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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/06/2025, n. 2986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2986 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 13699/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di NO, Luigi Pazienza, nella prosecuzione del verbale di udienza del 25.06.2025; visto l'art. 429 c.p.c.;
pronuncia la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro
Tra
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti A. Esposito e C. Santonicola;
Parte_1
e
, in persona del pro-tempore, Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dall'Avv. F. Serafino e dall'Avv. Rovello
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.11.2024 l'istante ha convenuto in giudizio il
[...]
formulando le seguenti conclusioni: “ previa declaratoria di nullità e di Controparte_1 annullamento del decreto prot. 1246 del 23.05.2024 emesso dall' Controparte_3
di MILANO di esclusione dalla graduatoria permanente ATA, a.s. 2022/2023 e 2023/2024, profilo professionale di Assistente Amministrativo;
accertamento e declaratoria della validità giuridica del servizio statale svolto come assistente amministrativo negli a.s. 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021; accertamento e declaratoria del diritto all'inserimento nella graduatoria permanente ATA, profilo di Assistente Amministrativo, 2023/2024; dichiarare illegittimo e, comunque, annullare il licenziamento, e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente alla reintegra dell'odierno ricorrente nel proprio posto di lavoro a tempo indeterminato come Assistente Amministrativo, con le medesime mansioni e qualifica, ed alla corresponsione di tutto quanto dovutogli a titolo di retribuzioni ed oneri accessori, a far data dall'intervenuto licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegrazione nel suo posto di lavoro, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, dichiarando la non interruzione del rapporto di lavoro;
condannare le resistenti al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA e CPA e 15% di spese generali forfettarie, con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari ex art. 93 c.p.c.”
Il ricorrente ha dedotto nel ricorso di aver presentato domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto 3^ fascia ATA, triennio 2018/2021, della provincia di NO per i profili professionali di assistente amministrativo e collaboratore scolastico indicando, all'interno di detta domanda, il servizio paritario prestato in qualità di assistente amministrativo presso l'Istituto paritario “San Remigio” di CE OR (SA) dal
01.09.2011 al 31.08.2015 e presso l'Istituto paritario “La Fenice” di CE IO (SA) dal 12.04.2016 al 31.08.2017; che l'istante, presente nelle graduatorie di terza fascia del triennio 2018/2021, per il profilo AA, veniva individuato quale titolare dei seguenti rapporti di lavoro a tempo determinato: a.s. 2018/2019 dal 01.10.2018 al 30.06.2019 presso il Liceo
Scientifico “Vittorio Veneto” di
NO (allegato n.2); a.s. 2019/2020 dal 12.09.2019 al 30.06.2020 presso l'Istituto
Comprensivo “Cardarelli Massaua” di NO (allegato n.3); a.s. 2020/2021 dal 16.09.2020 al 31.08.2021 presso il Liceo Classico “Beccaria” di NO (allegato n.4); che il Liceo
Scientifico “Vittorio Veneto” di NO, eseguiti i controlli sui titoli indicati in domanda ai sensi dell'art. 7 del DM 640/2017, con decreto del 12.09.2019 (allegato n.5) disponeva la rettifica del punteggio per il profilo AA in 19,45, visto che il servizio paritario prestato dal 01.09.2011 al 31.10.2012 era privo i denunce mensili individuali UNIEMENS;
che concluso il triennio
2018/2021, in data 07.04.2021, l'istante inoltrava domanda di aggiornamento delle graduatorie di Istituto di III fascia, personale ATA, per il triennio 2021/2024, della provincia di NO, per i profili professionali di assistente amministrativo e collaboratore scolastico;
che, maturati i 24 mesi di servizio statale valutabili sul profilo di Assistente Amministrativo, in data 10.05.2021, il ricorrente inoltrava, all' di NO, la domanda Controparte_3 di inserimento nella graduatoria permanente per l'anno scolastico 2021/22 (allegato n.7); che con l'avvio dell'a.s. 2021/2022, il OT veniva assunto dalla graduatoria permanente per la stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato come AA dal 07/09/2021 al
31/08/2022 presso Istituto Tecnico Industriale “Ettore Conti” di NO (allegato n.8); che in occasione dell'aggiornamento della graduatoria permanente ATA 24 mesi per l'a.s.
2022/2023, l'istante, in data 09.05.2022, inoltrava la domanda;
che con l'avvio del successivo a.s. 2022/2023, il ricorrente veniva assunto dalla graduatoria permanente per la stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato come AA dal 01/09/2022 al 31/08/2023 presso Istituto Tecnico Industriale “Ettore Conti” di NO (allegato n.10); che ancora, in occasione dell'aggiornamento della graduatoria permanente ATA 24 mesi per l'a.s.
2023/2024, l'istante, in data 29.04.2023, inoltrava la domanda (allegato n.11); che in data
01.09.2023, il ricorrente veniva chiamato dalla citata graduatoria permanente ATA per la stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato presso Istituto Tecnico Industriale
“Ettore Conti” di NO con la mansione di assistente amministrativo (allegato n.12); che l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – ATP di NO, Ufficio Procedimenti
Disciplinari, con nota del 09.11.2023 (allegato n.13) comunicava l'avvio di un procedimento disciplinare con audizione prevista in data 14.12.2023; che l'Ufficio Scolastico Regionale con decreto del 05.03.2024 (allegato n.15) irrogava la sanzione disciplinare della sospensione dal sevizio per tre mesi;
che l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia –
ATP di NO con nota del 19.04.2024 (allegato n.16) comunicava l'avvio di un procedimento amministrativo per la cancellazione dalla graduatoria permanente provinciale per il profilo professionale di assistente amministrativo e conseguente revoca del contratto a tempo indeterminato;
che il procedimento amministrativo è stato generato dalla comunicazione dell' prot. 6581 del 13.03.2023 contenente una ordinanza di CP_3
applicazione di misure cautelari, emessa in data 28.10.2022 nei confronti dei gestori degli
Istituti paritari “San Remigio” e “La Fenice”, nel procedimento penale nr. 4756/2018
R.G.N.R. e nr. 4779/2018 R.G.G.I.P., incardinato pressi il Tribunale di CE IO;
che l di NO, visto che il nominativo del ricorrente risulta nella predetta Controparte_3 ordinanza tra i dipendenti dell'istituto paritario e considerato che l di CE IO CP_4
aveva disconosciuto il rapporto di lavoro, avviava un procedimento amministrativo per l'emanazione dell'atto di cancellazione dalla graduatoria permanente e conseguente revoca del contratto a tempo indeterminato;
che l' di NO con decreto del Controparte_3
23.05.2024 (allegato n.18) disponeva l'esclusione dalla graduatoria provinciale permanente definitiva della provincia di NO, per gli a.s. 2022/2023 e 2023/2024, profilo professionale
Assistente Amministrativo, per carenza di una anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi di servizio statale) e la risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato presso l'I.T.C. “E. Conti” di NO;
che l'I.T.C. “E. Conti” di NO, in data 24.05.2024, comunicava la lavoratore la risoluzione del contratto di lavoro indeterminato (allegato n.19); che l'Amministrazione scolastica, contestata la veridicità della dichiarazione dei titoli di servizio paritario svolto presso gli Istituti San Remigio e La Fenice, presente nella domanda di inserimento nelle graduatorie di terza fascia ATA del triennio 2018/2021, ha ritenuto non validi giuridicamente i servizi statali svolti negli a.s. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, requisito di accesso nella graduatoria permanente ATA 24 mesi.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto delle domande. CP_1
Le domande proposte sono infondate e meritano di essere rigettate.
