di cui all'art. 350 bis c.p.c., disporre in ogni caso
l'integrale rigetto dell'appello nella presente sede proposto dalla
[...]
e, per l'effetto, confermare la sentenza appellata n. 98/2023 Parte_2
pagina 2 di 9 depositata il 27/01/2023 del Tribunale di Ancona, emessa all'esito del procedimento di 1° grado n. 666/2019 R.G., con ogni e più opportuna statuizione.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di procuratore sia della fase di primo grado, sia d'appello”.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio CP_1
- proprietario dell'automobile Fiat Punto targata EG553ER - e Controparte_2 la compagnia al fine di ottenere il risarcimento dei danni Parte_1 subiti in occasione del sinistro occorsogli alle ore 13:00 circa del 2.7.2016.
L'attore riferiva che, mentre alla guida del proprio motoveicolo BMV tg. EA 96780
- sul quale trasportava la passeggera - si trovava a impegnare Persona_1 la rotonda sita in Numana (AN), via del Golfo, intersezione con via Flaminia, cadeva a terra a causa dell'impatto verificatosi a seguito del tamponamento ad opera della vettura Fiat Punto tg. EG553ER - condotta nell'occorso da
[...]
coperta all'epoca del fatto dalla Compagnia convenuta. Parte_3
L'attore chiedeva, pertanto, di dichiarare - quale conducente Parte_3 dell'auto di proprietà del Sig. - responsabile esclusiva del Controparte_2 sinistro stradale suddetto e, per l'effetto, condannare quest'ultimo, in solido con la al risarcimento dei danni subìti, quantificati in €.41.775,00. Parte_1
In via meramente subordinata, il chiedeva che, in applicazione dell'art. CP_1
2054, 2° comma c.c., il Tribunale adito condannasse e la Controparte_2
Compagnia - in solido tra loro - al risarcimento dei Parte_1 danni alla persona patiti, da quantificarsi in corso di causa, in relazione al grado di responsabilità concretamente accertato.
Si costituiva la contestando la domanda ex adverso Parte_1 proposta e chiedendo il rigetto delle avverse pretese risarcitorie, in quanto infondate in fatto e in diritto, considerata la divergenza tra la realtà dei fatti e la ricostruzione degli eventi prospettata dall'attore.
In particolare, la Compagnia convenuta eccepiva che la responsabilità per il sinistro stradale de quo fosse - in realtà - imputabile in via esclusiva all'attore, che aveva omesso di concedere la dovuta precedenza alla Fiat Punto, nonostante pagina 3 di 9 la presenza, nel luogo dell'evento, di apposita segnaletica orizzontale e verticale.
Il Tribunale di Ancona accoglieva la domanda attorea e, accertata e dichiarata la responsabilità di per il sinistro occorsogli e per i danni subiti Parte_3 dal condannava e in solido CP_1 Controparte_2 Parte_1
- a versare in favore dell'attore l'importo di €.28.626,50 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre l'importo di €.544,00 quale rimborso delle spese sanitarie sostenute.
In particolare, il primo Giudice - avuto riguardo alle risultanze dell'istruttoria espletata - riteneva che l'attore avesse provato il fatto, il danno e il nesso causale.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la Parte_1 sull'assunto della non adeguata valorizzazione - da parte del Tribunale - della testimonianza di unico teste realmente indifferente alle parti, e, in Tes_1 subordine, per ottenere la declaratoria di corresponsabilità ex art. 2054, comma
2, c.c.
L'appellato ritualmente costituitosi, ha dedotto l'infondatezza - in CP_1 fatto e in diritto - dell'appello ex adverso interposto, chiedendone il rigetto e la conferma della gravata sentenza.
nonostante la ritualità della notifica, è rimasto contumace. Controparte_2
In data 15.10.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e trascritte in epigrafe, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con primo motivo di gravame, l'appellante censura la scelta del Tribunale di
Ancona di non attribuire alcun rilievo alle dichiarazioni del teste che Tes_1 invece, ad avviso della difesa, sarebbe l'unico testimone indifferente alle parti, in quanto terzo ed imparziale rispetto all'evento dannoso, con la conseguenza che la sua deposizione avrebbe dovuto essere adeguatamente valorizzata dal primo giudice per la comprensione della reale dinamica dei fatti, anche in considerazione della convergenza delle dichiarazioni rese dal con la ricostruzione della Tes_1 dinamica del sinistro effettuata dai Carabinieri (dalla quale si evincerebbe pagina 4 di 9 chiaramente che quando la moto si è immessa nella rotatoria, l'auto l'aveva già impegnata).
Con il secondo motivo, l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe omesso qualsiasi valutazione della condotta di guida tenuta dal motociclista-attore, non dando conto del superamento della presunzione di concorso di colpa posta dall'art. 2054 cpv. c.c.
