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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/04/2025, n. 5864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5864 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai magistrati:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 74850/2019 R.G.T.
TRA
Parte_1
Avv. Paola Scrofana
-ricorrente-
E
Controparte_1
Avv. Giandomenico Cozzi
-resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVAZIONI Con ricorso depositato in data 29.11.2019 lo , premesso di avere contratto matrimonio il Pt_1 Per_ 13.9.1997 con la che dalla loro unione coniugale era nata la figlia il 24.9.2006, che i CP_1 coniugi vivevano ininterrottamente separati dal giorno in cui si era tenuta l'udienza presidenziale nel giudizio di separazione consensuale omologata dal Tribunale di Roma con decreto emesso in data
14.2.2017, che da quel momento non era stata più ricostituita la comunione materiale e spirituale dei coniugi, chiedeva, oltre alle statuizioni relative alla figlia, ad oggi maggiorenne, circa l'affidamento, il collocamento ed il diritto di visita: un assegno a suo carico per la sola figlia pari ad euro 550,00 mensili, oltre a 50% delle spese straordinarie per la stessa meglio indicate nel ricorso.
Si costituiva la aderendo la domanda di divorzio e chiedendo, anche lei oltre alle statuizioni CP_1 relative alla figlia, ad oggi maggiorenne, circa l'affidamento, il collocamento ed il diritto di visita: un assegno a carico del ricorrente per la figlia pari ad euro 1.500,00 mensili, oltre all'80% delle spese straordinarie per la stessa meglio indicate nel ricorso, e per sé pari ad euro 550,00 mensili;
il pagamento della polizza di copertura del mutuo pure meglio indicata in atti.
In questo giudizio è già stata emessa sentenza sullo status.
Nel corso del giudizio veniva sentita la figlia delle parti, allora minorenne, la quale dichiarava quanto segue: Per_
“ Mi chiamo e ho 16 anni, compirò 17 anni a settembre. Frequento ancora il secondo anno del liceo classico Orazio, con indirizzo “cinematografia”. Ho perso un anno perché in prima elementare mi sono trovata male con la maestra che pensava che fingessi quando le dicevo che non sapevo né leggere né scrivere;
mia madre, dopo un colloquio con questa insegnante, ha deciso di farmi cambiare scuola. Quindi ho finito il primo anno di elementare, non sono segnata come bocciata, ma ho ricominciato le elementari in un diverso istituto, in una scuola privata. A scuola mi trovo bene, ho due amiche strette in classe e ho altri amici fuori dalla classe, ma sempre nell'ambito scolastico. Sono dislessica, ho fatto degli anni di terapia, da piccola mia madre mi ha aiutato tantissimo, leggevamo insieme i libri di . Da piccola ho fatto Per_2 diversi sport, tra cui nuoto, danza, pattinaggio sul ghiaccio, basket, ora faccio autodifesa personale. La mia passione più grande è il teatro, il mio sogno è diventare un'attrice di teatro. Vivo con mia madre a Via
Nomentana, stiamo molto bene, abbiamo un gatto che si chiama . Il mio orario scolastico è dalle 8 Per_3 alle 13 o alle 14, dipende dai giorni. Il mercoledì e i fine settimana alternati (il venerdì dopo le 17, quando ho finito con i compiti con mia madre, che mi aiuta, fino alla domenica sera) mi vedo con mio padre, ma senza pernotto. Le case dei miei genitori non sono lontane, mio padre infatti ha recentemente comprato casa nel quartiere Parioli. Questa organizzazione di vita mi piace e non vorrei cambiarla. Quando ho un impegno e non posso vedere mio padre, lui un po' si offende, però non mi ostacola, anche troppo, perché mi lascia semplicemente da mia madre e non si interessa. Non si interessa della mia quotidianità, non conosce per esempio i genitori dei miei amici o i miei professori. Vorrei che mio padre partecipasse maggiormente alla mia vita. Con mio padre andiamo sempre in vacanza al mare in Abruzzo, a Silvi Marina, dai miei nonni, però non ho amici lì, non mi piace andarci. Lui non ha un buon rapporto con i genitori, perché quando lui era piccolo la famiglia si spostava sempre per motivi di lavoro e lui non riusciva a mantenere i rapporti con i propri amici. Quando i miei genitori stavano insieme, mia madre organizzava sempre le vacanze;
