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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 07/05/2025, n. 730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 730 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4450/2024
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4450/2024
Oggi 7 maggio 2025, alle ore 10.30, innanzi al dott. Alfredo Spitaleri, sono comparsi:
- per l'Avv. Lorena Spada la quale preliminarmente Parte_1
chiede dichiararsi la contumacia del resistente;
chiede dichiararsi la cessazione CP_1 della materia del contendere, atteso l'annullamento in autotutela emesso dal CP_1
con condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese di lite in applicazione del criterio della c.d. “soccombenza virtuale”.
Il Giudice autorizza l'Avv. Spada a precisare le conclusioni e discutere la causa.
L'avv. Spada si riporta a quanto sopra.
Il Giudice,
Si ritira in camera di consiglio. Quindi, rientrato dalla camera di consiglio ha pronunciato e pubblicato la seguente sentenza dandone lettura ex art. 429 c.p.c.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 1 di 4 N. R.G. 4450/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4450/2024
PROMOSSA DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Lorena Spada, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ); Controparte_2 P.IVA_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 07.05.2025, all'esito della discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di riassunzione depositato in data 27.12.2024, il in Parte_1
persona dell'amministratore pro tempore, ha evocato in giudizio il Controparte_2
Pag. 2 di 4 chiedendo l'annullamento o la dichiarazione di inefficacia del verbale n. 8501/A, elevato dalla Polizia Municipale in data 21 giugno 2022 per presunta violazione dell'ordinanza sindacale n. 1/2018, punto 8 lett. G, in materia di raccolta differenziata dei rifiuti. Il ricorrente ha dedotto plurimi motivi di illegittimità del verbale, tra cui la mancata indicazione della facoltà di pagamento in misura ridotta, la violazione del principio di responsabilità personale per fatti altrui, l'omessa motivazione in ordine alla mancata contestazione immediata, l'erroneità della notificazione e la carenza di legittimazione dell'amministratore condominiale in relazione alla condotta contestata.
La causa è stata ritualmente riassunta dinanzi a questo Tribunale in esito alla sentenza n.
1123/2024, con la quale il Giudice di Pace di ha dichiarato la propria CP_2
incompetenza per materia, assegnando i termini di cui all'art. 50 c.p.c. per la prosecuzione del giudizio innanzi al giudice competente.
Il è stato regolarmente raggiunto dalla notificazione del ricorso in Controparte_2
riassunzione e del decreto di fissazione di udienza, ma non ha svolto attività difensiva, sicché deve esserne dichiarata la contumacia ai sensi dell'art. 291 c.p.c.
All'odierna udienza di discussione, il procuratore del ha chiesto dichiararsi Parte_1
cessata la materia del contendere, producendo il provvedimento con cui il Comando della P.M. del ha disposto l'archiviazione del verbale n. 8501/A. Controparte_2
Parte ricorrente ha chiesto altresì che le spese del giudizio vengano poste a carico del in applicazione del principio della soccombenza virtuale. Controparte_2
Ciò posto, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere quando sia venuto a conoscenza di fatti obiettivi, posteriori alla domanda giudiziale, dai quali deriva in concreto la eliminazione del contrasto fra le parti e il conseguente venir meno della necessità della pronuncia giudiziale (Cass. 22 marzo 1995, n. 3265: Cass. 26 maggio 1999, n. 5097).. In caso di contrasto sulla regolamentazione delle spese, si fa applicazione del principio della soccombenza virtuale, valutando l'esito verosimile della lite secondo una prognosi postuma e ipotetica della sua definizione nel merito (Cass.,
Sez. Un., 19.11.2021, n. 25478)
Alla luce dei suddetti principi, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, non sussistendo più interesse del ricorrente a coltivare ulteriormente la Parte_1
domanda originaria, in ragione della sopravvenuta archiviazione del verbale impugnato.
Pag. 3 di 4 Tale archiviazione, disposta unilateralmente dalla stessa amministrazione resistente, integra una sostanziale rinuncia alla pretesa sanzionatoria e costituisce implicito riconoscimento della fondatezza delle ragioni dedotte in ricorso. Secondo una prognosi di verosimiglianza, il ricorso sarebbe stato accolto nel merito, risultando, al riguardo, prima facie fondate le doglianze relative alla genericità dell'individuazione del trasgressore, in violazione del principio di responsabilità personale. Ricorrono pertanto i presupposti per porre le spese processuali a carico del resistente, in CP_1
applicazione del criterio della soccombenza virtuale.
Le spese vanno liquidate per le fasi di studio, introduttiva e decisionale ai valori minimi, ai sensi del D.M. n. 55/2014 come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della contumacia della parte resistente, della definizione del giudizio alla prima udienza e della ripetitività delle questioni trattate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, nella persona del G.U., Dott. Alfredo
Spitaleri, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4450/2024 r.g., così dispone:
1) Dichiara la contumacia del Controparte_2
2) Dichiara cessata la materia del contendere.
3) Condanna il alla rifusione, in favore del Controparte_2 Parte_1
delle spese di lite che liquida in complessivi € 232,00 per compensi
[...]
professionali, oltre rimborso forfettario spese nella misura del 15%, c.p.a. al 4%
e i.v.a. al 22%, se dovuta, come per legge.
