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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 24/09/2025, n. 1097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1097 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 376/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 376/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE/I e
Controparte_1
[...]
FONDO CP_2
RESISTENTE/I
Oggi 24 settembre 2025 ad ore 10:11 innanzi al dott. Anita Maria Brigida Davia, sono comparsi: Per l'avv. STRAMACCIA ANDREA e l'avv. CALVANI LORENZO Parte_1 ( ) ; , oggi sostituito dall'avv. GIORGINI C.F._1
Per NEL FUTURO DELLA FABBRICA A FIRENZE S.P.A. CP_1 [...]
nessuno CP_1 Per nessuno CP_3
Il giudice rilevata la regolarità della notifica dichiarala contumacia di CP_3
L'avv. Giorgini discute riportandosi al contenuto del proprio atto. Fa presente che nel ricorso vi sono alcuni errori materiali e cioè al punto 4 il lavoratore è dichiarato come inquadrato al livello C2 CCNL mentre è stato inquadrato al livello B2 come risulta dalle buste paga. Al punto 7 l'indennità sostitutiva del preavviso, correttamente calcolata in €10.074, 11 corrisponde alla retribuzione di 4 mesi per i dipendenti del livello B2 con anzianità superiore a 2 anni e non di due mesi come scritto in ricorso.
Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Anita Maria Brigida Davia
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 376/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STRAMACCIA Parte_1 C.F._2 ANDREA e dell'avv. CALVANI LORENZO ( ) ; , elettivamente domiciliato in C.F._1 VIALE SPARTACO LAVAGNINI 13 50129 FIRENZEpresso il difensore avv. STRAMACCIA ANDREA
Parte ricorrente contro
Controparte_1
(C.F. ),
[...] P.IVA_1
(C.F. ), CP_3 P.IVA_2
contumaci
. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art 414 cpc depositato il 30 gennaio 2025 ha citato in giudizio Parte_1
( d'ora innanzi e Controparte_1 CP_4 CP_3 allegando in fatto:
- di aver intrattenuto con un rapporto di lavoro subordinato , con inquadramento liv B2 CCNL CP_4 metalmeccanici industria e durata dal 22.11.1997 al 25 marzo 2023;
- di essere stato collocato, insieme a tutti gli altri dipendenti, in cassa integrazione straordinaria a rotazione da gennaio 2022 alla cessazione del rapporto;
- di essersi dimesso per giusta causa in data 25 marzo 2023 poiché non aveva ancora riscosso le retribuzioni relative alle mensilità di ottobre, novembre, dicembre 2022 nonché gennaio e febbraio
2023, in quanto solo a maggio 2023 era stata accolta la domanda di accesso alla Cassa Integrazione e, quindi aveva cominciato a versare le somme dovute, compresi gli arretrati;
CP_5
- che la società datrice aveva smesso di versare a partire da luglio 2022 le quote del TFR ( sia quelle a carico del lavoratore che quelle a carico dell'azienda) al CP_3 CP_3
Ciò premesso ha chiesto la condanna della datrice convenuta al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso nella misura contrattualmente prevista di €. 10.074,11, pari a quattro mensilità nonché al
1 versamento in favore del Fondo della complessiva somma di € 3.099,62 CP_3
Entrambe le società convenute, pur ritualmente citate, non si costituivano ed erano dichiarate contumaci.
.
In assenza di attività istruttoria, ritenuta non necessaria, la causa è stata decisa con sentenza e contestuale motivazione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che si vanno a specificare.
Risulta dagli atti di causa (cfr buste paga doc 2 ric) che tra la convenuta e il ricorrente è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno cessato in data il 25 marzo 2023.
Parte datoriale – cui spettava l'onere di provare l'avvenuto tempestivo adempimento dell'obbligazione retributiva per le mensilità indicate in ricorso- non si è costituita, di talchè il mancato adempimento deve ritenersi provato.
Il CCNL applicabile al rapporto prevede espressamente che “Nel caso in cui l'azienda ritardi il pagamento delle competenze di cui sopra dovute al lavoratore oltre quindici giorni, decorreranno di pieno diritto a favore del suindicato lavoratore gli interessi nella misura del 5 per cento in più del tasso ufficiale di sconto, con decorrenza dalla data della rispettiva scadenza. In tale caso detto lavoratore potrà risolvere il rapporto di lavoro con diritto anche all'indennità di mancato preavviso” ( cfr art art 4 titolo IV doc 5 ric).
