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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 16/06/2025, n. 1605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1605 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 11753/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott. Roberto Bonino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 11753/2024 promossa da:
C.F. , in persona del suo Parte_1 CodiceFiscale_1
legale rappresentante pro tempore Sig.ra elettivamente domiciliato in Chiavari, via Parte_2
Nino Bixio 24/5, presso l'avvocato Marco Silvio GOGIOSO che lo rappresenta e difende;
Ricorrente
Contro
Controparte_1
Convenuto contumace
******
CONCLUSIONI:
Per il ricorrente:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, reiecta ogni contraria eccezione e deduzione, in accoglimento del presente ricorso e con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege:
1 - Accertare e dichiarare - previa apertura della successione di nato a [...]
Sestri Levante il 12.09.1945 e deceduto il 26.03.1999, c.f. – che C.F._2 CP_1
, nato a [...] il [...], c.f. , è erede puro e semplice del
[...] C.F._3 predetto avendone tacitamente accettato l'eredità. Persona_1
2 - Conseguentemente, accertare e dichiarare che nato a [...]_1
il 23.11.1988, c.f. , ha acquistato mortis causa dal menzionato de cuius la C.F._3 proprietà degli immobili siti in Sestri Levante (GE) e censiti al Catasto Fabbricati di detto Comune con i seguenti dati:
per la quota di 1/9: Foglio 23 Mappale 1235 Sub 52 – Via Della Chiusa n. 103 B Piano T –
Zona Censuaria 1 - ctg. C/6 – Cl. 4 – Cons. 13 mq – Superficie catastale 13 mq - Rendita Euro
67,81=;
Foglio 23 Mappale 1235 Sub 71 – Via della Chiusa n. 103 B interno 4 Piano 2 – Zona
Censuaria 1 – ctg. A/3 – Cl. 4 – Cons. 6,5 vani – Superficie catastale 105 mq – Rendita Euro
704,96=;
b) per la quota di 1/6: Foglio 26 Mappale 17 Sub 8 – Via Chiesa Trigoso n. 18 Piano 2 –
Zona Censuaria 1 - ctg. A/4 – Cl. 5 – Cons. 4,5 vani – Superficie catastale 73 mq - Rendita Euro
360,23=.
- Ordinare al Conservatore dei RR.II. di Chiavari di provvedere, ai sensi dell'art. 2648 c.c., alla trascrizione della emananda sentenza con esonero da sua responsabilità.
- Con vittoria di spese e dei compensi di lite, oltre spese generali IVA e CPA come per legge
e le successive occorrende.
Salvis juribus”.
*****
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex articolo 281 sexies cpc, depositato in data 26 novembre 2024, l' Parte_1 ha chiesto che venga accertato che è erede puro e semplice di
[...] Controparte_1
, nato a [...] il [...] ed ivi deceduto il 26.03.1999, c.f., avendone Persona_1 tacitamente accettato l'eredità.
Per effetto di tale accettazione tacita, il ricorrente ha chiesto che venga accertato che
[...]
ha acquistato per successione la proprietà sui beni di cui al paragrafo due delle CP_1
conclusioni sub a) e sub b) e che, conseguentemente sia ordinato al Conservatore dei Registri
Immobiliari di Chiavari di provvedere ai sensi dell'articolo 2648 c.c. alla trascrizione dell'emananda sentenza.
