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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 14/10/2025, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
1089/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GI EM
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale nella persona del Giudice del lavoro dott.ssa Silvia Cavallari
A seguito della discussione orale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F. Parte_1 C.F._1
assistito e difeso dall'Avv.to Daniele Cola del Foro di Rimini
ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso ex art 417 bis c.p.c. dall
[...]
, in persona del Controparte_2
Dirigente dott. e dai Funzionari dott.ssa e CP_3 Controparte_4
dott. CP_5
resistente
OGGETTO: carta del docente
Conclusioni
Per il ricorrente: “
1. accertare il diritto della parte ricorrente al beneficio della
“Carta Elettronica per l'aggiornamento e la Formazione del docente” prevista dall'art. 1 comma 121 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici di effettivo svolgimento delle attività di docenza in forza dei contratti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra le parti alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo e quindi per le annualità richieste in ricorso e così per complessivi Euro
500,00 e dunque dichiarare la responsabilità contrattuale del
[...]
Contr ; condannare il resistente all'adempimento in forma Controparte_1
specifica per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto come indicato al punto precedente, oltre interessi e/o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
In ogni caso, con vittoria di tutte le spese, competenze ed onorari del presente giudizio da calcolarsi ex D.M: n. 55/2014 con la maggiorazione prevista dall'art. 4 comma 1 bis per la predisposizione dell'atto con tecniche informatiche atte alla facilitazione alla consultazione, da liquidarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.”.
Per il : “1) in via preliminare dichiarare la carenza di giurisdizione del CP_1
Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo;
2) Nel merito, rigettare il ricorso siccome inammissibile, improponibile ed infondato, e comunque non provato, con vittoria di spese.”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
ha convenuto il per ottenere Parte_1 Controparte_1
il riconoscimento del beneficio della Carta del docente, prevista dall'art. 1, co.121, L
n. 107/2015, avente ad oggetto la somma annua di euro 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali.
Ha esposto di aver prestato servizio alle dipendenze del Controparte_1
in qualità di docente in forza di contratto a tempo determinato.
[...]
In esecuzione di questo contratto, ha esposto di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato, tuttavia il agendo in CP_1
Pag. 2 di 5 violazione del divieto di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non gli ha riconosciuto il beneficio succitato.
Pertanto, ha chiesto l'attribuzione della carta docente, in quanto non vi è alcuna ragione oggettiva per negare al personale precario il bonus in oggetto, essendo lo stesso vincolato all'aggiornamento e alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni.
Ha chiesto, quindi, la condanna dell'Amministrazione al pagamento di euro 500,00 per l'anno scolastico 2024/2025, oltre interessi e/o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Si è costituito il che ha eccepito la carenza di Controparte_1
giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo, in quanto il ricorso è basato sull'illegittimità del D.P.C.M. del 23/09/2015 disciplinante le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica e sulla nota n. CP_7
15219 del 15/10/ 2015 la quale al paragrafo 2 “Destinatari” ribadisce che la Carta “è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, con contratto di lavoro a tempo pieno e a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, ad esclusione di coloro che siano stati sospesi in seguito a procedimenti disciplinari”.
Nel merito, il ha chiesto il rigetto del ricorso poiché la Carta docente è stata CP_1
istituita al fine di compensare la maggiore gravosità del servizio svolto dai docenti di ruolo, per i quali la formazione in servizio, in base alla L. n. 107/2015, è divenuta attività obbligatoria, strutturale e permanente;
nessun obbligo invece è previsto in tal senso per i docenti non di ruolo.
Il ha chiesto poi il rigetto della domanda, in quanto con la L. 207/2024 CP_1
(Legge di Bilancio 2025), all'art. 1, commi da 572 a 574, è stata introdotta la
Pag. 3 di 5 modifica dell'art. 1, comma 121 della L. n. 107/2015 e, per l'effetto, l'estensione, a partire dall'a.s. 2024/25, della Carta del docente ai supplenti con contratto di supplenza annuale (fino al 31 agosto) su posto vacante e disponibile, secondo un importo che, in luogo dei 500 euro in somma fissa, sarà determinato annualmente, con apposito decreto ministeriale, fino a un tetto massimo di 500 euro.
La domanda, dunque, riferita al corrente a.s. 2024/25, andrà rigettata in quanto destituita di fondamento sia nell'an che nel quantum, essendo il docente Pt_1
contrattualizzato, per l'a.s. in corso, con incarico annuale a decorrenza 26.09.2024 e cessazione al 31.08.2025 e quindi fruitore ex lege del beneficio che gli verrà attribuito nell'a.s. in corso secondo l'importo da definirsi come per legge con apposito D.M.
