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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 16/05/2025, n. 879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 879 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina, all'udienza del 15.05.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1250 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Sammarro ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Corigliano – Rossano, alla via Nazionale, in virtù di procura alle liti posta a margine all'atto di citazione in opposizione;
ATTRICE - OPPONENTE
E
P.I. ), CP_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Chiara Bairati e
Francesco Ragone ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Castrovillari, alla via Roma n. 99, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
pagina 1 di 7 CONVENUTA – OPPOSTA
Oggetto: contratti bancari.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 164/2022 del 07.04.2022 (R.G. n. 788/2022), emesso dall'intestato
Tribunale, con cui veniva ingiunto a essa opponente il pagamento, in favore di , della CP_1 somma di euro 5.292,64, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, in virtù dell'omessa corresponsione delle rate relative al contratto di finanziamento stipulato in data 03.12.2010 con il cui credito per effetto della cessione ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1998 (TUB) è CP_2
giunto in capo all'odierna opposta.
L'opponente, in particolare, deduceva di non aver mai sottoscritto alcun contratto di finanziamento con la carenza di legittimazione attiva dell'opposta; la mancanza dei CP_2 requisiti per l'emissione del decreto ingiuntivo ex art. 633 c.p.c.; la prescrizione del credito;
l'applicazione di illegittimi interessi anatocistici;
la vessatorietà delle clausole contenute nel contratto di finanziamento;
l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria. Parte opponente chiedeva, altresì, la condanna dell'opposta al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
2. Si costituiva in giudizio che, contestando gli assunti attorei, chiedeva di CP_1
concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e di rigettare l'opposizione, poiché infondata in fatto ed in diritto, e di confermare il decreto in parola.
3. La causa veniva istruita documentalmente e con ordinanza dell'11.04.2023, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e assegnato alle parti il termine per l'introduzione del procedimento di mediazione.
All'udienza del 15.05.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa veniva discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
***
4. Preliminarmente, si rigetta l'eccezione di improcedibilità della domanda, sollevata da parte opponente, per omesso esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, atteso che con ordinanza dell'11.04.2023 - rilevato che nei procedimenti per ingiunzione il procedimento di pagina 2 di 7 mediazione opera solo dopo la pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione ex art. 5 del d. lgs. 28/2010 - veniva assegnato termine per l'introduzione del procedimento di mediazione, ritualmente esperito.
5. Ciò detto, si rigetta l'eccezione di inammissibilità del decreto ingiuntivo per asserita mancanza dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c., in quanto nel presente giudizio il Giudice non deve stabilire esclusivamente se il decreto ingiuntivo è stato legittimamente emesso, ma deve soprattutto accertare il fondamento della pretesa azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo e, laddove la domanda risulti fondata, deve accoglierla, indipendentemente dalla regolarità, sufficienza e validità degli elementi sulla cui base è stato emesso il decreto, i quali possono, semmai, influire solo sul regolamento delle spese processuali (Cass. Civ., sez. VI, ord. n. 14486/2019).
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “L'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633, 644 ss. cod. proc. civ.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione, anche quando si tratti di giudice di pace, è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonchè sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso. Ne consegue altresì che non può avere alcuna rilevanza, per la validità della pronuncia, né che il giudice non ne dichiari la nullità e non lo revochi, né che non motivi sul punto” (Cass. civ., sez. III, sent. n.
1184/2007).
6. Inoltre, si osserva che in materia contrattuale, nell'applicazione dei principi di cui agli artt.
1218, 1453 e ss. e 2697 c.c., il creditore deve provare la fonte contrattuale e allegare l'inadempimento del debitore. Il debitore, invece, deve provare la sussistenza di elementi estintivi dell'obbligazione asseritamente inadempiuta, in conformità al principio di riferibilità o di vicinanza della prova.
Invero, in virtù di tale principio, l'onere della prova viene ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione.
Appare, altresì, coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal pagina 3 di 7 creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione.
A tal proposito, si segnala che la Corte di Cassazione ha statuito che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”
(Cass., SS.UU., sent. n. 13533/2001).