Deve, preliminarmente, rigettarsi l'eccezione - sollevata da parte appellata - di inammissibilità del secondo motivo di gravame, nella parte in cui l'appellante chiede - in via subordinata - l'accertamento di responsabilità concorsuale ex art. 2054, 2° comma c.c., non invocata in primo grado, sull'assunto che il richiesto accertamento di una corresponsabilità della vittima sarebbe inammissibile nel presente giudizio ai sensi dell'art. 345 c.p.c., non avendo costituito oggetto di domanda nel giudizio precedente.
Ed invero, come anche di recente ribadito dalla Cassazione, “in tema di concorso di colpa ex art. 2054, comma 2 c.c., la prospettazione di un concorso di colpa del danneggiato non configura una domanda nuova, inammissibile in appello, ove si controverta sulla quantificazione del danno, trattandosi soltanto di argomentazione difensiva utile al fine di dimostrare l'eccessività del risarcimento dedotta ab origine” (Cass., n. 31971/2024).
I primi due motivi d'appello - da trattarsi congiuntamente, in quanto aventi ad oggetto la disamina di questioni giuridiche fra loro connesse - vanno accolti nei termini di seguito esposti.
Dalla ricostruzione della dinamica del sinistro contenuta nel rapporto redatto dagli
Agenti intervenuti nell'immediatezza (e, in particolare, dall'esame dalle posizioni statiche assunte dai veicoli dopo l'urto) risulta, innanzitutto, che quando il conducente del motociclo si è immesso nella rotatoria la Fiat Punto l'aveva da tempo impegnata;
pertanto, il motociclista (che, date le reciproche posizioni, non poteva non aver visto l'automobile sopraggiungere alla sua sinistra) avrebbe dovuto dare la precedenza all'auto: dal verbale dei CC emerge che ciò non è stato fatto, tanto che il motociclista è stato sanzionato per omessa precedenza,
pagina 5 di 9 elemento atto a confermare la ragionevolezza di un riconoscimento di prevalente responsabilità del danneggiato in merito all'occorso.
Ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro, la deposizione del teste oculare di parte convenuta assunta dal Tribunale, deve essere Tes_1 adeguatamente valorizzata, sia perché egli, a differenza degli altri due testi di parte attrice, è indifferente alle parti (essendo residente in [...], trovandosi a Numana solo per trascorrervi le vacanze estive), sia perché la stessa risulta perfettamente in linea con la ricostruzione operata dai CC sulla base dei rilievi effettuati nell'immediatezza.
Il teste, a domanda del Giudice, ha dichiarato: “… ho visto la Fiat Punto scendere dal centro del paese ed era già al centro della rotatoria, occupando la carreggiata che doveva risalire ed ho visto le due moto che salivano dal porto le quali non hanno rispettato la precedenza”.
E' probabile che il nella comprensibile concitazione del momento, possa Tes_1 aver confuso il punto d'urto tra moto e macchina;
tuttavia, la genuinità delle sue dichiarazioni (e la corrispondenza sostanziale delle stesse con le risultanze degli accertamenti della P.G.) è confermata dal fatto che lo stesso, immediatamente recatosi sul luogo del sinistro, sia intervenuto “a difesa” dell'automobilista
(accusata dal di averlo tamponato), invitando il a calmarsi, CP_1 CP_1 dal momento che, secondo quanto percepito direttamente dal teste, la colpa era proprio del che non aveva dato la precedenza nell'immettersi nella CP_1 rotatoria già impegnata dall'automobile.
A parere del Collegio, il contrasto tra le dichiarazioni del e quelle dei due Tes_1 testi di parte attrice va risolto a favore del primo, per le condivisibili ragioni indicate dalla difesa dell'appellante, non potendosi tali testi qualificare come terzi e/o indifferenti (essendo, rispettivamente, il fratello e la compagna del fratello di
) ed avendo riferito delle circostanze obiettivamente poco verisimili, CP_1 soprattutto ove si consideri la situazione di , che si trovava alla guida Persona_2 della moto che precedeva quella condotta dall'attore e che difficilmente avrebbe potuto vedere l'accaduto, dovendosi concentrare sulla propria guida ed avendo una visuale sicuramente limitata dal casco indossato.
pagina 6 di 9 Tuttavia, neppure la condotta di guida della va totalmente esente CP_2 da censure: a parere del Collegio, nelle circostanze concrete, sarebbe stata auspicabile, da parte della medesima, una condotta particolarmente prudente, con l'adozione di tutte le cautele necessarie ad evitare il sinistro;
cautele, che nel caso di specie risultano, invece (almeno in parte) omesse.
Ed invero, avuto riguardo alla dinamica dell'incidente e alle conseguenze - rilevanti in termini di danni - che ne sono derivate dal sinistro, ritiene la Corte che la procedesse ad una velocità non commisurata alle condizioni di CP_2 tempo e di luogo - considerato che la stessa transitava in centro cittadino, in un luogo intrinsecamente pericoloso (rotatoria), ove è astrattamente prevedibile che qualche utente non si attenga rigorosamente alle regole del Codice stradale, in un orario caratterizzato da traffico notoriamente intenso (ore 13:00) - con conseguente riconoscimento di un concorso di colpa della conducente della vettura nella causazione del sinistro in misura pari a 1/3.
