Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 10/04/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
NRG 126/2023
Tribunale di Biella
Davanti al giudice onorario dott.ssa Rita Buccetti, oggi 31 marzo 2025 è chiamata la causa promossa da in persona del legale rappresentante p.t. nei confronti di Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t iscritta al ruolo nell'anno 2023 al Controparte_1
numero 126.
L'udienza è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. .(udienza c.d. figurata)
I procuratori delle parti hanno depositato note di trattazione scritta da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
Il giudice si ritira per deliberare.
All'esito della camera di consiglio viene data lettura di motivazione e dispositivo della seguente sentenza mediante deposito telematico della seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di BIELLA nella persona del Giudice Onorario in funzione di giudice unico
- dott.ssa Rita Buccetti ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione Parte_2
avverso il decreto ingiuntivo 548/2022 RG n. 1298/2022 emesso dal Tribunale di Biella in data 20.12.2022 con cui era ingiunto il pagamento dell'importo di € 43248,00 oltre a interessi e alle spese del procedimento, in favore di in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t. A sostegno della propria opposizione deduceva la non debenza dell'importo ingiunto in quanto i) il contratto sarebbe stato stipulato prima della cessione
sociale, ii) si tratterebbe di un contratto eccedente l'ordinaria amministrazione (in ragione del suo importo) e, in quanto tale, non avrebbe potuto essere stipulato dai cedenti secondo gli accordi intercorsi tra cedente e cessionario, iii) l'importo richiesto configurerebbe una
“penale” a seguito di recesso del contratto, non dovuta in quanto non risulterebbe dimostrato il danno e, in ogni caso, si tratterebbe di un importo eccessivo e, come tale, da ridursi ad equità da parte del Giudice. Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto a per i motivi esposti in atti. CP_1
Si costituiva in giudizio in persona dell'amministratore unico e legale Controparte_1
rappresentante contestando in fatto e in diritto quanto ex adverso dedotto Parte_4
affermando la mancanza di contestazione del contratto, l'irrilevanza (e conseguente inopponibilità nei propri confronti) del contratto di cessione di quote allegato da controparte, la conoscenza del contratto da parte di e, infine, la non Parte_1
configurabilità quale penale degli importi richiesti stante l'inesistenza di un danno e, in ogni caso, la mancanza della asserita iniquità. Concludeva, pertanto, in via principale per il rigetto dell'opposizione proposta con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, in via subordinata dichiarare tenuta e, come tale, condannare controparte al pagamento in proprio favore della somma ingiunta o della diversa somma accertanda in corso di causa oltre ad interessi di mora dalla scadenza delle singole fatture al saldo.
Giova preliminarmente precisare che la presente sentenza è redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt.132 e 118 disp.att. cpc e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisone non essendo il Giudice tenuto ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ma potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisone” concretamente adottata. Pertanto, le questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per effetto dell'error in procedendo) ma semplicemente assorbire ( o superate) per incompatibilità logico- giuridica con quanto ritenuto concretamente provato dal giudicante.
1.Premessa: Come è noto l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario processo di cognizione che si svolge secondo le regole del procedimento ordinario con la conseguenza che il Giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni formulate ex adverso. In tale giudizio, secondo i principi operanti in tema di onere della prova, incombe su chi fa valere un qualsiasi diritto l'onere di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, ciò in quanto non si verifica alcuna inversione dell'onere della prova poiché non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti. Solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, mentre in termini sostanziali è il creditore (opposto, convenuto in senso processuale) che ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto azionato ex art. 2697 cod. civ., mentre al debitore (opponente, attore in senso processuale) compete di addurre eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito;
talchè le difese con le quali il debitore miri ad evidenziare l'inesistenza, invalidità o non azionabilità del credito non si collocano sul versante della domanda (che resta quella prospettata dal creditore nel procedimento d'ingiunzione) ma configurano delle eccezioni (ex multis Cass. 22.4.2003
n.6421).