infatti, con lei abbiamo fatto diversi viaggi, siamo andate, per esempio, a Barcellona, a Napoli e a New York. Vorrei frequentare mio padre in maniera spontanea, liberamente. Non riesco a parlare molto bene con mio padre, molte volte ha degli atteggiamenti un po' infantili, non dà valore allo studio. Quando ho preso una insufficienza lui si è arrabbiato moltissimo, mi ha detto che nella sua famiglia nessuno aveva mai preso un'insufficienza, mia madre è intervenuta, ha cercato di mediare, ha cercato di farlo ragionare e allora lui è tornato sui suoi passi. Mio padre tende a sminuirmi, per esempio non è d'accordo con il fatto che io diventi un'attrice, lui vorrebbe che io diventassi una commercialista come lui, per lui dovrei coltivare il teatro solo come un hobby. Mio padre è voluto diventare un commercialista, mentre i miei nonni volevano che lui diventasse un bancario, si è opposto ad un loro desiderio. Alla luce della sua esperienza personale, io pensavo che mi avrebbe appoggiato, invece ha cercato di convincermi a farmi diventare una commercialista tramite i miei nonni, i quali però hanno un'idea retrograda dell'essere attrici;
quindi, non sono molto d'accordo con questo mio sogno. Sto cercando una scuola seria dove poter coltivare il mio sogno, vorrei andare al . A 13 anni mio padre mi ha detto che dovevo diminuire i miei impegni, facevo danza, Parte_2 skateball e teatro, ma senza darmi una spiegazione (mi ha detto solo che ero troppo piccola per sapere e che ne avremmo parlato poi) e, allora, ho scelto skateball (però ho diminuito la frequenza ad una volta alla settimana) e danza moderna, quindi ho lasciato proprio il teatro. Io posso andare a teatro solo il sabato, perché lunedì ho inglese, martedì e giovedì ho autodifesa e il mercoledì e a fine settimana alternati vedo mio padre. Sto sempre più con mia madre, mi vedo molto poco con mio padre. Mi piacciono tantissimo i musical. Amo il pensiero di poter entrare nei panni di un'altra persona, vestire i panni di altri. Mi piace sperimentare tante cose, per esempio ho scelto di fare autodifesa perché vorrei sapermi difendere in situazioni di pericolo, anche se non sono mai da sola, perché c'è sempre mia madre, mi accompagna sempre anche alle feste dei miei amici, ho un po' di ansia quando prendo l'autobus, ma l'ho preso poche volte, la massimo due o tre. Mio padre ha una compagna, , con cui convive e con cui fa tantissimi viaggi, mi Per_4 chiama e mi fa vedere tutti i posti belli che vede e io ci rimango malissimo. Mio padre continua a farmi promesse che non mantiene, le segno nelle note del cellulare, per esempio mi ha detto che mi avrebbe portato in crociera quest'anno e mi ha detto di portarmi un'amica, mi ha detto proprio “prega perché venga”; invece, andrò dai miei nonni in Abruzzo anche questa volta. Non ho malesseri ricorrenti. Mio padre fumava tanto, mi ha fatto tanto soffrire questa cosa, gli ho detto di smettere perché recentemente è morto il padre di una mia amica, ha smesso solo perché il dottore gli ha detto che fa male, anche se io gliel'avevo detto tantissime volte anche piangendo”.
In sede presidenziale venivano confermate le statuizioni di cui alla separazione consensuale, dunque, oltre a quelle inerenti l'affidamento della minore alle parti in via condivisa, il suo collocamento presso la madre ed il diritto di visita per il padre come meglio indicato nel citato decreto di omologa, l'assegnazione della casa coniugale alla moglie (domanda qui non avanzata nei termini), un assegno di mantenimento a carico dello per la figlia pari ad euro 1.300,00 mensili e per la moglie pari ad euro 400,00 mensili, oltre Pt_1 all'80% delle spese straordinarie per la figlia pure ivi meglio indicate.