Irrilevante rispetto alla esigibilità del diritto retributivo appare la – pacifica- pendenza di una domanda di ammissione alla Cassa Integrazione alla luce del consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui “ nella fase anteriore all'emanazione del provvedimento di concessione dell'intervento straordinario di integrazione salariale il rapporto continua ad essere retto dal diritto comune alla stregua del quale il datore di lavoro, che sospenda unilateralmente il rapporto stesso, è obbligato non di meno salva la sussistenza di una situazione di impossibilità della prestazione, il cui onere probatorio grava sullo stesso datore di lavoro - a corrispondere la retribuzione che poi, ove sopraggiunga il provvedimento ammissivo, assume, retroattivamente a far tempo dalla data dello stesso stabilita, la natura di anticipazione del trattamento previdenziale, che in quanto tale va rimborsato dall al datore di lavoro;
consegue che quest'ultimo, ove non adempia a tale obbligo, CP_5 risponde per il suo debito quale che ne sia il titolo (retributivo o previdenziale), applicandosi quindi
l'ordinaria disciplina di rivalutazione monetaria ed interessi legali.” ( cfr Cass. Sez. L, Sentenza n.
11650 del 21/11/1997; conf Cass. Sez. L, Sentenza n. 6111 del 18/06/1998).
Sussiste , dunque, la giusta causa di dimissioni e il diritto alla relativa indennità calcolata in €.
2 10.074,11, pari alla retribuzione prevista per le quattro mensilità di preavviso spettanti ai lavoratori di liv B2 con anzianità ultradecennale ( cfr art 1 titolo VIII sez quarta CCNL doc 4 ric), come il ricorrente ( cfr buste paga in atti).
Su tale somma sono dovuti rivalutazione monetaria ed interessi dalla data delle dimissioni al saldo.
L'inadempimento datoriale rispetto all'obbligo contrattualmente assunto di versamento delle somme mensili sulla posizione del all'interno del Fondo risulta dall'estratto contributivo Pt_1 CP_3 prodotto in atti ( cfr doc 18).
Ne consegue l'accoglimento della richiesta di condanna al versamento della somma di € 3.099,62 oltre accessori come da conteggi in atti.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 147/2022 (procedimento contenzioso lavoro, senza istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Controparte_1
della complessiva la somma di €. 10.074,11 nonché in favore di Parte_1 CP_3 della complessiva somma di € 3099,62, da imputarsi alla posizione del suddetto , il tutto oltre Pt_1 rivalutazione monetaria ed interessi dalle singole scadenze al saldo.
Condanna altresì a rimborsare al Controparte_1 ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 3350, oltre i.v.a., c.p.a e contributo spese generali,
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 24 settembre 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
3
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 376/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE/I e
Controparte_1
[...]
FONDO CP_2
RESISTENTE/I
Oggi 24 settembre 2025 ad ore 10:11 innanzi al dott. Anita Maria Brigida Davia, sono comparsi: Per l'avv. STRAMACCIA ANDREA e l'avv. CALVANI LORENZO Parte_1 ( ) ; , oggi sostituito dall'avv. GIORGINI C.F._1
Per NEL FUTURO DELLA FABBRICA A FIRENZE S.P.A. CP_1 [...]
nessuno CP_1 Per nessuno CP_3
Il giudice rilevata la regolarità della notifica dichiarala contumacia di CP_3
L'avv. Giorgini discute riportandosi al contenuto del proprio atto. Fa presente che nel ricorso vi sono alcuni errori materiali e cioè al punto 4 il lavoratore è dichiarato come inquadrato al livello C2 CCNL mentre è stato inquadrato al livello B2 come risulta dalle buste paga. Al punto 7 l'indennità sostitutiva del preavviso, correttamente calcolata in €10.074, 11 corrisponde alla retribuzione di 4 mesi per i dipendenti del livello B2 con anzianità superiore a 2 anni e non di due mesi come scritto in ricorso.
Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Anita Maria Brigida Davia
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 376/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STRAMACCIA Parte_1 C.F._2 ANDREA e dell'avv. CALVANI LORENZO ( ) ; , elettivamente domiciliato in C.F._1 VIALE SPARTACO LAVAGNINI 13 50129 FIRENZEpresso il difensore avv. STRAMACCIA ANDREA
Parte ricorrente contro
Controparte_1
(C.F. ),
[...] P.IVA_1
(C.F. ), CP_3 P.IVA_2
contumaci
. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art 414 cpc depositato il 30 gennaio 2025 ha citato in giudizio Parte_1
( d'ora innanzi e Controparte_1 CP_4 CP_3 allegando in fatto:
- di aver intrattenuto con un rapporto di lavoro subordinato , con inquadramento liv B2 CCNL CP_4 metalmeccanici industria e durata dal 22.11.1997 al 25 marzo 2023;
- di essere stato collocato, insieme a tutti gli altri dipendenti, in cassa integrazione straordinaria a rotazione da gennaio 2022 alla cessazione del rapporto;
- di essersi dimesso per giusta causa in data 25 marzo 2023 poiché non aveva ancora riscosso le retribuzioni relative alle mensilità di ottobre, novembre, dicembre 2022 nonché gennaio e febbraio
2023, in quanto solo a maggio 2023 era stata accolta la domanda di accesso alla Cassa Integrazione e, quindi aveva cominciato a versare le somme dovute, compresi gli arretrati;
CP_5
- che la società datrice aveva smesso di versare a partire da luglio 2022 le quote del TFR ( sia quelle a carico del lavoratore che quelle a carico dell'azienda) al CP_3 CP_3
Ciò premesso ha chiesto la condanna della datrice convenuta al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso nella misura contrattualmente prevista di €. 10.074,11, pari a quattro mensilità nonché al
1 versamento in favore del Fondo della complessiva somma di € 3.099,62 CP_3
Entrambe le società convenute, pur ritualmente citate, non si costituivano ed erano dichiarate contumaci.