2. La pretesa creditoria. La pretesa creditoria avanzata nel presente giudizio trova origine dal contratto di fornitura di servizi informatici sottoscritto dalle parti in data
9.9.2021: , società che si occupa di formazione del personale e di gestione degli Parte_1
adempimenti connessi alla elaborazione di paghe e contributi del personale di aziende di varie dimensioni, acquistava da , società operante nel settore dei servizi di messa CP_1
a disposizione di software accessibile al cliente da remoto, la piattaforma “Flexibile”, soluzione software per tutte le linee di business delle Agenzie per il lavoro e Enti Formativi
(vedi doc.prod. Sub 1 fasc. parte convenuta) con i servizi meglio descritti in contratto (da intendersi qui integralmente richiamati) e dietro corrispettivo mensile come meglio precisato e indicato all'allegato B del suddetto contratto (da intendersi qui integralmente richiamato). Ai sensi dell'art. 2 (“Durata del contratto e disdetta anticipata”) le parti convenivano validità ed efficacia a partire dal 1.10.2021 e sino al 30.9.2023 per una durata complessiva, pertanto, di mesi 24 e, nel contempo, pattuivano che nel caso in cui il cliente decidesse di dare disdetta in qualsiasi momento prima della scadenza dei 24 mesi ciò avrebbe comportato il pagamento di una quota finale pari al 75% delle mensilità residue. Secondo la prospettazione di parte attrice detto contratto sarebbe stato stipulato dall'allora amministratore delegato (sig. ) poco prima della modificazione Persona_1
dell'intera compagine sociale avvenuta con contratto di cessione di quote in data
30.11.2021 da a La nuova compagine sociale avrebbe appreso Parte_1 Parte_3
dell'esistenza del contratto intercorso con solo nel settembre 2022 in occasione CP_1
dell'approfondimento di alcune richieste di pagamento tra cui, appunto, anche quella proveniente dall'odierna convenuta che lamentava il mancato pagamento della fornitura.
In data 12.10.2022 l'odierna attrice inviava a controparte la disdetta anticipata ritenendo
I"l gestionale mai in pratica utilizzato e comunque utilizzabile in maniera minimale” conseguentemente, chiedendo la non applicazione della penale (vedi doc.prod. Sub 13 fasc. parte convenuta). Stante il mancato pagamento della fornitura e la disdetta anticipata, parte convenuta opposta azionava in via monitoria il proprio credito avente ad oggetto le fatture impagate emesse per le prestazioni rese da dicembre 2021 a settembre 2022 (per un complessivo importo di € 24.488,00) oltre a € 18.360,00 a titolo di risoluzione anticipata del contratto di fornitura. Così ricostruita la vicenda si osserva che parte creditrice ha fornito adeguata prova del proprio credito avendo versato in atti la fonte della propria pretesa (ovvero il contratto intercorso tra le parti) rispetto al quale, giova sottolineare, controparte non ha sollevato specifiche contestazioni - con ciò potendosi ritenere provata in causa il fatto costitutivo del credito ex art. 115 c.p.c. - nè ha eccepito il mancato ricevimento delle fatture e/o l'inadempimento (totale o parziale) di controparte con ciò che ne consegue in termini di assolvimento degli oneri probatori nell'ambito del giudizio che ci occupa.
3. Le ragioni di opposizione. A fronte di tale quadro probatorio le ragioni addotte dall'opponente per contrastare il fatto costitutivo del credito appaiono, a parere di chi scrive, prive di rilievo ai fini che ci occupano. Ed invero, a) quanto agli importi richiesti a titolo di pagamento delle fatture, in primo luogo si osserva che le argomentazioni difensive in ordine alla mancata conoscenza del contratto di fornitura oggetto di causa in ragione del contratto di cessione di quote e della conseguente mancata informazione alla nuova compagine sociale appaiono del tutto irrilevanti posto che al suddetto contratto di cessione di quote parte creditrice è estranea ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1372 cod. Civ. a mente del quale – come è noto – il contratto ha forza di legge unicamente tra le parti, nè
è in alcun altro modo opponibile ad essa anche sotto il profilo dell'asserito carattere di attività di straordinaria amministrazione: non v'è chi non veda, infatti, come eventuali eccezioni di tal genere possano essere sollevate unicamente nei rapporti interni tra le parti
(cedente e cessionario) determinando il sorgere di eventuali profili di responsabilità degli organi societari e non certo nei confronti dei terzi, per altro neppure al corrente della suddetta operazione di cessione di quote societarie. In secondo luogo merita rilevare che le argomentazioni circa il mancato uso del software per non esserne a conoscenza appaiono smentite dalla documentazione in atti (vedi scambio di mail sub 17 fascicolo parte convenuta) risalente ad epoca successiva alla cessione delle quote, ed inoltre le motivazioni di un non uso e/o uso minimale addotte a supporto della disdetta del contratto appaiono, da un lato, infondate non avendo parte attrice provato né offerto di provare che tale mancato utilizzo dipendesse dal un vizio/difetto del programma, dall'altro lato irrilevanti posto che parte attrice non ha specificato le ragioni del mancato utilizzo limitandosi ad addurre un uso minimale, il che come è noto, è un fatto privo di qualsivoglia rilevo giuridico.