1. L'istante con il ricorso sostiene che la Amministrazione resistente, avendo proceduto per gli stessi fatti ( mendacio con riferimento a determinati titoli di servizio) alla irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per tre mesi, non potesse in un successivo momento disporre una caducazione del rapporto di lavoro.
Le argomentazioni del ricorrente circa l'asserita violazione del principio del ne bis in idem che governa il procedimento disciplinare non sono condivisibili. . Infatti i due procedimenti azionati dall'Amministrazione sono diversi nei presupposti e negli effetti: il primo ha riguardato il profilo disciplinare, che attiene alla rimproverabilità soggettiva della condotta ed alle sue conseguenze per la lesione degli obblighi di diligenza e fedeltà, mentre il secondo ha avuto ad oggetto il profilo amministrativo, ovvero la rimozione dell'indebito inserimento nelle graduatorie, ottenuto sulla base di titoli ritenuti inesistenti.
2.Il ricorrente lamenta inoltre l'illegittimità del provvedimento di depennamento con cui è stato cancellato dalla graduatoria provinciale permanente di cui è causa, e contesta, per l'effetto, la risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato sottoscritto. Secondo il ricorrente il mancato riconoscimento da parte dell'Amministrazione scolastica del servizio nella qualità̀ di collaboratore Scolastico presso l'Istituto paritario “San Remigio” di CE
OR (SA) e la Fenice che era stato indicato nella domanda di inserimento nelle graduatorie di terza fascia del personale ATA, provincia di NO non ha alcuna giustificazione.
In particolare, il ricorrente osserva che le circostanze fattuali individuate nell'ordinanza di applicazione di misure cautelari e nella successiva richiesta di archiviazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di CE IO, con l' archiviazione da parte del
GIP di CE IO che hanno indotto l'Amministrazione competente a ritenere non veritiera la dichiarazione della prestazione di servizio presso il “San Remigio” e presso l'Istituto La Fenice, causando quindi il depennamento del ricorrente dalla graduatoria, non sarebbero sufficienti a dimostrare la falsità di quanto da lui dichiarato con la domanda di inserimento. Infatti, le ordinanze citate conterebbero un complesso indiziario utile soltanto a provare il cospicuo rilascio di false attestazioni di servizio da parte del titolare dell'Istituto scolastico, ma nulla direbbero in merito alla natura fittizia dei rapporti di lavoro instaurati con gli Istituti scolastici indicati. Al contrario, vi sarebbe l'evidenza documentale a prova dell'effettiva prestazione del servizio a titolo di collaboratore scolastico presso il “San
Remigio” e presso l'Istituto La Fenice, che risulterebbe dal certificato di servizio, dai cedolini delle retribuzioni percepite e dalla nota emessa dalla Direzione Didattica Statale 1° Circolo di CE OR ( doc. 20, 21, 22, 23 allegati al ricorso).
La tesi di parte ricorrente non appare convincente, in quanto, a fronte di un disconoscimento
CP_ del servizio operato dall' , la documentazione prodotta di provenienza esclusivamente datoriale non appare idonea a giustificare la effettività di un rapporto di lavoro subordinato presso l'Istituto San Remigio e l'Istituto La Fenice.
Infatti in questa specifica ipotesi di “contrasto documentale” la parte ricorrente ha l'onere di allegare e provare gli elementi che sostanziano la subordinazione in relazione ai servizi prestati presso gli istituti scolastici indicati. Tuttavia nulla è stato dedotto ed allegato da parte dell'istante che non ha formulato nemmeno una prova orale in tal senso.
Peraltro, appare opportuno un riferimento all'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali allegata dal resistente, che può essere utilmente esaminata nei limiti CP_1
delle risultanze delle indagini preliminari svolte, costituendo queste ultime prove documentali cd. atipiche su cui anche il giudice civile può fondare il proprio convincimento ( cfr. Cass. civ., ordinanza del 1° febbraio 2023, n. 2947).
Dall'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali, emessa il 28.10.2022, nel procedimento penale nr. 4756/2018 R.G.N.R. e nr. 4779/2018 R.G.G.I.P, incardinato presso la Procura della Repubblica del Tribunale di CE IO (all. 2 del fascicolo del resistente) si evince l'esistenza di un'associazione a delinquere finalizzata alla CP_1
fittizia assunzione, presso scuole paritarie, di centinaia di soggetti, i quali rivolgendosi a
“faccendieri” orbitanti nel mondo delle predette scuole, “si sono costruiti ad hoc un profilo professionale fittizio, privo di ogni fondamento, in contrasto a quanto stabilito dalla normativa che disciplina il normale iter amministrativo in merito alle assunzioni di personale. Tali lavoratori, in spregio a qualsiasi regola, procedevano alla compilazione della domanda nel periodo dal 30 settembre al 30 ottobre 2017, indicando in essa titoli e periodi lavorati fittizi al solo fine di acquisire un maggiore punteggio in graduatoria e quindi scavalcare coloro che, senza alcun raggiro, avevano indicato il vero stato di servizio” (cfr. pag. 2, all. 2). Nell'elenco di tali soggetti, che, in virtù di questi fittizi rapporti di lavoro, hanno prodotto domande di inserimento in graduatorie di vario genere e in varie province, dichiarando falsamente di aver prestato tali servizi figura anche il nominativo del ricorrente.
Alla pagina 55 della citata ordinanza, infatti, si legge che , nato a [...] Parte_1
IO il 26/12/1991 “in data 28/10/2017 ha presentato presso l'Istituto OR, via
Lattanzio 38 - NO la domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il personale ATA, nella quale ha dichiarato falsamente di aver prestato servizio presso la scuola San Remigio dall'1/09/2011 al 31/08/2015 e dal 12/06/2016 al
31/8/2017 presso la scuola La Fenice. Il servizio dichiarato in domanda è stato valutato ai fini del punteggio ed è stato determinante per l'assunzione presso il Liceo Scientifico Statale
Vittorio Veneto, via de Vincenti 7, NO dal 01/10/2018 al 30/06/2019.