Con ordinanza del 14.11.2024 veniva rigettata la richiesta della resistente di aumento dell'assegno di mantenimento (“… vista l'istanza della del 25.3.2024, con la quale la stessa chiedeva un CP_1 aumento dell'assegno di mantenimento vigente per la figlia ad una somma non inferiore ad euro 1.500,00 mensili, viste le maggiori spese dalla medesima sostenute ed indicate nel ricorso citato;
vista l'istanza di rigetto dello;
Pt_1 esaminati gli atti;
rilevato che, rispetto all'epoca dell'ordinanza presidenziale quando venivano confermate le statuizioni della separazione (dunque, per quanto qui di interesse, un assegno di mantenimento a carico del padre per la figlia pari ad euro 900,00 mensili e per la moglie pari ad euro 400,00 mensili), il reddito della è CP_1 aumentato (da euro 28.609, 00 complessivi per l'anno 2019 ad euro 36.385,00 complessivi per l'anno 2023, cfr. CU, in atti); ritenuto che le spese di cui la ricorrente fa menzione nel ricorso attengono all'immobile dalla stessa abitato, già di sua esclusiva pertinenza, nonchè alla diminuita frequentazione paterna della figlia, peraltro ormai maggiorenne, che, per come descritta, non si ritiene che possa incidere, in se stessa considerata, sulla entità dell'assegno di mantenimento, mentre l'aumentata rata del mutuo della casa dove vive è da ritenersi compensata dall'aumento del reddito da parte della medesima ricorrente,
P.Q.M.
a definizione del sub-procedimento n. 1, così provvede: rigetta il ricorso.”). Deve, innanzitutto, essere confermata l'ordinanza istruttoria emessa dal G.I., in quanto condivisibile, e devono essere rigettate le istanze istruttorie ulteriormente avanzate dalla resistente in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto superflue.
Devono, poi, essere dichiarate inammissibili le domande avanzate dalle parti successivamente alle memorie ex art. 709 c.p.c., in quanto tardive.
Inammissibile deve pure essere dichiarata la domanda della resistente circa il pagamento della polizza indicata in atti, domanda non connessa ex art. 40 c.p.c. con quelle relative al contenuto necessario del presente giudizio di divorzio e sottoposta a diverso rito.
Ebbene, quanto all'aspetto patrimoniale delle parti, occorre dare atto di quanto segue, viste le buste paga, le dichiarazioni dei redditi, i CU e le dichiarazioni sostitutive di atto notorio: lo svolge attività lavorativa come commercialista, è socio ed amministratore unico senza Pt_1 compenso di una società, risulta avere un reddito complessivo pari ad euro 30.485,00, è onerato del canone di locazione per l'immobile dove esercita la sua attività di euro 2.015,00 mensili e di quello dove vive pari ad euro 750,00 mensili, nonché di un finanziamento prossimo alla scadenza;
la lavora per la società Almaviva s.p.a., con un reddito complessivo pari ad euro 36.385,00, è CP_1 proprietaria dell'immobile dove vive, è onerata di un mutuo per la somma di euro 1.500,00 mensili, nonché anche lei di un finanziamento prossimo alla scadenza.
Ciò premesso, deve ritenersi che lo abbia redditi più elevati di quelli dichiarati, per quanto emerge Pt_1 dall'entità delle spese sostenute, senza che lo stesso abbia dedotto aiuti stabili da parte di terzi o statali.
In ordine all'assegno divorzile, deve osservarsi che la Suprema Corte ha anche recentemente affermato che
“L'assegno di divorzio, che ha una funzione, oltre che assistenziale, compensativa e perequativa, presuppone l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico-patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare;
l'assegno divorzile, infatti, deve essere anche adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale.”, (Cass., sent. del 19.12.2023, n. 35434), non potendosi, nel caso che ci occupa, rinvenire la funzione assistenziale, visto il reddito della né quello perequativo-compensativo, non provato, CP_1 avendo la resistente lavorato fin dal 1987 per la medesima società senza avere dedotto un sacrificio lavorativo e di carriera durante il matrimonio (nel ricorso espressamente deduceva che solo in seguito alla separazione la stessa aveva rinunciato alla propria carriera per seguire la figlia), in ogni caso avendo oggi una posizione reddituale migliore rispetto a quando si è separata (cfr. ricorso per separazione consensuale, in atti), ciò che fa ritenere che anche l'eventuale sacrificio di carriera, comunque non provato, sia stato provvisorio e che non abbia definitivamente pregiudicato le sue aspettative lavorative.