b) quanto all'importo richiesto a titolo di asserita penale, le argomentazioni difensive addotte da parte attrice non paiono, a parere di chi scrive, cogliere nel segno. Ed invero, come è noto con la clausola penale le parti determinano di pattuire in via preventiva e forfettaria l'ammontare del risarcimento del danno in caso di inadempimento dell'obbligazione o di ritardo nell'adempimento. Nella fattispecie in esame, invece, le parti hanno pattuito - con espressione chiara e inequivocabile tale per cui non vi sono motivi per discostarsi dal dato letterale - un corrispettivo in caso di recesso anticipato nella misura del 75% delle mensilità residue. Pertanto, il presupposto per il sorgere della obbligazione indennitaria/risarcitoria non è quello tipico ricorrente in caso di operatività di una clausola penale (ovvero un inadempimento o un ritardo nell'adempimento) bensì il recesso ovvero la chiara manifestazione di volontà di uno dei contraenti di non avere più interesse al contratto. La fattispecie, infatti, appare inquadrabile sub specie multa penitenziale ai sensi dell'art. 1373 comma 3 cod. Civ. essendo il corrispettivo previsto quale indennizzo/prezzo dello ius peonitendi er il recesso. Secondo giurisprudenza costante il corrispettivo previsto per l'esercizio della facoltà di recesso ai sensi dell'art. 1373 comma 3 cod. Civ. qualora intervenga successivamente alla conclusione del contratto di appalto (e, dunque, ad esecuzione già iniziata come nel caso che ci occupa) ha natura indennitaria perchè mira alla sola finalità di indennizzare la controparte nell'ipotesi di esercizio del diritto di recesso da parte dell'altro contraente: ne consegue che in tali casi, poichè non è richiesta alcuna indagine sull'addebitabilità del recesso, diversamente da quanto avviene in tema di caparra confirmatoria o di risoluzione per inadempimento, il giudice deve limitarsi a prendere atto dell'avvenuto esercizio di tale diritto potestativo da parte del recedente e condannarlo al pagamento del corrispettivo richiesto dalla controparte (cfr per tutte Cass. 03/17340 e
10/6558).
Alla luce delle argomentazioni sovra esposte pare potersi concludere che parte attrice non ha provato nè offerto di provare– come sarebbe stato suo onere - alcun fatto modificativo, estintivo o impeditivo del sorgere del credito posto che le argomentazioni difensive sono risultate inidonee a contrastare la fondatezza della pretesa creditoria avendo viceversa parte opposta fornito adeguata prova del proprio credito. E' appena il caso di rilevare che il granitico orientamento della Suprema Corte, è nel senso che il creditore che agisca per l'adempimento deve dare la prova unicamente della propria fonte negoziale o legale del suo diritto mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, sarà poi quest'ultima (rectius il debitore) a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto costituito dall'avvenuto adempimento, (cfr per tutte Cass. SSUU 30.10.2001 n. 13533), prova che, come sovra esposto, è risultata carente nel caso che ci occupa.
Ciò posto, pare potersi concludere che la pretesa creditoria deve ritenersi fondata con conseguente doverosità del pagamento dovuto e rigetto dell'opposizione proposta in quanto infondata e, come tale, non meritevole di accoglimento.
Ogni ulteriore argomentazione deve ritenersi disattesa e/o assorbita.
5.Spese. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al Decreto del Ministero della Giustizia n.55/2014 e successive modificazioni tenuto conto delle caratteristiche dell'attività prestata, della complessità e del numero delle questioni giuridiche e di fatto trattate e dell'attività concretamente svolta in € 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria, € 1453,00 per la fase decisoria, e così complessivi € 3809,00 per compensi, oltre a Iva , Cap ex lege e 15% rimborso spese forfettarie ex art. 2 comma 2° D.M. Cit. e anticipazioni documentate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1.rigetta l'opposizione proposta e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n.
548/2022 RG n. 1298/2022 emesso in data 20.12.2022 dal Tribunale di Biella.
2.. dichiara tenuta e come tale condanna con sede in Milano (P.IVA Parte_1
) in persona del legale rappresentante p.t. a rimborsare a con P.IVA_1 Controparte_1
sede in Biella (P IVA ) in persona dell'amministratore e legale rappresentante P.IVA_2
p.t. le spese del presente grado di giudizio liquidate in complessivi € 3809,00 oltre ad IVA
CAP, rimborso spese forfettarie e anticipazioni documentate.
Così deciso in Biella in data 31 marzo 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Rita Buccetti