Si segnala, infine, che, per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
7. Ebbene, applicati detti principi al caso di specie, si rileva che parte opposta ha assolto al proprio onere probatorio, producendo il contratto di finanziamento n. 01-60-04-001180990 concesso dal e ritualmente sottoscritto dall'opponente, l'estratto conto relativo al CP_2
rapporto negoziale, la lettera del 31.01.2020 con cui comunicava all'opponente CP_2
l'avvenuta cessione del credito in favore dell'odierna opposta - la cui ricezione non risulta contestata dall'opponente - e la lettera di diffida del 17.11.2021 inviata dall'odierna opposta all'opponente, al cui interno era stata inserita anche la predetta dichiarazione della CP_2 la quale risulta idonea a provare la titolarità del credito ingiunto in capo all'odierna opposta (cfr.
Cass. civ., sez. III, ord. n. 10200/2021).
L'opponente, non contestando l'inadempimento e l'erogazione del credito, si è limitato a eccepire di non aver mai stipulato alcun contratto con la prescrizione del credito, CP_2
l'illegittima applicazione di interessi anatocistici, la vessatorietà delle clausoli contrattuali.
8. Orbene, del tutto priva di pregio è l'eccezione circa la mancata stipulazione del contratto di finanziamento posto alla base del decreto monitorio, atteso che parte opposta ha prodotto il predetto contratto sottoscritto dall'opponente.
A tal proposito, si rileva che il disconoscimento della sottoscrizione, oltre che non formulato nelle conclusioni dell'atto introduttivo, risulta del tutto generico, atteso che parte opponente nel termine di cui all'art. 215, c. I, n. 2), c.p.c. si è limitata ad affermare “e pertanto disconosce le firme pagina 4 di 7 che dalla medesima sarebbero stato opposte in tal senso”, senza indicare in modo specifico le sottoscrizioni che intendeva disconoscere e i documenti sui quali le stesse erano apposte.
Per tale ragione, detto disconoscimento costituisce una mera formula di stile e, pertanto, il contratto prodotto in atti forma piena prova del diritto dell'opposta.
Invero, a tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., deve avvenire in modo formale ed inequivoco essendo, a tal fine, inidonea una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti;
inoltre, la relativa eccezione deve contenere specifico riferimento al documento e al profilo di esso che viene contestato, sicché non vale, ove venga dedotta preventivamente, a fini solo esplorativi e senza riferimento circoscritto al determinato documento, ma con riguardo ad ogni eventuale produzione in copia che sia stata o possa essere effettuata da controparte” (Cass. civ., sez. V, ord. n. 17313/2021).
Inoltre, si rileva che nel caso di specie risulta circostanza pacifica che parte opponente ha dato esecuzione parziale al contratto per cui è causa e, pertanto, il disconoscimento in parola risulta inefficace.
Invero, a tal proposito la Suprema Corte ha statuito che “Il giudice territoriale ha fatto buongoverno dei principi affermati, in subiecta materia, da questa corte regolatrice (Cass.
18748/2004), a mente dei quali la parte che abbia, anche tacitamente (oltre che, nella specie, reiteratamente e diacronicamente), riconosciuto, prima del giudizio, una scrittura a lei stessa riconducibile, non può successivamente disconoscerla, senza che, ove ciò avvenga (in spregio ad elementari principi di correttezza e buona fede), la controparte sia tenuta a chiederne la verificazione” (Cass. civ., sez. III, sent. n.10849/2012).
9. Va rigettata l'eccezione di prescrizione, in quanto allegata del tutto genericamente e, comunque, infondata.
Invero, premesso che l'art. 2934 c.c. afferma che “ogni diritto si estingue per prescrizione quando il titolare non lo esercita per il lasso di tempo determinato dalla legge”, in materia di contratto di mutuo la consolidata giurisprudenza di legittimità ritiene che il frazionamento del debito previsto per il mutuo non modifichi la natura unitaria del contratto. Pertanto, la prescrizione decennale delle rate insolute decorrerà dalla data di scadenza prevista per la restituzione dell'ultima rata.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “La rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in pagina 5 di 7 distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicchè deve escludersi, per tali tipologie di interessi, l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4, cod. civ. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti” (cfr. Cass. civ., sez. I, sent. n. 18951/2013); ancora, “Nel contratto di mutuo la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata.” (Cass. civ., sez. III, sent. n. 17798/2011).
Nel caso in esame il credito sorge in virtù del contratto di finanziamento n. 01-60-04-
001180990 del 03.12.2010, il cui termine di prescrizione decennale decorreva dal mese di dicembre dell'anno 2015 (data di scadenza dell'ultima rata) e al momento della notifica del decreto ingiuntivo opposto non era ancora maturato, anche per la presenza di validi eventi interruttivi quale la lettera di comunicazione dell'avvenuta cessione del credito del 31.01.2020 e la lettera di diffida del 17.11.2021, la cui ricezione non risulta contestata dall'opponente.
