CGT2
Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. IV, sentenza 04/02/2026, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 284/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 4, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
SERVETTI GLORIA, Presidente e Relatore
GALLINA CARMELA, Giudice
VICINI GIANLUCA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sull'appello n. 2453/2025 depositato il 21/07/2025
proposto da
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE LECCO - Corso Promessi Sposi 27/c 23900 Lecco (LC)
elettivamente domiciliata presso Email_1
contro
Resistente 1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 84/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LECCO sez. 1
e pubblicata il 04/07/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2024LC0135486 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E
CLASSAMENTO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 203/2026 depositato il 30/01/2026 RICHIESTE DELLE PARTI:
Appellante: L'Ufficio chiede dichiararsi l'estinzione del processo per intervenuta cessazione della materia del contendere, ai sensi degli artt. 46 e 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese.
Appellato: Non costituito nel grado.
FATTO E
MOTIVI DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE:
- Il contribuente Resistente 1 con DOCFA del 25.10.2023, a seguito di dichiarato
"frazionamento con cambio di destinazione” di un immobile sito in Colico al Dati_Catastali_1
,ne proponeva la classificazione catastale in Cat. A/2, Classe 2°, Consistenza 4 vani, RC €
423,49=;
- l'Ufficio territoriale, ritenendo non congrua e pertinente la proposta, procedeva a rettifica e con avviso di accertamento notificato in data 12.11.2024 attribuiva all'unità immobiliare la Cat. A/7,
Classe 1°, Consistenza 4 vani, RC € 537,12=;
l'atto di accertamento dell'Ufficio veniva impugnato con ricorso notificato in data 10.01.2025 e regolarmente depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di Lecco;
- nel realizzatosi contraddittorio delle parti, con sentenza n. 84/2025, depositata in data 4.07.2025, il Collegio accoglieva il ricorso del contribuente;
- avverso tale sentenza ha proposto appello l'Ufficio invocandone l'integrale riforma, richiamandosi agli atti del primo grado illustrativi delle caratteristiche intrinseche del cespite e ribadendo la correttezza del classamento in A/7; il contribuente appellato non ha provveduto a costituirsi nel grado ma l'Ufficio ha depositato istanza di estinzione del processo, in considerazione del fatto che in data 9.09.2025 le parti, ritenendo che le differenze di rendita catastale su cui potevano convergere ai fini conciliativi erano da ritenersi accettabili sia rispetto al classamento accertato dall'Ufficio sia a quello proposto dal contribuente e tenuto conto delle esigenze di deflazione del contenzioso, avevano firmato un accordo conciliativo ex
48 D.lgs. n. 546/92, espressamente concordando per l'attribuzione della Categoria A/2, Classe 3°, Consistenza 4 vani, RC € 495,80=; fissata l'odierna udienza di trattazione dell'appello, l'Ufficio ha confermato la precedente richiesta di estinzione del processo, attesa la già avvenuta sottoscrizione dell'accordo conciliativo.
RITENUTO CHE:
- Alla stregua della documentazione prodotta dall'Ufficio, qui appellante, risulta univocamente il raggiungimento di una conciliazione che, per entrambe le parti soddisfacente, comporta la cessazione della materia del contendere;
le spese processuali possono essere compensate, dandosi peraltro atto che il contribuente non si è costituito in questo grado per essere stata formalizzata la conciliazione in data anteriore alla scadenza del relativo termine.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, dichiara l'estinzione del processo;
spese compensate.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 26 gennaio 2026.
Il presidente rel. dott. G. Servetti
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 4, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
SERVETTI GLORIA, Presidente e Relatore
GALLINA CARMELA, Giudice
VICINI GIANLUCA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sull'appello n. 2453/2025 depositato il 21/07/2025
proposto da
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE LECCO - Corso Promessi Sposi 27/c 23900 Lecco (LC)
elettivamente domiciliata presso Email_1
contro
Resistente 1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 84/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LECCO sez. 1
e pubblicata il 04/07/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2024LC0135486 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E
CLASSAMENTO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 203/2026 depositato il 30/01/2026 RICHIESTE DELLE PARTI:
Appellante: L'Ufficio chiede dichiararsi l'estinzione del processo per intervenuta cessazione della materia del contendere, ai sensi degli artt. 46 e 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese.
Appellato: Non costituito nel grado.
FATTO E
MOTIVI DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE:
- Il contribuente Resistente 1 con DOCFA del 25.10.2023, a seguito di dichiarato
"frazionamento con cambio di destinazione” di un immobile sito in Colico al Dati_Catastali_1
,ne proponeva la classificazione catastale in Cat. A/2, Classe 2°, Consistenza 4 vani, RC €
423,49=;
- l'Ufficio territoriale, ritenendo non congrua e pertinente la proposta, procedeva a rettifica e con avviso di accertamento notificato in data 12.11.2024 attribuiva all'unità immobiliare la Cat. A/7,
Classe 1°, Consistenza 4 vani, RC € 537,12=;
l'atto di accertamento dell'Ufficio veniva impugnato con ricorso notificato in data 10.01.2025 e regolarmente depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di Lecco;
- nel realizzatosi contraddittorio delle parti, con sentenza n. 84/2025, depositata in data 4.07.2025, il Collegio accoglieva il ricorso del contribuente;
- avverso tale sentenza ha proposto appello l'Ufficio invocandone l'integrale riforma, richiamandosi agli atti del primo grado illustrativi delle caratteristiche intrinseche del cespite e ribadendo la correttezza del classamento in A/7; il contribuente appellato non ha provveduto a costituirsi nel grado ma l'Ufficio ha depositato istanza di estinzione del processo, in considerazione del fatto che in data 9.09.2025 le parti, ritenendo che le differenze di rendita catastale su cui potevano convergere ai fini conciliativi erano da ritenersi accettabili sia rispetto al classamento accertato dall'Ufficio sia a quello proposto dal contribuente e tenuto conto delle esigenze di deflazione del contenzioso, avevano firmato un accordo conciliativo ex
48 D.lgs. n. 546/92, espressamente concordando per l'attribuzione della Categoria A/2, Classe 3°, Consistenza 4 vani, RC € 495,80=; fissata l'odierna udienza di trattazione dell'appello, l'Ufficio ha confermato la precedente richiesta di estinzione del processo, attesa la già avvenuta sottoscrizione dell'accordo conciliativo.
RITENUTO CHE:
- Alla stregua della documentazione prodotta dall'Ufficio, qui appellante, risulta univocamente il raggiungimento di una conciliazione che, per entrambe le parti soddisfacente, comporta la cessazione della materia del contendere;
le spese processuali possono essere compensate, dandosi peraltro atto che il contribuente non si è costituito in questo grado per essere stata formalizzata la conciliazione in data anteriore alla scadenza del relativo termine.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, dichiara l'estinzione del processo;
spese compensate.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 26 gennaio 2026.
Il presidente rel. dott. G. Servetti