TRIB
Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 18/02/2025, n. 822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 822 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 11818/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il giudice istruttore Antonio Carbone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato nelle forme dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 11818/23 di R.G. promossa da:
con Parte_1
gli Avv.ti Luigia Di Giovine e Luca Francesco Montalbano
ricorrente contro
Controparte_1
con l'Avv. Cinzia Fragomeli (mandato dismesso il 13.11.24)
resistente
premesso
che
- con atto notificato il 15.3.24 ha instaurato il presente procedimento Parte_1
intimando alla conduttrice sfratto per morosità per il mancato Controparte_1
pagina 1 di 5 pagamento di canoni e oneri accessori relativi al contratto di locazione del 31.7.19
avente ad oggetto l'immobile a destinazione commerciale sito in Torino in via Fattori n.
77;
- Ottobre 19 si è costituita in giudizio proponendo opposizione;
- con ordinanza del 20.6.23 il G.D. ha accolto l'istanza attorea ex art. 665 c.p.c., ha disposto la conversione del rito, ha prescritto la mediazione obbligatoria ed ha assegnato termine per il deposito di memorie integrative;
- l'immobile è stato rilasciato il 31.10.23;
- le parti hanno provveduto al deposito delle memorie ex art. 426 c.p.c.
- la causa non ha richiesto attività istruttorie e viene decisa con la presente sentenza alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. assegnati con ordinanza del 15.11.24
per il deposito di note di discussione scritte sostitutive della trattazione orale;
osservato
che
- sotto il profilo procedurale si dà atto che la memoria attorea ex art. 426 c.p.c. è stata depositata una prima volta il 16.11.23 in forma incompleta, con la sola prima pagina ripetuta due volte, per un presumibile errore telematico;
- non essendovi prova che ciò sia dipeso da una disfunzione del sistema o da causa non imputabile a l'istanza di rimessione in termini contenuta nella memoria ex Pt_1
art. 426 c.p.c. ridepositata in forma completa il 5.12.23 non può essere accolta;
- ne consegue l'inutilizzabilità processuale di quest'ultimo atto;
- per ulteriore conseguenza, in assenza di rituali integrazioni delle domande, occorre far riferimento a quelle comunque già formulate nell'intimazione di sfratto e alla relativa documentazione - domande che comunque non vengono meno per effetto della conversione del rito - e, quindi, alla richiesta di risoluzione del contratto per pagina 2 di 5 inadempimento di Ottobre 19 (tale essendo, sostanzialmente, la richiesta di convalida di sfratto) e di condanna di Ottobre 19 al pagamento dei canoni e delle spese già
maturati e maturandi sino al rilascio del 31.10.23;
- nel merito, Ottobre 19 non ha negato l'omesso pagamento delle somme richieste ex
adverso, ma ha sollevato alcune eccezioni in relazione alle quali si osserva quanto segue:
a) l'eccezione relativa alla carenza di prova, da parte della ricorrente, delle spese accessorie è infondata per l'assorbente ragione che Ottobre 19 non aveva chiesto di prendere visione dei documenti giustificativi entro il termine di cui all'art. 9 l. 392/78
decorrente dalle singole scadenze;
2) l'eccezione relativa alla mancata esecuzione da parte della locatrice dei lavori di straordinaria manutenzione e di manutenzione è infondata alla luce degli artt. 1
(accettazione dell'immobile nello stato in cui si trovava), 6 (ascrizione al conduttore dei costi degli interventi sia di ordinaria che di straordinaria manutenzione), 9
(esclusione di compensi al conduttore per le modificazioni e le addizioni), 10 e 13 del contratto;
- per lo stesso motivo di cui al punto 2) è irrilevante il doc. 11 di parte resistente e va respinta la domanda riconvenzionale di Ottobre 19 volta al rimborso di euro 96.746
spesi per interventi di straordinaria manutenzione e di ristrutturazione;
- per tali ragioni occorre:
a) dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento di Ottobre 19;
b) condannare Ottobre 19 al pagamento degli importi insoluti sino al rilascio,
quantificabili in complessivi euro 41.400,90 (euro 28.879,54 per canoni più euro
13.521,36 per spese meno euro 1.000 versati con la prima e unica rata di rientro pagina 3 di 5 corrisposta dopo l'udienza del 17.12.23), oltre ad interessi di cui all'art. 1284 primo e quarto comma c.c. dalle singole scadenze al saldo;
c) condannare Ottobre 19 al pagamento delle spese processuali;
- i compensi vengono così liquidati secondo i parametri di cui al D.M. 147/22 tenuto conto del valore della causa, del suo modesto grado di difficoltà e dell'impegno richiesto dai singoli incombenti in ciascuna fase processuale:
1) compensi per il procedimento per convalida di sfratto:
- fase di studio: euro 955
- fase introduttiva: euro 555
2) compensi per il procedimento di mediazione:
- attivazione della mediazione: euro 270
- negoziazione: euro 550
3) compensi per il giudizio in seguito alla conversione del rito:
- fase di trattazione: euro 910
- fase decisionale: euro 1.500
per complessivi euro 4.740, oltre ad euro 822,82 per esposti, 15% per spese generali,
IVA se non detraibile e CPA come per legge;
- la sottrazione all'ipotesi transattiva prospettata dal G.I. all'udienza del 7.12.23, alla quale la resistente aveva manifestato iniziale tacita adesione versando a controparte la prima rata di euro 1.000 e così ingenerando nella locatrice un ragionevole affidamento nella possibilità di definire in via bonaria la controversia, giustifica l'ulteriore condanna di Ottobre 19 al pagamento a di ulteriori euro 1.000 ex art. 96 comma terzo Pt_1
c.p.c. e, per l'effetto, di euro 500 alla cassa delle ammende ex art. 96 comma 4 c.p.c.;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
pagina 4 di 5 definitivamente pronunciando,
disattesa ogni diversa domanda,
- dichiara la risoluzione del contratto del 31.7.19 per inadempimento di CP_1
[...]
- condanna al pagamento a favore di Controparte_1 [...]
di euro 41.400,90 oltre Parte_1
ad interessi di cui all'art. 1284 primo e quarto comma c.c. dalle singole scadenze al saldo;
- condanna al pagamento a favore di Controparte_1 [...]
delle spese processuali Parte_1
che liquida in euro 822,82 per esposti ed euro 4.740 per compensi professionali, oltre a spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge qualora non detraibile dalla parte vittoriosa, imposta di registrazione e spese successive occorrende;
- condanna al pagamento a favore di Controparte_1 [...]
di euro 1.000 ex art. 96 Parte_1
comma 3 c.p.c.;
- condanna al pagamento a favore della cassa delle ammende di Controparte_1
euro 500 ex art. 96 comma 4 c.p.c.
Così deciso in Torino in data 18 febbraio 2025.
Il giudice unico
(A. Carbone)
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il giudice istruttore Antonio Carbone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato nelle forme dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 11818/23 di R.G. promossa da:
con Parte_1
gli Avv.ti Luigia Di Giovine e Luca Francesco Montalbano
ricorrente contro
Controparte_1
con l'Avv. Cinzia Fragomeli (mandato dismesso il 13.11.24)
resistente
premesso
che
- con atto notificato il 15.3.24 ha instaurato il presente procedimento Parte_1
intimando alla conduttrice sfratto per morosità per il mancato Controparte_1
pagina 1 di 5 pagamento di canoni e oneri accessori relativi al contratto di locazione del 31.7.19
avente ad oggetto l'immobile a destinazione commerciale sito in Torino in via Fattori n.
77;
- Ottobre 19 si è costituita in giudizio proponendo opposizione;
- con ordinanza del 20.6.23 il G.D. ha accolto l'istanza attorea ex art. 665 c.p.c., ha disposto la conversione del rito, ha prescritto la mediazione obbligatoria ed ha assegnato termine per il deposito di memorie integrative;
- l'immobile è stato rilasciato il 31.10.23;
- le parti hanno provveduto al deposito delle memorie ex art. 426 c.p.c.