.
In assenza di attività istruttoria, ritenuta non necessaria, la causa è stata decisa con sentenza e contestuale motivazione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che si vanno a specificare.
Risulta dagli atti di causa (cfr buste paga doc 2 ric) che tra la convenuta e il ricorrente è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno cessato in data il 25 marzo 2023.
Parte datoriale – cui spettava l'onere di provare l'avvenuto tempestivo adempimento dell'obbligazione retributiva per le mensilità indicate in ricorso- non si è costituita, di talchè il mancato adempimento deve ritenersi provato.
Il CCNL applicabile al rapporto prevede espressamente che “Nel caso in cui l'azienda ritardi il pagamento delle competenze di cui sopra dovute al lavoratore oltre quindici giorni, decorreranno di pieno diritto a favore del suindicato lavoratore gli interessi nella misura del 5 per cento in più del tasso ufficiale di sconto, con decorrenza dalla data della rispettiva scadenza. In tale caso detto lavoratore potrà risolvere il rapporto di lavoro con diritto anche all'indennità di mancato preavviso” ( cfr art art 4 titolo IV doc 5 ric).
Irrilevante rispetto alla esigibilità del diritto retributivo appare la – pacifica- pendenza di una domanda di ammissione alla Cassa Integrazione alla luce del consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui “ nella fase anteriore all'emanazione del provvedimento di concessione dell'intervento straordinario di integrazione salariale il rapporto continua ad essere retto dal diritto comune alla stregua del quale il datore di lavoro, che sospenda unilateralmente il rapporto stesso, è obbligato non di meno salva la sussistenza di una situazione di impossibilità della prestazione, il cui onere probatorio grava sullo stesso datore di lavoro - a corrispondere la retribuzione che poi, ove sopraggiunga il provvedimento ammissivo, assume, retroattivamente a far tempo dalla data dello stesso stabilita, la natura di anticipazione del trattamento previdenziale, che in quanto tale va rimborsato dall al datore di lavoro;
consegue che quest'ultimo, ove non adempia a tale obbligo, CP_5 risponde per il suo debito quale che ne sia il titolo (retributivo o previdenziale), applicandosi quindi
l'ordinaria disciplina di rivalutazione monetaria ed interessi legali.” ( cfr Cass. Sez. L, Sentenza n.
11650 del 21/11/1997; conf Cass. Sez. L, Sentenza n. 6111 del 18/06/1998).
Sussiste , dunque, la giusta causa di dimissioni e il diritto alla relativa indennità calcolata in €.
2 10.074,11, pari alla retribuzione prevista per le quattro mensilità di preavviso spettanti ai lavoratori di liv B2 con anzianità ultradecennale ( cfr art 1 titolo VIII sez quarta CCNL doc 4 ric), come il ricorrente ( cfr buste paga in atti).
Su tale somma sono dovuti rivalutazione monetaria ed interessi dalla data delle dimissioni al saldo.
L'inadempimento datoriale rispetto all'obbligo contrattualmente assunto di versamento delle somme mensili sulla posizione del all'interno del Fondo risulta dall'estratto contributivo Pt_1 CP_3 prodotto in atti ( cfr doc 18).
Ne consegue l'accoglimento della richiesta di condanna al versamento della somma di € 3.099,62 oltre accessori come da conteggi in atti.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 147/2022 (procedimento contenzioso lavoro, senza istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Controparte_1
della complessiva la somma di €. 10.074,11 nonché in favore di Parte_1 CP_3 della complessiva somma di € 3099,62, da imputarsi alla posizione del suddetto , il tutto oltre Pt_1 rivalutazione monetaria ed interessi dalle singole scadenze al saldo.
Condanna altresì a rimborsare al Controparte_1 ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 3350, oltre i.v.a., c.p.a e contributo spese generali,
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 24 settembre 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
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