CP_ Inoltre,con nota del 18/10/2023, l di CE IO ha comunicato di aver annullato il rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e la scuola paritaria denominata “Associazione
San Remigio”, per il periodo dal 01/09/2011 al 31/08/2015, nonché di aver annullato il rapporto di lavoro intercorso tra il predetto e la scuola paritaria “La Fenice” (riconducibile a
”), per il periodo dal 12/04/2016 al 31/08/2017 (all. 4 del fascicolo del Persona_1
Ministero).
Dalla documentazione prodotta dal resistente si evince, peraltro, la richiesta di CP_1
archiviazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di CE IO, con a margine la archiviazione da parte del Giudice per le indagini preliminari competente, nell'ambito del procedimento penale R.G.N.R. n. 2872/2021, iscritto nel registro notizie di reato ex art. 316 ter co. 2, nei confronti, tra gli altri, anche di (all. 5 del Parte_1
fascicolo del ). In tale provvedimento, il Pubblico Ministero ha ricostruito la vicenda CP_1 osservando che “ … nel caso di specie, come rilevato dall'attività svolta dalla P.G., gli indagati inviavano la domanda di inserimento nella graduatoria di circolo agli istituti scolastici statali. Nella domanda dichiaravano di aver prestato servizio presso le scuole paritarie
“Associazione San Remigio” e “Associazione Centro Paideia” per un periodo dal 2011 al
2017, con comunicazione di assunzione (unilav) avvenuta in data successiva al 30/10/2017
e comunicazione avvenuta dall'1/03/2018. Il servizio dichiarato presso le suddette CP_4 scuole paritarie ha permesso agli indagati di ottenere il punteggio utile all'aggiornamento della graduatoria ed è stato determinante per l'assunzione presso gli istituti scolastici statali indicati nell'informativa di P.G. La sede di CE IO con verbale ispettivo n. CP_4
2018001673 del 14/11/2019 disconosceva il rapporto di lavoro instauratosi tra la scuola paritaria “Associazione San Remigio” e i lavoratori;
con verbale ispettivo n. 2018006665 del 24/10/2019 disconosceva il rapporto di lavoro instauratosi tra la scuola paritaria
“Associazione Centro Paideia” e i lavoratori. Dagli atti della P.G. è emerso che il fittizio rapporto di lavoro era stato instaurato al solo fine di ottenere il punteggio utile all'aggiornamento”.
Nel predetto provvedimento, infine, l'Autorità giudiziaria ha riconosciuto la condotta antigiuridica del ricorrente, escludendone tuttavia la rilevanza penale in favore di quella esclusivamente amministrativa con conseguente trasmissione degli atti alla competente per l'erogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di CP_5
denaro da euro 5.164,00 a euro 25.822,00, poiché il beneficio economico alla percezione del quale era stato strumentale il falso risultava inferiore ad euro 4.000.
La valenza probatoria dei documenti prodotti in atti dalla difesa del ricorrente è sconfessata dall'insieme delle risultanze provenienti dalle indagini penali nonché dalle verifiche espletate CP_ dall'ufficio territoriale. Tutto ciò basta per ritenere provata la falsità delle autocertificazioni allegate dal ricorrente con la domanda di inserimento nelle varie graduatorie limitatamente alle dichiarazioni circa la prestazione del servizio quale collaboratore scolastico, negli anni 2011- 2015, presso l'Istituto “San Remigio” e nel periodo dal 12.04.2016 al 31.08.2017 presso l'Istituto “La Felice”.
3.Deve, peraltro, escludersi che si applichi nel caso l'art. 21-nonies della legge n. 241/90, come modificato dall'art. 6, comma 1, lett. d) della Legge 7 agosto 2015 n. 124 (c.d. Riforma
Madia): nella fattispecie in esame infatti non si verte in materia di procedimento amministrativo, ma in un atto di gestione del rapporto assunto con i poteri del datore di lavoro privato. Inoltre, il termine previsto dall'art. 21-novies della legge n. 241/90 decorre
“dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici”, mentre nel caso che ci occupa non vengono in rilievo né un'autorizzazione né un provvedimento attributivo di vantaggi economici, bensì un provvedimento di attribuzione del corretto punteggio da assegnare in graduatoria.
La Corte di Cassazione nella sentenza n. 11011 del 2022 ha chiarito che “nel pubblico impiego contrattualizzato la regola posta dagli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, che in attuazione dell'art. 97 Cost. impongono alle Pubbliche Amministrazioni l'individuazione del contraente nel rispetto delle procedure concorsuali o, per le qualifiche meno elevate, delle modalità di avviamento di cui al combinato disposto del richiamato art. 35, comma 1, lett. b), e degli artt. 23 e seguenti del d.P.R. n. 487 del 1994, seppure non direttamente attinente al contenuto delle obbligazioni contrattuali, si riflette sulla validità del negozio, perché individua un requisito che deve sussistere in capo al contraente, di tal ché, ove si consentisse lo svolgimento del rapporto con soggetto privo del requisito in parola, si finirebbe per porre nel nulla la norma inderogabile, posta a tutela di interessi pubblici alla cui realizzazione, secondo il Costituente, deve essere costantemente orientata l'azione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici (Cass., n. 22673 del 2020, che richiama,
Cass. n. 30999 del 2019, Cass. n. 17002 del 2019).
In ogni caso, anche a voler fare applicazione di quanto previsto dalla legge sul procedimento amministrativo – l. 241 del 1990 – vale la pena sottolineare come la stessa preveda che il provvedimento amministrativo possa essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di pubblico interesse, entro un termine ragionevole, che è fissato generalmente in dodici mesi;
tuttavia, i provvedimenti che conseguono ad una falsa rappresentazione della realtà oppure a dichiarazioni false o mendaci da parte del privato possono essere sempre annullati, anche oltre predetto termine (cfr. art 21 novies).
4.Ciò premesso, occorre valutare il profilo della incidenza del mendacio su tutti i contratti a termine stipulati dal ricorrente e sul contratto a tempo indeterminato stipulato nel 2023.
In via preliminare va sottolineato che il provvedimento impugnato dal ricorrente non è un'ipotesi di licenziamento per fatti relativi alla fase funzionale del rapporto di lavoro, ma è un atto ricognitivo dell'intervenuta decadenza dall'impiego per un vizio genetico, stante l'assenza in capo all'istante del diritto all'inserimento in graduatoria e l'assenza del relativo diritto ad essere assunto. (cfr. Cassazione civile, sez. lav., sentenza n. 18719 del
23/09/2016).
La qualificazione del provvedimento di risoluzione del rapporto di impiego pubblico per decadenza del lavoratore dal diritto ad essere inserito nella graduatoria permanente non può essere trattato in termini di licenziamento, costituendo un atto obbligato per legge e discendente dalla violazione delle norme sull'autocertificazione.