A fondamento del ricorso, l' ha allegato: Parte_1
- di essere creditore di , nato a [...] il [...] e residente in Controparte_1
Sestri Levante (GE), Viale Dante n. 132 B int. 5, c.f. , della somma C.F._3
di Euro 4.954,83, in forza del decreto ingiuntivo 27-28 Febbraio 2014 N. 73/14 del Giudice di Pace di Chiavari ed atti successivi, oltre interessi di legge, oltre il costo di notifica dell'atto di precetto 5/07/2024 e le spese e compensi della successiva procedura esecutiva immobiliare RG. Es. N. 396/2024 instaurata dall'odierno ricorrente nanti il Tribunale di
Genova con atto di pignoramento immobiliare notificato il 12/08/2024;
- che, nell'ambito di tale procedura esecutiva immobiliare il GE., dopo il deposito dell'istanza di vendita e della documentazione di cui all'articolo 567 II comma c.p.c. rilevava che dalla già menzionata documentazione non si evinceva la titolarità dell'immobile pignorato in capo all'esecutato;
- che, pertanto, l'odierno ricorrente depositava memoria evidenziando che la volturazione catastale dei beni in capo al debitore esecutato dei beni pignorati costituiva atto di accettazione tacita dell'eredità;
- che il Giudice dell'esecuzione osservava che la voltura catastale “non appare ex se trascrivibile nei registri immobiliari”, ragion per cui invitava “il creditore a procedere alla regolarizzazione della continuità delle trascrizione in favore dell'odierno debitore”.
Per tali motivi, l' radicava l'odierno procedimento. Parte_1
Con decreto di fissazione di udienza, il Giudice fissava per la comparizione delle parti l'udienza del
06 marzo 2025.
In tale udienza, il Giudice verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia del resistente, ammetteva l'interpello del resistente dedotto in ricorso e fissava per l'assunzione della prova ammessa l'udienza del 14 maggio 2025.
In tale udienza, attesa la mancata comparizione senza giustificato motivo del convenuto contumace a rendere l'interpello, il Giudice rinviava la causa per discussione all'udienza dell'11 giugno 2025.
In tale udienza la causa veniva discussa e il giudice la tratteneva in decisione.
*****
Il ricorso merita accoglimento per le seguenti ragioni.
Deve premettersi in diritto che ai sensi degli articoli 474 c.c. e 476 c.c. l 'eredità può essere accettata sia espressamente che tacitamente e che l'accettazione è tacita quando il chiamato compie un atto che non avrebbe diritto di fare se non nella qualità di erede.
La Suprema Corte ha ribadito in varie pronunce che l'accettazione tacita dell'eredità si desume dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato che travalica il semplice mantenimento dello stato di fatto, quale esistente al momento di apertura della successione (cfr. tra le altre Cass. Civ. n.
10060/2018).
Per quanto attiene alla domanda di riconoscimento della qualità di eredi puri e semplici, si osserva che tra gli atti che comportano l'accettazione tacita dell'eredità, ipotesi contemplata dall'articolo
476 c.c., vi è la volturazione catastale di un immobile. L'atto di voltura catastale, infatti, rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche dal punto di vista civilistico, quale elemento per l'accertamento legale o materiale della proprietà materiale e dei relativi passaggi, dal momento che, soltanto, chi intende accettare l'eredità ragionevolmente assume l'onere di effettuare la voltura catastale e di censire nei registri catastali il mutamento della titolarità del diritto dominicale dal de cuius a sé stesso (cfr. Cass. Civ., n. 11478/2021, n. 22317/2014, n.
10798/2009; n. 5226/2002).
Dalle visure catastali prodotte unitamente al ricorso (sub 8a, 8b, 8c), emerge come , Controparte_1
pur in assenza di una dichiarazione espressa di accettazione ereditaria, abbia provveduto ad eseguire voltura catastale in proprio favore delle quote dei beni a loro volta intestati pro quota al de cuius.
Per tali motivi, deve essere riconosciuta la qualità di erede puro e semplice di in Persona_1
capo a e deve essere dichiarato che è proprietario sui seguenti Controparte_1 Controparte_1
beni, delle seguenti quote:
- quota di 1/9 di immobile iscritto al Catasto Fabbricati del Comune di Sestri Levante al
Foglio 23 Mappale 1235 Sub 52;
- quota di 1/9 di immobile iscritto al Catasto Fabbricati del Comune di Sestri Levante al
Foglio 23 Mappale 1235 sub 71;
- quota di 1/6 di immobile iscritto al Catasto Fabbricati del Comune di Sestri Levante al
Foglio 26 Mappale 17 Sub 8.