Si ritiene, pertanto, di dover rigettare la domanda di assegno divorzile, con revoca dell'assegno di mantenimento vigente a far data dalla sentenza di divorzio.
Quanto all'assegno per la figlia, incontestamente non economicamente autonoma e convivente con la madre, ritiene queto Collegio che possa essere determinato, a far data dalla presente sentenza, un assegno a carico dello pari ad euro 1.200,00 mensili, oltre Istat, (da versarsi alla resistente entro il g. 5 di Pt_1 ogni mese), oltre alla corresponsione da parte del ricorrente del 70% delle spese straordinarie per la stessa di cui al protocollo di questo Tribunale.
Le spese di lite dello , in vista della natura della causa, della soccombenza della circa la Pt_1 CP_1 domanda di assegno divorzile e della parziale reciproca soccombenza delle parti sulla domanda di assegno di mantenimento per la figlia, sono poste per un terzo a carico della resistente, liquidate come in dispositivo, compensate nel resto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda da intendersi inammissibile, così provvede:
rigetta la domanda di assegno divorzile svolta dalla CP_1
revoca l'assegno di mantenimento vigente già posto in favore della con decorrenza dalla CP_1 sentenza di divorzio;
determina a far data dalla presente sentenza un assegno di mantenimento a carico dello per la Pt_1 figlia pari ad euro 1.200,00 mensili, oltre Istat, (da versarsi alla resistente entro il g. 5 di ogni mese), oltre al
70% delle spese straordinarie per la stessa di cui al protocollo di questo Tribunale;
condanna la alla rifusione delle spese di lite sostenute dallo nella misura di un terzo, CP_1 Pt_1 liquidate in euro 1.015,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, 4.4.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Francesca Cosentino dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai magistrati:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 74850/2019 R.G.T.
TRA
Parte_1
Avv. Paola Scrofana
-ricorrente-
E
Controparte_1
Avv. Giandomenico Cozzi
-resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVAZIONI Con ricorso depositato in data 29.11.2019 lo , premesso di avere contratto matrimonio il Pt_1 Per_ 13.9.1997 con la che dalla loro unione coniugale era nata la figlia il 24.9.2006, che i CP_1 coniugi vivevano ininterrottamente separati dal giorno in cui si era tenuta l'udienza presidenziale nel giudizio di separazione consensuale omologata dal Tribunale di Roma con decreto emesso in data
14.2.2017, che da quel momento non era stata più ricostituita la comunione materiale e spirituale dei coniugi, chiedeva, oltre alle statuizioni relative alla figlia, ad oggi maggiorenne, circa l'affidamento, il collocamento ed il diritto di visita: un assegno a suo carico per la sola figlia pari ad euro 550,00 mensili, oltre a 50% delle spese straordinarie per la stessa meglio indicate nel ricorso.
Si costituiva la aderendo la domanda di divorzio e chiedendo, anche lei oltre alle statuizioni CP_1 relative alla figlia, ad oggi maggiorenne, circa l'affidamento, il collocamento ed il diritto di visita: un assegno a carico del ricorrente per la figlia pari ad euro 1.500,00 mensili, oltre all'80% delle spese straordinarie per la stessa meglio indicate nel ricorso, e per sé pari ad euro 550,00 mensili;
il pagamento della polizza di copertura del mutuo pure meglio indicata in atti.
In questo giudizio è già stata emessa sentenza sullo status.