A tal proposito occorre ricordare che l'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 così statuisce: "Fermo restando quanto previsto dall'art. 76, qualora dal controllo di cui all'art. 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera".
Tale norma non prevede nella sua interpretazione letterale un automatismo tra dichiarazione mendace e perdita dei benefici, prevedendo testualmente che la decadenza possa colpire soltanto i benefici conseguenti alla dichiarazione non veritiera. Per tali ragioni è necessario accertare l'esistenza di un nesso causale tra la dichiarazione non veritiera ed il conseguimento dei benefici che, in mancanza del mendacio, l'aspirante non avrebbe ottenuto. Sul punto la sentenza n. 18719 della Corte di Cassazione sezione Lavoro del 23 settembre
2016, dopo aver ribadito il consolidato orientamento circa l'irrilevanza degli stati soggettivi del dichiarante, nel caso di non veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata all'Amministrazione, ha precisato che "la disposizione di cui all'art. 75 D.P.R. n. 445/2000 non disciplina una sanzione di carattere afflittivo, in quanto la decadenza dal beneficio si pone quale mero effetto, sul piano causale, dell'assenza, successivamente accertata, dei requisiti per conseguire il beneficio stesso".
La ratio di tale norma, come ha stabilito una successiva sentenza della Suprema Corte di
Cassazione, la n. 18699 dell'11 luglio 2019, che ha cassato una sentenza della Corte di
Appello di Torino che aveva stabilito un automatismo tra dichiarazioni mendaci rese in sede di autocertificazione, con riferimento all'assenza di pregresse condanne penali, in relazione all'assunzione di un docente nel comparto scuola, "non è dunque quella di perseguire con misura indiscriminata qualsiasi falsità e del resto questa Corte (Cass. 23 settembre 2016,
n. 18719), nel ritenere che "la non veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata alla
P.A. comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, ai sensi dell'art. 75 del
D.P.R. n. 445 del 2000" ha avuto cura di precisare che ciò costituiva "effetto dell'assenza, successivamente accertata, dei requisiti richiesti" per tali evidentemente intendendosi i requisiti sostanziali che le dichiarazioni sono chiamate ad attestare.
Dello stesso tenore è la sentenza n. 10854/20 della Cassazione ove si stabilisce che, in relazione al pubblico impiego privatizzato, la decadenza dalle graduatorie “… si applica allorquando l'infedeltà del contenuto della dichiarazione sostitutiva comporti la assenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l'instaurazione di un rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione;
ciò che assume rilievo è, in altri termini, la oggettiva assenza del requisito, che determina la decadenza di diritto, quale effetto di un vizio genetico del contratto”.
Sempre la Suprema Corte con sentenza n. 22673/20 ha confermato che la decadenza del dichiarante "dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera", ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445 del 2000, si verifica ogniqualvolta, in assenza della falsa dichiarazione, l'impiego non sarebbe stato ottenuto, ossia nei casi in cui l'inclusione nella graduatoria concorsuale o selettiva sia diretta conseguenza del mendacio (Cfr Cass. sez. lav. 32574/2021).
Pertanto assume rilievo ai fini della decadenza esclusivamente la falsità su quei dati che risultano decisivi per l'assunzione, senza possibilità di qualsivoglia valutazione di diverso tipo. Né vale in senso contrario osservare che l'art.
8.4 del DM 640/2017 sull'aggiornamento delle graduatorie ATA per il triennio 2018/2021 stabilisce che " le autodichiarazioni mendaci o la produzione di certificazioni false o, comunque, la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di cui al presente decreto per tutti i profili e graduatorie di riferimento, nonché la decadenza dalle medesime graduatorie, nel caso di inserimento nelle stesse, e comportano, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni di cui alla vigente normativa, come prescritto dagli artt.75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445.”. Infatti il decreto ministeriale citato, quanto alle dichiarazioni contenute nel modulo della domanda, richiama espressamente il D.P.R. 445/2000, che, quale fonte normativa sovraordinata, rappresenta il parametro principale di riferimento per l'interpretazione della normativa applicabile alla fattispecie.
Il mendacio va valutato non in termini assoluti, ma in relazione specifica alla incidenza esplicata sui contratti a termine sottoscritti dalla lavoratrice e sul contratto a tempo indeterminato.
Non vi è alcun dubbio, sulla base della falsità accertata dei rapporti di lavoro presso gli Istituti
San Remigio e La Fenice, che i contratti di lavoro relativi agli anni scolastici 2018/2019,
2019/2020 e 2020/2021 siano nulli.
Il servizio a tempo determinato reso dal negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, Pt_1
2020/2021 è stato, infatti, reso dal lavoratore in forza del punteggio indebitamente maggiorato dal servizio non veritiero presso gli Istituti San Remigio e La Fenice.
Parte ricorrente, peraltro, non fornisce in alcun modo la prova di aver potuto ugualmente conseguire i contratti di lavoro a termine indicati con il punteggio residuo derivante dalla decurtazione del punteggio conseguito con i servizi scolastici incriminati.
Inoltre la nullità dei contratti di lavoro relativa agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021 si ripercuote sugli anni scolastici successivi, ossia sull'anno scolastico
2021/2022 e sull'anno scolastico 2022/2023.
Considerato, peraltro, che il ricorrente non ha fornito alcuna prova di aver diritto ai contratti a termine per l'anno scolastico 2021/2022 e per l'anno scolastico 2022/2023 con la decurtazione del punteggio derivante dai periodi indicati come lavorati presso l'istituto San
Remigio e presso l'Istituto La Fenice è evidente che sono nulli anche i periodi lavorati negli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023.
Ne consegue, quindi, che tutto il servizio a tempo determinato espletato dal ricorrente, che ha contribuito alla maturazione dei 24 mesi di servizio utili all'inserimento in graduatoria provinciale permanente di prima fascia, è stato correttamente invalidato dal CP_1
resistente.
In sostanza, senza il punteggio derivante dai contratti a termine citati , il ricorrente era sprovvisto di uno dei requisiti di ammissione al concorso per l'assunzione a tempo indeterminato, ossia il possesso di una anzianità di servizio di almeno due anni di servizio prestato nel profilo corrispondente presso scuole statali. Correttamente, dunque,
l'Amministrazione resistente ha disposto l'esclusione del ricorrente dalla graduatoria provinciale per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 con la conseguente legittima risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Le domande sono infondate e vanno rigettate.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza del ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice, Luigi Pazienza, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da
, con ricorso depositato il 25.11.2024, nei confronti del Parte_1 [...]
, così provvede: Controparte_1
1) rigetta le domande;
2) condanna, altresì, il ricorrente al pagamento, in favore del resistente delle spese CP_1
di lite, che liquida in complessivi Euro 3.500,00.
