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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 17/06/2025, n. 758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 758 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2639/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudia Lojacono ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2639/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MORES Parte_1 C.F._1
SILVIA ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOMMASELLI CLARA CP_1 P.IVA_1
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.10.24 proponeva opposizione ex art. 22 Parte_1 legge 689 del 1981 avverso l'Ordinanza Ingiunzione n. OI-001922789 – relativa ad atto di accertamento 4900.22/10/2019.0520721 del 22 ottobre 2019 riferito al 2018 – CP_1 avente ad oggetto la sanzione amministrativa pecuniaria dell'importo di 3.758,65 Euro conseguente a “mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali” ex art. 2, comma 1 bis, D.L. 463/1983. A sostegno della opposizione lo stesso allegava che aveva rassegnato le dimissioni dalla carica di amministratore l'1.9.2017 e che l'ordinanza opposta si riferiva all'annualità 2018. Lo stesso rassegnava quindi le seguenti conclusioni :
1. in via preliminare, sospendere con urgenza – anche inaudita altera parte – l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione n. OI-001922789 oggetto di impugnazione, poiché, dalle motivazioni illustrate e dalla documentazione prodotta, il Dott. non risultava legale rappresentante della Società Pt_1 Parte_2
pagina 1 di 3 al tempo della pretesa violazione, con la conseguenza che l'atto è stato notificato CP_2 ad un errato destinatario e si è in presenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora;
2. nel merito, in via principale: accertare l'assoluta infondatezza e illegittimità del provvedimento impugnato per difetto di legittimazione passiva - per l'assenza, in capo al ricorrente, della qualità di legale rappresentante di l Controparte_3 tempo dell'asserito mancato versamento di ritenute previdenziali e assistenziali da parte della Società medesima e per la mancata notifica di qualsiasi atto prodromico all'adozione del pregiudizievole provvedimento oggetto di impugnativa – e, per l'effetto, annullare l'ordinanza ingiunzione n. OI-001922789 oggetto di impugnazione, emessa da parte dell' , oltre che lo stesso atto di accertamento CP_1 CP_1
4900.22/10/2019.0520721 del 22 ottobre 2019 riferito al 2018, cui la stessa si riferisce;
3. nel merito, in via subordinata: accertare in ogni caso l'intervenuta prescrizione della violazione e della sanzione pecuniaria, contenuta nell'ordinanza ingiunzione n. OI-001922789, dichiarando, per l'effetto, che la stessa costituisce causa estintiva dell'illecito, oltre che del diritto a riscuotere la somma e annullando, conseguentemente, il provvedimento oggetto di impugnazione;
4. in ogni caso: dichiarare vinte le spese del presente giudizio con ogni conseguenza di legge, con condanna dell' anche per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. – tenuto conto CP_4 che la responsabilità processuale riguarda anche la fase amministrativa - in ragione del comportamento non connotato alla buona fede della controparte, del palese difetto di legittimazione passiva del ricorrente nel caso concreto e della mancata notifica di atti precedenti, che avrebbero potuto evitare l'instaurazione del presente contenzioso giudiziale. Con riserva di agire per ogni diritto non azionato con il presente ricorso.
Si costituiva riferendo che in sede di autotutela aveva ritenuto insussistenti i CP_1 presupposti impositivi ed aveva quindi proceduto allo sgravio delle somme ingiunte . La stessa chiedeva quindi che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere con esonero dal pagamento delle spese di giudizio. Non vi è dubbio che nel caso di specie vada dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Le spese di giudizio vanno poste a carico di , posto che il provvedimento in CP_1 autotutela di sgravio è intervenuto proprio per le ragioni poste dal ricorrente alla base dell'opposizione ( cessazione dalla carica di amministratore l'1.9.17).