Nel corso del giudizio veniva sentita la figlia delle parti, allora minorenne, la quale dichiarava quanto segue: Per_
“ Mi chiamo e ho 16 anni, compirò 17 anni a settembre. Frequento ancora il secondo anno del liceo classico Orazio, con indirizzo “cinematografia”. Ho perso un anno perché in prima elementare mi sono trovata male con la maestra che pensava che fingessi quando le dicevo che non sapevo né leggere né scrivere;
mia madre, dopo un colloquio con questa insegnante, ha deciso di farmi cambiare scuola. Quindi ho finito il primo anno di elementare, non sono segnata come bocciata, ma ho ricominciato le elementari in un diverso istituto, in una scuola privata. A scuola mi trovo bene, ho due amiche strette in classe e ho altri amici fuori dalla classe, ma sempre nell'ambito scolastico. Sono dislessica, ho fatto degli anni di terapia, da piccola mia madre mi ha aiutato tantissimo, leggevamo insieme i libri di . Da piccola ho fatto Per_2 diversi sport, tra cui nuoto, danza, pattinaggio sul ghiaccio, basket, ora faccio autodifesa personale. La mia passione più grande è il teatro, il mio sogno è diventare un'attrice di teatro. Vivo con mia madre a Via
Nomentana, stiamo molto bene, abbiamo un gatto che si chiama . Il mio orario scolastico è dalle 8 Per_3 alle 13 o alle 14, dipende dai giorni. Il mercoledì e i fine settimana alternati (il venerdì dopo le 17, quando ho finito con i compiti con mia madre, che mi aiuta, fino alla domenica sera) mi vedo con mio padre, ma senza pernotto. Le case dei miei genitori non sono lontane, mio padre infatti ha recentemente comprato casa nel quartiere Parioli. Questa organizzazione di vita mi piace e non vorrei cambiarla. Quando ho un impegno e non posso vedere mio padre, lui un po' si offende, però non mi ostacola, anche troppo, perché mi lascia semplicemente da mia madre e non si interessa. Non si interessa della mia quotidianità, non conosce per esempio i genitori dei miei amici o i miei professori. Vorrei che mio padre partecipasse maggiormente alla mia vita. Con mio padre andiamo sempre in vacanza al mare in Abruzzo, a Silvi Marina, dai miei nonni, però non ho amici lì, non mi piace andarci. Lui non ha un buon rapporto con i genitori, perché quando lui era piccolo la famiglia si spostava sempre per motivi di lavoro e lui non riusciva a mantenere i rapporti con i propri amici. Quando i miei genitori stavano insieme, mia madre organizzava sempre le vacanze;
infatti, con lei abbiamo fatto diversi viaggi, siamo andate, per esempio, a Barcellona, a Napoli e a New York. Vorrei frequentare mio padre in maniera spontanea, liberamente. Non riesco a parlare molto bene con mio padre, molte volte ha degli atteggiamenti un po' infantili, non dà valore allo studio. Quando ho preso una insufficienza lui si è arrabbiato moltissimo, mi ha detto che nella sua famiglia nessuno aveva mai preso un'insufficienza, mia madre è intervenuta, ha cercato di mediare, ha cercato di farlo ragionare e allora lui è tornato sui suoi passi. Mio padre tende a sminuirmi, per esempio non è d'accordo con il fatto che io diventi un'attrice, lui vorrebbe che io diventassi una commercialista come lui, per lui dovrei coltivare il teatro solo come un hobby. Mio padre è voluto diventare un commercialista, mentre i miei nonni volevano che lui diventasse un bancario, si è opposto ad un loro desiderio. Alla luce della sua esperienza personale, io pensavo che mi avrebbe appoggiato, invece ha cercato di convincermi a farmi diventare una commercialista tramite i miei nonni, i quali però hanno un'idea retrograda dell'essere attrici;