NO, 25.06.2025
Il Giudice
( Luigi Pazienza)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di NO, Luigi Pazienza, nella prosecuzione del verbale di udienza del 25.06.2025; visto l'art. 429 c.p.c.;
pronuncia la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro
Tra
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti A. Esposito e C. Santonicola;
Parte_1
e
, in persona del pro-tempore, Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dall'Avv. F. Serafino e dall'Avv. Rovello
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.11.2024 l'istante ha convenuto in giudizio il
[...]
formulando le seguenti conclusioni: “ previa declaratoria di nullità e di Controparte_1 annullamento del decreto prot. 1246 del 23.05.2024 emesso dall' Controparte_3
di MILANO di esclusione dalla graduatoria permanente ATA, a.s. 2022/2023 e 2023/2024, profilo professionale di Assistente Amministrativo;
accertamento e declaratoria della validità giuridica del servizio statale svolto come assistente amministrativo negli a.s. 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021; accertamento e declaratoria del diritto all'inserimento nella graduatoria permanente ATA, profilo di Assistente Amministrativo, 2023/2024; dichiarare illegittimo e, comunque, annullare il licenziamento, e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente alla reintegra dell'odierno ricorrente nel proprio posto di lavoro a tempo indeterminato come Assistente Amministrativo, con le medesime mansioni e qualifica, ed alla corresponsione di tutto quanto dovutogli a titolo di retribuzioni ed oneri accessori, a far data dall'intervenuto licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegrazione nel suo posto di lavoro, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, dichiarando la non interruzione del rapporto di lavoro;
condannare le resistenti al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA e CPA e 15% di spese generali forfettarie, con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari ex art. 93 c.p.c.”
Il ricorrente ha dedotto nel ricorso di aver presentato domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto 3^ fascia ATA, triennio 2018/2021, della provincia di NO per i profili professionali di assistente amministrativo e collaboratore scolastico indicando, all'interno di detta domanda, il servizio paritario prestato in qualità di assistente amministrativo presso l'Istituto paritario “San Remigio” di CE OR (SA) dal
01.09.2011 al 31.08.2015 e presso l'Istituto paritario “La Fenice” di CE IO (SA) dal 12.04.2016 al 31.08.2017; che l'istante, presente nelle graduatorie di terza fascia del triennio 2018/2021, per il profilo AA, veniva individuato quale titolare dei seguenti rapporti di lavoro a tempo determinato: a.s. 2018/2019 dal 01.10.2018 al 30.06.2019 presso il Liceo
Scientifico “Vittorio Veneto” di
NO (allegato n.2); a.s. 2019/2020 dal 12.09.2019 al 30.06.2020 presso l'Istituto
Comprensivo “Cardarelli Massaua” di NO (allegato n.3); a.s. 2020/2021 dal 16.09.2020 al 31.08.2021 presso il Liceo Classico “Beccaria” di NO (allegato n.4); che il Liceo
Scientifico “Vittorio Veneto” di NO, eseguiti i controlli sui titoli indicati in domanda ai sensi dell'art. 7 del DM 640/2017, con decreto del 12.09.2019 (allegato n.5) disponeva la rettifica del punteggio per il profilo AA in 19,45, visto che il servizio paritario prestato dal 01.09.2011 al 31.10.2012 era privo i denunce mensili individuali UNIEMENS;
che concluso il triennio
2018/2021, in data 07.04.2021, l'istante inoltrava domanda di aggiornamento delle graduatorie di Istituto di III fascia, personale ATA, per il triennio 2021/2024, della provincia di NO, per i profili professionali di assistente amministrativo e collaboratore scolastico;
che, maturati i 24 mesi di servizio statale valutabili sul profilo di Assistente Amministrativo, in data 10.05.2021, il ricorrente inoltrava, all' di NO, la domanda Controparte_3 di inserimento nella graduatoria permanente per l'anno scolastico 2021/22 (allegato n.7); che con l'avvio dell'a.s. 2021/2022, il OT veniva assunto dalla graduatoria permanente per la stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato come AA dal 07/09/2021 al
31/08/2022 presso Istituto Tecnico Industriale “Ettore Conti” di NO (allegato n.8); che in occasione dell'aggiornamento della graduatoria permanente ATA 24 mesi per l'a.s.
2022/2023, l'istante, in data 09.05.2022, inoltrava la domanda;
che con l'avvio del successivo a.s. 2022/2023, il ricorrente veniva assunto dalla graduatoria permanente per la stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato come AA dal 01/09/2022 al 31/08/2023 presso Istituto Tecnico Industriale “Ettore Conti” di NO (allegato n.10); che ancora, in occasione dell'aggiornamento della graduatoria permanente ATA 24 mesi per l'a.s.
2023/2024, l'istante, in data 29.04.2023, inoltrava la domanda (allegato n.11); che in data
01.09.2023, il ricorrente veniva chiamato dalla citata graduatoria permanente ATA per la stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato presso Istituto Tecnico Industriale
“Ettore Conti” di NO con la mansione di assistente amministrativo (allegato n.12); che l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – ATP di NO, Ufficio Procedimenti
Disciplinari, con nota del 09.11.2023 (allegato n.13) comunicava l'avvio di un procedimento disciplinare con audizione prevista in data 14.12.2023; che l'Ufficio Scolastico Regionale con decreto del 05.03.2024 (allegato n.15) irrogava la sanzione disciplinare della sospensione dal sevizio per tre mesi;
che l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia –
ATP di NO con nota del 19.04.2024 (allegato n.16) comunicava l'avvio di un procedimento amministrativo per la cancellazione dalla graduatoria permanente provinciale per il profilo professionale di assistente amministrativo e conseguente revoca del contratto a tempo indeterminato;
che il procedimento amministrativo è stato generato dalla comunicazione dell' prot. 6581 del 13.03.2023 contenente una ordinanza di CP_3
applicazione di misure cautelari, emessa in data 28.10.2022 nei confronti dei gestori degli
Istituti paritari “San Remigio” e “La Fenice”, nel procedimento penale nr. 4756/2018
R.G.N.R. e nr. 4779/2018 R.G.G.I.P., incardinato pressi il Tribunale di CE IO;
che l di NO, visto che il nominativo del ricorrente risulta nella predetta Controparte_3 ordinanza tra i dipendenti dell'istituto paritario e considerato che l di CE IO CP_4
aveva disconosciuto il rapporto di lavoro, avviava un procedimento amministrativo per l'emanazione dell'atto di cancellazione dalla graduatoria permanente e conseguente revoca del contratto a tempo indeterminato;
che l' di NO con decreto del Controparte_3
23.05.2024 (allegato n.18) disponeva l'esclusione dalla graduatoria provinciale permanente definitiva della provincia di NO, per gli a.s. 2022/2023 e 2023/2024, profilo professionale
Assistente Amministrativo, per carenza di una anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi di servizio statale) e la risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato presso l'I.T.C. “E. Conti” di NO;
che l'I.T.C. “E. Conti” di NO, in data 24.05.2024, comunicava la lavoratore la risoluzione del contratto di lavoro indeterminato (allegato n.19); che l'Amministrazione scolastica, contestata la veridicità della dichiarazione dei titoli di servizio paritario svolto presso gli Istituti San Remigio e La Fenice, presente nella domanda di inserimento nelle graduatorie di terza fascia ATA del triennio 2018/2021, ha ritenuto non validi giuridicamente i servizi statali svolti negli a.s. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, requisito di accesso nella graduatoria permanente ATA 24 mesi.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto delle domande. CP_1
Le domande proposte sono infondate e meritano di essere rigettate.