La domanda è inoltre inammissibile in quanto il ricorrente alla data di proposizione del ricorso (08.11.2024) aveva prestato solo 43 giorni di servizio a fronte dei 180 giorni lavorativi effettivi che secondo la giurisprudenza prevalente costituiscono il requisito fondamentale per il riconoscimento del beneficio.
A seguito della discussione orale la causa viene decisa.
Va respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
La questione controversa riguarda il riconoscimento della spettanza dell'emolumento previsto dalla carta docente di cui all'art 1 comma 121 L n. 107/2015 e quindi un diritto soggettivo che si ritiene leso da una previsione discriminatoria dei docenti a tempo determinato in contrasto con i principi euro unitari e di cui viene richiesta la disapplicazione.
Il ricorrente ha sottoscritto un contratto annuale o fino alla fine delle attività didattiche nell'anno scolastico 2024/2025 dal 26.09.24 al 31.08.2025. (doc. 1 ric.) ed ha pertanto già diritto al riconoscimento della carta docente, secondo quanto sancito
Pag. 4 di 5 dalla Legge n. 207 del 30.12.2024 (Legge di Bilancio 2025) che ha esteso il beneficio ai supplenti con contratto di supplenza annuale fino al 31 agosto.
Il stesso ha riconosciuto il diritto in forza della nuova normativa. CP_1
Può quindi ritenersi cessata la materia del contendere in forza della nuova disciplina che regola il caso di specie.
Sussiste la soccombenza virtuale del . CP_1
Infatti la nuova normativa è successiva alla proposizione del ricorso. In mancanza si sarebbero applicati i consolidati principi dettati dalla giurisprudenza eurounitaria e nazionale con accoglimento della domanda.
Le spese vanno liquidate considerato il valore della causa e che si tratta di causa seriale.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata nella causa n. 1089/2024:
1) Dichiara cessata la materia del contendere essendo stato riconosciuto per legge il diritto di di ottenere il beneficio della carta docenti per l'a.s. Parte_1
2024/2025.
2) Condanna il a rimborsare al ricorrente con Controparte_1
distrazione a favore del procuratore antistatario euro 21,50 per esborsi ed euro 332,00 per spese legali oltre rimb forf , iva e cpa come per legge.
Reggio Emilia, così deciso il 14 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GI EM
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale nella persona del Giudice del lavoro dott.ssa Silvia Cavallari
A seguito della discussione orale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F. Parte_1 C.F._1
assistito e difeso dall'Avv.to Daniele Cola del Foro di Rimini
ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso ex art 417 bis c.p.c. dall
[...]
, in persona del Controparte_2
Dirigente dott. e dai Funzionari dott.ssa e CP_3 Controparte_4
dott. CP_5
resistente
OGGETTO: carta del docente
Conclusioni
Per il ricorrente: “
1. accertare il diritto della parte ricorrente al beneficio della
“Carta Elettronica per l'aggiornamento e la Formazione del docente” prevista dall'art. 1 comma 121 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici di effettivo svolgimento delle attività di docenza in forza dei contratti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra le parti alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo e quindi per le annualità richieste in ricorso e così per complessivi Euro
500,00 e dunque dichiarare la responsabilità contrattuale del
[...]
Contr ; condannare il resistente all'adempimento in forma Controparte_1
specifica per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto come indicato al punto precedente, oltre interessi e/o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
In ogni caso, con vittoria di tutte le spese, competenze ed onorari del presente giudizio da calcolarsi ex D.M: n. 55/2014 con la maggiorazione prevista dall'art. 4 comma 1 bis per la predisposizione dell'atto con tecniche informatiche atte alla facilitazione alla consultazione, da liquidarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.”.
Per il : “1) in via preliminare dichiarare la carenza di giurisdizione del CP_1
Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo;
2) Nel merito, rigettare il ricorso siccome inammissibile, improponibile ed infondato, e comunque non provato, con vittoria di spese.”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
ha convenuto il per ottenere Parte_1 Controparte_1
il riconoscimento del beneficio della Carta del docente, prevista dall'art. 1, co.121, L
n. 107/2015, avente ad oggetto la somma annua di euro 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali.
Ha esposto di aver prestato servizio alle dipendenze del Controparte_1
in qualità di docente in forza di contratto a tempo determinato.
[...]
In esecuzione di questo contratto, ha esposto di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato, tuttavia il agendo in CP_1
Pag. 2 di 5 violazione del divieto di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non gli ha riconosciuto il beneficio succitato.
