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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 24/03/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PISA
Sezione Lavoro
N.R.G. 128/2022
Il Giudice Pierpaolo Vincelli, all'esito dell'udienza del 10.12.2024, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Benedetta Poli, Parte_1 C.F._1 presso il cui studio, sito in Santa Croce sull'Arno (PI), Via A. Basili n. 2, elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
(P.I.: ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Maltinti, presso il cui studio, sito in Fucecchio (FI), Viale
Buozzi n. 50, elettivamente domicilia
RESISTENTE
OGGETTO: Risarcimento del danno
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 10.12.2024
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 11.2.2022, ha chiesto di “accertare e dichiarare Parte_1 che il ricorrente il 31/08/2012 in S. Croce sull'Arno (PI) presso i locali della Controparte_2 all'interno del reparto rifinizione, subiva un infortunio lavorativo con le modalità descritte in premessa, dovuto ad esclusiva responsabilità della in persona del legale Controparte_2 rappresentante protempore, per violazione dell'art. 2087 c.c.; accertare che il danno non patrimoniale subito dal Sig. in conseguenza dell'infortunio del 31/08/2012 era pari a Parte_1
I.P. 10 % di danno biologico permanente , Inabilità Temporane Totale per 25 giorni, e Invalidità
Temporanea Parziale per 10 giorni al 50 % e per 20 giorni al 25% e che le spese mediche resesi necessarie in conseguenza dell'infortunio ammontavano a Euro 1.154,00 , il tutto salvo diversa misura che dovesse essere accertata in corso di causa;
accertare che a causa dell' infortunio avvenuto all' interno dei locali della di Santa Croce sull' Arno (Pi) con le Controparte_2 modalità descritte in premessa il Sig. subiva un danno patrimoniale per perdita di Parte_1
capacita lavorativa specifica nella misura del 25% della totale quantificato in Euro 111.829,12; accertare che il Sig. a causa dell' infortunio sopra descritto subiva altresì un danno Parte_1 morale ed esistenziale;
per l'effetto, condannare la società , in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro-tempore al risarcimento di tutti i danni, nessuno escluso a titolo di : danno biologico, morale, esistenziale, rimborso spese mediche, danno patrimoniale per perdita di capacità lavorativa specifica nella misura del 25% della totale tutti subiti dal Sig. , a seguito Parte_1 dell' infortunio per cui è causa quantificati in complessive Euro 146.195,40 quale danno differenziale considerata la somma di Euro 10.678,80 erogata dall' a titolo di inabilità temporanea CP_3
assoluta, oltre al pagamento di tutte le relative e conseguenti spese sostenute e sostenende, e quelle per l'assistenza tecnica stragiudiziale pari ad € 1.500,00 secondo quanto allegato in premessa ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, che emergerà dall'istruttoria di causa o che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dì dell'infortunio al saldo. Con vittoria di compensi e spese di giudizio oltre accessori come per legge”.
1.1. Per quanto di interesse, il ricorrente ha dedotto che:
a) lavorava come dipendente apprendista con la qualifica di rifinitore di pelli addetto alla preparazione delle miscele applicative, presso la Controparte_2
b) il 31.8.2021, mentre si trovava all'interno del reparto rifinizione della conceria CP_2
subiva l'amputazione traumatica del IV e V dito della mano sinistra nell'adoperare un trapano per miscelare le vernici sprovvisto di idonea protezione;
c) durante l'infortunio indossava, su indicazione del datore di lavoro, guanti in lattice di gomma che, relativamente alla mano sinistra, rimanevano impigliati nella base rotante del trapano;
d) il danno era dovuto all'esclusiva responsabilità della per violazione Controparte_2 dell'art. 2087 c.c.;
e) il danno differenziale era quantificato in € 146.195,40 a titolo di danno biologico, personalizzazione, rimborso spese di cura, danno patrimoniale da perdita di capacità lavorativa specifica, al netto degli emolumenti INAL e oltre al danno esistenziale da liquidarsi secondo equità.
