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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 13/03/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3629 / 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Tribunale, quale Giudice d'appello, nella persona del Giudice Dott.ssa Chiara Pulicati
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3629 / 2021 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. ROMANO ANDREA EUGENIO MARIO (C. F. C.F._1 ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in MILANO, VIA
FONTANA 5 (PEC: Email_1
APPELLANTE
Contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. ALBANESE CLAUDIO (C. F. ) C.F._2 ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in ROMA, VIA PIETRO
BELON 129 ( PEC: Email_2
APPELLATO
E nei confronti di
(c.f. , p.i. ) in persona del Sindaco Controparte_3 P.IVA_3 P.IVA_4 pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Fabiana Piperissa (c.f.
Pag. 1 a 6 ) ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura C.F._3
Comunale in Piazza Gen. C.A. Dalla Chiesa, 78 - 00054 Fiumicino (RM), coincidente con la sede legale dell'Ente (PEC: ) Email_3
APPELLATO
(già - C.F. nella persona del Sindaco CP_4 CP_5 P.IVA_5
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Rizzo (C.F. ), in virtù C.F._4 di procura generale alle liti e presso lo stesso domiciliato negli uffici dell'Avvocatura
Capitolina siti in Roma, Via del Tempio di Giove, n. 21 (PEC oma.it ); Email_4 Email_5 CP_3
APPELLATA
(C.F. ) con sede in Controparte_6 P.IVA_6
Piazza Marconi in Monte San Giovanni Campano (FR), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Maria Assunta Pellegrini (C.F. ) ed C.F._5
elettivamente domiciliato con la stessa nel suo studio in Frosinone, Via Del Poggio, 6 (pec:
Email_6
APPELLATO
in persona del Sindaco pro tempore, con sede legale in (04010) Controparte_7
Sonnino (LT), Piazza Garibaldi n. 1;
APPELLATO CONTUMACE
in persona del Sindaco pro tempore, con sede legale in (05100) Controparte_8 CP_8
Piazza M. Ridolfi n. 1;
APPELLATO CONTUMACE
n persona del Sindaco pro tempore, con sede legale in (04022) Fondi Controparte_9
(LT), Piazza Municipio;
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: opposizione estratto di ruolo.
Conclusioni: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 30.10.2024
Pag. 2 a 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, , in breve , Controparte_1 Pt_1
impugnava la sentenza n. 120/2021 (r.G. 2734/2019) del Giudice di Pace di Tivoli, chiedendone l'integrale riforma. La pronuncia concerneva l'impugnazione, da parte di dei seguenti estratti di ruolo: ruolo 2009 0008470 cartella n. Controparte_2
09720090132523471 000; - ruolo 2013 0015653 cartella n. 09720130281511928 000; - ruolo 2013 0015656 cartella n. 09720130281511928 000; ruolo 2014 0010672 cartella n.
09720140237084700 000; - ruolo 2014 0003879 cartella n. 09720140080373228 000; - ruolo 2014 0011314 cartella n. 09720140255462510 000; ruolo 2015 0005525 cartella n.
09720150108882054 000 - ruolo 2015 0007762 cartella n. 09720150145503939 000; - ruolo 2015 0009988 cartella n. 09720150169335488 000; - ruolo 2015 0010920 cartella n. 09720150179952351 000; - ruolo 2015 0005738 cartella n. 09720150108882054 000;
- ruolo 2015 0012091 cartella n. 09720150187034406 000 - ruolo 2015 0013997 cartella n. 09720150217569134 000; ruolo 2016 0004549 notificato con la cartella n.
09720160115504243 000 ; - ruolo 2016 0007670 cartella n. 09720160128972461 000; - ruolo 2016 0012967 cartella n. 09720160168351901 000; - ruolo 2017 0009993 cartella n. 09720170129959456 000 ; - ruolo 2017 0012105 cartella n. 09720170168824863 000;
- ruolo 2018 0011682 cartella n. 09720180108256774 000; - ruolo 2019 0002128 cartella n. 09720190061804671 000; ruolo 2018 0003104 cartella n. 09720180032508274 000; ruolo 2018 0010834 cartella n. 09720180089338756 000.
Si costituiva chiedendo il rigetto del gravame e la conferma Controparte_2 dell'impugnata sentenza.
Si costituivano e il , rispettivamente in data CP_4 Controparte_3
13.12.2021 e 3.12.2021, chiedendo l'accoglimento dell'appello.
All'udienza del 20.12.2021 veniva dichiarata la contumacia del di Controparte_9 [...]
e di Controparte_6 CP_8
Successivamente, in data 24.5.2022 si costituiva il comune di Controparte_6
pertanto in questa sede si revoca la dichiarazione di contumacia.
[...]
Sceglieva di non costituirsi il , di cui si dichiara la contumacia in Controparte_7
questa sede.
