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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 04/07/2025, n. 799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 799 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3152 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato Parte_1
presso lo studio dell'avv. Amato Giusj Katiuscia, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso introduttivo.
- PARTE ATTRICE -
C O N T R O
nata ad [...], il [...], elettivamente do- Controparte_1
miciliata presso lo studio dell'avv. Mirotta Pietro, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione.
- PARTE CONVENUTA-
E CON L'INTERVENTO DEL
Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
OGGETTO: Divorzio – Cessazione degli effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostitu- zione dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 16 maggio 2025;
DEL P.M.: cfr. visto del 10 gennaio 2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 21 dicembre 2023, ha chiesto al Parte_1
Tribunale che dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con- tratto ad Agrigento - il 14 luglio 2008 - con dalla cui Controparte_1
unione sono nati due figli, e entrambi minorenni. Per_1 Per_2
A sostegno della domanda, l'attore ha rappresentato che la convivenza coniu- gale si era interrotta da molto tempo e non era più ripresa successivamente alla stipula tra i coniugi, ai sensi dell'art. 6 del D.L. 132/2014 convertito nella
L. 162/2014, di un accordo di negoziazione assistita sottoscritto dalle parti e dai difensori in data 16 novembre 2021 e autorizzato dal Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Agrigento in data 17 novembre 2021.
Ha chiesto, inoltre, l'affidamento condiviso dei figli, con collocamento parita- rio presso entrambi i genitori e la previsione dell'obbligo a loro carico di provvedere direttamente al mantenimento dei figli nel periodo di permanenza presso gli stessi, l'assegnazione dell'uso della casa coniugale alla , CP_1
nonché la previsione dell'obbligo a carico di entrambi di pagare la quota del
50 % delle rate di ammortamento del contratto di mutuo, domandando, infi- ne, l'autorizzazione al rilascio del proprio passaporto e quello dei minori.
Costituitasi con comparsa, depositata il 29 agosto 2024, Controparte_1
ha aderito all'accoglimento della domanda principale e a quella di affidamento
- 2 - congiunto dei minori, ma ha contestato il collocamento paritario dei minori presso l'abitazione di ciascun genitore, insistendo per il collocamento preva- lente degli stessi presso il proprio domicilio e per la previsione dell'obbligo a carico del di corrisponderle, a titolo di mantenimento dei figli, un asse- Pt_1
gno mensile di importo pari ad euro 600,00, oltre al 50 % delle spese straordi- narie, aderendo, infine, alla domanda di assegnazione dell'uso della casa co- niugale alla stessa, nonché alla richiesta di prevedere l'obbligo a carico di
[...]
i coniugi di pagare in pari quota la rata di ammortamento del contrat- CP_2
to di mutuo.
Esperito con esito infruttuoso il prescritto tentativo di conciliazione all'udienza dell'8 ottobre 2024, il giudice delegato, disposta l'audizione dei mi- nori Alessandro e all'udienza dell'11 febbraio 2025, ha adottato i Per_2
provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473 bis.50 c.p.c. e ha rinviato la causa per la rimessione in decisione, all'esito del deposito degli scritti conclu- sivi.
La causa, in assenza di istruttoria, all'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 16 mag- gio 2025, sulle conclusioni dei difensori delle parti, è stata posta in decisione.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere e venendo al merito, la domanda volta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio
è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Ed invero, dalla documentazione prodotta risulta che l'accordo di separazione personale dei coniugi è stato sottoscritto, ai sensi dell'art. 6 del D.L. 132/2014 convertito in L. 162/2014 n. 9/2018, in data 16 novembre 2021 ed è stato au- torizzato dal Procuratore della Repubblica in data 17 novembre 2021.
Deve, pertanto, rilevarsi che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità
- 3 - dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 N. 898, e cioè la decorrenza del termine dilatorio semestrale a far tempo dalla sottoscri- zione dell'accordo di negoziazione assistita autorizzato dal P.M..
Il protrarsi ininterrotto della separazione e l'irreversibilità della frattura mate- riale e spirituale tra i coniugi può presumersi ai sensi dell'art. 5 della L. 74/87.
Certamente, quindi, ricorrono le condizioni di legge per la cessazione degli ef- fetti civili del matrimonio, essendo evidente che non esiste alcuna concreta possibilità di ripresa della vita coniugale.
Per il resto, in assenza di elementi di novità e tenuto conto di quanto emerso nel corso dell'audizione dei minori, va confermato - come, peraltro, richiesto dalle parti negli scritti conclusivi - quanto stabilito con ordinanza del 18 feb- braio 2025.
Pertanto, va previsto l'affidamento condiviso a entrambi i genitori dei figli e , con collocazione prevalente presso il domicilio Per_1 Persona_3
della madre.