1.2. Con memoria depositata in data 28.7.2023, si è costituito la società resistente, che ha chiesto di determinare i danni subiti dal ricorrente per l'infortunio avvenuto il 31.8.2021 e, liquidatone l'ammontare, porlo a carico della al netto degli importi di € 10.687,80 e di Controparte_2
8.497,06, pagati dall' e dalla a con accessori di CP_3 Controparte_4 Parte_1
legge e compensazione totale o parziale delle spese di causa. 2. La domanda risarcitoria risulta parzialmente fondata nei limiti di seguito esposti.
L'articolo 2087 c.c. impone all'imprenditore di adoperarsi per evitare o per ridurre l'esposizione al rischio dei dipendenti, conformando il proprio operato ad una diligenza particolarmente qualificata, che deve tenere conto delle caratteristiche del lavoro.
L'inadempimento di tale obbligo comporta il sorgere di una responsabilità di tipo contrattuale in capo al datore, su cui grava l'onere di fornire la prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare l'evento dannoso e che questo sia stato determinato da fattori imprevisti ed imprevedibili (cfr. Cass.
Sez. L., Ordinanza n. 29769/2022). Il lavoratore che agisce per ottenere il risarcimento, invece, deve provare il nesso di causalità fra l'omissione del datore ed il danno.
Ciò premesso, il teste ha affermato di aver assistito all'infortunio, riferendo che “il Testimone_1
guanto in lattice indossato da alla mano sinistra rimaneva incastrato nella base rotante del Pt_1 trapano, che continuando a ruotare amputava la IV e V dita della mano sinistra del ricorrente”. Ha aggiunto, inoltre, che “il trapano in utilizzo nel reparto rifinizione della conceria al momento CP_2 dell'accaduto non era provvisto di protezione, in quanto era un trapano con un solo comando” e che
“successivamente all'infortunio accorso in danno del Sig. , la Parte_1 Controparte_2
sostituiva il trapano in utilizzo nel reparto rifinizione per miscelare le pelli, con altro tipo dotato di elementi di protezione”.
Alla luce di tali dichiarazioni, della cui genuinità e correttezza non è dato dubitare, si ritiene provata la responsabilità di parte resistente rispetto al verificarsi dell'infortunio per cui è causa, posto oltretutto che il datore non ha dimostrato di essersi adoperato per eliminare il rischio insito nell'utilizzo del macchinario.
2.1. Passando alla quantificazione del danno subito dal ricorrente, va osservato che il CTU ha valutato il danno alla persona accertando “un periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni 20; un periodo di invalidità temporanea parziale al 75% di giorni 20; un periodo di invalidità temporanea parziale al 50% di giorni 20; un periodo di invalidità temporanea parziale al 25% di ulteriori giorni 20” oltre che “una danno alla salute valutabile nella misura dell'8%”. Tali conclusioni del CTU devono essere condivise e poste alla base della pronuncia, risultando suffragate da un'esaustiva valutazione dei dati anamnestici e della documentazione sanitaria prodotta, alla stregua di parametri medico-legali correttamente applicati al caso in esame.
Al fine di quantificare il danno non patrimoniale si richiamano i criteri stabiliti dalle Tabelle di Milano nella formulazione vigente, sicché la liquidazione di tale danno è determinata in € 16.211,00 per il danno biologico permanente, accertato dal CTU nella misura dell'8%, e in € 5.750,00 per quello temporaneo, calcolato sulla base di un'indennità giornaliera di € 115,00, rapportata ai giorni di invalidità temporanea risultanti dalla consulenza d'ufficio.
Dal danno biologico deve essere distinto il danno morale, poiché il primo consiste nel pregiudizio che incide sulla vita quotidiana e sulle attività dinamico-relazionali del soggetto, mentre il secondo rappresenta la sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute.
La giurisprudenza ha evidenziato che si tratta di due diverse forme di danno non patrimoniale, che hanno autonoma rilevanza ai fini risarcitori e che possono concorrere, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti. In particolare, quello morale è suscettibile di prova a sé, anche in via presuntiva, a prescindere dunque dalla prova del danno biologico (cfr. Cass. ordinanza n. 7892/2024; Cass. sentenza n. 901/2018).