1. L'istante con il ricorso sostiene che la Amministrazione resistente, avendo proceduto per gli stessi fatti ( mendacio con riferimento a determinati titoli di servizio) alla irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per tre mesi, non potesse in un successivo momento disporre una caducazione del rapporto di lavoro.
Le argomentazioni del ricorrente circa l'asserita violazione del principio del ne bis in idem che governa il procedimento disciplinare non sono condivisibili. . Infatti i due procedimenti azionati dall'Amministrazione sono diversi nei presupposti e negli effetti: il primo ha riguardato il profilo disciplinare, che attiene alla rimproverabilità soggettiva della condotta ed alle sue conseguenze per la lesione degli obblighi di diligenza e fedeltà, mentre il secondo ha avuto ad oggetto il profilo amministrativo, ovvero la rimozione dell'indebito inserimento nelle graduatorie, ottenuto sulla base di titoli ritenuti inesistenti.
2.Il ricorrente lamenta inoltre l'illegittimità del provvedimento di depennamento con cui è stato cancellato dalla graduatoria provinciale permanente di cui è causa, e contesta, per l'effetto, la risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato sottoscritto. Secondo il ricorrente il mancato riconoscimento da parte dell'Amministrazione scolastica del servizio nella qualità̀ di collaboratore Scolastico presso l'Istituto paritario “San Remigio” di CE
OR (SA) e la Fenice che era stato indicato nella domanda di inserimento nelle graduatorie di terza fascia del personale ATA, provincia di NO non ha alcuna giustificazione.
In particolare, il ricorrente osserva che le circostanze fattuali individuate nell'ordinanza di applicazione di misure cautelari e nella successiva richiesta di archiviazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di CE IO, con l' archiviazione da parte del
GIP di CE IO che hanno indotto l'Amministrazione competente a ritenere non veritiera la dichiarazione della prestazione di servizio presso il “San Remigio” e presso l'Istituto La Fenice, causando quindi il depennamento del ricorrente dalla graduatoria, non sarebbero sufficienti a dimostrare la falsità di quanto da lui dichiarato con la domanda di inserimento. Infatti, le ordinanze citate conterebbero un complesso indiziario utile soltanto a provare il cospicuo rilascio di false attestazioni di servizio da parte del titolare dell'Istituto scolastico, ma nulla direbbero in merito alla natura fittizia dei rapporti di lavoro instaurati con gli Istituti scolastici indicati. Al contrario, vi sarebbe l'evidenza documentale a prova dell'effettiva prestazione del servizio a titolo di collaboratore scolastico presso il “San
Remigio” e presso l'Istituto La Fenice, che risulterebbe dal certificato di servizio, dai cedolini delle retribuzioni percepite e dalla nota emessa dalla Direzione Didattica Statale 1° Circolo di CE OR ( doc. 20, 21, 22, 23 allegati al ricorso).
La tesi di parte ricorrente non appare convincente, in quanto, a fronte di un disconoscimento
CP_ del servizio operato dall' , la documentazione prodotta di provenienza esclusivamente datoriale non appare idonea a giustificare la effettività di un rapporto di lavoro subordinato presso l'Istituto San Remigio e l'Istituto La Fenice.
Infatti in questa specifica ipotesi di “contrasto documentale” la parte ricorrente ha l'onere di allegare e provare gli elementi che sostanziano la subordinazione in relazione ai servizi prestati presso gli istituti scolastici indicati. Tuttavia nulla è stato dedotto ed allegato da parte dell'istante che non ha formulato nemmeno una prova orale in tal senso.
Peraltro, appare opportuno un riferimento all'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali allegata dal resistente, che può essere utilmente esaminata nei limiti CP_1
delle risultanze delle indagini preliminari svolte, costituendo queste ultime prove documentali cd. atipiche su cui anche il giudice civile può fondare il proprio convincimento ( cfr. Cass. civ., ordinanza del 1° febbraio 2023, n. 2947).
Dall'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali, emessa il 28.10.2022, nel procedimento penale nr. 4756/2018 R.G.N.R. e nr. 4779/2018 R.G.G.I.P, incardinato presso la Procura della Repubblica del Tribunale di CE IO (all. 2 del fascicolo del resistente) si evince l'esistenza di un'associazione a delinquere finalizzata alla CP_1
fittizia assunzione, presso scuole paritarie, di centinaia di soggetti, i quali rivolgendosi a
“faccendieri” orbitanti nel mondo delle predette scuole, “si sono costruiti ad hoc un profilo professionale fittizio, privo di ogni fondamento, in contrasto a quanto stabilito dalla normativa che disciplina il normale iter amministrativo in merito alle assunzioni di personale. Tali lavoratori, in spregio a qualsiasi regola, procedevano alla compilazione della domanda nel periodo dal 30 settembre al 30 ottobre 2017, indicando in essa titoli e periodi lavorati fittizi al solo fine di acquisire un maggiore punteggio in graduatoria e quindi scavalcare coloro che, senza alcun raggiro, avevano indicato il vero stato di servizio” (cfr. pag. 2, all. 2). Nell'elenco di tali soggetti, che, in virtù di questi fittizi rapporti di lavoro, hanno prodotto domande di inserimento in graduatorie di vario genere e in varie province, dichiarando falsamente di aver prestato tali servizi figura anche il nominativo del ricorrente.
Alla pagina 55 della citata ordinanza, infatti, si legge che , nato a [...] Parte_1
IO il 26/12/1991 “in data 28/10/2017 ha presentato presso l'Istituto OR, via
Lattanzio 38 - NO la domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il personale ATA, nella quale ha dichiarato falsamente di aver prestato servizio presso la scuola San Remigio dall'1/09/2011 al 31/08/2015 e dal 12/06/2016 al
31/8/2017 presso la scuola La Fenice. Il servizio dichiarato in domanda è stato valutato ai fini del punteggio ed è stato determinante per l'assunzione presso il Liceo Scientifico Statale
Vittorio Veneto, via de Vincenti 7, NO dal 01/10/2018 al 30/06/2019.