Pertanto, ha chiesto l'attribuzione della carta docente, in quanto non vi è alcuna ragione oggettiva per negare al personale precario il bonus in oggetto, essendo lo stesso vincolato all'aggiornamento e alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni.
Ha chiesto, quindi, la condanna dell'Amministrazione al pagamento di euro 500,00 per l'anno scolastico 2024/2025, oltre interessi e/o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Si è costituito il che ha eccepito la carenza di Controparte_1
giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo, in quanto il ricorso è basato sull'illegittimità del D.P.C.M. del 23/09/2015 disciplinante le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica e sulla nota n. CP_7
15219 del 15/10/ 2015 la quale al paragrafo 2 “Destinatari” ribadisce che la Carta “è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, con contratto di lavoro a tempo pieno e a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, ad esclusione di coloro che siano stati sospesi in seguito a procedimenti disciplinari”.
Nel merito, il ha chiesto il rigetto del ricorso poiché la Carta docente è stata CP_1
istituita al fine di compensare la maggiore gravosità del servizio svolto dai docenti di ruolo, per i quali la formazione in servizio, in base alla L. n. 107/2015, è divenuta attività obbligatoria, strutturale e permanente;
nessun obbligo invece è previsto in tal senso per i docenti non di ruolo.
Il ha chiesto poi il rigetto della domanda, in quanto con la L. 207/2024 CP_1
(Legge di Bilancio 2025), all'art. 1, commi da 572 a 574, è stata introdotta la
Pag. 3 di 5 modifica dell'art. 1, comma 121 della L. n. 107/2015 e, per l'effetto, l'estensione, a partire dall'a.s. 2024/25, della Carta del docente ai supplenti con contratto di supplenza annuale (fino al 31 agosto) su posto vacante e disponibile, secondo un importo che, in luogo dei 500 euro in somma fissa, sarà determinato annualmente, con apposito decreto ministeriale, fino a un tetto massimo di 500 euro.
La domanda, dunque, riferita al corrente a.s. 2024/25, andrà rigettata in quanto destituita di fondamento sia nell'an che nel quantum, essendo il docente Pt_1
contrattualizzato, per l'a.s. in corso, con incarico annuale a decorrenza 26.09.2024 e cessazione al 31.08.2025 e quindi fruitore ex lege del beneficio che gli verrà attribuito nell'a.s. in corso secondo l'importo da definirsi come per legge con apposito D.M.
La domanda è inoltre inammissibile in quanto il ricorrente alla data di proposizione del ricorso (08.11.2024) aveva prestato solo 43 giorni di servizio a fronte dei 180 giorni lavorativi effettivi che secondo la giurisprudenza prevalente costituiscono il requisito fondamentale per il riconoscimento del beneficio.
A seguito della discussione orale la causa viene decisa.
Va respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
La questione controversa riguarda il riconoscimento della spettanza dell'emolumento previsto dalla carta docente di cui all'art 1 comma 121 L n. 107/2015 e quindi un diritto soggettivo che si ritiene leso da una previsione discriminatoria dei docenti a tempo determinato in contrasto con i principi euro unitari e di cui viene richiesta la disapplicazione.
Il ricorrente ha sottoscritto un contratto annuale o fino alla fine delle attività didattiche nell'anno scolastico 2024/2025 dal 26.09.24 al 31.08.2025. (doc. 1 ric.) ed ha pertanto già diritto al riconoscimento della carta docente, secondo quanto sancito
Pag. 4 di 5 dalla Legge n. 207 del 30.12.2024 (Legge di Bilancio 2025) che ha esteso il beneficio ai supplenti con contratto di supplenza annuale fino al 31 agosto.
Il stesso ha riconosciuto il diritto in forza della nuova normativa. CP_1
Può quindi ritenersi cessata la materia del contendere in forza della nuova disciplina che regola il caso di specie.
Sussiste la soccombenza virtuale del . CP_1
Infatti la nuova normativa è successiva alla proposizione del ricorso. In mancanza si sarebbero applicati i consolidati principi dettati dalla giurisprudenza eurounitaria e nazionale con accoglimento della domanda.
Le spese vanno liquidate considerato il valore della causa e che si tratta di causa seriale.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata nella causa n. 1089/2024:
1) Dichiara cessata la materia del contendere essendo stato riconosciuto per legge il diritto di di ottenere il beneficio della carta docenti per l'a.s. Parte_1
2024/2025.
2) Condanna il a rimborsare al ricorrente con Controparte_1
distrazione a favore del procuratore antistatario euro 21,50 per esborsi ed euro 332,00 per spese legali oltre rimb forf , iva e cpa come per legge.
Reggio Emilia, così deciso il 14 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari
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