Il danno conseguente alla lesione dell'integrità psicologica della persona è risarcibile come danno morale, se si mantiene nei termini della mera compromissione dell'equilibrio emotivo-affettivo del soggetto, e come danno biologico nel caso di degenerazione patologica, suscettibile di accertamento medico-legale, idonea ad esplicare un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, ferma restando la possibilità, per quest'ultimo, di dimostrare l'effettiva compresenza nel caso concreto delle due voci di pregiudizio (Cass. ordinanza n. 6443/2023).
Ciò precisato, i testi e hanno riferito che il ricorrente, Testimone_2 Testimone_3 successivamente all'infortunio, si rifiutava di fare vita sociale e manifestava in molte occasioni episodi di pianto. Da tali circostanze si evince chiaramente che ha patito una rilevante Pt_1 sofferenza interiore e un turbamento d'animo a causa della menomazione subita, pertanto, deve esser riconosciuto anche il danno morale, quantificato nel 25% del danno biologico permanente e liquidato in € 4.053,00, in applicazione delle tabelle di Milano.
2.2. Non può essere riconosciuto, invece, il danno c.d. esistenziale, posto che la giurisprudenza ha evidenziato che costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico e del c.d. danno esistenziale, appartenendo tali categorie di danno alla stessa area protetta dall'art. 32
Cost. (Cass. ordinanza n. 24473/2020).
2.3. Il danno biologico, come precedentemente quantificato in base alle tabelle di Milano, non è suscettibile di alcuna personalizzazione in aumento del danno.
La Suprema Corte ha chiarito che il risarcimento del danno biologico può essere incrementato in via di "personalizzazione" in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute (in tal senso: Cass. ordinanza n. 27482/2018).
Ebbene, dall'istruttoria non sono emersi elementi tali da evidenziare conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali.
2.4. Da ultimo, quanto alla liquidazione del danno patrimoniale, possono certamente essere riconosciute le spese mediche documentate, che ammontano a € 1.154,00, mentre le ulteriori richieste devono essere rigettate.
2.5. Nello specifico, il ricorrente ha chiesto il ristoro della perdita della capacità lavorativa specifica nella misura del 25 %, quantificando questa voce di danno in € 111.829,12.
Anzitutto, deve rilevarsi come il CTU abbia escluso la sussistenza di alcuna diminuzione della capacità lavorativa specifica del ricorrente (così, pag. 5 della relazione tecnica).
Inoltre, come recentemente affermato dalla Suprema Corte, nel caso in cui il danneggiato abbia trovato un impiego aliunde, perché impossibilitato a svolgere la precedente attività, questi ha diritto all'eventuale differenza tra le retribuzioni spettanti alla luce della attività lavorativa perduta a causa dell'illecito e quella corrisposta in ragione della nuova attività lavorativa. Gli effetti del demansionamento, cioè l'adeguamento in peius del trattamento retributivo rientrano infatti tra le conseguenze dirette dell'illecito, benché future (ma certe), e che, come tali, devono essere valutate ai fini della quantificazione del risarcimento del danno ai sensi degli artt. 1223 e 2056, c.c. (così, Cass. civ., n. 1607/24).
Nel caso in esame, risulta pacifico che il ricorrente dopo l'infortunio abbia continuato a lavorare alle dipendenze della con la nuova mansione di magazziniere. Inoltre, dalle Controparte_2
produzioni documentali di parte resistente (doc. 7 memoria di costituzione) non risulta che egli abbia subito un decremento del reddito negli anni successivi all'infortunio, pertanto, non si è concretizzato alcun danno da lucro cessante per demansionamento causato dall'infortunio.
2.6. Non può essere accolta nemmeno la richiesta di risarcimento del danno da perdita di chance, per mancata partecipazione al concorso nell'Arma dei Carabinieri, rilevato che il solo invio della domanda di partecipazione, cui fra l'altro non risulta sia seguita la partecipazione alla procedura concorsuale, non è da sola indice di una seria, concreta ed effettiva possibilità di vittoria concorsuale.
Inoltre, risultando che il ricorrente ha continuato a lavorare presso la non si Controparte_2
evincerebbe nemmeno una conseguente perdita economica dovuta alla lesione della chance.