Pag. 3 a 6 La causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c, a seguito di termine per note in sostituzione dell'udienza del 30.10.2024.
2. Innanzitutto, è necessario vagliare la questione della possibilità di procedere autonomamente all'impugnazione dell'estratto di ruolo, alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale e normativa sul tema, su cui parte appellante e il debitore hanno speso le proprie difese.
Deve pertanto richiamarsi non solo la pronuncia delle Sezioni Unite della corte di
Cassazione n. 26283/2022 in merito allo spettro d'applicazione dell'art. 12, DPR
602/1973, ma anche la sentenza n. 190/2023 della Corte costituzionale intervenuta a sindacare la legittimità della legge in questione.
Sul punto, deve sottolinearsi che la causa di primo grado è stata introdotta nell'anno 2019, mentre la prima novella legislativa dell'art. 12, D.P.R. n. 602/1973, è intervenuta nell'anno 2021, dopo l'emissione dell'impugnata sentenza. Il menzionato art. 12, nel testo vigente dal 21.12.2021 al 7.8.2024, così prevedeva: “
4-bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Pertanto, in questo grado di appello, il Tribunale non può esimersi dall'applicare la normativa per come novellata, anche alla luce della richiamata pronuncia a Sezioni Unite secondo cui “In tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973
(introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con
Pag. 4 a 6 riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della
Convenzione. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3,
c.p.c.).” (Sez. U - , Sentenza n. 26283 del 06/09/2022 - Rv. 665660 - 02).
Inoltre, la norma citata, seppur oggetto di ulteriore modifica, nel testo vigente dall'8.8.2024 ad oggi, ha confermato che l'estratto di ruolo non può essere impugnato autonomamente.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 190/2023, ha altresì dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 602. In parte motiva, la corte ha esplicitato le ragioni di tale pronuncia, con particolare riferimento ai punti nn. 10, 11 e 12 della parte motivazionale, affermando che l'intervento del legislatore si è reso necessario per porre un freno al proliferare di contenziosi seriali aventi ad oggetto l'estratto di ruolo, ancora prima che l'ente della riscossione intraprendesse l'azione esecutiva;
la scelta sulla tipologia di intervento compete esclusivamente il legislatore, che ha optato per la novella legislativa sopra richiamata, elencando in modo tassativo le ipotesi in cui l'estratto di ruolo è direttamente impugnabile.
Ciò posto, la sentenza deve essere riformata, dichiarando l'inammissibilità dell'opposizione agli estratti di ruolo.
Ogni altra questione risulta assorbita, considerata la decisione in rito della presente causa.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio vengono compensate, considerato che ha orientato la presente decisione la novella legislativa intervenuta dopo la pronuncia di primo grado nonché la sentenza emessa dalle Sezioni unite di cui sopra, emessa in data successiva rispetto all'introduzione del presente gravame.
P.Q.M.
Il Tribunale, quale giudice d'appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) In accoglimento dell'appello avverso la sentenza n. 120/2021 (R.G. 2734/2019) del
Giudice di Pace di Tivoli, dichiara inammissibile l'opposizione avverso i seguenti estratti di ruolo: ruolo 2009 0008470 cartella n. 09720090132523471 000; - ruolo 2013 0015653 cartella n. 09720130281511928 000; - ruolo 2013 0015656 cartella n.
09720130281511928 000; ruolo 2014 0010672 cartella n. 09720140237084700 000; -
Pag. 5 a 6 ruolo 2014 0003879 cartella n. 09720140080373228 000; - ruolo 2014 0011314 cartella n. 09720140255462510 000; ruolo 2015 0005525 cartella n. 09720150108882054 000 - ruolo 2015 0007762 cartella n. 09720150145503939 000; - ruolo 2015 0009988 cartella n. 09720150169335488 000; - ruolo 2015 0010920 cartella n. 09720150179952351 000;
- ruolo 2015 0005738 cartella n. 09720150108882054 000; - ruolo 2015 0012091 cartella n. 09720150187034406 000 - ruolo 2015 0013997 cartella n. 09720150217569134 000; ruolo 2016 0004549 notificato con la cartella n. 09720160115504243 000 ; - ruolo 2016
0007670 cartella n. 09720160128972461 000; - ruolo 2016 0012967 cartella n.
09720160168351901 000; - ruolo 2017 0009993 cartella n. 09720170129959456 000 ; - ruolo 2017 0012105 cartella n. 09720170168824863 000; - ruolo 2018 0011682 cartella n. 09720180108256774 000; - ruolo 2019 0002128 cartella n. 09720190061804671 000; ruolo 2018 0003104 cartella n. 09720180032508274 000; ruolo 2018 0010834 cartella n. 09720180089338756 000;
b) Spese di lite compensate per entrambi i gradi di giudizio.