Così deciso a Siracusa, in data 7 maggio 2025.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 4 di 4
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4450/2024
Oggi 7 maggio 2025, alle ore 10.30, innanzi al dott. Alfredo Spitaleri, sono comparsi:
- per l'Avv. Lorena Spada la quale preliminarmente Parte_1
chiede dichiararsi la contumacia del resistente;
chiede dichiararsi la cessazione CP_1 della materia del contendere, atteso l'annullamento in autotutela emesso dal CP_1
con condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese di lite in applicazione del criterio della c.d. “soccombenza virtuale”.
Il Giudice autorizza l'Avv. Spada a precisare le conclusioni e discutere la causa.
L'avv. Spada si riporta a quanto sopra.
Il Giudice,
Si ritira in camera di consiglio. Quindi, rientrato dalla camera di consiglio ha pronunciato e pubblicato la seguente sentenza dandone lettura ex art. 429 c.p.c.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 1 di 4 N. R.G. 4450/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4450/2024
PROMOSSA DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Lorena Spada, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ); Controparte_2 P.IVA_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 07.05.2025, all'esito della discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di riassunzione depositato in data 27.12.2024, il in Parte_1
persona dell'amministratore pro tempore, ha evocato in giudizio il Controparte_2
Pag. 2 di 4 chiedendo l'annullamento o la dichiarazione di inefficacia del verbale n. 8501/A, elevato dalla Polizia Municipale in data 21 giugno 2022 per presunta violazione dell'ordinanza sindacale n. 1/2018, punto 8 lett. G, in materia di raccolta differenziata dei rifiuti. Il ricorrente ha dedotto plurimi motivi di illegittimità del verbale, tra cui la mancata indicazione della facoltà di pagamento in misura ridotta, la violazione del principio di responsabilità personale per fatti altrui, l'omessa motivazione in ordine alla mancata contestazione immediata, l'erroneità della notificazione e la carenza di legittimazione dell'amministratore condominiale in relazione alla condotta contestata.
La causa è stata ritualmente riassunta dinanzi a questo Tribunale in esito alla sentenza n.
1123/2024, con la quale il Giudice di Pace di ha dichiarato la propria CP_2
incompetenza per materia, assegnando i termini di cui all'art. 50 c.p.c. per la prosecuzione del giudizio innanzi al giudice competente.
Il è stato regolarmente raggiunto dalla notificazione del ricorso in Controparte_2
riassunzione e del decreto di fissazione di udienza, ma non ha svolto attività difensiva, sicché deve esserne dichiarata la contumacia ai sensi dell'art. 291 c.p.c.
All'odierna udienza di discussione, il procuratore del ha chiesto dichiararsi Parte_1
cessata la materia del contendere, producendo il provvedimento con cui il Comando della P.M. del ha disposto l'archiviazione del verbale n. 8501/A. Controparte_2
Parte ricorrente ha chiesto altresì che le spese del giudizio vengano poste a carico del in applicazione del principio della soccombenza virtuale. Controparte_2
Ciò posto, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere quando sia venuto a conoscenza di fatti obiettivi, posteriori alla domanda giudiziale, dai quali deriva in concreto la eliminazione del contrasto fra le parti e il conseguente venir meno della necessità della pronuncia giudiziale (Cass. 22 marzo 1995, n. 3265: Cass. 26 maggio 1999, n. 5097).. In caso di contrasto sulla regolamentazione delle spese, si fa applicazione del principio della soccombenza virtuale, valutando l'esito verosimile della lite secondo una prognosi postuma e ipotetica della sua definizione nel merito (Cass.,
Sez. Un., 19.11.2021, n. 25478)
Alla luce dei suddetti principi, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, non sussistendo più interesse del ricorrente a coltivare ulteriormente la Parte_1
domanda originaria, in ragione della sopravvenuta archiviazione del verbale impugnato.
Pag. 3 di 4 Tale archiviazione, disposta unilateralmente dalla stessa amministrazione resistente, integra una sostanziale rinuncia alla pretesa sanzionatoria e costituisce implicito riconoscimento della fondatezza delle ragioni dedotte in ricorso. Secondo una prognosi di verosimiglianza, il ricorso sarebbe stato accolto nel merito, risultando, al riguardo, prima facie fondate le doglianze relative alla genericità dell'individuazione del trasgressore, in violazione del principio di responsabilità personale. Ricorrono pertanto i presupposti per porre le spese processuali a carico del resistente, in CP_1
applicazione del criterio della soccombenza virtuale.
Le spese vanno liquidate per le fasi di studio, introduttiva e decisionale ai valori minimi, ai sensi del D.M. n. 55/2014 come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della contumacia della parte resistente, della definizione del giudizio alla prima udienza e della ripetitività delle questioni trattate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, nella persona del G.U., Dott. Alfredo
Spitaleri, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4450/2024 r.g., così dispone:
1) Dichiara la contumacia del Controparte_2
2) Dichiara cessata la materia del contendere.
3) Condanna il alla rifusione, in favore del Controparte_2 Parte_1
delle spese di lite che liquida in complessivi € 232,00 per compensi
[...]
professionali, oltre rimborso forfettario spese nella misura del 15%, c.p.a. al 4%
e i.v.a. al 22%, se dovuta, come per legge.
Così deciso a Siracusa, in data 7 maggio 2025.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 4 di 4