2.7. Con riguardo, infine, alla richiesta di pagamento delle spese stragiudiziali, documentate sulla base di una notula (doc. 25 ricorso), si deve osservare che questo documento ha ad oggetto un acconto per
“redazione ricorso, deposito, notifica provvedimento”. Pertanto, tale pagamento richiesto dal difensore rientra tra le spese giudiziarie da liquidarsi secondo la regola della soccombenza, come meglio specificato in seguito.
2.8. In ragione di quanto esposto, il danno da risarcire deve essere quantificato in complessivi 27.168,00, risultante dalla somma delle liquidazioni del danno biologico permanente e temporaneo, del danno morale e del rimborso delle spese mediche.
2.9. Tuttavia, da tale importo devono essere detratte le somme già percepite in ragione dell'infortunio dall' a titolo di danno biologico per € 8.335,27 (doc. 17 allegato al ricorso) e quelle percepite CP_3 dall'assicurazione in corso di giudizio, pari ad € 8.497,06 (doc. 6 allegato alla memoria CP_4
di parte resistente).
2.10. Proprio con riguardo alla determinazione del danno cd. differenziale, deve farsi applicazione dell'orientamento del giudice della nomofilachia secondo il quale “la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 ed il risarcimento del danno CP_3
secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall secondo il criterio CP_3
delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale;
pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota rapportata alla retribuzione e alla capacità CP_3
lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita destinata a ristorare il danno biologico CP_3
permanente. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, pur accogliendo il criterio della comparazione tra poste omogenee, non aveva liquidato il danno per invalidità temporanea ed aveva calcolato il danno differenziale detraendo il valore della rendita dall'importo- base spettante a titolo di danno biologico, senza riconoscere la maggiorazione dovuta alla personalizzazione del danno stesso)” (così, Cass. civ., 9112/2019).
Facendo applicazione delle citate coordinate ermeneutiche, accertato in € 16.211,00 il valore destinato al ristoro del danno biologico permanente deve procedersi a detrarre da tale somma il valore del danno biologico liquidato dall' per euro 8.335,27. CP_3
Di conseguenza, alla somma così ottenuta pari ad euro 7.875,73 dovranno essere aggiunte la somma di € 5.750,00 per il danno non patrimoniale da inabilità temporanea, quella di € 4.053,00 per il danno morale e quella di € 1.154,00 per le spese mediche documentate, per un totale di euro 18.832,73.
Infine, da tale somma dovrà essere detratto quanto corrisposto dalla compagnia assicurativa ammontante ad euro 8.497,06.
Tanto conduce all'accoglimento della domanda risarcitoria formulata nella misura residua di €
10.335,67.
3. Il risarcimento così determinato è soggetto agli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata, decorrenti dalla data del fatto e fino al deposito della sentenza, in quanto, trattandosi di risarcimento danni e, quindi, di debito di valore, occorre riconoscere il danno da ritardato conseguimento della somma dovuta a ristoro (cfr. Cass. civ., n. 21396/2014; Cass. civ., n. 1712/1995). Dalla pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo pagamento, invece, sul totale delle somme liquidate sono dovuti gli interessi legali, data la conversione del debito di valore in debito di valuta, per effetto dell'intervenuta liquidazione del danno ai sensi dell'art. 1282 c.c.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenendo conto dei parametri per la determinazione dei compensi per la professione forense di cui al decreto ministeriale D.M. n.
147 del 13/08/2022; ed in particolare, dei valori medi previsti per lo scaglione di riferimento, che in ragione dell'oggetto e della complessità della causa deve essere individuato in quello compreso tra €
€ 5.200,01 sino a 26.000,00.
5. Per le medesime ragioni, le spese della CTU sono poste definitivamente a carico di CP_2
P.Q.M.
accerta la responsabilità di ispetto alla verificazione dell'evento; CP_1
condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in CP_1
favore di della complessiva somma di € 10.335,67 a titolo di risarcimento danno, Parte_1
oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come indicato in parte motiva;
condanna in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1 delle spese di lite sostenute da , che liquida in € 379,50 per esborsi ed € 3.500,00 Parte_1
per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, e ad IVA e CPA come per legge;
pone le spese di CTU definitivamente in capo a , in persona del suo legale CP_1
rappresentante pro tempore.