10. L'eccezione relativa all'applicazione di interessi anatocistici risulta del tutto generica, non avendo parte opponente indicato quali rate fossero colpite da detta illegittimità, l'importo asseritamente indebitamente richiesto dall'opposta e il periodo in cui detti interessi fossero stati applicati.
11. Per quanto riguarda l'eccezione di nullità del contratto per vessatorietà delle clausole, si rileva che la stessa risulta generica e destituita di fondamento.
A tal proposito, si segnala che tale doglianza va respinta, atteso che l'opponente ha formulato le proprie deduzioni e richieste in termini del tutto vaghi e generici, attraverso un mero richiamo ai principi espressi dalla giurisprudenza senza, tuttavia, offrire elementi da cui inferire la effettiva incidenza di quanto lamentato sul rapporto in concreto intrattenuto con l'istituto di credito e senza neanche allegare quali siano le clausole vessatoria presenti nel contratto.
12. Per tali ragioni, l'opposizione è infondata è va rigettata e va confermato il decreto ingiuntivo opposto.
13. Si rigetta la richiesta, formulata da parte opponente, di condanna dell'opposta ex art. 96
c.p.c., in ragione dell'accoglimento della domanda creditoria.
pagina 6 di 7 14. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 164/2022 del
07.04.2022 (R.G. n. 788/2022), emesso dall'intestato Tribunale, dichiarandolo definitivamente esecutivo nei confronti dell'opponente;
2) rigetta la richiesta di condanna, formulata da parte opponente, ex art. 96 c.p.c.;
3) condanna alla refusione, in favore della delle spese di Parte_1 CP_1 lite, che si liquidano nella somma di € 2.700,00 (di cui € 500,00 per la fase di studio, €
400,00 per la fase introduttiva, € 900,00 per la fase di trattazione ed € 900,00 per la fase decisoria), per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge.
Castrovillari, 16.05.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
Il presente provvedimento è stato redatto con collaborazione della Dr.ssa Valentina Lerario, Addetto all'Ufficio per il Processo.
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina, all'udienza del 15.05.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1250 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Sammarro ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Corigliano – Rossano, alla via Nazionale, in virtù di procura alle liti posta a margine all'atto di citazione in opposizione;
ATTRICE - OPPONENTE
E
P.I. ), CP_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Chiara Bairati e
Francesco Ragone ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Castrovillari, alla via Roma n. 99, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
pagina 1 di 7 CONVENUTA – OPPOSTA
Oggetto: contratti bancari.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 164/2022 del 07.04.2022 (R.G. n. 788/2022), emesso dall'intestato
Tribunale, con cui veniva ingiunto a essa opponente il pagamento, in favore di , della CP_1 somma di euro 5.292,64, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, in virtù dell'omessa corresponsione delle rate relative al contratto di finanziamento stipulato in data 03.12.2010 con il cui credito per effetto della cessione ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1998 (TUB) è CP_2
giunto in capo all'odierna opposta.
L'opponente, in particolare, deduceva di non aver mai sottoscritto alcun contratto di finanziamento con la carenza di legittimazione attiva dell'opposta; la mancanza dei CP_2 requisiti per l'emissione del decreto ingiuntivo ex art. 633 c.p.c.; la prescrizione del credito;
l'applicazione di illegittimi interessi anatocistici;
la vessatorietà delle clausole contenute nel contratto di finanziamento;
l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria. Parte opponente chiedeva, altresì, la condanna dell'opposta al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
2. Si costituiva in giudizio che, contestando gli assunti attorei, chiedeva di CP_1
concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e di rigettare l'opposizione, poiché infondata in fatto ed in diritto, e di confermare il decreto in parola.
3. La causa veniva istruita documentalmente e con ordinanza dell'11.04.2023, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e assegnato alle parti il termine per l'introduzione del procedimento di mediazione.
All'udienza del 15.05.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa veniva discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
***
4. Preliminarmente, si rigetta l'eccezione di improcedibilità della domanda, sollevata da parte opponente, per omesso esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, atteso che con ordinanza dell'11.04.2023 - rilevato che nei procedimenti per ingiunzione il procedimento di pagina 2 di 7 mediazione opera solo dopo la pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione ex art. 5 del d. lgs. 28/2010 - veniva assegnato termine per l'introduzione del procedimento di mediazione, ritualmente esperito.