Il padre potrà incontrare i figli liberamente, concordando con l'altro genitore tempi e modalità delle frequentazioni o, in caso di disaccordo, secondo le modalità stabilite nella predetta ordinanza.
Va, altresì, confermato l'obbligo a carico del di contribuire al manteni- Pt_1
mento dei figli, e versando alla un assegno Per_1 Per_2 CP_1
mensile di euro 600,00, rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere entro il giorno dieci di ogni mese, oltre al 50 % delle spese straordinarie so- stenute nell'interesse dei figli.
L'uso della casa coniugale va assegnato alla e ai figli, con lei con- CP_1
viventi.
- 4 - Va, infine, dichiarata inammissibile la domanda relativa alla regolamentazione dell'obbligo di pagamento delle rate del mutuo, trattandosi di domande sog- gette al rito ordinario e non legate a un vincolo di connessione “forte”, ai sen- si dell'art. 40 c.p.c. (cfr. Cassazione, sez. I, 15 maggio 2001, n. 6660).
Nessuna statuizione sulla domanda relativa all'autorizzazione al rilascio del passaporto per i coniugi e anche per i minori, stante l'assenza di un contrasto attuale.
La mancata opposizione alla domanda principale, la natura della controversia e le modalità del suo iter processuale inducono il Collegio a dichiarare intera- mente compensate fra le parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disat- tesa ogni contraria istanza eccezione o difesa: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad Agrigen- to, il 14 luglio 2008, da e trascritto nel re- Parte_1 Controparte_1
gistro degli atti del matrimonio del Comune di Agrigento al n. 146, parte II, serie A, dell'anno 2008; affida i figli e a entrambi i genitori, con colloca- Per_2 Persona_4
zione stabile presso il domicilio materno e con facoltà per il padre di frequen- tarli liberamente o, in caso di disaccordo, secondo le modalità indicate in parte motiva;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 Parte_2
[
, a titolo di mantenimento dei figli minori, un assegno mensile di euro
600,00, da versare entro il giorno dieci di ogni mese, rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- 5 - assegna l'uso della casa coniugale a e ai figli, con lei con- Controparte_1
viventi; dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.
Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al com- petente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incomben- ze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, il 2 luglio 2025
Il Presidente
Il Giudice est. Giuseppe Melisenda Giambertoni
G. Claudia Ragusa
- 6 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3152 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato Parte_1
presso lo studio dell'avv. Amato Giusj Katiuscia, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso introduttivo.
- PARTE ATTRICE -
C O N T R O
nata ad [...], il [...], elettivamente do- Controparte_1
miciliata presso lo studio dell'avv. Mirotta Pietro, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione.
- PARTE CONVENUTA-
E CON L'INTERVENTO DEL
Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
OGGETTO: Divorzio – Cessazione degli effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostitu- zione dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 16 maggio 2025;
DEL P.M.: cfr. visto del 10 gennaio 2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 21 dicembre 2023, ha chiesto al Parte_1
Tribunale che dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con- tratto ad Agrigento - il 14 luglio 2008 - con dalla cui Controparte_1
unione sono nati due figli, e entrambi minorenni. Per_1 Per_2
A sostegno della domanda, l'attore ha rappresentato che la convivenza coniu- gale si era interrotta da molto tempo e non era più ripresa successivamente alla stipula tra i coniugi, ai sensi dell'art. 6 del D.L. 132/2014 convertito nella
L. 162/2014, di un accordo di negoziazione assistita sottoscritto dalle parti e dai difensori in data 16 novembre 2021 e autorizzato dal Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Agrigento in data 17 novembre 2021.
Ha chiesto, inoltre, l'affidamento condiviso dei figli, con collocamento parita- rio presso entrambi i genitori e la previsione dell'obbligo a loro carico di provvedere direttamente al mantenimento dei figli nel periodo di permanenza presso gli stessi, l'assegnazione dell'uso della casa coniugale alla , CP_1
nonché la previsione dell'obbligo a carico di entrambi di pagare la quota del
50 % delle rate di ammortamento del contratto di mutuo, domandando, infi- ne, l'autorizzazione al rilascio del proprio passaporto e quello dei minori.
Costituitasi con comparsa, depositata il 29 agosto 2024, Controparte_1
ha aderito all'accoglimento della domanda principale e a quella di affidamento
- 2 - congiunto dei minori, ma ha contestato il collocamento paritario dei minori presso l'abitazione di ciascun genitore, insistendo per il collocamento preva- lente degli stessi presso il proprio domicilio e per la previsione dell'obbligo a carico del di corrisponderle, a titolo di mantenimento dei figli, un asse- Pt_1
gno mensile di importo pari ad euro 600,00, oltre al 50 % delle spese straordi- narie, aderendo, infine, alla domanda di assegnazione dell'uso della casa co- niugale alla stessa, nonché alla richiesta di prevedere l'obbligo a carico di
[...]
i coniugi di pagare in pari quota la rata di ammortamento del contrat- CP_2
to di mutuo.