Ai sensi dell'articolo 2648 terzo comma c.c., si ordina al Conservatore dei Registri immobiliari di
Chiavari di provvedere alla trascrizione del presente provvedimento.
Le spese di lite
Le spese di lite, in considerazione dell'accoglimento delle domande formulate dall'Istituto
Scolastico ricorrente sono a carico del convenuto contumace e valutata la causa di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 vengono liquidate in conformità al D.M. n.147/2022 come di seguito:
€ 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva ed € 1.701,00 per la fase decisionale e così complessivamente in € 3.397,00 per compensi oltre 302,74 per esborsi e oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
- dichiara che è erede puro e semplice di , per le Controparte_1 Persona_1
motivazioni di cui in narrativa;
- accerta che è proprietario sui seguenti beni delle seguenti quote: Controparte_1 o quota di 1/9 di immobile iscritto al Catasto Fabbricati del Comune di Sestri Levante al Foglio 23 Mappale 1235 Sub 52;
o quota di 1/9 di immobile iscritto al Catasto Fabbricati del Comune di Sestri Levante al Foglio 23 Mappale 1235 sub 71;
o quota di 1/6 di immobile iscritto al Catasto Fabbricati del Comune di Sestri Levante al Foglio 26 Mappale 17 Sub 8.
- ordina al Conservatore dei Registri Immobiliare di Chiavari di provvedere alla trascrizione del presente provvedimento;
- condanna a rimborsare all' , in persona del Controparte_1 Parte_1 legale rappresentante pro-tempore, le spese di lite del presente giudizio quantificate in €
3.397,00 per compensi ed € 302,74 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali
15%, cpa e iva di legge.
Così deciso in Genova l' 11 Giugno 2025
Il Giudice
Dott. Roberto Bonino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott. Roberto Bonino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 11753/2024 promossa da:
C.F. , in persona del suo Parte_1 CodiceFiscale_1
legale rappresentante pro tempore Sig.ra elettivamente domiciliato in Chiavari, via Parte_2
Nino Bixio 24/5, presso l'avvocato Marco Silvio GOGIOSO che lo rappresenta e difende;
Ricorrente
Contro
Controparte_1
Convenuto contumace
******
CONCLUSIONI:
Per il ricorrente:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, reiecta ogni contraria eccezione e deduzione, in accoglimento del presente ricorso e con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege:
1 - Accertare e dichiarare - previa apertura della successione di nato a [...]
Sestri Levante il 12.09.1945 e deceduto il 26.03.1999, c.f. – che C.F._2 CP_1
, nato a [...] il [...], c.f. , è erede puro e semplice del
[...] C.F._3 predetto avendone tacitamente accettato l'eredità. Persona_1
2 - Conseguentemente, accertare e dichiarare che nato a [...]_1
il 23.11.1988, c.f. , ha acquistato mortis causa dal menzionato de cuius la C.F._3 proprietà degli immobili siti in Sestri Levante (GE) e censiti al Catasto Fabbricati di detto Comune con i seguenti dati:
per la quota di 1/9: Foglio 23 Mappale 1235 Sub 52 – Via Della Chiusa n. 103 B Piano T –
Zona Censuaria 1 - ctg. C/6 – Cl. 4 – Cons. 13 mq – Superficie catastale 13 mq - Rendita Euro
67,81=;
Foglio 23 Mappale 1235 Sub 71 – Via della Chiusa n. 103 B interno 4 Piano 2 – Zona
Censuaria 1 – ctg. A/3 – Cl. 4 – Cons. 6,5 vani – Superficie catastale 105 mq – Rendita Euro
704,96=;
b) per la quota di 1/6: Foglio 26 Mappale 17 Sub 8 – Via Chiesa Trigoso n. 18 Piano 2 –
Zona Censuaria 1 - ctg. A/4 – Cl. 5 – Cons. 4,5 vani – Superficie catastale 73 mq - Rendita Euro
360,23=.