quindi, non sono molto d'accordo con questo mio sogno. Sto cercando una scuola seria dove poter coltivare il mio sogno, vorrei andare al . A 13 anni mio padre mi ha detto che dovevo diminuire i miei impegni, facevo danza, Parte_2 skateball e teatro, ma senza darmi una spiegazione (mi ha detto solo che ero troppo piccola per sapere e che ne avremmo parlato poi) e, allora, ho scelto skateball (però ho diminuito la frequenza ad una volta alla settimana) e danza moderna, quindi ho lasciato proprio il teatro. Io posso andare a teatro solo il sabato, perché lunedì ho inglese, martedì e giovedì ho autodifesa e il mercoledì e a fine settimana alternati vedo mio padre. Sto sempre più con mia madre, mi vedo molto poco con mio padre. Mi piacciono tantissimo i musical. Amo il pensiero di poter entrare nei panni di un'altra persona, vestire i panni di altri. Mi piace sperimentare tante cose, per esempio ho scelto di fare autodifesa perché vorrei sapermi difendere in situazioni di pericolo, anche se non sono mai da sola, perché c'è sempre mia madre, mi accompagna sempre anche alle feste dei miei amici, ho un po' di ansia quando prendo l'autobus, ma l'ho preso poche volte, la massimo due o tre. Mio padre ha una compagna, , con cui convive e con cui fa tantissimi viaggi, mi Per_4 chiama e mi fa vedere tutti i posti belli che vede e io ci rimango malissimo. Mio padre continua a farmi promesse che non mantiene, le segno nelle note del cellulare, per esempio mi ha detto che mi avrebbe portato in crociera quest'anno e mi ha detto di portarmi un'amica, mi ha detto proprio “prega perché venga”; invece, andrò dai miei nonni in Abruzzo anche questa volta. Non ho malesseri ricorrenti. Mio padre fumava tanto, mi ha fatto tanto soffrire questa cosa, gli ho detto di smettere perché recentemente è morto il padre di una mia amica, ha smesso solo perché il dottore gli ha detto che fa male, anche se io gliel'avevo detto tantissime volte anche piangendo”.
In sede presidenziale venivano confermate le statuizioni di cui alla separazione consensuale, dunque, oltre a quelle inerenti l'affidamento della minore alle parti in via condivisa, il suo collocamento presso la madre ed il diritto di visita per il padre come meglio indicato nel citato decreto di omologa, l'assegnazione della casa coniugale alla moglie (domanda qui non avanzata nei termini), un assegno di mantenimento a carico dello per la figlia pari ad euro 1.300,00 mensili e per la moglie pari ad euro 400,00 mensili, oltre Pt_1 all'80% delle spese straordinarie per la figlia pure ivi meglio indicate.
Con ordinanza del 14.11.2024 veniva rigettata la richiesta della resistente di aumento dell'assegno di mantenimento (“… vista l'istanza della del 25.3.2024, con la quale la stessa chiedeva un CP_1 aumento dell'assegno di mantenimento vigente per la figlia ad una somma non inferiore ad euro 1.500,00 mensili, viste le maggiori spese dalla medesima sostenute ed indicate nel ricorso citato;
vista l'istanza di rigetto dello;
Pt_1 esaminati gli atti;
rilevato che, rispetto all'epoca dell'ordinanza presidenziale quando venivano confermate le statuizioni della separazione (dunque, per quanto qui di interesse, un assegno di mantenimento a carico del padre per la figlia pari ad euro 900,00 mensili e per la moglie pari ad euro 400,00 mensili), il reddito della è CP_1 aumentato (da euro 28.609, 00 complessivi per l'anno 2019 ad euro 36.385,00 complessivi per l'anno 2023, cfr. CU, in atti); ritenuto che le spese di cui la ricorrente fa menzione nel ricorso attengono all'immobile dalla stessa abitato, già di sua esclusiva pertinenza, nonchè alla diminuita frequentazione paterna della figlia, peraltro ormai maggiorenne, che, per come descritta, non si ritiene che possa incidere, in se stessa considerata, sulla entità dell'assegno di mantenimento, mentre l'aumentata rata del mutuo della casa dove vive è da ritenersi compensata dall'aumento del reddito da parte della medesima ricorrente,
P.Q.M.
a definizione del sub-procedimento n. 1, così provvede: rigetta il ricorso.”). Deve, innanzitutto, essere confermata l'ordinanza istruttoria emessa dal G.I., in quanto condivisibile, e devono essere rigettate le istanze istruttorie ulteriormente avanzate dalla resistente in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto superflue.
Devono, poi, essere dichiarate inammissibili le domande avanzate dalle parti successivamente alle memorie ex art. 709 c.p.c., in quanto tardive.
Inammissibile deve pure essere dichiarata la domanda della resistente circa il pagamento della polizza indicata in atti, domanda non connessa ex art. 40 c.p.c. con quelle relative al contenuto necessario del presente giudizio di divorzio e sottoposta a diverso rito.