CP_ Inoltre,con nota del 18/10/2023, l di CE IO ha comunicato di aver annullato il rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e la scuola paritaria denominata “Associazione
San Remigio”, per il periodo dal 01/09/2011 al 31/08/2015, nonché di aver annullato il rapporto di lavoro intercorso tra il predetto e la scuola paritaria “La Fenice” (riconducibile a
”), per il periodo dal 12/04/2016 al 31/08/2017 (all. 4 del fascicolo del Persona_1
Ministero).
Dalla documentazione prodotta dal resistente si evince, peraltro, la richiesta di CP_1
archiviazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di CE IO, con a margine la archiviazione da parte del Giudice per le indagini preliminari competente, nell'ambito del procedimento penale R.G.N.R. n. 2872/2021, iscritto nel registro notizie di reato ex art. 316 ter co. 2, nei confronti, tra gli altri, anche di (all. 5 del Parte_1
fascicolo del ). In tale provvedimento, il Pubblico Ministero ha ricostruito la vicenda CP_1 osservando che “ … nel caso di specie, come rilevato dall'attività svolta dalla P.G., gli indagati inviavano la domanda di inserimento nella graduatoria di circolo agli istituti scolastici statali. Nella domanda dichiaravano di aver prestato servizio presso le scuole paritarie
“Associazione San Remigio” e “Associazione Centro Paideia” per un periodo dal 2011 al
2017, con comunicazione di assunzione (unilav) avvenuta in data successiva al 30/10/2017
e comunicazione avvenuta dall'1/03/2018. Il servizio dichiarato presso le suddette CP_4 scuole paritarie ha permesso agli indagati di ottenere il punteggio utile all'aggiornamento della graduatoria ed è stato determinante per l'assunzione presso gli istituti scolastici statali indicati nell'informativa di P.G. La sede di CE IO con verbale ispettivo n. CP_4
2018001673 del 14/11/2019 disconosceva il rapporto di lavoro instauratosi tra la scuola paritaria “Associazione San Remigio” e i lavoratori;
con verbale ispettivo n. 2018006665 del 24/10/2019 disconosceva il rapporto di lavoro instauratosi tra la scuola paritaria
“Associazione Centro Paideia” e i lavoratori. Dagli atti della P.G. è emerso che il fittizio rapporto di lavoro era stato instaurato al solo fine di ottenere il punteggio utile all'aggiornamento”.
Nel predetto provvedimento, infine, l'Autorità giudiziaria ha riconosciuto la condotta antigiuridica del ricorrente, escludendone tuttavia la rilevanza penale in favore di quella esclusivamente amministrativa con conseguente trasmissione degli atti alla competente per l'erogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di CP_5
denaro da euro 5.164,00 a euro 25.822,00, poiché il beneficio economico alla percezione del quale era stato strumentale il falso risultava inferiore ad euro 4.000.
La valenza probatoria dei documenti prodotti in atti dalla difesa del ricorrente è sconfessata dall'insieme delle risultanze provenienti dalle indagini penali nonché dalle verifiche espletate CP_ dall'ufficio territoriale. Tutto ciò basta per ritenere provata la falsità delle autocertificazioni allegate dal ricorrente con la domanda di inserimento nelle varie graduatorie limitatamente alle dichiarazioni circa la prestazione del servizio quale collaboratore scolastico, negli anni 2011- 2015, presso l'Istituto “San Remigio” e nel periodo dal 12.04.2016 al 31.08.2017 presso l'Istituto “La Felice”.
3.Deve, peraltro, escludersi che si applichi nel caso l'art. 21-nonies della legge n. 241/90, come modificato dall'art. 6, comma 1, lett. d) della Legge 7 agosto 2015 n. 124 (c.d. Riforma
Madia): nella fattispecie in esame infatti non si verte in materia di procedimento amministrativo, ma in un atto di gestione del rapporto assunto con i poteri del datore di lavoro privato. Inoltre, il termine previsto dall'art. 21-novies della legge n. 241/90 decorre
“dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici”, mentre nel caso che ci occupa non vengono in rilievo né un'autorizzazione né un provvedimento attributivo di vantaggi economici, bensì un provvedimento di attribuzione del corretto punteggio da assegnare in graduatoria.
La Corte di Cassazione nella sentenza n. 11011 del 2022 ha chiarito che “nel pubblico impiego contrattualizzato la regola posta dagli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, che in attuazione dell'art. 97 Cost. impongono alle Pubbliche Amministrazioni l'individuazione del contraente nel rispetto delle procedure concorsuali o, per le qualifiche meno elevate, delle modalità di avviamento di cui al combinato disposto del richiamato art. 35, comma 1, lett. b), e degli artt. 23 e seguenti del d.P.R. n. 487 del 1994, seppure non direttamente attinente al contenuto delle obbligazioni contrattuali, si riflette sulla validità del negozio, perché individua un requisito che deve sussistere in capo al contraente, di tal ché, ove si consentisse lo svolgimento del rapporto con soggetto privo del requisito in parola, si finirebbe per porre nel nulla la norma inderogabile, posta a tutela di interessi pubblici alla cui realizzazione, secondo il Costituente, deve essere costantemente orientata l'azione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici (Cass., n. 22673 del 2020, che richiama,
Cass. n. 30999 del 2019, Cass. n. 17002 del 2019).
In ogni caso, anche a voler fare applicazione di quanto previsto dalla legge sul procedimento amministrativo – l. 241 del 1990 – vale la pena sottolineare come la stessa preveda che il provvedimento amministrativo possa essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di pubblico interesse, entro un termine ragionevole, che è fissato generalmente in dodici mesi;
tuttavia, i provvedimenti che conseguono ad una falsa rappresentazione della realtà oppure a dichiarazioni false o mendaci da parte del privato possono essere sempre annullati, anche oltre predetto termine (cfr. art 21 novies).
4.Ciò premesso, occorre valutare il profilo della incidenza del mendacio su tutti i contratti a termine stipulati dal ricorrente e sul contratto a tempo indeterminato stipulato nel 2023.
In via preliminare va sottolineato che il provvedimento impugnato dal ricorrente non è un'ipotesi di licenziamento per fatti relativi alla fase funzionale del rapporto di lavoro, ma è un atto ricognitivo dell'intervenuta decadenza dall'impiego per un vizio genetico, stante l'assenza in capo all'istante del diritto all'inserimento in graduatoria e l'assenza del relativo diritto ad essere assunto. (cfr. Cassazione civile, sez. lav., sentenza n. 18719 del
23/09/2016).
La qualificazione del provvedimento di risoluzione del rapporto di impiego pubblico per decadenza del lavoratore dal diritto ad essere inserito nella graduatoria permanente non può essere trattato in termini di licenziamento, costituendo un atto obbligato per legge e discendente dalla violazione delle norme sull'autocertificazione.