Esperito con esito infruttuoso il prescritto tentativo di conciliazione all'udienza dell'8 ottobre 2024, il giudice delegato, disposta l'audizione dei mi- nori Alessandro e all'udienza dell'11 febbraio 2025, ha adottato i Per_2
provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473 bis.50 c.p.c. e ha rinviato la causa per la rimessione in decisione, all'esito del deposito degli scritti conclu- sivi.
La causa, in assenza di istruttoria, all'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 16 mag- gio 2025, sulle conclusioni dei difensori delle parti, è stata posta in decisione.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere e venendo al merito, la domanda volta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio
è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Ed invero, dalla documentazione prodotta risulta che l'accordo di separazione personale dei coniugi è stato sottoscritto, ai sensi dell'art. 6 del D.L. 132/2014 convertito in L. 162/2014 n. 9/2018, in data 16 novembre 2021 ed è stato au- torizzato dal Procuratore della Repubblica in data 17 novembre 2021.
Deve, pertanto, rilevarsi che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità
- 3 - dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 N. 898, e cioè la decorrenza del termine dilatorio semestrale a far tempo dalla sottoscri- zione dell'accordo di negoziazione assistita autorizzato dal P.M..
Il protrarsi ininterrotto della separazione e l'irreversibilità della frattura mate- riale e spirituale tra i coniugi può presumersi ai sensi dell'art. 5 della L. 74/87.
Certamente, quindi, ricorrono le condizioni di legge per la cessazione degli ef- fetti civili del matrimonio, essendo evidente che non esiste alcuna concreta possibilità di ripresa della vita coniugale.
Per il resto, in assenza di elementi di novità e tenuto conto di quanto emerso nel corso dell'audizione dei minori, va confermato - come, peraltro, richiesto dalle parti negli scritti conclusivi - quanto stabilito con ordinanza del 18 feb- braio 2025.
Pertanto, va previsto l'affidamento condiviso a entrambi i genitori dei figli e , con collocazione prevalente presso il domicilio Per_1 Persona_3
della madre.
Il padre potrà incontrare i figli liberamente, concordando con l'altro genitore tempi e modalità delle frequentazioni o, in caso di disaccordo, secondo le modalità stabilite nella predetta ordinanza.
Va, altresì, confermato l'obbligo a carico del di contribuire al manteni- Pt_1
mento dei figli, e versando alla un assegno Per_1 Per_2 CP_1
mensile di euro 600,00, rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere entro il giorno dieci di ogni mese, oltre al 50 % delle spese straordinarie so- stenute nell'interesse dei figli.
L'uso della casa coniugale va assegnato alla e ai figli, con lei con- CP_1
viventi.
- 4 - Va, infine, dichiarata inammissibile la domanda relativa alla regolamentazione dell'obbligo di pagamento delle rate del mutuo, trattandosi di domande sog- gette al rito ordinario e non legate a un vincolo di connessione “forte”, ai sen- si dell'art. 40 c.p.c. (cfr. Cassazione, sez. I, 15 maggio 2001, n. 6660).
Nessuna statuizione sulla domanda relativa all'autorizzazione al rilascio del passaporto per i coniugi e anche per i minori, stante l'assenza di un contrasto attuale.
La mancata opposizione alla domanda principale, la natura della controversia e le modalità del suo iter processuale inducono il Collegio a dichiarare intera- mente compensate fra le parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disat- tesa ogni contraria istanza eccezione o difesa: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad Agrigen- to, il 14 luglio 2008, da e trascritto nel re- Parte_1 Controparte_1
gistro degli atti del matrimonio del Comune di Agrigento al n. 146, parte II, serie A, dell'anno 2008; affida i figli e a entrambi i genitori, con colloca- Per_2 Persona_4
zione stabile presso il domicilio materno e con facoltà per il padre di frequen- tarli liberamente o, in caso di disaccordo, secondo le modalità indicate in parte motiva;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 Parte_2
[
, a titolo di mantenimento dei figli minori, un assegno mensile di euro
600,00, da versare entro il giorno dieci di ogni mese, rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- 5 - assegna l'uso della casa coniugale a e ai figli, con lei con- Controparte_1
viventi; dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.
Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al com- petente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incomben- ze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, il 2 luglio 2025
Il Presidente
Il Giudice est. Giuseppe Melisenda Giambertoni
G. Claudia Ragusa
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