Ebbene, quanto all'aspetto patrimoniale delle parti, occorre dare atto di quanto segue, viste le buste paga, le dichiarazioni dei redditi, i CU e le dichiarazioni sostitutive di atto notorio: lo svolge attività lavorativa come commercialista, è socio ed amministratore unico senza Pt_1 compenso di una società, risulta avere un reddito complessivo pari ad euro 30.485,00, è onerato del canone di locazione per l'immobile dove esercita la sua attività di euro 2.015,00 mensili e di quello dove vive pari ad euro 750,00 mensili, nonché di un finanziamento prossimo alla scadenza;
la lavora per la società Almaviva s.p.a., con un reddito complessivo pari ad euro 36.385,00, è CP_1 proprietaria dell'immobile dove vive, è onerata di un mutuo per la somma di euro 1.500,00 mensili, nonché anche lei di un finanziamento prossimo alla scadenza.
Ciò premesso, deve ritenersi che lo abbia redditi più elevati di quelli dichiarati, per quanto emerge Pt_1 dall'entità delle spese sostenute, senza che lo stesso abbia dedotto aiuti stabili da parte di terzi o statali.
In ordine all'assegno divorzile, deve osservarsi che la Suprema Corte ha anche recentemente affermato che
“L'assegno di divorzio, che ha una funzione, oltre che assistenziale, compensativa e perequativa, presuppone l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico-patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare;
l'assegno divorzile, infatti, deve essere anche adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale.”, (Cass., sent. del 19.12.2023, n. 35434), non potendosi, nel caso che ci occupa, rinvenire la funzione assistenziale, visto il reddito della né quello perequativo-compensativo, non provato, CP_1 avendo la resistente lavorato fin dal 1987 per la medesima società senza avere dedotto un sacrificio lavorativo e di carriera durante il matrimonio (nel ricorso espressamente deduceva che solo in seguito alla separazione la stessa aveva rinunciato alla propria carriera per seguire la figlia), in ogni caso avendo oggi una posizione reddituale migliore rispetto a quando si è separata (cfr. ricorso per separazione consensuale, in atti), ciò che fa ritenere che anche l'eventuale sacrificio di carriera, comunque non provato, sia stato provvisorio e che non abbia definitivamente pregiudicato le sue aspettative lavorative.
Si ritiene, pertanto, di dover rigettare la domanda di assegno divorzile, con revoca dell'assegno di mantenimento vigente a far data dalla sentenza di divorzio.
Quanto all'assegno per la figlia, incontestamente non economicamente autonoma e convivente con la madre, ritiene queto Collegio che possa essere determinato, a far data dalla presente sentenza, un assegno a carico dello pari ad euro 1.200,00 mensili, oltre Istat, (da versarsi alla resistente entro il g. 5 di Pt_1 ogni mese), oltre alla corresponsione da parte del ricorrente del 70% delle spese straordinarie per la stessa di cui al protocollo di questo Tribunale.
Le spese di lite dello , in vista della natura della causa, della soccombenza della circa la Pt_1 CP_1 domanda di assegno divorzile e della parziale reciproca soccombenza delle parti sulla domanda di assegno di mantenimento per la figlia, sono poste per un terzo a carico della resistente, liquidate come in dispositivo, compensate nel resto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda da intendersi inammissibile, così provvede:
rigetta la domanda di assegno divorzile svolta dalla CP_1
revoca l'assegno di mantenimento vigente già posto in favore della con decorrenza dalla CP_1 sentenza di divorzio;
determina a far data dalla presente sentenza un assegno di mantenimento a carico dello per la Pt_1 figlia pari ad euro 1.200,00 mensili, oltre Istat, (da versarsi alla resistente entro il g. 5 di ogni mese), oltre al
70% delle spese straordinarie per la stessa di cui al protocollo di questo Tribunale;
condanna la alla rifusione delle spese di lite sostenute dallo nella misura di un terzo, CP_1 Pt_1 liquidate in euro 1.015,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, 4.4.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Francesca Cosentino dott.ssa Marta Ienzi