- la causa non ha richiesto attività istruttorie e viene decisa con la presente sentenza alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. assegnati con ordinanza del 15.11.24
per il deposito di note di discussione scritte sostitutive della trattazione orale;
osservato
che
- sotto il profilo procedurale si dà atto che la memoria attorea ex art. 426 c.p.c. è stata depositata una prima volta il 16.11.23 in forma incompleta, con la sola prima pagina ripetuta due volte, per un presumibile errore telematico;
- non essendovi prova che ciò sia dipeso da una disfunzione del sistema o da causa non imputabile a l'istanza di rimessione in termini contenuta nella memoria ex Pt_1
art. 426 c.p.c. ridepositata in forma completa il 5.12.23 non può essere accolta;
- ne consegue l'inutilizzabilità processuale di quest'ultimo atto;
- per ulteriore conseguenza, in assenza di rituali integrazioni delle domande, occorre far riferimento a quelle comunque già formulate nell'intimazione di sfratto e alla relativa documentazione - domande che comunque non vengono meno per effetto della conversione del rito - e, quindi, alla richiesta di risoluzione del contratto per pagina 2 di 5 inadempimento di Ottobre 19 (tale essendo, sostanzialmente, la richiesta di convalida di sfratto) e di condanna di Ottobre 19 al pagamento dei canoni e delle spese già
maturati e maturandi sino al rilascio del 31.10.23;
- nel merito, Ottobre 19 non ha negato l'omesso pagamento delle somme richieste ex
adverso, ma ha sollevato alcune eccezioni in relazione alle quali si osserva quanto segue:
a) l'eccezione relativa alla carenza di prova, da parte della ricorrente, delle spese accessorie è infondata per l'assorbente ragione che Ottobre 19 non aveva chiesto di prendere visione dei documenti giustificativi entro il termine di cui all'art. 9 l. 392/78
decorrente dalle singole scadenze;
2) l'eccezione relativa alla mancata esecuzione da parte della locatrice dei lavori di straordinaria manutenzione e di manutenzione è infondata alla luce degli artt. 1
(accettazione dell'immobile nello stato in cui si trovava), 6 (ascrizione al conduttore dei costi degli interventi sia di ordinaria che di straordinaria manutenzione), 9
(esclusione di compensi al conduttore per le modificazioni e le addizioni), 10 e 13 del contratto;
- per lo stesso motivo di cui al punto 2) è irrilevante il doc. 11 di parte resistente e va respinta la domanda riconvenzionale di Ottobre 19 volta al rimborso di euro 96.746
spesi per interventi di straordinaria manutenzione e di ristrutturazione;
- per tali ragioni occorre:
a) dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento di Ottobre 19;
b) condannare Ottobre 19 al pagamento degli importi insoluti sino al rilascio,
quantificabili in complessivi euro 41.400,90 (euro 28.879,54 per canoni più euro
13.521,36 per spese meno euro 1.000 versati con la prima e unica rata di rientro pagina 3 di 5 corrisposta dopo l'udienza del 17.12.23), oltre ad interessi di cui all'art. 1284 primo e quarto comma c.c. dalle singole scadenze al saldo;
c) condannare Ottobre 19 al pagamento delle spese processuali;
- i compensi vengono così liquidati secondo i parametri di cui al D.M. 147/22 tenuto conto del valore della causa, del suo modesto grado di difficoltà e dell'impegno richiesto dai singoli incombenti in ciascuna fase processuale:
1) compensi per il procedimento per convalida di sfratto:
- fase di studio: euro 955
- fase introduttiva: euro 555
2) compensi per il procedimento di mediazione:
- attivazione della mediazione: euro 270
- negoziazione: euro 550
3) compensi per il giudizio in seguito alla conversione del rito:
- fase di trattazione: euro 910
- fase decisionale: euro 1.500
per complessivi euro 4.740, oltre ad euro 822,82 per esposti, 15% per spese generali,
IVA se non detraibile e CPA come per legge;
- la sottrazione all'ipotesi transattiva prospettata dal G.I. all'udienza del 7.12.23, alla quale la resistente aveva manifestato iniziale tacita adesione versando a controparte la prima rata di euro 1.000 e così ingenerando nella locatrice un ragionevole affidamento nella possibilità di definire in via bonaria la controversia, giustifica l'ulteriore condanna di Ottobre 19 al pagamento a di ulteriori euro 1.000 ex art. 96 comma terzo Pt_1
c.p.c. e, per l'effetto, di euro 500 alla cassa delle ammende ex art. 96 comma 4 c.p.c.;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
pagina 4 di 5 definitivamente pronunciando,
disattesa ogni diversa domanda,
- dichiara la risoluzione del contratto del 31.7.19 per inadempimento di CP_1
[...]
- condanna al pagamento a favore di Controparte_1 [...]
di euro 41.400,90 oltre Parte_1
ad interessi di cui all'art. 1284 primo e quarto comma c.c. dalle singole scadenze al saldo;
- condanna al pagamento a favore di Controparte_1 [...]
delle spese processuali Parte_1
che liquida in euro 822,82 per esposti ed euro 4.740 per compensi professionali, oltre a spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge qualora non detraibile dalla parte vittoriosa, imposta di registrazione e spese successive occorrende;
- condanna al pagamento a favore di Controparte_1 [...]
di euro 1.000 ex art. 96 Parte_1
comma 3 c.p.c.;
- condanna al pagamento a favore della cassa delle ammende di Controparte_1
euro 500 ex art. 96 comma 4 c.p.c.
Così deciso in Torino in data 18 febbraio 2025.
Il giudice unico
(A. Carbone)
pagina 5 di 5