A tal proposito occorre ricordare che l'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 così statuisce: "Fermo restando quanto previsto dall'art. 76, qualora dal controllo di cui all'art. 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera".
Tale norma non prevede nella sua interpretazione letterale un automatismo tra dichiarazione mendace e perdita dei benefici, prevedendo testualmente che la decadenza possa colpire soltanto i benefici conseguenti alla dichiarazione non veritiera. Per tali ragioni è necessario accertare l'esistenza di un nesso causale tra la dichiarazione non veritiera ed il conseguimento dei benefici che, in mancanza del mendacio, l'aspirante non avrebbe ottenuto. Sul punto la sentenza n. 18719 della Corte di Cassazione sezione Lavoro del 23 settembre
2016, dopo aver ribadito il consolidato orientamento circa l'irrilevanza degli stati soggettivi del dichiarante, nel caso di non veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata all'Amministrazione, ha precisato che "la disposizione di cui all'art. 75 D.P.R. n. 445/2000 non disciplina una sanzione di carattere afflittivo, in quanto la decadenza dal beneficio si pone quale mero effetto, sul piano causale, dell'assenza, successivamente accertata, dei requisiti per conseguire il beneficio stesso".
La ratio di tale norma, come ha stabilito una successiva sentenza della Suprema Corte di
Cassazione, la n. 18699 dell'11 luglio 2019, che ha cassato una sentenza della Corte di
Appello di Torino che aveva stabilito un automatismo tra dichiarazioni mendaci rese in sede di autocertificazione, con riferimento all'assenza di pregresse condanne penali, in relazione all'assunzione di un docente nel comparto scuola, "non è dunque quella di perseguire con misura indiscriminata qualsiasi falsità e del resto questa Corte (Cass. 23 settembre 2016,
n. 18719), nel ritenere che "la non veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata alla
P.A. comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, ai sensi dell'art. 75 del
D.P.R. n. 445 del 2000" ha avuto cura di precisare che ciò costituiva "effetto dell'assenza, successivamente accertata, dei requisiti richiesti" per tali evidentemente intendendosi i requisiti sostanziali che le dichiarazioni sono chiamate ad attestare.
Dello stesso tenore è la sentenza n. 10854/20 della Cassazione ove si stabilisce che, in relazione al pubblico impiego privatizzato, la decadenza dalle graduatorie “… si applica allorquando l'infedeltà del contenuto della dichiarazione sostitutiva comporti la assenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l'instaurazione di un rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione;
ciò che assume rilievo è, in altri termini, la oggettiva assenza del requisito, che determina la decadenza di diritto, quale effetto di un vizio genetico del contratto”.
Sempre la Suprema Corte con sentenza n. 22673/20 ha confermato che la decadenza del dichiarante "dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera", ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445 del 2000, si verifica ogniqualvolta, in assenza della falsa dichiarazione, l'impiego non sarebbe stato ottenuto, ossia nei casi in cui l'inclusione nella graduatoria concorsuale o selettiva sia diretta conseguenza del mendacio (Cfr Cass. sez. lav. 32574/2021).
Pertanto assume rilievo ai fini della decadenza esclusivamente la falsità su quei dati che risultano decisivi per l'assunzione, senza possibilità di qualsivoglia valutazione di diverso tipo. Né vale in senso contrario osservare che l'art.
8.4 del DM 640/2017 sull'aggiornamento delle graduatorie ATA per il triennio 2018/2021 stabilisce che " le autodichiarazioni mendaci o la produzione di certificazioni false o, comunque, la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di cui al presente decreto per tutti i profili e graduatorie di riferimento, nonché la decadenza dalle medesime graduatorie, nel caso di inserimento nelle stesse, e comportano, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni di cui alla vigente normativa, come prescritto dagli artt.75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445.”. Infatti il decreto ministeriale citato, quanto alle dichiarazioni contenute nel modulo della domanda, richiama espressamente il D.P.R. 445/2000, che, quale fonte normativa sovraordinata, rappresenta il parametro principale di riferimento per l'interpretazione della normativa applicabile alla fattispecie.
Il mendacio va valutato non in termini assoluti, ma in relazione specifica alla incidenza esplicata sui contratti a termine sottoscritti dalla lavoratrice e sul contratto a tempo indeterminato.
Non vi è alcun dubbio, sulla base della falsità accertata dei rapporti di lavoro presso gli Istituti
San Remigio e La Fenice, che i contratti di lavoro relativi agli anni scolastici 2018/2019,
2019/2020 e 2020/2021 siano nulli.
Il servizio a tempo determinato reso dal negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, Pt_1
2020/2021 è stato, infatti, reso dal lavoratore in forza del punteggio indebitamente maggiorato dal servizio non veritiero presso gli Istituti San Remigio e La Fenice.
Parte ricorrente, peraltro, non fornisce in alcun modo la prova di aver potuto ugualmente conseguire i contratti di lavoro a termine indicati con il punteggio residuo derivante dalla decurtazione del punteggio conseguito con i servizi scolastici incriminati.
Inoltre la nullità dei contratti di lavoro relativa agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021 si ripercuote sugli anni scolastici successivi, ossia sull'anno scolastico
2021/2022 e sull'anno scolastico 2022/2023.
Considerato, peraltro, che il ricorrente non ha fornito alcuna prova di aver diritto ai contratti a termine per l'anno scolastico 2021/2022 e per l'anno scolastico 2022/2023 con la decurtazione del punteggio derivante dai periodi indicati come lavorati presso l'istituto San
Remigio e presso l'Istituto La Fenice è evidente che sono nulli anche i periodi lavorati negli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023.
Ne consegue, quindi, che tutto il servizio a tempo determinato espletato dal ricorrente, che ha contribuito alla maturazione dei 24 mesi di servizio utili all'inserimento in graduatoria provinciale permanente di prima fascia, è stato correttamente invalidato dal CP_1
resistente.
In sostanza, senza il punteggio derivante dai contratti a termine citati , il ricorrente era sprovvisto di uno dei requisiti di ammissione al concorso per l'assunzione a tempo indeterminato, ossia il possesso di una anzianità di servizio di almeno due anni di servizio prestato nel profilo corrispondente presso scuole statali. Correttamente, dunque,
l'Amministrazione resistente ha disposto l'esclusione del ricorrente dalla graduatoria provinciale per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 con la conseguente legittima risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Le domande sono infondate e vanno rigettate.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza del ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice, Luigi Pazienza, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da
, con ricorso depositato il 25.11.2024, nei confronti del Parte_1 [...]
, così provvede: Controparte_1
1) rigetta le domande;
2) condanna, altresì, il ricorrente al pagamento, in favore del resistente delle spese CP_1
di lite, che liquida in complessivi Euro 3.500,00.
NO, 25.06.2025
Il Giudice
( Luigi Pazienza)