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PISA
Sezione Lavoro
N.R.G. 128/2022
Il Giudice Pierpaolo Vincelli, all'esito dell'udienza del 10.12.2024, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Benedetta Poli, Parte_1 C.F._1 presso il cui studio, sito in Santa Croce sull'Arno (PI), Via A. Basili n. 2, elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
(P.I.: ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Maltinti, presso il cui studio, sito in Fucecchio (FI), Viale
Buozzi n. 50, elettivamente domicilia
RESISTENTE
OGGETTO: Risarcimento del danno
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 10.12.2024
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 11.2.2022, ha chiesto di “accertare e dichiarare Parte_1 che il ricorrente il 31/08/2012 in S. Croce sull'Arno (PI) presso i locali della Controparte_2 all'interno del reparto rifinizione, subiva un infortunio lavorativo con le modalità descritte in premessa, dovuto ad esclusiva responsabilità della in persona del legale Controparte_2 rappresentante protempore, per violazione dell'art. 2087 c.c.; accertare che il danno non patrimoniale subito dal Sig. in conseguenza dell'infortunio del 31/08/2012 era pari a Parte_1
I.P. 10 % di danno biologico permanente , Inabilità Temporane Totale per 25 giorni, e Invalidità
Temporanea Parziale per 10 giorni al 50 % e per 20 giorni al 25% e che le spese mediche resesi necessarie in conseguenza dell'infortunio ammontavano a Euro 1.154,00 , il tutto salvo diversa misura che dovesse essere accertata in corso di causa;
accertare che a causa dell' infortunio avvenuto all' interno dei locali della di Santa Croce sull' Arno (Pi) con le Controparte_2 modalità descritte in premessa il Sig. subiva un danno patrimoniale per perdita di Parte_1
capacita lavorativa specifica nella misura del 25% della totale quantificato in Euro 111.829,12; accertare che il Sig. a causa dell' infortunio sopra descritto subiva altresì un danno Parte_1 morale ed esistenziale;
per l'effetto, condannare la società , in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro-tempore al risarcimento di tutti i danni, nessuno escluso a titolo di : danno biologico, morale, esistenziale, rimborso spese mediche, danno patrimoniale per perdita di capacità lavorativa specifica nella misura del 25% della totale tutti subiti dal Sig. , a seguito Parte_1 dell' infortunio per cui è causa quantificati in complessive Euro 146.195,40 quale danno differenziale considerata la somma di Euro 10.678,80 erogata dall' a titolo di inabilità temporanea CP_3
assoluta, oltre al pagamento di tutte le relative e conseguenti spese sostenute e sostenende, e quelle per l'assistenza tecnica stragiudiziale pari ad € 1.500,00 secondo quanto allegato in premessa ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, che emergerà dall'istruttoria di causa o che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dì dell'infortunio al saldo. Con vittoria di compensi e spese di giudizio oltre accessori come per legge”.
1.1. Per quanto di interesse, il ricorrente ha dedotto che:
a) lavorava come dipendente apprendista con la qualifica di rifinitore di pelli addetto alla preparazione delle miscele applicative, presso la Controparte_2
b) il 31.8.2021, mentre si trovava all'interno del reparto rifinizione della conceria CP_2
subiva l'amputazione traumatica del IV e V dito della mano sinistra nell'adoperare un trapano per miscelare le vernici sprovvisto di idonea protezione;
c) durante l'infortunio indossava, su indicazione del datore di lavoro, guanti in lattice di gomma che, relativamente alla mano sinistra, rimanevano impigliati nella base rotante del trapano;
d) il danno era dovuto all'esclusiva responsabilità della per violazione Controparte_2 dell'art. 2087 c.c.;
e) il danno differenziale era quantificato in € 146.195,40 a titolo di danno biologico, personalizzazione, rimborso spese di cura, danno patrimoniale da perdita di capacità lavorativa specifica, al netto degli emolumenti INAL e oltre al danno esistenziale da liquidarsi secondo equità.
