TRIB
Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 25/10/2025, n. 1093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1093 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 4094/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Valeria Ardoino Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. nato a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Raffaella Romoli;
conclusioni dei ricorrenti:
“il collegio con sentenza voglia OMOLOGARE la seguente nuova condizione modificativa del verbale di separazione consensuale redatto avanti il Tribunale di Genova il 20/03/1998 (cron.
1882), omologato in data 31/03/1998:
in modifica del verbale del Tribunale di Genova cron.1882 del 20/03/1998, omologato in data
31/03/1998,
“La signora espressamente rinuncia all'assegno alimentare di attuali euro Parte_1
310,00 (originarie lire 500.000) pari alla metà di originarie Lire 1.000.000 (un milione) mensili
1 (pari ad euro 516,45) previsti a suo tempo per il mantenimento del figlio e della moglie, da versarsi entro il 15 di ogni mese, presso il proprio conto corrente e/o a qualsiasi altro importo
a titolo di assegno alimentare.
Con compensazione delle spese di lite tra le parti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
con ricorso congiunto depositato il 18.6.2025 e hanno Parte_1 Parte_2
chiesto la modifica delle condizioni di separazione consensuale di cui al verbale di udienza del 20.3.1998, omologata da questo Tribunale il 31.3.1998;
segnatamente, i ricorrenti hanno riferito di sopravvenienze fattuali frattanto intervenute: tra queste, in specie, il sensibile peggioramento delle condizioni di salute (e reddituali) del sig.
il quale si trovava stabilmente ricoverato presso una struttura sanitaria con retta Pt_2
mensile pari a euro 2.532,68;
i coniugi hanno altresì dato atto che il contributo destinato al figlio (nato il [...]) Per_1
posto a carico del padre in forza degli accordi di separazione era cessato;
i ricorrenti hanno allora congiuntamente instato perché fosse recepita l'espressa rinuncia da parte della sig.ra a percepire dal marito alcuna somma (oltreché quale contributo al Pt_1
mantenimento di anche) a titolo di contributo al proprio mantenimento;
Per_1
all'udienza del 23.10.2025 la sig.ra ha ulteriormente precisato che il figlio era Pt_1 Per_1
da tempo autosufficiente e che ella non aveva alcuna pretesa nei riguardi del marito per il mantenimento del figlio;
***
visti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta;
ritenuto che le condizioni oggetto di accordo tra le parti, come sopra riportate, possano venire recepite, non risultando contrarie a norme imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando,
2 a modifica delle condizioni di separazione di cui al verbale di udienza del 20.3.1998, omologata il 31.3.1998 dal Tribunale di Genova,
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra i coniugi nei termini di cui alle conclusioni congiunte sopra trascritte.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 24.10.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott.ssa Valeria Ardoino
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Valeria Ardoino Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. nato a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Raffaella Romoli;
conclusioni dei ricorrenti:
“il collegio con sentenza voglia OMOLOGARE la seguente nuova condizione modificativa del verbale di separazione consensuale redatto avanti il Tribunale di Genova il 20/03/1998 (cron.
1882), omologato in data 31/03/1998:
in modifica del verbale del Tribunale di Genova cron.1882 del 20/03/1998, omologato in data
31/03/1998,
“La signora espressamente rinuncia all'assegno alimentare di attuali euro Parte_1
310,00 (originarie lire 500.000) pari alla metà di originarie Lire 1.000.000 (un milione) mensili
1 (pari ad euro 516,45) previsti a suo tempo per il mantenimento del figlio e della moglie, da versarsi entro il 15 di ogni mese, presso il proprio conto corrente e/o a qualsiasi altro importo
a titolo di assegno alimentare.
Con compensazione delle spese di lite tra le parti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
con ricorso congiunto depositato il 18.6.2025 e hanno Parte_1 Parte_2
chiesto la modifica delle condizioni di separazione consensuale di cui al verbale di udienza del 20.3.1998, omologata da questo Tribunale il 31.3.1998;
segnatamente, i ricorrenti hanno riferito di sopravvenienze fattuali frattanto intervenute: tra queste, in specie, il sensibile peggioramento delle condizioni di salute (e reddituali) del sig.
il quale si trovava stabilmente ricoverato presso una struttura sanitaria con retta Pt_2
mensile pari a euro 2.532,68;
i coniugi hanno altresì dato atto che il contributo destinato al figlio (nato il [...]) Per_1
posto a carico del padre in forza degli accordi di separazione era cessato;
i ricorrenti hanno allora congiuntamente instato perché fosse recepita l'espressa rinuncia da parte della sig.ra a percepire dal marito alcuna somma (oltreché quale contributo al Pt_1
mantenimento di anche) a titolo di contributo al proprio mantenimento;
Per_1
all'udienza del 23.10.2025 la sig.ra ha ulteriormente precisato che il figlio era Pt_1 Per_1
da tempo autosufficiente e che ella non aveva alcuna pretesa nei riguardi del marito per il mantenimento del figlio;
***
visti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta;
ritenuto che le condizioni oggetto di accordo tra le parti, come sopra riportate, possano venire recepite, non risultando contrarie a norme imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando,
2 a modifica delle condizioni di separazione di cui al verbale di udienza del 20.3.1998, omologata il 31.3.1998 dal Tribunale di Genova,
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra i coniugi nei termini di cui alle conclusioni congiunte sopra trascritte.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 24.10.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott.ssa Valeria Ardoino
3