- Ordinare al Conservatore dei RR.II. di Chiavari di provvedere, ai sensi dell'art. 2648 c.c., alla trascrizione della emananda sentenza con esonero da sua responsabilità.
- Con vittoria di spese e dei compensi di lite, oltre spese generali IVA e CPA come per legge
e le successive occorrende.
Salvis juribus”.
*****
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex articolo 281 sexies cpc, depositato in data 26 novembre 2024, l' Parte_1 ha chiesto che venga accertato che è erede puro e semplice di
[...] Controparte_1
, nato a [...] il [...] ed ivi deceduto il 26.03.1999, c.f., avendone Persona_1 tacitamente accettato l'eredità.
Per effetto di tale accettazione tacita, il ricorrente ha chiesto che venga accertato che
[...]
ha acquistato per successione la proprietà sui beni di cui al paragrafo due delle CP_1
conclusioni sub a) e sub b) e che, conseguentemente sia ordinato al Conservatore dei Registri
Immobiliari di Chiavari di provvedere ai sensi dell'articolo 2648 c.c. alla trascrizione dell'emananda sentenza.
A fondamento del ricorso, l' ha allegato: Parte_1
- di essere creditore di , nato a [...] il [...] e residente in Controparte_1
Sestri Levante (GE), Viale Dante n. 132 B int. 5, c.f. , della somma C.F._3
di Euro 4.954,83, in forza del decreto ingiuntivo 27-28 Febbraio 2014 N. 73/14 del Giudice di Pace di Chiavari ed atti successivi, oltre interessi di legge, oltre il costo di notifica dell'atto di precetto 5/07/2024 e le spese e compensi della successiva procedura esecutiva immobiliare RG. Es. N. 396/2024 instaurata dall'odierno ricorrente nanti il Tribunale di
Genova con atto di pignoramento immobiliare notificato il 12/08/2024;
- che, nell'ambito di tale procedura esecutiva immobiliare il GE., dopo il deposito dell'istanza di vendita e della documentazione di cui all'articolo 567 II comma c.p.c. rilevava che dalla già menzionata documentazione non si evinceva la titolarità dell'immobile pignorato in capo all'esecutato;
- che, pertanto, l'odierno ricorrente depositava memoria evidenziando che la volturazione catastale dei beni in capo al debitore esecutato dei beni pignorati costituiva atto di accettazione tacita dell'eredità;
- che il Giudice dell'esecuzione osservava che la voltura catastale “non appare ex se trascrivibile nei registri immobiliari”, ragion per cui invitava “il creditore a procedere alla regolarizzazione della continuità delle trascrizione in favore dell'odierno debitore”.
Per tali motivi, l' radicava l'odierno procedimento. Parte_1
Con decreto di fissazione di udienza, il Giudice fissava per la comparizione delle parti l'udienza del
06 marzo 2025.
In tale udienza, il Giudice verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia del resistente, ammetteva l'interpello del resistente dedotto in ricorso e fissava per l'assunzione della prova ammessa l'udienza del 14 maggio 2025.
In tale udienza, attesa la mancata comparizione senza giustificato motivo del convenuto contumace a rendere l'interpello, il Giudice rinviava la causa per discussione all'udienza dell'11 giugno 2025.
In tale udienza la causa veniva discussa e il giudice la tratteneva in decisione.
*****
Il ricorso merita accoglimento per le seguenti ragioni.
Deve premettersi in diritto che ai sensi degli articoli 474 c.c. e 476 c.c. l 'eredità può essere accettata sia espressamente che tacitamente e che l'accettazione è tacita quando il chiamato compie un atto che non avrebbe diritto di fare se non nella qualità di erede.