1.2. Con memoria depositata in data 28.7.2023, si è costituito la società resistente, che ha chiesto di determinare i danni subiti dal ricorrente per l'infortunio avvenuto il 31.8.2021 e, liquidatone l'ammontare, porlo a carico della al netto degli importi di € 10.687,80 e di Controparte_2
8.497,06, pagati dall' e dalla a con accessori di CP_3 Controparte_4 Parte_1
legge e compensazione totale o parziale delle spese di causa. 2. La domanda risarcitoria risulta parzialmente fondata nei limiti di seguito esposti.
L'articolo 2087 c.c. impone all'imprenditore di adoperarsi per evitare o per ridurre l'esposizione al rischio dei dipendenti, conformando il proprio operato ad una diligenza particolarmente qualificata, che deve tenere conto delle caratteristiche del lavoro.
L'inadempimento di tale obbligo comporta il sorgere di una responsabilità di tipo contrattuale in capo al datore, su cui grava l'onere di fornire la prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare l'evento dannoso e che questo sia stato determinato da fattori imprevisti ed imprevedibili (cfr. Cass.
Sez. L., Ordinanza n. 29769/2022). Il lavoratore che agisce per ottenere il risarcimento, invece, deve provare il nesso di causalità fra l'omissione del datore ed il danno.
Ciò premesso, il teste ha affermato di aver assistito all'infortunio, riferendo che “il Testimone_1
guanto in lattice indossato da alla mano sinistra rimaneva incastrato nella base rotante del Pt_1 trapano, che continuando a ruotare amputava la IV e V dita della mano sinistra del ricorrente”. Ha aggiunto, inoltre, che “il trapano in utilizzo nel reparto rifinizione della conceria al momento CP_2 dell'accaduto non era provvisto di protezione, in quanto era un trapano con un solo comando” e che
“successivamente all'infortunio accorso in danno del Sig. , la Parte_1 Controparte_2
sostituiva il trapano in utilizzo nel reparto rifinizione per miscelare le pelli, con altro tipo dotato di elementi di protezione”.
Alla luce di tali dichiarazioni, della cui genuinità e correttezza non è dato dubitare, si ritiene provata la responsabilità di parte resistente rispetto al verificarsi dell'infortunio per cui è causa, posto oltretutto che il datore non ha dimostrato di essersi adoperato per eliminare il rischio insito nell'utilizzo del macchinario.
2.1. Passando alla quantificazione del danno subito dal ricorrente, va osservato che il CTU ha valutato il danno alla persona accertando “un periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni 20; un periodo di invalidità temporanea parziale al 75% di giorni 20; un periodo di invalidità temporanea parziale al 50% di giorni 20; un periodo di invalidità temporanea parziale al 25% di ulteriori giorni 20” oltre che “una danno alla salute valutabile nella misura dell'8%”. Tali conclusioni del CTU devono essere condivise e poste alla base della pronuncia, risultando suffragate da un'esaustiva valutazione dei dati anamnestici e della documentazione sanitaria prodotta, alla stregua di parametri medico-legali correttamente applicati al caso in esame.
Al fine di quantificare il danno non patrimoniale si richiamano i criteri stabiliti dalle Tabelle di Milano nella formulazione vigente, sicché la liquidazione di tale danno è determinata in € 16.211,00 per il danno biologico permanente, accertato dal CTU nella misura dell'8%, e in € 5.750,00 per quello temporaneo, calcolato sulla base di un'indennità giornaliera di € 115,00, rapportata ai giorni di invalidità temporanea risultanti dalla consulenza d'ufficio.
Dal danno biologico deve essere distinto il danno morale, poiché il primo consiste nel pregiudizio che incide sulla vita quotidiana e sulle attività dinamico-relazionali del soggetto, mentre il secondo rappresenta la sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute.
La giurisprudenza ha evidenziato che si tratta di due diverse forme di danno non patrimoniale, che hanno autonoma rilevanza ai fini risarcitori e che possono concorrere, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti. In particolare, quello morale è suscettibile di prova a sé, anche in via presuntiva, a prescindere dunque dalla prova del danno biologico (cfr. Cass. ordinanza n. 7892/2024; Cass. sentenza n. 901/2018).