5. Ciò detto, si rigetta l'eccezione di inammissibilità del decreto ingiuntivo per asserita mancanza dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c., in quanto nel presente giudizio il Giudice non deve stabilire esclusivamente se il decreto ingiuntivo è stato legittimamente emesso, ma deve soprattutto accertare il fondamento della pretesa azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo e, laddove la domanda risulti fondata, deve accoglierla, indipendentemente dalla regolarità, sufficienza e validità degli elementi sulla cui base è stato emesso il decreto, i quali possono, semmai, influire solo sul regolamento delle spese processuali (Cass. Civ., sez. VI, ord. n. 14486/2019).
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “L'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633, 644 ss. cod. proc. civ.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione, anche quando si tratti di giudice di pace, è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonchè sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso. Ne consegue altresì che non può avere alcuna rilevanza, per la validità della pronuncia, né che il giudice non ne dichiari la nullità e non lo revochi, né che non motivi sul punto” (Cass. civ., sez. III, sent. n.
1184/2007).
6. Inoltre, si osserva che in materia contrattuale, nell'applicazione dei principi di cui agli artt.
1218, 1453 e ss. e 2697 c.c., il creditore deve provare la fonte contrattuale e allegare l'inadempimento del debitore. Il debitore, invece, deve provare la sussistenza di elementi estintivi dell'obbligazione asseritamente inadempiuta, in conformità al principio di riferibilità o di vicinanza della prova.
Invero, in virtù di tale principio, l'onere della prova viene ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione.
Appare, altresì, coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal pagina 3 di 7 creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione.
A tal proposito, si segnala che la Corte di Cassazione ha statuito che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”
(Cass., SS.UU., sent. n. 13533/2001).
Si segnala, infine, che, per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
7. Ebbene, applicati detti principi al caso di specie, si rileva che parte opposta ha assolto al proprio onere probatorio, producendo il contratto di finanziamento n. 01-60-04-001180990 concesso dal e ritualmente sottoscritto dall'opponente, l'estratto conto relativo al CP_2
rapporto negoziale, la lettera del 31.01.2020 con cui comunicava all'opponente CP_2
l'avvenuta cessione del credito in favore dell'odierna opposta - la cui ricezione non risulta contestata dall'opponente - e la lettera di diffida del 17.11.2021 inviata dall'odierna opposta all'opponente, al cui interno era stata inserita anche la predetta dichiarazione della CP_2 la quale risulta idonea a provare la titolarità del credito ingiunto in capo all'odierna opposta (cfr.
Cass. civ., sez. III, ord. n. 10200/2021).
L'opponente, non contestando l'inadempimento e l'erogazione del credito, si è limitato a eccepire di non aver mai stipulato alcun contratto con la prescrizione del credito, CP_2
l'illegittima applicazione di interessi anatocistici, la vessatorietà delle clausoli contrattuali.
8. Orbene, del tutto priva di pregio è l'eccezione circa la mancata stipulazione del contratto di finanziamento posto alla base del decreto monitorio, atteso che parte opposta ha prodotto il predetto contratto sottoscritto dall'opponente.
A tal proposito, si rileva che il disconoscimento della sottoscrizione, oltre che non formulato nelle conclusioni dell'atto introduttivo, risulta del tutto generico, atteso che parte opponente nel termine di cui all'art. 215, c. I, n. 2), c.p.c. si è limitata ad affermare “e pertanto disconosce le firme pagina 4 di 7 che dalla medesima sarebbero stato opposte in tal senso”, senza indicare in modo specifico le sottoscrizioni che intendeva disconoscere e i documenti sui quali le stesse erano apposte.
Per tale ragione, detto disconoscimento costituisce una mera formula di stile e, pertanto, il contratto prodotto in atti forma piena prova del diritto dell'opposta.
Invero, a tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., deve avvenire in modo formale ed inequivoco essendo, a tal fine, inidonea una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti;
inoltre, la relativa eccezione deve contenere specifico riferimento al documento e al profilo di esso che viene contestato, sicché non vale, ove venga dedotta preventivamente, a fini solo esplorativi e senza riferimento circoscritto al determinato documento, ma con riguardo ad ogni eventuale produzione in copia che sia stata o possa essere effettuata da controparte” (Cass. civ., sez. V, ord. n. 17313/2021).