Tivoli, 13/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Pulicati
Pag. 6 a 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Tribunale, quale Giudice d'appello, nella persona del Giudice Dott.ssa Chiara Pulicati
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3629 / 2021 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. ROMANO ANDREA EUGENIO MARIO (C. F. C.F._1 ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in MILANO, VIA
FONTANA 5 (PEC: Email_1
APPELLANTE
Contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. ALBANESE CLAUDIO (C. F. ) C.F._2 ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in ROMA, VIA PIETRO
BELON 129 ( PEC: Email_2
APPELLATO
E nei confronti di
(c.f. , p.i. ) in persona del Sindaco Controparte_3 P.IVA_3 P.IVA_4 pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Fabiana Piperissa (c.f.
Pag. 1 a 6 ) ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura C.F._3
Comunale in Piazza Gen. C.A. Dalla Chiesa, 78 - 00054 Fiumicino (RM), coincidente con la sede legale dell'Ente (PEC: ) Email_3
APPELLATO
(già - C.F. nella persona del Sindaco CP_4 CP_5 P.IVA_5
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Rizzo (C.F. ), in virtù C.F._4 di procura generale alle liti e presso lo stesso domiciliato negli uffici dell'Avvocatura
Capitolina siti in Roma, Via del Tempio di Giove, n. 21 (PEC oma.it ); Email_4 Email_5 CP_3
APPELLATA
(C.F. ) con sede in Controparte_6 P.IVA_6
Piazza Marconi in Monte San Giovanni Campano (FR), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Maria Assunta Pellegrini (C.F. ) ed C.F._5
elettivamente domiciliato con la stessa nel suo studio in Frosinone, Via Del Poggio, 6 (pec:
Email_6
APPELLATO
in persona del Sindaco pro tempore, con sede legale in (04010) Controparte_7
Sonnino (LT), Piazza Garibaldi n. 1;
APPELLATO CONTUMACE
in persona del Sindaco pro tempore, con sede legale in (05100) Controparte_8 CP_8
Piazza M. Ridolfi n. 1;
APPELLATO CONTUMACE
n persona del Sindaco pro tempore, con sede legale in (04022) Fondi Controparte_9
(LT), Piazza Municipio;
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: opposizione estratto di ruolo.
Conclusioni: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 30.10.2024
Pag. 2 a 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, , in breve , Controparte_1 Pt_1
impugnava la sentenza n. 120/2021 (r.G. 2734/2019) del Giudice di Pace di Tivoli, chiedendone l'integrale riforma. La pronuncia concerneva l'impugnazione, da parte di dei seguenti estratti di ruolo: ruolo 2009 0008470 cartella n. Controparte_2
09720090132523471 000; - ruolo 2013 0015653 cartella n. 09720130281511928 000; - ruolo 2013 0015656 cartella n. 09720130281511928 000; ruolo 2014 0010672 cartella n.
09720140237084700 000; - ruolo 2014 0003879 cartella n. 09720140080373228 000; - ruolo 2014 0011314 cartella n. 09720140255462510 000; ruolo 2015 0005525 cartella n.
09720150108882054 000 - ruolo 2015 0007762 cartella n. 09720150145503939 000; - ruolo 2015 0009988 cartella n. 09720150169335488 000; - ruolo 2015 0010920 cartella n. 09720150179952351 000; - ruolo 2015 0005738 cartella n. 09720150108882054 000;
- ruolo 2015 0012091 cartella n. 09720150187034406 000 - ruolo 2015 0013997 cartella n. 09720150217569134 000; ruolo 2016 0004549 notificato con la cartella n.
09720160115504243 000 ; - ruolo 2016 0007670 cartella n. 09720160128972461 000; - ruolo 2016 0012967 cartella n. 09720160168351901 000; - ruolo 2017 0009993 cartella n. 09720170129959456 000 ; - ruolo 2017 0012105 cartella n. 09720170168824863 000;
- ruolo 2018 0011682 cartella n. 09720180108256774 000; - ruolo 2019 0002128 cartella n. 09720190061804671 000; ruolo 2018 0003104 cartella n. 09720180032508274 000; ruolo 2018 0010834 cartella n. 09720180089338756 000.
Si costituiva chiedendo il rigetto del gravame e la conferma Controparte_2 dell'impugnata sentenza.
Si costituivano e il , rispettivamente in data CP_4 Controparte_3
13.12.2021 e 3.12.2021, chiedendo l'accoglimento dell'appello.
All'udienza del 20.12.2021 veniva dichiarata la contumacia del di Controparte_9 [...]
e di Controparte_6 CP_8
Successivamente, in data 24.5.2022 si costituiva il comune di Controparte_6
pertanto in questa sede si revoca la dichiarazione di contumacia.
[...]
Sceglieva di non costituirsi il , di cui si dichiara la contumacia in Controparte_7
questa sede.