Com'è noto, in materia di circolazione stradale, vige il generale dovere di prudenza, ai sensi dell'art.145 C.d.S., alla cui stregua va, in ogni caso, garantita la massima prudenza da parte di tutti i conducenti di veicoli al fine di evitare incidenti;
come ribadito in subiecta materia dalla Suprema Corte, infatti, “in tema di responsabilità colposa da sinistri stradali, il conducente ha l'obbligo di tenere un comportamento prudente e accorto, prevedendo anche le imprudenze altrui ragionevolmente prevedibili” (Cass. n. 46818/2014).
Sulla base della C.T.U. medico legale espletata nel precedente grado, va riconosciuto all'odierno appellato un danno biologico permanente pari al CP_1
12% e un danno biologico temporaneo di 120 giorni (28 al 100%; 30 al 75%; 42 al 50% e 20 al 25%).
In applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano del 2024 - vigenti al momento della decisione - il danno non patrimoniale subito da è, pertanto, CP_1 pari alla somma complessiva di €.33.266,50, determinata come segue:
A) DANNO BIOLOGICO RISARCIBILE: €.24.469,00, (età: 58 anni;
invalidità
12%);
B) : €.8.797,50; Controparte_3
pagina 7 di 9 Detto importo va ridotto in misura di 2/3 - pari al concorso di colpa del CP_1 nella causazione del sinistro - con conseguente determinazione del danno risarcibile nella somma di €.11.088,83 (pari a 1/3 del totale).
La somma così individuata va, prima, devalutata alla data del sinistro e, quindi, rivalutata annualmente - secondo gli indici Istat - dalla data del sinistro, con maggiorazione degli interessi legali, fino all'effettivo saldo.
Non sussistono circostanze speciali che giustifichino una liquidazione superiore in un'ottica di personalizzazione del danno, in quanto non si ritiene assolta la prova della loro ricorrenza nel caso di specie, spettante, per pacifica giurisprudenza, al danneggiato (Cass. n. 15084/2019).
Il C.T.U. ha, poi, riconosciuto le spese mediche per un importo complessivo di
€.544,00, con conseguente spettanza della somma di €.181,33 (pari a 1/3 del totale), a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito, oltre interessi legali a far data da ogni singolo esborso, sino all'effettivo saldo.
Alla stregua delle considerazioni che precedono - che, per il loro carattere dirimente, assorbono l'esame delle altre questioni sollevate dalle parti - si ritiene che gli elementi di prova evidenziati dall'appellante (ricostruzione della dinamica operata dai CC intervenuti nell'immediatezza del fatto, unitamente alle convergenti dichiarazioni rese dall'unico teste oculare realmente indifferente alle parti in causa) siano decisivi per pervenire all'accoglimento parziale del gravame, con conseguente riforma della pronuncia impugnata nei termini indicati e contestuale rimodulazione del risarcimento spettante al motociclista, che dovrà pertanto restituire quanto eventualmente già ricevuto in eccesso rispetto a quanto al medesimo riconosciuto con la presente sentenza.
Avuto riguardo all'esito complessivo della vicenda, sussistono giustificati motivi per disporre la parziale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio nella misura di 2/3, mentre la restante quota (pari a 1/3) va corrisposta da
[...] in favore dell'appellato Parte_1 CP_1
Analoga ripartizione va disposta rispetto alle spese di C.T.U.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza N. 98/2023 emessa in data Parte_1
27.1.2023 dal Tribunale di ANCONA, nella causa iscritta al n. 666/2019 R.G., disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così dispone:
- in riforma della sentenza appellata, condanna e Controparte_2 [...] al pagamento - in solido - in favore dell'appellato Parte_1 [...]
della somma di €.11.088,83 - a titolo di danno non patrimoniale - nonché CP_1 della somma di €.181,33 - a titolo di danno patrimoniale - secondo quanto indicato in parte motiva, con diritto dei medesimi a ripetere le maggiori somme eventualmente già corrisposte al danneggiato;
- dichiara compensate - nella misura di due terzi (2/3) - le spese dei due gradi di giudizio e condanna a rifondere all'appellato Parte_1 CP_1
la quota restante (pari a 1/3) delle spese di lite, che vengono liquidate - per
[...] il primo grado, per intero - in €.3.809,00 per compensi professionali ed €.150,00 per esborsi e - per il presente grado, per intero - in €.3.473,00 per compensi professionali ed €.200,00 per esborsi, il tutto oltre a rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge.
Pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico delle parti secondo quanto indicato in parte motiva.
Così deciso in Ancona, il 16.10.2025
Il Consigliere estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. DO RI
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