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il tribunale, decidendo sulla causa di cui in epigrafe,
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) condanna al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 450,00 CP_1 per compensi ed euro 49 per CU oltre oneri accessori e spese generali
Monza, 17 giugno 2025
Il Giudice
dott. Claudia Lojacono
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudia Lojacono ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2639/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MORES Parte_1 C.F._1
SILVIA ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOMMASELLI CLARA CP_1 P.IVA_1
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.10.24 proponeva opposizione ex art. 22 Parte_1 legge 689 del 1981 avverso l'Ordinanza Ingiunzione n. OI-001922789 – relativa ad atto di accertamento 4900.22/10/2019.0520721 del 22 ottobre 2019 riferito al 2018 – CP_1 avente ad oggetto la sanzione amministrativa pecuniaria dell'importo di 3.758,65 Euro conseguente a “mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali” ex art. 2, comma 1 bis, D.L. 463/1983. A sostegno della opposizione lo stesso allegava che aveva rassegnato le dimissioni dalla carica di amministratore l'1.9.2017 e che l'ordinanza opposta si riferiva all'annualità 2018. Lo stesso rassegnava quindi le seguenti conclusioni :
1. in via preliminare, sospendere con urgenza – anche inaudita altera parte – l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione n. OI-001922789 oggetto di impugnazione, poiché, dalle motivazioni illustrate e dalla documentazione prodotta, il Dott. non risultava legale rappresentante della Società Pt_1 Parte_2
pagina 1 di 3 al tempo della pretesa violazione, con la conseguenza che l'atto è stato notificato CP_2 ad un errato destinatario e si è in presenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora;
2. nel merito, in via principale: accertare l'assoluta infondatezza e illegittimità del provvedimento impugnato per difetto di legittimazione passiva - per l'assenza, in capo al ricorrente, della qualità di legale rappresentante di l Controparte_3 tempo dell'asserito mancato versamento di ritenute previdenziali e assistenziali da parte della Società medesima e per la mancata notifica di qualsiasi atto prodromico all'adozione del pregiudizievole provvedimento oggetto di impugnativa – e, per l'effetto, annullare l'ordinanza ingiunzione n. OI-001922789 oggetto di impugnazione, emessa da parte dell' , oltre che lo stesso atto di accertamento CP_1 CP_1
4900.22/10/2019.0520721 del 22 ottobre 2019 riferito al 2018, cui la stessa si riferisce;
3. nel merito, in via subordinata: accertare in ogni caso l'intervenuta prescrizione della violazione e della sanzione pecuniaria, contenuta nell'ordinanza ingiunzione n. OI-001922789, dichiarando, per l'effetto, che la stessa costituisce causa estintiva dell'illecito, oltre che del diritto a riscuotere la somma e annullando, conseguentemente, il provvedimento oggetto di impugnazione;
4. in ogni caso: dichiarare vinte le spese del presente giudizio con ogni conseguenza di legge, con condanna dell' anche per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. – tenuto conto CP_4 che la responsabilità processuale riguarda anche la fase amministrativa - in ragione del comportamento non connotato alla buona fede della controparte, del palese difetto di legittimazione passiva del ricorrente nel caso concreto e della mancata notifica di atti precedenti, che avrebbero potuto evitare l'instaurazione del presente contenzioso giudiziale. Con riserva di agire per ogni diritto non azionato con il presente ricorso.
Si costituiva riferendo che in sede di autotutela aveva ritenuto insussistenti i CP_1 presupposti impositivi ed aveva quindi proceduto allo sgravio delle somme ingiunte . La stessa chiedeva quindi che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere con esonero dal pagamento delle spese di giudizio. Non vi è dubbio che nel caso di specie vada dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Le spese di giudizio vanno poste a carico di , posto che il provvedimento in CP_1 autotutela di sgravio è intervenuto proprio per le ragioni poste dal ricorrente alla base dell'opposizione ( cessazione dalla carica di amministratore l'1.9.17).
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il tribunale, decidendo sulla causa di cui in epigrafe,
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) condanna al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 450,00 CP_1 per compensi ed euro 49 per CU oltre oneri accessori e spese generali
Monza, 17 giugno 2025
Il Giudice
dott. Claudia Lojacono
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