Inoltre, si rileva che nel caso di specie risulta circostanza pacifica che parte opponente ha dato esecuzione parziale al contratto per cui è causa e, pertanto, il disconoscimento in parola risulta inefficace.
Invero, a tal proposito la Suprema Corte ha statuito che “Il giudice territoriale ha fatto buongoverno dei principi affermati, in subiecta materia, da questa corte regolatrice (Cass.
18748/2004), a mente dei quali la parte che abbia, anche tacitamente (oltre che, nella specie, reiteratamente e diacronicamente), riconosciuto, prima del giudizio, una scrittura a lei stessa riconducibile, non può successivamente disconoscerla, senza che, ove ciò avvenga (in spregio ad elementari principi di correttezza e buona fede), la controparte sia tenuta a chiederne la verificazione” (Cass. civ., sez. III, sent. n.10849/2012).
9. Va rigettata l'eccezione di prescrizione, in quanto allegata del tutto genericamente e, comunque, infondata.
Invero, premesso che l'art. 2934 c.c. afferma che “ogni diritto si estingue per prescrizione quando il titolare non lo esercita per il lasso di tempo determinato dalla legge”, in materia di contratto di mutuo la consolidata giurisprudenza di legittimità ritiene che il frazionamento del debito previsto per il mutuo non modifichi la natura unitaria del contratto. Pertanto, la prescrizione decennale delle rate insolute decorrerà dalla data di scadenza prevista per la restituzione dell'ultima rata.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “La rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in pagina 5 di 7 distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicchè deve escludersi, per tali tipologie di interessi, l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4, cod. civ. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti” (cfr. Cass. civ., sez. I, sent. n. 18951/2013); ancora, “Nel contratto di mutuo la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata.” (Cass. civ., sez. III, sent. n. 17798/2011).
Nel caso in esame il credito sorge in virtù del contratto di finanziamento n. 01-60-04-
001180990 del 03.12.2010, il cui termine di prescrizione decennale decorreva dal mese di dicembre dell'anno 2015 (data di scadenza dell'ultima rata) e al momento della notifica del decreto ingiuntivo opposto non era ancora maturato, anche per la presenza di validi eventi interruttivi quale la lettera di comunicazione dell'avvenuta cessione del credito del 31.01.2020 e la lettera di diffida del 17.11.2021, la cui ricezione non risulta contestata dall'opponente.
10. L'eccezione relativa all'applicazione di interessi anatocistici risulta del tutto generica, non avendo parte opponente indicato quali rate fossero colpite da detta illegittimità, l'importo asseritamente indebitamente richiesto dall'opposta e il periodo in cui detti interessi fossero stati applicati.
11. Per quanto riguarda l'eccezione di nullità del contratto per vessatorietà delle clausole, si rileva che la stessa risulta generica e destituita di fondamento.
A tal proposito, si segnala che tale doglianza va respinta, atteso che l'opponente ha formulato le proprie deduzioni e richieste in termini del tutto vaghi e generici, attraverso un mero richiamo ai principi espressi dalla giurisprudenza senza, tuttavia, offrire elementi da cui inferire la effettiva incidenza di quanto lamentato sul rapporto in concreto intrattenuto con l'istituto di credito e senza neanche allegare quali siano le clausole vessatoria presenti nel contratto.
12. Per tali ragioni, l'opposizione è infondata è va rigettata e va confermato il decreto ingiuntivo opposto.
13. Si rigetta la richiesta, formulata da parte opponente, di condanna dell'opposta ex art. 96
c.p.c., in ragione dell'accoglimento della domanda creditoria.
pagina 6 di 7 14. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 164/2022 del
07.04.2022 (R.G. n. 788/2022), emesso dall'intestato Tribunale, dichiarandolo definitivamente esecutivo nei confronti dell'opponente;
2) rigetta la richiesta di condanna, formulata da parte opponente, ex art. 96 c.p.c.;
3) condanna alla refusione, in favore della delle spese di Parte_1 CP_1 lite, che si liquidano nella somma di € 2.700,00 (di cui € 500,00 per la fase di studio, €
400,00 per la fase introduttiva, € 900,00 per la fase di trattazione ed € 900,00 per la fase decisoria), per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge.
Castrovillari, 16.05.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
Il presente provvedimento è stato redatto con collaborazione della Dr.ssa Valentina Lerario, Addetto all'Ufficio per il Processo.
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