Pag. 3 a 6 La causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c, a seguito di termine per note in sostituzione dell'udienza del 30.10.2024.
2. Innanzitutto, è necessario vagliare la questione della possibilità di procedere autonomamente all'impugnazione dell'estratto di ruolo, alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale e normativa sul tema, su cui parte appellante e il debitore hanno speso le proprie difese.
Deve pertanto richiamarsi non solo la pronuncia delle Sezioni Unite della corte di
Cassazione n. 26283/2022 in merito allo spettro d'applicazione dell'art. 12, DPR
602/1973, ma anche la sentenza n. 190/2023 della Corte costituzionale intervenuta a sindacare la legittimità della legge in questione.
Sul punto, deve sottolinearsi che la causa di primo grado è stata introdotta nell'anno 2019, mentre la prima novella legislativa dell'art. 12, D.P.R. n. 602/1973, è intervenuta nell'anno 2021, dopo l'emissione dell'impugnata sentenza. Il menzionato art. 12, nel testo vigente dal 21.12.2021 al 7.8.2024, così prevedeva: “
4-bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Pertanto, in questo grado di appello, il Tribunale non può esimersi dall'applicare la normativa per come novellata, anche alla luce della richiamata pronuncia a Sezioni Unite secondo cui “In tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973
(introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con
Pag. 4 a 6 riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della
Convenzione. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3,
c.p.c.).” (Sez. U - , Sentenza n. 26283 del 06/09/2022 - Rv. 665660 - 02).
Inoltre, la norma citata, seppur oggetto di ulteriore modifica, nel testo vigente dall'8.8.2024 ad oggi, ha confermato che l'estratto di ruolo non può essere impugnato autonomamente.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 190/2023, ha altresì dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 602. In parte motiva, la corte ha esplicitato le ragioni di tale pronuncia, con particolare riferimento ai punti nn. 10, 11 e 12 della parte motivazionale, affermando che l'intervento del legislatore si è reso necessario per porre un freno al proliferare di contenziosi seriali aventi ad oggetto l'estratto di ruolo, ancora prima che l'ente della riscossione intraprendesse l'azione esecutiva;
la scelta sulla tipologia di intervento compete esclusivamente il legislatore, che ha optato per la novella legislativa sopra richiamata, elencando in modo tassativo le ipotesi in cui l'estratto di ruolo è direttamente impugnabile.
Ciò posto, la sentenza deve essere riformata, dichiarando l'inammissibilità dell'opposizione agli estratti di ruolo.
Ogni altra questione risulta assorbita, considerata la decisione in rito della presente causa.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio vengono compensate, considerato che ha orientato la presente decisione la novella legislativa intervenuta dopo la pronuncia di primo grado nonché la sentenza emessa dalle Sezioni unite di cui sopra, emessa in data successiva rispetto all'introduzione del presente gravame.
P.Q.M.
Il Tribunale, quale giudice d'appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) In accoglimento dell'appello avverso la sentenza n. 120/2021 (R.G. 2734/2019) del
Giudice di Pace di Tivoli, dichiara inammissibile l'opposizione avverso i seguenti estratti di ruolo: ruolo 2009 0008470 cartella n. 09720090132523471 000; - ruolo 2013 0015653 cartella n. 09720130281511928 000; - ruolo 2013 0015656 cartella n.
09720130281511928 000; ruolo 2014 0010672 cartella n. 09720140237084700 000; -
Pag. 5 a 6 ruolo 2014 0003879 cartella n. 09720140080373228 000; - ruolo 2014 0011314 cartella n. 09720140255462510 000; ruolo 2015 0005525 cartella n. 09720150108882054 000 - ruolo 2015 0007762 cartella n. 09720150145503939 000; - ruolo 2015 0009988 cartella n. 09720150169335488 000; - ruolo 2015 0010920 cartella n. 09720150179952351 000;
- ruolo 2015 0005738 cartella n. 09720150108882054 000; - ruolo 2015 0012091 cartella n. 09720150187034406 000 - ruolo 2015 0013997 cartella n. 09720150217569134 000; ruolo 2016 0004549 notificato con la cartella n. 09720160115504243 000 ; - ruolo 2016
0007670 cartella n. 09720160128972461 000; - ruolo 2016 0012967 cartella n.
09720160168351901 000; - ruolo 2017 0009993 cartella n. 09720170129959456 000 ; - ruolo 2017 0012105 cartella n. 09720170168824863 000; - ruolo 2018 0011682 cartella n. 09720180108256774 000; - ruolo 2019 0002128 cartella n. 09720190061804671 000; ruolo 2018 0003104 cartella n. 09720180032508274 000; ruolo 2018 0010834 cartella n. 09720180089338756 000;
b) Spese di lite compensate per entrambi i gradi di giudizio.
Tivoli, 13/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Pulicati
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