La Suprema Corte ha ribadito in varie pronunce che l'accettazione tacita dell'eredità si desume dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato che travalica il semplice mantenimento dello stato di fatto, quale esistente al momento di apertura della successione (cfr. tra le altre Cass. Civ. n.
10060/2018).
Per quanto attiene alla domanda di riconoscimento della qualità di eredi puri e semplici, si osserva che tra gli atti che comportano l'accettazione tacita dell'eredità, ipotesi contemplata dall'articolo
476 c.c., vi è la volturazione catastale di un immobile. L'atto di voltura catastale, infatti, rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche dal punto di vista civilistico, quale elemento per l'accertamento legale o materiale della proprietà materiale e dei relativi passaggi, dal momento che, soltanto, chi intende accettare l'eredità ragionevolmente assume l'onere di effettuare la voltura catastale e di censire nei registri catastali il mutamento della titolarità del diritto dominicale dal de cuius a sé stesso (cfr. Cass. Civ., n. 11478/2021, n. 22317/2014, n.
10798/2009; n. 5226/2002).
Dalle visure catastali prodotte unitamente al ricorso (sub 8a, 8b, 8c), emerge come , Controparte_1
pur in assenza di una dichiarazione espressa di accettazione ereditaria, abbia provveduto ad eseguire voltura catastale in proprio favore delle quote dei beni a loro volta intestati pro quota al de cuius.
Per tali motivi, deve essere riconosciuta la qualità di erede puro e semplice di in Persona_1
capo a e deve essere dichiarato che è proprietario sui seguenti Controparte_1 Controparte_1
beni, delle seguenti quote:
- quota di 1/9 di immobile iscritto al Catasto Fabbricati del Comune di Sestri Levante al
Foglio 23 Mappale 1235 Sub 52;
- quota di 1/9 di immobile iscritto al Catasto Fabbricati del Comune di Sestri Levante al
Foglio 23 Mappale 1235 sub 71;
- quota di 1/6 di immobile iscritto al Catasto Fabbricati del Comune di Sestri Levante al
Foglio 26 Mappale 17 Sub 8.
Ai sensi dell'articolo 2648 terzo comma c.c., si ordina al Conservatore dei Registri immobiliari di
Chiavari di provvedere alla trascrizione del presente provvedimento.
Le spese di lite
Le spese di lite, in considerazione dell'accoglimento delle domande formulate dall'Istituto
Scolastico ricorrente sono a carico del convenuto contumace e valutata la causa di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 vengono liquidate in conformità al D.M. n.147/2022 come di seguito:
€ 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva ed € 1.701,00 per la fase decisionale e così complessivamente in € 3.397,00 per compensi oltre 302,74 per esborsi e oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
- dichiara che è erede puro e semplice di , per le Controparte_1 Persona_1
motivazioni di cui in narrativa;
- accerta che è proprietario sui seguenti beni delle seguenti quote: Controparte_1 o quota di 1/9 di immobile iscritto al Catasto Fabbricati del Comune di Sestri Levante al Foglio 23 Mappale 1235 Sub 52;
o quota di 1/9 di immobile iscritto al Catasto Fabbricati del Comune di Sestri Levante al Foglio 23 Mappale 1235 sub 71;
o quota di 1/6 di immobile iscritto al Catasto Fabbricati del Comune di Sestri Levante al Foglio 26 Mappale 17 Sub 8.
- ordina al Conservatore dei Registri Immobiliare di Chiavari di provvedere alla trascrizione del presente provvedimento;
- condanna a rimborsare all' , in persona del Controparte_1 Parte_1 legale rappresentante pro-tempore, le spese di lite del presente giudizio quantificate in €
3.397,00 per compensi ed € 302,74 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali
15%, cpa e iva di legge.
Così deciso in Genova l' 11 Giugno 2025
Il Giudice
Dott. Roberto Bonino