Il danno conseguente alla lesione dell'integrità psicologica della persona è risarcibile come danno morale, se si mantiene nei termini della mera compromissione dell'equilibrio emotivo-affettivo del soggetto, e come danno biologico nel caso di degenerazione patologica, suscettibile di accertamento medico-legale, idonea ad esplicare un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, ferma restando la possibilità, per quest'ultimo, di dimostrare l'effettiva compresenza nel caso concreto delle due voci di pregiudizio (Cass. ordinanza n. 6443/2023).
Ciò precisato, i testi e hanno riferito che il ricorrente, Testimone_2 Testimone_3 successivamente all'infortunio, si rifiutava di fare vita sociale e manifestava in molte occasioni episodi di pianto. Da tali circostanze si evince chiaramente che ha patito una rilevante Pt_1 sofferenza interiore e un turbamento d'animo a causa della menomazione subita, pertanto, deve esser riconosciuto anche il danno morale, quantificato nel 25% del danno biologico permanente e liquidato in € 4.053,00, in applicazione delle tabelle di Milano.
2.2. Non può essere riconosciuto, invece, il danno c.d. esistenziale, posto che la giurisprudenza ha evidenziato che costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico e del c.d. danno esistenziale, appartenendo tali categorie di danno alla stessa area protetta dall'art. 32
Cost. (Cass. ordinanza n. 24473/2020).
2.3. Il danno biologico, come precedentemente quantificato in base alle tabelle di Milano, non è suscettibile di alcuna personalizzazione in aumento del danno.
La Suprema Corte ha chiarito che il risarcimento del danno biologico può essere incrementato in via di "personalizzazione" in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute (in tal senso: Cass. ordinanza n. 27482/2018).
Ebbene, dall'istruttoria non sono emersi elementi tali da evidenziare conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali.
2.4. Da ultimo, quanto alla liquidazione del danno patrimoniale, possono certamente essere riconosciute le spese mediche documentate, che ammontano a € 1.154,00, mentre le ulteriori richieste devono essere rigettate.
2.5. Nello specifico, il ricorrente ha chiesto il ristoro della perdita della capacità lavorativa specifica nella misura del 25 %, quantificando questa voce di danno in € 111.829,12.
Anzitutto, deve rilevarsi come il CTU abbia escluso la sussistenza di alcuna diminuzione della capacità lavorativa specifica del ricorrente (così, pag. 5 della relazione tecnica).
Inoltre, come recentemente affermato dalla Suprema Corte, nel caso in cui il danneggiato abbia trovato un impiego aliunde, perché impossibilitato a svolgere la precedente attività, questi ha diritto all'eventuale differenza tra le retribuzioni spettanti alla luce della attività lavorativa perduta a causa dell'illecito e quella corrisposta in ragione della nuova attività lavorativa. Gli effetti del demansionamento, cioè l'adeguamento in peius del trattamento retributivo rientrano infatti tra le conseguenze dirette dell'illecito, benché future (ma certe), e che, come tali, devono essere valutate ai fini della quantificazione del risarcimento del danno ai sensi degli artt. 1223 e 2056, c.c. (così, Cass. civ., n. 1607/24).
Nel caso in esame, risulta pacifico che il ricorrente dopo l'infortunio abbia continuato a lavorare alle dipendenze della con la nuova mansione di magazziniere. Inoltre, dalle Controparte_2
produzioni documentali di parte resistente (doc. 7 memoria di costituzione) non risulta che egli abbia subito un decremento del reddito negli anni successivi all'infortunio, pertanto, non si è concretizzato alcun danno da lucro cessante per demansionamento causato dall'infortunio.
2.6. Non può essere accolta nemmeno la richiesta di risarcimento del danno da perdita di chance, per mancata partecipazione al concorso nell'Arma dei Carabinieri, rilevato che il solo invio della domanda di partecipazione, cui fra l'altro non risulta sia seguita la partecipazione alla procedura concorsuale, non è da sola indice di una seria, concreta ed effettiva possibilità di vittoria concorsuale.
Inoltre, risultando che il ricorrente ha continuato a lavorare presso la non si Controparte_2
evincerebbe nemmeno una conseguente perdita economica dovuta alla lesione della chance.
2.7. Con riguardo, infine, alla richiesta di pagamento delle spese stragiudiziali, documentate sulla base di una notula (doc. 25 ricorso), si deve osservare che questo documento ha ad oggetto un acconto per
“redazione ricorso, deposito, notifica provvedimento”. Pertanto, tale pagamento richiesto dal difensore rientra tra le spese giudiziarie da liquidarsi secondo la regola della soccombenza, come meglio specificato in seguito.
2.8. In ragione di quanto esposto, il danno da risarcire deve essere quantificato in complessivi 27.168,00, risultante dalla somma delle liquidazioni del danno biologico permanente e temporaneo, del danno morale e del rimborso delle spese mediche.
2.9. Tuttavia, da tale importo devono essere detratte le somme già percepite in ragione dell'infortunio dall' a titolo di danno biologico per € 8.335,27 (doc. 17 allegato al ricorso) e quelle percepite CP_3 dall'assicurazione in corso di giudizio, pari ad € 8.497,06 (doc. 6 allegato alla memoria CP_4
di parte resistente).
2.10. Proprio con riguardo alla determinazione del danno cd. differenziale, deve farsi applicazione dell'orientamento del giudice della nomofilachia secondo il quale “la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 ed il risarcimento del danno CP_3
secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall secondo il criterio CP_3
delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale;
pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota rapportata alla retribuzione e alla capacità CP_3
lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita destinata a ristorare il danno biologico CP_3
permanente. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, pur accogliendo il criterio della comparazione tra poste omogenee, non aveva liquidato il danno per invalidità temporanea ed aveva calcolato il danno differenziale detraendo il valore della rendita dall'importo- base spettante a titolo di danno biologico, senza riconoscere la maggiorazione dovuta alla personalizzazione del danno stesso)” (così, Cass. civ., 9112/2019).
Facendo applicazione delle citate coordinate ermeneutiche, accertato in € 16.211,00 il valore destinato al ristoro del danno biologico permanente deve procedersi a detrarre da tale somma il valore del danno biologico liquidato dall' per euro 8.335,27. CP_3
Di conseguenza, alla somma così ottenuta pari ad euro 7.875,73 dovranno essere aggiunte la somma di € 5.750,00 per il danno non patrimoniale da inabilità temporanea, quella di € 4.053,00 per il danno morale e quella di € 1.154,00 per le spese mediche documentate, per un totale di euro 18.832,73.
Infine, da tale somma dovrà essere detratto quanto corrisposto dalla compagnia assicurativa ammontante ad euro 8.497,06.
Tanto conduce all'accoglimento della domanda risarcitoria formulata nella misura residua di €
10.335,67.
3. Il risarcimento così determinato è soggetto agli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata, decorrenti dalla data del fatto e fino al deposito della sentenza, in quanto, trattandosi di risarcimento danni e, quindi, di debito di valore, occorre riconoscere il danno da ritardato conseguimento della somma dovuta a ristoro (cfr. Cass. civ., n. 21396/2014; Cass. civ., n. 1712/1995). Dalla pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo pagamento, invece, sul totale delle somme liquidate sono dovuti gli interessi legali, data la conversione del debito di valore in debito di valuta, per effetto dell'intervenuta liquidazione del danno ai sensi dell'art. 1282 c.c.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenendo conto dei parametri per la determinazione dei compensi per la professione forense di cui al decreto ministeriale D.M. n.
147 del 13/08/2022; ed in particolare, dei valori medi previsti per lo scaglione di riferimento, che in ragione dell'oggetto e della complessità della causa deve essere individuato in quello compreso tra €
€ 5.200,01 sino a 26.000,00.
5. Per le medesime ragioni, le spese della CTU sono poste definitivamente a carico di CP_2
P.Q.M.
accerta la responsabilità di ispetto alla verificazione dell'evento; CP_1
condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in CP_1
favore di della complessiva somma di € 10.335,67 a titolo di risarcimento danno, Parte_1
oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come indicato in parte motiva;
condanna in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1 delle spese di lite sostenute da , che liquida in € 379,50 per esborsi ed € 3.500,00 Parte_1
per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, e ad IVA e CPA come per legge;
pone le spese di CTU definitivamente in capo a , in persona del suo legale CP_1
rappresentante pro tempore.
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli